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ScuolaBroker è partner FOE

ScuolaBroker è partner FOE, infatti CdO Opere Educative – FOE ci ha scelto come riferimento per i servizi assicurativi degli associati.

CdO Opere Educative è una delle primarie associazioni nazionali finalizzata all’educazione, formazione e istruzione dei giovani.

Costituitasi a Milano nel 1996, CdO Opere Educative, raggruppa in tutto il territorio nazionale circa 200 enti gestori. Cooperative Sociali, Fondazioni, Enti religiosi, Imprese sociali e Società per un totale di più di 700 istituti scolastici di ogni ordine e grado. Quasi 60mila alunni e oltre 5mila lavoratori tra personale docente e non docente. Nella propria azione di promozione, CdO Opere Educative ha scelto Scuolabroker come partner per garantire a tutte le realtà associate l’assistenza specifica ad un funzionale processo di selezione delle coperture assicurative. Il servizio è prestato senza oneri diretti a carico degli associati allo scopo di fare fronte in modo appropriato, alla copertura dei rischi.

All’interno di quest’accordo, Scuolabroker offrirà gratuitamente agli economati scolastici una prestazione di consulenza professionale chiamata: Analisi di Valutazione del Rischio Assicurativo Generale.

Attraverso questo strumento l’Ente Gestore Associato FOE potrà verificare la reale efficacia delle coperture attualmente sottoscritte. Uno strumento specialistico con cui valutare la portata delle coperture attualmente in essere e apportare le eventuali integrazioni necessarie per erogare in sicurezza compiti e servizi.

Anche il settore scolastico privato come quello pubblico, infatti necessita di una collaborazione tecnica concreta e qualificata, finalizzata a gestire le reali problematiche assicurative, che solo un intermediario assicurativo professionale preparato e indipendente è in grado di offrire.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative FOE contattaci qui.

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Il brokeraggio assicurativo non è un servizio ancillare alla polizza

Alcune ricognizioni di mercato, in ambito scolastico, evidenziano come il mandato di intermediazione assicurativa sia affidato senza selezione. La motivazione starebbe nel fatto che il mandato di brokeraggio sarebbe un servizio ancillare alla polizza assicurativa.

Cosa sono i servizi “ancillari”

I servizi ancillari sono tutte quelle prestazioni facoltative, non obbligatorie e onerose vendute unitamente ad una prestazione diversa da quella a cui fa riferimento il servizio ancillare.
Gli esempi sono molteplici: nell’acquisto di un biglietto aereo, la priority d’imbarco è un servizio ancillare. Sempre in ambito turistico, la garanzia assicurativa contro l’annullamento del viaggio è un servizio ancillare. Un altro esempio di servizio ancillare, in relazione al mutuo della casa, è la polizza assicurativa volta a tutelare il mutuatario in caso di perdita del lavoro, morte o invalidità permanente del mutuante.
Com’è facilmente intuibile il servizio di brokeraggio assicurativo non può essere considerato un servizio ancillare alla polizza. Con il servizio di brokeraggio l’Amministrazione scolastica acquista una prestazione professionale, separata e indipendente dalla polizza.

La determinazione ANAC

Proprio l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nella Determinazione 13.03.2013, n. 2, evidenzia come, nel settore pubblico, i due servizi (brokeraggio e polizza) debbano essere svincolati a partire dalla fase di selezione. Afferma l’ANAC: “La possibilità di affidare congiuntamente l’incarico di consulenza assicurativa e di ricerca della polizza assicurativa è stigmatizzata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto ritenuta idonea ad escludere dal confronto concorrenziale imprese che potrebbero presentare offerte concorrenziali per uno solo dei due servizi”.
Allo stesso modo, il parere di precontenzioso dell’ANAC, 30.01.2014 n. 18, definisce: “Illegittima commistione tra scelta del broker e della compagnia assicuratrice, in quanto vanno affidate a due differenti ed autonome procedure selettive, ordinate in sequenza logica ed entrambe improntate ai criteri di trasparenza e parità di trattamento, che impongono la previa definizione dei criteri di aggiudicazione e della commissione di brokeraggio“.

