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Pet Therapy a scuola

Il nostro Istituto ha organizzato un servizio di Pet Therapy a scuola, finalizzato a migliorare diverse condizioni di difficoltà di comunicazione degli alunni diversamente abili.
Il servizio Educazione Assistita con gli Animali (EAA) è organizzato, ai sensi di legge, in accordo con l’Ente Locale e un Centro specializzato a cui l’Ente Locale ha affidato l’appalto.
In caso di sinistro e/o di infortunio la Compagnia Assicuratrice garantisce la copertura assicurativa?

Gli Interventi assistiti con gli animali (IAA), e tra questi l’Educazione assistita con gli animali (EAA) sono regolamentati ai sensi degli Art. 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”.

Che cos’è la Pet Therapy nella scuola?

Con il termine di Pet Therapy, s’intende un sistema terapeutico dolce con l’ausilio di animali da compagnia. In ambito scolastico, la Pet Therapy viene utilizzata in progetti finalizzati a migliorare il benessere degli alunni soprattutto nella scuola dell’infanzia e primaria.
Nella scuola, i progetti di EAA sono in larga diffusione. L’utilizzo di animali nelle attività scolastiche favorisce l’inserimento, stimola il linguaggio, ma anche uno strumento per lo sviluppo motorio attraverso le attività di gioco e movimento.
Nel marzo 2015, il Ministero della Salute ha emanato delle dettagliate Linee Guida legate a questo tipo di attività.

Attività con animali nella scuola

Come per tutte le attività scolastiche, anche la Pet Therapy prevede la delibera del Consiglio di Istituto e l’inserimento nel PTOF. Qualora, come in questo caso il servizio fosse erogato da un terzo, diventa necessario un protocollo d’intesa tra l’erogatore del servizio, l’Ente Locale e la Scuola.

Le coperture assicurative

Sotto l’aspetto assicurativo, occorrerà stabilire se gli animali sono proprietà dell’Istituto Scolastico o del soggetto che eroga il servizio.
Nel primo caso, è sempre bene che l’Istituto stipuli una polizza specifica per il rischio connesso all’attività con gli alunni e/o il personale. La polizza della scuola, normalmente esclude quest’aspetto. Anche in questo caso, la consulenza del broker assicurativo specializzato è particolarmente utile.
Qualora invece gli animali siano di proprietà del soggetto che eroga il servizio è bene verificare che quest’ultimo sia in possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per tutti i danni che dovesse causare a terzi.

La vigilanza

Un ultimo aspetto riguarda l’obbligo di vigilanza da tenere durante tutte le attività, comprese quelle con gli animali.
In caso di danno, infatti, dovrà essere sempre ben chiara, ai fini della Responsabilità Civile, sia alle famiglie degli alunni, che all’Istituto Scolastico, non solo la dinamica dell’evento, ma, soprattutto, il soggetto che, in quel momento, era tenuto alla vigilanza.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli animali utilizzati nelle attività scolastiche, contattaci qui.

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Le concessioni legate all’Edilizia scolastica

Le concessioni rilasciate dagli Enti Locali legate all’Edilizia scolastica, se non strutturate ed aggiornate, potrebbero essere causa di rischio per l’Istituto scolastico.

Fornitura e manutenzione degli edifici

La Legge 11 gennaio 1996, n. 23 regolamenta quest’aspetto. All’Art. 3 – Competenze degli Enti Locali, si evidenzia come gli stessi debbano provvedere: “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”.
I passaggi relativi alla concessione d’uso dei locali, sono contenuti all’interno dell’Art. 8 – Trasferimento ed utilizzazione degli immobili, della stessa Legge. Gli Enti Locali sono tenuti a fornire al singolo Istituto, in quanto espressione del Ministero della Pubblica Istruzione, un contratto di comodato ad uso gratuito.
Qualora intervenissero modifiche in relazione alla fornitura dei locali (es.: cambio di destinazione d’uso, lavori di ampiamento, costruzione di nuovi edifici, ecc.), dovrà essere adeguato anche il contratto di comodato.

