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Rottura degli occhiali durante l’educazione motoria

Un alunno del nostro Istituto, provocava la rottura degli occhiali di un compagno durante l’educazione motoria. In fase riscaldamento, svolta sul campo di atletica, lo studente inavvertitamente calciava un sasso presente sulla pista. Il sasso andava a colpire il volto di un compagno, facendogli cadere gli occhiali che si rompevano. L’assicurazione, alla luce della vetustà degli occhiali, ci comunica che non provvederà alla completa liquidazione del danno e la famiglia chiede all’Istituto la differenza. È corretto?

Il danneggiamento degli occhiali è uno degli eventi più ricorrenti e spesso più controversi in ambito scolastico. Proviamo a fare qualche considerazione alla luce della domanda

La prevenzione del rischio

Più volte la giurisprudenza ha ribadito che, in caso di danno, è sempre necessario dimostrare di aver adottato, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo.
La Corte di Cassazione, sezione I° civile, con sentenza n. 9337 del 9 maggio 2016 si pronunciò circa un evento assolutamente analogo accaduto a Roma qualche anno fa. Il giudice in quel caso decretò che: “Alla luce di tali risultanze, il giudicante ritiene che la responsabilità dell’evento sia da ascriversi alla omissione del dovere di vigilanza incombente sull’insegnante preposto. Durante l’espletamento dell’attività didattica non ha svolto quella sorveglianza correlata alla prevedibilità di quanto può accadere con la diligenza diretta ad impedire il fatto”.
Il Docente incaricato, prima dell’inizio della lezione, deve accertarsi che gli spazi in cui si terrà l’attività siano adeguati, anche sotto il profilo della sicurezza. Ovvero che non siano presenti “componenti” che possano considerarsi rischiose durante l’esecuzione dell’attività stessa.

La garanzia per la rottura degli occhiali nelle polizze scolastiche

Per far fronte a questo tipo di eventi, le società assicuratrici specializzate in ambito scolastico prevedono la copertura degli occhiali degli studenti e/o degli operatori.
Le condizioni migliori prevedono la tutela anche in assenza di infortunio, con una formula kasko.
Le coperture, nondimeno, possono trovare un limite di massimale, una franchigia o uno scoperto anche in funzione della vetustà del bene danneggiato.

La responsabilità civile dell’Istituto

Nel caso in questione, a nostro parere, il sinistro dev’essere aperto ed istruito in Responsabilità Civile.
La rottura degli occhiali durante l’educazione motoria, infatti, così come è stato descritto, è ascrivibile alla Responsabilità Civile diretta dell’Istituto che non ha vigilato sulla presenza di oggetti potenzialmente pericolosi sul percorso in cui si svolgeva l’attività.
In questo caso l’indennizzo del danno potrà essere integrale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile della scuola o sulla garanzia kasko degli occhiali, contattaci qui.

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Infortunio in itinere

Un operatore scolastico del nostro istituto è stato vittima di un infortunio in itinere durante il rientro alla propria abitazione. Teniamo a chiarire che il dipendente ha deviato dal percorso più breve per passare a prendere il proprio figlio a scuola. La polizza di assicurazione scolastica stipulata prevede anche questo caso? A vostro parere anche l’INAIL tutela l’assicurato in questo senso?

Sull’argomento dell’infortunio in itinere ci siamo già soffermati in un articolo precedente, tuttavia, occorre fare qualche approfondimento proprio in relazione alla domanda.

Il profilo normativo

La materia relativa all’infortunio in itinere è disciplinata dal D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
L’Articolo 12, prevede l’esclusione della tutela nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”. “L’interruzione e la deviazione – inoltre – si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.

Deviazione per esigenze essenziali

Il significato del concetto di esigenze essenziali ha suscitato negli anni più di una perplessità. Veniva esclusa di fatto dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante il percorso interrotto o deviato effettuato dal genitore per accompagnare i figli a scuola.
Esigenze essenziali potrebbero essere anche le deviazioni e le interruzioni inerenti alle necessità della vita quotidiana. Esempi sono la spesa per la famiglia o gli acquisti fatti in farmacia, una visita urgente dal medico, o i prelievi e i depositi bancari.

