Lo scorso 5 maggio l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il Covid-19 non si qualifica più come un’emergenza globale iniziata a gennaio 2020.
Uno dei primi effetti legati alla pandemia sono stati i lockdown applicati in moltissimi paesi. Com’era ampiamente prevedibile, il divieto di spostamento ha messo in profonda crisi il mercato turistico.
Banca d’Italia, in una nota del settembre 2021, evidenziava la grave flessione dei flussi turistici in tutto il territorio nazionale e internazionale.
Fin dal marzo 2020, il Governo, con il D. L. 17 marzo 2020 n. 18, aveva varato alcune misure per arginare le conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria.
Tra gli interventi previsti, un’apposita sezione era dedicata alla risoluzione dei contratti turistici.
Il rimborso del viaggio attraverso i voucher
L’Art. 88 del Decreto offriva la possibilità, alle Agenzie e ai Tour Operator, di rimborsare il viaggio attraverso voucher. Il motivo della scelta rispondeva alla prioritaria esigenza di evitare il possibile default finanziario delle aziende turistiche. Troppe imprese, infatti, non avrebbero avuto la liquidità sufficiente per affrontare tutti i rimborsi se questi fossero stati risarciti in denaro contante. I titoli di credito potevano essere utilizzati, dal viaggiatore, entro un periodo di trenta mesi dall’emissione.
L’Art. 88-bis del Decreto, al comma 8, affrontava in maniera specifica anche la questione legata ai viaggi di istruzione. Le indicazioni normative, in questo senso, ribadivano il concetto che l’emissione del voucher fosse opzionale e non obbligatoria. Al contrario, la restituzione del danaro era assolutamente obbligatoria in alcuni casi specifici come, ad esempio, la scuola dell’infanzia o le classi terminali.
Nonostante fosse previsto dalla norma, il rischio di accettare i voucher in sostituzione del contante anche in tutti gli altri casi, nascondeva un rischio concreto. Nel caso, infatti, in cui l’operatore fosse fallito o la società fosse messa in liquidazione, la scuola avrebbe avuto più di un problema nell’esigere il credito.
La tutela del viaggiatore
È quanto sta purtroppo accadendo a molte scuole. A fronte del fallimento o dello stato di liquidazione dell’operatore economico gli Istituti non riescono a recuperare le somme versate o le prestazioni programmate. Dal 30 giugno 2016, inoltre, il Fondo di Garanzia, costituito presso il Ministero del Turismo per far fronte ad analoghe criticità, ha cessato di esistere.
Tuttavia, ai sensi dell’Art. 19, del D.L. 23 maggio 2011, n. 79, gli operatori turistici hanno l’obbligo di dotarsi di sistemi di garanzia a tutela dei propri clienti. I sistemi di tutela previsti possono contemplare sia polizze assicurative che garanzie bancarie, o anche fondi eventualmente riassicurati.
Nel caso di insolvenza o fallimento dell’impresa turistica, il viaggiatore si vedrà così rimborsato il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.
Se nel privato questo processo è, almeno in teoria, abbastanza semplice, nella Pubblica Amministrazione scolastica, potrebbe non essere così banale.
La scuola, in qualità di Ente Pubblico, in relazione a tutti gli aspetti di contenzioso legale dovrà sempre fare riferimento all’Avvocatura di Stato.
Le polizze assicurative scolastiche
Le polizze assicurative scolastiche, non ricomprendono mai l’eventualità della mancata erogazione del servizio da parte dell’agenzia di viaggio. I rimborsi rimangono esclusivamente quelli di carattere medico: infortunio, malattia e decesso del partecipante al viaggio di istruzione. Restano quindi escluse ulteriori motivazioni al di fuori di quelle indicate.
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