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Infortunio all’ingresso della scuola

La nonna di una nostra alunna, accompagnando la nipote a scuola, ha subito un infortunio all’ingresso della scuola. Nell’atrio, inciampava nel bordo di incasso dello zerbino che in quel momento era stato rimosso per essere pulito. La Signora, nella caduta, riportava la frattura dell’anca e conseguentemente doveva sottoporsi ad intervento chirurgico per la riduzione della stessa.
Qualche settimana dopo, il legale della Signora contatta la scuola chiedendoci il pagamento di tutte le spese e dell’invalidità residuata. La polizza sottoscritta copre anche quest’evento? Alla luce della gravità dell’evento dobbiamo fare denuncia anche all’INAIL?

L’infortunio, così com’è stato descritto, potrebbe sicuramente rientrare tra quelli ascrivibili alla Responsabilità Civile dell’Istituto.
A questo proposito diventa tuttavia necessario fare alcuni approfondimenti.

La regolamentazione scolastica

L’ingresso della scuola o l’uscita, impongono, obbligatoriamente, la verifica di alcuni imprescindibili elementi organizzativi. L’organizzazione deve rispettare le molteplici norme introdotte dai vari decreti “sicurezza”, non ultimi quelli relativi al distanziamento a seguito della pandemia in corso.
L’Istituto dovrà, quindi, regolamentare precisamente quali soggetti possano accedere agli edifici o alle pertinenze della scuola, ed in che modo.

L’accesso all’Istituto

In considerazione delle peculiarità delle singole strutture o dei diversi livelli di istruzione, non è possibile dare indicazioni generalizzate.
L’accesso degli accompagnatori in una Scuola dell’Infanzia avrà presupposti diversi rispetto ad un Istituto superiore. Un aspetto dev’essere comunque ben chiaro: chiunque acceda all’Istituto dev’essere autorizzato a farlo nei modi e nei tempi regolamentati dall’Istituto stesso.

Il profilo normativo

Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, la scuola è non solo è responsabile della caduta provocata dalla rimozione del tappeto ma anche del mancato avvertimento. L’assenza di apposita segnalazione non ha dato la possibilità al danneggiato di percepire le condizioni di pericolosità della pavimentazione.
La giurisprudenza più volte ha rilevato che, per la responsabilità oggettiva è sufficiente il nesso di causalità tra il fatto e l’evento lesivo. Il danneggiato poteva ragionevolmente attendersi che la pavimentazione avrebbe dovuto essere priva di pericoli, soprattutto in occasione dell’ingresso e dell’uscita degli studenti. 
L’Art. 20 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 infine, impone che: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

La denuncia all’INAIL

Nei casi di infortunio all’ingresso della scuola di soggetti esterni all’organico, la denuncia all’INAIL non è prevista. Non sussiste infatti un diretto rapporto di lavoro tra la Signora che accompagnava la nipote a scuola e l’Amministrazione scolastica.

Se desideri maggiori informazioni circa la copertura assicurativa durante le attività scolastiche, contattaci qui.

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Il Piano Scuola Estate 2021

In previsione dell’attivazione del “Piano Scuola Estate 2021”, la nostra scuola è in procinto di attivare programmi di sport ed attività ricreative da destinare a gruppi di alunni, all’interno degli spazi dell’Istituto Scolastico, per tutto il periodo estivo.
Tanto premesso, sono a richiedervi se la polizza assicurativa sottoscritta copra gli iscritti oltre il termine delle attività didattiche fissate alla data dell’otto giugno e dunque, anche per lo svolgimento di attività extrascolastiche.

Il Piano Scuola Estate 2021 è un progetto, rivolto a tutti gli studenti delle scuole pubbliche, avviato dal Ministero dell’istruzione. Scopo del progetto è recuperare la socialità e lavorare sugli apprendimenti, cercando di fronteggiare le difficoltà causate dalla pandemia in corso.

Autonomia e discrezionalità esecutiva

Come precisa il MIUR, il Piano Scuola Estate 2021, consente all’Amministrazione scolastica ampi margini di autonomia e discrezionalità esecutiva. Le singole scuole potranno decidere quali attività scegliere e come valorizzarle in relazione alla peculiarità del contesto.

