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Ritardato accesso al Pronto Soccorso

La famiglia di una nostra alunna ci ha recapitato un certificato medico di Pronto Soccorso, relativo ad un infortunio accaduto in palestra. Il certificato medico è datato una settimana dopo l’evento e la docente incaricata riferisce che l’alunna, al momento del sinistro, non ha segnalato l’accaduto. La scuola è comunque tenuta a fare la denuncia all’INAIL? La società assicuratrice liquiderà il danno?

Casi come quello descritto, seppur occasionali, non sono infrequenti, motivo per cui diventa importante per la scuola creare un preciso protocollo operativo.

Il protocollo operativo

Il regolamento di Istituto dovrebbe prevedere cosa fare in tutti i casi di sinistro. Gli alunni devono essere informati che, qualora restassero vittime di un infortunio, dovranno comunicarlo tempestivamente al personale scolastico addetto alla vigilanza. A sua volta, il personale dovrà mettere in atto tutte le procedure previste. Queste vanno, nei casi può gravi, dal primo soccorso all’eventuale richiesta di intervento medico. Nei casi più modesti, la scuola dovrà comunque effettuare comunicazione alla famiglia dell’alunno. Da ultimo, il personale dovrà produrre una relazione alla segreteria per tutti gli eventuali adempimenti assicurativi.

La denuncia all’INAIL

La Legge 3 luglio 2023, n. 85 obbliga la scuola ad effettuare comunicazione o denuncia all’INAIL qualora l’infortunio sia accaduto durante qualunque attività scolastica. La comunicazione, o la denuncia, dovranno essere inoltrate, attraverso la piattaforma SIDI, entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico. La mancata denuncia è sanzionata dall’INAIL nei termini previsti ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Denuncia all’assicurazione integrativa

La denuncia di sinistro andrà inoltrata anche alla Società con cui la scuola ha stipulato l’assicurazione integrativa.
Ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile, l’assicurato deve effettuare la denuncia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato.
Di norma, nel comparto scuola, i termini arrivano fino a 30 gg dalla data dell’evento. È buona norma, tuttavia, verificare la tempistica riportata all’interno delle condizioni contrattuali. Il rischio, nel caso di mancata o tardata denuncia, è di vedersi negato il diritto al risarcimento.

Il nesso causale

Un aspetto fondamentale delle polizze di assicurazione danni è rappresentato dalla relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto. Quest’aspetto è comunemente definito come nesso causale.
In altre parole, l’assicurato, per ottenere il rimborso dall’Assicurazione, deve provare che il danno subito è connesso all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza dell’esistenza del nesso causale, l’assicuratore non liquida il sinistro.
La Compagnia Assicuratrice identifica nel Certificato medico il nesso tra quanto accaduto durante l’attività di educazione fisica e il danno subito. Di fronte a un ritardato accesso al Pronto Soccorso, oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi.
È bene, tuttavia, precisare che non esistono casi assoluti. Come per l’evento in questione, un trauma, inizialmente giudicato di modesta entità, col passare dei giorni potrebbe rivelarsi decisamente più grave di quanto inizialmente ipotizzato.
In questi casi, assume particolare rilevanza la dichiarazione del docente che stava vigilando e la dichiarazione del medico che redige il certificato.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle denunce di infortunio nella scuola, contattaci qui.

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Videosorveglianza a scuola

Il nostro Istituto ha acquistato un impianto di videosorveglianza dei locali scolastici coi fondi del PNRR. La scelta di acquisire l’impianto tende a tutelare i beni di proprietà da furti e atti vandalici di cui siamo stati vittime anche nel recente passato. In questo senso voglio porvi due domande.
Nel caso di possibile danno alla privacy, la polizza integrativa tutela l’Amministrazione? Il premio della polizza assicurativa, stipulata a protezione dei beni dell’Istituto, subirà una riduzione alla luce dell’installazione dell’impianto di video sorveglianza?

