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Il danno biologico

In fase di delibera del contratto assicurativo, un membro del Consiglio di Istituto, ci chiedeva se la polizza comprendesse il danno biologico. Questo è ricompreso in tutte le polizze assicurative per il rischio scolastico?

Prima di entrare nel merito della risposta, occorre fare alcune precisazioni circa la natura e l’interpretazione giuridica del danno biologico.

Che cos’è il danno biologico

Dal punto di vista pratico, il danno biologico, è un danno di natura non patrimoniale, che ha leso l’integrità fisica o psichica di un soggetto, in conseguenza di un fatto illecito altrui, doloso o colposo.
Il danno non deve avere necessariamente carattere permanente, ma può avere natura temporanea e reversibile. Inoltre, aspetto particolarmente importante per la scuola, il danno biologico è valutato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito da parte del danneggiato.
Le polizze assicurative distinguono il danno biologico tra temporaneo e permanente.
L’invalidità temporanea si ha quando la salute del soggetto è compromessa per un arco limitato di tempo. Può essere assoluta o parziale. In entrambi i casi viene misurata in giorni con la percentuale di diminuzione della capacità operativa del soggetto lesionato.
L’invalidità permanente invece è quando un soggetto vede ridotta in modo definitivo la propria salute rispetto al periodo precedente l’evento dannoso. Tale invalidità viene misurata in punti percentuali e va dall’1% al 100%.
Soprattutto in quest’ultimo caso, per ottenere il risarcimento occorrerà una perizia medico legale. Il medico accerterà il danno subito e determinerà le conseguenze, permanenti e temporanee, delle lesioni subite.
La perizia effettuata  e relativa relazione costituiscono la prova per un eventuale giudizio.
Anche la morte è considerabile come danno biologico a patto che questa sopraggiunga in un determinato lasso temporale e in conseguenza dell’evento infortunoso. In questo caso di parla di danno biologico terminale che darà comunque agli eredi il diritto di risarcimento.

Le fonti normative e la giurisprudenza

Il danno biologico trova la fonte normativa primaria nell’Art. 32 della Costituzione e nell’Art. 2059 del Codice Civile.
Dottrina e giurisprudenza, fin dagli anni ’70 del secolo scorso, hanno ampiamento discusso sul tema.
Uno dei primi provvedimenti in materia è il D. Lgs. 23.02.2000, n. 38, relativo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali. Nel decreto è stata fornita una prima definizione di danno biologico, inteso come la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale. Il decreto indica anche le modalità di liquidazione del pregiudizio psicofisico.
Per la risarcibilità del danno biologico, come abbiamo visto, è necessaria la quantificazione dello stesso.
Per questo motivo i tribunali, nel corso degli anni, hanno creato specifiche tabelle di riferimento.
Ad oggi le Tabelle adottate su tutto il territorio nazionale sono quelle pubblicate dal Tribunale di Milano.

Il Codice delle Assicurazioni private

Un’altra definizione di danno biologico è contenuta nel D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 il Codice delle Assicurazioni private. L’Art. 138, comma 2, lettera (a) lo definisce come: “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Il codice, agli Artt. 138 e 139, inoltre ha previsto specifiche tabelle di liquidazione per lesioni grave e lieve entità.

Danno biologico e INAIL

Il danno biologico rientra nell’ambito della tutela INAIL, circoscritto dall’Art. 13 del sopracitato decreto 38/2000. Il danno, in questo caso è descritto come “lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. Il danno, nella scuola, è quindi anche garantito anche dall’INAIL per tutti i soggetti esposti al rischio nell’ambito di una attività lavorativa. In questo senso: gli studenti e gli operatori scolastici, seppur con modalità diverse.

Il danno biologico nelle polizze assicurative scolastiche

Tutte le polizze assicurative scolastiche, di norma, tutelano questo tipo di danno. Occorre tuttavia precisare che le singole società assicuratrici adottano tabelle di indennizzo diversificate. Quest’aspetto è legato, tra l’altro, al premio erogato e alle condizioni contrattuali sottoscritte.
Dati statistici rilevano come, in ambito scolastico, la quasi totalità delle invalidità permanenti si concentri nei primi 9 punti percentuali (invalidità micropermanenti). Ciò nonostante si dovrà comunque procedere al risarcimento del danno non patrimoniale. Per questo motivo le società assicuratrici tendono a ridurre, anche fortemente, i limiti di rimborso in questi casi. Risarcimenti inadeguati possono creare un contenzioso. Per questo motivo è opportuno verificare anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, che l’importo risarcibile sia adeguato.

Se desideri maggiori informazioni sul danno biologico nella scuola, contattaci qui.

