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Affidamento Diretto dell’assicurazione tramite il broker

Nel nostro Istituto quest’anno, è in scadenza la polizza assicurativa scolastica. Ci stiamo domandando se è possibile fare un Affidamento Diretto, tramite il broker?

Per tutti i contratti, qualora ne ricorrano i presupposti, è possibile utilizzare la procedura ad Affidamento Diretto. Questo vale, quindi, anche per i contratti assicurativi, anzi, nella maggioranza dei casi, la norma consiglia esplicitamente questa prassi. Facciamo, tuttavia, alcune precisazioni.

Valore economico

Come per tutte le procedura d’appalto, anche per la polizza assicurativa, l’Istituto scolastico dovrà porre in essere la progettazione, ovvero l’attività istruttoria. In questo caso, il processo potrà essere gestito anche con la consulenza del broker. Per la polizza, occorrerà stabilire non solo le necessità assicurative, ma, prima di tutto, l’importo economico stimato per tutta la durata contrattuale. Questo dato diventa particolarmente importante soprattutto nei casi di poliennalità. Il regolamento europeo, dal 1° gennaio 2022, stabilisce come la soglia per l’Affidamento Diretto, è fissata in 140.000,00 euro.
Qualora l’importo stimato fosse inferiore, si dovrà inoltre verificare la soglia stabilita dal Regolamento d’Istituto per questo genere di procedura.
Se l’Istituto non ha approvato in Consiglio di Istituto un proprio regolamento, l’Art. 45, comma 2 lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, limita l’importo applicabile per l’Affidamento Diretto a 10.000,00 euro.
In questo caso, occorrerà, quindi, una delibera specifica che preveda, oltre all’eventuale durata poliennale del contratto, anche l’importo economico.

I Decreti semplificazione

A partire dal 2018 sono stati emanati una serie di provvedimenti tesi a semplificare i processi per l’affidamento degli appalti nell’Amministrazione Pubblica. Ricordiamo solo i più importanti: il Decreto “Sblocca Cantieri” (D.L. 32/2019) e i due decreti, con le relative conversioni legislative, conosciuti con “Semplificazioni” (Legge 120/2020) e “Semplificazioni – bis” (Legge 77/2021).
Le indicazioni normative consigliano espressamente, in questi casi, l’utilizzo dell’istituto dell’Affidamento Diretto, proprio al fine di snellire i processi. In questo senso l’Affidamento Diretto è permesso anche alla luce dei principi di economicità ed efficacia. Resta inteso che utilizzare procedure più complesse resta sempre nella disponibilità dell’Amministrazione scolastica appaltante, ma la loro adozione dovrà essere adeguatamente motivata.

L’Affidamento Diretto

È bene ricordare sempre che l’Affidamento Diretto è, a tutti gli effetti, una procedura selettiva analoga alle altre. La particolarità consiste nella semplificazione delle procedure, giustificata dall’importo ridotto dell’appalto in questione.
Resta quindi inteso che il confronto tra le offerte di operatori diversi è il requisito cardine del processo. Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, infatti, l’onere motivazionale della scelta è un dovere in capo all’Amministrazione Pubblica. Le possibilità ricognitive, espresse nelle Linee Guida ANAC n. 4, sono le più ampie, tuttavia, il raffronto tra offerte diverse, per quanto informale, è un fondamento inalienabile.

La figura del broker

Il broker assicurativo, ai sensi della normativa vigente, per la Pubblica Amministrazione, è un professionista con un ruolo consulenziale. A lui potrà essere affidata l’assistenza alla scuola per tutti i passaggi relativi alla progettazione del servizio e, come abbiamo visto più sopra, anche per la stima economica. Il broker potrà, eventualmente, anche affiancare la scuola nella valutazione delle offerte, alla luce della propria competenza professionale e al testo contrattuale predisposto unitamente alla scuola. Al broker, tuttavia, non potrà essere demandata, né la scelta dell’operatore economico, né la sottoscrizione dei contratti. Questi passaggi, unitamente alla verifica di conformità del servizio, sono propri dell’Amministrazione scolastica e non demandabili a terzi.

