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Risk Management e Progetto Assicurativo

Per Risk Management s’intende la gestione dei rischi di una struttura privata, un’azienda, oppure pubblica, una scuola, come nel nostro caso.
Se in ambito privato la gestione del rischio è un processo importante ma discrezionale dell’imprenditore, nel pubblico è un preciso obbligo connesso alla funzione pubblica.
Il processo di Risk Management consiste nella progettazione e pianificazione delle risorse necessarie a garantire l’equilibrio economico, finanziario e la capacità operativa in presenza di eventi dannosi, minimizzando il costo e le conseguenze del rischio.
Per fare tutto questo, l’Amministrazione dovrà valutare quali rischi è in grado di gestire autonomamente e quali invece dovrà trasferire a terzi. Tra questi, quali trasferire all’assicurazione.
Assicurare la scuola significa quindi trasferire un rischio ad un soggetto terzo, in questo caso l’assicuratore.
La caratteristica tipica del contratto assicurativo è quella di trasformare un rischio puro in capo all’assicurato in un rischio speculativo in capo alle imprese di assicurazione.
In altre parole, sottoscrivendo il contratto, la Compagnia Assicuratrice si accolla il rischio economico e, incassando il premio, guadagna sulla probabilità che l’evento non si verifichi.
Il senso del contratto assicurativo è proprio questo: trasferire l’effetto economico di un evento dall’assicurato, all’assicuratore.

Il processo di gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio prevede varie fasi o tecniche di individuazione e analisi dei rischi e trattamento degli stessi.
Il primo compito dell’Amministrazione è effettuare una valutazione particolareggiata ed adeguata delle aree di rischio reale e/o potenziale della scuola.
Il processo di analisi promosso dal Dirigente Scolastico insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), tende all’eliminazione o riduzione dei rischi.
Il processo ha lo scopo di individuare, misurare, valutare e monitorare su base continuativa i rischi attuali e prospettici, sia a livello individuale che aggregato, cui la scuola è o potrebbe essere esposta e le relative interdipendenze.
I rischi non eliminabili o direttamente gestibili possono essere trasferiti all’assicuratore.
Il ruolo del Broker Assicurativo in questa fase diventa particolarmente utile e determinante.

L’intervento del Broker assicurativo

Il broker assicurativo, che ha ottenuto l’incarico dall’Amministrazione scolastica, verifica e stima le aree di rischio reale e/o potenziale della scuola.
Effettuato questo primo passaggio preliminare, il broker assicurativo è in grado di redigere il Progetto Assicurativo specifico per l’Istituto scolastico.
Il progetto, partendo dall’analisi del rischio effettuata, espone osservazioni e propone suggerimenti utili per migliorare la copertura dei rischi.
Da ultimo il documento appronta una dettagliata ipotesi assicurativa, corredata da una serie di valutazioni di carattere economico. È bene sottolineare che l’intervento del broker assicurativo, se ben strutturato non si limita alla gestione delle polizze ma contribuisce anche alla diffusione della cultura di prevenzione del rischio estesa a tutto l’Istituto Scolastico.

Il progetto assicurativo alla luce dell’Attività Istruttoria

Un passaggio spesso sottovalutato nell’Amministrazione scolastica è quello richiamato al comma 2 dell’Art. 44 del D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129, relativo all’Attività Istruttoria.
L’Attività Istruttoria è una fase propedeutica, volta alla ricognizione e valutazione di tutti gli elementi rilevanti finalizzati alla decisione finale.
Il soggetto delegato all’Attività Istruttoria anche ai sensi della Tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009, è il Direttore S.G.A.
Il Progetto Assicurativo risponde precisamente all’esigenza della scuola di redigere la corretta Attività Istruttoria in fase pre-negoziale.
Il broker assicurativo specializzato, infatti, con il Progetto delinea un programma assicurativo adeguato alle peculiari esigenze dell’Istituto interessato. Il Progetto infatti non delinea solo le modalità di copertura delle aree di rischio già individuate, ma anche o soprattutto i rischi trascurati e non ancora assicurati.
Il Progetto infine, dovrà tenere conto anche dell’evoluzione delle esigenze specifiche dell’Istituto e dell’emergere di nuove aree di rischio dovute, ad esempio: a variazioni legislative, all’introduzione di nuove tecnologie didattiche o all’acquisto di nuova strumentazione.