Criterio di ragionevolezza

Sentenze successive della Corte di Cassazione hanno di fatto imposto un ripensamento in questo senso. Il il 18 dicembre 2014 l’INAIL ha emanato, con la Circolare n. 6, le linee guida, tese proprio a chiarire quest’aspetto.
La circolare introduce il criterio di ragionevolezza in relazione alle esigenze essenziali (l’età dei minori, mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli, ecc.). Il criterio di ragionevolezza si applica anche alla deviazione effettuata (lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, ecc.). Attraverso il quale: “[…] sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.

L’assicurazione integrativa

Nel merito della domanda, quindi, qualora la deviazione sia ragionevolmente motivata da esigenze essenziali e provata, questa rientra nel campo di tutela dell’INAIL.
Per quanto riguarda invece l’assicurazione integrativa si dovrà fare riferimento alle clausole contrattuali, verificando che su questo aspetto non siano presenti specifiche esclusioni.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulla tutela assicurativa in itinere, contattaci qui.

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Il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio

In qualità di Dirigente Scolastico volevo sapere se il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio? Ci ha contattato un broker e comunicandoci che, essendo il mandato di brokeraggio gratuito, non occorre che la scuola richieda il CIG.

Sul tema dell’ onere indiretto del mandato di brokeraggio assicurativo le autorità di controllo si sono espresse più volte. Questa presunta “gratuità” potrebbe tuttavia ingenerare qualche confusione. Vale dunque la pena fare alcune precisazioni.

Che cos’è e a cosa serve il CIG

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è una sequenza di 10 caratteri alfanumerici adottato in Italia nella Pubblica Amministrazione per identificare una gara d’appalto, il contratto e il relativo pagamento.
Il CIG, istituito dall’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Antimafia) permette la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla Pubblica amministrazione. Il CIG è richiesto dal responsabile del procedimento (RUP) all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici prima dell’inizio delle procedure d’appalto. Il Codice dovrà essere richiamato in ogni atto successivo, dalle fatture elettroniche emesse alle Pubbliche Amministrazioni, ai bonifici di pagamento, fino ai Contratti sottoscritti con gli operatori economici.

Tracciabilità dei flussi

Erroneamente, alcune scuole, ritengono che il CIG sia adottato esclusivamente per tracciare i flussi finanziari della PA o per controllare la spesa pubblica.
Tutto questo è assolutamente vero ma parziale. Il compito primario del CIG è identificare e monitorare univocamente ogni procedura di selezione.
L’Autorità, attraverso il CIG, registra quante e che tipo di procedure sono effettuate dalla PA, in che ambiti e con quali risultati.
Esistono tuttavia una serie di contratti o transazioni per cui non c’è obbligo di CIG. Ad esempio: i contratti di lavoro, gli appalti per energia, acqua, la movimentazione di denaro da parte delle PA verso altri enti pubblici. Non c’è obbligo di CIG per le spese delle attività istituzionali, i risarcimenti assicurativi, i contratti per servizi degli Istituti bancari centrali e le iniziative di sponsorizzazione.
L’elenco completo delle attività che sono esonerate dalla richiesta del CIG è contenuto nelle FAQ dell’ANAC al punto A8.

Il CIG per il brokeraggio assicurativo

Circa l’intermediazione assicurativa (brokeraggio) non esiste nessun esonero: il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio. L’ANAC nelle FAQ informative evidenzia, al punto A11, come il CIG d’essere richiesto per anche per il mandato di brokeraggio assicurativo.
La richiesta dev’essere fatta anche per “gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione” (ad es.: le Società Assicuratrici) e come: “in relazione alla peculiarità della fattispecie in questione, la compilazione e/o trasmissione delle schede dovrà effettuarsi tenendo conto dei chiarimenti forniti nella FAQ relativa all’affidamento di servizi di tesoreria/cassa”, ovvero “all’occorrenza – nel caso di non individuazione dello stesso (importo economico n.d.r.) – essere valorizzato con la cifra “0” (zero)”.
La mancata richiesta del CIG da parte della P.A. è sanzionata fino al 10% dell’importo della transazione.

Se desideri maggiori informazioni sulle procedure per la selezione del broker, contattaci qui.