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Accesso agli atti e Accesso civico

Un’Azienda ci ha formalizzato la richiesta dei accesso agli atti relativi a due gare espletate dalla scuola. La prima si riferisce all’appalto in corso, la seconda all’appalto precedente. Devo premettere che l’operatore economico in questione non ha partecipato a nessuna delle due selezioni. L’operatore motiva la richiesta ai sensi dell’accesso civico agli atti amministrativi. La scuola è tenuta a consentire l’accesso agli atti? In caso di rifiuto e l’Istituto compirebbe un illecito?

L’accesso agli atti e l’accesso civico sono degli strumenti per venire a conoscenza di dati, informazioni e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. La liceità, il grado di complessità, il numero e il carattere dei documenti consultabili differisce a seconda dello strumento utilizzato.

L’accesso agli atti

L’accesso agli atti è uno strumento normato dagli Artt. 22 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La norma, nel caso dell’accesso agli atti, richiede la titolarità di un interesse qualificato e differenziato.
Ai sensi della legge potranno accedere agli atti: «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».
Obiettivo del legislatore, quindi, è volto alla tutela degli interessi individuali di un soggetto che ricopre una posizione differenziata rispetto a tutti gli altri cittadini.
Il richiedente dovrà provare di essere portatore di un diritto concreto, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e strumentale alla documentazione oggetto della richiesta.
Nel caso di accesso agli atti, il soggetto tutelato è solo l’operatore economico partecipante alla selezione. Costui ha il diritto di salvaguardare il proprio interesse oltre all’interesse pubblico.
L’operatore economico dovrà produrre formale richiesta e l’Amministrazione, verificata la disponibilità dei controinteressati, dovrà rendere disponibile la documentazione pretesa.

L’accesso civico

L’accesso civico è regolamentato dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
La norma in questo caso consente a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni. L’accesso civico infatti è teso a favorire: «forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico».
Scopo del legislatore è dare piena attuazione all’ordinamento Europeo in materia di trasparenza rendendo l’amministrazione quanto più possibile aperta e a servizio del cittadino.
L’accesso civico non conosce limitazioni dal punto di vista della legittimazione soggettiva ed esonera il richiedente dall’obbligo di motivazione.  La richiesta tuttavia è esercitabile solo: «nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridici rilevanti».
L’accesso civico è quindi riconosciuto a tutti i cittadini che vogliono venire a conoscenza dell’operato della Pubblica Amministrazione senza vantare alcun interesse specifico ulteriore.
In questi casi il soggetto interessato potrà fare richiesta di visionare esclusivamente gli atti formali relativi al procedimento. Atti che, di norma, dovrebbero già essere disponibili nella sezione di Amministrazione trasparente dell’Ente stesso.

La documentazione accessibile

In entrambi i casi non tutti gli atti sono accessibili.
I limiti sono quelli strettamente connessi alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto all’interesse alla conoscenza degli atti amministrativi. Tra questi tra questi vi sono, ad esempio i documenti coperti da segreto di Stato, la riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese.
Al di fuori di questi limiti tassativamente previsti, l’accessibilità ai documenti rispetto ai quali il cittadino vanta un interesse concreto e privilegiato dovrebbe essere massima.

Le responsabilità dell’Amministrazione scolastica

Nel caso in questione la domanda potrebbe quindi essere ribaltata.
La diversa qualifica del soggetto richiedente, determina il livello e il riconoscimento dell’istanza presentata.
I soggetti legittimati alla richiesta possono essere portatori di un interesse generale (accesso civico) o specifico (accesso agli atti). L’estensione e il grado di profondità con cui il soggetto può aspirare ad accedere ai documenti richiesti, è strettamente legato alla finalità specifiche della richiesta.
La responsabilità dell’Amministrazione, conseguentemente, è direttamente legata alla “risposta”, con l’uno o l’altro strumento.
In relazione alla richiesta quindi, l’operatore economico potrà visionare esclusivamente gli atti propedeutici e le determinazioni legate alle selezioni cui ha partecipato. Ogni altra richiesta risulta impropria in quanto il soggetto, non partecipante alla selezione, non è portatore di un interesse qualificato e differenziato.
Da ultimo, i termini relativi alla richiesta di accesso da parte dell’interessato, sono espressi all’Art. 15, comma 6, della Legge 11 febbraio 2005, n. 15: «Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere». 

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione all’accesso agli atti e all’accesso civico, contattaci qui.

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Lite a scuola

Nel nostro istituto superiore due studenti durante un litigio a scuola sono venuti alle mani. La famiglia di uno dei due alunni ha telefonato minacciando la denuncia per reato di lesioni personali e il ricorso al legale. Nel caso di denuncia, la polizza assicurativa, copre il danno?