L’utilità della scuola

Inutile quindi sottolineare come la mancata selezione del broker assicurativo non è di nessuna utilità per la scuola. Oltre a essere carente dell’aspetto competitivo, non è conforme ai più elementari principi di trasparenza, pubblicità ed evidenza pubblica. La mancata selezione potrebbe comportare una serie di conseguenze per l’Amministrazione scolastica appaltante, sia sul piano giurisdizionale amministrativo che su quello della responsabilità penale.

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L’indipendenza del Broker

Nel panorama assicurativo scolastico, il broker è un consulente che affianca l’Amministrazione cliente nell’analisi delle proprie necessità, interfaccia le Società assicuratrici del mercato di riferimento e promuove le coperture più idonee.

I requisiti del broker

Professionalità e indipendenza sono le caratteristiche fondamentali che rendono il broker un partner indispensabile dell’assicurato. Professionalità per assistere l’Amministrazione scolastica nell’analisi, nella stipula e successiva gestione delle polizze e nella definizione dei sinistri. Indipendenza per esaminare, senza alcun vincolo e in piena libertà, le offerte e le disponibilità delle varie Società di Assicurazioni.
L’art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792 definiva broker il professionista che mette in relazione diretta un terzo con le Compagnie di Assicurazione. Il broker con le società assicuratrici non dev’essere: «vincolato da impegni di sorta».
Analogo concetto è espresso nel Codice delle Assicurazioni Private, D. Lgs. 07 settembre 2005 n. 209. L’Art. 109, comma 2, lett. (b) definisce i Broker: “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”.
Per esercitare l’attività di broker la normativa richiede severi requisiti di onorabilità, di professionalità, di formazione e aggiornamento professionale. La norma prevede l’obbligo di stipula di un’idonea polizza di Responsabilità Civile Professionale per negligenze ed errori professionali. Il broker, da ultimo dovrà aderire anche all’apposito Fondo di Garanzia gestito da CONSAP.

Come stabilire l’indipendenza del broker

Il Broker quindi, per definizione, non è legato a nessuna società assicuratrice. A maggior ragione se il suo intervento professionale è rivolto nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, questo non risolve il problema di fondo: com’è possibile stabilire a priori l’indipendenza dell’intermediario assicurativo quando i requisiti sopra esposti sono comunque rispettati?
Il numero delle amministrazioni scolastiche gestite, o gli anni di presenza sul mercato, da un lato appaiono assolutamente inutili per stabilirne l’indipendenza. Dall’altro risultano perfino fuorvianti: un intermediario infatti non è più indipendente in relazione al numero di scuole gestite e neppure in funzione del numero di anni in cui opera.

Un buon sistema per verificare l’indipendenza del broker è il numero di Compagnie di Assicurazione con cui il professionista intermedia i contratti di assicurazione.
Le società specializzate operanti in ambito scolastico sono poche e molto qualificate.
Quando un broker intermedia i contratti scolastici con un solo operatore, oppure con un ridotto numero di operatori non specializzati, pur rispettando formalmente i presupposti di indipendenza, di fatto o non li applica. Inoltre la sua capacità di intermediazione è fortemente limitativa per l’Amministrazione scolastica.

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Benvenuta Mariella!

Mariella Zontone opera nel mercato scolastico piemontese da più di 25 anni, collaborando con primarie società prevalentemente in ambito editoriale.

Dopo una parentesi di qualche anno torna nel mercato assicurativo scolastico con AB International – ScuolaBroker.

Diamo con piacere il nostro migliore benvenuto a bordo a Mariella che, dallo scorso mese di febbraio, ha iniziato a lavorare con noi.

Facciamo a lei, e a tutte le sue scuole clienti, i nostri migliori auguri per questa nuova importante sfida professionale.