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I danni causati dagli studenti in alternanza scuola-lavoro

I danni causati dagli studenti in alternanza scuola-lavoro non sono responsabilità né degli alunni, né dell’Istituto.
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio 2019, ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Delle coperture assicurative relative a quest’attività abbiamo già parlato nel nostro articolo del giugno scorso. Sul tema, tuttavia, ci sembra opportuno ricordare la sentenza del Tribunale di Bergamo del 22/11/2018. La sentenza si riferisce ai danni provocati da uno studente in occasione dell’attività svolta all’interno di un’autofficina bergamasca, nel 2015.

Il fatto

Il titolare dell’impresa, in qualità di tutor aziendale, ordinò allo studente l’apertura del cofano di un’autovettura posizionata su una rampa, assentandosi durante l’esecuzione dell’incarico. Lo studente in modo del tutto involontario, disattivò il freno a mano. Nella conseguente discesa, la vettura causò un danno rilevante, oltre che a sé stessa, anche ad altre auto presenti in officina. Al danno diretto alle vetture, per svariate migliaia di euro, andò inoltre ad aggiungersi a quello indiretto per il fermo dei veicoli coinvolti. Da ultimo veniva valutato anche il danno all’immagine dell’impresa.
Per questi motivi il titolare dell’autofficina avanzò la richiesta di rimborso di tutti i danni subiti all’Istituto scolastico e conseguentemente all’assicurazione dello stesso. Non ottenendo ristoro decise di rivolgersi al giudice.

La sentenza

Il giudice, premessa: “la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.” e che lo “status di studenti – tirocinanti non viene meno, così come non viene meno la posizione di garanzia assunta nei loro confronti, sia dall’istituto scolastico, che dal soggetto ospitante, ai fini dell’attività di tirocinio” respinse la richiesta del titolare dell’autofficina poiché allo studente: “nella sua qualità di studente/tirocinante non poteva richiedersi alcuna perizia, in quanto privo per definizione delle competenze tecniche necessarie”.

La colpa grave

Il giudice inoltre evidenzia: “[…] la colpa grave del tutor aziendale […], il quale ha scientemente posto lo studente minorenne in una situazione di grande pericolosità, attesa la collocazione della vettura su una rampa in pendenza.
In conclusione la colpa è ascrivibile unicamente: “[…] nella condotta tenuta dall’autofficina, che ha posto uno studente minorenne privo di alcuna esperienza in una situazione altamente rischiosa” ed esclude una responsabilità dello studente: “[…] il quale non è rimproverabile neppure sotto il profilo della diligenza e della prudenza”.

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Lavori di piccola manutenzione

Annualmente i componenti del Comitato Genitori del nostro Istituto Comprensivo, provvedono alla realizzazione di lavori di piccola manutenzione. I lavori previsti riguardano la manutenzione ordinarie come l’imbiancatura delle aule, piccoli lavori di falegnameria, ecc.
La copertura assicurativa stipulata dalla scuola prevede la copertura per questi soggetti in caso di infortunio?

Negli ultimi anni, sempre più frequentemente, personale volontario, spesso gli stessi genitori degli alunni, si offre per realizzare lavori di piccola manutenzione nelle scuole.
La manutenzione, anche quella ordinaria, dovrebbe essere compito dell’Ente proprietario dell’Immobile tuttavia può essere effettuata anche dalla scuola previo accordo con l’Ente o il soggetto proprietario.
Questo tipo di lavori viene spesso gestito dalle Associazioni o dai Comitati dei genitori.

Il rischio potenziale

Il problema posto è quindi certamente importante e da non sottovalutare. I rischi sono sostanzialmente tre:

  • L’infortunio del personale volontario;
  • Un danno causato dall’Istituto al volontario;
  • Un danno causato dal volontario all’Istituto.

In altre parole: oltre all’infortunio, può accadere che l’Istituto, in modo colposo, provochi un danno al volontario. In maniera del tutto speculare, che il volontario provochi un danno ai beni all’Istituto.
Per questi motivi la copertura assicurativa è uno strumento assolutamente fondamentale.

