abint Nessun commento

Annullamento del viaggio per Covid19

Il nostro Istituto, con la ripresa della programmazione delle attività scolastiche di quest’anno, sta organizzando anche viaggi di istruzione, in Italia e all’estero.
Nel caso di annullamento per infezione da Covid19, la polizza assicurativa stipulata dalla scuola rimborsa la mancata partenza? Nel caso l’infezione venga contratta durante il viaggio e lo studente o il docente accompagnatore non possa rientrare, la polizza prevede la copertura delle spese per l’isolamento sanitario e l’eventuale rifacimento della biglietteria?

La ripresa della normale attività didattica in questo primo periodo post pandemia non si discosta in modo radicale rispetto a quella dei due anni precedenti. A più riprese abbiamo affrontato l’argomento delle problematiche legate al Covid19 nei viaggi di istruzione, è bene tuttavia ritornare sull’argomento.

La polizza integrativa e il rischio Covid19

Nella maggioranza dei casi, le polizze assicurative scolastiche escludono il rischio pandemico.
Occorrerà quindi controllare attentamente che, nelle esclusioni inserite all’interno della Condizioni Contrattuali, non sia citato il caso pandemico o non siano presenti riferimenti al coronavirus.
Quelle che lo includono si limitano a garanzie di carattere indennitario come diaria giornaliera in caso di ricovero e convalescenza.
Nessuna, tra quelle disponibili, prevede l’annullamento del viaggio nei casi di pandemia.
Resta quindi inteso che senza opportune integrazioni, l’alunno che non dovesse partire non si vedrebbe rimborsato il viaggio. In modo analogo, l’alunno o il docente, che dovessero contrarre l’infezione durante il viaggio e venissero posti in isolamento, dovranno provvedere autonomamente alle eventuali spese.
Per questi motivi, diventa più che opportuno che la scuola sottoscriva delle garanzie specifiche che tutelino gli assicurati in questi casi.

Coperture Covid19 per i viaggi di istruzione

Gli operatori del settore turistico, di norma, propongono polizze specifiche che prevedono anche coperture per il rischio Covid19. Le garanzie, tuttavia, non sono tutte uguali; vediamo, quindi, quali aspetti considerare.
In prima istanza è bene verificare attentamente che le garanzie offerte riguardino esclusivamente il rischio pandemico. La polizza sottoscritta dall’Istituto scolastico nel ramo assistenza, di norma, già preveda garanzie specifiche (annullamento, medico-bagaglio, ecc.) legate ai viaggi di istruzione. L’eventuale acquisto di doppie coperture assicurative potrebbe configurarsi come un possibile danno erariale.

Termini previsti

Un aspetto su cui porre particolare attenzione sono i termini previsti per attivare la garanzia di annullamento del viaggio. Le polizze assicurative del settore prevedono termini di sottoscrizione differenti, ma comunque precedenti alla data di partenza. In questo contesto è sempre bene verificare con accuratezza le disposizioni contrattuali onde evitare contestazioni al momento della denuncia di annullamento.

Isolamento sanitario

Nella maggioranza delle polizze, la positività al Covid19, se rilevata prima della partenza, fa scattare la garanzia che copre le penali di cancellazione del viaggio. Diverso il caso in cui, invece, l’assicurato, studente o accompagnatore, venga sottoposto a isolamento e non possa rientrare nella data stabilita. Questa situazione non viene normalmente compresa nelle garanzie contrattuali. Di conseguenza, la polizza non pagherebbe i costi aggiuntivi di soggiorno, né quelli di riacquisto della biglietteria per il rientro. E’ bene quindi verificare anche quest’aspetto.

Patologie preesistenti

Un’ulteriore esclusione classica delle polizze viaggio sono le malattie preesistenti. E’ sempre opportuno quindi verificare cos’è previsto contrattualmente: l’eventuale incubazione da Covid19 potrebbe essere considerata malattia preesistente. 
Da ultimo è bene ricordare che la garanzia di annullamento del viaggio non prevede ipotesi legate al timore di ammalarsi da Covid19.  Motivazioni di carattere non sanitario, qualora non ricomprese in polizza potrebbero far perdere il diritto all’indennizzo.

Quanto costano le polizze Covid19 per l’annullamento del viaggio?