Il tema del diritto alla riservatezza di studenti e personale all’interno degli Istituti scolastici non è particolarmente recente. Già alla fine del secolo scorso, l’Art. 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 tutelava: «il diritto dello studente alla riservatezza».
L’attività di videosorveglianza è considerata, da sempre, piuttosto invasiva della vita privata. L’Autorità Garante, con il provvedimento in materia di videosorveglianza, fin dall’aprile 2010, ha previsto alcuni requisiti stringenti in materia.

Le indicazioni del Garante

Secondo quanto stabilito dal Garante, gli istituti scolastici possono installare sistemi di videosorveglianza esclusivamente al fine di tutelare l’edificio e i beni in esso contenuti. Le riprese, tuttavia, andranno circoscritte esclusivamente alle sole aree interessate alla custodia di beni di valore, come la strumentazione informatica o le somme di denaro. Inoltre, la presenza delle telecamere dev’essere opportunamente e chiaramente segnalata da apposita cartellonistica.
La normativa pone una particolare attenzione ai sistemi di videosorveglianza. Uno scorretto utilizzo delle telecamere può comportare un’ingerenza ingiustificata nella vita privata, con conseguente violazione dei diritti e delle libertà fondamentali.
Per questo motivo, le aree interne dell’Istituto potranno essere riprese solo ed esclusivamente negli orari di chiusura. Vige, invece, il divieto assoluto durante l’ordinario svolgimento delle attività scolastiche o extrascolastiche. Circa le aree esterne, adiacenti all’Istituto scolastico, potranno essere soggette alla videosorveglianza anche durante le lezioni, purché non risultino pertinenti all’edificio.
Relativamente alla conservazione, il Garante, nelle FAQ del dicembre 2020, ha chiarito che le immagini dovranno essere conservate solo per il: «tempo necessario per le finalità per le quali sono acquisite». Spetterà: «al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento».

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 4, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 è vietata l’installazione e l’utilizzo degli impianti audiovisivi finalizzati alla vigilanza sull’attività lavorativa.
Il controllo a distanza può essere impiegato: «esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale».
L’inosservanza delle disposizioni in materia prevede una sanzione amministrativa fino a 1.549,00 euro e, nei casi più gravi, l’arresto da 15 giorni ad un anno.
La polizza RCT copre esclusivamente i danni materiali. Nel caso della Privacy il danno è “di norma” puramente patrimoniale. Per questo motivo è consigliabile, per il Dirigente Scolastico la stipula di una polizza per la Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile.

L’assicurazione dei beni dell’Istituto

Alcune compagnie assicurative offrono un premio più contenuto in presenza di sistemi di protezione come antifurti, videosorveglianza o sistema d’allarme perimetrale wireless.
Una particolare attenzione, tuttavia, va posta in relazione alle esclusioni.
L’installazione degli impianti dev’essere certificata e manutenuta da personale in possesso dei requisiti professionali, in conformità con le norme e le indicazioni dell’Ente proprietario dell’immobile. Il sistema inoltre dovrà rispettare lo standard richiesto dalle compagnie assicurative.
In caso di furto o atto vandalico l’Amministrazione è tenuta a produrre tutta la documentazione video. Non potrà essere portata a giustificazione la mancata attivazione o il mal funzionamento dell’impianto.
In assenza di uno o più di questi passaggi la garanzia potrebbe non essere operativa.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di assicurazione dei beni dell’Istituto, contattaci qui.

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INAIL e Privacy

L’Istituto scolastico per effettuare la denuncia di sinistro all’INAIL ha bisogno del consenso della famiglia e della relativa liberatoria ai sensi della normativa sulla privacy?

Negli ultimi anni, anche in ambito scolastico, si è molto dibattuto sul concetto di Privacy e di tutela dei dati “sensibili”.
L’attuale ordinamento giuridico tutela il diritto alla Privacy, inteso come il diritto alla protezione dei dati personali. In altre parole definisce il diritto di ogni cittadino a ricevere il corretto trattamento di particolari dati relativi alla propria persona.
Alcuni dati personali, infatti, possono rivelare aspetti, particolarmente delicati, della vita ogni individuo.
Per questo motivo la legge garantisce che i dati personali siano trattati con modalità idonee a tutelare la riservatezza del soggetto. Obiettivo è la prevenzione di comportamenti illeciti a danno del titolare richiedendo, in certi casi, addirittura il consenso scritto dell’interessato.