Il profilo assicurativo

Concentriamoci in prima battuta, sul danno che il volontario potrebbe causare all’Istituto.
Circa le polizze assicurative per le associazioni volontarie, questa è obbligatoria ai sensi dell’Art. 4, comma 1 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
In questi casi è sempre opportuno per che l’Associazione o il Comitato dei genitori, regolarmente costituiti, sottoscrivano una polizza per la Responsabilità Civile per tutte attività effettuate all’interno dell’Istituto. Nel caso di danno colposo infatti, la polizza indennizza l’Istituto o il proprietario dell’immobile. In assenza di tutela assicurativa, all’Associazione o al Comitato potrebbe essere richiesto l’indennizzo.
Queste polizze inoltre prevedono, con un premio contenuto di poter assicurare anche l’infortunio del volontario impegnato nell’attività.

La polizza assicurativa scolastica

Non è insolito tuttavia che nell’Istituto scolastico operi un’Associazione o un Comitato genitori  non regolarmente costituiti.
Numerosi Dirigenti Scolastici, in questi casi, hanno evidenziato l’esigenza, di poter comunque assicurare questi soggetti.
Oggi, alcune polizze integrative, presenti sul mercato scolastico permettono di assicurare, a titolo gratuito, i volontari che svolgono piccoli lavori manutenzione.
La polizza prevede, comprensibilmente alcune limitazioni. Sono compresi, ad esempio, piccoli lavori di giardinaggio o mantenimento del verde. Allo stesso modo sono previsti lavori di piccola manutenzione dei locali scolastici come imbiancatura e accomodamento di porte o serramenti. Sono invece esclusi lavori
di manutenzione professionale o tutti quei lavori per cui è necessario l’utilizzo di apparecchiature o dispositivi che necessitino di licenza, autorizzazione o competenza specifica. 
Precondizione per la copertura assicurativa è il formale incarico da parte dell’Istituto Scolastico.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Servizi di pre-scuola e doposcuola

Il Comune, in cui è situato l’Istituto, ha organizzato i servizi di pre-scuola e doposcuola per gli alunni, affidando il servizio ad una cooperativa. Nella bozza di accordo di collaborazione proposta dal Comune si evidenzia che la copertura assicurativa degli studenti è a carico della scuola.
E’ corretto sottoscrivere questo accordo?

Pre-scuola e doposcuola rientrano tra quei servizi che, nel corso degli anni, sono stati introdotti, appaltati o gestiti da soggetti diversi dall’Istituto Scolastico. Spesso i Comuni, per venire incontro alle esigenze dell’utenza, individuano imprese o cooperative per la gestione di specifiche attività prima e dopo l’orario scolastico.

Le polizze assicurative scolastiche

Di norma, la maggior parte delle polizze assicurative sottoscritte in ambito scolastico, estendono la garanzia infortuni degli studenti anche durante questo tipo di attività.
Il progetto, tuttavia, dovrà essere deliberato all’interno del Consiglio di Istituto, a fronte di un formale accordo di collaborazione tra i soggetti interessati.
L’accordo di collaborazione dovrà specificare, oltre agli aspetti pratici ed eventualmente economici, quali siano gli ambiti operativi e le responsabilità dei singoli soggetti coinvolti.

La responsabilità diretta

In relazione alla responsabilità diretta per gli eventuali danni è bene evidenziare che l’Istituto scolastico ha sottoscritto una polizza assicurativa di Responsabilità Civile.
Analogamente, l’Ente Locale, o il soggetto da questo individuato per il servizio, dovrà garantire il risarcimento degli eventuali danni causati durante l’esecuzione dell’attività.
L’onere dell’organizzazione e della vigilanza dei servizi pre-scuola e doposcuola è, infatti, di norma, a carico del Comune o del soggetto da questi individuato.

Prescuola e doposcuola gestito dall’Associazione dei Genitori

Negli anni abbiamo avuto occasione di verificare come, per questo tipo di attività, siano stati coinvolti anche altri soggetti. Tra questi le Associazioni di volontariato e Associazioni dei genitori.
Anche in questo caso le procedure sono analoghe. Delibera del Consiglio di Istituto e creazione di un protocollo d’intesa con la definizione degli aspetti organizzativi del servizio e responsabilità per danni diretti, relativi alla vigilanza, sono propedeutiche all’attività.
A questo proposito è bene evidenziare che le associazioni, regolarmente costituite, che offrono prestazioni volontarie all’interno della scuola, sono tenute all’osservanza della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (cd. legge-quadro sul volontariato).
La norma impone alle associazioni di volontariato, la stipula di un contratto di assicurazione che garantisca una tutela dei volontari contro ogni possibile rischio di Responsabilità Civile diretta.