Mariella è disponibile al numero telefonico 349 0098811 oppure alla sua mail diretta, all’indirizzo: mariella.zontone@abint.it
Puoi contattare Mariella anche attraverso il suo l’account Linkedin oppure sulla pagina del nostro sito web.

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Il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio

In qualità di Dirigente Scolastico volevo sapere se il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio? Ci ha contattato un broker e comunicandoci che, essendo il mandato di brokeraggio gratuito, non occorre che la scuola richieda il CIG.

Sul tema dell’ onere indiretto del mandato di brokeraggio assicurativo le autorità di controllo si sono espresse più volte. Questa presunta “gratuità” potrebbe tuttavia ingenerare qualche confusione. Vale dunque la pena fare alcune precisazioni.

Che cos’è e a cosa serve il CIG

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è una sequenza di 10 caratteri alfanumerici adottato in Italia nella Pubblica Amministrazione per identificare una gara d’appalto, il contratto e il relativo pagamento.
Il CIG, istituito dall’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Antimafia) permette la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla Pubblica amministrazione. Il CIG è richiesto dal responsabile del procedimento (RUP) all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici prima dell’inizio delle procedure d’appalto. Il Codice dovrà essere richiamato in ogni atto successivo, dalle fatture elettroniche emesse alle Pubbliche Amministrazioni, ai bonifici di pagamento, fino ai Contratti sottoscritti con gli operatori economici.

Tracciabilità dei flussi

Erroneamente, alcune scuole, ritengono che il CIG sia adottato esclusivamente per tracciare i flussi finanziari della PA o per controllare la spesa pubblica.
Tutto questo è assolutamente vero ma parziale. Il compito primario del CIG è identificare e monitorare univocamente ogni procedura di selezione.
L’Autorità, attraverso il CIG, registra quante e che tipo di procedure sono effettuate dalla PA, in che ambiti e con quali risultati.
Esistono tuttavia una serie di contratti o transazioni per cui non c’è obbligo di CIG. Ad esempio: i contratti di lavoro, gli appalti per energia, acqua, la movimentazione di denaro da parte delle PA verso altri enti pubblici. Non c’è obbligo di CIG per le spese delle attività istituzionali, i risarcimenti assicurativi, i contratti per servizi degli Istituti bancari centrali e le iniziative di sponsorizzazione.
L’elenco completo delle attività che sono esonerate dalla richiesta del CIG è contenuto nelle FAQ dell’ANAC al punto A8.

Il CIG per il brokeraggio assicurativo

Circa l’intermediazione assicurativa (brokeraggio) non esiste nessun esonero: il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio. L’ANAC nelle FAQ informative evidenzia, al punto A11, come il CIG d’essere richiesto per anche per il mandato di brokeraggio assicurativo.
La richiesta dev’essere fatta anche per “gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione” (ad es.: le Società Assicuratrici) e come: “in relazione alla peculiarità della fattispecie in questione, la compilazione e/o trasmissione delle schede dovrà effettuarsi tenendo conto dei chiarimenti forniti nella FAQ relativa all’affidamento di servizi di tesoreria/cassa”, ovvero “all’occorrenza – nel caso di non individuazione dello stesso (importo economico n.d.r.) – essere valorizzato con la cifra “0” (zero)”.
La mancata richiesta del CIG da parte della P.A. è sanzionata fino al 10% dell’importo della transazione.

Se desideri maggiori informazioni sulle procedure per la selezione del broker, contattaci qui.

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La gratuità del servizio di brokeraggio assicurativo

La presupposta gratuità del servizio di brokeraggio assicurativo è un tema frequentemente dibattuto nella scuola e spesso motivo di mancata selezione ad evidenza pubblica.

Come viene retribuito il broker assicurativo?