La conduzione dell’immobile

Questi aspetti assumono una particolare rilevanza sotto l’aspetto gestionale e assicurativo. Il Dirigente scolastico, infatti, dovrà strutturare il relativo servizio di sorveglianza in relazione agli spazi, con particolare attenzione alla vigilanza agli ingressi.
L’aspetto assume ancora più rilevanza nel periodo attuale, alla luce della pandemia in corso e della necessità di verifica dei requisiti per poter accedere agli edifici in sicurezza.

La polizza assicurativa

Anche dal punto di vista assicurativo, la responsabilità in relazione agli spazi di competenza è una necessità primaria. La Compagnia Assicuratrice, infatti, per poter erogare un eventuale rimborso a fronte di un danno, ha l’esigenza di stabilire con precisione non solo la dinamica del fatto, ma anche il soggetto responsabile della conduzione dei locali e delle relative pertinenze al momento dell’evento.
Un fatto, emblematico in questo senso, è accaduto, nel 2019, in un Istituto Superiore lombardo. La Provincia aveva dato in concessione a più Società Sportive, la palestra dell’Istituto, nelle serate, dopo la chiusura della scuola.
In una di queste, all’uscita, gli addetti della società sportiva non inserivano l’antifurto. Alcuni malintenzionati potevano in questo modo avere accesso all’Istituto e sottraevano materiale elettronico per qualche decina di migliaia di euro. La scuola, che aveva stipulato una regolare polizza assicurativa contro il furto dei beni, s’è vista rigettare il sinistro in quanto l’onere del pagamento del danno ricadeva sulla Società sportiva che non aveva ottemperato all’inserimento dell’antifurto o in seconda istanza sulla Provincia che aveva dato la palestra in concessione.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative legate all’edilizia scolastica, contattaci qui.

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Bullismo: condanna di un Istituto scolastico

Il problema del bullismo torna nuovamente alla ribalta dopo la recente condanna di un Istituto Scolastico da parte del Tribunale di Pescara.

Il fatto

Il dettaglio dei fatti è riportato in cronaca.
Alla luce delle testimonianza prodotte, il giudice Patrizia Medica, ha: «accertato che l’istituto scolastico non ha dimostrato di essersi attivato al fine di impedire il protrarsi della condotta vessatoria [dello studente autore dei fatti], da questi platealmente assunta davanti all’intera classe, può ritenersi sussistente la responsabilità della scuola, tenuta al risarcimento del danno provocato dall’omessa adozione di tutte le misure idonee a tutelare l’alunna» e inoltre: «È evidente che, se l’istituto scolastico avesse posto in essere tutte le cautele necessarie a tutelare l’incolumità dell’alunna, la condotta vessatoria sarebbe stata adeguatamente arginata».
Il giudice, per ragioni di economia processuale e contenimento delle spese, s’è reso disponibile a valutare un’ipotesi transattiva. Sulla base dei primi calcoli, la transazione si aggira intorno ai 35mila euro.