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Frattura ai denti per mancata vigilanza

Una nostra alunna, di nove anni, durante la ricreazione nel mentre, unitamente ad altri compagni, si sta recando in bagno, viene spinta e cadendo a terra riporta una frattura ai denti incisivi superiori. I genitori si rivolgono ad un legale, che ci scrive richiedendo il rimborso integrale di tutte le spese mediche presenti e future e lamentando la mancata vigilanza del personale preposto (docente e non docente), benché presenti nel corridoio della struttura scolastica al momento del fatto.

La frattura ai denti è un tema ricorrente negli infortuni scolastici, la letteratura per questi caso è pressoché sterminata. Moltissimi sono anche gli interventi dei legali a tutela delle famiglie. Soffermiamoci quindi sull’aspetto della responsabilità dell’Istituto.

La Responsabilità Civile della scuola

Dal punto di vista strettamente giuridico, in tema di Responsabilità Civile del personale scolastico, alla luce della presunzione di responsabilità, di cui all’Art. 2048 del Codice Civile, la scuola dovrà: “dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 giugno 2002, n. 9346).
Il caso in questione si colloca , appunto, nell’area che il Codice Civile ha dedicato alla materia della responsabilità civile extracontrattuale, e nella necessità di attuare il principio del neminem laedere, in virtù del quale ai sensi dell’Art 2043: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcirlo”.

La prova di non aver potuto impedire il fatto

Tutti i soggetti ritenuti responsabili ai sensi dell’Art. 2048 del Codice, possono liberarsi della responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto. Circa il personale scolastico la prova liberatoria consiste nel dimostrare di aver apprestato un’adeguata sorveglianza, in relazione alla condizione dei luoghi dove s’è svolto l’evento. Ma anche all’età e al grado di maturità aggiunto dall’alunno e che non è stato possibile impedire il danno a causa della sua repentinità ed imprevedibilità.
Può capitare che, nei casi di danno ai denti, la famiglia ricorra ad un legale per verificare l’eventuale responsabilità della scuola.
In questi casi è opportuno, che il Dirigente Scolastico, contestualmente all’inoltro alla Società assicuratrice tutta la documentazione ricevuta dal legale, avvii un’azione istruttoria. L’attività istruttoria è finalizzata a determinare precisamente la dinamica degli eventi, al fine di escludere la responsabilità diretta dell’Istituto.

L’assicurazione scolastica

Dal punto di vista assicurativo, le polizze attualmente presenti nel mercato scolastico tendono, di norma, a risarcire il danno all’interno del massimale di spese mediche. Solitamente il rimborso però ricomprende esclusivamente le spese occorrenti al primo intervento di ricostruzione delle parti danneggiate.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche, in relazione al danno ai denti, contattaci qui.

 

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Termini di prescrizione

Uno studente di terza media del nostro Istituto, cadendo nel cortile della scuola, durante la ricreazione, riportava la frattura dell’incisivo anteriore. La segreteria, effettuava regolare denuncia alla Compagnia Assicuratrice, comunicava gli estremi del sinistro alla famiglia. A distanza di 6 anni, ci contatta la famiglia evidenziando che il sinistro non era ancora stato liquidato. Sentita la Compagnia Assicuratrice, questa risponde che, essendo scaduti i termini di prescrizione, il sinistro non è più indennizzabile. La famiglia minaccia di rivolgersi ad un legale. Qual è il rischio che può correre l’Istituto?

Dell’aspetto relativo ai danni ai denti avevamo già fatto un approfondimento nel nostro articolo dello scorso novembre. Tuttavia sembra opportuno fare alcune precisazioni sui termini di prescrizione.

La prescrizione

La prescrizione, in materia di assicurazione, è regolamentata dall’Art. 2952 del Codice Civile. «I diritti derivanti dal contratto di assicurazione […] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda […]».
Questo comma è stato modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166, e dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Precedentemente il termine di prescrizione era di un anno.

