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Riunione del Collegio dei Docenti

Alla luce dell’inagibilità temporanea dell’aula magna dell’edificio scolastico, ho deciso di convocare la riunione del Collegio dei Docenti, all’interno del cineteatro parrocchiale. Ho preso accordi in questo senso con il responsabile della parrocchia. Mi chiedo tuttavia: in caso di sinistro occorso ad un docente, la polizza coprirebbe il danno?

La normativa di riferimento in relazione al Collegio dei Docenti è nell’art. 7 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Il decreto ne stabilisce la composizione, le finalità e le modalità esecutive.

La convocazione del Collegio dei Docenti

Ai sensi della normativa in essere, la riunione del Collegio prevede una convocazione formale.
La convocazione viene fatta dal Dirigente Scolastico o da almeno 1/3 dei docenti dell’Istituto.
Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 105/1975, la convocazione deve essere disposta, con un preavviso non inferiore a 5 giorni rispetto alla data della riunione, mediante comunicazione formale inviata ai singoli membri e avviso affisso all’albo.
Nulla vieta che l’incontro si svolga fuori dai locali scolastici, anche on-line, come durante la pandemia, tuttavia, la scelta dev’essere motivata. Occorre, infatti, ricordare che il Collegio dei Docenti è un’attività lavorativa a tutti gli effetti ed anche un’eventuale assenza va, quindi, sempre motivata.
Il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare precisamente i docenti in relazione ad orari e luogo della riunione, evidenziando, anche sinteticamente, le motivazioni per cui l’incontro si svolge al di fuori dei locali dell’Istituto.

Le coperture assicurative

Il Collegio dei Docenti è a tutti gli effetti, come detto, un’attività lavorativa.
Ne deriva che tutti i soggetti presenti sono in copertura assicurativa, sia in itinere, sia durante la riunione.
In caso di infortunio, trattandosi esclusivamente di dipendenti dell’Amministrazione scolastica, la tutela INAIL è garantita.
Analogamente all’INAIL anche la polizza scolastica integrativa copre il sinistro. In questo caso, tuttavia, essa potrà intervenire esclusivamente a favore dei docenti che hanno pagato il premio.
La tutela, in questa seconda ipotesi, prevede le garanzie e i massimali contemplati in polizza.
Occorrerà verificare la presenza della copertura in itinere, il massimale delle spese mediche e il risarcimento nei casi di invalidità.

La responsabilità del proprietario dell’immobile

Resta inteso che le polizze assicurative escludono dal risarcimento la responsabilità diretta del proprietario dell’immobile.
Nel caso il dipendente fosse vittima di infortunio a causa di uno scalino sbrecciato, di una sedia rotta o del pavimento bagnato e non segnalato, la società assicuratrice potrebbe non pagare il danno chiedendo di aprire il sinistro con la polizza di Responsabilità Civile del proprietario.
In alternativa, potrebbe liquidare il danno e successivamente rivalersi sul proprietario dell’immobile.
Per ovviare a queste problematiche è sempre opportuno stilare un protocollo d’intesa tra l’Istituto e il proprietario dell’immobile che identifichi precisamente i rispettivi ambiti di responsabilità. È sempre utile, inoltre, predisporre una ricognizione del locale prima dell’incontro, per valutare precisamente lo stato della sala.
In tutti questi casi l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente utile per definire l’aspetto assicurativo del protocollo d’intesa.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla tutela assicurativa degli organi collegiali, contattaci qui.

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Punture di insetti

Con il ritorno della bella stagione, gli alunni della nostra scuola dell’infanzia e primaria stanno accedendo ai giardini della scuola. In caso di puntura e nell’ipotesi di conseguente infezione trasmessa dagli insetti, l’assicurazione scolastica copre il danno?

Il rischio di punture di insetti non è, purtroppo, solo un problema legato agli ambienti esterni della scuola. Con l’apertura delle finestre, proprio in concomitanza con la bella stagione, potremmo trovarci di fronte a questo problema anche negli ambienti chiusi.

Le punture d’insetto sono un infortunio?