Cosa sono i dati particolari

L’Art. 9 del GPDR indica un elenco di dati che non possono essere trattati fatto salvo consenso esplicito dell’interessato. Questi dati sono:

  • L’origine razziale o etnica
  • Le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche
  • L’appartenenza sindacale
  • I dati genetici e i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica
  • I dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona

Il divieto tuttavia non è assoluto. I dati particolari possono essere trattati, oltre che a fronte di un consenso esplicito anche senza consenso, qualora ricadano nelle eccezioni previste dall’Art 9.

Le eccezioni

Il comma 2, paragrafo (h), indica come non occorra consenso esplicito qualora: «il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o medicina del lavoro». Ovvero per la: «valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale».
In tutti i casi, la gestione dei dati dovrà sempre conformarsi al contratto con un professionista della sanità, con condizioni e garanzie specifiche.
Il comma 3, nello specifico, evidenzia come dati dovranno essere trattati: «da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale». Ovvero anche:«da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di protezione dei dati personali».
A tal fine l’INAIL ha pubblicato sul proprio sito la specifica Informativa in materia di protezione dei dati personali.

Le polizze assicurative private

Una precisazione a parte riguarda i trattamento dei dati da parte delle Compagnie assicurative private.
Mentre, come abbiamo visto, il consenso al trattamento dei dati personali, nel caso dell’INAIL, non è espressamente richiesto, nel caso delle assicurazioni private è obbligatorio.
L’assicurato, vittima di infortunio o malattia, dovrà rilasciare l’esplicito consenso al trattamento di dati alla Società assicuratrice.
L’assenza di consenso impedisce la trattazione del sinistro e conseguentemente il rimborso contrattualmente previsto. Per questo motivo le Società assicuratrici prima della trattazione del sinistro richiedono la formale sottoscrizione della liberatoria.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla normativa sulla privacy nelle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Alunno scappa da scuola

Un alunno 14enne di un Istituto superiore salernitano, martedì 9 gennaio, è scappato da scuola. Lo riporta un articolo del giornale on-line: “L’Occhio di Salerno”.

Il fatto

Nel corso di una lezione un alunno chiede all’insegnante di andare in bagno. Dopo qualche minuto, il docente accortosi che lo studente non rientrava ha chiesto ad un compagno di andare a controllare se stesse bene. Nel frattempo l’alunno si era allontanato dalla scuola senza lasciare traccia lasciando il proprio zaino e gli altri effetti personali in classe.
Allertati i carabinieri sono intervenuti immediatamente e vagliando le telecamere di videosorveglianza hanno appurato come fosse uscito dal cancello principale passando tra i corridoi dell’edificio.
Le ricerche si sono quindi spostate fuori dalla scuola e, grazie alla segnalazione di un altro alunno è stato trovato in stazione ferroviaria.
Sembra che l’alunno soffrisse per la propria condizione famigliare. I servizi sociali, infatti, avevano allontanato il ragazzo dai propri genitori biologici, a causa della complessità della situazione famigliare.
Lo studente desideroso di rivedere la madre, ha improvvisato la fuga dalla scuola. I Carabinieri hanno preso in consegna l’alunno, riaccompagnandolo alla sede della casa famiglia in cui risiede temporaneamente.