La lite a scuola è un evento ricorrente. La convivenza “forzata” per molte ore, tutti i giorni, può creare incomprensioni e discussioni anche per futili motivi. Inoltre l’età degli alunni, connaturata spesso all’incapacità a gestire le emozioni, è spesso alla base di controversie, anche aspre.

La lite a scuola è reato?

In linea generale se la lite è solo verbale è difficile prevedere il reato.
Eventualmente potremmo immaginare diffamazione, minaccia o calunnia. Ma nel caso di minori la possibilità è remota.
Qualora invece la discussione trascendesse i limiti del lecito e sfociasse in una colluttazione, gli studenti coinvolti potrebbero rispondere di reati penalmente rilevanti come percosse, lesioni personali o rissa.
Sono considerate percosse quelle azioni violente da cui deriva esclusivamente una sensazione dolorosa, ad esempio uno schiaffo. Il reato di lesioni personali è un’azione che ha causato un danno, ad esempio una ferita o un trauma cranico. Si parla di rissa se nel litigio violento siano intervenute attivamente almeno tre persone.
Questi reati possono essere aggravati qualora venisse provato il bullismo.
Da ultimo occorre evidenziare che l’imputabilità penale scatta sopra il 14 anni di età.

Le conseguenze disciplinari

L’Istituto scolastico, di norma, è dotato di un regolamento interno che disciplina gli aspetti fondamentali della vita nella scuola. Il regolamento è il testo normativo di riferimento della singola scuola.
Il regolamento norma i comportamenti di docenti, alunni e personale scolastico all’interno delle singole attività.
La lite a scuola, anche quando non sfocia in azioni penalmente rilevanti, può avere delle conseguenze disciplinari ai sensi del regolamento d’istituto.
Si va dal classico richiamo formale sino alla sospensione. La sanzione massima è, naturalmente, l’espulsione dei colpevoli, dall’Istituto.

Il profilo di responsabilità in caso di danno

L’Art. 2048 del Codice Civile, individua due categorie di soggetti responsabili civilmente per i danni causati dall’alunno minorenne mentre si trova a scuola. Questi sono precisamente l’insegnante che su cui grava l’onere della vigilanza (culpa in vigilando) il genitore su cui grava l’onere educativo (culpa in educando).
Il Codice consente ad entrambe i soggetti la possibilità di liberarsi dalla responsabilità, soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Se per il docente quest’operazione potrebbe essere agevole, alla luce dell’imprevedibilità e della repentinità dell’azione, non altrettanto semplice è per la famiglia.
Per i genitori, infatti, è abbastanza difficile provare che l’illecito del figlio minore, non sia una conseguenza diretta della mancata o della scarsa educazione impartita.

L’intervento dell’assicurazione scolastica

Nel caso in cui la lite a scuola provochi un danno fisico l’assicurazione scolastica potrebbe indennizzare il danno, fermo restando la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile.
Ai sensi dell’Art. 2047 del Codice Civile i genitori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati.
Se dal litigio derivano anche danni a cose, l’assicurazione non interviene e la famiglia dell’alunno dovrà pagare il risarcimento alla scuola.
Qualora il danno sia stato cagionato da omessa o insufficiente vigilanza della scuola o del docente, sarà la società assicuratrice ad indennizzare il danno.
Il Codice Civile infatti precisa che i precettori (docenti) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Se vuoi avere ulteriori informazioni in relazione alla lite a scuola, contattaci qui.

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L’assicurazione dei beni della scuola

Sono il Dirigente di un Istituto comprensivo. Alla fine dello scorso mese alcuni ignoti, entrati a scuola, ci hanno rubato tablet e computer. L’assicurazione stipulata dall’Istituto copre il furto?

Il furto di materiale informatico nella scuole sta subendo una drammatica recrudescenza. Purtroppo, i soggetti più colpiti sono gli Istituti comprensivi.
Gli eventi non risparmiano nessuna regione. Dalla Lombardia, alla Liguria, alla Toscana, è un susseguirsi di azioni criminose contro il patrimonio scolastico.
I motivi di questo stato di cose sono sostanzialmente due.
Da un lato i Fondi Sociali Europei (PON), in risposta all’emergenza pandemica, hanno consentito agli Istituti comprensivi l’acquisto di nuovi e più aggiornati dispositivi informatici. Dall’altro l’assenza di adeguati sistemi di sicurezza, soprattutto negli Istituti comprensivi, favorisce implicitamente questo tipo di crimine.

