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Guida alle Assicurazioni Scolastiche 2022

Come ormai da qualche anno a questa parte, Rassegna Normativa, la rivista di Euroedizioni di Torino, ha pubblicato l’inserto: “Guida alle assicurazioni scolastiche 2022”.
Il corposo inserto, di 40 pagine, è distribuito, in allegato a tutte le riviste del gruppo, con il numero del mese di aprile.

I Contenuti

La guida, a cura dell’Avv. Sandro Valente, offre un’approfondita panoramica della tipologia di polizze assicurative disponibili per il mercato scolastico. La dinamicità dell’offerta formativa spesso abbisogna di coperture adeguate. Oltre alla classica polizza RC/Infortuni quindi viene dato ampio spazio alle polizze che interessano molteplici aspetti della vita scolastica. Sono prese in esame le polizze di assicurazione dei beni (property), le polizze RCA (auto), quelle relative al Cyber Risk, fino a quelle obbligatorie per l’assicurazione dei droni.
L’aspetto più importate tuttavia è la necessità di stipulare una polizza adeguata in relazione al tipo di rischio e alla tipologia di scuola.
Di particolare interesse sono i box di approfondimento. Come prevenire e limitare il rischio di contenzioso legato ai sinistri scolastici? È opportuno stipulare le polizze per il rischio pandemico? Cos’è il canone di adeguatezza assicurativa? Sono solo alcuni esempi.

Le procedure di affidamento

Una articolo degno di nota è quello legato alle procedure di affidamento a cura dell’Avv. Stefano Feltrin. L’articolo entra nel dettaglio delle procedure da utilizzare con particolare attenzione al principio di rotazione e agli obblighi relativi alle procedure ordinarie alla luce degli ultimi indirizzi normativi.
L’editore inoltre mette a disposizione, sul sito di GiustoScuola, una serie di documenti (bozze di ricognizione e determine) finalizzate agli affidamenti dei servizi assicurativi.

Cosa pensano i Dirigenti Scolastici?

Le assicurazioni sono un tema sensibile che non coinvolge solo la responsabilità diretta dell’Istituto ma, ancor prima, quella dei Dirigenti scolastici.
Sul tema il Direttore di Rassegna Normativa ha intervistato quattro Dirigenti Scolastici di importanti Istituti che propongono innovative soluzioni educative .
Un confronto schietto sull’adeguatezza delle polizze attualmente disponibili. Quali tutele, a loro avviso, necessiterebbero di miglioramento e su cosa porre l’attenzione in fase di selezione.

Il Broker assicurativo

Non poteva mancare un approfondimento anche sulla figura del Broker assicurativo specializzato, anche alla luce delle indicazioni contenute nel Quaderno n. 4 pubblicato dal MIUR.
Gli ambiti di intervento e di assistenza del broker assicurativo all’interno delle singole scuole, sono delineati in modo chiaro facilmente comprensibile. Allo stesso modo sono indicati anche i requisiti opportuni e necessari per la corretta gestione delle procedure selettive per l’affidamento del servizio di brokeraggio.

Se non sei abbonato alle riviste di Euroedizioni – Torino e desideri avere una copia della Guida alle Assicurazioni Scolastiche 2022, contattaci qui.

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Il decesso per Covid19 è infortunio

Sta facendo discutere la sentenza n. 184 del 19.01.2022 con cui il Tribunale di Torino, Sez. IV Civile, accogliendo la richiesta di risarcimento della famiglia, stabilisce che il decesso per Covid19 è infortunio.

Il fatto

Nel marzo 2020, un dentista piemontese contraeva il virus Covid-19. Le condizioni del professionista erano parse sin da subito gravi, tali da giustificare il ricorso a terapie specifiche. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale “Le Molinette” di Torino, spirava dopo circa dieci giorni.
Il professionista, nel 2019, aveva sottoscritto una polizza assicurativa contro gli infortuni. La polizza, tra l’altro prevedeva, per il caso di morte, un indennizzo pari a 100.000,00 euro.
La famiglia chiedeva il risarcimento, ai sensi della polizza infortuni sottoscritta, ma la Compagnia rifiutava l’indennizzo, in quanto il decesso per Covid-19 non risultava contemplato dalle condizioni di contratto. Per far valere le proprie ragioni, la famiglia decideva, quindi, di rivolgersi al tribunale.

La sentenza

Il Tribunale interessato ha considerato fondata la domanda. Sulla base delle risultanze prodotte del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) è emerso che la causa del decesso doveva ritenersi ascrivibile al Covid-19. Ai sensi delle “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni”, è stabilito che: “è infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea”.
Il Tribunale ha giudicato che il decesso per Covid19 è infortunio e quindi tecnicamente risarcibile.