Le punture d’insetto sono un infortunio. Nel 2019 l’INAIL ha emanato un vademecum per i lavoratori, operanti prevalentemente in outdoor e quindi più esposti a questo tipo di rischio.
Le punture di api, vespe e calabroni ma anche di alcune formiche, sono velenose. Il pericolo più frequente è legato alle possibili allergie al veleno. Altrettanto pericolose sono le punture al collo, alle labbra o in bocca.
È stimato che il 3,5% della popolazione soffre di allergia al veleno degli insetti.
Un caso diverso, ma non meno pericoloso, riguarda le punture di zecca.
Le zecche possono causare malattie infettive, più o meno gravi, il decorso, in questi casi, dipende dallo stato di salute del paziente, dal tempo impiegato per la rimozione dell’aracnide, dal sistema immunitario del soggetto e dal tipo di zecca.
I sintomi, nel caso di punture da insetti, vanno da arrossamenti e prurito fino a forti gonfiori. Nel peggiore dei casi, possono determinare difficoltà respiratorie o anche il collasso cardiocircolatorio.

La responsabilità della scuola

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo, in conformità alle norme D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso idonee misure di protezione e prevenzione.
Di norma, la segnalazione all’Ente proprietario dell’immobile in cui ha sede l’istituto scolastico, consente, in questi casi, di trasferire la responsabilità diretta.
Per i dipendenti, una puntura di insetto o il morso di una zecca sono coperti, nella maggior parte dei casi, dall’assicurazione infortuni obbligatoria. Nessun operatore scolastico dovrà quindi preoccuparsi dei costi connessi, perché a livello assicurativo, per INAIL, questi eventi sono equiparati agli infortuni.
Un aspetto diverso riguarda gli studenti. L’INAIL considera gli alunni come una categoria di lavoratori particolare e li tutela, pertanto, solo in alcune attività, motivo per cui la copertura assicurativa integrativa risulta fondamentale in tutti i casi in cui la copertura obbligatoria non è operante.

Le polizze assicurative scolastiche

Le maggiori compagnie assicurative denunciano un aumento costante di questo tipo di eventi. A seconda del decorso della malattia, il costo del trattamento terapeutico imputabile alla puntura di un insetto, o al morso di una zecca, potrebbe oscillare da alcune centinaia di euro a importi a sette cifre.
Le migliori polizze assicurative scolastiche prevedono la copertura per questi eventi all’interno del massimale di spese mediche. Occorre tuttavia fare attenzione alle esclusioni. Alcune polizze comprendono le punture degli insetti, ma escludono le malattie derivanti. Altre escludono direttamente questo tipo di eventi. In questi casi la corretta presa visione delle Condizioni Contrattuali, anche attraverso la consulenza del broker assicurativo specializzato consente di fruire della miglior copertura disponibile.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative nei casi di punture d’insetto nella scuola, contattaci qui.

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Studenti ucraini ospiti delle scuole italiane. I profili assicurativi.

La mamma di un ragazzo ucraino, entrambi sfollati in Italia, ha chiesto disponibilità al nostro Istituto superiore ad accogliere il figlio al fine di evitare l’interruzione della formazione scolastica. Il ragazzo in Istituto è coperto da assicurazione? Occorre pagare il premio?

Circa gli studenti ucraini temporaneamente ospiti delle scuole italiane abbiamo avuto modo di parlare in un nostro precedente articolo.
È bene tuttavia fare alcune precisazioni.
Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha comunicato i dati relativi agli studenti in arrivo dall’Ucraina, che saranno provvisoriamente ospiti delle scuole italiane. Il numero totale di alunni accolti attualmente è di 8.455: 1.577 nell’infanzia, 4.172 nella primaria, 2.066 nella secondaria di I° grado, 640 nella secondaria di II° grado. Quasi un quarto di questi frequenterà le scuole lombarde. Un numero importante di studenti, per cui anche l’aspetto assicurativo assume un particolare rilievo.
Di norma, le polizze assicurative scolastiche stipulate con le società specializzate, prevedono la copertura gratuita degli studenti stranieri temporaneamente ospiti della scuola. La copertura assicurativa, tuttavia, è garantita con tre modalità diverse.