Se desideri maggiori informazioni sull’attività del broker assicurativo nella scuola, contattaci qui.

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Benvenuto Jacopo!

Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Jacopo Cadei che è entrato nella squadra AB-International – Scuolabroker.
Jacopo ha maturato le sue prime esperienze nel settore assicurativo proprio nel comparto scolastico.
Successivamente, nell’ottica di ampliare le sue competenze, si è rivolto anche al settore privato acquisendo il ruolo di Account nella società di brokeraggio assicurativo, nostra partner, AssiBroker International Srl.
Dall’inizio di settembre torna con entusiasmo nel mercato assicurativo scolastico.

Facciamo a Jacopo, e a tutte le sue scuole clienti, i nostri migliori auguri per questa nuova importante sfida professionale.

Jacopo è disponibile al numero telefonico 328 2961141 oppure alla sua mail diretta, all’indirizzo: jacopo.cadei@abint.it
Puoi contattare Jacopo anche attraverso il suo l’account Linkedin oppure sulla pagina del nostro sito web.

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Buone vacanze 2022!

Dopo un anno ricco di impegni, come quello appena trascorso sentiamo tutti il bisogno di staccare un po’ la spina per concederci un periodo di meritato riposo.
Cogliamo quindi l’occasione per augurarti qualche giorno di tranquillità per uscire dalla routine quotidiana e ricaricare le batterie.

I nostri uffici resteranno comunque a tua disposizione nel mese di agosto, ad eccezione della settimana dal 13 al 21.

Con le notizie dal mondo delle Assicurazioni scolastiche ci rivedremo nel prossimo settembre.
Nell’attesa: Buone vacanze!

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Ciao Franco!

Un drammatico e inspiegabile incidente, sabato scorso, ha causato la perdita del nostro collega Franco Deidda.
Amico e collega, il suo ricordo resterà sempre vivido tra noi che lo abbiamo conosciuto.
In questo momento di dolore ci stringiamo intorno ai figli, Andrea e Alessandro, alla famiglia e a tutti coloro, che in questi anni, hanno avuto con lui un rapporto personale e professionale.
Tutti noi di AB-International vogliamo esprimere a loro la nostra vicinanza e il nostro più sentito cordoglio.

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La responsabilità del broker nei confronti della scuola

Nel corso di un incontro on-line il relatore affermava che, nel caso di inadeguatezza della polizza assicurativa, in presenza del broker, l’Amministrazione scolastica era esonerata da responsabilità diretta. L’affidamento del mandato assicurativo al broker, infatti sposterebbe la responsabilità dal Dirigente scolastico all’intermediario che ne risponderebbe anche economicamente. È vero?

L’affermazione è vera solo in parte e certamente merita di un approfondimento.

Le indicazioni delle Autorità

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), già in un parere del 2009, precisa alcuni aspetti relativi alla responsabilità. “Preliminarmente – afferma l’AGCM – è utile ricordare che la figura del broker di assicurazione è assimilabile a quella di un mediatore al quale, colui che intende stipulare una polizza si rivolge per una consulenza o per assistenza nella scelta della copertura assicurativa”. “Al broker, pertanto – continua l’Autorità – potranno essere affidate attività di consulenza antecedenti alla deliberazione del bando […] e di gestione del rapporto contrattuale successivamente all’aggiudicazione alle compagnie assicurative”.
Ne deriva che il broker può assistere l’Amministrazione scolastica nello studio del rischio da assicurare e nella predisposizione delle condizioni contrattuali. Potrà anche esprimere un parere in relazione alla valutazione delle offerte verificando l’adeguatezza delle stesse con le esigenze dell’Istituto. Il Broker, tuttavia, non potrà mai intervenire direttamente né sul processo di aggiudicazione, né sulla stipula del contratto.

