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Perché la scuola dovrebbe avvalersi del Broker assicurativo?

Il rapporto tra Broker e Pubblica Amministrazione scolastica, ormai dovrebbe essere definitivamente avvalorato in termini di liceità e opportunità dalla normativa vigente.
Un ulteriore elemento di riflessione è che la quasi totalità delle Pubbliche Amministrazioni nazionali, si avvale, ormai da decenni, della figura di un consulente assicurativo.
Perché allora, un numero ancora limitato di scuole ricorre alla consulenza del broker assicurativo?

La sottovalutazione del rischio

Il presupposto secondo il quale esistano differenze tra la grande Pubblica Amministrazione (Regioni, Province, Comuni, ASL, Società partecipate, ecc.) e la Scuola è un errore di sottovalutazione ancor prima che pratico.
Le Pubbliche amministrazioni scolastiche, come tutte le altre amministrazioni pubbliche, si trovano a gestire situazioni di rischio complesso e potenzialmente elevato.
L’unica differenza è rappresentata dall’ammontare dei premi posti a base d’asta nella procedura selettiva.
Il valore dei premi nella quasi totalità delle Amministrazioni Pubbliche si attesta normalmente su importi spesso di gran lunga superiori alla soglia comunitaria (139.000,00 euro).
Nelle Istituzioni scolastiche, invece, difficilmente il costo dei contratti assicurativi, supera la soglia attualmente prevista dal Codice dei Contratti Pubblici per gli Affidamenti Diretti.

La quotazione dei rischi

Un ulteriore elemento differenziante, è il sistema messo in atto relativo alla quotazione dei rischi.
Di norma, nella PA, la quotazione, avviene attraverso la misurabilità del rischio, ovvero mediante estrapolazione di volumi e di sinistrosità pregressa specifica. In questo modo, meritocraticamente, le Amministrazioni più virtuose ottengono anche quotazioni più vantaggiose.
A differenza della scuola, nelle Pubbliche Amministrazioni infatti non è prevista una tariffazione standardizzata. Amministrazioni con caratteristiche dimensionali apparentemente simili possono ricevere offerte economiche differenti, in relazione a precisi parametri statistici.

La standardizzazione dell’offerta

Nel comparto scolastico, al contrario, il sistema di offerta utilizzato dalle Società Assicuratrici è improntato sulla massima standardizzazione.
Le motivazioni sono così riassumibili:

  1. Ridotta diffusione sul territorio (8.300 scuole);
  2. Entità media del premio annuale per Istituto (7.000,00 euro);
  3. Ridotto o inefficace intervento del un consulente specializzato (Broker);
  4. Mancanza di un preciso set informativo prodotto in fase selettiva

Fermo restando questo stato di cose, gli assicuratori, che operano nella scuola, utilizzano, parametri di valutazione economica univoca e condizioni analoghe per tutti gli Istituti.
Le scuole non possono in alcun modo incidere sulla qualità garanzie e sui massimali. L’unica discriminante diventa quindi l’ammontare del premio pro-capite che la scuola è disposta a pagare.
Per questo motivo scuole molto diverse per tipologia, profilo di rischio e sinistrosità pregressa, vengono livellate economicamente e nella tipologia delle garanzie. Il rischio è di avere condizioni, massimali o premi inadeguati o sovrastimati in relazione alle reali necessità.
L’anomalia è palese, nessuna Amministrazione pubblica, infatti, fuori dal comparto scolastico, acquista un servizio assicurativo standardizzato.

Inadeguatezza e perdita di efficacia

I rischi nella scuola che sottoscrive polizze standardizzate sono due. Da un lato, l’inadeguatezza del servizio acquistato, richiamata non solo dalla norma relativa al buon andamento della Pubblica Amministrazione ma anche dal Codice delle Assicurazioni. Dall’altro, la potenziale perdita di efficacia del servizio.
Facciamo solo due esempi concreti: Le polizze scolastiche standardizzate prevedono garanzie e premi analoghi per tutte le scuole. In relazione ai viaggi di Istruzione, ad esempio, esiste una grande differenza tra gli Istituti Superiori e quelli Comprensivi. Nei primi questa attività, ha spesso come meta anche paesi extraeuropei, gli Istituti Comprensivi si limitano spesso a viaggi nazionali o, al limite in Europa. Le Direzioni Didattiche invece organizzano spostamenti solo all’interno del Comune, della Provincia o, al massimo, nella Regione.
Analogamente le attività di Alternanza scuola-lavoro sono oggetto esclusivo degli Istituti Superiori, attività come il pedibus o il servizio mensa sono tipiche degli Istituti Comprensivi.
Le Società assicuratrici estendono queste garanzie a tutti gli Istituti scolastici, indipendentemente dal fatto che queste attività vengano svolte o meno. Questo stato di cose, com’è facilmente intuibile, si traduce in un notevole spreco di risorse economiche limitando l’efficacia assicurativa.

