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Visite guidate con trasporto pubblico

Sono la Dirigente di un Istituto Comprensivo. Recentemente il Collegio dei Docenti, anche in relazione al contenimento della spesa, ha ipotizzato di utilizzare il trasporto pubblico, treni e autobus di linea, per effettuare le viste guidate.
Esistono limitazioni delle polizze assicurative in questo senso?

Le polizze assicurative attualmente disponibili nel mercato scolastico, di norma, non prevedono restrizioni in relazione alla tipologia di mezzo utilizzato.
Ne deriva che l’uso di mezzi pubblici è regolarmente tutelato dalla polizza.

Le linee guida ministeriali

Con l’entrata in vigore del D.P.R.  8 marzo 1999, n. 275, relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche, le scuole possiedono autonomia didattica (art. 4), amministrativa e organizzativa (art. 5).
Ne deriva che i regolamenti viaggi, deliberati dall’Istituto diventano fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo.
Pur tuttavia il Ministero, in relazione ai viaggi di istruzione e alle visite guidate ha emanato una serie di precise indicazioni.
Nel caso di noleggio di un mezzo privato, infatti la scuola è tenuta alla stretta applicazione della circolare MIUR 674/2016.

I vantaggi nell’uso del mezzo pubblico

Proprio alla luce delle indicazioni ministeriali l’utilizzo dei mezzi pubblici è di gran lunga preferibile rispetto al noleggio di un autobus.
L’utilizzo dei servizi pubblici, infatti, oltre ad essere più sicuro, sotto il profilo del rischio, garantisce parametri di sostenibilità ambientale ed economicità unici.
Ogni anno in Europa sono effettuati quasi 60 miliardi di viaggi passeggeri con mezzi di trasporto pubblico locale (bus, tram) o a lunga percorrenza (aereo, traghetto). Di questi, più del 50% sono effettuati con autobus di linea.
Dal punto di vista statistico i sinistri occorsi con questo tipo di veicoli sono di gran lunga più bassi rispetto a quelli accaduti con tutti gli altri mezzi di trasporto privato.
Sia con il noleggio privato che con l’utilizzo del mezzo pubblico, la responsabilità in caso di sinistro durante il servizio, ricade sempre sul conducente e sul soggetto proprietario del veicolo.
Anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale treni, filobus e tram, garantiscono livelli di impatto ambientale di gran lunga inferiori agli altri mezzi.
Circa l’aspetto economico, moltissime Società pubbliche o partecipate, consentono l’acquisto di biglietti o abbonamenti a prezzi agevolati per le scuole.

L’onere della progettazione e gestione dell’attività

Alla scuola, come per tutte le uscite didattiche, spetta la progettazione dell’attività.
L’Amministrazione scolastica è tenuta alla programmazione anche logistica, alla comunicazione alle famiglie e alla gestione economica.
L’istituto è tenuto inoltre a predisporre l’adeguata vigilanza in relazione all’età e al grado di maturità degli alunni partecipanti.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per le visite guidate con trasporto pubblico, contattaci qui.

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Autobus danneggiato

Il nostro Istituto, nel mese di maggio ha noleggiato un bus per una visita guidata. La società noleggiatrice ci ha contattato qualche giorno fa evidenziando che alcuni dei nostri studenti avrebbero provocato dei danni ad un sedile, chiedendocene il risarcimento.
La polizza assicurativa della scuola copre il danno?

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, tutelano la Responsabilità Civile diretta dell’Istituto, degli alunni e del personale scolastico. La polizza assicurativa quindi dovrebbe risarcire il danneggiamento al sedile dell’autobus. È opportuno tuttavia fare alcuni approfondimenti.

L’Autonomia scolastica

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, tutte le istituzioni scolastiche, hanno assunto una propria autonomia didattica, amministrativa e organizzativa. Questo aspetto riguarda quindi anche i viaggi di Istruzione.
La nota MIUR 11 aprile 2012 n. 2209, ha precisato che l’effettuazione dei viaggi di istruzione e della visite guidate: “[…] deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa”.
Inoltre, in applicazione dell’Art. 10, punto (e), del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l’Istituto conserva la sua prerogativa di definire i “criteri per […] l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo […] alle visite guidate e ai viaggi di istruzione”.