La responsabilità dell’Amministrazione

Rimane sempre in capo all’Amministrazione la scelta della compagnia di assicurazione cui affidare la copertura rischi.
La scelta della Società assicuratrice dovrà avvenire sempre nel rispetto delle norme di evidenza pubblica. Non è quindi possibile demandare al broker non solo la stipula ma anche la scelta della Società Assicuratrice.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 102 del Codice dei Contratti, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 resta in capo al Responsabile Unico del Procedimento la verifica di conformità per i servizi acquistati.
In altre parole, è responsabilità dell’Amministrazione verificare, anche con la consulenza del broker, che il servizio sia corrispondente a quanto richiesto in fase selettiva.
Ne deriva che il mandato di brokeraggio non esonera assolutamente l’Amministrazione dalla responsabilità diretta.

La responsabilità del Broker

Quali sono quindi i profili di responsabilità del broker?
Possiamo ipotizzarne almeno due. Qualora il contratto assicurativo risulti privo dei requisiti di adeguatezza, a causa della negligenza del broker, è certamente ravvisabile la responsabilità di quest’ultimo nei confronti dell’Amministrazione Scolastica.
Tuttavia sorge spontanea una domanda: se il broker non è stato in grado di stilare un contratto adeguato, quali sono le competenze richieste e i criteri che l’Amministrazione ha adottato nella scelta del broker? Esattamente come per tutti i contratti, anche per il brokeraggio assicurativo, il RUP è responsabile della verifica di conformità del servizio acquistato.
Un ulteriore profilo di responsabilità è invece quello legato ad attività specifiche inserite nel contratto di brokeraggio.
Qualora il broker causasse un danno diretto all’Amministrazione, quest’ultima potrà rivalersi sull’intermediario.
È proprio a tal fine che la normativa prevede che il broker, come tutti professionisti, stipuli una polizza di Responsabilità Civile professionale per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causate a terzi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla responsabilità del broker nei confronti della scuola, contattaci qui.

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ScuolaBroker è certificata ISO 9001

Dall’aprile 2022, AB-International ScuolaBroker è certificata ISO 9001 in relazione alla qualità dei servizi erogati.

Che cos’è la Certificazione ISO 9001

Le norme ISO 9000 sono state definite dall’International Organization for Standardization per delineare i requisiti per i sistemi di gestione della qualità all’interno delle azienda.
La ISO 9001 è lo standard più conosciuto e utilizzato per i sistemi di gestione della qualità di tutto il mondo.
Più di un milione di aziende sono oggi certificate secondo questa norma, in 170 Paesi diversi.
L’ISO 9001 è un marchio il cui possesso dimostra che i servizi e i prodotti immessi sul mercato corrispondono a processi sempre ripercorribili e verificabili.
L’adozione della certificazione ISO 9001 non è obbligatoria. Il suo possesso, tuttavia, è un attributo sempre più importante per far fronte alle richieste di un mercato, come quello scolastico, sempre più in evoluzione. La certificazione ISO 9001 è regolarmente richiesta per la partecipazione ad appalti pubblici e a forniture private allo scopo di attestare la qualità e la solidità dell’operatore.

Vantaggio reali per la scuola cliente

La qualità si basa sul concetto di miglioramento continuo.
Attraverso la certificazione ISO 9001, AB-International ScuolaBroker è in grado di misurare, quantitativamente e qualitativamente, tutte le performance dei progetti, dei processi, delle persone e delle risorse.
Attraverso queste misurazioni, infatti, si passa da una gestione parziale ad una gestione basata sui dati di fatto.
Questo processo migliora le procedure e conseguentemente la sicurezza del cliente.
Un protocollo operativo certificato consente, infatti, di poter sempre tracciare precisamente i processi, aumentando la tranquillità e la soddisfazione di tutte le parti interessate.
Tramite il protocollo di qualità messo in atto, AB-International ScuolaBroker, può preventivamente intraprendere tutte quelle misure precauzionali a tutela dei possibili rischi derivanti da offerte inadeguate, dall’imprevedibilità delle risorse umane, da mutamenti repentini nella domanda e dal cambiamento della normativa.