L’intervento del Broker assicurativo

L’intervento di un broker assicurativo specializzato, circoscrive in larga parte i rischi di inadeguatezza.
Un broker efficace predispone un programma assicurativo basato sulle effettive esigenze dell’Istituto.
In tutte le Amministrazioni Pubbliche, come abbiamo visto, le garanzie e, di conseguenza, le quotazioni economiche offerte dalle Società assicuratrici avvengono a fronte di specifici elementi dimensionali, della sinistrosità pregressa alle reali necessità assicurative.
Il broker che presta la propria consulenza nella scuola, deve effettuare un’analisi del rischio specifico, ovvero “fotografare” le esigenze peculiari della singola scuola.
In seconda istanza dovrà approntare capitolati e massimali ad hoc, escludendo garanzie generiche, eccessive o totalmente inutili in relazione alle reali necessità del singolo Istituto.
Attraverso la corretta analisi del rischio e della sinistrosità pregressa, la scuola otterrà condizioni più performanti e una più realistica quotazione dei premi da erogare.
Da ultimo potrà affiancare l’Istituto in tutti i processi selettivi, fino alla comparazione delle offerte.
Resta inteso che non potrà mai sostituirsi all’Amministrazione nella scelta o nella sottoscrizione dei contratti.

I broker sono tutti uguali?

Fatte queste premesse di carattere generale che definiscono il contesto generale, occorre precisare che non tutti i broker, operano con la stessa capacità e gli stessi risultati.
Una buona parte dei broker che offrono il servizio di consulenza nelle scuole non opera o non è in grado di operare in questo modo.
La maggior parte dei broker operanti in ambito scolastico non fa, o non è in grado di fare, una precisa valutazione del rischio. Questo si traduce in capitolati inadeguati e insufficienti. L’assenza di una corretta definizione del set informativo, rende le coperture carenti sia sotto il profilo specifico, e conseguentemente in relazione al premio.
Ancora troppi operatori si limitano a comparare le condizioni standardizzate offerte dalle Società assicuratrici.
Appare evidente che questo atteggiamento non ha nessuna utilità.
Non giova alla scuola che stipulerà contratti inadeguati alle reali necessità, ma non giova neanche alle Società assicuratrici che continueranno a proporre garanzie sproporzionate.

Il parere dell’Autorità

Quest’aspetto è stato precisamente richiamato dall’ANAC nella Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013.
«In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti».

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L’Azione del broker al tempo del Covid19

Lo scorso 25 giugno, il CTS di AIBA (Associazione Italiana dei Broker di Assicurazione) ha pubblicato uno studio circa l’azione del broker al tempo del Covid19.
L’analisi prende in considerazione tutti gli ambiti assicurativi compreso quindi quello tipicamente scolastico. Vediamone insieme i passaggi più rilevanti del documento.

Riduzione e aggravamento del rischio

Il primo aspetto che il Comitato Tecnico Scientifico rileva, è relativo alla riduzione o all’aggravamento del rischio. La riduzione è certamente dovuta all’introduzione massiva dello smart working. L’aggravamento allo svolgimento di alcune professioni e attività con un forte impatto pubblico (trasporti, sanità, scuola, ecc.). Occorrerà tenere in considerazione anche i rischi legati ad incendio e furto in strutture meno presidiate, nonché al delicato tema delle coperture delle responsabilità dirette del Dirigente Scolastico. Tutti questi aspetti andranno presi in considerazione e rimodulati nei nuovi contratti.

Ritardi nella gestione amministrativa

Un ulteriore aspetto di particolare rilievo risiede nell’eventualità che, l’eccezionalità del momento, ritardi in modo significativo il pagamento della polizza o la denuncia dei danni.
Il Codice Civile e le condizioni di polizza infatti, prevedono tempistiche precise. Eventuali ritardi motivati dalle conseguenze dell’emergenza Covid19 non presuppongono profili di dolo o di colpa. Ne consegue che la tardiva gestione amministrativa, senza colpa e senza dolo, non potrà essere utilizzata dall’Assicuratore quale motivo di reiezione, anche parziale, del sinistro.
Un aspetto particolarmente importante riguarda invece, la scadenza dei termini di prescrizione dei sinistri. In assenza, infatti, di un preciso intervento legislativo, alcune tipologie di sinistri complessi, spesso legati al ramo infortuni, che richiedono istruttorie e tempi di liquidazione prolungati, potrebbero diventare alquanto rischiosi. Sarà dunque necessario alzare il livello di attenzione sulla corretta gestione dei termini di prescrizione, per evitare di incorrere nella spiacevole situazione della perdita dei propri diritti.