Le tutele assicurative

Nel merito della domanda, occorre premettere che le polizze assicurative della scuola, di norma, tutelano tutte le attività scolastiche. Primo requisito quindi, qualora s’intenda rendere operativa la copertura assicurativa, è che il Piano Scuola Estate 2021 sia regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto. Effettuato questo passaggio preliminare potremmo quindi affermare che l’Istituto, gli alunni e il personale in regola con il pagamento del premio, sono tutelati dall’assicurazione. Le coperture prevedono sia l’infortunio che l’eventuale Responsabilità Civile diretta, ovvero i danni che dovessero causare colposamente.

Le modalità di erogazione del Piano Scuola Estate 2021

Nel contesto delle coperture assicurative risulterà tuttavia discriminante la modalità di erogazione del servizio. A questo proposito, possiamo fare almeno quattro ipotesi. La scuola organizza le attività con:

  1. Il proprio personale all’interno dell’Istituto Scolastico;
  2. Il proprio personale all’esterno dell’Istituto Scolastico in locali di proprietà di terzi;
  3. Soggetti esterni (es.: Associazioni, Gruppi sportivi, singoli professionisti, ecc.) all’interno dell’Istituto Scolastico;
  4. Soggetti esterni (es.: Associazioni, Gruppi sportivi, singoli professionisti, ecc.) all’esterno dell’Istituto Scolastico in locali di proprietà di terzi.

La centralità della vigilanza

Il primo e fondamentale aspetto da tenere in considerazione, alla luce delle modalità di erogazione del servizio, riguarda la vigilanza.
Ai sensi dell’Art. 2048 Codice Civile quando la famiglia affida alla scuola l’alunno sorge un vincolo negoziale. Ne deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni.
Nei primi due casi, quindi, la responsabilità dell’Istituto e conseguentemente la copertura assicurativa, è garantita in modo assolutamente analogo a quella erogata durante l’anno scolastico.
Nel secondo caso, tuttavia, qualora l’attività venga svolta in luogo diverso dall’Istituto scolastico, messo a disposizione, ad esempio, dall’Ente Locale o da un soggetto terzo, occorrerà stipulare un formale documento di convenzione che contenga, in modo dettagliato tempi e modi di utilizzo della struttura.
In questi casi, infatti, la Responsabilità Civile per danni ascrivibili alla struttura sarà a totale carico del soggetto locatario.

La vigilanza prestata da soggetti esterni all’organico della scuola

Completamente diverso è il contesto contemplato negli ultimi due casi. Qualora, infatti, l’attività venga organizzata da soggetti esterni all’organico scolastico, in assenza di personale dipendente, la responsabilità della vigilanza ricade sul soggetto che gestisce l’attività.
In questi casi l’Amministrazione scolastica dovrà stipulare con i soggetti gestori un dettagliato protocollo d’intesa (o contratto) che contenga precisamente, oltre alle attività svolte, anche i tempi e i modi in cui sarà erogato il servizio. Nel protocollo non dovranno mancare le indicazioni relative alle eventuali restrizioni legate alla pandemia in corso. Questo documento richiesto dall’Assicurazione in caso di danno, consentirà di stabilire precisamente a chi attribuire l’eventuale responsabilità in caso di sinistro o di infortunio.
Infine, qualora l’attività fosse gestita da soggetti esterni in spazi o strutture diverse dall’Istituto scolastico, il protocollo d’intesa dovrà comprendere anche il proprietario della struttura.

La comunicazione alle famiglie

Effettuati anche questi passaggi formali occorrerà informare attraverso un’apposita comunicazione le famiglie degli alunni interessati. L’informazione dovrà prevedere non solo il dettaglio delle attività proposte ma anche il modo in cui saranno erogate.
La circolare dovrà riportare che le attività non assumono carattere obbligatoriocurricolare e conseguentemente che l’adesione è libera e volontaria. Inoltre dovranno essere indicati tutti i riferimenti spazio-temporali relativi alle singole attività: date, ore, luoghi, programma e soggetto vigilante.

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La festa di fine anno scolastico

Il nostro Istituto sta valutando di organizzare la festa di fine anno scolastico. Le famiglie degli alunni partecipanti alla festa, sono in copertura assicurativa? 

La festa di fine anno scolastico, attività già di per sé abbastanza delicata sotto il profilo della sicurezza. Quest’anno inoltre assume una particolare attenzione in relazione alle dinamiche legate alla pandemia.

La festa di fine anno è un’attività scolastica?

