abint Nessun commento

La polizza di Tutela Legale

Prima di entrare nel merito specifico della polizza di Tutela Legale (o Tutela Giudiziaria), occorre fare alcune precisazioni. In tutta la Pubblica Amministrazione, l’Avvocatura dello Stato presta la propria attività di difesa tecnica senza oneri economici per l’amministrazione e per i suoi dipendenti. L’avvocatura tutela l’Ente anche in veste attiva, in quanto titolare di diritti non soddisfatti. Una garanzia di Tutela Legale, inserita all’interno delle polizze assicurative per la Pubblica Amministrazione, compresa quella scolastica, potrebbe quindi sembrare inutile, incongrua o addirittura confliggente con la normativa in essere. Questo ragionamento tuttavia non tiene in considerazione alcuni aspetti.

Perché una polizza di Tutela Legale nella scuola?

La Tutela Legale nella scuola, assicura una platea di soggetti assicurati molto ampia e, di norma, ricomprende tutta una serie di soggetti anche non dipendenti dall’Amministrazione Scolastica (es.: gli studenti e/o le loro famiglie). La polizza quindi consente anche a questi soggetti di poter beneficiare di una serie di prestazioni di tutela sia nella forma attiva che passiva.
Capita anche che i ruoli apicali dell’Amministrazione siano coinvolti in ambiti di responsabilità di carattere personale che esulano dalle prestazioni prestate dall’Avvocatura di Stato.
L’elenco è molto esteso e va dalla difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Sicurezza), alla difesa penale per reati colposi in relazione al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Privacy). Dalle spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato per i dipendenti dello Stato, ai casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali, fino alle spese, per competenze ed onorari, relative ai ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative.

L’accertamento delle possibili responsabilità

Uno dei rischi maggiori dell’Amministratore e del Dipendente pubblico, è l’apertura di procedimenti giudiziari nei propri confronti per l’accertamento di possibili responsabilità. Anche se non sempre si arriva ad una quantificazione materiale del danno, o ad un accertamento concreto di responsabilità, l’indagato è comunque costretto a sostenere spese legali e peritali, spesso rilevanti.
Queste possono essere trasferite all’Assicuratore, il quale, in forza della polizza di Tutela Legale si accollerà l’onere ed il costo della difesa processuale ed extra processuale fornendo tutta l’assistenza necessaria.

E’ possibile per la scuola stipulare una polizza di Tutela Legale?

Circa l’impossibilità a stipulare questo tipo di polizza nella Pubblica Amministrazione in quanto confliggente con la normativa, questo non corrisponde al vero. L’Art. 18 del D. Lgs. 25.03.1997 n. 67, infatti consente la copertura, con oneri a carico dell’Ente, della tutela legale di Amministratori o Dipendenti pubblici al fine di garantirli anche per le spese di perizia, assistenza, patrocino e difesa, stragiudiziale e giudiziale, a tutela dei propri interessi per i casi di azioni od omissioni posti in essere senza dolo o colpa grave connessi alla funzione svolta per conto dell’Ente di appartenenza. Inoltre, la garanzia consente di accedere alla Consulenza Giuridica sotto forma di pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e normativa vigente.
A tal proposito ci sembra utile segnalare un articolo dell’Avvocato dello Stato, Dott. Michele Gerardo che a tal riguardo afferma come: «La P.A. provvede a rimborsare le spese legali sopportate per la difesa a mezzo di avvocato nominato dal dipendente o, in alternativa, stipulare polizza assicurativa con la quale assicurare i propri dipendenti contro i rischi conseguenti all’espletamento dei loro compiti».