Assicurazione per conto altrui

Le polizze assicurative scolastiche sono una particolare forma di assicurazione regolamentata dall’Art. 1891 del Codice Civile: Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Quando la scuola stipula il contratto assicurativo, pagando il relativo premio, conviene con l’assicuratore che l’indennità verrà corrisposta ad un soggetto terzo (studente o operatore scolastico) già determinato. In questo caso parleremo di assicurazione per conto altrui.
Qualora il terzo danneggiato non fosse determinato a priori ma sarà identificato successivamente, come titolare del diritto, avremo la formula per conto di spetta.
Il Codice Civile evidenzia come: «il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto». Ad esempio: il pagamento del premio o la denuncia di sinistro, come in questo caso. «Salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato».

Denuncia e gestione del sinistro

A nostro parere, l’Istituto, effettuando denuncia di sinistro, ha adempiuto correttamente a quanto previsto dal contratto, comunicando alla famiglia gli estremi del sinistro.
Allo stesso modo, anche la Società assicuratrice, ha fatto valere il proprio diritto contrattuale.
Chi invece risulta carente è la famiglia dello studente assicurato che ha richiesto il rimborso 4 anni dopo la scadenza dei termini di prescrizione.
Nella fase di comunicazione all’assicurato, o alla sua famiglia, degli estremi di avvenuta denuncia, è sempre opportuno che la scuola sottolinei l’aspetto relativo alla prescrizione.

Interruzione dei termini di prescrizione

L’assicurato, qualora l’infortunio non si fosse risolto entro i due anni previsti dalla norma, potrà sempre effettuare l’interruzione dei termini di prescrizione. Ai sensi dell’ Art. 2945 del Codice Civile, infatti: “Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione […]”.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla prescrizione delle polizze assicurative scolastiche, puoi contattarci qui.

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Scuolabus: l’assicurazione copre il sinistro?

Dopo gli avvenimenti di marzo 2019 a Crema e di maggio 2019 ad Arquà Petrarca, in cui i conducenti di due scuolabus si sono resi responsabili di incidenti mentre erano alla guida dei mezzi durante il trasporto degli alunni, alcune famiglie ci chiedono se le coperture assicurative stipulate dall’Istituto coprono gli eventuali danni provocati.

I due casi di cronaca richiamati, pur avendo delle analogie sono diversi sia nei modi che nelle responsabilità.

I casi di cronaca

Nel marzo 2019 lo scuolabus di una società ingaggiata dal Comune di Crema, doveva portare gli studenti presso una palestra situata all’interno dello stesso Comune.
Per motivi ancora da stabilire, il conducente prima sequestra i trasportati, successivamente dirotta il mezzo. Fermato dalle forze dell’ordine dà fuoco all’automezzo.
Nel maggio 2019 lo scuolabus, di un’impresa di trasporti privata, fornitore del Comune di Arquà Petrarca, subisce un incidente che porta al ribaltamento del mezzo.
Dopo aver messo in sicurezza gli alunni trasportati, il conducente si allontana, apparentemente senza motivo. Viene arrestato dopo qualche ora con l’accusa di omesso soccorso e guida in stato di ebbrezza.
In entrambe i casi, fortunatamente, non ci sono vittime, i feriti accolti in ospedale in codice verde, sono rimasti in osservazione.
Non è certo nostra competenza sostituirci alla Magistratura e, anche alla luce delle indagini ancora in corso, ipotizzare eventuali responsabilità sarebbe certamente inopportuno.
Nel caso di Arquà Petrarca, nel febbraio 2020, il giudice ha fatto cadere l’accusa penale di omesso soccorso, mentre rimane ancora possibile il reato di guida in stato di ebbrezza. Il conducente infatti, anche se non superava la soglia prevista per un conducente “privato”, risultava positivo all’alcooltest.
Più definita appare invece la situazione del conducente di Crema.
In questo caso ci troviamo di fronte a gravi reati penali: sequestro di persona, dirottamento di un mezzo adibito al trasporto pubblico, tentata strage e distruzione del veicolo.

La polizza di Responsabilità Civile del veicolo

Circa l’assicurazione, occorre evidenziare che i passeggeri trasportati sono sempre tutelati.
Il passeggero che subisce danni fisici in seguito ad un sinistro stradale è sempre risarcito dalla Compagnia Assicurativa del veicolo con cui viene trasportato. Questo anche se la colpa del sinistro è da ascrivere al conducente e non a terzi.
La scuola, in entrambi questi casi, non ha quindi nessuna responsabilità diretta, in quanto fruiva di un servizio organizzato, commissionato e gestito dal Comune.