Il ramo infortunio

Da un primo sommario esame il Ramo infortuni pareva essere escluso o comunque non particolarmente coinvolto dal Covid19.
Il rischio poteva addirittura essere diminuito, vista la minor mobilità imposta e la diminuita possibilità di svolgere la normale attività scolastica in presenza.
L’art. 42 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha invece equiparato il contagio da Covid19 all’infortunio.
In tal senso si è espresso anche l’INAIL nella Nota Operativa 17 marzo 2020 n. 3675 e nella Circolare 13 aprile 2020 n. 13.
L’INAIL tutela il contagio da Covid19, inserendolo nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
Questa interpretazione evidenzia la volontà di creare una forma di tutela più diretta ed immediata, sotto l’aspetto etico e sociale.
Parificare il contagio da Covid19 all’infortunio sul lavoro, potrebbe comportare conseguenze importanti per le coperture infortuni. Nelle polizze private, l’infortunio è definito come un evento dovuto a causa: «fortuita, violenta ed esterna». Tale definizione, dunque, resta difficilmente conciliabile con un contagio come quello di cui stiamo parlando.
Il contagio virale, di norma, mal si concilia con i requisiti contenuti in polizza. Infatti è molto difficile identificare il momento, il luogo e la modalità di infezione, in particolare nei territori più colpiti dall’epidemia. Il solo fatto che il Decreto abbia esteso e modificato la definizione di sinistro INAIL, non significa che il contratto di assicurazione venga modificato automaticamente.
Se l’Assicuratore avesse voluto prevedere la copertura anche per questi casi avrebbe facilmente utilizzato proprio la descrizione dell’oggetto della polizza. Al contrario eventi come epidemie e pandemie, sono di norma esclusi.
La pretesa che le polizze infortuni operino in caso di contagio da Covid19, in assenza di qualsiasi patto contrattuale solo sulla base l’Art. 42 del Cura Italia, appare insostenibile.

Il ramo di Responsabilità Civile

L’interpretazione, INAIL che equipara il Covid19 ad infortunio sul lavoro, sta creando legittime preoccupazioni nei Dirigenti Scolastici in relazione al profilo di responsabilità.  Occorre infatti ricordare che i presupposti dell’erogazione dell’indennizzo INAIL prevede la responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
Va comunque sottolineato che le eventuali responsabilità in capo al Dirigente Scolastico, in quanto Datore di lavoro, debbano sempre essere precisamente individuate e provate.
Si dovrà dimostrare che quest’ultimo, non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In sede penale vige il principio di presunzione di innocenza e l’onere della prova è a carico del pubblico ministero. In sede civile è sempre necessario l’accertamento della colpa, causa dell’evento dannoso.
La prova si presenta alquanto difficoltosa, dal momento che ben difficilmente potrà stabilirsi quando e dove il lavoratore abbia contratto l’infezione. È dunque ragionevole pensare che i Dirigenti scolastici potranno essere coinvolti solo nel caso di lacune e carenze evidenti e palesi.
Le responsabilità datoriali sono certamente aumentate a partire da maggio 2020 (c.d. FASE DUE).
Da quel momento sono stati emanati indicazioni ed obblighi più chiari e stringenti, che obbligano a comportamenti preventivi, più cogenti.
Nel merito degli aspetti più tipicamente assicurativi: per quanto attiene all’operatività della polizza di Responsabilità Civile, queste non presentano esclusione di pandemie e epidemie. Non c’è quindi motivo per cui le stesse non possano operare regolarmente.

Ramo di Tutela Legale

Le polizze di Tutela Legale, non sono mai state correttamente valutate nei piani assicurativi delle scuole. Spesso sono state definite superflue, ma in questa fase dimostrano la loro sicura utilità, soprattutto in ambito di difesa penale.
Le garanzie di Tutela Legale potrebbero subire un incremento di utilizzo se passerà il concetto riferito alla responsabilità del Dirigente in qualità di Datore di lavoro.
L’emergenza Covid19 potrebbe poi comportare un incremento della litigiosità contrattuale per inadempimento e si potrebbero aprire controversie tra l’Amministrazione scolastica e il personale dipendente.
Se così fosse, oltre a dover aprire i sinistri di Responsabilità Civile, al ricevimento delle rivalse INAIL, sarà opportuno aprire contestualmente il sinistro sulla polizza di tutela legale.
L’emergenza Covid19 ha evidenziato che nel prossimo futuro sarà necessario, anche per il Dirigente Scolastico, valutare con massima attenzione la stipula di queste coperture.
Sarà indiscutibile compito del Broker individuare le migliori soluzioni disponibili sul mercato.