La responsabilità della scuola nei casi di bullismo

Dei danni derivanti dagli atti di bullismo ci siamo già occupati in un nostro precedente articolo, vale tuttavia sottolineare alcuni aspetti.
L’Istituto scolastico ha dei doveri ben precisi per contrastare il fenomeno del bullismo.
Il Docente, come ha stabilito la Cassazione, riveste il ruolo di pubblico ufficiale. Il ruolo non riguarda solo l’esercizio delle sue funzioni ma anche tutte le attività preparatorie, contestuali e successive, compresi gli incontri con i genitori.
Il Docente ha quindi l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria qualsiasi episodio che comporti un reato procedibile d’ufficio di cui sia venuto a conoscenza o a cui abbia assistito. Non sporgere denuncia, anche quando la persona che ha commesso gli atti di bullismo non è identificata, è, a sua volta, reato ai sensi degli Artt. 361, 362 e 365 del Codice Penale.
Il Docente dovrà anche fare una relazione da consegnare al Dirigente Scolastico sull’accaduto o su quanto gli è stato riferito. Sarà la scuola a decidere quali provvedimenti disciplinari adottare nei confronti del bullo. La responsabilità di prevenzione infatti non grava soltanto sul Docente ma su tutta la scuola.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, tutte le polizze stipulate dalle scuole tutelano la Responsabilità Civile dell’Istituto. Resta sempre escluso il reato penale nei confronti dell’autore del gesto e l’eventuale azione disciplinare nei confronti del personale inadempiente.
Tuttavia, molte coperture presenti sul mercato escludono i danni diretti ed indiretti derivanti da azioni di bullismo (intimidazioni, molestie verbali, azioni violente, aggressioni fisiche, persecuzioni, ecc.) attuate in ambiente scolastico.
Nel caso di specie, la famiglia della studentessa, per il protrarsi della condotta vessatoria del bullo, ha chiesto il trasferimento dell’alunna che ha perso l’anno scolastico.
Anche la perdita dell’anno scolastico è un danno che potrebbe prevedere una quantificazione da parte del giudice e un rimborso.
L’incremento di frequenza con cui accadono questo tipo di episodi dovrebbe portare la scuola a prestare una particolare attenzione a questo tipo di rischio anche in fase di stipula della polizza.
La consulenza del broker assicurativo specializzato, in questi casi è particolarmente efficace nella tutela dell’Istituto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i casi di bullismo a scuola, contattaci qui.

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La proroga dei contratti pubblici

In questi mesi alcune scuole ci stanno chiarimenti in relazione alla possibilità di proroga dei contratti pubblici. Il riferimento specifico riguarda i contratti di noleggio (es.: fotocopiatrici, strumenti informatici, ecc.) e alle concessioni (es.: servizi di piccola ristorazione, bar, distributori automatici). E’ possibile effettuare una proroga soprattutto alla luce dell’emergenza pandemica in atto?

La proroga è un istituto di carattere eccezionale

A questo quesito risponde la Deliberazione 8 ottobre 2020 n. 124/2020 della Corte di Conti, Sezione di controllo Siciliana: “La proroga del contratto è un istituto di carattere eccezionale, che non può essere utilizzato fuori dai casi e i limiti previsti dalle singole norme. In mancanza di una regola che legittimi l’applicazione generale di questo istituto, la preferenza deve essere per istituti che  risultino compatibili con i principi a tutela della concorrenza. […] La preferenza espressa dal legislatore va verso istituti che preservano e risultano compatibili con i principi a tutela della concorrenza, mentre la proroga resta sempre un istituto di carattere eccezionale”.

La differenza tra proroga e rinnovo

Rinnovo e proroga sono strumenti tesi ad estendere nel tempo gli effetti di un contratto d’appalto finalizzati ad evitare il blocco dell’azione amministrativa. Comunque, sono istituti che costituiscono un’eccezione al principio d’immodificabilità del contratto.
Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, prevede due istituti specifici la proroga tecnica e il rinnovo del contratto.
La differenza tra proroga e rinnovo è determinata dalla scadenza contrattuale. Nel primo caso viene spostata in avanti, quando il contratto non è ancora scaduto. Nel secondo caso, il contratto, ormai scaduto, viene rinnovato con una nuova manifestazione di volontà.

Il limite temporale della proroga

Il legislatore, benché la preveda all’interno del Codice (Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), non guarda con favore a quest’aspetto. Prevede infatti che l’eventuale proroga debba essere prevista nei documenti iniziali di gara, sia motivata, e sia: “limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente”.
Già il comma 2 dell’art. 23 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 si era occupato della proroga, disciplinando in via transitoria che “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi […]”.
Più recentemente la giustizia amministrativa, con riferimento alla durata del periodo oggetto di proroga tecnica ha osservato come quest’ultima dovrà: “[…] avere la durata strettamente necessaria per l’espletamento della gara volta all’affidamento della sua concessione, non potendosi ex ante fissare una data lontana nel tempo, che presumibilmente supera la chiusura della gara medesima, in violazione del necessario obbligo di affidamento solo a seguito di procedura selettiva comparativa” (TAR Lazio – Roma, sez. II, sentenza 22 luglio 2019, n. 9784).
Anche l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) guarda alla proroga tecnica in modo sfavorevole, ritenendola “un ammortizzatore di inefficienze di programmazione […] che legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all’espletamento di una gara” (comunicato del 18 novembre 2019).