Il brokeraggio assicurativo è un intervento professionale di analisi, ricerca ed assistenza.
Il Legislatore, con il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, all’Art. 120 bis, stabilisce come può essere erogato il compenso percepito dall’intermediario. Tre sono le modalità:

  • un onorario corrisposto direttamente dal cliente 
  • una commissione inclusa nel premio assicurativo
  • una formula mista diretta e inclusa nel premio

E’ possibile, infatti, servirsi di un broker per avere una consulenza indipendente sulle polizze in corso, al fine di valutare la loro idoneità al rischio corso e/o l’operato del loro intermediario.
Come pure è pensabile chiedere una consulenza preventiva a un broker, per poi stipulare le polizze con un altro intermediario o in modo autonomo. Quest’ultima ipotesi indicata dall’ANAC anche nel parere di precontezionso n. 18 del 30/01/2014, serve a tener distinte le componenti del servizio assicurativo (consulenza intermediazione) che appartengono a due mercati distinti.

La commissione inclusa nel premio assicurativo

Da una decina d’anni la giurisprudenza s’è espressa ribadendo che la provvigione è parte integrante del premio assicurativo e che il broker non potrà mai essere considerato un costo aggiunto.
«[…] le commissioni sono parte delle aliquote che normalmente le Compagnie di Assicurazione riconoscono alla propria rete di vendita diretta – ossia le Agenzie. […] Sia che il cliente si rivolga al broker, sia che si rivolga all’agente, le commissioni, predeterminate dalla Compagnia Assicuratrice nella voce “caricamento oneri di gestione e di distribuzione” e computate nel premio complessivo, saranno le medesime». (TAR Veneto – sentenza 01368/2009).

L’onere indiretto della commissione

Per l’Amministrazione scolastica, quindi, il servizio di intermediazione assicurativa è un onere indiretto, riconosciuto dalle Società assicurative direttamente al broker.
Per questo motivo, in fase selettiva del servizio di brokeraggio, è necessario richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG).
La precisazione è presente nelle FAQ che l’ANAC mette a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche in relazione all’obbligatorietà dell’acquisizione del CIG.
La scuola dovrà trasmettere all’Autorità: “[…] l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione.”

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Il Canone di Adeguatezza

Che cos’è il Canone di adeguatezza assicurativa e perché risulta fondamentale nella valutazione del contratto?
Dal punto di vista giuridico, per adeguatezza s’intende l’idoneità, organizzativa e funzionale a svolgere i compiti e le funzioni che sono attribuite per legge.

La congruità del contratto assicurativo

Nella stipula di un contratto assicurativo complesso, come quello scolastico, è importante capire se la polizza sia effettivamente utile a coprire i rischi specifici.
Proprio a questo fine il legislatore, con l’Art. 120, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private, impone alle Compagnie e agli intermediari di valutare che la soluzione offerta sia adeguata alle reali esigenze del contraente.

Le differenze tra un contratto favorevole e un contratto adeguato

Un contratto adeguato non è semplicemente un articolato di clausole complessivamente favorevole alla scuola, bensì è l’opzione migliore tra le offerte di copertura realisticamente reperibili sul mercato.
Per confezionare un contratto favorevole è sufficiente avere un buon bagaglio culturale di diritto delle assicurazioni. Un contratto che risponde al Canone di Adeguatezza richiede un’attenta attività informativa presso la scuola e un esteso sondaggio delle formule contrattuali disponibili sul mercato. Infine prevede la capacità di stendere un capitolato che incorpori le predette informazioni risultando efficace per la scuola ma altresì allettante per il mercato assicurativo.

L’operatività del broker nella redazione di un contratto adeguato

In un nostro precedente articolo abbiamo già avuto modo di fare una valutazione sull’operatività di un Broker Assicurativo. Soprattutto in questo caso, l’azione del professionista diventa determinante.
Il contratto standardizzato proposto dalla Società assicuratrice potrebbe non essere adeguato alle reali esigenze dell’Amministrazione Scolastica contraente. Tuttavia un contratto favorevole, non preceduto da un’attenta analisi del mercato, rischia di tradursi in una gara deserta, con conseguente ritardo nell’acquisizione del servizio da parte della scuola.
L’obbligo legale del Broker Assicurativo di delineare un contratto adeguato risponde un ulteriore livello di garanzia per la scuola.
A tal proposito va sottolineata la Determinazione numero 2 del 13 marzo 2013dell’ANAC, nella parte in cui indica che “L’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione“.