Alunno regolarmente iscritto

Qualora, dopo formale richiesta della famiglia, l’Istituto iscriva regolarmente lo studente a scuola, la copertura assicurativa è operante ed integrale. Dopo l’ufficiale iscrizione infatti non c’è distinzione con gli altri alunni. Tutte le attività scolastiche sono garantite e tutelate. In relazione al pagamento del premio, qualora il numero degli alunni aggiuntivi rientri nel limite di tolleranza previsto nelle polizze specifiche, non c’è nessun obbligo. La tolleranza, infatti, nelle migliori polizze assicurative scolastiche, è garantita in misura pari almeno il 3% dell’intera popolazione studentesca.

Alunno uditore

Se, per qualsiasi motivo, non fosse possibile formalizzare l’iscrizione all’Istituto, il Dirigente scolastico potrà consentire la frequenza all’alunno in qualità di uditore. Anche in questo caso è necessaria la richiesta ufficiale della famiglia. Effettuato questo passaggio, la presenza dello studente in Istituto è garantita e tutelata sotto il profilo assicurativo durante tutte le attività. Unica limitazione riguarderà l’itinere, momento in cui la copertura assicurativa potrebbe non essere operante.

Alunno in scambio culturale

Un ulteriore possibilità è offerta dalle garanzie relative agli scambi culturali. Lo Scambio Culturale è un programma formativo che prevede la permanenza all’estero di uno studente per periodi formativi più o meno lunghi. Gli scambi culturali sono regolamentati dalle singole scuole con protocolli specifici legati alla durata e all’offerta formativa. Gli scambi prevedono, tuttavia, precisi protocolli d’intesa tra la scuola mandante (ucraina) e quella ricevente (italiana). La tutela assicurativa durante il periodo di permanenza è integrale solo se legata al protocollo d’intesa stipulato tra le due scuole. Alla luce della situazione contingente sembra essere certamente la strada meno percorribile.

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La lite temeraria

Un’alunna del nostro istituto, durante l’intervallo, urta un compagno in modo accidentale; cadendo riporta la rottura di due incisivi. La scuola effettua regolare denuncia all’Assicurazione.
La famiglia chiede un colloquio con il Dirigente, ma all’appuntamento fissato non si presenta. Successivamente, l’avvocato della famiglia ci recapita una missiva in cui, tra le altre inesattezze, lamenta la mancata vigilanza e il mancato soccorso. Contestualmente, la famiglia procede con un esposto alla Procura della Repubblica. Nel caso di procedimento giudiziario la polizza assicurativa copre il danno e le eventuali spese?

Eventi di questo genere non sono insoliti in ambito scolastico. Del rischio di contezioso nella scuola abbiamo già parlato in un nostro precedente articolo, tuttavia il caso in questione merita qualche approfondimento.

La Lite temeraria e la Responsabilità processuale aggravata

Il tentativo di addossare, in modo pretestuoso o in malafede, la responsabilità di un evento ad un terzo, dal punto di vista giuridico, può essere considerato: lite temeraria.
In sostanza, la lite temeraria è un’azione giudiziaria, frutto della malafede o della colpa grave, di una delle parti. La norma di riferimento che prevede la responsabilità per lite temeraria è l’Art. 96 del Codice Di Procedura Civile, che disciplina anche la Responsabilità processuale aggravata.
La Responsabilità processuale aggravata è un danno punitivo teso a scoraggiare l’abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia. 
Alla presenza di determinati presupposti di legge, la Responsabilità prevede come sanzione la condanna della parte soccombente, oltre che al pagamento delle spese legali, anche al risarcimento dei danni.