La tutela del patrimonio

La sottrazione dei beni di proprietà delle Istituzioni scolastiche crea sostanzialmente due tipi di problemi.
Al danno diretto, causato dal furto, si aggiunge la sospensione dell’attività formativa erogata nei confronti degli studenti.
Diventa quindi necessario, nel limite del possibile scongiurare questo tipo di azioni sia per il danno diretto apportato, ma soprattutto per quello indiretto.
Ai sensi del D. Interm. 28 Agosto 2018, n. 129, il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni (Art. 31, comma 8). In caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. Per scongiurare la responsabilità diretta del Direttore S.G.A., dovrà essere provata, con adeguata motivazione, l’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa (Art. 33, comma 1).
Un buon modo rimane quindi la stipula di un’adeguata polizza assicurativa.

L’assicurazione dei beni

Le polizze assicurative scolastiche (RC/Infortuni), di norma, non tutelano i beni di proprietà dell’Istituto.
Per questo tipo di danni è opportuno stipulare una polizza specifica chiamata: Property.
Fin dal 1992, prima dell’introduzione del “Programma Annuale” all’interno delle istituzioni scolastiche, il bilancio era redatto in base a circolari ministeriali. La Circolare Ministeriale 30/12/1992, n°361 – Bilancio EF 93 in relazione alla voce “assicurazioni” stabiliva: «[…] si fa presente che questo dovrà comprendere le spese per il pagamento dei premi per l’assicurazione contro gli incendi ed i furti di materiale di proprietà dell’istituto, nonché per incendi e responsabilità civile degli edifici di proprietà».
L’acquisizione di status giuridico autonomo, dopo il 2000, non ha modificato quest’aspetto.
Il MIUR, nel corso degli anni, nelle indicazioni emanate a supporto delle Scuole impegnate nella redazione del “Programma annuale” ha più volte ribadito la necessità ed opportunità di stipulare contratti assicurativi a tutela non solo del personale e degli studenti ma anche dei beni di proprietà.
Il Direttore S.G.A., nella sua funzione di consegnatario e quindi di primo responsabile, dovrebbe segnalare al Dirigente Scolastico la necessità di assicurare i beni, al fine di proteggere sia il patrimonio della scuola che del servizio formativo.
Il Dirigente, a sua volta, dovrebbe valutare la stipula di una polizza adeguata o evidenziare valide motivazioni che inducono ad esporre l’Amministrazione al rischio.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze per l’assicurazione dei beni della scuola, contattaci qui.

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Servizio Bar e Distributori Automatici

Il nostro Istituto sta approntando la gara per la concessione del servizio Bar e distributori automatici all’interno dell’Istituto. A vostro parere la polizza assicurativa di Responsabilità Civile del concessionario è sufficiente per la tutela della scuola e qual è il corretto massimale da richiedere?

In premessa occorre evidenziare come gli appalti per il Servizio Bar e distributori automatici nelle scuole siano quelli più “delicati” per l’alto rischio di contenzioso. La motivazione è sostanzialmente economica.
La scuola, troppo spesso, non è i grado di valutare il reale valore del servizio.
L’operatore economico, al contrario, conosce perfettamente la potenziale portata economica e, a fronte di procedure errate, a tutela dell’opportunità dell’impresa, non esita ad intraprendere azioni legali.
Il pretesto, in questi casi, trova motivo nella procedura, spesso non corretta, sotto il profilo formale, e conseguentemente appellabile.

Le linee guida

Nel tentativo di porre rimedio a questo stato di cose il Ministero dell’Istruzione, nel novembre 2020, ha pubblicato l’aggiornamento alle linee guida per l’affidamento del servizio Bar e distributori automatici nelle scuole.
A parere di chi scrive, l’aggiornamento, pur nella sua precisione, non semplifica il processo.
Il protocollo consigliato, infatti, prevede la produzione di documentazione tecnica ed economica certamente non alla portata di tutte le amministrazioni scolastiche.
La presenza inoltre di bevande alcoliche, all’interno dei listini prezzi, fa presupporre che le linee guida siano mutuate, come in altri casi, da quelle proposte per la Pubblica Amministrazione generale e non prevedano quelle specificità tipiche del settore scolastico.

Le garanzie

Preso atto che il passaggio propedeutico per l’avvio della selezione è quello relativo alla stima del volume d’affari, all’operatore economico, andranno richieste specifiche modalità di garanzia.
La prima è quella indicata agli Art. 93 e 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, circa la cauzione, provvisoria e definitiva, che l’operatore economico è tenuto a offrire all’Amministrazione appaltante in sede di gara e di esecuzione del servizio.
La garanzia provvisoria è prestata in fase di selezione. I recenti Decreti semplificazione hanno reso questa garanzia facoltativa e richiedibile dall’Amministrazione appaltante solo nel caso ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la domanda. Per il servizio Bar e distributori automatici potrebbe non essere necessario effettuare questa richiesta.
La garanzia definitiva resta invece obbligatoria in tutti i casi, a tutela dell’Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione, beneficiaria della garanzia, è così garantita a fronte delle spese sostenute per servizi non svolti correttamente. La garanzia potrà, ad esempio, essere utilizzata per far fronte al mancato pagamento dei canoni concessori.