Non esiste una tariffazione analoga per tutte le società assicuratrici. Ogni Compagnia stima in modo diverso la polizza anche in relazione ai servizi offerti o agli obiettivi commerciali che si propone di raggiungere. In termini di grandezza potremmo andare da poche decine di euro fino a qualche centinaio.
È, inoltre, necessario considerare che la tariffazione della garanzia è legata al valore del viaggio. Il costo per un viaggio del valore di 400 euro sarà diverso rispetto a quello di un viaggio da 1.500 euro.
E’ quindi opportuno tenere in considerazione anche quest’aspetto nella fase istruttoria del viaggio.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle coperture di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, contattaci qui.

abint Nessun commento

Minore fugge da scuola

Nell’ultimo periodo i media riportano una preoccupante serie di episodi in cui, minori si allontanano da scuola indisturbati e senza controllo. A destare una certa inquietudine non è il singolo caso isolato ma la frequenza con cui si stanno verificando questo tipo di avvenimenti.

La cronaca

Alla fine di settembre, ad Ancona, un alunno di 4 anni, di una scuola dell’Infanzia, approfittando del cancello lasciato aperto, è uscito e si è diretto verso il cuore della città.
Ad un mese di distanza, a Milano, un alunno di 6 anni, chiede di andare in bagno. Esce da scuola e ritorna a casa indisturbato. Il giorno dopo, a Macerata, un alunno diciasettenne, autistico, sordo e muto, è scappato dal Liceo artistico durante l’ora di educazione fisica. Raggiunta la sede distaccata di un tribunale, è entrato in due aule per poi staccare i tubi dei water allagando i locali.
Tutte vicende con il lieto fine ma che comunque non consentono di abbassare il livello dell’attenzione in relazione al problema.

L’obbligo di vigilanza

Fin dal 2011 la Cassazione evidenziava che con l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale. Dal vincolo deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.
Già precedentemente la Suprema Corte, in ambito analogo, aveva evidenziato come l’obbligo di vigilanza dev’esse connaturato alla natura specifica del soggetto vigilato (età/maturità/indipendenza). Ancora la Cassazione, nel 1999, evidenziava come sia obbligo provvedere alla sorveglianza degli alunni per tutto il tempo in cui gli stessi fruiscono: «della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni». Quindi dal momento in cui «con l’apertura dei cancelli» risulta «consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni all’interno della scuola […] e sino al subentro, almeno potenziale dei genitori, o di persona da costoro incaricata».

Le misure organizzative

L’obbligo alla vigilanza tuttavia non è sufficiente. L’Istituto è tenuto di mettere in atto tutte le misure organizzative per la sicurezza degli allievi. Quest’incombenza ricade direttamente sul Dirigente Scolastico e sui preposti da lui individuati.
Il Dirigente Scolastico dovrà garantire la sicurezza della scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza.
Sul Dirigente, infatti, ricade la responsabilità, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili.
La questione diventa particolarmente delicata per gli alunni con età, maturità e indipendenza limitate. Tra questi gli alunni delle scuole dell’infanzia o delle primarie e gli alunni affetti da disabilità.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative scolastiche, nel caso in cui un minore fugge da scuola, con il ramo di responsabilità Civile, coprono tutti danni diretti in caso di infortunio. La stessa copertura assicurativa prevede anche il risarcimento per gli eventuali danni causati dal minore lasciato incustodito.
Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, infatti, il soggetto senza capacità d’intendere e volere, non è responsabile e conseguentemente non punibile.
La mancanza di intendere e volere, tuttavia, non limita la responsabilità di tutti coloro che, per legge, sono tenuti a vigilare sul minore.
Un aspetto ricorrente in questi casi, è il rischio di contenzioso tra l’Istituto e la famiglia. Nei casi di colpa lieve, l’Amministrazione scolastica si surroga al personale responsabile che non ha vigilato o organizzato correttamente. Nei casi di dolo o colpa grave, al contrario, l’Amministrazione scolastica potrà agire in rivalsa del responsabile ai sensi dell’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.

Se desideri maggiori informazioni sulle vigilanza del personale all’interno e all’esterno dell’Istituto, contattaci qui.

abint Nessun commento

Aggressione agli studenti

All’esterno del nostro Istituto, nelle vie limitrofe, ci sono stati segnalati, nell’ultimo periodo, episodi di violenza ai danni di alcuni nostri studenti. Questi episodi, solitamente attuati da gruppi di altri ragazzi, sono avvenuti per lo più negli orari di ingresso o uscita degli studenti.
Si tratta di aggressioni, spesso con la minaccia di un coltello, finalizzate al furto di cellulari, collane o piccole somme di denaro. In questi casi, la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre il danno?