Per anni la polizza di Tutela Legale, è stata considerata un artificio inutile o addirittura un costo superfluo.
La considerevole crescita del contenzioso in tutta la Pubblica Amministrazione, compresa quella scolastica, tuttavia, ha fatto rivedere questa posizione.
È bene ancora evidenziare, in chiusura, che la copertura assicurativa stipulata dalla scuola, proprio in virtù della tipologia di contratto, esclude la possibilità di risarcimenti per le spese conseguenti a controversie fra Contraente ed Assicurato o comunque fra persone/soggetti assicurati con la stessa polizza e spesso tra le Compagnie di Assicurazione che operano all’interno dello stesso contratto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Tutela Legale, contattaci qui.

abint Nessun commento

Furto dei beni nella scuola

Il furto dei beni nella scuola, nell’ultimo periodo, sta avendo una ripresa preoccupante. Riceviamo costantemente una serie domande, sia per valutare l’opportunità di sottoscrivere questo tipo di copertura assicurativa, che per assistere direttamente le scuole che sono state interessate dall’evento. Ci sembra quindi il caso di fare alcuni approfondimenti specifici.

Il consegnatario dei beni della scuola

È bene evidenziare, in premessa, che, ai sensi del D. Interm. 28 Agosto 2018, n. 129, la compravendita dei beni di proprietà dell’Istituto dev’essere inserita nel Conto Consuntivo annuale (Art. 22) e che gli stessi devono essere regolarmente inventariati (Art. 31).
Il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni (Art. 31, comma 8) e in caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili, ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione (Art. 33, comma 1).
Risulta quindi evidente come la perdita o la sottrazione dei beni sia una responsabilità diretta del Direttore S.G.A. che può essere efficacemente prevenuta e tutelata attraverso la stipula di un’adeguata polizza assicurativa.

Le polizze assicurative “Property”

Le polizze che tutelano il rischio di furto dei beni nella scuola sono denominate Property e prevedono diverse tipologie di eventi classificabili come furto. Per un maggior dettaglio circa le tipologie di evento vi rimandiamo al nostro articolo dello scorso dicembre.
Obiettivo dei furti, normalmente preceduti da intrusioni con scasso, sono i computer o altri beni informatici solitamente presenti nei laboratori. Capita, tuttavia, che l’oggetto delle attenzioni dei malviventi sia più variegato: dal danaro contenuto nei distributori automatici, ai contanti occasionalmente e imprevidentemente conservati a scuola. Ma anche beni personali distrattamente dimenticati da studenti e personale o elementi di arredo.

Cosa rimborsa la polizza Property?

La garanzia Furto rimborsa i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate derivanti da furto, a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni. Un ulteriore aspetto relativo a questa copertura assicurativa riguarda il fatto che, di norma, essa preveda, con somme o percentuali variabili, anche alla copertura dei costi per il ripristino dei danni causati dall’effrazione.
Prima della stipula dell’assicurazione, è sempre bene valutare le condizioni assicurative specifiche, con particolare attenzione alle esclusioni, poiché alcune polizze potrebbero limitare o escludere alcune coperture.
L’opportunità di stipulare una polizza che tuteli dal furto dei beni nella scuola appare quanto mai evidente, infatti, se da un lato questa limita il danno diretto, dall’altro evita la sospensione dell’attività formativa.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze Property nelle scuole, contattaci qui.

abint Nessun commento

Responsabilità dei genitori per fatti illeciti del figlio

L’aspetto relativo alla responsabilità dei genitori per fatti illeciti del figlio, ai sensi degli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, è sempre molto attuale.
Alla luce della culpa in educando, i genitori possono essere chiamati a rispondere dei danni causati dai figli. La responsabilità riguarda i minori considerati capaci d’intendere e di volere, sia in caso contrario.
I genitori, infatti, rispondono dei danni provocati se non hanno educato correttamente o se non provano di non aver potuto impedire il fatto.