La vigilanza degli studenti

Il tema della vigilanza sugli alunni è un tema delicato e complesso su cui ci siamo soffermati più volte. La vigilanza infatti coinvolge una pluralità di aspetti e di soggetti a fronte dell’obbligo di garantire la sicurezza e l’incolumità degli studenti.
Ai sensi dell’Art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Dirigente deve adottare tutte le misure organizzative per garantire anche l’adempimento della vigilanza.  Il contratto di protezione, legato all’iscrizione a scuola, implica la predisposizione di protocolli e procedure per assicurare la sicurezza degli studenti durante tutte le attività scolastiche.
Le responsabilità dei docenti e degli operatori in merito all’obbligo di vigilanza, sono disciplinate dagli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
L’Art. 2047 dispone che il risarcimento dei danni causati da persone incapaci di intendere e di volere è dovuto da chi è tenuto alla loro sorveglianza. L’Art. 2048, invece, stabilisce la responsabilità dei precettori per il danno causato dai loro allievi e apprendisti durante il periodo di vigilanza.
Come per tutti i casi di responsabilità diretta il passaggio essenziale è costituito dall’onere probatorio. L’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Al contrario, alla scuola spetta dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto scolastico né al suo personale. La scuola dovrà, quindi, provare, da un lato, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno, dall’altro, che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.

Il profilo assicurativo

Nel merito delle coperture assicurative, le polizze integrative stipulate dalla scuola, di norma, prevedono la tutela nel ramo di Responsabilità Civile.
Ogni evento tuttavia è un caso a se stante che, come nel caso in questione, prevede una accurata analisi delle dinamiche specifiche. Queste serviranno per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.

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Lettura del compito in classe e Privacy

Un docente della scuola frequentata da nostro figlio, è solito leggere i compiti in classe di alcuni alunni. La lettura pubblica dell’elaborato del singolo studente può essere considerata violazione della privacy? La polizza di assicurazione scolastica copre questo tipo di reato?

In premessa occorre precisare che il compito in classe non è un documento riservato e, in quanto tale, non è tutelato dalla normativa sulla privacy. Se così fosse, il docente potrebbe effettuare, sull’elaborato, esclusivamente un’azione di verifica, mentre sarebbe impedita qualsiasi controverifica a tutela dello stesso studente interessato.

Il compito in classe è un atto amministrativo

Il compito in classe assume, quindi, le caratteristiche di un atto amministrativo. Una volta redatto e consegnato dallo studente, fuoriesce dalla sfera privata ed entra in quella pubblica, in quanto atto proprio della Pubblica Amministrazione. Come tale è disciplinato da tutti i principi generali che regolamentano il documento amministrativo, non ultimo quello sulla trasparenza amministrativa.
Al Dirigente Scolastico è affidata la custodia e la conservazione del documento, in qualità di titolare del trattamento dei dati. Compito del Dirigente è impedire che gli atti amministrativi siano divulgati a persone che non vantano alcun interesse, come, ad esempio, nel caso di un compito in classe o di una verifica, ad un altro alunno maggiorenne o a genitori diversi da quelli dell’autore.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’alunno maggiorenne può richiedere di visionare il proprio l’elaborato ed il genitore quello del proprio figlio. In questo modo essi potranno verificare la congruità la valutazione effettuata dal docente ed esercitare un controllo su di essa.

L’accesso agli atti amministrativi

Ai sensi della norma, la richiesta di accesso agli atti amministrativi può essere di due tipi:

  • Informale: il genitore o l’alunno maggiorenne possono chiedere in visione i compiti e le verifiche svolte in classe;
  • Formale: il genitore o l’alunno maggiorenne possono chiedere una copia di tali documenti; in tal caso, dovranno presentare un’apposita istanza al dirigente scolastico.

Esattamente come per tutti gli atti amministrativi, nessun documento può essere rilasciato in originale senza autorizzazione. Nessuno, neanche il docente, è autorizzato a fornire copia di verifiche, compiti in classe, relazioni, registri, o qualunque altro atto della scuola, senza la formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.

La pubblica lettura

La lettura in classe di un compito o di un elaborato non è un reato in quanto verifica di un atto amministrativo e quindi pubblico. Il Docente potrà, quindi, leggere il contenuto del compito per fini pedagogici e di insegnamento. Per la stessa ragione, il docente può leggere davanti a tutti i voti e i giudizi attribuiti ad ogni alunno, in quanto informazioni pubbliche.
La lettura in pubblico dei voti, o del contenuto dei compiti, è vietata solo quando:

  • Nel caso di soggetti affetti da particolari deficit cognitivi, potrebbe arrecare un danno all’alunno;
  • Nel caso in cui l’evento avvenga con il fine di derisione e/o scherno; in questo caso potrebbe configurarsi il reato di maltrattamento.

La polizza assicurativa

L’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.

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Denuncia per diffamazione: il pagamento delle spese legali

Una nota sul registro elettronico è costata, ad una docente di un Istituto superiore di Parma, una denuncia per diffamazione. Dopo un iter giudiziario di 13 mesi il caso è stato archiviato, ma le spese legali sono rimaste a carico della docente. Lo riporta un articolo di ParmaToday.

Il fatto

La docente, nel 2018, aveva messo una nota sul registro elettronico ad una studentessa, evidenziando “estremamente maleducato” il comportamento della studentessa. La famiglia, in sede legale, ha impugnato la decisione della docente, denunciandola per diffamazione.
La Procura della Repubblica, nel 2019, ha chiesto l’archiviazione del procedimento. Secondo il giudice, la professoressa, ha semplicemente compiuto: «un normale atto rientrante nei poteri autoritativi degli insegnanti della scuola statale».
I sindacati accusano il Ministero dell’Istruzione di non aver tutelato la docente “costringendola” a far fronte direttamente alle spese legali per la difesa.
Nello scorso dicembre, l’Amministrazione scolastica ha rimborsato le spese legali sostenute dalla docente.

L’onere delle spese legali

Il problema del pagamento delle spese legali del dipendente pubblico, coinvolto in procedimenti giudiziari nell’esercizio delle funzioni svolte, è un tema ricorrente.
Le spese sostenute per la difesa in giudizio vanno rimborsate dalla P.A. competente, nel cui interesse è stata prestata l’attività che ha generato la lite?
Secondo l’Avvocatura dello Stato nulla osta al fatto che al dipendente siano riconosciute le spese legali, soprattutto perché la controversia è stata originata dalle funzioni svolte.
Alcuni contratti della Pubblica Amministrazione stabiliscono il rimborso delle spese legali sopportate per la difesa a mezzo di avvocato scelto dal dipendente. In questi casi, la stessa Amministrazione Pubblica può stipulare per i propri dipendenti una polizza assicurativa contro i rischi conseguenti all’espletamento dei loro compiti. In alternativa, la stessa Amministrazione può mettere a disposizione un difensore, che agisce nella controversia nell’interesse del dipendente.
Per l’organo legale dello Stato, anche in assenza di disposizioni dirette, il datore di lavoro è tenuto a manlevare il dipendente per detti oneri. Ai sensi dell’Art. 1720 del Codice Civile infatti: «Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico».
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha più volte ribadito che tale obbligo: «non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell’adempimento di compiti di ufficio».

La polizza scolastica

La polizza assicurativa sottoscritta dall’Istituto scolastico, nella maggioranza dei casi, prevede un ramo di tutela legale. La copertura, tuttavia, esclude sia i rapporti di lavoro che le vertenze tra i soggetti assicurati con la stessa polizza. Nel caso specifico, quindi, non sarebbe operante. La soluzione migliore, in questi casi, resta la sottoscrizione di una polizza di tutela legale professionale.
Una polizza adeguata copre le spese legali anche nei casi di difesa penale.

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Regali di Natale

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, in molte scuole, è ancora in uso l’abitudine di fare regali di Natale ai Docenti o al Dirigente Scolastico.
Una prassi consolidata ma dalla dubbia opportunità. Già nel 2018, il Dirigente di un Istituto pugliese, con propria circolare, ha vietato a docenti e ATA, di accettare regalie di qualsiasi tipo.
La cronaca, tutti gli anni, riporta diversi casi del genere. Facendo una ricerca in rete è abbastanza facile trovare siti ricchi di consigli in questo senso.
Oltre ai Docenti che ricevono regalie dai genitori, sembrano esserci vere e proprie collette tra gli insegnanti per un omaggio natalizio al proprio Dirigente.
Spesso il valore dei regali è cospicuo e la pratica, oltre ad essere inopportuna e imbarazzante, potrebbe contenere un vero e proprio illecito.