Le motivazioni

Secondo il tribunale, sul fatto che il Covid-19 possa essere considerato fortuito ed esterno non ci sono dubbi.
L’accidentalità della causa, infatti, viene evidenziata proprio dalla mancanza di attività consapevole da parte del soggetto infettato. Inoltre, l’infezione è da ritenersi sicuramente di origine esterna. Il virus è un organismo estraneo al corpo umano e, in quanto tale, è considerabile come proveniente dall’esterno.
Qualche dubbio, invece, poteva risiedere sulla natura violenta dell’infezione. In questo caso veniva accolta la tesi del Consulente Tecnico d’Ufficio: “Il contagio, non solo non è dilatato nel tempo, ma ha anche determinato uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un soggetto che si trovi in situazione normale“.

Il Decreto Legge “Cura Italia”

La sentenza del Tribunale di Torino conferma, anche in ambito privato, le indicazioni già adottate dall’INAIL nei casi di infezione sul luogo di lavoro.
L’articolo 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), stabilisce che i casi accertati di infezione da Covid-19, in occasione di lavoro, sono qualificabili come infortuni ai fini INAIL.
Occorre notare come non sia la prima volta che la questione viene affrontata nelle aule giudiziarie. L’orientamento prevalente che si stava formando, affermava che l’infezione da Covid-19 deve ritenersi, anche «nel comune sentire sociale», una malattia e, pertanto, non possa determinare il sorgere di alcun diritto di indennizzo nell’ambito di una polizza infortuni. La sentenza di Torino offre quindi una chiave interpretativa nuova e originale.

Clausole dubbie

Il Tribunale torinese, inoltre, ha anche riconosciuto fondata la domanda della famiglia ai sensi dell’Art. 1370 del Codice Civile. Qualora, infatti, le clausole della polizza redatte su modulo predisposto dall’assicuratore, siano dubbie, queste devono essere intese in senso favorevole all’assicurato e non all’assicuratore medesimo.

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Affidamento Diretto o Procedura Negoziata?

L’introduzione dei Decreti semplificazione, e la scadenza delle coperture assicurative scolastiche, sta creando qualche perplessità circa la procedura d’appalto da adottare per l’affidamento del servizio. Proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza.

Il Codice dei Contratti Pubblici e i Decreti semplificazione

Già il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, prevede procedure semplificate per le Pubbliche Amministrazioni con ridotta capacità di spesa come le scuole. Queste sono indicate all’Art. 36, comma 2, alla lettera a): Affidamento Diretto e alla lettera b): Procedura Negoziata senza bando. Inoltre, la Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, sulla scorta dei decreti semplificazioni del 2020 e del 2021, ha introdotto agevolazioni in materia di appalti almeno fino alla data del 30 giugno 2023.

L’Affidamento Diretto

L’Art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, evidenzia che:“[…] salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici […]”.
Procedure più celeri e snelle, quindi, anche grazie al Decreto Semplificazioni-bis che ha innalzato la soglia di affidamento diretto dei servizi fino a 139.000,00 euro.

Senza consultazione di più operatori economici

Nel merito del passaggio: “anche senza consultazione di più operatori economici” giova ricordare l’Art. 30 del codice 18 aprile 2016, n. 50 in combinato disposto con l’Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge 29 luglio 2021, n. 108 e la Legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’affidamento diretto non prevede più, quindi, l’applicazione della norma all’art. 95 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, relativa alla procedura di aggiudicazione tramite criteri, punteggi e commissione di gara. L’Amministrazione appaltante dovrà, quindi, comparare due o più preventivi valutandoli sul valore del servizio offerto – criterio, quello della comparazione che, pur non obbligatorio, rappresenta sempre una buona prassi – motivando la scelta esclusivamente nella Determina a contrarre. Nei casi previsti, l’Amministrazione appaltante potrà emanare la Determina a contrarre anche in forma semplificata.

La Procedura Negoziata

Alla luce dei Decreti semplificazioni, il ricorso alla Procedura Negoziata riguarda esclusivamente i servizi di importo superiore a 139.000,00 euro ed inferiori alla soglia comunitaria, cifra di fatto mai superata nelle polizze assicurative scolastiche, neanche in quelle poliennali.
Il Ministero delle infrastrutture definisce l’applicazione di tali Decreti: “una disciplina non facoltativa”.
Nel caso l’Amministrazione scolastica non utilizzi l’affidamento diretto, dovrà, quindi, motivarne la scelta.
L’utilizzo della Procedura Negoziata appare, pertanto, un’inutile forzatura in contrasto anche con il dettato costituzionale relativo al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Il Principio Di Rotazione

Il Principio di Rotazione, ai sensi dell’Art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, si applica sia agli inviti che agli affidamenti e tende a evitare il fenomeno del consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.
L’ANAC, nelle Linee Guida 4, evidenzia che la rotazione non è un principio assoluto, ma legato alla specifica conformazione del mercato.
In ambito assicurativo scolastico, alla luce del ridotto numero di operatori presenti, la stretta applicazione del principio potrebbe portare all’impossibilità di sottoscrizione del contratto. L’Amministrazione scolastica può, quindi, derogare al principio, motivando il grado di soddisfacimento della prestazione precedente, l’economicità e l’assenza di alternative.

