Al nostro Istituto Superiore è giunta la lettera della famiglia di un alunno iscritto, attraverso la quale viene chiesto il risarcimento dei danni occorsi allo smartphone fatto cadere da un compagno di classe durante l’uscita dalla scuola. La Compagnia Assicuratrice cui abbiamo denunciato il sinistro ci comunica che questo tipo di danno non è ricompreso nelle Condizioni Contrattuali, tuttavia a nostro parere si tratta di un palese danno da Responsabilità Civile. Le polizze scolastiche sono tenute a risarcire questo tipo di danno?
Nelle polizze scolastiche, di norma, l’operatività delle garanzie della sezione Responsabilità Civile, riguarda solo quelle attività per le quali l’Istituto Scolastico provvede alla vigilanza diretta. In alcuni casi sono comprese quelle vigilate anche da altro personale, purché incaricato dalla scuola stessa. La garanzia infatti, riguarda solo gli eventi per i quali l’Istituto Scolastico potrebbe essere chiamato a rispondere in giudizio.
In ambito scolastico, di norma, sono configurabili tre tipi di responsabilità.
La responsabilità diretta della Scuola
La responsabili diretta dell’Istituto ricade direttamente sul Dirigente Scolastico.
Al Dirigenti spetta il compito di organizzazione e controllo sull’attività degli operatori scolastici e l’attività di custodia ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Il Dirigente è quindi ritenuto responsabile, solo nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni (culpa in organizzando).
In quanto Pubblica Amministrazione, la responsabilità dell’Istituto scolastico è disciplinata dall’Art. 28 della Costituzione. La norma stabilisce che la responsabilità dei dipendenti si estende alla Pubblica Amministrazione.
L’articolo citato trova conferma anche nell’Art. 61 della Legge 2 luglio 1980 n. 312: «La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola […] per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi».
La nuova disciplina ha riconosciuto allo Stato il diritto di rivalsa nei confronti responsabile. Questo tuttavia solo nel caso in cui si possa ravvisare, nella condotta di quest’ultimo, dolo o colpa grave.
La responsabilità diretta del Docente
La responsabilità del Docente (culpa in vigilando) trova la sua disciplina nell’Art. 2048, comma 2 del Codice Civile: «I precettori […] sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Gli insegnanti rispondono dell’illecito commesso dagli allievi limitatamente al periodo in cui essi sono sotto la loro vigilanza. Nel rispetto del tradizionale principio secondo cui l’insegnante si affianca e si sostituisce al genitore nell’opera educativa. L’obbligo di vigilanza sussiste per tutto il tempo in cui gli insegnanti hanno in custodia gli alunni. Secondo la giurisprudenza prevalente, quindi, anche durante la ricreazione, le gite scolastiche e durante tutta la permanenza nei locali di pertinenza della scuola. La vigilanza cessa solo quando ad essa si sostituisca la vigilanza, effettiva o potenziale, dei genitori.
L’insegnante dovrà dimostrare di aver posto in essere una vigilanza adeguata in funzione dell’età e della maturità degli allievi. Nonostante tutto questo, il fatto dannoso non potesse essere impedito.
La responsabilità diretta della Famiglia
Al contrario di quelle sopra indicate, la responsabilità della famiglia (culpa in educando) riguarda in modo più ampio il sistema educativo. La famiglia deve dimostrare di aver impartito un’educazione adeguata. In questa direzione si inserisce il Patto educativo di corresponsabilità che enuclea i principi e i comportamenti che la scuola, la famiglia e gli alunni condividono e si impegnano a rispettare.
La giurisprudenza, soprattutto negli ultimi anni, prevede infatti un’obbligazione risarcitoria solidale tra genitori ed educatori. La responsabilità del docente infatti non esclude che il fatto sia conseguenza dell’omessa educazione da parte del genitore.
Il profilo assicurativo
Fermo restando quanto sopra, alla luce del luogo in cui è accaduto l’evento, sembra ipotizzabile escludere sia la responsabilità della scuola che quella degli insegnanti.
Alla luce delle modalità in cui è accaduto l’evento, inoltre diventa difficile dimostrare la colpa dell’alunno nell’evento. Al contrario, potrebbe ipotizzarsi l’incuria nella conservazione del bene da parte del compagno che ha subito il danno.
Da ultimo le polizze assicurative scolastiche, di norma, escludono il danneggiamento dei beni elettronici.