Il profilo normativo

Come tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, anche i Dirigenti, come i Docenti, sono vincolati ad obblighi deontologici.
È quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Anche il CCNL scuola 2006 e 2009 all’Art.92 impone di non chiedere, né di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con le prestazioni lavorative.
Nel CCNL del personale dirigente dell’Area V, all’Art.14, si indica chiaramente come il DS sia chiamato ad anteporre l’interesse pubblico a quello privato, ​​proprio e altrui. Per questo motivo, il dipendente pubblico deve astenersi, non solo dal chiedere, ma anche dall’accettare omaggi o trattamenti di favore. Eventuali “doni” devono rientrare nelle normali relazioni di cortesia e devono essere di modico valore.
Per modico valore, ai sensi dell’Art. 4, comma 5, del D.P.R, si intende: «non superiore in via orientativa a 150 euro». «I regali o altre utilità – precisa il Decreto – dovranno essere messi subito a disposizione dell’amministrazione per la restituzione o la loro devoluzione a fini istituzionali».
In altre parole, se l’augurio fatto al Docente o al Dirigente è buona educazione, il regalo da mettere sotto l’albero potrebbe costituire un illecito sanzionabile.
Accettare un regalo, vietato dal codice di comportamento, potrebbe provocare sanzioni disciplinari fino al licenziamento del pubblico dipendente.

Il profilo penale

Quando un dipendente pubblico accetta regali di cospicuo valore per svolgere un atto del proprio ufficio, favorendo la persona che ha effettuato il regalo, non rispetta l’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Per questo motivo potrebbe rispondere del delitto di corruzione, ai sensi dell’Art. 318 del Codice Penale.
Ai sensi dell’Art. 321 del Codice Penale, anche il corruttore commette un reato. In entrambi i casi, i soggetti coinvolti posso essere condannati con la pena della reclusione da 3 a 8 anni.

La polizza assicurativa

Sul piano strettamente assicurativo, occorre ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.

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L’assicurazione RCA dell’autobus

Il nostro Istituto Comprensivo sta pianificando le uscite didattiche sul territorio, da effettuarsi attraverso il servizio di pullman. Circa l’assicurazione RCA dell’autobus, qual è l’importo minimo che gli operatori economici devono dichiarare per i singoli veicoli?

L’anno 2015 era stato funestato da una lunga serie di gravi incidenti stradali che avevano visti coinvolti autobus adibiti al trasporto scolastico nei viaggi di istruzione.
Proprio per questo motivo, nel 2016, il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha diramato la Circolare n. 674.

Le indicazioni normative

Il documento detta le linee guida relativamente ai controlli da effettuare sia in fase ricognitiva che in occasione dell’erogazione del servizio.
L’aspetto preliminare riguarda la scelta dell’impresa di trasporto. L’operatore economico interessato deve dimostrare, preventivamente, di essere in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. In seconda istanza, dovrà certificare l’idoneità del veicolo, e l’adeguatezza dell’assicurazione RCA dell’autobus utilizzato nel noleggio.