Il ramo Assistenza

In relazione alle polizze o ai rami di Assistenza, l’insorgere del Covid19 ha evidenziato che queste garanzie escludono le conseguenze derivanti da pandemia.
Fa notare l’AIBA, che, proprio recentemente, alcune Compagnie stanno modificando i loro testi, inserendo la possibilità di coprire anche i casi di epidemia e pandemia. Questo potrebbe essere particolarmente importante in vista della ripresa della mobilità sia lavorativa che turistica e, nelle scuole, ai Viaggi di Istruzione.
Le spese sanitarie, conseguenti al contagio, sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Per questo motivo le Compagnie stanno immettendo sul mercato servizi alla persona. Tra questi: Diarie da ricovero, indennità da convalescenza ed servizi di assistenza, variamente modulati.
Alcune prestazioni, possono essere l’invio del medico generico, il trasporto in autoambulanza, il trasporto dal pronto soccorso al domicilio, ecc.

La necessità di una funzionale gestione del rischio

Il CTS di AIBA in chiusura della sua relazione evidenzia ancora due passaggi.
L’Azione del broker al tempo del Covid19 deve mirare ad allargare il concetto di Risk Management.
Questo aspetto ancora poco conosciuto è purtroppo quasi assente nelle Istituzioni scolastiche, anche in quelle che si avvalgono della consulenza di broker.
La pandemia ci ricorda che anche per i rischi esiste una precisa gerarchia: prima dei “rischi economici” (bilancistici) esistono dei “rischi sistemici” (politica, salute, ambiente etc.) che interessano tutta la comunità.
I rischi sistemici si ripercuotono direttamente su quelli economici, smettere di gestirli o far finta che non esistano, non li risolve, ma anzi ne aumenta la magnitudo.
Per il Comitato Tecnico Scientifico di AIBA diventa: «Auspicabile, quindi, recuperare un approccio più ampio alle tematiche di risk management: sia in fase d’identificazione, analisi e valutazione; sia nella definizione delle strategie di trattamento […] Le azioni future dovranno essere volte ad accorciare e controllare meglio le supply chain [gestione della catena di distribuzione n.d.r.] e rivedere i criteri della loro impostazione, come nei contratti della PA il metodo del “prezzo più basso”, può dar luogo a successive cocenti delusioni».
Da ultimo, in relazione all’attività del broker assicurativo, il Comitato Tecnico Scientifico evidenzia come, in tema di responsabilità professionale: «[…] di qui in avanti i Broker dovranno essere molto attenti nelle attività di mappatura, analisi dei rischi e nel presentare i vari piani assicurativi. Occorrerà aumentare l’attenzione ad una proposizione più ampia ed articolata, dove emerga che le eventuali scoperture o carenze sono dovute non ad una inadeguata ed incoerente presentazione del progetto assicurativo da parte del Broker ma alla volontà del Cliente di non stipularle. […] L’Azione del broker al tempo del Covid19 dovrà sempre più agire in modo proattivo, segnalando l’evoluzione dei profili di rischio (e le eventuali conseguenti scoperture) derivanti dalla nuova situazione».

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L’obbligo di evidenza pubblica per l’affidamento al broker

Alcune Amministrazioni scolastiche non rispettano l’obbligo di evidenza pubblica per l’affidamento al broker. La motivazione addotta è che l’incarico di brokeraggio assicurativo è rilasciato in modo fiduciario.

Incarico fiduciario

L’istituto dell’incarico fiduciario, ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50Codice dei Contratti Pubblici è riservato esclusivamente ai servizi legali.
L’affidamento dell’incarico di intermediazione assicurativa, al contrario, rientra nell’appalto di servizi e come tale dev’essere gestito.

La mancata ricognizione è contraria al Principio di Trasparenza

La mancanza di evidenza pubblica nella selezione del broker non è conforme ai più elementari principi di trasparenza, pubblicità.
L’infrazione potrebbe comportare una serie di conseguenze per l’Amministrazione scolastica appaltante.
Sul piano giurisdizionale e amministrativo potrebbe portare all’annullamento e inefficacia del contratto. Sul piano della responsabilità contabile potrebbe configurarsi il reato penale di danno alla concorrenza.