Il regolamento interno

Ne deriva che le singole scuola sono tenute ad elaborare un regolamento interno relativo ai viaggi di istruzione. I regolamenti deliberati dall’Istituto diventano così fonte normativa per le singole scuole sotto il profilo organizzativo.
Il regolamento interno dovrà quindi definire tutte le azioni messe in atto dalla scuola nella gestione dei viaggi di istruzione e nelle visite guidate. Il documento definirà quindi le modalità di acquisizione dei servizi ma anche le funzioni cui sono tenuti i Docenti accompagnatori.
Con la Circolare Ministeriale 03 febbraio 2016 n. 674, proprio in relazione agli autobus, viene richiamata l’idoneità del mezzo di trasporto.
Il Docente accompagnatore dovrà quindi, prima della partenza, verificare le condizioni del mezzo, segnalando al conducente eventuali danni già presenti.
Ferma restando la buona fede dei soggetti coinvolti, nessuno però può impedire di pensare che, nel caso specifico, il sedile fosse già danneggiato prima della partenza.
Inoltre eventuali contestazioni della Società noleggiatrice dovranno pervenire all’Istituto in tempi e modi congrui a stabilire il nesso causale.
La segnalazione, a più di un mese di distanza, potrebbe far sorgere il dubbio che il danno possa essersi verificato in un periodo posteriore a quello del viaggio.
In assenza di questi presupposti, la Società assicuratrice potrebbe negare il rimborso.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per le visite guidate in autobus, contattaci qui.

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Settimana bianca

Il nostro Istituto Superiore sta organizzando per gli alunni delle classi 4° e 5° una settimana bianca da tenersi nel prossimi mesi di gennaio e febbraio. In relazione all’aspetto assicurativo l’Agenzia di Viaggio ci comunica che dal prossimo gennaio la copertura assicurativa per la responsabilità civile danni o infortuni causati a terzi sarà obbligatoria. La polizza sottoscritta dall’Istituto già copre quest’aspetto?

La Settimana bianca è tra le attività scolastiche più diffuse su tutto il territorio nazionale ma anche tra quelle potenzialmente più rischiose.

L’obbligo di assicurazione

Il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza degli sport invernali, prevede che: “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione […] che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”.
La norma s’ispira ai principi del Codice della Strada. Come nella circolazione stradale è previsto l’obbligo di assicurazione, allo stesso modo diventa obbligatoria la copertura assicurativa per lo sci alpino, con l’esclusione del fondo.
È prevista anche l’obbligatorietà del casco sulle piste e si applica il principio di presunzione di responsabilità nel concorso di colpa.
Il Decreto prevede, inoltre, l’obbligo, a carico del gestore degli impianti: “[…] di mettere a disposizione degli utenti […] una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.
La mancanza della polizza è punita con una sanzione fino a 150,00 euro, oltre al ritiro dello skipass.

La Settimana bianca nella scuola

Nel corso della Settimane bianca organizzata dagli Istituti scolastici, più di una volta i partecipanti sono stati vittime di infortuni, anche gravi.
Per questo motivo le società top player presenti sul mercato, di norma ricomprendono nei singoli rami assicurativi, questo tipo di attività.
Resta inteso che, come per tutte le attività scolastiche, anche la settimana bianca, dev’essere deliberata dal Consiglio di Istituto e rientrare all’interno del PTOF.
Alla luce della nuova normativa più sopra richiamata, è bene verificare con precisione la presenza della garanzia nel contratto assicurativo stipulato.  L’acquisto di doppie coperture assicurative potrebbe essere considerato danno erariale.