La responsabilità dell’avvocato in solido con il cliente

Anche la responsabilità del legale non è secondaria rispetto all’azione giudiziaria intrapresa.
La Corte di Cassazione (Cass. Civ. 16023/2002) afferma che, benché l’attività professionale dell’Avvocato costituisca obbligazione di mezzi e non di risultato, la sollecitazione da parte del cliente non esonera il professionista dalla responsabilità per negligenza professionale.
Nel 2008, il Tribunale di Cagliari (Sent. 2247 del 19/06/2008) ha condannato l’Avvocato difensore, in solido con il cliente, al pagamento delle spese processuali in favore della controparte. L’avvocato infatti ha intrapreso una lite senza la prudenza minima che impone l’art. 96 del C.P.C.

L’esposto alla Procura della Repubblica

L’esposto alla Procura della Repubblica è lo strumento messo a disposizione del cittadino per dargli la possibilità di chiedere l’intervento degli organi di Polizia Giudiziaria.
Il cittadino può avvalersi dell’esposto per segnalare la violazione di diritti, o quando ritiene necessario l’intervento dell’autorità.
L’esposto non deve essere confuso con la querela o la denuncia.
Con la querela si chiede all’autorità di aprire un vero e proprio procedimento penale nei confronti di un soggetto determinato, perché si ritiene che abbia commesso un reato procedibile a querela di parte.
La denuncia, invece, consente d’informare l’autorità giudiziaria di una notizia di reato perseguibile d’ufficio e a cui ha assistito in qualità di testimone.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione scolastica non solo rimborsa il sinistro, come nel caso in questione, ma tutela anche la Responsabilità Civile dell’Istituto, qualora venisse dimostrata la responsabilità diretta nell’evento.
Circa l’esposto alla Procura della Repubblica, occorrerà invece attendere il risultato dell’inchiesta svolta dalla Polizia Giudiziaria.

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Arresto cardiaco a scuola

La recente cronaca riporta come, in una scuola del napoletano, un alunno della scuola dell’infanzia, vittima di un arresto cardiaco a scuola, è stato salvato dalle proprie docenti.
Lo scorso mese di novembre un caso analogo ha colpito un alunno di un istituto superiore pugliese durante l’ora di educazione fisica.
Questo tipo di eventi, fortunatamente, limitati nel numero e nella frequenza, non devono essere sottovalutati, anche perché alcune volte portano ad esiti nefasti.
Nell’ottobre del 2018 una studentessa mantovana è rimasta vittima di un arresto cardiaco, anche in questo caso, durante l’ora di scienze motorie.
In relazione alle procedure per la gestione del caso morte nella scuola, vi rimandiamo ad un nostro precedente articolo.

Il Preposto

Focalizziamo, invece, l’attenzione sulle possibili responsabilità dell’Istituto in questi casi.
Nella scuola, in osservanza al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono individuate almeno due figure legate strettamente ai processi di sicurezza: il Preposto (responsabile alla sicurezza del plesso) e l’Addetto al primo soccorso.
Le competenze specifiche in capo al Preposto o Responsabile di Plesso, ove esistente, sono la verifica che l’attività didattica sia svolta conformemente al regolamento della scuola, ma, soprattutto, la vigilanza sul corretto svolgimento delle varie attività didattiche. Queste dovranno svolgersi in conformità a quanto prescritto dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della scuola.

L’Addetto al Primo Soccorso

All’attività del Preposto si affianca quella dell’Addetto al primo soccorso. Questa figura non deve necessariamente avere competenze di carattere medico o infermieristico, ma dev’essere dotato della capacità nell’intervento pratico e organizzativo in caso di infortunio.
Per entrambe queste figure, la formazione dovrebbe essere costante, parallelamente al confronto con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
La formazione di base in materia di primo soccorso (12 ore) e l’aggiornamento relativo, sono obbligatori per lo svolgimento dell’incarico di addetto al primo soccorso. Il Dirigente Scolastico, pertanto, è tenuto a verificarne il possesso e l’aggiornamento.

I defibrillatori nella scuola

In relazione all’arresto cardiaco a scuola è bene evidenziare come la presenza dei defibrillatori (DAE) nelle scuole non sia ancora un obbligo. Tuttavia il MIUR, con la nota n. 7144 del 25 marzo 2021, ha dato via libera all’assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie per il loro acquisito.
Il defibrillatore è lo strumento fondamentale per consentire un pronto intervento, qualora si verifichino casi di arresto cardiaco a scuola. Quest’aspetto diventa particolarmente importante nell’esercizio dell’attività motoria.
I DAE devono essere comunque mantenuti in condizioni di perfetta operatività. La batteria che deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento e le piastre adesive che devono essere sostituite alla scadenza.

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Infortunio in palestra

Non è automatica la responsabilità della scuola in caso di infortunio in palestra di un alunno durante l’ora di educazione fisica. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9983/2019.

Il fatto

La famiglia di uno studente, vittima di un infortunio in palestra durante una partita di pallamano, avevano chiesto il risarcimento dei danni patiti da loro figlio. La famiglia imputava la responsabilità diretta dell’Istituto.
I giudici avevano ritenuto che non vi fosse responsabilità della scuola. L’infortunio si era verificato per una ragionevole causa fortuita, legata alle normali modalità di gioco. Inoltre, l’infortunio era avvenuto durante la normale attività didattica della scuola, sotto la diretta vigilanza del docente.
L’istituto, quindi, aveva assolto pienamente l’obbligo di vigilanza ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, essendosi il sinistro verificato nell’ambito dell’attività scolastica regolarmente inserita nel piano educativo e con modalità tali da non potere essere impedito.

L’ordinanza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribadito i parametri della responsabilità delle scuole in caso di infortuni agli alunni impegnati durante l’ora di educazione fisica.
La Suprema Corte, ha confermato la conclusione dei giudici di merito.
Nel caso di infortunio subito da uno studente durante le ore di educazione fisica, per potersi ravvisare la responsabilità oggettiva della scuola, è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente. La scuola inoltre non deve aver predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.
L’onere di provare dell’illecito commesso da altro studente spetta allo studente che ha subito l’infortunio, quale precondizione della richiesta. Spetta invece alla scuola provare di non aver potuto impedire il fatto, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto. La responsabilità, quindi, non sussiste quando le lesioni sono la conseguenza di un’azione che rientra nel normale rischio dell’azione medesima.

La causa fortuita

La Corte di Cassazione ha accertato l’assenza del fatto illecito altrui, in quanto il ragazzo si era infortunato mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo. È emerso, inoltre, che la partita rientrava nella normale attività didattica della scuola e l’insegnante aveva preventivamente istruito i giocatori sulle regole e i comportamenti da tenere durante la partita. L’infortunio non era stato causato da una azione scorretta, o comunque fallosa di altri giocatori, il campo di gioco era perfettamente libero ed idoneo all’attività predisposta e la partita si era svolta interamente sotto il controllo diretto dell’insegnante, in attuazione dell’obbligo di vigilanza.
Essendo, quindi, l’infortunio in palestra, avvenuto in ragione di una causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano, la Suprema Corte ha, di fatto, escluso la responsabilità della scuola e rigettato il ricorso.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti infortunati in palestra, contattaci qui.

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Manleva in caso di infortunio

Una nostra studentessa s’è infortunata in itinere, nel rientro all’abitazione dopo le lezioni, riportando lo slogamento della caviglia. La famiglia ci ha inoltrato, via mail, il certificato medico di Pronto Soccorso con la dinamica del sinistro. Dopo qualche giorno la stessa famiglia ci ha chiamato telefonicamente. Alla luce del miglioramento del quadro clinico, ci ha chiesto di non procedere alla denuncia di sinistro con la Società assicuratrice. Siamo esonerati dalla denuncia chiedendo alla famiglia di formalizzare la sua richiesta? In caso contrario la scuola è tenuta ad effettuare comunque denuncia anche all’INAIL?

Tecnicamente, quanto proposto dalla famiglia è una dichiarazione di manleva.
La manleva, nota anche come liberatoria o esonero della responsabilità, è una garanzia personale atipica, ampiamente utilizzata, benché non disciplinata espressamente dalla legge.
Il termine manleva si riferisce ad una liberatoria, all’esonero o allo scarico della responsabilità con cui una parte (il danneggiato) assume su di sé gli effetti patrimoniali scaturenti dalla responsabilità di un altro soggetto (mallevato).