Il parere dell’AGCM

Su quest’aspetto s’è chiaramente espressa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
L’Autorità, con il parere n. AS623, del 2009, evidenzia come: «[…] Occorre in primo luogo precisare, quale pre-condizione essenziale per affrontare le problematiche seguenti, che i servizi di brokeraggio assicurativo devono essere affidati mediante procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, che regolano la fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione. Sul punto l’Autorità ha rilevato che […], permangono alcuni sporadici casi in cui il servizio di brokeraggio viene affidato sulla base di una scelta fiduciaria e confermato con successive delibere di proroga, senza ricorrere a procedure di gara.

Questa prassi determina forti pregiudizi concorrenziali in quanto, oltre a porsi in contrasto con l’attuale normativa e con le indicazioni amministrative, impedisce un adeguato confronto tra i vari broker presenti sul mercato. Sul punto l’Autorità ha già più volte segnalato che le procedure di evidenza pubblica devono essere considerate lo strumento principe per perseguire l’interesse pubblico e, allo stesso tempo, rispettare le dinamiche di mercato: al fine di garantire il raggiungimento dei massimi obiettivi di efficienza, occorre, infatti, assicurare che il servizio sia affidato in seguito ad un pieno e ampio confronto competitivo […]».

La Determinazione dell’ANAC

Più recentemente l’ANAC con la Determinazione n. 2 del 13 maggio 2013, evidenzia come: «[…] le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti».

Le Linee Guida del MIUR

In modo assolutamente analogo il MIUR, con il Quaderno n. 4 – “Istruzioni per l’affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche” messo in visone nel novembre 2021 esprime lo stesso concetto: «Per ciò che concerne la procedura di affidamento dei servizi di brokeraggio, […] l’affidamento di tali servizi è assoggettato al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica».

L’obbligo del Codice Identificativo di Gara (CIG)

Un ulteriore aspetto in relazione all’obbligo di procedure selettive per il servizio di brokeraggio assicurativo è presente nella FAQ A11 dell’ANAC.
L’autorità richiama precisamente la necessità di trasmettere il CIG con: «[…] l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione».

L’obbligo di onere motivazionale

Le doverose semplificazioni delle procedure selettive, introdotte al Codice dei Contratti Pubblici, di fatto non aboliscono l’onere motivazionale della scelta.
L’articolo 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, impone che la motivazione riporti i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno indotto la Pubblica Amministrazione ad adottare una determinata decisione, rispetto ad altre soluzioni possibili, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Anche l’ANAC nelle Linee Guida n. 4 sottolinea come più semplice sia la procedura adottata, più stringente diventi l’onere motivazionale.

Deroga all’obbligo di evidenza pubblica

Il Codice dei Contratti Pubblici prevede diverse ipotesi in cui l’Amministrazione appaltante ha la possibilità di affidare direttamente il contratto, in deroga all’obbligo dell’evidenza pubblica.
Tuttavia quest’opportunità è legata è precise soglie economiche indicate dall’ANAC nelle Linee Guida n. 4.
Ad esempio per gli appalti sotto i 1.000,00 euro, le cui modalità di acquisto possono essere contenute nei regolamenti interni.
I singoli regolamenti tuttavia devono essere conformi ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
Un ulteriore aspetto in relazione alla deroga all’obbligo di evidenza pubblica, riguarda i servizi che, che per loro natura, sono definiti infungibili.
La giurisprudenza tuttavia, considera di stretta interpretazione le deroghe all’obbligo di gara, richiedendo particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi.
La possibilità di non effettuare ricognizione dev’essere debitamente accertata e motivata nella determina a contrarre, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia e trasparenza.

Annullamento del contratto

Il mancato espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, comporta il rischio di annullamento giudiziale del contratto affidato.
L’impugnazione può essere avanzata dai soggetti potenzialmente interessati oppure delle Autorità amministrative preposte alla tutela della concorrenza.

Risarcimento del danno e reato penale

In assenza di procedure ad evidenza pubblica, il Giudice potrebbe dichiarare inefficace il contratto stipulato e condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati.
Nelle procedure per gli affidamenti al broker senza evidenza pubblica, potrebbe configurarsi il reato penale ai sensi dell’Art. 323Abuso di atti di ufficio” e dell’Art. 353bisTurbata libertà del procedimento di scelta del contraente”.
Il mancato espletamento di procedure pubbliche potrebbe anche comportare l’intervento della Corte dei Conti per la responsabilità contabile a carico dell’Amministrazione appaltante.