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Il servizio mensa

Il nostro Istituto Comprensivo, in accordo con il Comune, organizza per gli studenti il servizio mensa.
Per alcune sezioni il servizio è vigilato direttamente dai nostri docenti, per altre dalla cooperativa a cui l’Ente Locale ha affidato l’appalto.
In caso di sinistro e/o di infortunio la Compagnia Assicuratrice garantisce la copertura in entrambe i casi?

Negli Istituti comprensivi, di norma, il servizio mensa è un’attività scolastica, di norma, dall’Ente Locale e organizzata dalla scuola.

Il servizio mensa è attività scolastica

Come ricorda anche il sito del Ministero della Pubblica Istruzione, il tempo mensa è a tutti gli effetti attività scolastica. Essa rappresenta per gli studenti un momento di socializzazione e di educazione alimentare. La scelta della famiglia di ritirare il proprio figlio per il pranzo dovrebbe essere quindi un evento eccezionale. La richiesta sarà inoltrata ed autorizzata dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle regole che ciascun Istituto si è posto.

Il protocollo d’intesa con l’Ente Locale

Requisito di base, come per tutte le attività scolastiche, è che il servizio mensa sia deliberato dal Consiglio di Istituto. Successivamente sarà stilato un apposito protocollo d’intesa tra la scuola e l’Ente Locale circa le modalità di erogazione del servizio.
Il protocollo dovrà contenere tutte le indicazioni tecniche ed operative in relazione al servizio.

La vigilanza

L’attività di vigilanza durante la mensa, potrà essere prestata direttamente dalla scuola, oppure dal soggetto individuato dall’Ente Locale. La vigilanza potrà anche essere effettuata, come nel caso in questione, in forma mista.
Dal punto di vista assicurativo le coperture tutelano tutte le attività scolastiche comprese quindi quelle relative al servizio mensa. Qualora il danno fosse causato dalla scarsa o mancata vigilanza la Responsabilità Civile derivante relativa ricade sul soggetto a cui in quel momento era affidata quest’incombenza.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle coperture assicurative scolastiche durante il servizio mensa, contattaci qui.

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L’organizzazione dei viaggi di Istruzione

Per l’organizzazione di un viaggio di istruzione all’estero, il nostro Istituto ha acquistato i biglietti aerei con una compagnia Low Cost e, attraverso un’Agenzia di Viaggio, il pernottamento in un albergo. Il giorno della partenza per il ritorno, il volo è annullato. La Compagnia aerea ci ha proposto la riprotezione su due voli successivi ma, alla luce del fatto che ci trovavamo in presenza di un unico accompagnatore e di studenti minori, abbiamo preferito acquistare nuovi biglietti. Il volo è così riprogrammato 4 giorni dopo. Oltre al costo del nuovo biglietto, abbiamo dovuto sostenere anche le spese di pernottamento in una nuova struttura. Questo inconveniente è costato alle famiglie più del doppio dell’intero viaggio di istruzione. La Società assicuratrice con cui è assicurata la scuola ci fa sapere che la polizza non copre questi eventi. A noi non sembra corretto.

Circa l’organizzazione dei viaggi di Istruzione abbiamo già trattato l’argomento in occasione di un nostro articolo precedente.
La risposta della Società assicuratrice trova ragione nelle Condizioni Contrattuali. I contratti stipulati con la scuola, di norma, prevedono esclusivamente il rimborso in caso di annullamento per infortunio o malattia del singolo partecipante.
Eventi come quelli segnalati sono quindi da considerarsi esclusi.
Quanto accaduto, tuttavia, ci dà la possibilità di fare un po’ di chiarezza sulla questione.

Il Codice del Turismo

Il Codice del Turismo, D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, all’Art. 33 definisce due soggetti specifici: l’Organizzatore e l’Intermediario.
L’Organizzatore del viaggio è quel soggetto che: “[…] si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici”.
L’Intermediario è quel soggetto che: “[…] anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici”.
L’Art. 34 chiarisce che per pacchetto turistico s’intende la: “[…] combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio”.
È certamente possibile assicurare questo tipo di rischio, tuttavia, occorre prendere in considerazione due aspetti.
Di norma non esiste una tariffa forfettaria. Le Società assicuratrici quotano il rischio in funzione del volume d’affari, polizze di questo tipo potrebbero costare svariate migliaia di euro all’anno.
In seconda istanza, l’Istituto scolastico non può istituzionalmente assumere il ruolo, di organizzatore o intermediario di viaggi. Questa è un’attività tipica delle Agenzie o dei Tour Operator, motivo per cui la sottoscrizione di una polizza specifica potrebbe essere considerata un danno erariale.

Le Agenzie di Viaggio

La soluzione del problema è molto semplice. L’organizzazione dei viaggi di Istruzione dev’essere integralmente appaltata attraverso avviso o gara pubblica agli operatori professionalmente demandati a questo tipo di attività.
In questi casi, i costi legati e conseguenti alla soppressione del volo sono rimborsati integralmente dall’Agenzia di Viaggio o dal T.O. che ha organizzato e/o intermediato il viaggio. A questo soggetto spetta infatti, per legge, l’obbligo della riprotezione.

Se desideri maggiori informazioni circa le polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Limite di ribasso

Il broker assicurativo a cui l’Istituto ha affidato mandato di intermediazione ha consigliato alla scuola di porre un limite di ribasso nella procedura selettiva.
Le motivazioni, a suo dire, stanno nella necessità che le offerte degli assicuratori siano congrue sotto l’aspetto tecnico. Non porre alcun limite di ribasso, infatti, potrebbe portare le Società assicuratrici ad offrire condizioni o massimali non tutelanti. È corretta questa interpretazione?

Il problema del limite di ribasso in fase di selezione, è stato più volte stigmatizzato dall’Autorità competente nel corso degli anni. Procedure selettive che pongono una forbice entro la quale l’operatore economico debba proporre l’offerta economica introdurrebbero un’inaccettabile limitazione alla libertà di concorrenza sull’elemento economico.

Limitare il ribasso non permette di ottenere sconti maggiori

Già l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) nel 2013, in relazione ai servizi assicurativi, con la Determinazione n. 2 del 13 marzo evidenziava che: “Criteri di valutazione dell’offerta economica basati sul punteggio assoluto con una soglia prefissata finiscono, dunque, con l’allineare le offerte economiche e, quindi, con lo svilire completamente la componente di prezzo nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Peraltro, poiché tutti gli operatori economici appaiono in grado di offrire il prezzo minimo indicato dalla stazione appaltante, si può dedurre che la stessa avrebbe potuto ottenere sconti maggiori rispetto a quelli prefissati”.

Limitare il ribasso limita la libertà degli operatori

La Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 28 giugno 2016, n. 2912 ribadisce ancor più chiaramente quest’aspetto: “ […] tale norma di gara introduce un’inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo”.
In modo del tutto analogo si esprime ancora l’ANAC con la Delibera n. 610 del 27 giugno 2018, secondo la quale: “Rimane intatta la censura relativa alla previsione di una soglia massima di ribasso sul prezzo, poiché viene di fatto annullato il confronto concorrenziale sul prezzo in contraddizione con il criterio di aggiudicazione prescelto, ovvero quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il cui scopo è invece quello di ottenere da ogni singolo concorrente un’offerta che contemperi la qualità massima delle prestazioni con il prezzo più basso possibile in relazione alle proprie capacità aziendali, organizzative e imprenditoriali”.

Limitare il ribasso pregiudica la richiesta di spiegazioni

Nel merito delle offerte ritenute anomale dall’Amministrazione, sotto il profilo economico, ricorda ancora l’ANAC, che lo strumento predisposto dal legislatore, si trova all’Art. 97Offerte anormalmente basse, del Codice dei Contratti. Il primo comma, consente infatti all’Amministrazione di chiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta. Soprattutto qualora il prezzo appaia anormalmente basso, sulla base di un giudizio di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Eventuali risposte non pervenute o ritenute insufficienti alla luce del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, consentono all’Amministrazione di escludere l’operatore economico dalla procedura selettiva.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle procedure selettive dei contratti assicurativi scolastici, contattaci qui.

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Monopattino elettrico

Nell’ultimo periodo abbiamo notato come molti studenti che frequentano il nostro Istituto vengano a scuola con il monopattino elettrico. In caso di incidente e relativo infortunio, la polizza assicurativa scolastica copre questo tipo di evento?

I monopattini elettrici sono assimilati alle biciclette. Lo stabilisce la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, a partire dal 01 marzo 2020. I monopattini elettrici dovranno quindi attenersi alla regolamentazione imposta per i velocipedi, ai sensi degli Artt. 50 e 182 del Codice della Strada .

Il monopattino elettrico è assimilato alla bicicletta

Ne deriva che il monopattino elettrico può circolare sulle strade urbane che hanno un limite di velocità massima di 50 km/h, sulle strade extra-urbane, solo se dotate di pista ciclabile, nelle aree pedonali urbane a condizione di non superare la velocità di 6 km/h, solo ove prevista la circolazione dei velocipedi non condotti a mano, oltre che su tutte le piste ciclabili.
Non è invece ammessa la circolazione, sui marciapiedi, sugli spazi riservati ad altre categorie di veicoli né sugli spazi riservati ai soli pedoni.
Il monopattino elettrico dev’essere dotato di un motore elettrico di potenza non superiore a 0,50 kw, segnalatore acustico, regolatore della velocità, marchio CE, dispositivo acustico e di illuminazione e rispettare le caratteristiche costruttive e tecniche come disposto dal Decreto 4 giugno 2019, n. 229.
I conducenti dovranno avere almeno 14 anni compiuti e non è previsto alcun titolo di guida abilitativo. I minorenni tuttavia dovranno dotarsi di casco obbligatorio.
Per i monopattini ad uso privato non è obbligatoria la copertura assicurativa RCA.

L’assicurazione scolastica

Relativamente all’assicurazione scolastica, l’utilizzo del monopattino elettrico rientra nella copertura classica legata all’itinere, per le specifiche del quale rimandiamo ad un nostro precedente articolo.
È tuttavia importante sottolineare che le garanzie assicurative in questi casi potrebbero subire delle limitazioni anche pesanti in relazione alla colpa diretta del conducente. Qualora infatti, l’infortunio sia accaduto a seguito di un incidente e l’Assicurato non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada, gli indennizzi potrebbero subire consistenti riduzioni.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle garanzie di tutela in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Assicurazione del docente assegnato su più sedi

Il nostro Istituto ha in organico alcuni docenti assegnati su più sedi anche in altri Istituti. Il docente che paga l’assicurazione con noi è automaticamente assicurato anche negli altri Istituti in cui opera?

L’assicurazione scolastica è un contratto stipulato con la formula per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile.

L’assicurazione per conto altrui

Nel caso di per conto altrui, l’assicurazione è stipulata dall’Istituto scolastico per conto di un soggetto precisamente individuato (es.: alunno o dipendente assicurato).
Nel caso di per conto di chi spetta, a favore di un soggetto non indentificato a priori, ma individuato al momento del sinistro.
È bene sottolineare precisamente che il contratto è stipulato tra la Compagnia di assicurazione e l’Istituto scolastico e non tra la Compagnia assicuratrice e il singolo dipendente.

Il docente impegnato su più Istituti

In caso di sinistro il contratto assicurativo ha effetto unicamente se l’evento è avvenuto nei limiti previsti dal contratto in cui il dipendente opera. Motivo per cui, l’operatore scolastico assegnato su più istituti, per fruire della copertura assicurativa, dovrà pagare un premio in tutte le scuole in cui presta servizio.

Le deroghe delle Società Assicuratrici

Nel corso degli anni, le Società assicuratrici hanno spesso derogato a questa regola. La copertura assicurativa era considerata operante anche per i dipendenti impegnati su più Istituti, a patto che tutti gli Istituti avessero stipulato la polizza con la stessa Compagnia. Questa speciale estensione poneva parecchie limitazioni di carattere pratico e amministrativo. Non era sempre chiaro infatti il soggetto che dovesse effettuare la denuncia di sinistro. Inoltre garanzie e massimali potevano essere diversi, massimali, motivo per cui gli attuali contratti, di norma, non prevedono più questa possibilità.
Al fine di evitare di ingenerare false aspettative, in questi casi, è sempre opportuno, chiarire precisamente con il personale interessato i limiti del contratto.
L’intervento del Broker assicurativo specializzato, anche nel caso di assicurazione del docente assegnato su più sedi, potrebbe essere particolarmente utile sia all’Istituto che al docente interessato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative del personale docente, contattaci qui.

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Danneggiamento degli occhiali del docente di sostegno

Un alunno diversamente abile frequentante il nostro istituto ha fatto cadere, per dispetto, gli occhiali della docente. Gli occhiali, finiti sotto al banco di un compagno sono stati inavvertitamente calpestati e hanno riportando la graffiatura di una lente. I docenti, soprattutto quelli di sostegno, sono assicurati anche per le perdite materiali a seguito di questo tipo di eventi?

La domanda, così com’è posta, si presta ad una serie di considerazioni specifiche che cercheremo di sintetizzare.

La dinamica del sinistro

In prima battuta, non è ben chiara la dinamica dell’evento. Semplificando, non è chiaro se gli occhiali fossero indossati dalla docente, oppure appoggiati sulla cattedra o in un altro luogo. Qualora, infatti, non fossero stati indossati, la Società assicuratrice potrebbe eccepire che l’evento possa non essere stato fortuito, ma causato dalla disattenzione o dall’incuria nella custodia del bene.

La volontarietà del gesto

Un ulteriore elemento che salta subito all’occhio, circa il danneggiamento degli occhiali della docente di sostegno, sta nella presunta volontarietà dell’evento. L’alunno avrebbe volutamente fatto cadere gli occhiali, appunto per dispetto.
Questo passaggio è particolarmente importante perché presume la dolosità dell’evento.
È bene chiarire che le polizze assicurative tutelano sempre la colpa, il caso accidentale, ma mai il dolo, la volontarietà nel creare un danno.
Nel caso, quindi, esista intenzionalità nell’evento, potrebbe esserci un concorso di responsabilità. Responsabilità in educando della famiglia, che non ha impartito la corretta educazione e in vigilando della scuola, che a sua volta non ha messo in atto tutte le precauzioni per evitare l’evento dannoso.

L’inabilità del soggetto che ha causato il danno

Viene anche precisato che l’alunno autore del danno è diversamente abile. Indipendentemente dal fatto che si tratti di inabilità fisica o mentale, per questa categoria di soggetti, l’Istituto e i docenti responsabili della vigilanza, devono creare tutti i presupposti per impedire all’alunno di causare un danno a sé stesso o agli altri.
Qualora tutti questi presupposti fossero rispettati, le coperture assicurative saranno regolarmente operanti. Le migliori polizze assicurative scolastiche prevedono inoltre un’apposita garanzia Kasko Occhiali di cui abbiamo parlato in un nostro precedente articolo.

Il docente di sostegno

Un’ultima nota doverosa riguarda il docente di sostegno. La sua figura e stata introdotta dall’Art. 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 517, integrato a livello di contitolarità con i docenti della classe. Il suo ruolo è finalizzato a valutare le caratteristiche, abilità e difficoltà degli allievi con disabilità. Il Docente di sostegno tende quindi a rendere omogeneo il processo educativo di tutta la sezione. È inutile negare che le mansioni affidate a questi soggetti sono particolarmente delicate. Il livello di esposizione al rischio infatti, proprio per la mansione ricoperta, potrebbe essere decisamente superiore a quello degli altri docenti. Proprio per il livello di rischio, la copertura assicurativa integrativa è decisamente consigliabile.

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Clausole contrastanti

La famiglia di un nostro alunno infortunato a scuola, ci fa notare che il contratto sottoscritto dall’Istituto riporta, delle clausole contrastanti. Nel frontespizio del contratto, infatti è inserito un massimale differente rispetto a quello indicato all’interno delle condizioni contrattuali. La polizza è stata intermediata da un broker assicurativo. In caso di contenzioso qual è la responsabilità dell’Istituto?

Il Codice Civile, all’Art. 1370, è molto chiaro in questo senso: l’interpretazione applicata dev’essere la più favorevole al soggetto che non ha unilateralmente predisposto il contratto stesso. In altre parole, la norma è posta a protezione della parte debole che, di regola, non ha alcun potere di influenzare il contenuto del contratto.

La tutela del consumatore

La giurisprudenza, nel corso degli anni s’è più volte soffermata su quest’aspetto. Solo in ordine di tempo riportiamo la Sentenza n. 18324 della Corte di Cassazione, pubblicata il 9 luglio 2019, con la quale la suprema corte evidenzia come, nel caso di ambiguità o scarsa chiarezza delle clausole predisposte da uno dei contraenti a sfavore dell’altro nei contratti per adesione, la clausola si interpreta a favore del consumatore: “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’Art. 1370 Cod. Civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo”.

Il ruolo di tutela del Broker assicurativo

Un aspetto di particolare interesse, richiamato nella domanda, è legato alla presenza del broker assicurativo specializzato nella fase di stipula della polizza. È bene evidenziare come il broker assuma una posizione di tutela nei confronti dell’Amministrazione, di norma infatti, la scuola affida il servizio di brokeraggio alla luce della complessità della materia e perché in organico all’Amministrazione, non sono presenti professionalità specifiche adeguate al compito da svolgere.

La verifica di conformità del contratto assicurativo

Il Codice dei contratti, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’ Art. 102 Collaudo e verifica di conformità, comma 2, evidenzia come il Responsabile del procedimento (RUP), deve verificare e certificare come “l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Questo tipo di verifica dev’essere effettuata dal broker proprio alla luce della complessità della materia trattata e alla luce della mancanza di personale specifico. Il broker quindi, effettuate tutte le verifiche tecniche del caso, deve produrre documentazione atta alla conferma dell’adeguatezza e conformità del contratto che sarà sottoscritto.
L’assenza di clausole contrastanti diventa di particolare rilevanza alla luce delle possibili controversie o contenziosi tra il contraente, l’assicurato e la società assicuratrice.

Se desideri maggiori informazioni in relazione verifica di conformità dei contratti assicurativi, contattaci qui.

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Il servizio Pedibus

Il primo servizio pedibus legato al mondo della scuola è bergamasco, venne sperimentato infatti, nel 2001, nell’Istituto Comprensivo Camozzi della città lombarda.

Cos’è il pedibus

Il pedibus consiste nell’accompagnamento a scuola e ritorno degli studenti minori, normalmente della scuola elementare, a piedi, in modo organizzato, accompagnati da adulti volontari. Il pedibus è un servizio di mobilità alternativa. Il servizio è effettuato sotto la vigilanza di accompagnatori adulti con fermate predefinite e spesso segnalate da appositi cartelli e particolari controlli.
Gli alunni si raccolgono ad orari e in luoghi previsti, per essere accompagnati a piedi da adulti, seguendo appositi itinerari fissi. Il servizio può essere coordinato dalla polizia locale, o da altri soggetti, che si preoccupano di presidiare gli attraversamenti stradali e di vigilare sulla sicurezza del trasferimento. Solitamente i partecipanti al servizio di pedibus indossano gilet ad alta visibilità per maggiore sicurezza.

L’organizzazione del servizio

Nella quasi totalità dei casi, l’organizzazione del pedibus è curata dall’Ente Locale, dall’ASL, dalle associazioni di volontariato e dei genitori. I soggetti interessati sono spesso in coordinamento tra loro e/o con l’Istituto scolastico.
Nel corso degli anni sono nate numerose associazioni che raggruppano e offrono assistenza alle singole realtà a livello locale.

La copertura assicurativa del pedibus

In concomitanza con la nascita del servizio s’è posta la necessità di provvedere alla tutela assicurativa dell’attività. Anche in questo settore il ruolo di un broker assicurativo è risultato determinante nella creazione della garanzia.
Per meglio comprendere la natura e i limiti della tutela è opportuno comunque fare alcune precisazioni.
Le polizze assicurative tutelano tutte le attività scolastiche. Il primo requisito, qualora s’intenda rendere operativa la copertura assicurativa, è che l’articolato del servizio di pedibus sia regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto e/o dall’Autorità scolastica competente. Effettuato questo primo passaggio preliminare possiamo, quindi, affermare che gli alunni che aderiscono al servizio, in regola con il pagamento del premio, risultano essere tutelati dall’assicurazione sia per l’infortunio che per l’eventuale Responsabilità Civile diretta, ovvero per i danni che dovessero causare colposamente.

La vigilanza durante il servizio

Dal punto di vista assicurativo, il primo obbligo necessario è relativo alla vigilanza.
Come abbiamo visto, il servizio di pedibus è generalmente organizzato dall’Ente Locale o dalle associazioni scolastiche e gestito direttamente dai volontari che ne assicurano l’esercizio.
Il servizio non è obbligatorio. In questo senso il pedibus non differisce da tutti gli altri servizi di trasporto scolastico (es.: scuolabus) organizzati e gestiti dall’Ente Locale o da terzi.
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile quando la famiglia affida ad un soggetto terzo il proprio figlio, sorge un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione, in tutte le sue espressioni.
Per rendere operativa la tutela assicurativa l’Amministrazione scolastica deve stipulare con i soggetti gestori un dettagliato protocollo d’intesa che contenga precisamente i tempi e i modi di erogazione. Questo consentirà, in caso di danno, di stabilire precisamente a chi attribuire l’eventuale responsabilità in caso di sinistro o di infortunio.

Se desideri maggiori informazioni circa la tutela assicurativa in itinere, contattaci qui.

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Rischio pandemico

Uno degli aspetti che in questo periodo gli Istituti stanno prendendo in considerazione riguarda la copertura assicurativa per il rischio pandemico. Per rispondere a questa domanda occorre prendere in considerazione più aspetti. Vediamoli rapidamente nel dettaglio.

L’assicurazione del rischio pandemico

A livello globale la pandemia rientra fra i rischi difficilmente assicurabili. La ragione è legata all’indeterminazione e all’imprevedibilità degli eventi pandemici. Di fatto è praticamente impossibile stimare a monte tutti i danni economici potenziali. L’unica certezza è che l’emergenza in atto ha prodotto conseguenze che superano gli aspetti strettamente sanitari.
Sotto il profilo medico sanitario le coperture malattia, di norma, non escludono il rischio di epidemia o di pandemia. Occorre tuttavia aggiungere che l’Art. 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha equiparato il contagio da Covid19 ad infortunio sul lavoro. Su quest’aspetto le copertura assicurative sono diversificate. Ci sono quelle che escludono la pandemia e quelle che non prevedono esclusioni espresse.
Occorre anche aggiungere che, al momento la procedura per l’accertamento dell’infezione da coronavirus e la sua gestione sanitaria continua ad essere esclusivamente pubblica. I pazienti infetti devono essere ricoverati nei reparti di malattie infettive degli ospedali pubblici.

Le polizze assicurative Covid19

Circa il rischio pandemico da Covid19, le Compagnie assicuratrici hanno recentemente messo sul mercato o aggiornato le proprie coperture con una serie di tutele e servizi integrativi. Le nuove garanzie prevedono diarie da ricovero in caso di ospedalizzazione, erogazione di un capitale in caso di terapia intensiva, indennità per la convalescenza, l’attivazione di servizi di teleconsulto medico, ecc.
Tuttavia, non è da escludersi che, nel breve periodo, gli assicurati possano chiedere di sottoporsi a maggiori accertamenti sanitari per escludere la presenza di patologie indirettamente connesse al coronavirus.

Le polizze Covid19 nella scuola

In ambito strettamente scolastico abbiamo notato, fin dalla stipula delle polizze assicurative dello scorso anno, una richiesta relativamente ridotta di coperture legate al rischio pandemico.
Le ragioni di questo stato di cose sono certamente disparate e legate alle singole sensibilità sull’argomento. Un elemento tuttavia appare incontrovertibile: l’incidenza del rischio Covid19 per gli studenti, anche alla luce dei dati prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è irrilevante. Un maggiore livello di attenzione va posto nei confronti degli operatori scolastici nella fascia d’età compresa tra i 50 e 70 anni, ma, anche in questo caso, l’incidenza, seppur minore rispetto alle età superiori, non appare particolarmente rilevante quando non connessa con altre patologie.
Inoltre, il piano vaccinale, aperto a tutte le fasce di età a partire dal 6 giugno 2021, dovrebbe scongiurare nuove ondate di infezioni.

La Responsabilità Civile della scuola

In relazione alla scuola, l’aspetto più importante in questo contesto riguarda certamente la Responsabilità Civile del Dirigente Scolastico, nel suo ruolo di Datore di Lavoro.
L’INAL esonera il datore di lavoro dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro, fatte salve le ipotesi di riconoscimento di responsabilità, per le quali l’INAIL ha diritto di agire in rivalsa ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Lazione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro riguarda i casi di mancata adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, i sistemi di protezione individuale. Dovrà comunque provare l’inadempimento agli obblighi di legge a carico del datore di lavoro.
Ne deriva, quindi, che, prima di valutare una copertura specifica legata al Covid19, andrà attentamente verificata l’esistenza e la portata della sezione RCO (responsabilità civile verso i prestatori di lavoro) nella polizza di Responsabilità Civile dell’Istituto, a tutela dalle eventuali rivalse INAIL.
Nel caso di coperture per il rischio Covid19 nella scuola, l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente importante per aiutare la scuola nella scelta più appropriata.

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La poliennalità dei contratti assicurativi

Seppur con minore frequenza rispetto al passato, continuano a permanere, da parte di alcuni Dirigenti Scolastici, dei dubbi circa la poliennalità dei contratti assicurativi scolastici.

Liceità e vantaggi nella stipula dei contratti poliennali

A riguardo occorre ricordare, in premessa, come l’Art. 97 della Costituzione italiana individui tra i principi fondamentali della Pubblica amministrazione, il buon andamento. Alla base di questa previsione normativa ci sono: l’economicità, la rapidità, l’efficacia, l’efficienza e il miglior contemperamento dei vari interessi da adottare nei processi.
È proprio sulla base di questi principi che la stipula di contratti assicurativi di durata poliennale non solo è legittimata, ma addirittura consigliabile.
Un contratto assicurativo di durata poliennale offre, alla luce dei criteri sopracitati, una serie di importanti vantaggi.

Economicità, rapidità e contemperamento dei vari interessi:

  • Le procedure selettive, anche quelle ad affidamento diretto, necessitano di tempistiche specifiche e precisi passaggi formali. Limitare il numero di procedure, limita il rischio di errore. Limitare il numero di procedure si traduce, inoltre, in una riduzione del potenziale rischio di contenzioso con gli operatori economici e in un risparmio di tempo per il personale amministrativo;
  • Nella maggioranza dei casi i contratti assicurativi poliennali risultano essere più convenienti sotto il profilo economico di quanto non siano quelli stipulati anno per anno. Le Imprese assicuratrici, a fronte di Contratti assicurativi di durata poliennale, alla luce dell’elevato numero di assicurati e del valore complessivo dell’appalto, tendono ad offrire premi decisamente più contenuti rispetto alla base d’asta proposta (minor premio) ovvero a riconoscere massimali più elevati

Efficacia e efficienza:

  • Contratti assicurativi di durata poliennale stabilizzano per tutto il periodo della polizza assicurativa, le condizioni contrattuali, in un mercato in costante evoluzione com’è, di fatto, quello scolastico. Le società assicuratrici, in relazione all’andamento dei sinistri, tendono a modificare costantemente le condizioni contrattuali e/o i massimali. La durata poliennale di un contratto mette al riparo l’Istituto e gli assicurati da eventuali aggiornamenti peggiorativi delle polizze;
  • Contratti di durata poliennale permettono all’Istituto e alle famiglie di pianificare più agevolmente il contributo da versare, in quanto il premio pro capite resta invariato per tutta la durata del contratto.

Programmazione

Sotto il profilo strettamente normativo l’Art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) impone l’obbligo di programmazione anche su base poliennale.
A completamento di quanto sopra, è poi utile ricordare, inoltre, che il Regolamento di contabilità scolastica, Decreto 28 agosto 2018, n. 129 all’Art. 45, comma 1, punto (d) 4, indica come, per la stipula dei contratti di durata poliennale, occorra esclusivamente la delibera del Consiglio di Istituto.

Il Decreto “Bersani”

La questione relativa alla poliennalità dei contratti assicurativi è stata, nel corso degli ultimi anni, al centro di un’importante serie aggiornamenti. 
La Legge 2 aprile 2007, n. 40 (Decreto Bersani), prevedeva la possibilità di recedere dal contratto assicurativo, anche senza formale onere di motivazione, al termine di ogni annualità. Il successivo aggiornamento normativo, introdotto dall’Art. 21 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 anche sotto la spinta delle lobby delle Compagnie Assicuratrici, ha nuovamente modificato l’Art. 1899 del Codice Civile, prevedendo, nel caso di polizze poliennali, la possibilità di recesso anticipato, solo trascorsi 5 anni dalla stipula della polizza.

L’intervento del broker assicurativo

Le Condizioni Contrattuali redatte dal broker assicurativo specializzato tuttavia, in deroga all’Art. 1899 del Codice Civile, possono prevedere la possibilità di recedere annualmente dal contratto. Ne deriva che, in relazione alla poliennalità dei contratti assicurativi scolastici, nell’eventualità che la polizza o il servizio risultassero inadeguati alle necessità dell’Istituto, quest’ultimo potrà, al termine di ogni annualità, recedere dal contratto ed esperire una nuova procedura selettiva: un innegabile vantaggio che permette alla scuola di poter scegliere con maggiore sicurezza e tranquillità.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla poliennalità delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.