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Invalidità permanente

In ambito assicurativo, l’invalidità permanente è una grave forma di danno fisico, causata da un infortunio o da una malattia. Affinché un danno possa essere configurato come invalidità permanente, deve essere irreparabile e condizionare per sempre la vita dell’assicurato. L’invalidità permanente che si manifesta dopo l’infortunio dev’essere sempre direttamente collegabile con l’infortunio stesso.

Come stabilire la percentuale di Invalidità Permanente?

Per stabilire la percentuale di invalidità, sono utilizzate Tabelle di invalidità permanente su base percentuale comprese tra uno e cento punti. Le tabelle sono periodicamente aggiornate dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dall’Associazione Nazionale Italiana fra le Imprese Assicurative (ANIA).
A queste tabelle va aggiunta la tabella di rifermento, legale e giurisprudenziale, elaborata dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano.
La giurisprudenza, a partire dal 2008, ha recepito l’esigenza di una valutazione organica, su tutto il territorio nazionale, del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica.
A partire dal 2009 quindi, in sede legale, è proposta una liquidazione congiunta dei danni:

  • anatomo-funzionali (c.d. danno biologico standard);
  • particolari (c.d. personalizzazione);
  • di sofferenza soggettiva (c.d. danno morale).

Le Invalidità permanenti nella scuola

In ambito scolastico l’Invalidità Permanente Grave (> 9 pt – macropermanente) è un evento abbastanza raro. Decisamente superiore è invece la frequenza dell’Invalidità Permanente di Lieve Entità (< 9 pt – micropermanente).
Una recente statistica elaborata dalle maggiori società assicuratrici in ambito scolastico ha evidenziato che le lesioni micropermanenti si attestano sopra l’80% delle invalidità totali.
La categoria delle lesioni micropermanenti è molto ampia e va dalle fratture, alla perdita di un dente fino al danno estetico moderato.

Il profilo assicurativo

L’INAIL applica una franchigia fissa sugli infortuni con postumi inferiori al 6%.
Le società assicuratrici specializzate che operano in ambito scolastico, di norma, non applicano franchigie sui danni da invalidità permanente.
Per questo motivo, le società assicuratrici tendono a limitare fortemente gli indennizzi per questo specifico settore di copertura.
Spesso vengono proposte tabelle di parametrazione che, pur riconoscendo indennizzi fin dal primo punto, decurtano l’indennizzo finale anche di oltre il 90% rispetto alle tabelle indicate dal tribunale.
Può quindi accadere che il rimborso dei primi punti, quelli più toccati dai sinistri scolastici, non risulti adeguato. Tutto ciò nonostante, a prima vista, l’offerta della Compagnia Assicurativa appaia allettante, con la proposta di un massimale elevato per il caso di invalidità pari al 100%.

L’intervento del broker limita il rischio di contenzioso

L’intervento del broker assicurativo specializzato, in questo caso appare determinante.
Percepire un indennizzo adeguato, infatti, è particolarmente importante perché salvaguarda l’Istituto Scolastico da possibili contenziosi, da parte degli assicurati o delle loro famiglie, generati dall’insoddisfazione per la somma liquidata dall’assicuratore in caso di lesioni micropermanenti.
Non è infatti raro il caso in cui la famiglia, insoddisfatta dell’indennizzo riconosciuto dalla polizza di assicurazione infortuni, decida di adire le vie legali nei confronti della Scuola, imputando ad essa la responsabilità dell’evento dannoso, nell’intento di ottenere un risarcimento in linea con quanto definito dalle Tabelle di riferimento del Tribunale di Milano, periodicamente aggiornate.