L’Ente Italiano di Accreditamento

I vantaggi sopra illustrati sono perseguibili e raggiungibili anche senza certificazione ISO.
AB-International ScuolaBroker, nelle sue evoluzioni, li applica senza soluzione di continuità ormai da anni.
La certificazione, tuttavia, attesta formalmente la conformità del sistema alla Norma internazionale e certifica che il funzionamento dei processi avvenga in trasparenza come stabilito dalle procedure.
Bureau Veritas è la società che ha rilasciato la certificazione ISO 9001 ad AB-International ScuolaBroker.
Bureau Veritas è leader a livello mondiale nei servizi di controllo, verifica e certificazione per Qualità, Ambiente, Salute, Sicurezza e Responsabilità Sociale (QHSE-SA).
Accredia è l’Ente di accreditamento che ha seguito il processo di qualità di AB-International ScuolaBroker.
Il Governo Italiano ha designato Accredia come Ente Unico nazionale di accreditamento, autorizzato ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica.
Accredia inoltre opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla certificazione ISO di ScuolaBroker, contattaci qui.

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Infortuni a scuola

Secondo le stime ufficiali INAIL gli infortuni a scuola sono circa 77 mila e coinvolgono circa l’1,02% degli alunni.
Il dato si riferisce all’anno scolastico 2018/2019, l’ultimo del periodo pre-Covid.
Per quanto interessante, il dato è, tuttavia, sottostimato; l’INAIL, infatti, esonera dalla denuncia gli infortuni con meno di 3 giorni di prognosi. Inoltre, nel conteggio non sono riportati gli infortuni in cui rimangono vittima gli alunni delle scuole private (l’11% di tutti gli studenti) e il personale scolastico, che ammonta a circa al 10% dell’intera la popolazione scolastica.

Le statistiche

È interessante notare la ripartizioni in relazione alle tipologie di istituti: nella scuola dell’infanzia sono il 12,0%, in quella primaria il 32,5%, nella scuola media il 21,2% e in quella superiore il 34,3%.
Il 44% degli infortuni denunciati è avvenuto in Lombardia (22,0%), Emilia Romagna (11,3%) e Veneto (10,7%). L’Emilia Romagna con circa otto casi accertati ogni 1.000 esposti, è la regione con più infortuni accertati. Il 55,7% degli infortuni riconosciuti riguarda studenti e il 44,3% studentesse. Indipendentemente dal genere, la fascia di età più colpita è quella sotto i 14 anni (64,0%), seguita da quella tra i 15 e i 19 anni (35,1%).
Un ulteriore aspetto evidenzia come gli infortuni a scuola, siano in netto aumento (+2%) rispetto all’anno precedente (1.400 in più). In questo caso, la crescita del trend è derivato anche dall’obbligo di comunicazione di infortunio, che abbia comportato assenza di almeno un giorno, obbligatorio dal 2017.

La responsabilità della scuola

Con l’iscrizione dell’alunno a scuola si genera un vincolo contrattuale, che fa sorgere in capo all’Istituto non solo l’obbligo di istruzione, ma anche il vincolo di provvedere alla vigilanza e protezione al fine di garantirne la sicurezza e l’incolumità fisica.
In caso di infortunio occorso allo studente, anche qualora si procuri il danno da solo, l’onere della prova seguirà le regole generali ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile.
Ne deriva che la famiglia dell’alunno infortunato dovrà semplicemente provare che il danno si sia verificato durante l’orario scolastico. All’istituto scolastico spetterà dimostrare che la causa dell’evento dannoso non è imputabile al docente o all’istituto, essendo state predisposte tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell’evento.

La mancata custodia

La responsabilità della scuola, inoltre, può configurarsi anche per l’inadempimento degli obblighi di organizzazione, controllo e custodia posti in capo al Dirigente Scolastico. L’inosservanza di questi obblighi può originare una responsabilità ai sensi dell’Art. 2043 c.c., come accade nel caso di infortuni dovuti alla presenza di insidie nei luoghi ove si svolge l’attività.