La polizza di Responsabilità Civile professionale

Un ulteriore livello di tutela è quello previsto dalla polizza assicurativa di Responsabilità Civile professionale, che l’operatore economico è tenuto a sottoscrivere.
La polizza è prestata ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, a fronte dei possibili danni, colposi o dolosi provocati a terzi. Pensiamo ad un incendio che scaturisca dalle attrezzature del Concessionario oppure un’intossicazione alimentare causata da cibi o bevande contaminati.
Se l’importo della garanzia definitiva è stimato in percentuale in relazione all’importo dell’appalto, nel caso della polizza assicurativa, l’importo del massimale, non è definibile a priori.
L’Art. 5, 4° paragrafo, della Direttiva (UE) 2015/2366 indica i criteri per stabilire l’importo minimo dell’assicurazione per la Responsabilità Civile professionale.
Per calcolarne l’importo l’Amministrazione appaltante dovrà tenere in considerazione i seguenti criteri:

  • Profilo di rischio;
  • Tipo attività;
  • Dimensione dell’attività.

Per definire il corretto massimale di polizza del servizio Bar e distributori automatici la scuola può avvalersi anche della consulenza del Broker assicurativo specializzato.

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Autobus danneggiato

Il nostro Istituto, nel mese di maggio ha noleggiato un bus per una visita guidata. La società noleggiatrice ci ha contattato qualche giorno fa evidenziando che alcuni dei nostri studenti avrebbero provocato dei danni ad un sedile, chiedendocene il risarcimento.
La polizza assicurativa della scuola copre il danno?

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, tutelano la Responsabilità Civile diretta dell’Istituto, degli alunni e del personale scolastico. La polizza assicurativa quindi dovrebbe risarcire il danneggiamento al sedile dell’autobus. È opportuno tuttavia fare alcuni approfondimenti.

L’Autonomia scolastica

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, tutte le istituzioni scolastiche, hanno assunto una propria autonomia didattica, amministrativa e organizzativa. Questo aspetto riguarda quindi anche i viaggi di Istruzione.
La nota MIUR 11 aprile 2012 n. 2209, ha precisato che l’effettuazione dei viaggi di istruzione e della visite guidate: “[…] deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa”.
Inoltre, in applicazione dell’Art. 10, punto (e), del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l’Istituto conserva la sua prerogativa di definire i “criteri per […] l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo […] alle visite guidate e ai viaggi di istruzione”.

Il regolamento interno

Ne deriva che le singole scuola sono tenute ad elaborare un regolamento interno relativo ai viaggi di istruzione. I regolamenti deliberati dall’Istituto diventano così fonte normativa per le singole scuole sotto il profilo organizzativo.
Il regolamento interno dovrà quindi definire tutte le azioni messe in atto dalla scuola nella gestione dei viaggi di istruzione e nelle visite guidate. Il documento definirà quindi le modalità di acquisizione dei servizi ma anche le funzioni cui sono tenuti i Docenti accompagnatori.
Con la Circolare Ministeriale 03 febbraio 2016 n. 674, proprio in relazione agli autobus, viene richiamata l’idoneità del mezzo di trasporto.
Il Docente accompagnatore dovrà quindi, prima della partenza, verificare le condizioni del mezzo, segnalando al conducente eventuali danni già presenti.
Ferma restando la buona fede dei soggetti coinvolti, nessuno però può impedire di pensare che, nel caso specifico, il sedile fosse già danneggiato prima della partenza.
Inoltre eventuali contestazioni della Società noleggiatrice dovranno pervenire all’Istituto in tempi e modi congrui a stabilire il nesso causale.
La segnalazione, a più di un mese di distanza, potrebbe far sorgere il dubbio che il danno possa essersi verificato in un periodo posteriore a quello del viaggio.
In assenza di questi presupposti, la Società assicuratrice potrebbe negare il rimborso.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per le visite guidate in autobus, contattaci qui.

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Appropriazione indebita

Alcune famiglie del nostro Istituto alla fine dell’anno scolastico 2020/2021, non hanno restituito i computer acquistati per essere distribuiti agli studenti per la DaD. L’Amministrazione ha effettuato più richieste ottenendo risposte evasive o senza ottenere riscontro. La nostra scuola ha stipulato la polizza contro il furto dei beni, qualora facessimo denuncia verremmo risarciti?