La Settimana bianca durante la pandemia

Un ultimo aspetto relativo all’organizzazione della settimana bianca riguarda i recenti e continui adeguamenti in relazione alla situazione pandemica in atto.
Attualmente, lo stato d’emergenza nazionale, introdotto D.L. 23 luglio 2021, n. 105, è prorogabile al massimo fino al 31 gennaio 2022. Tuttavia, il Governo, alla luce della situazione contingente, potrebbe emanare ulteriori provvedimenti con le conseguenti restrizioni legate alle singole zone interessate.
A questo proposito vi segnaliamo il recente articolo sull’annullamento dei viaggi per infezione o quarantena.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa durante la settimana bianca, contattaci qui.

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Annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19

Un’Agenzia specializzata in vacanze studio, scambi ed esperienze di lavoro all’estero, ci ho proposto una polizza assicurativa che tutela i nostri alunni nei casi di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19. L’Agenzia ci assicura che, in caso di annullamento, il rimborso è previsto anche nei casi in cui il lockdown interessasse il Paese di destinazione. A vostro parere è il caso di sottoscrivere questa polizza oppure quella della scuola prevede già queste coperture?

La ripresa dei viaggi di istruzione, in periodo di pandemia, è certamente più complessa rispetto a quella degli anni passati. Abbiamo affrontato l’argomento delle problematiche legate al Covid19 nei viaggi di istruzione in un articolo dello scorso anno.
L’imprevedibilità dettata dall’evoluzione dei contagi nell’ultimo periodo, l’adozione del green-pass obbligatorio e le restrizioni che ogni Paese sta valutando in maniera autonoma per chi entra ed esce dai propri confini, potrebbero creare non poche difficoltà agli Istituti scolastici che stanno organizzando i viaggi di istruzione, soprattutto se fuori dai confini nazionali.

Coperture Covid19 per i viaggi di istruzione

Molti operatori del settore turistico stanno proponendo polizze che prevedono coperture specifiche per il rischio Covid19, tuttavia, le polizze non sono tutte uguali. Vediamo quindi quali aspetti considerare.
La prima cosa da valutare è se la polizza sottoscritta dall’Istituto scolastico già preveda garanzie specifiche legate al ramo assistenza. È bene infatti ricordare che l’eventuale duplicazione delle garanzie assicurative può configurare un possibile danno erariale conseguente all’acquisto di doppie coperture.

Annullamento del viaggio e pandemia

Un aspetto su cui porre particolare attenzione sono i termini previsti nel caso di annullamento del viaggio. Molto spesso, infatti, questa garanzia è sottoscrivibile solo se stipulata entro un numero specifico di giorni dalla prenotazione. I termini possono variare molto, vanno delle 24 ore prima della partenza, per i casi più favorevoli, ma possono prevedere anche 30 giorni dalla partenza.
Fino all’inizio del 2020 il rischio pandemia era quasi sempre escluso dalle polizze. Occorrerà quindi controllare attentamente che nelle esclusioni inserite all’interno della Condizioni Contrattuali non sia citato il caso pandemico o non siano presenti riferimenti al coronavirus (Covid19, SARS-CoV2, ecc).

La quarantena

Un ulteriore aspetto è legato alla quarantena. Se l’assicurato, studente o accompagnatore non può partire o non può rientrare, perché sottoposto a quarantena, la polizza potrebbe non coprire questo aspetto specifico. Nella maggioranza delle polizze la positività al Covid19, rilevata prima della partenza, fa scattare la garanzia che copre le penali di cancellazione del viaggio. Nel caso in cui, invece, l’assicurato sottoposto a quarantena non potesse rientrare nella data stabilita, potrebbe scattare l’esclusione della garanzia. La polizza potrebbe non pagare i costi aggiuntivi di soggiorno, né quelli di acquisto di un nuovo biglietto per il rientro.

Patologie preesistenti

Un ulteriore esclusione classica delle polizze viaggio sono le malattie preesistenti. In questo caso è sempre opportuno verificare cos’è previsto contrattualmente: l’eventuale incubazione da Covid19 potrebbe essere considerata malattia preesistente. 
È bene ricordare inoltre che la garanzia annullamento del viaggio non prevede ipotesi legate al timore di ammalarsi da Covid19, in questo caso la garanzia non opera.
In tutti i casi di dubbi o perplessità in relazione all’annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, la consulenza del broker assicurativo specializzato è particolarmente preziosa.

Il Decreto “Cura Italia”

Da ultimo evidenziamo che, ad oggi sul mercato non sono presenti garanzie che prevedono il rimborso in caso di lockdown successivo alla prenotazione. La Legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 88bis, commi 8, 9, 10,12, prevede che è sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata. Tuttavia, il D.L. pone come termine la fine dell’anno scolastico 2020/2021. Ne deriva che una nuova situazione pandemica che prevedesse lockdown diffusi o generalizzati come quelli dello scorso anno scolastico potrebbe non prevedere l’obbligo di rimborso da parte delle Agenzie di Viaggio.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alle coperture di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, contattaci qui.

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L’obbligo di vigilanza dei docenti nei viaggi di istruzione

L’obbligo di vigilanza dei docenti nei viaggi di istruzione è un tema che ritorna alla ribalta con la ripresa delle normali attività scolastiche che, dopo la pausa imposta dalla pandemia, ha fatto riprendere anche le attività legate alle uscite didattiche.
Il viaggio d’istruzione costituisce un momento fondamentale nello sviluppo della personalità degli alunni, in quanto consente oltre allo specifico percorso di apprendimento anche un confronto con gli altri compagni e con il personale docente al di fuori dello stretto contesto istituzionale.

Il regolamento interno dei viaggi di istruzione

Diventa importante evidenziare fin da subito che, con l’introduzione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 gli Istituti scolastici hanno acquisito autonomia didattico-organizzativa anche in relazione all’organizzazione e alla gestione dei viaggi di istruzione. Ne deriva che, come evidenzia la Nota prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012, tutta: “la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”.
L’Istituto scolastico, quindi, è tenuto ad elaborare un proprio regolamento specifico in relazione ai viaggi di Istruzione. I regolamenti viaggi deliberati dall’Istituto diventano così fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo.

L’obbligo di vigilanza durante il viaggio

La necessità di regolamentare i processi legati alle gite o ai viaggi di istruzione è particolarmente importante, poiché, al contrario delle normali attività scolastiche, durante il viaggio di istruzione lo studente è affidato alla vigilanza del docente accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Resta inteso che il livello di vigilanza va declinato con l’età e il grado di maturità raggiunto dagli studenti, tuttavia, la problematica non è connessa alla sola vigilanza degli studenti, ma anche alla scelta di adeguate strutture ospitanti e dei mezzi di trasporto. A questo proposito il MIUR, nel febbraio 2016, con la circolare n. 674, rende note le iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno, con cui ha elaborato un Vademecum.

L’importanza della prevenzione

Nel recente passato abbiamo assistito ad episodi di infortunio anche con conseguenze letali, che hanno coinvolto studenti in viaggio di istruzione. Dal 2010 si contano, tra studenti italiani in viaggio d’istruzione nel nostro Paese o all’estero, e stranieri in visita in Italia, dieci vittime.
In questa linea è anche la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, dell’8 febbraio 2012, n. 1769: “[…] proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni; anche in questo caso con una valutazione da farsi caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie, allora, incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza”.

Il profilo assicurativo

Sotto il profilo strettamente assicurativo, di norma, le polizze scolastiche dovrebbero prevedere la copertura nello specifico ramo Assistenza oltre a quello di Responsabilità Civile. Tuttavia, l’analisi effettuata sulle polizze attualmente presenti sul mercato, evidenzia come molte polizze assicurative non abbiano sezioni specifiche legate ai viaggi di istruzione.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa nei viaggi di istruzione, contattaci qui.