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Risk Management e Progetto Assicurativo

Per Risk Management s’intende la gestione dei rischi di una struttura privata, un’azienda, oppure pubblica, una scuola, come nel nostro caso.
Se in ambito privato la gestione del rischio è un processo importante ma discrezionale dell’imprenditore, nel pubblico è un preciso obbligo connesso alla funzione pubblica.
Il processo di Risk Management consiste nella progettazione e pianificazione delle risorse necessarie a garantire l’equilibrio economico, finanziario e la capacità operativa in presenza di eventi dannosi, minimizzando il costo e le conseguenze del rischio.
Per fare tutto questo, l’Amministrazione dovrà valutare quali rischi è in grado di gestire autonomamente e quali invece dovrà trasferire a terzi. Tra questi, quali trasferire all’assicurazione.
Assicurare la scuola significa quindi trasferire un rischio ad un soggetto terzo, in questo caso l’assicuratore.
La caratteristica tipica del contratto assicurativo è quella di trasformare un rischio puro in capo all’assicurato in un rischio speculativo in capo alle imprese di assicurazione.
In altre parole, sottoscrivendo il contratto, la Compagnia Assicuratrice si accolla il rischio economico e, incassando il premio, guadagna sulla probabilità che l’evento non si verifichi.
Il senso del contratto assicurativo è proprio questo: trasferire l’effetto economico di un evento dall’assicurato, all’assicuratore.

Il processo di gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio prevede varie fasi o tecniche di individuazione e analisi dei rischi e trattamento degli stessi.
Il primo compito dell’Amministrazione è effettuare una valutazione particolareggiata ed adeguata delle aree di rischio reale e/o potenziale della scuola.
Il processo di analisi promosso dal Dirigente Scolastico insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), tende all’eliminazione o riduzione dei rischi.
Il processo ha lo scopo di individuare, misurare, valutare e monitorare su base continuativa i rischi attuali e prospettici, sia a livello individuale che aggregato, cui la scuola è o potrebbe essere esposta e le relative interdipendenze.
I rischi non eliminabili o direttamente gestibili possono essere trasferiti all’assicuratore.
Il ruolo del Broker Assicurativo in questa fase diventa particolarmente utile e determinante.

L’intervento del Broker assicurativo

Il broker assicurativo, che ha ottenuto l’incarico dall’Amministrazione scolastica, verifica e stima le aree di rischio reale e/o potenziale della scuola.
Effettuato questo primo passaggio preliminare, il broker assicurativo è in grado di redigere il Progetto Assicurativo specifico per l’Istituto scolastico.
Il progetto, partendo dall’analisi del rischio effettuata, espone osservazioni e propone suggerimenti utili per migliorare la copertura dei rischi.
Da ultimo il documento appronta una dettagliata ipotesi assicurativa, corredata da una serie di valutazioni di carattere economico. È bene sottolineare che l’intervento del broker assicurativo, se ben strutturato non si limita alla gestione delle polizze ma contribuisce anche alla diffusione della cultura di prevenzione del rischio estesa a tutto l’Istituto Scolastico.

Il progetto assicurativo alla luce dell’Attività Istruttoria

Un passaggio spesso sottovalutato nell’Amministrazione scolastica è quello richiamato al comma 2 dell’Art. 44 del D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129, relativo all’Attività Istruttoria.
L’Attività Istruttoria è una fase propedeutica, volta alla ricognizione e valutazione di tutti gli elementi rilevanti finalizzati alla decisione finale.
Il soggetto delegato all’Attività Istruttoria anche ai sensi della Tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009, è il Direttore S.G.A.
Il Progetto Assicurativo risponde precisamente all’esigenza della scuola di redigere la corretta Attività Istruttoria in fase pre-negoziale.
Il broker assicurativo specializzato, infatti, con il Progetto delinea un programma assicurativo adeguato alle peculiari esigenze dell’Istituto interessato. Il Progetto infatti non delinea solo le modalità di copertura delle aree di rischio già individuate, ma anche o soprattutto i rischi trascurati e non ancora assicurati.
Il Progetto infine, dovrà tenere conto anche dell’evoluzione delle esigenze specifiche dell’Istituto e dell’emergere di nuove aree di rischio dovute, ad esempio: a variazioni legislative, all’introduzione di nuove tecnologie didattiche o all’acquisto di nuova strumentazione.