Gli atti di terrorismo

Il caso di Crema tuttavia, a nostro parere merita un approfondimento.
La natura e la dinamica dell’evento, presentata dalla stampa, potrebbe presupporre un atto di terrorismo.
I terroristi, veri o presunti, desiderano soprattutto attirare l’attenzione e purtroppo puntano principalmente ad azioni eclatanti con un forte rilievo mediatico.
Subito dopo un attentato, in una larga parte della popolazione, cresce la sensibilità sul tema.
L’esistenza di una richiesta di coperture in relazione ad eventuali attenti terroristici almeno dal punto di vista emozionale è quindi più che giustificabile.
La quasi totalità delle coperture assicurative scolastiche, di norma, già prevedono i danni fisici conseguenti agli atti di terrorismo.
In tutti i casi, a nostro parere, è il caso di sottoporre la polizza assicurativa ad un Broker specializzato.
Nel caso la polizza sottoscritta non prevedesse questo tipo di copertura, può essere sufficiente richiedere un integrazione da inserire nel prodotto assicurativo già sottoscritto.

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Accesso agli atti

Il legale di una famiglia il cui alunno è stato vittima di un sinistro all’interno della scuola, ci chiede, attraverso formale accesso agli atti, di poter avere in copia la segnalazione di sinistro effettuata dalla docente che in quel momento vigilava sull’attività. La scuola è tenuta a fornire la relazione anche se questa rientra tra la documentazione interna dell’Istituto?

Il principio costituzionale della trasparenza dell’azione amministrativa, prevede che tutti gli atti (dati e informazioni) della scuola siano accessibili.
L’accesso agli atti è quindi sempre garantito nei limiti e con le esclusioni previste dalle norme generali.

Accesso ai documenti amministrativi

La materia è regolata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La norma consente la presa visione e l’estrazione di tutti i documenti amministrativi da parte di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale.
Resta inteso che il diritto di accesso è esercitabile, qualora corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Il richiedente dovrà formalizzare per iscritto la richiesta motivando la richiesta. L’istanza dovrà riferirsi a documenti materialmente esistenti al momento della domanda e detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica di riferimento.
La scuola, entro un massimo di 30 giorni, potrà accogliere o meno o in parte la richiesta. Il non accoglimento, o l’accoglimento parziale dovranno a loro volta essere motivati.
È quindi pienamente legittimo da parte di un genitore richiedere l’accesso agli atti relativi al sinistro del proprio figlio. La famiglia può fare accesso agli atti nel caso in cui ritenga che le procedure attuate dalla scuola, non siano da considerarsi trasparenti e/o regolari.

L’intervento del legale

Qualora la famiglia decida di avvalersi dell’assistenza di un Legale, quest’ultimo potrà effettuare accesso agli atti in relazione al fatto occorso a nome e per conto della famiglia stessa.
Il professionista infatti è formalmente delegato dalla famiglia e portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
Anche in questo caso quindi, l’Amministrazione scolastica è tenuta a riscontare la richiesta del legale entro 30 giorni dalla richiesta.

Accesso agli atti e privacy

Un aspetto ancora non ben chiaro in materia di accesso agli atti, in caso di sinistro, è quello legato alla trasmissione dei dati personali delle persone coinvolte nell’evento.
Queste potrebbero essere il docente che prestava vigilanza oppure un altro studente coinvolto direttamente o indirettamente nell’evento.
Il diritto alla privacy, garantito dal Regolamento (UE) 2016/679, è uno strumento di tutela della corretta gestione delle informazioni personali. Tale diritto tuttavia ma non può essere utilizzato come mezzo di non ingerenza sul funzionamento della Pubblica Amministrazione.
La questione è stata chiarita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 4 febbraio 1997, n. 5.
Sulla base della lettera d), dell’articolo 24, comma 2° della legge n. 241/1990: «non sembra esservi dubbio che nel conflitto tra accesso e riservatezza dei terzi la normativa statale abbia dato prevalenza al primo, allorché questo sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici».