Il nostro Istituto, per l’organizzazione dei viaggi di Istruzione, con l’obiettivo di ridurre i costi per le famiglie, acquista i biglietti aerei, l’albergo ed eventuali servizi accessori, direttamente, senza passare dall’Agenzia di Viaggio. Nel caso si verificasse un annullamento del volo per colpa della Compagnia Aerea o di over booking dell’albergo la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre il danno?
Il Decreto Legislativo del 21 maggio 2018, n. 62 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del “turismo organizzato,” attribuendo maggiori responsabilità agli organizzatori e agli intermediari che si occupano della gestione e della vendita di pacchetti turistici. Questo decreto recepisce la Direttiva UE 2015/2302, offrendo una tutela rafforzata per i viaggiatori. Di seguito, analizzeremo i principali aspetti di questa normativa e le responsabilità che essa implica, soprattutto per quegli enti, come le scuole, che talvolta assumono il ruolo di organizzatore.
Definizione di Pacchetto Turistico
Ai sensi della nuova normativa, un “pacchetto turistico” comprende almeno due diversi servizi turistici combinati per lo stesso viaggio o vacanza, come voli e alloggi o servizi turistici non accessori (per esempio visite guidate). Un pacchetto turistico può essere acquistato da un unico venditore (ad esempio un’agenzia) o tramite acquisti separati, ma con un contratto comune o a un prezzo forfettario. Può essere venduto sotto il termine “pacchetto” o equivalente, e il suo acquisto può avvenire anche tramite piattaforme online.
L’Organizzatore e l’Intermediario: Distinzione e Ruoli
Il Decreto distingue chiaramente tra organizzatore e intermediario del pacchetto turistico.
- Organizzatore: È il soggetto responsabile di mettere a disposizione i vari servizi inclusi nel pacchetto (come voli, alloggi, o altri servizi non accessori). Può essere una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, e si impegna a garantire la piena esecuzione del viaggio, inclusi eventuali servizi aggiuntivi.
- Intermediario: È chi vende o procura un pacchetto turistico a terzi, senza necessariamente svolgere attività professionale o avere scopo di lucro. L’intermediario non è responsabile per l’esecuzione diretta dei servizi, ma è comunque soggetto a obblighi informativi e di correttezza nei confronti del cliente.
L’Istituto Scolastico come Organizzatore del Viaggio
Quando una scuola organizza viaggi che includono più servizi (ad esempio voli e alloggio), diventa di fatto l’organizzatore del pacchetto turistico. Di conseguenza, è tenuta a rispettare le stesse norme di responsabilità e a fornire specifiche tutele ai partecipanti. Tra gli obblighi principali, la scuola deve:
- Fornire una copia del contratto di viaggio agli studenti o alle loro famiglie;
- Informare preventivamente sulle condizioni del viaggio e sugli eventuali rischi;
- Fornire assistenza e soluzioni alternative in caso di difficoltà o imprevisti, inclusa la garanzia del rientro.
La Responsabilità Diretta dell’Organizzatore
Il Decreto Legislativo n. 62 del 2018 introduce una responsabilità estesa dell’organizzatore in merito a tutti gli aspetti del pacchetto turistico. Secondo l’art. 42, l’organizzatore è tenuto a garantire la prosecuzione o il rientro del viaggiatore in caso di cancellazione o interruzione del viaggio. Questo obbligo include:
- Trasporto di ritorno: In caso di risoluzione del contratto, se il viaggio comprende il trasporto, l’organizzatore deve provvedere al rientro del viaggiatore con mezzi equivalenti senza ritardi ingiustificati e senza costi aggiuntivi.
- Sistemazione alternativa: Se il rientro non è immediatamente possibile, l’organizzatore deve sostenere i costi dell’alloggio, fino a un massimo di tre notti o per un periodo maggiore, se previsto dalla normativa UE sui diritti dei passeggeri.
- Limitazioni di responsabilità: L’organizzatore non può invocare cause di forza maggiore (circostanze inevitabili e straordinarie) per limitare la propria responsabilità, salvo che anche il fornitore del trasporto possa far valere tali circostanze secondo le norme dell’UE.
Tutele Assicurative per l’Organizzatore
Il ruolo di organizzatore comporta significativi rischi finanziari. In caso di imprevisti che precludano il viaggio o ne richiedano la riprogrammazione, l’organizzatore può essere chiamato a sostenere costi significativi. Per questo motivo, una scuola che assuma questo ruolo deve dotarsi di polizze di Responsabilità Civile professionale adeguate a coprire i rischi specifici. Le polizze di Responsabilità Civile normalmente stipulate dagli istituti per i viaggi di istruzione coprono solo l’annullamento del viaggio per infortunio o malattia, ma non includono il rimborso dei costi di “riprotezione” o rientro in caso di problemi legati all’esecuzione del pacchetto turistico.
Obblighi Informativi e Documentazione
In qualità di organizzatore, l’Istituto Scolastico ha il dovere di fornire un’informativa completa e dettagliata ai partecipanti e alle loro famiglie. Questa documentazione deve includere:
- Dettagli sui servizi inclusi: informazioni precise su voli, alloggi e servizi accessori.
- Condizioni di pagamento e rimborso: procedure in caso di cancellazione, interruzione o modifica del viaggio.
- Responsabilità in caso di imprevisti: specifiche relative a coperture assicurative, assistenza e soluzioni alternative in caso di emergenze o difficoltà durante il viaggio.
In conclusione, la legge impone una nuova struttura di responsabilità per chi gestisce pacchetti turistici, rafforzando le garanzie per i viaggiatori. Per le scuole, è fondamentale comprendere questi obblighi e tutelarsi adeguatamente, soprattutto in caso di organizzazione autonoma di viaggi con più servizi. La normativa offre una maggiore tutela ai viaggiatori, ma richiede agli organizzatori una gestione attenta e trasparente, nonché una copertura assicurativa adeguata, per evitare che i costi dei rischi si riversino sull’istituto.
Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per i viaggi di istruzione, contattaci qui.