Il ruolo del broker assicurativo

In fase di predisposizione della procedura, il ruolo del broker assicurativo potrebbe essere particolarmente utile. Alla luce delle indicazioni ANAC, infatti il rapporto con il broker, tende: “a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione”.
Al broker tuttavia non potrà essere demandata né la scelta dell’operatore economico né la sottoscrizione dei contratti. Questi passaggi, unitamente alla verifica di conformità del servizio, sono propri dell’Amministrazione scolastica e non demandabili a terzi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle procedure da mettere in atto per la selezione dei servizi assicurativi, contattaci qui.

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Danneggiamento dell’auto in sosta

Una docente del nostro Istituto ha parcheggiato la sua auto nel cortile interno della scuola. All’uscita da scuola ha trovato la carrozzeria della sua auto rigata. La docente afferma che la mattina l’auto era in perfette condizioni. Il danno è coperto dalla polizza della scuola?

Seppur raramente, ci troviamo ad affrontare richieste di chiarimenti in relazione a casi di danneggiamento dell’auto in sosta, all’interno dell’Istituto scolastico.
Il danno, nella maggioranza dei casi, non è tutelato dalla polizza assicurativa sottoscritta dall’Istituto. Vediamo perché.

Cose in custodia

Di norma, le polizze assicurative scolastiche escludono la responsabilità diretta dell’Istituto per tutti i beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo.
Ne deriva che la polizza assicurativa non copre il danno causato all’auto del dipendente nel momento in cui era parcheggiata nelle pertinenze dell’Istituto.
È bene sottolineare, inoltre, che risulta irrilevante che l’auto risulti posteggiata all’interno di un parcheggio privato. Per far scattare la tutela assicurativa, infatti, il danneggiamento, da parte di ignoti, deve avvenire in un parcheggio a pagamento e custodito.
Solo in questo caso, la responsabilità ricade sul proprietario del parcheggio, che è obbligato a rimborsare il proprietario dell’auto per i danni avvenuti durante la custodia.
Nella quasi totalità dei casi, nella scuola, il parcheggio non è a pagamento e non è custodito.

Il nesso causale

Uscendo dalla trattazione dell’episodio specifico, un ulteriore aspetto da prendere in considerazione in questi casi è la difficoltà di provare che il danno sia avvenuto realmente all’interno della struttura scolastica. Capita che i danni subiti siano dolosamente denunciati nel tentativo di ottenere un rimborso illecito. L’argomento è delicato e non è certo nostra intenzione generalizzare. Tuttavia, i tentativi di frode nei confronti delle compagnie assicuratrici, soprattutto in ambito automobilistico, sono un elemento ricorrente. Accanto alla stragrande maggioranza di richieste di rimborso legittime, esiste, infatti, una minoranza di denunce di sinistro fraudolente. La tentata truffa nei confronti della Compagnia assicurativa è un reato punito ai sensi dell’Art. 642 del Codice Penale.
In Italia si stima che la frode assicurativa comporti per le Compagnie una spesa media di circa 200 milioni di euro l’anno. Questa somma finisce per essere pagata da tutti gli assicurati attraverso premi più elevati.

La Responsabilità Civile della scuola

Come tuttavia ricordiamo sempre, ogni sinistro è un caso a sé stante, motivo per cui esiste anche la possibilità di vedersi rimborsato il danno, quando il sinistro sia accaduto per responsabilità diretta della scuola.
Qualora, ad esempio, uno studente o un operatore scolastico, danneggiasse colposamente un auto parcheggiata all’interno della scuola, la polizza risarcirebbe il danno.
In questo caso, tuttavia c’è la necessità che l’autore del danno comunichi formalmente l’evento e che la segreteria inoltri regolare denuncia.
Può succedere anche che uno studente dolosamente provochi un danno all’auto di un docente. In questo caso, qualora riconosciuto, lui o la sua famiglia, dovranno risarcire direttamente il danno provocato.