Il patto di corresponsabilità educativa

Proprio su questa ragione è nato il Patto di Corresponsabilità Educativa tra scuola e famiglia: un insieme di regole e norme di comportamento che la scuola, la famiglia e gli alunni condividono e si impegnano a rispettare, alla luce del D.P.R. 21.11.2007 n. 235.
Su questa linea s’è espresso il Tribunale di Sondrio con la recentissima Sentenza n. 63/2021.
Il giudice ha condannato al risarcimento dei danni morali, materiali e delle spese legali, la famiglia di uno studente, ritenuto responsabile di reati di violenza privata, minacce e ingiuria nei confronti di un docente. Il risarcimento stabilito dal magistrato ammonta a 14.500 euro per il docente e 4.000 euro per spese legali.
Il giudice, nella motivazione, ha sottolineato la necessità di: “Ingenerare l’interesse anche economico, dei genitori a impartire ai propri figli la giusta educazione per spingerli a percepire concretamente il disvalore sociale di certi comportamenti unitamente all’impegno dei minori stessi a tenere ben a mente la comprensibile reazione dei genitori chiamati a rispondere di loro danni a terzi”.

La responsabilità genitoriale

In relazione alla responsabilità dei genitori per fatti illeciti del figlio, già nel 2008 la Corte di Cassazione III sez. civile con sentenza n. 7050 affermava che: «I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, dunque, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi […] e sia anche e soprattutto nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. In quest’ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza e irresponsabilità».

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Incendio dell’Istituto scolastico

Negli ultimi mesi le cronache riportano tre casi di incendio dell’Istituto scolastico.
Il primo è accaduto proprio in prossimità della fine dell’anno in un Istituto Comprensivo di Milano.
In questo caso l’incendio, che ha reso inagibile l’intero Istituto è scaturito, con tutta probabilità, nei locali di segreteria della scuola.
Il 20 febbraio scorso un incendio, probabilmente di origine dolosa, è stato appiccato in un’aula in un altro Istituto Comprensivo a pochi chilometri da Roma.
Il 19 marzo, un terzo incendio, anche questo probabilmente di origine dolosa, ha distrutto l’archivio di un Istituto Agrario nel piacentino.

La sottovalutazione del rischio incendio

Spesso la copertura assicurativa Incendio viene sottovalutata dall’Istituto scolastico. Le motivazioni sono almeno due. Innanzitutto, la tipologia di evento appare abbastanza remota. In secondo luogo, perché l’immobile non è mai di proprietà dell’Istituto, ma sempre dell’Ente Locale (Comune, Provincia, Città Metropolitana) o di un soggetto privato che già dovrebbe stipulare questo tipo di polizza.
Come abbiamo purtroppo visto più sopra, remota, però, non significa impossibile.
Circa la copertura assicurativa stipulata dal soggetto proprietario dell’immobile invece, è bene ricordare che questa copre il fabbricato ed eventualmente il contenuto del proprietario. La polizza però non garantisce mai il contenuto di proprietà della scuola.

I livelli di responsabilità

L’aspetto più importante è sempre legato alla responsabilità dell’evento.
Qualora l’incendio fosse scaturito per responsabilità della scuola, la società assicuratrice e il proprietario, potrebbero rivalersi sulla scuola per tutti i danni subiti.
Su questo aspetto un approfondimento a parte meriterebbero le polizze legate al rischio locativo.
Può capitare che un Istituto prenda in affitto, in toto o in parte e per un periodo più o meno lungo, un immobile magari di valore artistico o storico rilevante, ad esempio per organizzare una serie di manifestazioni o di eventi. In questi casi la stipula di una polizza di rischio locativo metterebbe al riparo l’Istituto da possibili danni arrecati all’immobile o al suo contenuto.

La polizza incendio tra esclusioni, franchigie e scoperti

La garanzia incendio, di norma, rientra nelle polizze Property per l’assicurazione dei beni di proprietà. Nella scuola si contemplano premi normalmente accessibili e comunque proporzionali ai massimali assicurati ma tutte comunque prevedono esclusioni, franchigie e/o scoperti.
L’esclusione è un rischio non tutelato dalla polizza. Alcune esclusioni possono essere derogate, con la sottoscrizione di apposite clausole, come, ad esempio, per i danni causati da fenomeni sismici, altre, come il caso di dolo dell’assicurato non prevedono la derogabilità.
La franchigia è una cifra stabilita a priori, che, in caso di sinistro, resta a carico del proprietario. Ad esempio, se la franchigia ammonta a 100 euro, un danno da 1.000 euro, avrà un rimborso di 900 euro.
Lo scoperto invece è una percentuale da sottrarre al totale da risarcire. Non può essere calcolato preventivamente, ma solo dopo che l’evento negativo si è verificato.
Ipotizzando uno scoperto del 10%, in caso di danno da 3.000 euro, la compagnia ne rimborserà solo 2.700.
Qualora la polizza presenti entrambe le clausole, sarà applicata quella che considera l’importo maggiore. Questo è un aspetto particolarmente importante nelle polizze Incendio. Le percentuali di scoperto, ad esempio nei danni di carattere doloso ad opera di ignoti, potrebbero arrivare fino al 50%.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle Polizze incendio nelle scuole, contattaci qui.

abint Nessun commento

La responsabilità nel caso di rifiuto a vaccinarsi

In qualità di Dirigente Scolastico volevo chiedervi a quali responsabilità potrei andare incontro se alcuni docenti rifiutassero di vaccinarsi, nonostante il formale invito ricevuto da parte dell’ATS.
La polizza assicurativa scolastica copre quest’eventualità?

I dubbi circa la sicurezza dei vaccini è un problema antico. I dubbi hanno preso maggiore vigore alla luce delle problematiche insorte col vaccino antiCovid-19 di AstraZeneca. Alcuni Paesi membri dell’Unione, infatti, ne hanno sospeso la somministrazione.
Questa presa di posizione, rientrata dopo il parere espresso il 18 marzo scorso dal Comitato di Farmacovigilanza (PRAC) dall’EMA (l’Agenzia europea dei medicinali), ha, tuttavia, portato molti cittadini a disdire le prenotazioni vaccinali.

Incremento dei contagi di origine professionale

In data 23 marzo, con una Nota Ufficiale, il servizio statistico dell’INAIL evidenziava un costante incremento delle infezioni da Covid-19 di origine professionale. Le denunce superano quota 150.000, con un incremento, nel mese di febbraio, di quasi 9.000 in più rispetto al mese precedente.
Premesso tutto ciò e senza entrare nelle scelte individuali del singolo, occorre evidenziare che la libertà di scelta, rispetto ad un trattamento sanitario, è garantita dall’Art. 32 della Costituzione. Il testo riporta come: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
L’opzione di vaccinarsi o meno rientra quindi nella sfera decisionale della persona. E’ tuttavia opportuno soffermarsi sulle eventuali conseguenze che questa scelta può generare in ambito assicurativo.

Le tutele INAIL

La Circolare INAIL n. 13/2020 equipara l’infezione da Covid-19 ad infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 (T.U. dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Fatta salva quindi l’ipotesi di infortunio doloso o di infortunio conseguente a rischio elettivo, l’INAIL tutela il lavoratore per tutti gli infortuni sul lavoro, anche quelli derivanti da colpa.
La scelta del lavoratore di non vaccinarsi non può essere considerata dolo. Il contagio non può considerarsi previsto e/o voluto come conseguenza diretta della scelta di non immunizzarsi.
Non può neanche essere considerata rischio elettivo, in quanto il contagio non è certamente voluto dal lavoratore.
Resta quindi inteso che anche in considerazione della nota INAIL del 01.03.2021: “il rifiuto di vaccinarsi […] non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato”.
Il rifiuto di vaccinarsi, configurato come comportamento colposo del lavoratore, può, ad ogni modo, ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro. La colpa non impedisce il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti. L’INAIL quindi non potrà esercitare azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.

Le polizze scolastiche integrative

Non c’è responsabilità nel caso di rifiuto a vaccinarsi del lavoratore. Con riferimento alla polizza assicurativa scolastica, non ci sarà quindi neanche necessità dell’intervento della garanzia RCO.
Stante l’assenza di responsabilità , in capo al Dirigente Scolastico, la garanzia non è operativa. Allo stesso modo, come abbiamo visto, la conseguente rivalsa da parte dell’INAIL.

abint Nessun commento

Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile

In qualità di Direttore S.G.A. vi chiedo se in relazione alla Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile degli amministratori della scuola, non è già sufficiente la copertura di Responsabilità Civile stipulata con la polizza scolastica?

Per poter rispondere nel merito della domanda, occorre inquadrarla precisamente sotto il profilo normativo. In conformità al principio dettato dagli Art. 28 e 97 della Costituzione, i funzionari pubblici rispondono dei danni prodotti con il loro comportamento nell’esercizio delle proprie attribuzioni:

  • Direttamente verso i terzi (responsabilità civile extracontrattuale);
  • Direttamente verso l’Amministrazione di appartenenza e la P.A. in genere (responsabilità patrimoniale amministrativa e contabile).

La Responsabilità Civile verso terzi

La Responsabilità Civile verso terzi degli impiegati civili dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata atti o operazioni a cui è tenuto, è considerabile danno diretto.
La responsabilità solidale tra il funzionario e l’Amministrazione, sancita dall’Art. 28 della Costituzione, consente al terzo danneggiato di scegliere a chi chiedere il risarcimento. Qualora il dipendente non fosse in grado di risarcirlo, il terzo potrà rivolgere la propria azione nei confronti dell’Ente Pubblico. Quest’ultimo, a sua volta, potrà agire verso il dipendente.

La Responsabilità Civile verso l’Amministrazione

La responsabilità dei funzionari pubblici verso la P.A. può assumere due forme:

  • Responsabilità amministrativa: incombe sui funzionari che abbiano prodotto un danno patrimoniale all’amministrazione;
  • Responsabilità contabile: propria degli agenti contabili, cioè dei dipendenti che maneggiano denaro o hanno in custodia beni e/o valori dell’amministrazione stessa.

Il funzionario è chiamato a rispondere per responsabilità patrimoniale innanzi alla Corte de Conti ai sensi dell’Art. 1 comma 1 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20.
La legislazione limita la responsabilità amministrativa dei funzionari alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Tuttavia resta l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ai sensi dell’Art. 3, comma 1, della Legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa accertata in giudizio restano, dunque, sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico.

L’intervento della Corte dei Conti

Il controllo da parte della Corte dei Conti è divenuto negli anni un fenomeno di enorme interesse per gli amministratori pubblici anche in ambito scolastico. Alla luce della la vastità della materia, l’atto illecito, potrebbe dar adito ad un possibile danno erariale con conseguente procedimento amministrativo.
Fino al 31/12/2007 era possibile per la Pubblica amministrazione stipulare polizze di RC per i propri dipendenti in relazione al danno patrimoniale e amministrativo contabile.
Con l’introduzione della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) questo non è più possibile. L’art. 3, comma 59 sancisce che: “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile”.

La polizza di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile

Risulta quindi opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A.  provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Stipula del contratto e relativo premio, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, devono restare ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Sul mercato sono disponibili svariate soluzioni assicurative con massimali e premi diversi. Alcune sono offerte “gratuitamente” all’interno delle quote erogate per l’iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In questi casi e sempre opportuno verificare direttamente o con la consulenza del broker assicurativo specializzato, livelli di copertura e condizioni.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile, contattaci qui.

abint Nessun commento

La sicurezza dell’immobile scolastico

Il tema degli infortuni all’interno dell’Istituto scolastico è sempre di particolare attualità e spesso, circa le responsabilità, vede coinvolte non solo la vigilanza sugli studenti, ma anche la responsabilità diretta del Dirigente scolastico in relazione alla sicurezza dell’immobile scolastico.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

Il Dirigente scolastico, eventualmente coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), è tenuto a stilare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Il documento è finalizzato alla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione. Rischi che potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto attraverso il quale l’Ente Locale concede l’utilizzo dell’immobile sede della scuola e delle eventuali pertinenze.
Il DUVRI è un obbligo di legge, espressamente previsto dall’Art. 26 del D. Lgs. 81/08, al suo comma 3.
È importante evidenziare che in caso di lavori eseguiti direttamente dall’Ente proprietario dell’edificio, l’Istituto non è tenuta ad elaborare il DUVRI. L’Ente proprietario tuttavia dovrà acquisire dalla scuola tutte le informazioni utili ad individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi. Tra queste: l’articolazione dell’orario scolastico, le attività didattiche particolari, i protocolli sulla gestione delle emergenze, e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

La sicurezza dell’immobile epa prevenzione del contezioso: un caso reale

In relazione alla sicurezza dell’immobile scolastico, l’azione del Dirigente scolastico è fondamentale anche nella prevenzione del contenzioso. A questo proposito diventa particolarmente interessante riportare un episodio in cui è stato coinvolto un Istituto Comprensivo nel 2015.
Un alunno durante, la ricreazione in cortile, si avvicina al docente e parla con quest’ultimo. Nell’allontanarsi cade, riportando una grave frattura ossea. L’Istituto scolastico effettua la denuncia del sinistro alla società assicuratrice ma, a distanza di qualche mese riceve una lettera, da parte del Legale nominato dalla famiglia. Nella comunicazione si contesta la mancata vigilanza da parte dell’Istituto in relazione all’evento accaduto. Il legale inoltre evidenzia come la caduta è imputabile ad una buca presente nel terreno. La buca che sarebbe stata la causa del sinistro e l’Istituto non avrebbe provveduto alla necessaria manutenzione.
Il Dirigente scolastico, esclusa la mancata vigilanza, alla luce della dinamica riportata dal docente richiedeva alla Polizia Locale un formale sopralluogo. Scopo del controllo era determinare la presenza della disconnessione del terreno evidenziata dal legale. Fine dell’ispezione era stabilire gli eventuali livelli di responsabilità propri o dell’Ente Locale in relazione alla sicurezza e manutenzione del giardino.
Il verbale redatto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza non evidenziava nessun particolare elemento di rischio, al contrario, come riportato dal certificato medico di Pronto Soccorso prodotto dalla famiglia alla scuola e trasmesso alla Società assicuratrice, l’infortunio era imputabile ad una patologia pregressa dalla quale era affetto l’alunno.

Limitare il contenzioso

Ci sembra particolarmente importante evidenziare come, in casi analoghi, la richiesta di sopralluogo effettuata dal Dirigente scolastico risulti particolarmente importante al fine di limitare il contenzioso con l’Amministrazione scolastica. Nel caso, infatti, la responsabilità dell’evento fosse imputabile alla carente o mancata manutenzione dell’immobile o delle sue pertinenze e che questa sia stata formalmente segnalata dal Dirigente scolastico, il soggetto tenuto a risarcire il danno sarà il soggetto proprietario dell’immobile.

abint Nessun commento

Assicurazione Drone

Il nostro Istituto Tecnico per Geometri lo scorso mese di ottobre ha acquistato un drone finalizzato all’insegnamento delle applicazioni professionali per i rilievi topografici.
La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto comprende anche questo tipo di attività?

A far data dal 31 dicembre 2020 è diventando applicabile il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 947/2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni.
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), in data 4 gennaio 2021, ha pubblicato il Regolamento UAS-IT. Il Regolamento, applicabile dal 31 dicembre 2020, disciplina quanto di competenza degli Stati Membri.

L’obbligo di assicurazione dei droni

L’ENAC si allinea al resto dell’Europa e tutti i droni, sia se sono usati per lavoro sia se sono usati per hobby, dovranno essere assicurati. Viene quindi sanato il vuoto legislativo, si poteva far volare un drone per hobby senza assicurazione obbligatoria.
Per pilotare un drone, anche quelli utilizzati per uso hobbistico e non professionale, serve un patentino obbligatorio (Attestato di Pilota APR ) e un’assicurazione.
Fino allo scorso dicembre, solo i droni che volavano per lavoro (i cosiddetti SAPR) erano obbligati alla stipula della polizza assicurativa. Dal 1° gennaio tutti i droni che possono fare volo automatico, con funzioni tipo Follow Me, Return to Home, modi di volo intelligente, rotte GPS, ecc., dovranno essere obbligatoriamente assicurati.

Il regolamento europeo

Il Regolamento all’Art. 27 – Assicurazione, da questo punto di vista è particolarmente chiaro: “Non è consentito condurre operazioni con un UAS (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell’Art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004. I”.
L’articolo non fa alcuna distinzione tra natura delle operazioni, ricreative, “non specializzate” o specializzate, critiche o non critiche, e nemmeno di peso. Tutti i droni che volano all’aperto, anche su terreni privati, devono essere assicurati.
In caso di mancato adempimento le sanzioni amministrative, vanno da un minimo di 516 euro fino ad un massimo di 64.000 euro.

Le assicurazioni scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, escludono i rischi derivati dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili.
La polizza di Responsabilità Civile stipulata dall’Istituto non copre questo tipo di rischio. Diventa quindi necessario andare ad assicurare il drone con una polizza specifica.
Le maggiori compagnie assicurative si stanno adeguando velocemente alla nuova normativa, garantendo nuovi tipi di polizze dedicate. Il costo per l’assicurazione di Responsabilità Civile di un drone è variabile a seconda della tipologia: si può passare da qualche decina a qualche centinaio di euro. Il massimale minimo previsto dal nuovo regolamento è appena sotto il milione di euro (€ 990.000,00).
Un aspetto da non sottovalutare in fase di valutazione della polizza è quello relativo all’adeguatezza della tutela. La scuola è un Ente pubblico e in quanto tale la qualità di protezione che d’essere adottata non è paragonabile a quella dell’hobbista privato.

Per reperire la soluzione di mercato più adatta alla tipologia di drone e all’impiego dello stesso, è consigliabile, per l’Istituto di rivolgersi ad un broker assicurativo, specializzato in ambito scolastico. Se desideri maggiori informazioni contattaci qui.

abint Nessun commento

La Responsabilità Civile della scuola verso terzi

La Responsabilità Civile, verso terzi è certamente uno degli aspetti più importanti in ordine alle polizze assicurative scolastiche.

Il fatto illecito

Le attività proprie degli Istituti Scolastici sono varie e differenziate. A ciò corrisponde inevitabilmente una altrettanto ampia casistica di danni potenziali involontari ed accidentali che l’Istituto, direttamente o indirettamente, potrebbe cagionare a terzi. Potremmo citare moltissimi casi: dalla mancata manutenzione delle attrezzature di sicurezza, alla mancata e/o inadeguata segnalazione di insidie. Dal fatto involontario di un dipendente, alla accidentale somministrazione di cibi avariati in una mensa. Fino alla negligenza nella vigilanza dei minori che gli sono stati affidati.
E’ facile constatare, anche in questi pochi ma significativi esempi, in materia di fatti illeciti e di conseguente attribuzione di responsabilità, vi trovano ampia applicazione. Anche ricorrendo ad una rigorosa prevenzione, rimane sempre un’alta percentuale di rischio che giustifica, quando non impone, il ricorso all’assicurazione.

La polizza di Responsabilità Civile

La polizza Responsabilità Civile trova riscontro nell’ Art. 1917 del Codice Civile. La copertura deve garantire il risarcimento per fatti colposi e per quelli causati per colpa grave con esclusione del dolo o della colpa grave. Proprio per l’importanza della copertura, la polizza di Responsabilità Civile è considerata alla base di tutti i progetti assicurativi. Di norma, questo tipo di garanzia è stipulata da tutti quei soggetti esposti al rischio di dover rispondere della propria condotta.
In considerazione della frequenza dei sinistri, la stipula della polizza per la responsabilità civile è obbligatoria per circolazione di veicoli a motore e natanti (RCA).
Dal 2013, con l’entrata in vigore del DPR 14.08.2012 n. 137, la polizza di Responsabilità Civile Professionale è diventata un obbligo anche per molte categorie di professionisti.