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Caso morte

Le coperture assicurative infortuni stipulate dagli Istituti scolastici, prevedono, di norma, la garanzia caso morte. La garanzia prevede la liquidazione di un capitale in caso di decesso dell’assicurato.

La morte durante le attività scolastiche

Premesso che sono certamente situazioni limite, occorre tuttavia evidenziare che i decessi durante le attività coperte dalle assicurazioni scolastiche non sono del tutto assenti. Una ricerca statistica, presso le maggiori Compagnie assicuratrici del settore, evidenzia che, annualmente, si contano 20/30 decessi in ambito scolastico. La maggior parte di questi avviene durante gli spostamenti (in itinere), in conseguenza di sinistri stradali. Tuttavia i casi di morte accidentale, mancata vigilanza o suicidi, rientrano, seppur in misura minore tra le dinamiche ricorrenti.
La cronaca, anche negli ultimi giorni, ha purtroppo riportato casi di decesso di studenti in conseguenza di disfunzioni cardiache. E’ ancora attuale, inoltre, il caso dello studente deceduto dopo essere caduto nella tromba delle scale per supposta vigilanza negligente del personale scolastico. I mezzi di comunicazione riportano inoltre casi di suicidio o tentato suicidio all’interno degli Istituti Scolastici.

Cosa fare in caso di morte a scuola

Cosa deve fare la scuola a fronte di un decesso accaduto durante le attività coperte dalle assicurazioni?

  1. Qualora l’evento fosse accaduto in itinere occorre effettuare la denuncia all’INAIL (solo per il personale scolastico), anche attraverso il sistema telematico e in tutti i casi (studenti o personale) alla società assicuratrice, entro le 24 ore dall’accaduto, in forma certificata: telegramma o PEC;
  2. Qualora l’evento fosse accaduto nelle pertinenze dell’Istituto scolastico, una volta allertato il numero di emergenza unico europeo (NUE) 112 e l’autorità di pubblica sicurezza, occorrerà effettuare la denuncia all’INAIL (in ogni caso per il personale scolastico e per gli studenti nel caso delle attività previste dalla tutela), anche attraverso il sistema telematico e in tutti i casi (studenti o personale) alla società assicuratrice entro le 24 ore dall’accaduto, in forma certificata: telegramma o PEC.
    Lo stesso tipo di procedura andrà utilizzato anche nel caso in cui l’evento accada durante le gite o i viaggi d’istruzione.
    In modo assolutamente analogo andrà trattato il caso in occasione dell’attività di alternanza scuola/lavoro, con l’unica differenza che l’attivazione del numero di emergenza unico europeo (NUE) rimane in questo caso a carico dell’azienda in cui si sta svolgendo l’attività.

La polizza assicurativa scolastica

Pur essendo considerato diretta conseguenza di un infortunio, il decesso potrebbe non essere immediato. Il termine stabilito comunemente dagli assicuratori  perché possa essere determinato un legame tra il sinistro e la successiva morte dell’assicurato è di 2 anni. Se la morte avviene oltre i due anni, non si ci sarà indennizzo. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente, pertanto, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, l’assicuratore corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.

Anche in questo caso l’intervento del Broker assicurativo specializzato risulta determinante sia per impostare un massimale adeguato alla polizza che nella gestione del sinistro.

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Sospensione della polizza assicurativa scolastica

Alla luce della pandemia da Covid19, vogliamo chiedervi un parere circa la possibilità di sospensione della polizza assicurativa scolastica.
La richiesta, avanzata dal Consiglio di Istituto trae origine dal presupposto che, essendo sospese le attività didattiche nell’Istituto Scolastico, la polizza non sia operante o operi solo parzialmente. La polizza sarebbe riattivata alla normale ripresa dell’attività didattica.
È possibile fare questa richiesta? Quali costi sono previsti?