Se desideri avere maggiori informazioni per i casi di danneggiamento dell’auto in sosta nelle pertinenze della scuola, contattaci qui.

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Punture di insetti

Con il ritorno della bella stagione, gli alunni della nostra scuola dell’infanzia e primaria stanno accedendo ai giardini della scuola. In caso di puntura e nell’ipotesi di conseguente infezione trasmessa dagli insetti, l’assicurazione scolastica copre il danno?

Il rischio di punture di insetti non è, purtroppo, solo un problema legato agli ambienti esterni della scuola. Con l’apertura delle finestre, proprio in concomitanza con la bella stagione, potremmo trovarci di fronte a questo problema anche negli ambienti chiusi.

Le punture d’insetto sono un infortunio?

Le punture d’insetto sono un infortunio. Nel 2019 l’INAIL ha emanato un vademecum per i lavoratori, operanti prevalentemente in outdoor e quindi più esposti a questo tipo di rischio.
Le punture di api, vespe e calabroni ma anche di alcune formiche, sono velenose. Il pericolo più frequente è legato alle possibili allergie al veleno. Altrettanto pericolose sono le punture al collo, alle labbra o in bocca.
È stimato che il 3,5% della popolazione soffre di allergia al veleno degli insetti.
Un caso diverso, ma non meno pericoloso, riguarda le punture di zecca.
Le zecche possono causare malattie infettive, più o meno gravi, il decorso, in questi casi, dipende dallo stato di salute del paziente, dal tempo impiegato per la rimozione dell’aracnide, dal sistema immunitario del soggetto e dal tipo di zecca.
I sintomi, nel caso di punture da insetti, vanno da arrossamenti e prurito fino a forti gonfiori. Nel peggiore dei casi, possono determinare difficoltà respiratorie o anche il collasso cardiocircolatorio.

La responsabilità della scuola

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo, in conformità alle norme D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso idonee misure di protezione e prevenzione.
Di norma, la segnalazione all’Ente proprietario dell’immobile in cui ha sede l’istituto scolastico, consente, in questi casi, di trasferire la responsabilità diretta.
Per i dipendenti, una puntura di insetto o il morso di una zecca sono coperti, nella maggior parte dei casi, dall’assicurazione infortuni obbligatoria. Nessun operatore scolastico dovrà quindi preoccuparsi dei costi connessi, perché a livello assicurativo, per INAIL, questi eventi sono equiparati agli infortuni.
Un aspetto diverso riguarda gli studenti. L’INAIL considera gli alunni come una categoria di lavoratori particolare e li tutela, pertanto, solo in alcune attività, motivo per cui la copertura assicurativa integrativa risulta fondamentale in tutti i casi in cui la copertura obbligatoria non è operante.

Le polizze assicurative scolastiche

Le maggiori compagnie assicurative denunciano un aumento costante di questo tipo di eventi. A seconda del decorso della malattia, il costo del trattamento terapeutico imputabile alla puntura di un insetto, o al morso di una zecca, potrebbe oscillare da alcune centinaia di euro a importi a sette cifre.
Le migliori polizze assicurative scolastiche prevedono la copertura per questi eventi all’interno del massimale di spese mediche. Occorre tuttavia fare attenzione alle esclusioni. Alcune polizze comprendono le punture degli insetti, ma escludono le malattie derivanti. Altre escludono direttamente questo tipo di eventi. In questi casi la corretta presa visione delle Condizioni Contrattuali, anche attraverso la consulenza del broker assicurativo specializzato consente di fruire della miglior copertura disponibile.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative nei casi di punture d’insetto nella scuola, contattaci qui.

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Studenti ucraini ospiti delle scuole italiane. I profili assicurativi.

La mamma di un ragazzo ucraino, entrambi sfollati in Italia, ha chiesto disponibilità al nostro Istituto superiore ad accogliere il figlio al fine di evitare l’interruzione della formazione scolastica. Il ragazzo in Istituto è coperto da assicurazione? Occorre pagare il premio?

Circa gli studenti ucraini temporaneamente ospiti delle scuole italiane abbiamo avuto modo di parlare in un nostro precedente articolo.
È bene tuttavia fare alcune precisazioni.
Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha comunicato i dati relativi agli studenti in arrivo dall’Ucraina, che saranno provvisoriamente ospiti delle scuole italiane. Il numero totale di alunni accolti attualmente è di 8.455: 1.577 nell’infanzia, 4.172 nella primaria, 2.066 nella secondaria di I° grado, 640 nella secondaria di II° grado. Quasi un quarto di questi frequenterà le scuole lombarde. Un numero importante di studenti, per cui anche l’aspetto assicurativo assume un particolare rilievo.
Di norma, le polizze assicurative scolastiche stipulate con le società specializzate, prevedono la copertura gratuita degli studenti stranieri temporaneamente ospiti della scuola. La copertura assicurativa, tuttavia, è garantita con tre modalità diverse.