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L’Affidamento Diretto del servizio di brokeraggio assicurativo

Alcune ricognizioni di mercato evidenziano come alcuni Istituti Scolastici rilascino il mandato di intermediazione assicurativa (brokeraggio) senza l’applicazione di nessuna selezione.
La motivazione addotta è che il servizio è stato rilasciato tramite Affidamento Diretto.

L’Affidamento Diretto è una procedura selettiva

L’Affidamento Diretto, come delineato dall’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è una procedura selettiva finalizzata a consentire l’acquisizione di un bene o di un servizio.
La differenza, rispetto alle altre gare è il valore, inferiore ad uno specifico tetto di spesa. Per questo motivi l’appalto può essere affidato senza necessità di dover ricorrere a un percorso strutturato come una gara.

Le indicazioni dell’ANAC

L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nelle Linee Guida n. 4, indica le norme con le quali procedere all’Affidamento Diretto. Le Linee guida precisano (punto 4.3.) che l’onere motivazionale, può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa di preventivi.
Non solo: “il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”.
L’ANAC, quindi non limita l’uso dell’Affidamento Diretto, ma evidenzia che la congruità della scelta effettuata può essere ottenuta solo attraverso la comparazione tra preventivi.
I dati essenziali per il processo di scelta possono essere individuati:

  • nel fabbisogno particolare dell’Amministrazione tradotto in un quadro di sintesi delle specifiche tecniche e prestazionali;
  • nel correlato valore di prezzo, che deve essere comunque analizzato in termini di congruità, al fine di garantire il rispetto del principio di economicità.

In genere l’intero percorso è denominato attività istruttoria richiamata all’Art. 44 comma 2, del D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129.

Le indagini di mercato

Le indagini di mercato, finalizzate alla valutazione dell’operatore economico potranno essere effettuate attraverso:

  • Siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall’Amministrazione;
  • Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.a.;
  • Altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato servizi analoghi o equiparabili;
  • La richiesta diretta di preventivi a due o più operatori economici presenti nel settore di interesse;

Le indagini di mercato potranno essere svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante. Le modalità di ricognizione dovranno assicurare un confronto progressivamente più ampio in ragione della maggiore rilevanza dell’importo o della maggiore complessità del servizio da acquisire.
Il passaggio può essere formalizzato con una richiesta inoltrata dall’Amministrazione Scolastica mediante posta elettronica certificata, eventualmente con l’invio del preventivo tramite PEC.
L’intero processo volto all’individuazione dell’operatore economico con cui procedere all’Affidamento Diretto deve essere riportato nelle motivazioni all’interno della Determinazione di affidamento.

La deroga all’evidenza pubblica

Il Codice dei contratti pubblici prevede anche alcune ipotesi in cui l’Amministrazione ha la possibilità di affidare il contratto pubblico in deroga all’obbligo della evidenza pubblica.
I casi sono limitati a quelli con un importo inferiore alle soglie indicate dall’ANAC (es.: appalti sotto i 1.000,00 euro) attraverso la disciplina contenuta nei regolamenti interni
Un ulteriore caso riguarda quei servizi, per loro natura, infungibili.