È importante premettere che la sospensione della polizza assicurativa è un’anomalia tipica delle polizze RC Auto stabilita contrattualmente.

La sospensione della polizza è una tipicità dell’assicurazione auto

Anche nel caso dell’auto, la possibilità non è estesa a tutti i contratti.
Ad esempio non è concesso sospendere le polizze dei ciclomotori, o dei motori marini.
In altri casi, come nelle moto o nei camper, esistono le due tariffe economicamente distinte: con o senza facoltà di sospensione.
La polizza RC Auto infatti copre il rischio della circolazione e viene concessa un’eventuale sospensione solo se il veicolo rimane fermo in area privata.
La garanzia infortuni conducente, eventualmente emessa a latere, non può essere sospesa, anche se collegata al veicolo non circolante.

Cessazione e diminuzione del rischio

Le eventuali modifiche al contratto sono previste anche dall’Art. 1896 Cessazione del rischio durante l’assicurazione e dall’Art. 1897 Diminuzione del rischio entrambi inseriti nel Codice Civile.
La variazione o cessazione del rischio dev’essere comunicate in forma circostanziata da parte del contraente e gli effetti sul premio (es.: la diminuzione dalla rata) si avranno solo dall’annualità successiva. La variazione, inoltre, avrà carattere permanente.
Siamo in presenza di diminuzione del rischio quando la probabilità che si verifichi l’evento assicurato si riduce, oppure diminuisce il costo medio del sinistro su base statistica.

Il profilo assicurativo scolastico in relazione al rischio pandemico

Nel caso specifico delle Istituzioni scolastiche, in occasione della pandemia da Covid19, occorre considerare due aspetti:

  1. Anche qualora venisse provata un riduzione del rischio complessivo, la Responsabilità Civile dell’Istituto non può cessare perché è legata all’esistenza stessa dell’Ente Giuridico;
  2. A far data dal marzo 2020 con l’inizio del lockdown, le maggiori Società Assicuratrici impegnate in ambito scolastico, hanno dichiarato la validità delle coperture assicurative per tutte le attività scolastiche comprese quelle legate alla Didattica a Distanza (o DDI). Di fatto, quindi, non siamo in presenza né di una cessazione, né di una diminuzione del rischio, anzi potrebbe essere vero il contrario.

Circa la copertura assicurativa durante la DaD (o DDI) riteniamo opportuno consigliare sempre un intervento di verifica delle condizioni contrattuali da parte di un broker assicurativo specializzato in ambito scolastico. 

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Lavori di piccola manutenzione

Annualmente i componenti del Comitato Genitori del nostro Istituto Comprensivo, provvedono alla realizzazione di lavori di piccola manutenzione. I lavori previsti riguardano la manutenzione ordinarie come l’imbiancatura delle aule, piccoli lavori di falegnameria, ecc.
La copertura assicurativa stipulata dalla scuola prevede la copertura per questi soggetti in caso di infortunio?

Negli ultimi anni, sempre più frequentemente, personale volontario, spesso gli stessi genitori degli alunni, si offre per realizzare lavori di piccola manutenzione nelle scuole.
La manutenzione, anche quella ordinaria, dovrebbe essere compito dell’Ente proprietario dell’Immobile tuttavia può essere effettuata anche dalla scuola previo accordo con l’Ente o il soggetto proprietario.
Questo tipo di lavori viene spesso gestito dalle Associazioni o dai Comitati dei genitori.

Il rischio potenziale

Il problema posto è quindi certamente importante e da non sottovalutare. I rischi sono sostanzialmente tre:

  • L’infortunio del personale volontario;
  • Un danno causato dall’Istituto al volontario;
  • Un danno causato dal volontario all’Istituto.

In altre parole: oltre all’infortunio, può accadere che l’Istituto, in modo colposo, provochi un danno al volontario. In maniera del tutto speculare, che il volontario provochi un danno ai beni all’Istituto.
Per questi motivi la copertura assicurativa è uno strumento assolutamente fondamentale.