Alunno regolarmente iscritto

Qualora, dopo formale richiesta della famiglia, l’Istituto iscriva regolarmente lo studente a scuola, la copertura assicurativa è operante ed integrale. Dopo l’ufficiale iscrizione infatti non c’è distinzione con gli altri alunni. Tutte le attività scolastiche sono garantite e tutelate. In relazione al pagamento del premio, qualora il numero degli alunni aggiuntivi rientri nel limite di tolleranza previsto nelle polizze specifiche, non c’è nessun obbligo. La tolleranza, infatti, nelle migliori polizze assicurative scolastiche, è garantita in misura pari almeno il 3% dell’intera popolazione studentesca.

Alunno uditore

Se, per qualsiasi motivo, non fosse possibile formalizzare l’iscrizione all’Istituto, il Dirigente scolastico potrà consentire la frequenza all’alunno in qualità di uditore. Anche in questo caso è necessaria la richiesta ufficiale della famiglia. Effettuato questo passaggio, la presenza dello studente in Istituto è garantita e tutelata sotto il profilo assicurativo durante tutte le attività. Unica limitazione riguarderà l’itinere, momento in cui la copertura assicurativa potrebbe non essere operante.

Alunno in scambio culturale

Un ulteriore possibilità è offerta dalle garanzie relative agli scambi culturali. Lo Scambio Culturale è un programma formativo che prevede la permanenza all’estero di uno studente per periodi formativi più o meno lunghi. Gli scambi culturali sono regolamentati dalle singole scuole con protocolli specifici legati alla durata e all’offerta formativa. Gli scambi prevedono, tuttavia, precisi protocolli d’intesa tra la scuola mandante (ucraina) e quella ricevente (italiana). La tutela assicurativa durante il periodo di permanenza è integrale solo se legata al protocollo d’intesa stipulato tra le due scuole. Alla luce della situazione contingente sembra essere certamente la strada meno percorribile.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti ucraini temporaneamente ospiti delle scuole italiane, contattaci qui.

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Infortuni a scuola

Secondo le stime ufficiali INAIL gli infortuni a scuola sono circa 77 mila e coinvolgono circa l’1,02% degli alunni.
Il dato si riferisce all’anno scolastico 2018/2019, l’ultimo del periodo pre-Covid.
Per quanto interessante, il dato è, tuttavia, sottostimato; l’INAIL, infatti, esonera dalla denuncia gli infortuni con meno di 3 giorni di prognosi. Inoltre, nel conteggio non sono riportati gli infortuni in cui rimangono vittima gli alunni delle scuole private (l’11% di tutti gli studenti) e il personale scolastico, che ammonta a circa al 10% dell’intera la popolazione scolastica.

Le statistiche

È interessante notare la ripartizioni in relazione alle tipologie di istituti: nella scuola dell’infanzia sono il 12,0%, in quella primaria il 32,5%, nella scuola media il 21,2% e in quella superiore il 34,3%.
Il 44% degli infortuni denunciati è avvenuto in Lombardia (22,0%), Emilia Romagna (11,3%) e Veneto (10,7%). L’Emilia Romagna con circa otto casi accertati ogni 1.000 esposti, è la regione con più infortuni accertati. Il 55,7% degli infortuni riconosciuti riguarda studenti e il 44,3% studentesse. Indipendentemente dal genere, la fascia di età più colpita è quella sotto i 14 anni (64,0%), seguita da quella tra i 15 e i 19 anni (35,1%).
Un ulteriore aspetto evidenzia come gli infortuni a scuola, siano in netto aumento (+2%) rispetto all’anno precedente (1.400 in più). In questo caso, la crescita del trend è derivato anche dall’obbligo di comunicazione di infortunio, che abbia comportato assenza di almeno un giorno, obbligatorio dal 2017.

La responsabilità della scuola

Con l’iscrizione dell’alunno a scuola si genera un vincolo contrattuale, che fa sorgere in capo all’Istituto non solo l’obbligo di istruzione, ma anche il vincolo di provvedere alla vigilanza e protezione al fine di garantirne la sicurezza e l’incolumità fisica.
In caso di infortunio occorso allo studente, anche qualora si procuri il danno da solo, l’onere della prova seguirà le regole generali ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile.
Ne deriva che la famiglia dell’alunno infortunato dovrà semplicemente provare che il danno si sia verificato durante l’orario scolastico. All’istituto scolastico spetterà dimostrare che la causa dell’evento dannoso non è imputabile al docente o all’istituto, essendo state predisposte tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell’evento.