Divieto di tacito rinnovo e di rinnovo espresso

Nella Pubblica Amministrazione resta quindi vietato il rinnovo tacito o espresso.
L’avvento della pandemia di Covid-19 ha, in qualche modo, cambiato lo scenario, accelerando e snellendo alcune procedure in attesa dell’aggiornamento complessivo del Codice dei contratti.
Ai decreti semplificazione si aggiunge un ulteriore meccanismo, illustrato dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 6326 del 23 settembre 2019. Il Giudice amministrativo ha ritenuto infatti che, in assenza dei presupposti di operatività della norma eccezionale sulla proroga tecnica, sia ugualmente possibile affidare il contratto al medesimo operatore quando ricorrano le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. (c), qualora la: “necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice […]. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”.

Le normative emergenziali legate alla pandemia

L’introduzione quindi delle diposizioni normative emergenziali legate alla pandemia, rende possibile il ricorso alla proroga dei contratti pubblici. Il riferimento è contenuto nell’art. 106 comma 1 lett. c) n.1.
Anche il Vademecum dell’A.N.A.C del 22 aprile 2020, al punto 9, evidenzia come, in taluni casi, non è necessario indire una nuova gara ma si possa mantenere in vita il precedente rapporto. 
Un ulteriore soluzione, qualora la Stazione Appaltante non abbia previsto sin dall’origine l’opzione di proroga tecnica, è contenuta nell’Art. 63, comma 2, lett. c), del Codice. Si tratta di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara che, congruamente motivata, può far portare avanti il rapporto fino a che non si addivenga alla stipula del contratto. È tuttavia bene evidenziare l’importanza dell’onere motivazionale. In questo caso infatti: “Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.
Da ultimo è bene evidenziare che la situazione di urgenza, connessa alla crisi da COVID-19, non legittima la Stazione appaltante all’applicazione generalizzata della proroga.

Se desideri maggiori informazioni circa la proroga dei contratti assicurativi scolastici, contattaci qui.

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Il servizio mensa

Il nostro Istituto Comprensivo, in accordo con il Comune, organizza per gli studenti il servizio mensa.
Per alcune sezioni il servizio è vigilato direttamente dai nostri docenti, per altre dalla cooperativa a cui l’Ente Locale ha affidato l’appalto.
In caso di sinistro e/o di infortunio la Compagnia Assicuratrice garantisce la copertura in entrambe i casi?

Negli Istituti comprensivi, di norma, il servizio mensa è un’attività scolastica, di norma, dall’Ente Locale e organizzata dalla scuola.

Il servizio mensa è attività scolastica

Come ricorda anche il sito del Ministero della Pubblica Istruzione, il tempo mensa è a tutti gli effetti attività scolastica. Essa rappresenta per gli studenti un momento di socializzazione e di educazione alimentare. La scelta della famiglia di ritirare il proprio figlio per il pranzo dovrebbe essere quindi un evento eccezionale. La richiesta sarà inoltrata ed autorizzata dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle regole che ciascun Istituto si è posto.

Il protocollo d’intesa con l’Ente Locale

Requisito di base, come per tutte le attività scolastiche, è che il servizio mensa sia deliberato dal Consiglio di Istituto. Successivamente sarà stilato un apposito protocollo d’intesa tra la scuola e l’Ente Locale circa le modalità di erogazione del servizio.
Il protocollo dovrà contenere tutte le indicazioni tecniche ed operative in relazione al servizio.

La vigilanza

L’attività di vigilanza durante la mensa, potrà essere prestata direttamente dalla scuola, oppure dal soggetto individuato dall’Ente Locale. La vigilanza potrà anche essere effettuata, come nel caso in questione, in forma mista.
Dal punto di vista assicurativo le coperture tutelano tutte le attività scolastiche comprese quindi quelle relative al servizio mensa. Qualora il danno fosse causato dalla scarsa o mancata vigilanza la Responsabilità Civile derivante relativa ricade sul soggetto a cui in quel momento era affidata quest’incombenza.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle coperture assicurative scolastiche durante il servizio mensa, contattaci qui.

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Limite di ribasso

Il broker assicurativo a cui l’Istituto ha affidato mandato di intermediazione ha consigliato alla scuola di porre un limite di ribasso nella procedura selettiva.
Le motivazioni, a suo dire, stanno nella necessità che le offerte degli assicuratori siano congrue sotto l’aspetto tecnico. Non porre alcun limite di ribasso, infatti, potrebbe portare le Società assicuratrici ad offrire condizioni o massimali non tutelanti. È corretta questa interpretazione?

Il problema del limite di ribasso in fase di selezione, è stato più volte stigmatizzato dall’Autorità competente nel corso degli anni. Procedure selettive che pongono una forbice entro la quale l’operatore economico debba proporre l’offerta economica introdurrebbero un’inaccettabile limitazione alla libertà di concorrenza sull’elemento economico.

Limitare il ribasso non permette di ottenere sconti maggiori

Già l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) nel 2013, in relazione ai servizi assicurativi, con la Determinazione n. 2 del 13 marzo evidenziava che: “Criteri di valutazione dell’offerta economica basati sul punteggio assoluto con una soglia prefissata finiscono, dunque, con l’allineare le offerte economiche e, quindi, con lo svilire completamente la componente di prezzo nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Peraltro, poiché tutti gli operatori economici appaiono in grado di offrire il prezzo minimo indicato dalla stazione appaltante, si può dedurre che la stessa avrebbe potuto ottenere sconti maggiori rispetto a quelli prefissati”.

Limitare il ribasso limita la libertà degli operatori

La Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 28 giugno 2016, n. 2912 ribadisce ancor più chiaramente quest’aspetto: “ […] tale norma di gara introduce un’inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo”.
In modo del tutto analogo si esprime ancora l’ANAC con la Delibera n. 610 del 27 giugno 2018, secondo la quale: “Rimane intatta la censura relativa alla previsione di una soglia massima di ribasso sul prezzo, poiché viene di fatto annullato il confronto concorrenziale sul prezzo in contraddizione con il criterio di aggiudicazione prescelto, ovvero quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il cui scopo è invece quello di ottenere da ogni singolo concorrente un’offerta che contemperi la qualità massima delle prestazioni con il prezzo più basso possibile in relazione alle proprie capacità aziendali, organizzative e imprenditoriali”.

Limitare il ribasso pregiudica la richiesta di spiegazioni

Nel merito delle offerte ritenute anomale dall’Amministrazione, sotto il profilo economico, ricorda ancora l’ANAC, che lo strumento predisposto dal legislatore, si trova all’Art. 97Offerte anormalmente basse, del Codice dei Contratti. Il primo comma, consente infatti all’Amministrazione di chiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta. Soprattutto qualora il prezzo appaia anormalmente basso, sulla base di un giudizio di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Eventuali risposte non pervenute o ritenute insufficienti alla luce del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, consentono all’Amministrazione di escludere l’operatore economico dalla procedura selettiva.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle procedure selettive dei contratti assicurativi scolastici, contattaci qui.

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Assicurazione del docente assegnato su più sedi

Il nostro Istituto ha in organico alcuni docenti assegnati su più sedi anche in altri Istituti. Il docente che paga l’assicurazione con noi è automaticamente assicurato anche negli altri Istituti in cui opera?

L’assicurazione scolastica è un contratto stipulato con la formula per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile.

L’assicurazione per conto altrui

Nel caso di per conto altrui, l’assicurazione è stipulata dall’Istituto scolastico per conto di un soggetto precisamente individuato (es.: alunno o dipendente assicurato).
Nel caso di per conto di chi spetta, a favore di un soggetto non indentificato a priori, ma individuato al momento del sinistro.
È bene sottolineare precisamente che il contratto è stipulato tra la Compagnia di assicurazione e l’Istituto scolastico e non tra la Compagnia assicuratrice e il singolo dipendente.

Il docente impegnato su più Istituti

In caso di sinistro il contratto assicurativo ha effetto unicamente se l’evento è avvenuto nei limiti previsti dal contratto in cui il dipendente opera. Motivo per cui, l’operatore scolastico assegnato su più istituti, per fruire della copertura assicurativa, dovrà pagare un premio in tutte le scuole in cui presta servizio.

Le deroghe delle Società Assicuratrici

Nel corso degli anni, le Società assicuratrici hanno spesso derogato a questa regola. La copertura assicurativa era considerata operante anche per i dipendenti impegnati su più Istituti, a patto che tutti gli Istituti avessero stipulato la polizza con la stessa Compagnia. Questa speciale estensione poneva parecchie limitazioni di carattere pratico e amministrativo. Non era sempre chiaro infatti il soggetto che dovesse effettuare la denuncia di sinistro. Inoltre garanzie e massimali potevano essere diversi, massimali, motivo per cui gli attuali contratti, di norma, non prevedono più questa possibilità.
Al fine di evitare di ingenerare false aspettative, in questi casi, è sempre opportuno, chiarire precisamente con il personale interessato i limiti del contratto.
L’intervento del Broker assicurativo specializzato, anche nel caso di assicurazione del docente assegnato su più sedi, potrebbe essere particolarmente utile sia all’Istituto che al docente interessato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative del personale docente, contattaci qui.

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Clausole contrastanti

La famiglia di un nostro alunno infortunato a scuola, ci fa notare che il contratto sottoscritto dall’Istituto riporta, delle clausole contrastanti. Nel frontespizio del contratto, infatti è inserito un massimale differente rispetto a quello indicato all’interno delle condizioni contrattuali. La polizza è stata intermediata da un broker assicurativo. In caso di contenzioso qual è la responsabilità dell’Istituto?

Il Codice Civile, all’Art. 1370, è molto chiaro in questo senso: l’interpretazione applicata dev’essere la più favorevole al soggetto che non ha unilateralmente predisposto il contratto stesso. In altre parole, la norma è posta a protezione della parte debole che, di regola, non ha alcun potere di influenzare il contenuto del contratto.

La tutela del consumatore

La giurisprudenza, nel corso degli anni s’è più volte soffermata su quest’aspetto. Solo in ordine di tempo riportiamo la Sentenza n. 18324 della Corte di Cassazione, pubblicata il 9 luglio 2019, con la quale la suprema corte evidenzia come, nel caso di ambiguità o scarsa chiarezza delle clausole predisposte da uno dei contraenti a sfavore dell’altro nei contratti per adesione, la clausola si interpreta a favore del consumatore: “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’Art. 1370 Cod. Civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo”.

Il ruolo di tutela del Broker assicurativo

Un aspetto di particolare interesse, richiamato nella domanda, è legato alla presenza del broker assicurativo specializzato nella fase di stipula della polizza. È bene evidenziare come il broker assuma una posizione di tutela nei confronti dell’Amministrazione, di norma infatti, la scuola affida il servizio di brokeraggio alla luce della complessità della materia e perché in organico all’Amministrazione, non sono presenti professionalità specifiche adeguate al compito da svolgere.

La verifica di conformità del contratto assicurativo

Il Codice dei contratti, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’ Art. 102 Collaudo e verifica di conformità, comma 2, evidenzia come il Responsabile del procedimento (RUP), deve verificare e certificare come “l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Questo tipo di verifica dev’essere effettuata dal broker proprio alla luce della complessità della materia trattata e alla luce della mancanza di personale specifico. Il broker quindi, effettuate tutte le verifiche tecniche del caso, deve produrre documentazione atta alla conferma dell’adeguatezza e conformità del contratto che sarà sottoscritto.
L’assenza di clausole contrastanti diventa di particolare rilevanza alla luce delle possibili controversie o contenziosi tra il contraente, l’assicurato e la società assicuratrice.

Se desideri maggiori informazioni in relazione verifica di conformità dei contratti assicurativi, contattaci qui.

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Infortunio all’ingresso della scuola

La nonna di una nostra alunna, accompagnando la nipote a scuola, ha subito un infortunio all’ingresso della scuola. Nell’atrio, inciampava nel bordo di incasso dello zerbino che in quel momento era stato rimosso per essere pulito. La Signora, nella caduta, riportava la frattura dell’anca e conseguentemente doveva sottoporsi ad intervento chirurgico per la riduzione della stessa.
Qualche settimana dopo, il legale della Signora contatta la scuola chiedendoci il pagamento di tutte le spese e dell’invalidità residuata. La polizza sottoscritta copre anche quest’evento? Alla luce della gravità dell’evento dobbiamo fare denuncia anche all’INAIL?

L’infortunio, così com’è stato descritto, potrebbe sicuramente rientrare tra quelli ascrivibili alla Responsabilità Civile dell’Istituto.
A questo proposito diventa tuttavia necessario fare alcuni approfondimenti.

La regolamentazione scolastica

L’ingresso della scuola o l’uscita, impongono, obbligatoriamente, la verifica di alcuni imprescindibili elementi organizzativi. L’organizzazione deve rispettare le molteplici norme introdotte dai vari decreti “sicurezza”, non ultimi quelli relativi al distanziamento a seguito della pandemia in corso.
L’Istituto dovrà, quindi, regolamentare precisamente quali soggetti possano accedere agli edifici o alle pertinenze della scuola, ed in che modo.

L’accesso all’Istituto

In considerazione delle peculiarità delle singole strutture o dei diversi livelli di istruzione, non è possibile dare indicazioni generalizzate.
L’accesso degli accompagnatori in una Scuola dell’Infanzia avrà presupposti diversi rispetto ad un Istituto superiore. Un aspetto dev’essere comunque ben chiaro: chiunque acceda all’Istituto dev’essere autorizzato a farlo nei modi e nei tempi regolamentati dall’Istituto stesso.

Il profilo normativo

Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, la scuola è non solo è responsabile della caduta provocata dalla rimozione del tappeto ma anche del mancato avvertimento. L’assenza di apposita segnalazione non ha dato la possibilità al danneggiato di percepire le condizioni di pericolosità della pavimentazione.
La giurisprudenza più volte ha rilevato che, per la responsabilità oggettiva è sufficiente il nesso di causalità tra il fatto e l’evento lesivo. Il danneggiato poteva ragionevolmente attendersi che la pavimentazione avrebbe dovuto essere priva di pericoli, soprattutto in occasione dell’ingresso e dell’uscita degli studenti. 
L’Art. 20 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 infine, impone che: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

La denuncia all’INAIL

Nei casi di infortunio all’ingresso della scuola di soggetti esterni all’organico, la denuncia all’INAIL non è prevista. Non sussiste infatti un diretto rapporto di lavoro tra la Signora che accompagnava la nipote a scuola e l’Amministrazione scolastica.

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La festa di fine anno scolastico

Il nostro Istituto sta valutando di organizzare la festa di fine anno scolastico. Le famiglie degli alunni partecipanti alla festa, sono in copertura assicurativa? 

La festa di fine anno scolastico, attività già di per sé abbastanza delicata sotto il profilo della sicurezza. Quest’anno inoltre assume una particolare attenzione in relazione alle dinamiche legate alla pandemia.

La festa di fine anno è un’attività scolastica?

Le polizze assicurative della scuola, di norma, tutelano tutte le attività scolastiche. Al fine di attivare la copertura assicurativa, è necessario quindi che la festa di fine anno sia regolarmente deliberata dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto e compresa all’interno del PTOF.
Effettuato questo primo passaggio preliminare potremmo quindi affermare che l’Istituto, gli alunni e il personale regolarmente assicurato, risultano essere in copertura assicurativa sia per l’Infortunio che per l’eventuale Responsabilità Civile, ovvero per i danni che dovessero causare colposamente.

L’organizzazione della festa di fine anno

Può capitare che l’attività si svolga in luogo diverso dall’Istituto scolastico. A tal fine occorrerà stipulare un formale documento di convenzione con il soggetto proprietario della struttura dove si svolgerà l’attività. Il documento deve contenere, in modo dettagliato tempi e modi di utilizzo della struttura. In questi casi, infatti, la Responsabilità Civile derivante dall’utilizzo degli spazi o dei locali sarà a totale carico del soggetto locatario.
Alcuni Istituti scolastici, demandano l’onere organizzativo della Festa di fine anno scolastico a soggetti diversi, come i Comitati o le associazioni dei genitori. Anche in questi casi è necessario che la scuola stipuli un formale documento di convenzione con il soggetto organizzatore.

A chi spetta la vigilanza?

Il primo aspetto, di assoluta importanza, riguarda la vigilanza. Il responsabile della vigilanza è la il soggetto che organizza l’evento.
Inoltre, a questo tipo di manifestazioni, non è raro che intervengano, oltre agli studenti e al personale scolastico, anche le famiglie degli studenti. Con famiglie va intesa l’accezione più estesa (es.: altri figli non iscritti all’Istituto, nonni, zii, amici, ecc.).
In molti casi, inoltre, la scuola invita alla manifestazione anche ex studenti, ex insegnanti o personale estraneo all’Istituto (es.: autorità politiche, religiose, imprenditori locali, ecc.). L’organizzatore quindi dovrà mettere in atto tutti i controlli relativi all’accesso di personale estraneo all’Istituto.
Questi soggetti inoltre sono in copertura assicurativa esclusivamente per gli eventuali danni relativi alla Responsabilità Civile del proprietario degli spazi e/o dei locali in cui si svolge l’evento.

La comunicazione alle famiglie

Per le ragioni sopra riportate è fondamentale che la scuola comunichi , con una formale circolare, emessa con largo anticipo, i riferimenti spazio-temporali relativi all’evento (date, ore, luoghi e programma delle manifestazioni). La circolare dovrà chiarire anche qual è il soggetto su cui grava la responsabilità relativa alla vigilanza sui minori.
La festa di fine anno non è un’attività obbligatoria o curricolare, motivo per cui la vigilanza sui minori potrebbe essere demandata direttamente alle famiglie che decidono di aderirvi in assoluta autonomia.
Resta comunque inteso che qualora ci fossero minori non accompagnati, l’Istituto che decidesse di accollarsene l’onere, dovrà mettere in atto tutti i protocolli specifici legati alla vigilanza di questi soggetti.

L’organizzazione dell’evento

Un ulteriore aspetto che spetta all’organizzatore è l’obbligatorietà del presidio di un’ambulanza durante gli eventi. L’obbligo è sancito dalle Linee di Indirizzo emanate nella Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014. «L’organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile. Le manifestazioni e gli eventi devono sottostare ad una classificazione del “livello di rischio” che genera una probabilità di natura statistica di avere necessità di soccorso sanitario».

L’organizzatore dovrà quindi comunicare all’autorità competente tutti i dati relativi alle manifestazioni programmate. I tempi di comunicazione dell’evento, sono i seguenti:

  • Per eventi con livello di rischio molto basso o basso: si dovrà dare comunicazione al servizio di emergenza territoriale entro 15 giorni prima dell’inizio;
  • Per eventi con livello di rischio moderato o alto almeno 30 giorni prima.

Oneri e costi del servizio, sono a carico dell’organizzatore dell’evento.
Infine, l’organizzatore è anche tenuto al rispetto delle Linee Guida Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018 in materia di Safety e Security per gli eventi e manifestazioni pubbliche.

Le restrizioni legate alla pandemia

Un ultimo aspetto da prendere in considerazione è quello relativo alle restrizioni legate alla pandemia in corso. La situazione sanitaria è in costante evoluzione, motivo per cui, ad oggi, non esistono indicazioni generali o certe applicate su tutto il territorio nazionale. L’utilizzo dei sistemi di protezione personale e le regole di distanziamento potrebbero subire delle variazioni in relazione al contesto specifico. Anche per quest’aspetto è bene fare riferimento alle autorità competenti in prossimità dell’evento. È bene evidenziare che, anche in questo caso, la responsabilità diretta, anche penale, dell’applicazione delle misure di prevenzione ricade direttamente sull’organizzatore della manifestazione.

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