Il profilo assicurativo

Concentriamoci in prima battuta, sul danno che il volontario potrebbe causare all’Istituto.
Circa le polizze assicurative per le associazioni volontarie, questa è obbligatoria ai sensi dell’Art. 4, comma 1 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
In questi casi è sempre opportuno per che l’Associazione o il Comitato dei genitori, regolarmente costituiti, sottoscrivano una polizza per la Responsabilità Civile per tutte attività effettuate all’interno dell’Istituto. Nel caso di danno colposo infatti, la polizza indennizza l’Istituto o il proprietario dell’immobile. In assenza di tutela assicurativa, all’Associazione o al Comitato potrebbe essere richiesto l’indennizzo.
Queste polizze inoltre prevedono, con un premio contenuto di poter assicurare anche l’infortunio del volontario impegnato nell’attività.

La polizza assicurativa scolastica

Non è insolito tuttavia che nell’Istituto scolastico operi un’Associazione o un Comitato genitori  non regolarmente costituiti.
Numerosi Dirigenti Scolastici, in questi casi, hanno evidenziato l’esigenza, di poter comunque assicurare questi soggetti.
Oggi, alcune polizze integrative, presenti sul mercato scolastico permettono di assicurare, a titolo gratuito, i volontari che svolgono piccoli lavori manutenzione.
La polizza prevede, comprensibilmente alcune limitazioni. Sono compresi, ad esempio, piccoli lavori di giardinaggio o mantenimento del verde. Allo stesso modo sono previsti lavori di piccola manutenzione dei locali scolastici come imbiancatura e accomodamento di porte o serramenti. Sono invece esclusi lavori
di manutenzione professionale o tutti quei lavori per cui è necessario l’utilizzo di apparecchiature o dispositivi che necessitino di licenza, autorizzazione o competenza specifica. 
Precondizione per la copertura assicurativa è il formale incarico da parte dell’Istituto Scolastico.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Educazione Fisica e Didattica a Distanza, le indicazioni del MIUR

Sono pervenute prime indicazioni del Ministero dell’Istruzione in relazione all’Educazione Fisica impartita attraverso la Didattica a Distanza.
L’Educazione Fisica effettuata attraverso la Didattica a Distanza, è un tema controverso. Se da un lato sembra opportuno effettuare un’attività prevista dal Piano formativo, dall’altro serve garantire la necessaria sicurezza.
Sul tema abbiamo avuto modo di entrare nel dettaglio in un nostro articolo all’inizio dello scorso mese di novembre.
La questione circa la possibilità di effettuare l’insegnamento dell’Educazione Fisica con esercizi pratici realizzati durante le sessioni video era stata sollevata dalla C.A.P.D.I. (Confederazione Associazioni Provinciali Diplomati I.S.E.F.), fin dal mese di aprile del 2020.

Le indicazioni ministeriali

Il MIUR, con una lettera datata 25 novembre 2020, chiarisce che non è possibile impartire lezioni pratiche di educazione fisica attraverso la DaD (o DDI). La motivazione risiede nel fatto che non tutti gli studenti, dispongono di spazi idonei e/o sicuri per svolgere le attività proposte dai docenti.
La risposta del Ministero conferma l’orientamento non solo dalla maggioranza dei Dirigenti Scolastici ma anche i pareri pervenuti dal mondo assicurativo.
L’attività di educazione fisica infatti è tra quelle attività di insegnamento che presenta condizioni di rischio elevato. Il rischio tende a crescere ancor più, se l’attività è effettuata senza la vigilanza diretta o in ambienti inadeguati.

Il profilo assicurativo

Sul versante assicurativo, per quanto riguarda l’INAIL, il presente chiarimento è certamente importante, l’Educazione Fisica, infatti è una delle attività ricoperte dall’Istituto.
Sul fronte delle assicurazioni private, almeno per quanto riguarda le imprese top leader del mercato, la copertura assicurativa durante la DaD (o DDI) rimane sempre garantita per tutte le materie, fermo restando le possibili variazioni apportate dal chiarimento in relazione all’attività di Educazione Fisica.

Rimane comunque sempre opportuno un intervento di verifica dei livelli di copertura della polizza da parte del broker assicurativo specializzato in ambito scolastico.  

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Servizi di pre-scuola e doposcuola

Il Comune, in cui è situato l’Istituto, ha organizzato i servizi di pre-scuola e doposcuola per gli alunni, affidando il servizio ad una cooperativa. Nella bozza di accordo di collaborazione proposta dal Comune si evidenzia che la copertura assicurativa degli studenti è a carico della scuola.
E’ corretto sottoscrivere questo accordo?

Pre-scuola e doposcuola rientrano tra quei servizi che, nel corso degli anni, sono stati introdotti, appaltati o gestiti da soggetti diversi dall’Istituto Scolastico. Spesso i Comuni, per venire incontro alle esigenze dell’utenza, individuano imprese o cooperative per la gestione di specifiche attività prima e dopo l’orario scolastico.

Le polizze assicurative scolastiche

Di norma, la maggior parte delle polizze assicurative sottoscritte in ambito scolastico, estendono la garanzia infortuni degli studenti anche durante questo tipo di attività.
Il progetto, tuttavia, dovrà essere deliberato all’interno del Consiglio di Istituto, a fronte di un formale accordo di collaborazione tra i soggetti interessati.
L’accordo di collaborazione dovrà specificare, oltre agli aspetti pratici ed eventualmente economici, quali siano gli ambiti operativi e le responsabilità dei singoli soggetti coinvolti.

La responsabilità diretta

In relazione alla responsabilità diretta per gli eventuali danni è bene evidenziare che l’Istituto scolastico ha sottoscritto una polizza assicurativa di Responsabilità Civile.
Analogamente, l’Ente Locale, o il soggetto da questo individuato per il servizio, dovrà garantire il risarcimento degli eventuali danni causati durante l’esecuzione dell’attività.
L’onere dell’organizzazione e della vigilanza dei servizi pre-scuola e doposcuola è, infatti, di norma, a carico del Comune o del soggetto da questi individuato.

Prescuola e doposcuola gestito dall’Associazione dei Genitori

Negli anni abbiamo avuto occasione di verificare come, per questo tipo di attività, siano stati coinvolti anche altri soggetti. Tra questi le Associazioni di volontariato e Associazioni dei genitori.
Anche in questo caso le procedure sono analoghe. Delibera del Consiglio di Istituto e creazione di un protocollo d’intesa con la definizione degli aspetti organizzativi del servizio e responsabilità per danni diretti, relativi alla vigilanza, sono propedeutiche all’attività.
A questo proposito è bene evidenziare che le associazioni, regolarmente costituite, che offrono prestazioni volontarie all’interno della scuola, sono tenute all’osservanza della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (cd. legge-quadro sul volontariato).
La norma impone alle associazioni di volontariato, la stipula di un contratto di assicurazione che garantisca una tutela dei volontari contro ogni possibile rischio di Responsabilità Civile diretta.

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Frattura ai denti per mancata vigilanza

Una nostra alunna, di nove anni, durante la ricreazione nel mentre, unitamente ad altri compagni, si sta recando in bagno, viene spinta e cadendo a terra riporta una frattura ai denti incisivi superiori. I genitori si rivolgono ad un legale, che ci scrive richiedendo il rimborso integrale di tutte le spese mediche presenti e future e lamentando la mancata vigilanza del personale preposto (docente e non docente), benché presenti nel corridoio della struttura scolastica al momento del fatto.

La frattura ai denti è un tema ricorrente negli infortuni scolastici, la letteratura per questi caso è pressoché sterminata. Moltissimi sono anche gli interventi dei legali a tutela delle famiglie. Soffermiamoci quindi sull’aspetto della responsabilità dell’Istituto.

La Responsabilità Civile della scuola

Dal punto di vista strettamente giuridico, in tema di Responsabilità Civile del personale scolastico, alla luce della presunzione di responsabilità, di cui all’Art. 2048 del Codice Civile, la scuola dovrà: “dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 giugno 2002, n. 9346).
Il caso in questione si colloca , appunto, nell’area che il Codice Civile ha dedicato alla materia della responsabilità civile extracontrattuale, e nella necessità di attuare il principio del neminem laedere, in virtù del quale ai sensi dell’Art 2043: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcirlo”.

La prova di non aver potuto impedire il fatto

Tutti i soggetti ritenuti responsabili ai sensi dell’Art. 2048 del Codice, possono liberarsi della responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto. Circa il personale scolastico la prova liberatoria consiste nel dimostrare di aver apprestato un’adeguata sorveglianza, in relazione alla condizione dei luoghi dove s’è svolto l’evento. Ma anche all’età e al grado di maturità aggiunto dall’alunno e che non è stato possibile impedire il danno a causa della sua repentinità ed imprevedibilità.
Può capitare che, nei casi di danno ai denti, la famiglia ricorra ad un legale per verificare l’eventuale responsabilità della scuola.
In questi casi è opportuno, che il Dirigente Scolastico, contestualmente all’inoltro alla Società assicuratrice tutta la documentazione ricevuta dal legale, avvii un’azione istruttoria. L’attività istruttoria è finalizzata a determinare precisamente la dinamica degli eventi, al fine di escludere la responsabilità diretta dell’Istituto.

L’assicurazione scolastica

Dal punto di vista assicurativo, le polizze attualmente presenti nel mercato scolastico tendono, di norma, a risarcire il danno all’interno del massimale di spese mediche. Solitamente il rimborso però ricomprende esclusivamente le spese occorrenti al primo intervento di ricostruzione delle parti danneggiate.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche, in relazione al danno ai denti, contattaci qui.

 

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Obbligo di vigilanza sugli alunni

La questione relativa all’obbligo di vigilanza sugli alunni, imposto al personale scolastico ai sensi del comma 2, dell’Art. 2048, del Codice Civile, è stato, nel corso degli anni, oggetto di svariate sentenze giurisprudenziali.
La questione assume particolare rilevanza anche in virtù dell’introduzione, nella scuola, di nuove dinamiche didattiche, come all’alternanza scuola lavoro o la recentissima diffusione della DaD.

Il rapporto contrattuale

Alla luce del rapporto extracontrattuale che si viene ad instaurare con l’iscrizione, la scuola è responsabile del danno causato al minore nel tempo in cui questi è sotto la propria vigilanza.
Occorre altresì precisare che l’obbligo di vigilanza sugli alunni, non ha carattere assoluto.
La vigilanza infatti è proporzionale al tipo di attività, all’età e al grado di maturazione degli alunni.
Non serve quindi, la costante presenza dell’insegnante, ma resta l’obbligo di mettere in atto di tutte le misure organizzative per la sicurezza degli allievi.
Anche nel caso di alunno maggiorenne, la potestà disciplinare della scuola verso l’allievo rimane immutata, esattamente come i doveri dell’allievo nei confronti dell’Istituto.

Le attività potenzialmente rischiose

Occorre anche considerare che all’interno delle scuole si svolgono attività potenzialmente rischiose. La stessa INAIL sul proprio sito ha definito un elenco di attività tutelate.
Le statistiche rilevano che più del 50% degli infortuni scolastici avvengono in palestra, o comunque durante l’attività motoria.
In questi casi è necessario verificare che siano state predisposte tutte le misure per consentire che: «l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge, sia stato in grado di evitare il fatto». (Cass. 2003, n. 15321).
Analogamente, dovranno essere predisposte tutte le misure di contenimento del danno anche in occasione delle attività potenzialmente dannose come le attività di laboratorio .
Bisognerà inoltre considerare l’età dell’alunno, se questo è capace di intendere e di volere. “Considerando anche lo sviluppo intellettivo del soggetto, quello fisico, l’assenza di malattie, la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto dell’illeceità del suo gesto, la capacità di volere con riferimento all’attitudine di autodeterminarsi” (Cass. 1975, n. 1642).