La mancata custodia

La responsabilità della scuola, inoltre, può configurarsi anche per l’inadempimento degli obblighi di organizzazione, controllo e custodia posti in capo al Dirigente Scolastico. L’inosservanza di questi obblighi può originare una responsabilità ai sensi dell’Art. 2043 c.c., come accade nel caso di infortuni dovuti alla presenza di insidie nei luoghi ove si svolge l’attività.

La richiesta di risarcimento

In occasione di infortunio, la scuola, al fine di provvedere al risarcimento, provvederà a formalizzare denuncia di infortunio all’INAIL e alla Società assicuratrice privata con cui ha stipulato la polizza. La denuncia deve precisare che l’evento è avvenuto durante l’orario scolastico e che il danno occorso allo studente sia da considerarsi in relazione con l’evento accaduto. A dimostrazione di quanto richiesto dovrà fornire i referti di pronto soccorso e i verbali redatti dal personale scolastico o le dichiarazioni di eventuali testimoni.

L’intervento del broker

In casi di particolare gravità o complessità, l’Istituto scolastico o la famiglia possono rivolgersi al broker assicurativo specializzato per un parere. Il consulente può offrire tutta la consulenza specifica anche agevolando il rapporto con la Società assicuratrice, il liquidatore o il perito.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa in caso di infortunio nelle scuole, contattaci qui.

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Cosa copre la polizza assicurativa scolastica?

Sono la mamma di due ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo. Il più grande frequenta il primo anno della scuola superiore e la più piccola la 5° elementare. Quest’anno ho notato una notevole differenza nel premio relativo alla polizza assicurativa scolastica, richiesto dalle due scuole. Potete chiarirmi cosa copre, quanto risarcisce per infortunio, se è obbligatoria e a cosa è dovuta la differenza di costo?

La polizza assicurativa scolastica è il principale strumento di tutela per gli studenti in caso di infortunio nella scuola. Le conseguenze dei sinistri sono garantite solo se l’Istituto e le famiglie hanno attivato la specifica assicurazione di riferimento. Analizziamo nel dettaglio i singoli aspetti.

Cosa copre la polizza assicurativa scolastica?

Le assicurazioni scolastiche, di norma coprono tutte le attività scolastiche.
Per attività scolastiche s’intendono, in linea di massima, tutte quelle attività didattiche ed educative, teoriche e pratiche, tipiche dell’offerta scolastica.
Il ministero dell’Istruzione fornisce una serie di linee guida e di programmi tipici per ogni tipo di scuola.
Fermo restando questa attività di indirizzo, ogni istituto scolastico declina la propria offerta formativa in maniera autonoma e personalizzata all’interno delle autonomie garantite dalla legge.
Necessariamente, una buona assicurazione scolastica deve ricomprendere tutte le attività messe in atto dalla scuola, senza esclusioni.
Solitamente, le polizze assicurative prevedono anche la copertura in itinere, ovvero negli spostamenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.

Quanto risarcisce la polizza assicurativa scolastica?

Il risarcimento, o l’indennizzo, garantito dalla polizza assicurativa è direttamente legato al massimale previsto. Il primo aspetto da verificare, quindi, è l’adeguatezza del massimale alla luce del rischio potenziale. Ma anche massimali adeguati potrebbero prevedere esclusioni o la presenza di scoperti e franchigie che restano a carico della famiglia o dell’assicurato. Normalmente, le polizze assicurative scolastiche, in caso di infortunio, prevedono sempre il pagamento delle spese mediche.
Alcune polizze, tuttavia, possono prevedere dei sotto limiti.
Il sotto limite rappresenta una porzione del massimale indicato in polizza per uno specifico rischio e non l’intera somma.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione sono gli indennizzi in caso di invalidità permanente. Massimali pur adeguati potrebbero prevedere tabelle con forti riduzioni di valutazione, soprattutto dei punti di invalidità più colpiti.
Un ultimo aspetto riguarda il danneggiamento dei beni, ad esempio, degli occhiali. Non tutte le polizze prevedono le medesime modalità di copertura.

Il pagamento della polizza è obbligatorio?

Nella scuola, in caso di infortunio, gli alunni sono coperti dalla polizza obbligatoria stipulata con l’INAIL.
È bene ricordare che l’INAIL tuttavia non copre le spese mediche, in quanto a carico del SSN.
L’INAIL prevede l’indennizzo solo nei casi di morte o invalidità permanente applicando comunque delle franchigie.
Proprio per questo motivo, la stipula della polizza integrativa appare più che opportuno.
Circa il pagamento del premio, il Ministero s’è più volte espresso nel corso degli anni. Il pagamento del premio è un dovere, in quanto risponde all’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse. Tra le spese sostenute per conto delle famiglie rientrano anche i viaggi di istruzione e le spese per l’acquisto dei libretti delle assenze o per la gestione del Registro Elettronico.
Il pagamento del premio non va, quindi, confuso con il contributo volontario che gli Istituti chiedono alle famiglie degli alunni.