Purtroppo, questo tipo di eventi non è particolarmente raro o insolito. La cronaca se ne occupa con una certa frequenza. Come spesso capita, tuttavia, quelli riportati sono solo una parte e il fenomeno nel suo complesso appare difficilmente quantificabile.

Il profilo assicurativo

In caso di infortunio, la tutela assicurativa INAIL degli studenti non è operativa in itinere. Per questo motivo, l’unica tutela degli alunni è affidata alla polizza integrativa.
Di norma, le polizze assicurative integrative, se non lo escludono apertamente, tutelano il danno. Tuttavia il danno è solo quello fisico. Resta escluso il danno patrimoniale collegato agli oggetti sottratti.

Cosa fare in caso di rapina o di danni fisici

Nei casi di rapina è obbligatoria la denuncia, entro le 48 ore, all’autorità di Pubblica Sicurezza chiedendo il rilascio di attestazione di resa denuncia.
Qualora l’evento avesse procurato anche lesioni fisiche, è obbligatorio l’accesso al Pronto Soccorso per la formale constatazione del danno. In questo secondo caso, la denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza sarà resa direttamente da parte dal Pronto Soccorso.
Il Pronto Soccorso effettua la denuncia d’ufficio quando la prognosi supera i 20 giorni, se la lesione è associata a reati penali, oppure se le lesioni sono rivolte contro minori.
Da ultimo, il referto di pronto Soccorso dev’essere consegnato alla segreteria della scuola per la denuncia alla Società Assicuratrice.

La responsabilità dell’Istituto

Qualora il reato non sia stato commesso nelle pertinenze dell’Istituto, non è raffigurabile una responsabilità diretta o indiretta della scuola. Pur tuttavia, proprio in relazione ai soggetti colpiti e al rapporto tra l’evento e l’attività scolastica, l’aspetto preventivo assume una particolare rilevanza. Scopo del principio di prevenzione è anche garantire un alto livello di protezione dell’ambiente con prese di posizione preventive in caso di rischio. Nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto vasto e si estende anche alla politica di controllo del territorio dove la scuola non ha competenze.
Resta tuttavia inteso che, a fronte della reiterazione di questo tipo di eventi, il coordinamento con l’autorità di Pubblica Sicurezza potrebbe essere particolarmente adeguato.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in relazione all’aggressione degli studenti all’esterno dell’Istituto, contattaci qui.

abint Nessun commento

PCTO all’estero

In nostro Istituto, all’interno del programma educativo, ha programmato una serie di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) all’estero. Desideriamo sapere se la polizza stipulata garantisce anche le attività svolte all’estero.

La Legge 13/07/2015 n. 107, contenuta nella riforma della Buona Scuola, introduce il concetto di obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro.
Il programma si rivolge, infatti, a tutti gli studenti che hanno almeno 16 anni di età. Prevede un monte ore differenziato a seconda degli istituti scolastici: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei.
L’Alternanza scuola-lavoro, è stata rinominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). Gli indirizzi sono definiti dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’Art. 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il profilo assicurativo INAIL

La Direzione Generale dell’INAIL Veneto, con la circolare del 13 febbraio 2018 conferma la tutela assicurativa in questi casi.  La nota, tuttavia, pone dei distinguo di carattere operativo tra le attività svolte:

  1. Nell’ambito dell’Unione Europea, nonché dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)(1) e in Svizzera;
  2. In Paesi extracomunitari con i quali vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza statale;
  3. In Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.

Fermo restando, quindi, che la copertura INAIL è sempre operante, sarà compito dell’Istituto scolastico promotore verificare, caso per caso, eventuali obblighi assicurativi specifici aggiuntivi.
L’Istituto scolastico, infine, non avrà alcun obbligo di comunicare all’INAIL il periodo e i nominativi degli studenti interessati.  Su richiesta dell’INAIL, tuttavia, la scuola dovrà essere in grado di documentare, in qualsiasi momento, le persone comprese nell’assicurazione in relazione alle attività assicurate al fine di rendere possibile la tutela degli infortuni.