La Culpa in educando

Infine, oltre alla possibile culpa in vigilando del personale scolastico e alla culpa in organizzando dell’Istituto, c’è da tenere in considerazione anche la possibile culpa in educando dei genitori (Comma 1, dell’Art. 2048 del Codice Civile).
La famiglia è la prima deputata a impartire ai figli una corretta educazione atta a prevenire fatti illeciti e/o dannosi.
La questione relativa alla responsabilità di vigilanza sugli alunni, quindi non è banale.
Nel merito delle coperture assicurative, prevede una accurata analisi delle dinamiche per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.

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Termini di prescrizione

Uno studente di terza media del nostro Istituto, cadendo nel cortile della scuola, durante la ricreazione, riportava la frattura dell’incisivo anteriore. La segreteria, effettuava regolare denuncia alla Compagnia Assicuratrice, comunicava gli estremi del sinistro alla famiglia. A distanza di 6 anni, ci contatta la famiglia evidenziando che il sinistro non era ancora stato liquidato. Sentita la Compagnia Assicuratrice, questa risponde che, essendo scaduti i termini di prescrizione, il sinistro non è più indennizzabile. La famiglia minaccia di rivolgersi ad un legale. Qual è il rischio che può correre l’Istituto?

Dell’aspetto relativo ai danni ai denti avevamo già fatto un approfondimento nel nostro articolo dello scorso novembre. Tuttavia sembra opportuno fare alcune precisazioni sui termini di prescrizione.

La prescrizione

La prescrizione, in materia di assicurazione, è regolamentata dall’Art. 2952 del Codice Civile. «I diritti derivanti dal contratto di assicurazione […] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda […]».
Questo comma è stato modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166, e dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Precedentemente il termine di prescrizione era di un anno.

Assicurazione per conto altrui

Le polizze assicurative scolastiche sono una particolare forma di assicurazione regolamentata dall’Art. 1891 del Codice Civile: Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Quando la scuola stipula il contratto assicurativo, pagando il relativo premio, conviene con l’assicuratore che l’indennità verrà corrisposta ad un soggetto terzo (studente o operatore scolastico) già determinato. In questo caso parleremo di assicurazione per conto altrui.
Qualora il terzo danneggiato non fosse determinato a priori ma sarà identificato successivamente, come titolare del diritto, avremo la formula per conto di spetta.
Il Codice Civile evidenzia come: «il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto». Ad esempio: il pagamento del premio o la denuncia di sinistro, come in questo caso. «Salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato».

Denuncia e gestione del sinistro

A nostro parere, l’Istituto, effettuando denuncia di sinistro, ha adempiuto correttamente a quanto previsto dal contratto, comunicando alla famiglia gli estremi del sinistro.
Allo stesso modo, anche la Società assicuratrice, ha fatto valere il proprio diritto contrattuale.
Chi invece risulta carente è la famiglia dello studente assicurato che ha richiesto il rimborso 4 anni dopo la scadenza dei termini di prescrizione.
Nella fase di comunicazione all’assicurato, o alla sua famiglia, degli estremi di avvenuta denuncia, è sempre opportuno che la scuola sottolinei l’aspetto relativo alla prescrizione.

Interruzione dei termini di prescrizione

L’assicurato, qualora l’infortunio non si fosse risolto entro i due anni previsti dalla norma, potrà sempre effettuare l’interruzione dei termini di prescrizione. Ai sensi dell’ Art. 2945 del Codice Civile, infatti: “Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione […]”.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla prescrizione delle polizze assicurative scolastiche, puoi contattarci qui.