La manleva nella scuola

Nella scuola, l’istituto della manleva, è utilizzato spesso e per aspetti diversi. Pensiamo all’assunzione di responsabilità che alcune famiglie rilasciano in relazione all’uscita degli studenti da scuola nella scuola secondaria di primo grado. Altri esempi di manleva si riferiscono ai viaggi di istruzione o al servizio mensa.
È bene evidenziare tuttavia che, proprio perché si tratta di un contratto atipico, non normativamente disciplinato, l’Istituto scolastico potrebbe incorrere nell’abuso della manleva.
Nello svolgimento delle attività scolastiche, molto spesso, le famiglie, anche su richiesta della scuola, sottoscrivono dichiarazioni di esonero della responsabilità a favore dell’istituto scolastico.
Con questi documenti sollevano da ogni responsabilità la scuola nel caso di eventuali incidenti o infortuni subiti o danni cagionati a sé o a terzi, connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, compresi gli incidenti e gli infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti.

La manleva nei casi di infortunio è nulla

La manleva in caso di infortunio deve considerarsi nulla. Infatti, quando i genitori affidano il figlio alla scuola, quest’ultima è titolare dell’obbligo di vigilanza e protezione nei confronti del minore.
La manleva prevede la disponibilità giuridica del bene da parte del manlevante. Nel caso dei minori, l’incolumità fisica è un bene giuridicamente indisponibile ai sensi dell’Art. 5 del Codice Civile.
Nel caso specifico, con la trasmissione del Certificato medico, la famiglia sta formalmente denunciando alla scuola il verificarsi di un evento che rientra nella copertura assicurativa stipulata. La successiva richiesta della famiglia di manleva in caso di infortunio e conseguentemente di non effettuare denuncia alla Società assicuratrice, non può essere accolta. Infatti, analogamente a quanto previsto dall’Art. 1915 del Codice Civile, l’Istituto mallevato, il quale non faccia tutto il possibile per evitare o diminuire il danno (cd: obbligo di salvataggio), perde il diritto ad essere manlevato.

La denuncia all’assicurazione e all’INAIL

Effettuata la denuncia alla Società assicuratrice ed effettuata la formale comunicazione alla famiglia, spetterà a quest’ultima decidere, entro i termini di prescrizione, se e come farsi indennizzare l’eventuale danno.
Circa le denuncia all’INAIL, alla luce degli specifici ambiti di copertura relativi agli alunni, il sinistro non sembra rientrare nelle tutele previste dall’Ente.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla manleva negli Istituti scolastici, contattaci qui.

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Settimana bianca

Il nostro Istituto Superiore sta organizzando per gli alunni delle classi 4° e 5° una settimana bianca da tenersi nel prossimi mesi di gennaio e febbraio. In relazione all’aspetto assicurativo l’Agenzia di Viaggio ci comunica che dal prossimo gennaio la copertura assicurativa per la responsabilità civile danni o infortuni causati a terzi sarà obbligatoria. La polizza sottoscritta dall’Istituto già copre quest’aspetto?

La Settimana bianca è tra le attività scolastiche più diffuse su tutto il territorio nazionale ma anche tra quelle potenzialmente più rischiose.

L’obbligo di assicurazione

Il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza degli sport invernali, prevede che: “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione […] che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”.
La norma s’ispira ai principi del Codice della Strada. Come nella circolazione stradale è previsto l’obbligo di assicurazione, allo stesso modo diventa obbligatoria la copertura assicurativa per lo sci alpino, con l’esclusione del fondo.
È prevista anche l’obbligatorietà del casco sulle piste e si applica il principio di presunzione di responsabilità nel concorso di colpa.
Il Decreto prevede, inoltre, l’obbligo, a carico del gestore degli impianti: “[…] di mettere a disposizione degli utenti […] una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.
La mancanza della polizza è punita con una sanzione fino a 150,00 euro, oltre al ritiro dello skipass.

La Settimana bianca nella scuola

Nel corso della Settimane bianca organizzata dagli Istituti scolastici, più di una volta i partecipanti sono stati vittime di infortuni, anche gravi.
Per questo motivo le società top player presenti sul mercato, di norma ricomprendono nei singoli rami assicurativi, questo tipo di attività.
Resta inteso che, come per tutte le attività scolastiche, anche la settimana bianca, dev’essere deliberata dal Consiglio di Istituto e rientrare all’interno del PTOF.
Alla luce della nuova normativa più sopra richiamata, è bene verificare con precisione la presenza della garanzia nel contratto assicurativo stipulato.  L’acquisto di doppie coperture assicurative potrebbe essere considerato danno erariale.

La Settimana bianca durante la pandemia

Un ultimo aspetto relativo all’organizzazione della settimana bianca riguarda i recenti e continui adeguamenti in relazione alla situazione pandemica in atto.
Attualmente, lo stato d’emergenza nazionale, introdotto D.L. 23 luglio 2021, n. 105, è prorogabile al massimo fino al 31 gennaio 2022. Tuttavia, il Governo, alla luce della situazione contingente, potrebbe emanare ulteriori provvedimenti con le conseguenti restrizioni legate alle singole zone interessate.
A questo proposito vi segnaliamo il recente articolo sull’annullamento dei viaggi per infezione o quarantena.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa durante la settimana bianca, contattaci qui.

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Progetto Orti nelle Scuole

Il nostro Istituto comprensivo ha aderito al progetto “Orti nelle scuole”.  Alcuni nonni degli alunni collaborano, in qualità di volontari, per creare e curare un orto nel giardino della scuola.
In caso di infortunio i volontari sono assicurati? Se così non fosse, la segreteria dovrebbe comunicare i loro nominativi alla Società assicuratrice e pagare il premio?

Dal 2015 il Ministero delle politiche agricole e il Ministero dell’Istruzione hanno lanciato il progetto “Orti nelle scuole”.
Il progetto è rivolto agli alunni e agli studenti delle scuole dell’infanzia e delle elementari.
I primi progetti legati alla sensibilizzazione ed educazione sul tema della nutrizione e della corretta alimentazione, risalgono ai primi anni 2000, con l’introduzione dell’autonomia scolastica.

Le linee guida

Dallo scorso anno il Comune di Milano ha emanato le linee guida per la realizzazione degli orti didattici realizzati nelle scuole di proprietà comunale.
Questo tipo di iniziative è promosso comunque in moltissime realtà in tutto il territorio nazionale. 
Per la realizzazione dell’orto didattico, operatori specializzati offrono servizi specifici, in moltissime realtà.
Molte scuole coinvolgono volontari (nonni, genitori, personale in quiescenza, ecc.) che realizzano, con l’aiuto di Docenti e studenti, spazi verdi coltivati.
Il primo passaggio necessario, riguarda la formalizzazione del progetto, che deve passare attraverso le delibere del Collegio Docenti, del Consiglio d’Istituto e il successivo inserimento nel PTOF della scuola.
Sarà quindi necessario stilare un protocollo d’intesa coi soggetti che effettueranno l’attività. L’incarico, nel caso di volontari, dovrà prevedere: la gratuità, il dettaglio delle specifiche attività interessate, calendario, orari e la bassa incidenza di rischio.

Il profilo assicurativo

L’incremento di questo tipo di attività è testimoniato dalla richiesta di chiarimenti che ci pervengono in relazione all’assicurazione dei soggetti impegnati in questi progetti.
Le polizze stipulate dalle Società top player, operanti in ambito scolastico, prevedono una serie di assicurati a titolo gratuito (es.: Alunni esterni, Famigliari, ecc.).
È utile verificare se i volontari rientrano nell’elenco degli assicurati.
Nel caso non fossero ricompresi è opportuno contattare la Società assicuratrice o il broker specializzato per verificare la possibilità di assicurare i volontari, con quali modalità e quali costi.
Resta inteso che la polizza di Responsabilità Civile tutela tutti i soggetti regolarmente presenti nell’Istituto per i danni provocati colposamente da quest’ultimo. La copertura assicurativa infortunio resta un requisito fondamentale per tutti i soggetti che operano nella scuola, ancor più se impegnati in attività manuali, come il progetto “Orti nelle scuole”, dove il livello di rischio, per quanto contenuto, è sempre presente.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei progetti scolastici, contattaci qui.