La polizza integrativa

Di norma, la polizza integrativa stipulata dall’Istituto scolastico non pone limitazioni in questo senso. Gli studenti risulteranno in copertura in tutti i rami previsti dalla polizza: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale.
Come per tutti i viaggi all’estero, anche per i PCTO occorre prestare alcune attenzioni di carattere generale. Le polizze integrative, normalmente, escludono il rischio pandemico. Per questa ragione, qualora un alunno risultasse positivo al Covid19 e fosse messo in isolamento, la polizza potrebbe non coprire le spese per la quarantena, il mancato svolgimento, in toto o in parte, del percorso e la nuova emissione della biglietteria di viaggio.
Per questi motivi è necessario valutare la stipula di una copertura assicurativa legata a questo rischio specifico.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche nelle attività di PCTO all’estero, contattaci qui.

abint Nessun commento

Trasferimenti all’interno dell’Istituto

La Provincia, proprietaria dell’immobile, sede del nostro istituto, negli ultimi mesi sta effettuando i lavori di manutenzione straordinaria della palestra. Per questo motivo le attività di educazione fisica sono effettuate presso un centro sportivo, sempre di proprietà della Provincia. Il centro sportivo dista poche centinaia di metri dalla sede della scuola. In caso di sinistro durante il trasferimento, la polizza assicurativa copre il danno?  

Situazioni analoghe a quella descritta non sono insolite. Proprio per questo motivo devono essere pianificate con particolare attenzione.

L’obbligo della vigilanza

Come ricorda la sentenza della Cassazione n. 3680 del 2011, con l’accoglimento della domanda di iscrizione presso un Istituto Scolastico sorge un vincolo negoziale. Da quest’ultimo deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dell’alunno, per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. La vigilanza è demandata ai docenti, ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio nei limiti fissati dalle specifiche norme contrattuali, dal CCNL.

L’organizzazione del servizio scolastico

Al Dirigente Scolastico spetta l’obbligo organizzativo e di controllo sull’attività degli operatori scolastici ai sensi dell’Art. 25 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Pertanto, il Dirigente Scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio. Spetta al Dirigente adottare tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza per limitare i danni al personale e agli alunni che frequentano i locali scolastici. Sul Dirigente infatti grava la responsabilità, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nel caso in cui il danno risulti causato da carenze organizzative a lui imputabili.

Trasferimenti all’interno dell’Istituto

Ne deriva che la palestra, anche se provvisoriamente ubicata al di fuori dell’edificio scolastico, a tutti gli effetti rientra nella prestazione scolastica.
I trasferimenti degli alunni e del personale interessati andranno quindi, non solo, formalmente autorizzati ma anche organizzati e pianificati da punto di vista pratico.
In questi casi, il docente dovrà vigilare sugli studenti non solo durante l’attività educativa ma anche durante i trasferimenti. Questo a maggior ragione se la palestra è ubicata in un edificio separato da quello scolastico.
L’aspetto organizzativo dovrà inoltre prevedere l’eventuale utilizzo di trasporto pubblico o privato fino alla sede in cui sarà svolta l’attività.
In casi particolari, ad esempio per gli alunni DVA, su richiesta dei docenti e autorizzazione del Direttore S.G.A., i collaboratori scolastici potranno ad accompagnare gli alunni durante il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa.

Il profilo assicurativo

In premessa occorre chiarire che il transito tra una sede e l’altra dell’Istituto, ancorché la sede sia provvisoria, non è considerato itinere ma trasferimento.
Per questo motivo l’INAIL prevede la copertura dell’eventuale danno fisico oltre che al personale scolastico anche agli alunni.
Anche lo polizze integrative, di norma, tengono in copertura quest’aspetto. Sarà comunque opportuno effettuare le opportune verifiche delle condizioni contrattuali.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in relazione ai trasferimenti all’interno dell’Istituto, contattaci qui.

abint Nessun commento

Assicurazione dei locali in concessione

Il nostro Istituto superiore, lo scorso mese di agosto ha stipulato con una Fondazione economica una convenzione per l’utilizzo di alcuni locali siti all’interno dell’Istituto. Nella convenzione è previsto che la Fondazione stipuli di una polizza assicurativa per i rischi civili. La Fondazione ci chiede se la polizza debba contemplare anche il rischio incendio. Cosa dobbiamo rispondere?

La convenzione stipulata dall’Istituto con la Fondazione deve rispettare le indicazioni contenute nella concessione fatta dalla Provincia (Ente proprietario dell’immobile) con il Ministero dell’Istruzione, nella figura dell’Istituto scolastico.
Di fatto quindi è la Provincia a elargire la concessione e non l’Istituto. A quest’ultimo spetterà l’approvazione del Consiglio di Istituto.
La norma, in questo casi, è inserita all’articolo 45, comma 2, lett. d) del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129.
La convenzione tra l’Istituto e la Fondazione dovrà esclusivamente prevedere le modalità operative in relazione a tutti gli aspetti concreti che andranno a regolamentare il rapporto tra i due soggetti (es.: quali spazi sono destinati, modalità e orari di accesso, pulizia, utilizzo delle attrezzature di proprietà dell’Istituto, personale, ecc.).

L’assicurazione dei locali in concessione

Appurato questo primo passaggio, i criteri assicurativi previsti dovranno quindi essere concordati tra la Fondazione concessionaria e la Provincia. L’Istituto, in questo senso, avrà solo una competenza indiretta.
Nel merito della copertura assicurativa di Responsabilità Civile, la polizza assicurativa dev’essere prodotta alla Provincia e non all’Istituto. Sarà l’Ente proprietario dell’immobile a valutare l’adeguatezza (condizioni e massimali) della polizza sottoscritta. L’Istituto sarà sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alla conduzione dei locali dati in concessione.
Alla luce di quanto appena espresso, circa la necessità di copertura per il rischio incendio, la domanda andrà quindi posta alla Provincia.

Il rischio incendio e il rischio locativo

La polizza di Responsabilità Civile, di norma, non prevede i danni a terzi da rischio incendio. Tuttavia l’assicurato potrà sempre richiedere un’estensione in questo senso.
La Provincia potrebbe valutare anche l’opportunità, oltre alla polizza di Responsabilità Civile, di richiedere una specifica copertura per il Rischio Locativo.
Ai sensi dell’Art. 1588 del Codice Civile, il concessionario, scaduto il contratto, dovrà restituire i locali nelle stesse condizioni in cui si presentava alla consegna.
La polizza per il Rischio Locativo prevede esplicitamente anche il danno da incendio, ai sensi dell’Art. 1589 del Codice Civile. L’assicurato potrà stipulare la copertura per l’intero edificio oppure, come per il caso in oggetto, per la sola parte oggetto della concessione.
Da ultimo sarebbe anche opportuno che la Fondazione concessionaria, verificasse se la polizza stipulata dalla Provincia, per i danni da incendio, prevede la rinuncia alla rivalsa. In caso contrario l’Assicuratore della Provincia pagherebbe i danni, salvo successivamente rivalersi sul concessionario.

Il danneggiamento dei beni dell’Istituto

Resta inteso che nel caso di danneggiamento, la Fondazione è sempre tenuta al risarcimento.
Se l’evento ha coinvolto uno o più beni di proprietà dell’Istituto, il risarcimento spetterà a quest’ultimo.
Nel caso il danneggiamento coinvolgesse i beni di proprietà dell’Ente proprietario dell’immobile, sarà questo a dover essere risarcito.

Se desideri maggiori informazioni sulle garanzie relative alle polizze assicurative per la concessione dei locali, contattaci qui.

abint Nessun commento

Frattura delle dita delle mani

Come opera la polizza assicurativa nei casi di frattura delle dita delle mani? Questo tipo di danno è ricompreso in tutte le polizze assicurative per il rischio scolastico? Qualche anno fa abbiamo visto l’assicurazione del nostro Istituto, negare il rimborso perché l’apparecchio di immobilizzazione non è stato rimosso dal medico.

La frattura delle dita delle mani, tra gli infortuni in ambito scolastico è uno tra i più diffusi, ma anche quello tra i più sottovalutati. I danni più comuni alle dita della mano comprendono le fratture da avulsione e quelle da compressione. In ambito scolastico, prevalentemente, sono tra gli infortuni più frequenti accaduti durante le attività di educazione fisica.

Il profilo medico

Apparentemente la frattura delle dita delle mani può apparire come un danno di secondaria importanza. Statisticamente le dita che si fratturano più spesso sono il pollice, l’indice e il medio, mentre le fratture delle altre dita sono meno frequenti. A scuola è abbastanza comune la frattura di un dito durante una partita di pallone, basket o pallavolo, se la palla provoca una distorsione.
La lesione va sempre trattata da un medico competente perché il processo di guarigione dipende dalla gravità della frattura. Nei casi più complessi potrebbe comportare anche l’intervento chirurgico per ridurre il danno, in quelli più gravi potrebbe addirittura residuare un’invalidità permanente.
Di norma, la frattura di un dito viene trattata con una copertura protettiva immobilizzante o un tutore digitale. È molto rara l’applicazione di bende gessate anche se non insolita.
L’immobilizzazione prescritta dal ortopedico non dura più di 2/3 settimane. Dopo questo periodo, la frattura dovrebbe essere completamente guarita.
Il problema più frequentemente riscontrato dopo il trattamento delle fratture alle dita è la rigidità articolare. Molti soggetti quindi hanno bisogno di una serie di trattamenti fisioterapici per recuperare il normale movimento.

Le polizze assicurative scolastiche

Le singole polizze assicurative scolastiche non trattano la frattura delle dita delle mani con le medesime garanzie.
Negli anni, proprio alla luce della frequenza del sinistro, abbiamo visto un susseguirsi di condizioni eterogenee e diverse limitazioni. Nei casi di frattura alle dita, alcune polizze garantiscono esclusivamente un rimborso fisso, indipendente dalla gravità del danno. Altre coprono le spese mediche, ma non erogano diarie. Altre ancora, per erogare la diaria, impongono che la rimozione del tutore sia effettuata direttamente dal medico. Altre, inoltre, in relazione all’importo della diaria, fanno una distinzione tra mancini e destrorsi, limitando il risarcimento nel caso in cui l’arto coinvolto non sia quello preferenziale dell’infortunato.
Inutile dire che queste limitazioni hanno scatenato spesso numerose polemiche tra le famiglie e la scuola o la società assicuratrice. In alcuni casi s’è arrivati anche al contenzioso legale.
Oltre all’aspetto relativo alle diarie, come accennavamo più sopra, nei casi più gravi, la frattura delle dita delle mani, potrebbe comportare un’invalidità permanente.
Questo tipo di menomazione, nella quasi totalità dei casi, rientra tra le invalidità micropermanenti, inferiori ai 9 punti percentuali, solitamente tra il 3% e il 5%.
Anche questo tipo di danno (c.d. danno biologico) non viene risarcito in modo uniforme da tutte le polizze.
Le singole Società adottano tabelle di indennizzo differenziate e spesso tendono a ridurre, anche fortemente, i limiti di rimborso in questi casi.

L’intervento del broker assicurativo

In questi casi l’intervento del broker assicurativo, specializzato in ambito scolastico, risulta determinante in relazione all’adeguatezza della polizza.
Le migliori soluzioni assicurative non devono contenere limitazioni legate alle spese mediche e quindi alle eventuali terapie riabilitative. Allo stesso tempo non devono contenere limitazioni in relazione alla rimozione del dispositivo di contenzione o al fatto che il danneggiato sia destrimane o mancino. Ma l’aspetto più rilevante dev’essere quello relativo alla liquidazione dell’eventuale invalidità permanente che dovrà avvicinarsi il più possibile a quella indicata nelle tabelle in uso nei tribunali.

Se desideri maggiori informazioni sulle garanzie relative alla frattura delle dita delle mani nelle polizze scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Casa Famiglia

Il nostro istituto comprensivo ha iscritto due fratelli provenienti da una casa famiglia. Anche per questi soggetti è obbligatorio il pagamento della polizza assicurativa?

In premessa occorre ricordare che la polizza assicurativa integrativa, è stipulata dalla scuola con una compagnia privata, con il consenso del Consiglio di Istituto.
La polizza integrativa copre eventuali infortuni o sinistri che si possono verificare nelle situazioni diverse non contemplate nelle tutele INAIL.
Il passaggio in Consiglio di Istituto rende obbligatorio, per le famiglie, il pagamento della polizza che integra quella obbligatoria e gratuita nella scuola, offerta dall’INAIL.

Cos’è la Casa Famiglia

La Casa Famiglia sono strutture pensate per accogliere i minori che, in specifiche circostanze, vengono allontanati dalle famiglie naturali. 
Sono state istituite dalla Legge 28 marzo 2001 n. 149 e rientrane in un quadro normativo più esteso in tema di adozione e affido di minori.
La Casa Famiglia prevedono una molteplicità di servizi specifici.
Esse vanno dalle comunità familiari, che accolgono i minori mediante l’affido temporaneo, alle case madri-figli, che ospitano nuclei monoparentali (es.: madre-bambino).
Esistono poi le comunità alloggio e appartamenti destinate ad adolescenti e maggiorenni che sperimentano percorsi di autonomia e i servizi di pronta accoglienza.
Gli ultimi dati emanati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, parlano di circa 3.000 comunità (sia educative che familiari) presenti sul territorio nazionale.
Il numero dei minorenni allontanati dai nuclei familiari d’origine è di circa 26.000. Di questi 12.000 in comunità e i restanti in affido familiare.

Le motivazioni dell’allontanamento del minore

Un quarto degli allontanamenti è causato dall’incapacità educativa della famiglia, seguono la trascuratezza materiale e affettiva del minore e la violenza domestica. Tra le motivazioni compaiono anche i problemi di dipendenza di uno o entrambi i genitori, l’abuso sessuale del minore e i problemi giudiziari dei genitori.
La legge, tuttavia, impedisce l’allontanato a causa delle condizioni di povertà in cui versa la famiglia. Quest’ultima potrà essere una delle cause concorrenti alla decisione, ma non quella esclusiva.

I contributi economici

I singoli Comuni sono tenuti a erogare ai soggetti ospitanti un “contributo spesa” finalizzato al mantenimento del minore.
Mediamente una comunità educativa percepisce tra i 70 e i 120 euro al giorno, mentre le comunità familiari tra i 60 e 70 euro. Occorre tuttavia precisare che ogni Regione, si regolamenta autonomamente ed eroga contributi differenziati relativi ai servizi che offre.
Gli elementi che concorrono al contributo sono: il costo del lavoro del personale, i costi della gestione, i percorsi formativi individuali del minore, le vacanze, ecc.

Le polizze assicurative scolastiche

Come premesso le polizze assicurative scolastiche hanno una funzione integrativa e il pagamento è obbligatorio per le famiglie.
La famiglia che ospita uno studente in affido non è quindi esonerata dal pagamento del premio, anche perché questo è rimborsato dal contributo erogato dall’Ente Locale per il servizio educativo.
Fermo restando quest’aspetto, le Società assicuratrici, di norma prevedono una percentuale di tolleranza entro la quale tutti gli studenti risultano assicurati.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla gratuità nelle polizze assicurative scolastiche, puoi contattarci qui.

abint Nessun commento

Lampade UV-C per la disinfezione dei locali

Da quest’anno abbiamo installato e metteremo in funzione nelle aule dell’Istituto delle lampade UV-C, modello UV-FLOW-E75H-C-NX, per la disinfezione dei locali. Vorremmo sapere se la polizza copre da eventuali sinistri o danni, agli studenti e al personale, cagionati dall’uso delle stesse nei locali dell’Istituto.

In premessa va evidenziato che la polizza stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, non prevede la copertura per i sinistri o i danni causati da esposizione alle lampade UV-C.

La differenza tra infortunio e malattia

Dal punto di vista assicurativo con il termine infortunio s’intende un evento traumatico dovuto a cause fortuite, violente ed esterne che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano, come conseguenza, un’inabilità temporanea, un’invalidità permanente o il decesso. Com’è facilmente intuibile, nel caso di danno da esposizione alle lampade UV-C, manca l’evento traumatico, fortuito e violento.
Questo tipo di danno è infatti assimilabile a malattia. Le definizioni contrattuali infatti definiscono Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Le condizioni contrattuali inoltre, di norma, escludono la malattia, fatti salvi gli eventi morbosi accaduti durante i viaggi di istruzione.

I danni da esposizione ai raggi UV

La domanda tuttavia suggerisce un’ulteriore riflessione.
Il Ministero della Salute nella pagina dedicata alla disinfezione tramite lampade germicide UV-C evidenzia come l’esposizione potrebbe causare danni, anche gravi. Tra questi rientrano: irritazioni, eritema, ustioni, gravi forme di cheratite ultravioletta e infiammazione della cornea. La nota riporta che il rischio è legato all’esposizione anche per brevi periodi.
Inoltre l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato la radiazione ultravioletta in tutte le sue componenti UV-A/B/C nel Gruppo 1 degli agenti certamente cancerogeni per l’uomo.

La Responsabilità Civile della scuola

Potrebbe quindi accadere che, qualora un soggetto sviluppasse una patologia in qualche modo riconducibile all’esposizione alle lampade UV-C utilizzate per la disinfezione dell’Istituto, quest’ultimo potrebbe essere chiamato a risponderne relativamente alla Responsabilità Civile.
Per questo motivo consigliamo l’integrale ottemperanza a tutte le indicazioni, di installazione, utilizzo e manutenzione, inserite nel manuale d’uso dei dispositivi.
Solo in questo modo, in caso di danno, l’Istituto potrà essere sollevato dalla responsabilità diretta che ricadrà sul produttore e sul distributore dell’apparecchiatura.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze Infortuni, malattia e Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Esclusione dalla gara

Il nostro Istituto ha pubblicato la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi. Una delle società partecipanti non ha prodotto, all’interno della documentazione amministrativa, il certificato relativo ai carichi pendenti, espressamente richiesto. Questo comporta l’automatica esclusione dalla gara?

Al fine di garantire la legittimità delle procedure di affidamento dei servizi, le amministrazioni scolastiche sono tenute ad espletare una serie di controlli d’ufficio. I controlli sono finalizzati a stabilire la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti in fase di partecipazione alla gara d’appalto. La mancanza di alcuni requisiti non comporta l’automatica esclusione dalla gara.

Le procedure selettive

Prima di entrare nel merito della domanda è tuttavia opportuno chiedersi se la procedura messa in atto dalla scuola sia in linea con le reali necessità dell’Amministrazione.
L’innalzamento delle soglie comunitarie, dettato dei decreti “semplificazioni”, obbliga l’Amministrazione appaltante all’utilizzo delle procedure semplificate per tutto il comparto sotto soglia.
Per quanto concerne gli affidamenti dei servizi assicurativi scolastici, nella quasi totalità dei casi non si supererà mai il tetto previsto per l’Affidamento Diretto, neanche nel caso di contratti di durata pluriennale.
Resta, tuttavia, inteso che la scuola potrà sempre, nell’esercizio della propria discrezionalità, ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate. La scelta potrà essere dettata qualora specifiche esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto. Tuttavia, in questo caso, l’esigenza del ricorso alle procedure ordinarie impone l’obbligo di motivazione.
Il primo passaggio, quindi, è dettato dall’Attività Istruttoria, indicata all’Art. 44, comma 2, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129.
L’Attività Istruttoria determinerà, quindi, il tetto di spesa e conseguentemente il tipo di procedura selettiva da mettere in atto.

Le linee guida ANAC 

Le Linee guida ANAC n. 4, introducono una serie di regolamentazioni specifiche per gli affidamenti di minore importo.
In particolare, individuano regimi semplificati per tutta la fascia relativa all’Affidamento Diretto, identificata dall’Art. 35, comma 1, lettera (b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Le linee guida dell’ANAC, nello specifico, prendono in considerazione gli affidamenti:

  • < a 5.000,00 euro
  • > a 5.000,00 euro e < a 20.000,00 euro
  • > a 20.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria di 140.000,00 euro.

La norma prevede livelli di verifica sempre più stringenti in relazione all’importo dell’appalto.
Per i servizi d’importo fino a 5.000,00 euro, le Linee Guida prevedono la facoltà, per la stazione appaltante, di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico. La dichiarazione dovrà prevedere il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’Art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Tra i 5.000,00 e i 20.000,00 euro, oltre all’autodichiarazione di cui all’Art. 80, i requisiti stabiliti per l’esercizio di particolari professioni.
Tra i 20.000,00 euro e la soglia comunitaria, inoltre, l’Amministrazione dovrà verificare l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
In tutti casi, la stipula del contratto dovrà essere preceduta dalla consultazione del casellario ANAC, e dalla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il certificato dei carichi pendenti

La certificazione dei carichi pendenti non è normalmente pretesa nelle procedure ad Affidamento Diretto. Sarà comunque discrezione dell’Amministrazione appaltante farne richiesta.
Qualora l’operatore economico non esibisse il certificato, l’Ammnistrazione non potrà escluderlo dalla procedura selettiva. In questo caso dovrà ricorrere al Soccorso Istruttorio, ai sensi dell’Art. 83 del Codice.
Come rileva il Consiglio di Stato con l’ordinanza V, 9 aprile 2020, n. 2332: «Le omissioni dichiarative, infatti, non possono contenere alcun automatismo escludente».
Anche nel caso risultassero carichi pendenti, l’Amministrazione appaltante non potrà escludere a priori l’operatore economico. Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3484/17, afferma che l’Amministrazione: «sarà tenuta a valutare la rilevanza degli elementi in essa contenuti ai fini di una eventuale esclusione». Ne deriva che la semplice presenza di carichi pendenti non può determinare l’esclusione a priori, ma sarà necessario entrare nel merito.
L’unico elemento d’impedimento sono esclusivamente le condanne passate in giudicato e non quelle relative a  procedimenti e condanne penali o denunce non ancora definite.
In questo senso s’è espresso ancora il Consiglio di Stato, Sez. III, 18 marzo 2022, con la sentenza n. 1977.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle procedure selettive per le assicurazioni scolastiche, contattaci qui.