Il massimale RCA

Dal punto di vista assicurativo, il massimale è la somma massima che l’assicuratore è tenuto a garantire, per contratto, in relazione a ogni rischio assicurato.
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209Codice delle assicurazioni private, all’Art. 128, prevede che gli importi dei massimali RCA siano indicizzati automaticamente.
A partire dall’11 giugno 2012, l’adeguamento avviene con cadenza quinquennale, seguendo la variazione percentuale rilevata dall’IPCE, l’indice europeo dei prezzi al consumo.
L’adeguamento è operato del Ministro dello sviluppo economico, con un apposito provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I veicoli circolanti sono suddivisi in Settori: I – Autovetture, II – Taxi, III – Autobus, Filobus, ecc.
Tanto premesso, prima di definire la congruità della copertura assicurativa, è necessario verificare il tipo di settore a cui appartiene il veicolo. Quest’aspetto è ricavabile dalla Carta di Circolazione del mezzo.
A decorrere dall’11 giugno 2022, per i pulmini fino a 9 posti, il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 7.750.000,00, di cui € 6.450.000,00 per i danni alle persone e 1.300.000,00 per i danni alle cose.
Sono rimasti, invece, invariati i massimali previsti per il Settore III (Autobus). Per l’assicurazione RCA dell’autobus il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 30.00.000,00. Di cui € 30.000.000,00 per i danni alle persone e 2.000.000,00 per i danni alle cose. In ogni caso, resta facoltà della scuola appaltante definire un massimale più alto rispetto ai minimi di legge, in relazione ai rischi specifici. Il massimale, tuttavia, dovrà essere adeguato evitando richieste immotivate di sovrassicurazione.

La polizza integrativa scolastica

Le polizze assicurative scolastiche coprono i sinistri anche durante il trasporto con l’autobus.
Resta inteso che, qualora il passeggero subisca un danno a seguito di un incidente, dovrà, in prima istanza, chiedere il risarcimento dei danni alla Compagnia Assicurativa con cui è stata stipulata l’assicurazione RCA autobus su cui viene trasportato.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per le visite guidate in autobus, contattaci qui.

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Viaggi di istruzione: la centralità della programmazione

Il viaggio di istruzione, esattamente come l’uscita didattica, è una delle attività scolastiche più complesse, sia dal punto di vista organizzativo, che operativo. Per questo motivo, la gestione dei viaggi di istruzione è spesso fonte di preoccupazione per i docenti accompagnatori.
L’aspetto preso maggiormente in considerazione è quello legato alla vigilanza, al contrario, il passaggio più spesso sottovalutato, è quello relativo alla corretta programmazione.

La programmazione

Fino all’entrata in vigore dell’autonomia scolastica, la gestione del viaggio di istruzione era demandata ad una serie di circolari ministeriali che ne definivano i criteri. Dal 2000, le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa. Questa si traduce anche in autonomia organizzativa dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. Questo concetto è precisamente espresso dal Ministero dell’Istruzione, che, con la Nota prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012. Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in relazione ai viaggi di istruzione. «La previgente normativa in materia – evidenzia il Ministero – costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo».
Spetterà, quindi, agli organi collegiali dell’Istituto fissare i criteri generali organizzativi per tutte le tipologie di uscita e approvare uno specifico regolamento. In altre parole, i regolamenti viaggi deliberati dall’Istituto diventano fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo e gestionale.

La sicurezza nei viaggi di istruzione

Il tema della sicurezza è l’aspetto fondante di tutte le attività scolastiche. Il regolamento viaggi elaborato dal singolo Istituto dovrà quindi applicare questo profilo in tutte le fasi organizzative ed esecutive dell’attività.
Tuttavia, il principio di precauzione, nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti, si coniuga in modo diverso da scuola a scuola. L’organizzazione e la gestione di un Viaggio di Istruzione in un Istituto comprensivo sarà molto diversa da quella necessaria in Istituto superiore. La durata del soggiorno, i mezzi di trasporto e le attività specifiche, si coniugano direttamente con l’età, l’indipendenza e il grado di maturità dei partecipanti. Il numero dei docenti accompagnatori, le strutture alberghiere e l’affidabilità del vettore, dovranno sempre tenere in considerazione le caratteristiche prerogative degli studenti coinvolti.
Tanto premesso, la probabilità che accada un evento capace di causare un danno a persone, cose, o al patrimonio è ineliminabile. Per questo motivo, il regolamento dei viaggi di istruzione deve prevedere che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa.

Il profilo assicurativo

Già la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, all’Art 10, stabiliva che i partecipanti ai viaggi di istruzione dovevano essere garantiti contro gli infortuni.
A più di trent’anni di distanza, la sensibilità e la cultura assicurativa sono cresciute e allo stesso modo sono evoluti anche i prodotti disponibili.
All’assicurazione per gli infortuni s’è aggiunta l’assicurazione per la Responsabilità Civile e a quest’ultima il ramo di Assistenza. Oggi, il partecipante al viaggio di istruzione, studente o docente, è quindi tutelato non solo in infortunio, ma anche nel caso provocasse colposamente un danno.
Allo stesso modo è tutelato anche nel caso un evento imprevisto provocasse l’annullamento del viaggio.

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La sicurezza degli edifici scolastici

Il 21 novembre scorso è stata indetta la XXI Giornata della sicurezza nelle scuole. L’iniziativa è promossa da Cittadinanzattiva, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la Protezione Civile.
16.000 sono gli Istituti Scolastici che aderiscono alla Giornata con numerosi momenti di confronto sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi.

Edifici pericolosi

In relazione agli edifici scolastici, gli ultimi dati riportano come, solo da settembre ad oggi ci sono stati ben 24 episodi di crolli e criticità strutturali di vario genere. Un triste primato se aggiunto ai 61 eventi dannosi registrati durante lo scorso anno scolastico. Un dato, quello dell’anno scolastico 2022/2023, in crescita del 30%, rispetto all’anno scolastico precedente.
Il 20 ottobre scorso, come riporta un articolo de: “il Mattino”, è scattato l’allarme crollo, in un Liceo del napoletano. Due giorno dopo, in un episodio analogo, un calcinaccio ha colpito alla testa un’alunna di una scuola elementare del casertano. Riporta la notizia “CasertaNews”.
I dati evidenziano come quattro scuole su dieci sono costruite in zona a media ed elevata sismicità. Una su cinque, si trova in zona a rischio idrogeologico e idraulico.

I Fondi PNRR

Il PNRR è un’opportunità unica per rinnovare e migliorare la qualità e la sicurezza delle strutture scolastiche. Secondo il rapporto di Cittadinanzattiva, grazie al PNRR si avrà: «la possibilità di contribuire in modo decisivo all’ammodernamento e alla messa in sicurezza delle scuole». Pur tuttavia, continua il documento, la scarsa e tardiva trasparenza da parte degli organi dello Stato impedisce «di monitorare precisamente l’andamento delle sue fasi attuative».
«È altrettanto vero – conclude il rapporto – che occorrerà guardare già ora al post PNRR, soprattutto in relazione alla continuità dei fondi per l’edilizia scolastica».

Il profilo assicurativo

Gli edifici scolastici sono proprietà degli Enti Locali, o da questi direttamente o indirettamente gestiti. Spetterà quindi a questi ultimi stipulare adeguate tutele assicurative. Eventi come i crolli, che creano danno all’Istituto scolastico, potrebbero prevedere infatti la responsabilità diretta del soggetto proprietario. Una particolare attenzione andrà, tuttavia, posta ai danni fisici subiti dagli studenti e dal personale, oltre a quelli causati ai beni di proprietà dell’Istituto scolastico.
L’INAIL prevede la tutela assicurativa in caso di danno al personale scolastico in occasione del rapporto di lavoro. Con l’introduzione del Decreto Lavoro l’assicurazione obbligatoria prestata dall’INAIL tutela anche gli studenti. È bene tuttavia ricordare che l’INAIL risarcisce esclusivamente la morte e l’invalidità permanente ≥ al 6° punto di invalidità. Proprio per questo motivo la polizza assicurativa integrativa diventa fondamentale.
Non tutte le polizze assicurative scolastiche integrative tuttavia comprendono, nel ramo infortunio, i danni dovuti a crolli o terremoti. Altre potrebbero prevedere franchigie rilevanti o massimali inadeguati.
Circa la tutela dei beni dell’Istituto, fermo restando la responsabilità diretta del proprietario dell’immobile, sono disponibili polizze assicurative specifiche.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per i rischi catastrofali o effettuare un controllo della tua polizza scolastica, contattaci qui.