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Festa di Natale

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto comprensivo hanno organizzato la festa di Natale nei locali dell’Istituto con un piccolo spettacolo teatrale allestito dalle Docenti. L’incontro è aperto alle famiglie degli alunni. La polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre i genitori che partecipano a quest’attività?

La festa di Natale, soprattutto per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, da sempre, assume un significato particolare. L’attività, già di per sé abbastanza delicata sotto il profilo della sicurezza, quest’anno richiede una particolare attenzione in relazione alle dinamiche legate alla pandemia e alle restrizioni che potrebbero crearsi nei prossimi giorni.

La delibera del Consiglio di istituto

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti, le attività extrascolastiche, come quella in oggetto, sono deliberate dal Consiglio di Istituto.
Le attività extrascolastiche devono essere ricomprese all’interno del PTOF o quantomeno, in via provvisoria, formalmente autorizzate dal Dirigente Scolastico.
Effettuato questo primo passaggio formale non sussistono problemi legati alla copertura assicurativa dei soggetti partecipanti all’attività.

La copertura assicurativa

Le polizze assicurative della scuola, di norma, tutelano tutte le attività, messe in atto dalla scuola.
Un aspetto di assoluta importanza, che non deve mai essere dimenticato, è la responsabilità del soggetto che organizza l’evento.
L’Istituto è assicurato per tutti gli eventi che vedano coinvolta la Responsabilità Civile diretta, ovvero per i danni che dovesse causare colposamente.
Per quanto riguarda l’infortunio, saranno in copertura invece solo i soggetti regolarmente assicurati.
Come precisato nella domanda, all’attività, oltre al personale scolastico e agli alunni, saranno presenti anche i genitori di questi ultimi.
I genitori, quindi, saranno in copertura assicurativa esclusivamente per gli eventuali danni riconducibili alla responsabilità diretta dell’Istituto.

Comunicazione formale alle famiglie e vigilanza

A maggior tutela della scuola è auspicabile che l’Istituto comunichi l’attività con una formale circolare.
La comunicazione, emessa con congruo anticipo, dovrà contenere i riferimenti spazio-temporali relativi all’evento (date, ore, luoghi e programma delle manifestazioni).
La circolare dovrà evidenziare come la festa di Natale, sia un’attività extracurricolare. Per questo motivo la partecipazione dell’alunno è opzionale e facoltativa.
Una particolare attenzione dovrà essere riservata alla responsabilità relativa alla vigilanza. All’interno della circolare potrà essere precisato che quest’ultima è demandata alle famiglie che decidono di aderirvi.
Resta comunque inteso che qualora ci fossero minori non accompagnati e l’Istituto decidesse di accollarsene l’onere, dovrà mettere in atto tutti i protocolli specifici legati alla vigilanza di questi soggetti.

Pandemia

Un ultimo aspetto da prendere in considerazione è quello relativo alle restrizioni legate alla pandemia in corso. La situazione sanitaria è in costante evoluzione, motivo per cui, ad oggi, non esistono indicazioni generali e certe applicate su tutto il territorio nazionale.
L’accesso con il greenpass, l’utilizzo dei sistemi di protezione personale e le regole di distanziamento potrebbero subire delle variazioni in relazione al contesto specifico. Anche per quest’aspetto è bene fare riferimento alle autorità competenti in prossimità dell’evento.
È bene evidenziare che, anche in questo caso, la responsabilità diretta, anche penale, dell’applicazione delle misure di prevenzione ricade direttamente sull’Istituto, in qualità di organizzatore della manifestazione.

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