Nel caso di mancata restituzione del Pc o del tablet di proprietà dell’Istituto scolastico, più che di furto dovremmo parlare di appropriazione indebita. Entrambi sono reati di tipo patrimoniale ma con alcune sostanziali differenze, anche sotto il profilo assicurativo.

Differenza tra furto e appropriazione indebita

Il furto, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, si verifica quando un soggetto sottrae ad un altro un oggetto legittimamente posseduto. Il furto può essere semplice oppure aggravato quando, ad esempio, è compiuto con violenza verso cose o persone.
Parliamo invece di appropriazione indebita, prevista dall’Art. 646 del Codice Penale, quando qualcuno si appropria di un bene non di proprietà ma di cui è legalmente in possesso.
Nel furto inoltre, potremmo non conoscere l’identità della persona che ha commesso il reato, nell’appropriazione indebita, al contrario, il soggetto è precisamente identificato. Quest’ultimo infatti è colui a cui è stato affidato il bene e si comporta come se ne fosse il proprietario senza tuttavia esserlo effettivamente.

Il Comodato d’uso

Ad esempio, possiamo parlare di appropriazione indebita quando un bene, dato in Comodato d’uso, non è restituito nei termini previsti dal contratto. Il Comodato d’uso è disposto dall’Art. 1803 del Codice Civile.
Nel caso della scuola, per far fronte alla situazione pandemica, il Ministro Azzolina, il 2 novembre 2020 aveva per decreto disposto l’acquisto di oltre 200.000 tra PC, tablet o notebook e oltre 100.000 connessioni per potenziare la DaD. Questi dispositivi venivano concessi, in Comodato d’uso gratuito, alle famiglie degli studenti che ne avevano fatto richiesta.
La consegna doveva avvenire con modalità ben precise e il dispositivo doveva essere utilizzato esclusivamente per finalità didattiche e coerenti con gli obiettivi scolastici.
Nei casi di Comodato d’uso, è sempre consigliabile redigere un contratto. Il contratto definisce non solo i criteri d’utilizzo del bene ma anche le procedure di riconsegna e i provvedimenti in caso di violazione delle clausole. Sul contratto dev’essere riportato il numero di inventario del dispositivo che dev’essere riconducibile al comodatario. Il documento deve inoltre chiarire, nei casi di danneggiamento o smarrimento, come siano attribuite le responsabilità, le eventuali coperture assicurative o le spese dirette per il reintegro del bene.
Il contratto, da ultimo, è firmato dai genitori dell’alunno e dall’alunno stesso, se maggiorenne.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche property, di norma, garantiscono anche il danno dei beni comodati.
In caso di furto del dispositivo ricevuto in comodato, la famiglia è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla scuola in forma scritta. Alla comunicazione dovrà essere allegata la copia autenticata della denuncia fatta all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia), nella quale sono specificate la dinamica dell’evento e la proprietà del bene.
Al di fuori di questo caso specifico, la mancata restituzione del bene non è furto, bensì appropriazione indebita del comodatario e la polizza non risarcisce il danno.
Qualora le richieste di restituzione dei beni comodati non ottenessero risultato, Il Direttore S.G.A. dovrà fare denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.
Ai sensi dell’Art. 30 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, infatti, il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni dell’Istituto. Alla sua funzione spetta la conservazione e la gestione dei beni. Ai sensi dell’Art. 33 dello stesso Decreto, nel caso perdita, dovrà provare l’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per i beni dell’Istituto, contattaci qui.

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Proroga del contratto assicurativo

La scadenza della polizza assicurativa RC/Infortuni del nostro Istituto è prevista per il prossimo mese di settembre. Purtroppo non abbiamo effettuato il passaggio all’interno del Consiglio di Istituto, inoltre il piano ferie del nostro personale non consente la piena operatività della segreteria. Da ultimo il nostro attuale Dirigente Scolastico andrà in pensione il prossimo 1° settembre e, anche in un’ottica di “rispetto” per il nuovo Dirigente, preferisce non effettuare la selezione per la nuova polizza. È possibile, alla luce delle motivazioni addotte, effettuare la proroga del contratto assicurativo in essere per un anno?

Della proroga dei contratti pubblici ce ne siamo già occupati in un nostro precedente articolo, alla luce della situazione emergenziale causata dalla pandemia.
Circa la proroga del contratto assicurativo proviamo a fare qualche un approfondimento specifico.

La normativa vigente

L’istituto della proroga è regolamentato all’interno del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.
Il comma 11 chiarisce precisamente i termini secondo i quali si può ricorrere alla proroga.
In prima istanza, il bando e i documenti di gara devono prevedere, e contabilizzare, l’opzione di proroga. Inoltre il periodo di proroga dev’essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
Da ultimo la Società assicuratrice dovrà garantire che le prestazioni, nel periodo di proroga, avvengano agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario oppure a condizioni più favorevoli per la scuola. Ne deriva che, qualora mancasse uno di questi tre elementi, la proroga, non potrà essere richiesta.