La polizza di Responsabilità Civile nella scuola

La polizza di Responsabilità Civile tutela l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover pagare, a titolo di risarcimento, i danni procurati a terzi involontariamente a causa di una condotta colpevole. All’interno della scuola, la polizza di Responsabilità Civile, assicura tutti i soggetti (Studenti ed operatori scolastici) che siano esposti al rischio di causare danni a terzi.
Anche con l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica legittimata dalla Legge 15.03.1997, n. 59 le polizze assicurative di Responsabilità Civile nella scuola devono sempre ricomprendere nella copertura l’Amministrazione Scolastica Centrale (MIUR) in quanto legittimata passiva.
Il ricorso alla copertura assicurativa non esime i Dirigenti responsabili e gli addetti dall’applicazione delle norme legate alla sicurezza delle attività svolte. L’amministrazione dovrà anche vigilare affinché siano mantenute efficienti e a “norma” le attrezzature, i macchinari, gli impianti, i fabbricati e tutte le strutture che, in assenza di manutenzione e controllo, potrebbero creare pregiudizio alla pubblica incolumità e a quella dei dipendenti oltre alle norme specifiche legate alla vigilanza durante le attività scolastiche. Ultimo aspetto, ma non ultimo in ordine di importanza, riguarda l’importo del massimale da richiedere alla società assicuratrice che dev’essere adeguato al reale rischio potenziale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

I danni causati dagli studenti in alternanza scuola-lavoro

I danni causati dagli studenti in alternanza scuola-lavoro non sono responsabilità né degli alunni, né dell’Istituto.
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio 2019, ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Delle coperture assicurative relative a quest’attività abbiamo già parlato nel nostro articolo del giugno scorso. Sul tema, tuttavia, ci sembra opportuno ricordare la sentenza del Tribunale di Bergamo del 22/11/2018. La sentenza si riferisce ai danni provocati da uno studente in occasione dell’attività svolta all’interno di un’autofficina bergamasca, nel 2015.

Il fatto

Il titolare dell’impresa, in qualità di tutor aziendale, ordinò allo studente l’apertura del cofano di un’autovettura posizionata su una rampa, assentandosi durante l’esecuzione dell’incarico. Lo studente in modo del tutto involontario, disattivò il freno a mano. Nella conseguente discesa, la vettura causò un danno rilevante, oltre che a sé stessa, anche ad altre auto presenti in officina. Al danno diretto alle vetture, per svariate migliaia di euro, andò inoltre ad aggiungersi a quello indiretto per il fermo dei veicoli coinvolti. Da ultimo veniva valutato anche il danno all’immagine dell’impresa.
Per questi motivi il titolare dell’autofficina avanzò la richiesta di rimborso di tutti i danni subiti all’Istituto scolastico e conseguentemente all’assicurazione dello stesso. Non ottenendo ristoro decise di rivolgersi al giudice.

La sentenza

Il giudice, premessa: “la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.” e che lo “status di studenti – tirocinanti non viene meno, così come non viene meno la posizione di garanzia assunta nei loro confronti, sia dall’istituto scolastico, che dal soggetto ospitante, ai fini dell’attività di tirocinio” respinse la richiesta del titolare dell’autofficina poiché allo studente: “nella sua qualità di studente/tirocinante non poteva richiedersi alcuna perizia, in quanto privo per definizione delle competenze tecniche necessarie”.

La colpa grave

Il giudice inoltre evidenzia: “[…] la colpa grave del tutor aziendale […], il quale ha scientemente posto lo studente minorenne in una situazione di grande pericolosità, attesa la collocazione della vettura su una rampa in pendenza.
In conclusione la colpa è ascrivibile unicamente: “[…] nella condotta tenuta dall’autofficina, che ha posto uno studente minorenne privo di alcuna esperienza in una situazione altamente rischiosa” ed esclude una responsabilità dello studente: “[…] il quale non è rimproverabile neppure sotto il profilo della diligenza e della prudenza”.