Quanto costa la polizza assicurativa scolastica?

È facile intuire, anche alla luce delle considerazioni precedenti, che il massimale previsto è strettamente collegato al premio pagato: un premio più elevato prevede massimali maggiori.
Tuttavia, il massimale, seppur importante, non è l’unico elemento che contribuisce alla determinazione del premio. Ulteriori elementi sono il numero, il tipo delle garanzie e la sinistrosità pregressa.
Le necessità assicurative differiscono da Istituto a Istituto in relazione al tipo di attività programmata. Normalmente un Istituto superiore ha necessità assicurative diverse rispetto ad un Comprensivo. Ma l’importo del premio è anche legato alla sinistrosità pregressa. Istituti più virtuosi, con un numero di sinistri più contenuto, normalmente hanno un premio più favorevole rispetto a quelli con sinistrosità maggiore.
Stabilire il premio corretto, come le condizioni contrattuali adeguate alle necessità dell’Istituto, non è un processo semplice; per questo motivo, l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente importante. Per le famiglie è sempre fondamentale conoscere nei dettagli ogni singola garanzia inserita in polizza, così come i massimali previsti. Le clausole contrattuali e le tabelle dei massimali possono sempre essere richieste alla segreteria dell’Istituto.

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Infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola

Statisticamente, tra tutti i sinistri scolastici, il più frequente è l’infortunio durante l’attività di educazione fisica.
Per la sua natura implicita, l’attività motoria, per quanto possa essere pianificata e vigilata, non può mai escludere l’infortunio dell’alunno o del docente durante il suo svolgimento.
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, la scuola ha precisi obblighi di sorveglianza e di tutela nei confronti degli studenti. L’Istituto, quindi, per liberarsi dalla responsabilità, deve necessariamente dimostrare che l’evento lesivo si sia verificato per fatto illecito o caso fortuito.

Il fatto illecito di un altro studente

Il fatto illecito si verifica quando il danno subito dall’alunno è diretta responsabilità di un altro studente.
Per fatto illecito s’intende una condotta caratterizzata da un grado di irruenza e violenza incompatibile con il contesto scolastico di riferimento.
In una regolare condotta di gioco, l’urto accidentale o un’azione, compatibile con il contesto, che provoca un danno a un terzo, non può, configurarsi come illecito. La giurisprudenza evidenzia come, in questi casi, il danno non può essere oggetto di richiesta di risarcimento nei confronti dell’istituto Scolastico.

La prevenzione del sinistro

Il secondo caso è legato all’adozione di tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità degli studenti.
L’Istituto, quindi, dovrà porre in essere tutte le misure idonee ad evitare l’evento lesivo, prima tra tutte la vigilanza. Garantire l’incolumità dello studente, pianificando l’attività ed evitando l’uso di attrezzature non idonee o pericolose, rientra tra gli obblighi primari dell’Istituto. L’infrazione a queste elementari norme di cautela obbliga la scuola a risarcire tutti i danni subiti dall’alunno. In questo senso s’è espressa anche lo scorso dicembre, la Corte di Cassazione con la Sentenza 35281/2021.

Il caso fortuito durante l’attività di educazione fisica a scuola

Per la giurisprudenza, caso fortuito è quell’evento imprevedibile che non si sarebbe potuto evitare anche adottando un’impeccabile diligenza e una precisa vigilanza.
La scuola, quindi, non può essere ritenuta responsabile per il danno subito da un alunno durante la normale attività di educazione fisica. Soprattutto se non risultano violazioni dell’obbligo di vigilanza e di sorveglianza o se l’evento lesivo non sia dipeso dall’uso di attrezzature pericolose e non idonee al contesto scolastico.

La copertura obbligatoria dell’INAIL

L’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro identifica negli studenti, una particolare categoria di lavoratori. Con la Circolare 4 aprile 2006, n. 19, l’INAIL dispone che tutti gli alunni delle scuole pubbliche e private siano assicurati, tra gli altri, anche per gli infortuni che si verificano durante le esercitazioni di scienze motorie.
L’INAIL verificherà che l’evento lesivo subito dall’alunno rientri tra i casi risarcibili. In caso di esito positivo, sottoporrà l’infortunato a perizia medico-legale per stabilire il danno biologico e determinare l’ammontare dell’indennizzo economico.
È necessario evidenziare che l’INAIL applica una franchigia sui primi 5 punti di Invalidità permanente e non riconosce il rimborso delle spese mediche, in quanto ricomprese tra quelle erogate gratuitamente dal SSN.