L’onere motivazionale

Come per tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, anche quello della proroga, prevede l’obbligo motivazionale. Questo aspetto è precisamente indicato nell’Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
A nostro parere, le motivazioni proposte per richiedere la proroga del contratto assicurativo, nel caso in questione, appaiono prive di fondamento.
Ai sensi dell’Art. 45 del D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129, al Consiglio di Istituto, spettano esclusivamente le delibere per i contratti di carattere pluriennale (comma 1, lettera d). Spetta al Consiglio di Istituto anche la delibera per i contratti, il cui valore superi il tetto della soglia prevista per l’affidamento diretto (comma 2, lettera a). In assenza dei questi requisiti la delibera del Consiglio di Istituto è superflua.
Circa l’indisponibilità del personale occorre evidenziare che la mancata programmazione è esclusiva responsabilità dell’Amministrazione appaltante e non può essere addotta come motivazione di proroga. In fase di stipula, infatti, la scuola conosceva perfettamente la data di scadenza del contratto.
Non trova neanche motivazione il pensionamento del Dirigente. L’avvicendamento della dirigenza non può impedire il fermo delle attività proprie dell’Amministrazione. La stipula della polizza assicurativa non è un’azione che rientra in nell’ambito discrezionale e privatistico del Dirigente scolastico, ma una precisa azione di tutela nei confronti dell’Amministrazione.

Periodo emergenziale

Gli unici aspetti che potrebbero essere presi in considerazione, in questi casi, sono quelli eventualmente legati all’introduzione delle diposizioni normative emergenziali legate alla pandemia.
Il Codice dei Contratti le definisce: varianti in corso d’opera, ed sono contenute nell’Art. 106, comma 1, lett. c) n.1. Il dispositivo indica: “circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice” e come “tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”.
La stessa A.N.A.C. evidenzia nel Vademecum del 22 aprile 2020, al punto 9, come, in taluni casi, è possibile non indire una nuova gara ma si possa mantenere in vita il precedente rapporto. 
Un ultima possibile soluzione, qualora la Stazione Appaltante non abbia previsto sin dall’origine l’opzione di proroga tecnica, è contenuta nell’Art. 63, comma 2, lett. c), del Codice. Si tratta di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara che, congruamente motivata, può far portare avanti il rapporto fino a che non si addivenga alla stipula del contratto.
Anche in questo caso è fondamentale l’onere motivazionale: “Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.

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Violenza nelle scuole

I drammatici fatti accaduti nella Robb Elementary School di Uvalde in Texas, hanno prepotentemente riacceso l’attenzione sulla violenza nelle scuole.
Gli Stati Uniti, purtroppo, non sono nuovi a questo tipo di episodi. Pensare però che questi avvenimenti siano troppo lontani dalla nostra cultura è un errore.
Lo scorso mese, in una scuola di Melito, in provincia di Napoli, uno studente di 13 anni è stato accoltellato alla schiena mentre era in classe.
Nel mese di febbraio, un episodio analogo coinvolgeva uno studente quattordicenne di un Istituto Superiore di Rimini.
Non è nostra intenzione né competenza fare analisi di carattere sociologico.
In questi giorni tuttavia, alcune scuole clienti, ci hanno posto delle domande nel merito.
Le riassumiamo così: esiste una responsabilità diretta della scuola in questo tipo di eventi? Inoltre: la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre questi episodi?

L’imputabilità del minorenne

Prima di provare a rispondere, occorre fare un distinguo. Ai sensi dell’Art. 97 del Codice Penale, il minore di anni 14 non è mai imputabile penalmente. Se, tuttavia, è riconosciuta la pericolosità sociale del soggetto, possono essere previste delle misure di sicurezza come la libertà vigilata o il ricovero in riformatorio.
Il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile solo se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere, a norma dell’Art. 85 del Codice Penale.

La responsabilità della scuola e della famiglia

Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, la responsabilità del genitore (culpa in educando) e del docente (culpa in vigilando) non sono tra loro alternative.
Su questo aspetto, la giurisprudenza conferma che la responsabilità del genitore e dell’insegnante sono di natura solidale, concorrenti tra loro e non alternative. (Cass. civ., sez. III, n. 12501/2000).
Nel merito della responsabilità della scuola, l’Art. 28 della Costituzione indica come i funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici siano responsabili, degli atti compiuti in violazioni dei diritti.
In questo senso l’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente nei casi di danni per dolo o colpa grave.
La presunzione di responsabilità potrà essere superata solo dimostrando l’adozione di concrete misure organizzative idonee a evitare una prevedibile situazione di pericolo. Ovvero provando che la vigilanza è esercitata nella misura dovuta e adeguata all’età e al normale grado di comportamento dei minori affidati (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2334).

Profilo assicurativo

Ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, l’assicuratore non è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto quest’ultimo deve pagare ad un terzo per i danni cagionati da fatti dolosi.
L’assicurazione, di norma, infatti, copre esclusivamente la condotta colposa dell’assicurato.
Il secondo capoverso dello stesso articolo del Codice Civile estende, peraltro, l’obbligo dell’assicuratore anche ai danni causati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali l’assicurato deve rispondere.
È questo il caso di sinistro causato da un soggetto incapace, ovvero nell’ipotesi di responsabilità dei genitori, tutori, precettori o maestri d’arte.
Di fronte a casi così estremi, tuttavia, anche in assenza di una sentenza giurisprudenziale definitiva, generalizzare è sempre avventato.
In linea di principio possiamo affermare che la polizza assicurativa scolastica potrebbe indennizzare il danno, riservandosi, tuttavia, il diritto di rivalersi nei confronti della famiglia o dell’Istituto.

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La concessione dei locali scolastici

Il Comune proprietario dell’immobile scolastico ci ha comunicato che ha dato in concessione la palestra dell’Istituto ad una associazione sportiva. La concessione dei locali scolastici avverrà al di fuori dell’orario delle attività didattiche. Nel caso di danneggiamento all’immobile o alle attrezzature di proprietà dell’Istituto la polizza scolastica risarcisce il danno?

Gli edifici scolastici, i locali e le relative attrezzature, sono patrimonio dello Stato o degli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni), ai sensi dell’Art. 826 del Codice Civile.
Ai sensi dell’Art. 14, comma 1, lettera (i) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, gli Enti proprietari provvedono alla realizzazione, alla fornitura ad uso esclusivo alla scuole degli immobili. L’Ente proprietario è inoltre obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

Le norme sulla concessione dei locali scolastici

La concessione in uso dei locali scolastici a Enti o Associazioni è consentita ai sensi dell’Art. 96 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Le regole e le procedure relative alla cessione dei locali sono demandate agli accordi e ai protocolli operativi stipulati tra la scuola e l’Ente proprietario.
Giova ricordare che l’Ente Locale è il proprietario dell’immobile ma questo è dato ad uso esclusivo alla scuola. Qualora un Ente o un’Associazione richiedesse l’uso dei locali, autorizzazione dovrà essere concessa dal Consiglio di Istituto della scuola, ai sensi dell’art. 38 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Tempi e finalità

Le attività didattiche proprie della scuola hanno priorità rispetto all’utilizzo del concessionario. Per questo motivo l’utilizzo dei locali scolastici è consentito, al di fuori dell’orario del servizio scolastico e non dovrà interferire con l’attività didattica.
La concessione dovrà inoltre rientrare nell’ambito dei fini istituzionali e comunque in ambiti di interesse pubblico con finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.
Inoltre le attività dovranno essere rese in forma gratuita e/o senza scopo di lucro. Ne deriva che non può essere concesso l’uso dei locali scolastici a soggetti che perseguono fini commerciali o che espletino attività in ambito di interesse privato. Allo stesso modo, non potranno utilizzare i locali scolastici, partiti politici, associazioni, organizzazioni e comitati che ne costituiscono un’emanazione diretta o indiretta.

Procedure per la concessione

Il soggetto concessionario dovrà inoltrare formale richiesta all’Ente proprietario dell’immobile e/o al Dirigente scolastico. In quest’ultimo caso il Dirigente scolastico dovrà avere ricevuto delega formale dall’Ente stesso. Oltre alle finalità specifiche per cui è chiesta la concessione, il soggetto richiedente dovrà indicare le generalità del soggetto responsabile. Effettuate le necessarie verifiche e ottenute le necessarie autorizzazioni può essere concesso l’uso degli spazi.

Il profilo assicurativo

Ottenuta la concessione, il concessionario diventa responsabile per i danni diretti, a cose o persone, causati nel tempo e nei luoghi oggetto della concessione stessa. Per questo motivo la concessione dei locali scolastici dovrebbe essere sempre subordinata alla sottoscrizione, da parte del concessionario, di una polizza per la Responsabilità Civile e per la copertura dei danni provocati.
Il broker assicurativo specializzato potrà, su mandato della scuola cliente, verificare la qualità delle coperture assicurative offerte dal concessionario.
Allo stesso modo il concessionario è tutelata dalla polizza assicurativa della scuola o dell’Ente Locale per gli eventuali danni dovesse subire da questi ultimi nel corso del periodo di concessione.

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