Le polizze assicurative della scuola, di norma, tutelano tutte le attività scolastiche. Al fine di attivare la copertura assicurativa, è necessario quindi che la festa di fine anno sia regolarmente deliberata dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto e compresa all’interno del PTOF.
Effettuato questo primo passaggio preliminare potremmo quindi affermare che l’Istituto, gli alunni e il personale regolarmente assicurato, risultano essere in copertura assicurativa sia per l’Infortunio che per l’eventuale Responsabilità Civile, ovvero per i danni che dovessero causare colposamente.

L’organizzazione della festa di fine anno

Può capitare che l’attività si svolga in luogo diverso dall’Istituto scolastico. A tal fine occorrerà stipulare un formale documento di convenzione con il soggetto proprietario della struttura dove si svolgerà l’attività. Il documento deve contenere, in modo dettagliato tempi e modi di utilizzo della struttura. In questi casi, infatti, la Responsabilità Civile derivante dall’utilizzo degli spazi o dei locali sarà a totale carico del soggetto locatario.
Alcuni Istituti scolastici, demandano l’onere organizzativo della Festa di fine anno scolastico a soggetti diversi, come i Comitati o le associazioni dei genitori. Anche in questi casi è necessario che la scuola stipuli un formale documento di convenzione con il soggetto organizzatore.

A chi spetta la vigilanza?

Il primo aspetto, di assoluta importanza, riguarda la vigilanza. Il responsabile della vigilanza è la il soggetto che organizza l’evento.
Inoltre, a questo tipo di manifestazioni, non è raro che intervengano, oltre agli studenti e al personale scolastico, anche le famiglie degli studenti. Con famiglie va intesa l’accezione più estesa (es.: altri figli non iscritti all’Istituto, nonni, zii, amici, ecc.).
In molti casi, inoltre, la scuola invita alla manifestazione anche ex studenti, ex insegnanti o personale estraneo all’Istituto (es.: autorità politiche, religiose, imprenditori locali, ecc.). L’organizzatore quindi dovrà mettere in atto tutti i controlli relativi all’accesso di personale estraneo all’Istituto.
Questi soggetti inoltre sono in copertura assicurativa esclusivamente per gli eventuali danni relativi alla Responsabilità Civile del proprietario degli spazi e/o dei locali in cui si svolge l’evento.

La comunicazione alle famiglie

Per le ragioni sopra riportate è fondamentale che la scuola comunichi , con una formale circolare, emessa con largo anticipo, i riferimenti spazio-temporali relativi all’evento (date, ore, luoghi e programma delle manifestazioni). La circolare dovrà chiarire anche qual è il soggetto su cui grava la responsabilità relativa alla vigilanza sui minori.
La festa di fine anno non è un’attività obbligatoria o curricolare, motivo per cui la vigilanza sui minori potrebbe essere demandata direttamente alle famiglie che decidono di aderirvi in assoluta autonomia.
Resta comunque inteso che qualora ci fossero minori non accompagnati, l’Istituto che decidesse di accollarsene l’onere, dovrà mettere in atto tutti i protocolli specifici legati alla vigilanza di questi soggetti.

L’organizzazione dell’evento

Un ulteriore aspetto che spetta all’organizzatore è l’obbligatorietà del presidio di un’ambulanza durante gli eventi. L’obbligo è sancito dalle Linee di Indirizzo emanate nella Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014. «L’organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile. Le manifestazioni e gli eventi devono sottostare ad una classificazione del “livello di rischio” che genera una probabilità di natura statistica di avere necessità di soccorso sanitario».

L’organizzatore dovrà quindi comunicare all’autorità competente tutti i dati relativi alle manifestazioni programmate. I tempi di comunicazione dell’evento, sono i seguenti:

  • Per eventi con livello di rischio molto basso o basso: si dovrà dare comunicazione al servizio di emergenza territoriale entro 15 giorni prima dell’inizio;
  • Per eventi con livello di rischio moderato o alto almeno 30 giorni prima.

Oneri e costi del servizio, sono a carico dell’organizzatore dell’evento.
Infine, l’organizzatore è anche tenuto al rispetto delle Linee Guida Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018 in materia di Safety e Security per gli eventi e manifestazioni pubbliche.

Le restrizioni legate alla pandemia

Un ultimo aspetto da prendere in considerazione è quello relativo alle restrizioni legate alla pandemia in corso. La situazione sanitaria è in costante evoluzione, motivo per cui, ad oggi, non esistono indicazioni generali o certe applicate su tutto il territorio nazionale. L’utilizzo dei sistemi di protezione personale e le regole di distanziamento potrebbero subire delle variazioni in relazione al contesto specifico. Anche per quest’aspetto è bene fare riferimento alle autorità competenti in prossimità dell’evento. È bene evidenziare che, anche in questo caso, la responsabilità diretta, anche penale, dell’applicazione delle misure di prevenzione ricade direttamente sull’organizzatore della manifestazione.

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Infortunio: la responsabilità del datore di lavoro e dell’ente

Sul tema delle responsabilità nei casi di infortunio, ci sembra interessante evidenziare la recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, del 25 gennaio 2021 n. 2848.
La suprema Corte ha ribadito alcuni importanti principi nella materia degli infortuni sul lavoro. I principi riguardano sia alla responsabilità penale del datore di lavoro, sia alla responsabilità amministrativa dell’ente.

La responsabilità diretta del Datore di lavoro

Nel merito della responsabilità, la Corte ha ricordato che “il datore di lavoro […] è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”.
Inoltre, “nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro e di coloro che rivestono una posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente o imprudente del medesimo lavoratore infortunato, quando l’evento sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Sul punto, si è pure precisato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro. Anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni”.

La responsabilità amministrativa dell’Ente

Sul fronte della responsabilità amministrativa, la Corte ha affermato che “In materia di responsabilità amministrativa con riguardo all’Art. 25-septies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale […]. In altri termini, nei reati colposi, l’interesse e/o vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali. Ovvero nell’agevolazione dell’aumento di produttività che può derivare, per l’ente, dallo sveltimento dell’attività lavorativa, ‘favorita’ dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, ne avrebbe ‘rallentato’ i tempi”.

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L’adeguatezza formale del contratto assicurativo

Un aspetto, dato troppo spesso per assodato, risiede nella presunta adeguatezza formale del contratto assicurativo.
Un contratto assicurativo carente di chiarezza formale potrebbe non solo essere foriero di contenzioso ma anche possibili mal interpretazioni in fase di giudizio. Su questo aspetto s’è espressa la Corte di Cassazione sez. VI Civile – 3, ordinanza 5 novembre 2019 – 12 marzo 2020, con la sentenza n. 7062, attraverso la quale la suprema corte ha rinviato ai giudici il giudizio di merito delle sentenze precedenti.

L’iter giudiziario

La vicenda prende avvio dalla domanda di risarcimento intentata nei confronti della Compagnia Assicuratrice di una Scuola da parte della famiglia. Il figlio minore aveva infatti riportato lesioni personali durante l’orario scolastico.
La domanda veniva accolta in primo grado e la Compagnia Assicuratrice veniva condannata al risarcimento del danno.
La Compagnia Assicuratrice ha, quindi, impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Salerno, che ha accolto l’appello. In secondo grado, infatti, i giudici stabilivano che non era configurabile un contratto a favore di terzo: essendo l’Istituto Scolastico il soggetto assicurato, la famiglia non poteva agire direttamente contro l’assicuratore, ma solo contro la Scuola, la quale poteva, successivamente, rivolgersi all’assicurazione.

La sentenza della Cassazione

La famiglia ha quindi proposto ricorso in Cassazione, potendo evidenziare che la polizza assicurativa definiva esplicitamente come Assicurato lo studente danneggiato, e non l’Istituto Scolastico.
I legali della famiglia evidenziavano come, nell’interpretazione della volontà dei contraenti, ai sensi dell’Art. 1362 del Codice Civile, il dato letterale riveste un ruolo fondamentale e conseguentemente si dovesse ritenere l’assicurazione scolastica come stipulata per conto altrui, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile senza ulteriori specifiche all’interno del contratto.
La Corte di Cassazione ha rilevato che, in secondo grado, i giudici non hanno operato nessun criterio interpretativo, nonostante le clausole della polizza qualificassero espressamente lo studente danneggiato come “soggetto assicurato”.

L’interpretazione letterale del contratto

La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito come, nell’analisi del contratto, è fondamentale, in primo luogo, fare riferimento alla sua interpretazione letterale e, nel caso specifico, si potesse ritenere che l’assicurazione fosse stata stipulata per conto altrui e che, quindi, fosse possibile per lo stesso studente danneggiato azionarla direttamente.
La vicenda riportata suggerisce qualche riflessione in relazione ai testi contrattuali. La scuola, nella stragrande maggioranza dei casi, non è in grado di fare una precisa valutazione sull’adeguatezza formale del testo contrattuale proposto dalla società assicuratrice, con la possibile conseguenza, in caso di sinistro, che l’interpretazione delle clausole contrattuali potrebbe innescare un contenzioso con la Società assicuratrice, come nel caso in questione.

L’intervento del broker assicurativo

L’adeguatezza formale del contratto assicurativo può essere garantita dal servizio di consulenza professionale offerto da un broker specializzato. Coadiuvando la Scuola nel processo di redazione delle condizioni contrattuali, di valutazione e di stipula della polizza, il professionista limita questa eventualità.

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Infortunio in itinere

Un operatore scolastico del nostro istituto è stato vittima di un infortunio in itinere durante il rientro alla propria abitazione. Teniamo a chiarire che il dipendente ha deviato dal percorso più breve per passare a prendere il proprio figlio a scuola. La polizza di assicurazione scolastica stipulata prevede anche questo caso? A vostro parere anche l’INAIL tutela l’assicurato in questo senso?

Sull’argomento dell’infortunio in itinere ci siamo già soffermati in un articolo precedente, tuttavia, occorre fare qualche approfondimento proprio in relazione alla domanda.

Il profilo normativo

La materia relativa all’infortunio in itinere è disciplinata dal D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
L’Articolo 12, prevede l’esclusione della tutela nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”. “L’interruzione e la deviazione – inoltre – si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.

Deviazione per esigenze essenziali

Il significato del concetto di esigenze essenziali ha suscitato negli anni più di una perplessità. Veniva esclusa di fatto dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante il percorso interrotto o deviato effettuato dal genitore per accompagnare i figli a scuola.
Esigenze essenziali potrebbero essere anche le deviazioni e le interruzioni inerenti alle necessità della vita quotidiana. Esempi sono la spesa per la famiglia o gli acquisti fatti in farmacia, una visita urgente dal medico, o i prelievi e i depositi bancari.

Criterio di ragionevolezza

Sentenze successive della Corte di Cassazione hanno di fatto imposto un ripensamento in questo senso. Il il 18 dicembre 2014 l’INAIL ha emanato, con la Circolare n. 6, le linee guida, tese proprio a chiarire quest’aspetto.
La circolare introduce il criterio di ragionevolezza in relazione alle esigenze essenziali (l’età dei minori, mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli, ecc.). Il criterio di ragionevolezza si applica anche alla deviazione effettuata (lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, ecc.). Attraverso il quale: “[…] sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.

L’assicurazione integrativa

Nel merito della domanda, quindi, qualora la deviazione sia ragionevolmente motivata da esigenze essenziali e provata, questa rientra nel campo di tutela dell’INAIL.
Per quanto riguarda invece l’assicurazione integrativa si dovrà fare riferimento alle clausole contrattuali, verificando che su questo aspetto non siano presenti specifiche esclusioni.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulla tutela assicurativa in itinere, contattaci qui.

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Sette cose che devi sapere prima di stipulare la polizza di assicurazione scolastica

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, in molte scuole nasce la necessità del rinnovo delle coperture assicurative.
Le polizze non sono tutte uguali, ne abbiamo parlato in più occasioni.
Le singole Società assicuratrici, in fase di proposta commerciale, spesso puntano sull’impatto emotivo. In fase di scelta, il Dirigente Scolastico deve però valutare se, all’interno del contratto, non sono presenti limitazioni che potrebbero inficiare l’azione assicurativa.
Sette cose (+ un bonus) che devi sapere prima di stipulare la polizza di assicurazione scolastica.

1 – OGGETTO

Le garanzie devono essere valide per tutte le attività inserite e previste nel PTOF. Le garanzie devono tutelare anche le attività non previste, che tuttavia rientrino tra quelle organizzate o autorizzate dalla scuola.

2 – PRIMO RISCHIO

Le garanzie devono operare sempre a primo rischio, a prescindere dall’esistenza di altre polizze assicurative. Negli anni sono state proposte e sottoscritte dalle scuole, polizze operanti, in toto o in parte, a secondo rischio. In questo caso se l’assicurato ha due polizze sullo stesso rischio, quella scolastica interviene solo in seconda battuta per le somme eccedenti. Un’ulteriore limitazione riguarda quelle polizze con garanzia infortuni operative esclusivamente al di fuori delle prestazioni obbligatorie offerte dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