Il rischio di nullità del contratto

In tutti i casi, comunque, la procedura deve rispettare i principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. Il mancato espletamento delle procedure selettive al di fuori delle ipotesi consentite dal Codice, comporta il rischio di annullamento giudiziale del contratto affidato senza selezione.
Il Giudice potrebbe quindi non solo, annullare il detto affidamento e dichiarare inefficace il contratto eventualmente stipulato, ai sensi dell’art. 1421 del Codice Civile, ma anche condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati all’espletamento delle procedure selettive.

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Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni Scolastiche

In Italia, dal secondo dopoguerra ad oggi, la prevenzione del rischio e il valore del servizio assicurativo sono cresciuti in maniera esponenziale in tutti i campi.
La scuola non è rimasta esclusa da questa tendenza.

L’assicurazione nelle scuole

Negli anni ’70 l’assicurazione del “rischio scolastico” era demandata esclusivamente all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Negli anni ‘90 cominciarono ad affacciarsi nel mondo della scuola le prime coperture assicurative specifiche per gli alunni e per il personale scolastico. Gli articolati di queste prime polizze erano molto semplici e comprendevano poche fondamentali garanzie, spesso non sempre in linea con la normativa scolastica.
Per far fronte a questo problema, nel 1998, il Ministero della Pubblica Istruzione diramò la prima circolare ministeriale in materia assicurativa. La circolare indicava i requisiti minimi a cui le istituzioni scolastiche avrebbero dovuto attenersi nella stipula delle polizze assicurative.


L’evoluzione del mercato assicurativo scolastico

L’evoluzione dello schema educativo attuato dagli Istituti Scolastici, soprattutto dopo l’introduzione dell’autonomia scolastica ha obbligato a ripensare la qualità e la quantità delle coperture.
Le motivazioni sono sostanzialmente legate al progresso delle tecniche di insegnamento e all’esternalizzazione di una parte importante dei processi formativi.
Alla costante ricerca di un migliore adattamento al mercato di riferimento, anche la qualità e il ruolo delle imprese assicurative si è evoluto. Le agenzie “generaliste” con l’andar del tempo hanno lasciato il campo a società la cui attività principale è la copertura assicurativa delle Istituzioni Scolastiche.

Il brokeraggio assicurativo

Da vent’anni, anche nel mondo della scuola ha fatto la comparsa la figura professionale del Broker assicurativo.
Nel settore privato e nella grande Pubblica Amministrazione, il Broker assicurativo assume la funzione di consulente tecnico legato alla gestione specifica del rischio. Nella scuola, l’intervento del consulente, è inteso più a razionalizzare le procedure selettive delle Società offerenti piuttosto che la gestione complessiva della polizza.
Inoltre, intorno alla figura del Broker assicurativo, in ambito scolastico, negli anni si sono affacciati una serie di perplessità. I dubbi ricorrenti riguardavano la legalità del servizio, la reale efficacia e l’effettivo vantaggio che la scuola otterrebbe nell’affidarsi a questo tipo di professionista.
Perché un libro sul brokeraggio assicurativo nella scuola?
Le scuole sono “imprese” nel significato più ampio, più comprensivo del termine. La popolazione scolastica di alcuni Istituti è paragonabile a quella di un piccolo Comune o di una grande azienda. Tuttavia la stragrande maggioranza delle scuole non ha una precisa percezione del rischio globale e specifico a cui è sottoposta.
Il processo di assicurazione è spesso vissuto come un “obbligo” inevitabile più che una tutela.
Conseguentemente, il Broker è troppo spesso delegato ad approntare una procedura “amministrativamente corretta” piuttosto che di consulente tecnico legato alla gestione del rischio.

Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni Scolastiche

In questo libro cercheremo di fare un po’ di chiarezza sulla figura del Broker assicurativo nella scuola. Impareremo a conoscere nel dettaglio la sua attività. Indicheremo quali dovranno essere i requisiti che dovrà offrire alla scuola che gli affida il mandato. Da ultimo verificheremo se e quanto possa essere utile all’Istituto Scolastico.
Il volume è disponibile sul sito di Euroedizioni Torino a questo link.
L’intervista con gli autori è disponibile nel nostro articolo di dello scorso giugno.