La richiesta di risarcimento

In occasione di infortunio, la scuola, al fine di provvedere al risarcimento, provvederà a formalizzare denuncia di infortunio all’INAIL e alla Società assicuratrice privata con cui ha stipulato la polizza. La denuncia deve precisare che l’evento è avvenuto durante l’orario scolastico e che il danno occorso allo studente sia da considerarsi in relazione con l’evento accaduto. A dimostrazione di quanto richiesto dovrà fornire i referti di pronto soccorso e i verbali redatti dal personale scolastico o le dichiarazioni di eventuali testimoni.

L’intervento del broker

In casi di particolare gravità o complessità, l’Istituto scolastico o la famiglia possono rivolgersi al broker assicurativo specializzato per un parere. Il consulente può offrire tutta la consulenza specifica anche agevolando il rapporto con la Società assicuratrice, il liquidatore o il perito.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa in caso di infortunio nelle scuole, contattaci qui.

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Il rischio di contenzioso nella scuola

Parlando coi Dirigenti scolastici uno dei maggiori motivi di preoccupazione nella gestione dell’Istituto è legato al rischio di contenzioso nella scuola.
Preoccupazione non certo immotivata, se nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 della Giustizia Amministrativa, il presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, evidenziava come il «disagio sociale», le «incertezze sul lavoro», i «conflitti politico-sociali» e la «crisi del processo di decisione pubblica» siano tra le cause dell’aumento del contenzioso.
A tutto questo, negli ultimi due anni, dobbiamo aggiungere le incertezze legate alla pandemia mondiale.
La scuola è uno degli ambiti in cui, ultimamente, più è cresciuto il livello di contenzioso, sia amministrativo che civile e penale. Una parte è legato al contenzioso relativo ai sinistri degli alunni.

La natura e i motivi del contenzioso per i sinistri

Se, fino ad una quindicina di anni fa, il contenzioso nelle scuole, in relazione agli infortuni scolastici, era circoscritto a quei sinistri di particolare gravità. Negli ultimi anni, complici anche le mutate situazioni sociali, il ricorso al legale è di gran lunga aumentato, anche per i sinistri più lievi. Le ragioni di quest’andamento sono sostanzialmente due, una di carattere fiduciario – comunicazionale e l’altra di carattere economico.

La fiducia

Quando il Dirigente o il Docente di una scuola non riescono a comunicare le motivazioni, le metodiche e le finalità adottate, rischia di far venir meno il rapporto di fiducia tra le famiglie e l’Istituto. Conseguentemente, il rischio di contenzioso aumenta, in quanto la famiglia tende ad imputare all’organizzazione quelle presunte carenze che hanno fatto nascere il sinistro.
Prova ne sia che, nelle scuole private, che godono di un livello di fiducia maggiore, in quanto scelte e pagate direttamente dalle famiglie, il livello di contenzioso è molto contenuto.

L’adeguatezza dei rimborsi

Il secondo motivo è di natura economica. Le famiglie, infatti non ottengono l’adeguato risarcimento delle spese sostenute e/o l’indennizzo sperato, in caso di danno.
Le ragioni delle controversie, in questo secondo caso, sono spesso legate all’inadeguatezza della polizza sottoscritta.
Nella stragrande maggioranza dei casi, le polizze sottoscritte dagli Istituti scolastici sono standardizzate ovvero adattate a tutti gli Istituti, senza differenziazione.
Il rischio più evidente è che, in assenza di una valutazione personalizzata, le scuole sottoscrivano polizze sottodimensionate in relazione al rischio specifico.
La valutazione del massimale, per le Società assicuratrici, non è mai casuale, ma sempre legata a precisi fattori di carattere statistico-matematico. A fronte di premi troppo contenuti, garanzie assicurative particolarmente colpite tendono ad avere massimali ridotti (a volte gravati da scoperti o franchigie), mentre garanzie poco colpite ottengono massimali molto più favorevoli.

L’intervento del broker

I rischi legati alle considerazioni precedenti sono sostanzialmente due: la mancata analisi del rischio specifico e l’inadeguato valore del premio assicurativo offerto dalla scuola, possono comportare risarcimenti scarsi o insufficienti e, di conseguenza, aumentare il rischio di cause o vertenze.
L’azione del broker specializzato, diventa spesso fondamentale per riequilibrare il livello prestazionale e tariffario della polizza e conseguentemente per ridurre il rischio di contenzioso nella scuola.

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Studente disattento

Capita che l’Istituto scolastico sia portato in giudizio per la presunta mancata vigilanza su uno studente disattento.
In questo senso appare chiarificatrice la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione II Civile, Sentenza n. 166 del 17/02/2020.

Il fatto

Il legale di un’alunna rimasta vittima di un infortunio occorso in aula, imputava la causa del sinistro alla negligenza del personale docente.
Uno zaino, mal posizionato, avrebbe fatto inciampare la studentessa che ha riportato una prognosi di 47 giorni.
Il legale evidenziava la responsabilità degli insegnanti per avere permesso agli alunni di posizionare gli zaini accanto ai banchi.
La famiglia si era rivolta inizialmente al Giudice di Pace, in seguito al Tribunale, ma entrambi i gradi di giudizio smentirono la ricostruzione dei fatti. Un testimone aveva, infatti, precisato che la ragazza era inciampata nel piede di un compagno, e non in uno zaino.

La giurisprudenza

Dal punto di vista giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 346 del 27/6/2002 avevano già precisato che la presunzione di responsabilità, posta dall’art. 2048, II° comma del Codice Civile, a carico dei precettori, trova applicazione limitatamente al danno cagionato a un terzo dal fatto illecito dell’allievo e non è invocabile per ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia procurato a sé stesso con la sua condotta.
Nel caso in questione quindi, l’alunna risulta essere caduta inciampando nel piede di un compagno. Il sinistro è quindi ascrivibile alla condotta imprudente della danneggiata e non è imputabile né la scuola, né l’insegnante, bensì il comportamento disattento dello studente.

I motivi del contenzioso

Sotto il profilo assicurativo, le polizze stipulate dalle scuole prevedono il rimborso delle spese relative all’infortunio durante le attività scolastiche. Tuttavia, è bene effettuare un’ulteriore valutazione.
Molto spesso, una delle cause ricorrenti del contenzioso è legata all’esiguità del rimborso e/o dell’indennizzo proposto dalla Società Assicuratrice.
Un rimborso o un indennizzo inadeguato, o troppo distante delle aspettative dell’assicurato o della sua famiglia, potrebbe indurre il danneggiato ad imputare la responsabilità dell’evento all’Istituto scolastico, con conseguente nascita del contenzioso.

L’adeguatezza della polizza assicurativa

La stipula di contratti inadeguati alla tipologia di rischio o dal limitato rimborso economico è spesso generata da una valutazione del rischio insufficiente o ad un premio troppo contenuto che, contrattualmente, si tramutano in indennizzi insufficienti.
L’attività istruttoria legata alla stipula della polizza assicurativa è un processo impegnativo che necessita della conoscenza approfondita non solo delle dinamiche scolastiche, ma anche dei processi legati all’assunzione del rischio da parte delle Società assicuratrici. Per questo motivo, l’intervento di un broker assicurativo specializzato tende ad adeguare i singoli aspetti rendendo la polizza assicurativa corrispondente alle reali necessità dell’Istituto.

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L’affidamento del contratto al broker: gli obblighi normativi

Gli obblighi normativi nell’affidamento del contratto al broker, sono spesso sottovalutati in fase di selezione.
La correttezza formale delle procedure ordinarie di affidamento dei contratti pubblici, anche sotto la soglia di rilevanza comunitaria, è un obbligo inderogabile.

Lo ribadisce la sentenza del Tar Toscana. A questo proposito abbiamo chiesto all’Avv. Stefano Feltrin un commento.

Le Istituzioni Scolastiche hanno sempre la facoltà discrezionale di optare per l’utilizzo di una procedura ordinaria – con bando di gara per procedura aperta o ristretta – per l’affidamento dei propri contratti di appalto, in alternativa alle procedure semplificate – affidamento diretto o procedura negoziata – ma sempre con il rigoroso rispetto, però, di tutte le regole procedimentali imposte dal Codice dei Contratti Pubblici per tali procedure selettive.

Il Tar Toscana

Il rispetto degli obblighi procedurali in caso di ricorso ad una procedura ordinaria, pur per valori sotto soglia di rilevanza comunitaria, è oggetto della recentissima sentenza del Tar Toscana, sezione prima, n. 3 del 10 gennaio 2022, relativa ad una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di intermediazione assicurativa in ambito scolastico per la quale non sono state rispettate le forme di pubblicazione e pubblicità del bando di gara stesso.

Il Tar Toscana afferma che “per i contratti sotto soglia l’art. 36 comma 2 del codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di intraprendere procedure alternative di gara facendo salvo il ricorso a quelle ordinarie obbligatorie per i contratti sopra soglia su opzione della Pubblica Amministrazione. In tale caso (scelta per le procedure ordinarie) si applicano, tuttavia, tutte le regole che le disciplinano ivi comprese quelle relative agli oneri di pubblicazione”.

In particolare, i giudici chiariscono che “tali oneri per le procedure aperte sono contemplati dall’Art. 73 del medesimo codice e dal decreto del Ministero dei Trasporti a cui esso rinvia i quali dispongono appunto la pubblicazione in gazzetta ufficiale senza prevedere alcuna eccezione o deroga per i contratti inferiori alla soglia comunitaria.
Del resto il ricorso alla procedura aperta è suscettibile di neutralizzare l’operatività del principio di rotazione proprio in quanto modalità che consente per sua natura un confronto concorrenziale ad ampio spettro che può realizzarsi solo qualora l’avviso di gara sia adeguatamente pubblicizzato.
Diversamente la partecipazione gara viene di fatto ristretta solo ad un numero limitato di imprese finendo con l’essere la sua solo apparente apertura un possibile mezzo per eludere il principio rotatorio”.

Il rischio di impugnazione e annullamento

In conclusione, si osserva che le Istituzioni Scolastiche, in tutti i casi in cui optino per una procedura di gara ordinaria e non per le procedure semplificate ex articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici o ai sensi delle norme dei Decreti Semplificazione, hanno l’obbligo di pubblicare i bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entro 2 giorni, sul proprio profilo internet e sulla piattaforma informatica del MIT anche attraverso sistemi informatizzati regionali (art. 73 del Codice e art. 2 del D.M.).
In mancanza di tali adempimenti – con la sola pubblicazione del bando di gara sul sito internet della scuola, come nel caso in esame – le procedure selettive adottate sono illegittime e possono essere impugnate – ed annullate – dai competenti Tribunali Amministrativi Regionali con addebito di spese di giustizia in capo all’Istituto Scolastico condannato a rimborsare il ricorrente, come nel caso della citata sentenza del Tar Toscana.


L’Avv. Stefano Feltrin è consulente in diritto commerciale, societario ed in materia di appalti e concessioni pubbliche, procedure di Project Financing, e contratti immobiliari e commerciali di società nazionali ed internazionali. Docente in corsi di formazione e convegni in materia di diritto immobiliare, appalti pubblici e Partenariato Pubblico Privato. Docente a contratto presso Università e Scuole di Alta Formazione. Autore di numerosi articoli in materia di appalti pubblici e diritto commerciale. Gestione del contenzioso civile ed amministrativo in materia di contratti commerciali e con la Pubblica Amministrazione