La polizza scolastica integrativa

Nella maggioranza dei casi, gli istituti scolastici sottoscrivono una polizza integrativa. La polizza supplisce alle carenze della tutela INAIL e consente all’Istituto di tutelarsi nei casi di Responsabilità Civile diretta.
Nei casi di infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola, alunni e docenti possono fruire del rimborso di tutte le spese mediche nei limiti del massimale previsto.
Inoltre, nel caso di Invalidità Permanente, otterranno un indennizzo da aggiungere a quello erogato dall’INAIL.
Se l’evento lesivo è causato dalla condotta illecita di un altro studente o dalla negligenza della scuola nell’attuare tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità dei propri alunni o dall’omissione dell’obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico, il danneggiato può ottenere un risarcimento in Responsabilità Civile.

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La lite temeraria

Un’alunna del nostro istituto, durante l’intervallo, urta un compagno in modo accidentale; cadendo riporta la rottura di due incisivi. La scuola effettua regolare denuncia all’Assicurazione.
La famiglia chiede un colloquio con il Dirigente, ma all’appuntamento fissato non si presenta. Successivamente, l’avvocato della famiglia ci recapita una missiva in cui, tra le altre inesattezze, lamenta la mancata vigilanza e il mancato soccorso. Contestualmente, la famiglia procede con un esposto alla Procura della Repubblica. Nel caso di procedimento giudiziario la polizza assicurativa copre il danno e le eventuali spese?

Eventi di questo genere non sono insoliti in ambito scolastico. Del rischio di contezioso nella scuola abbiamo già parlato in un nostro precedente articolo, tuttavia il caso in questione merita qualche approfondimento.

La Lite temeraria e la Responsabilità processuale aggravata

Il tentativo di addossare, in modo pretestuoso o in malafede, la responsabilità di un evento ad un terzo, dal punto di vista giuridico, può essere considerato: lite temeraria.
In sostanza, la lite temeraria è un’azione giudiziaria, frutto della malafede o della colpa grave, di una delle parti. La norma di riferimento che prevede la responsabilità per lite temeraria è l’Art. 96 del Codice Di Procedura Civile, che disciplina anche la Responsabilità processuale aggravata.
La Responsabilità processuale aggravata è un danno punitivo teso a scoraggiare l’abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia. 
Alla presenza di determinati presupposti di legge, la Responsabilità prevede come sanzione la condanna della parte soccombente, oltre che al pagamento delle spese legali, anche al risarcimento dei danni.

La responsabilità dell’avvocato in solido con il cliente

Anche la responsabilità del legale non è secondaria rispetto all’azione giudiziaria intrapresa.
La Corte di Cassazione (Cass. Civ. 16023/2002) afferma che, benché l’attività professionale dell’Avvocato costituisca obbligazione di mezzi e non di risultato, la sollecitazione da parte del cliente non esonera il professionista dalla responsabilità per negligenza professionale.
Nel 2008, il Tribunale di Cagliari (Sent. 2247 del 19/06/2008) ha condannato l’Avvocato difensore, in solido con il cliente, al pagamento delle spese processuali in favore della controparte. L’avvocato infatti ha intrapreso una lite senza la prudenza minima che impone l’art. 96 del C.P.C.

L’esposto alla Procura della Repubblica

L’esposto alla Procura della Repubblica è lo strumento messo a disposizione del cittadino per dargli la possibilità di chiedere l’intervento degli organi di Polizia Giudiziaria.
Il cittadino può avvalersi dell’esposto per segnalare la violazione di diritti, o quando ritiene necessario l’intervento dell’autorità.
L’esposto non deve essere confuso con la querela o la denuncia.
Con la querela si chiede all’autorità di aprire un vero e proprio procedimento penale nei confronti di un soggetto determinato, perché si ritiene che abbia commesso un reato procedibile a querela di parte.
La denuncia, invece, consente d’informare l’autorità giudiziaria di una notizia di reato perseguibile d’ufficio e a cui ha assistito in qualità di testimone.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione scolastica non solo rimborsa il sinistro, come nel caso in questione, ma tutela anche la Responsabilità Civile dell’Istituto, qualora venisse dimostrata la responsabilità diretta nell’evento.
Circa l’esposto alla Procura della Repubblica, occorrerà invece attendere il risultato dell’inchiesta svolta dalla Polizia Giudiziaria.

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