3 – ESCLUSIONI

Prima di sottoscrivere una polizza è fondamentale controllare quali esclusioni sono eventualmente presenti. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, quando un Alunno è affidato alla Scuola, in virtù del rapporto contrattuale stabilitosi, la responsabilità dell’Istituto scolastico è completa. Polizze quindi che escludano: contagi da malattie, scomparse, aggressioni, atti violenti, bullismo o cyberbullismo, molestie ed abusi sessuali o il crollo degli edifici, non sono tutelanti per gli studenti. La loro inefficacia potrebbe inoltre spingere il danneggiato, o la sua famiglia, ad azioni di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione scolastica;

4 – MASSIMALI

L’adeguatezza dei massimali è certamente, tra tutti, uno dei punti che necessita maggior attenzione. In linea generale un massimale di Responsabilità Civile inferiore a 20.000.000,00 di euro potrebbe non essere sufficiente neanche per un ridotto numero di studenti. Nel caso di un evento catastrofale, un massimale di 10.000.000,00 di euro ad esempio, con tutta probabilità, non sarebbe sufficiente a garantire un adeguato risarcimento se vi fossero coinvolti anche solo una cinquantina di Alunni.
Maggiore è quindi il numero dei soggetti assicurati, maggiore dovrà essere il massimale disponibile.
Un discorso analogo riguarda il rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio. Se massimali spropositatamente elevati (es. 1.000.000,00 di euro) incidono inutilmente sull’ammontare del premio, di contro, massimali troppo contenuti (es. 1.500,00 euro) non consentono di coprire tutte le spese mediche prevedibili. Entrambi, pertanto, non sono adeguati alle reali necessità. 

5 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOTTOLIMITI

Spesso nelle polizze scolastiche sono occultate franchigie, scoperti o sotto limiti. Franchigie e scoperti sono somme o percentuali che restano a carico dell’Assicurato, in caso di risarcimento o indennizzo. Il sotto limite è un massimale ridotto riferito ad alcuni casi specifici, ad esempio: in relazione alle cure fisioterapiche o all’accesso a strutture sanitarie private in alternativa al Servizio Sanitario Nazionale. È importante prendere atto di queste limitazioni, che, se da un lato consentono una riduzione del premio assicurativo, dall’altro possono non essere pienamente tutelanti per l’Assicurato o per l’Istituto.

6 – DIRITTO DI RIVALSA

La rivalsa è l’azione con cui la Compagnia Assicurativa richiede all’assicurato il risarcimento per gli importi liquidati in seguito a un sinistro di cui l’assicurato si è reso responsabile. La rivalsa, di norma, viene applicata in caso di dolo o colpa grave. La Compagnia che ha risarcito il danneggiato può poi rivalersi sull’assicurato che, a quel punto, dovrà rimborsare quello che la Compagnia ha pagato al terzo. Clausole che comprendano la rivalsa vanno attentamente valutate e possibilmente evitate.

7 – DIARIE

In caso di infortunio che provochi un’abilità temporanea, le Compagnie Assicurative riconoscono generalmente un indennizzo su base giornaliera (detto Diaria). La Diaria ha lo scopo di rimborsare, per un numero di giorni predeterminato, l’assicurato o la sua famiglia per il disagio quotidiano dovuto all’inabilità forzata. Molte polizze assicurative prevedono, nelle diarie da gesso, limitazioni all’indennizzo, distinguendo tra arti superiori, inferiori o dita delle mani. Altre distinguono i risarcimenti tra destrorsi o mancini, variando anche la prestazione a seconda che l’Assicurato sia stato presente o assente dalle lezioni. Queste clausole sono fortemente limitative;

BONUS

Molte scuole affidano il processo di redazione dei capitolati di polizza al broker assicurativo, confidando nella sua competenza in materia. Accade troppo spesso tuttavia, che le Società Assicuratrici, a fronte di capitolati favorevoli alla scuola ma non adeguati sotto il profilo del rischio, decidano di non accettare il capitolato proposto, presentando un proprio schema di condizioni contrattuali. Non è raro in questi casi trovarsi di fronte a polizze non rispondenti alle aspettative, inadeguate o inefficaci a causa delle limitazioni contenute. La verifica delle condizioni contenute nella polizza prima della sottoscrizione diventa quindi assolutamente necessaria.

Se desideri maggiori informazioni circa i requisiti necessari delle polizze scolastiche, contattaci qui.

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INAIL chiarimenti per la denuncia di infortunio nei casi di Covid19

La circolare 3159 del 17 marzo 2021 l’INAIL fornisce i necessari chiarimenti in relazione alla denuncia di infortunio nei casi di Covid19 nella scuola.
La circolare riveste una particolare importanza soprattutto alla luce del rientro a scuola, nelle forme e con le modalità previste, il 26/04/2021.
Strutturata nella forma domanda-risposta diventa particolarmente agevole nella consultazione. La Circolare viene incontro ai quesiti di maggiore frequenza che in questi mesi sono stati rivolti all’INAIL da parte delle scuole.

L’elevato rischio di contagio

Rilevante risulta il passaggio in cui gli Operatori Scolastici, nel caso di prestazione lavorativa resa in presenza, sono soggetti ad “elevato rischio di contagio”. Nell’ipotesi di contagio in occasione di lavoro, la responsabilità del Dirigente Scolastico non è conseguenza automatica del contagio del lavoratore. Essa “può derivare soltanto dall’accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

L’obbligo di denuncia per i dipendenti

Un secondo passaggio è relativo all’obbligo di denuncia per personale e studenti.
L’INAIL, in questo caso, precisa che la denuncia, in via telematica, dev’essere inoltrata solo “nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid19, […] esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio”.
Tuttavia l’INAIL è tenuto ad istruire il caso di infortunio, “anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia”.
Nei casi suddetti, l’INAIL chiederà ai dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria.
Fuori da questi due casi, non è c’è alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

L’obbligo di denuncia per gli studenti

In relazione agli Studenti, l’INAIL richiama la limitazione della tutela esclusivamente gli ambiti specifici:

  1. Esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
  2. Attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
  3. Attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
  4. Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Per gli studenti è sempre escluso l’itinere.
Il Dirigente Scolastico, come per tutti gli altri casi, dovrà effettuare la denuncia di infortunio all’INAIL solo a fronte dell’emissione di certificato medico di infortunio, fermo restando che, l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetterà esclusivamente all’INAIL.

La Didattica a Distanza

Un ultimo passaggio di particolare rilievo assume l’aspetto legato alla DaD (o DDI).
L’INAIL afferma che tutte le attività a scolastiche a distanza rientrano nel campo della tutela assicurativa sia per gli Studenti che per i docenti. A questo proposito, risulta di particolare importanza il passaggio in cui anche le attività di Educazione Fisica erogate in DaD rientrano nella tutela assicurativa. Questo passaggio sembra “smentire” la nota del MIUR dello scorso novembre, i cui si impediva di effettuare l’attività motoria a distanza.
È tuttavia bene ricordare che l’INAIL non ha nessuna competenza o autorità sulle attività messe in atto dall’Amministrazione scolastica, le cui indicazioni operative restano di competenza esclusiva del MIUR.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla denuncia INAIL in caso di Covid19 nella scuola, contattaci qui.

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Risarcimento e indennizzo

Nella vita di tutti i giorni può capitare che le persone intendano risarcimento o indennizzo come sinonimi.
Anche se nella maggior parte dei casi portano a risultati analoghi, si sta parlando di due istituti completamente diversi. La questione è tutt’altro che banale alla luce delle particolari caratteristiche di ciascuno dei due.

Cos’è il risarcimento?

L’Art. 2043 del Codice Civile, obbliga colui che ha provocato un danno ingiusto ad un altro soggetto, a risarcire il pregiudizio causato.
Possiamo quindi dire che il risarcimento deriva da un fatto illecito che lede un interesse altrui, trasgredendo il principio del neminem laedere (non arrecare danno a nessuno).
Facciamo un esempio: uno studente, nel corso dell’attività, provoca un danno ad un compagno, colposamente o dolosamente. Per l’Istituto della Responsabilità Civile, il danneggiante è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal danneggiato a causa del danno subito. In questo caso parleremo di risarcimento del danno che potrà essere trasferito alla Società assicuratrice qualora il contratto lo preveda.

Quando parliamo di indennizzo?

Può tuttavia accadere che il danno sia conseguenza di un fatto lecito, consentito dalla legge o addirittura imposto, parleremo in questo caso di indennizzo. L’indennizzo quindi non si origina da una Responsabilità Civile, ma da un fatto che non costituisce una violazione di un adempimento.
Facciamo un esempio anche in questo caso: la scuola organizza un viaggio di istruzione. La famiglia dell’alunno paga la quota della gita. Il giorno prima della partenza, lo studente si infortuna o è affetto da una malattia, motivo per cui non potrà partire. Qualora il contratto con la Società assicuratrice lo preveda, la famiglia sarà indennizzata per la quota di penale che le sarà addebitata dall’organizzatore del viaggio.

La differenza tra risarcimento e indennizzo

Il risarcimento ha lo scopo di riparare a un danno ripristinando la situazione antecedente allo stesso e l’importo da corrispondere deve essere proporzionale al danno arrecato. Si ha diritto ad un risarcimento quando il danno viene provocato ingiustamente dalla condotta di un terzo soggetto.
L’indennizzo ha una funzione riparatoria ma non necessariamente proporzionale – in termini economici – al disservizio subìto. Assicurativamente parlando, l’indennizzo è erogato all’assicurato al verificarsi di un infortunio, una malattia, l’annullamento di un viaggio, un incendio, o uno degli eventi previsti dalle clausole del contratto.
Indipendentemente dalla differenza tra le due formule di refusione del danno è bene valutare con estrema attenzione l’operatività delle condizioni contrattuali. Garanzie che prevedano massimali inadeguati, esclusioni, franchigie o scoperti potrebbero non essere tutelanti per l’assicurato. In caso di sinistro, potrebbero far scaturire un contenzioso tra l’Amministrazione scolastica e il soggetto danneggiato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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La responsabilità della scuola negli atti di bullismo

Il fenomeno del bullismo e le modalità della sua prevenzione sono tema dibattuti da lungo tempo in ambito scolastico. Minore attenzione, forse, è dedicata alla responsabilità diretta dell’Istituto in questi casi. A questo proposito ci sembra quindi opportuno segnalare la Sentenza n .380 del 12 aprile 2021, con cui il Tribunale di Potenza ha condannato il MIUR a risarcire uno studente aggredito da un allievo di un’altra classe.

Il fatto

Nel 2010, un genitore portava in giudizio il MIUR per i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi al figlio. Il minore era stato aggredito, durante l’orario scolastico, da un’altro allievo.
Alla scuola era contestata la mancata vigilanza, la tardiva conoscenza dell’accaduto e l’intempestiva comunicazione alla famiglia. L’insegnante aveva autorizzato l’alunno a recarsi da solo nei bagni dell’Istituto, senza aver verificato che fosse entrato nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o insegnanti).
Inoltre, la docente era venuta a conoscenza dell’accaduto solo dopo 45 minuti dalla fine della ricreazione. Non vedendo rientrare in classe lo studente, lo aveva trovato con evidenti contusioni e graffi.
Gli insegnanti, infine, avevano avvisato i genitori solo all’uscita dalla scuola.

La sentenza del Tribunale

Alla luce dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
La responsabilità è stata attribuita esclusivamente all’amministrazione scolastica, la quale, non ha potuto dimostrare l’esercizio della sorveglianza, che avrebbe potuto impedire il fatto. Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento omissivo della scuola abbia causato allo studente danni patrimoniali e non patrimoniali. Il MIUR, quindi, oltre al risarcimento, sarà tenuto ad indennizzare sia le spese legali, sia una sanzione per lite temeraria per complessivi 7.697,25 euro.

Le polizze assicurative

Sul piano strettamente assicurativo, le polizze stipulate tutelano la Responsabilità Civile dell’Istituto. E’ sempre escluso il reato penale nei confronti dell’autore del gesto e l’azione disciplinare per il personale inadempiente. Molte coperture presenti sul mercato escludono i danni derivanti da azioni di bullismo (intimidazioni, molestie verbali, azioni violente, aggressioni fisiche, persecuzioni, ecc.) attuate in ambiente scolastico.

Il Cyberbullismo

Il bullismo è classificato come Atti persecutori dall’Art. 612 bis del Codice Penale. Con l’evoluzione tecnologica ha trovato nuova espansione con l’utilizzo degli strumenti digitali (foto, video, chat room, instant messaging, web, ecc.). In questo caso il bullismo diventa quindi cyberbullismo.
Il cyberbullismo, se possibile, è ancora più pervasivo, in quanto può contare sull’assenza di barriere geografiche e fisiche, nonché sull’anonimato. Le conseguenze psicologiche che si riscontrano nelle vittime spaziano dalla paura al rifiuto di andare a scuola fino all’ansia sociale.
Il Rapporto Istat del 2019 sull’argomento, evidenzia una preoccupante diffusione di questo tipo di casi.
Alla luce della possibile responsabilità diretta della scuola negli atti di bullismo, appare assolutamente evidente che una polizza assicurativa scolastica, se ben strutturata, non possa escludere questo tipo di eventi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di bullismo, contattaci qui.