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I viaggi di istruzione durante l’emergenza Covid19

In relazione alla recente pandemia di Covid19, ci giungono svariate richieste in merito al comportamento che la scuola deve mantenere circa l’operatività delle Polizze assicurative in relazione al rimborso dei Viaggi di Istruzione da parte degli operatori economici interessati (Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Vettori Aerei, Marittimi e Terrestri). Cerchiamo nel limite del possibile di dare alcune indicazioni di massima, fermo restando che queste non potranno avere carattere esauriente in quanto gli aggiornamenti normativi e le Linee Guida si susseguono con un ritmo incalzante in relazione all’evolversi del problema.

Le polizze assicurative integrative nel mercato scolastico, di norma, prevedono il Ramo Assistenza che comprende la garanzia “Annullamento Viaggio”.

Cosa prevede la garanzia Annullamento Viaggio?

Le condizioni contrattuali di queste polizze riguardano il rimborso della penale applicata dall’Agenzia di Viaggio solo per la mancata partenza a causa di infortunio o di malattia.
Le recenti restrizioni poste a fronte del contenimento dell’epidemia Covid19, non rientrano nella casistica normalmente compresa in polizza.

Il profilo normativo relativo al Covid19

Il primo DPCM del 25.02.2020 all’Art. 1, comma 1, lettera (b), sospendeva i Viaggi di Istruzione, fino alla data del 15 marzo 2020, esclusivamente in alcune Regioni. Queste erano: Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte.
Il documento indicava, nel contempo, l’obbligo degli operatori economici interessati (Agenzie di Viaggio e/o T.O.) al rimborso di quanto percepito, ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del D.L. 23 maggio 2011, n. 79 .
Il successivo DPCM del 01 marzo 2020, all’Art. 1, comma 1, lettera (e), estendeva la restrizione a tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio nazionale, fino alla data del 15 marzo 2020.
Il DPCM del 04 marzo 2020, all’Art. 1, comma 1, lettera (e), estende il divieto relativo ai Viaggi di Istruzione su tutto il territorio nazionale fino alla data del 03 aprile 2020.

Il rimborso dei viaggi non goduti

La FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo), l’associazione di riferimento delle imprese turistiche, nonché delle associazioni locali di settore, con le circolari n. 8 del 26 febbraio 2020 e n. 12 del 05 marzo 2020, sottolinea l’obbligo del rimborso alle scuole fino alla nuova data del 03 marzo 2020.
In data 2 marzo 2020 è stato emanato il D.L. n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
L’Art. 28 – Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici, al comma 9, rimanda al già sopracitato articolo del Codice del Turismo e all’Art. 1463 – Impossibilità totale, del Codice Civile, introducendo l’opportunità, per l’operatore economico, di effettuare il rimborso: “…anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”.
Il D.L. indica come il rimborso possa essere effettuato “anche” e non “esclusivamente” attraverso l’emissione di un voucher.
Alcuni Istituti Scolastici evidenziano come, proprio in questi giorni, alcune Agenzia di Viaggio stiano già provvedendo al rimborso dei servizi annullati e non godibili esclusivamente attraverso l’emissione di voucher.

Possibili problemi legati al rimborso con i Voucher

Senza entrare nella dinamica giurisprudenziale e/o dell’opportunità, già evidenziata anche dalla stampa nazionale, di accettare, da parte dell’Amministrazione scolastica il rimborso attraverso un documento rilasciato da un’Agenzia di Viaggio come attestazione del diritto a usufruire entro 12 mesi di uno o più servizi già pagati, a nostro parere si presentano almeno tre possibili criticità:

1. Alunni non più iscritti in Istituto

Le famiglie degli alunni, soprattutto quelli delle classi 5°, che il prossimo anno scolastico, con tutta probabilità, non saranno più iscritti all’Istituto, come potranno rientrare in possesso del danaro versato alla scuola e da questa già pagato a titolo di anticipo o di saldo all’Agenzia di Viaggio? Nella stessa situazione si troveranno anche gli alunni delle altre classi che per motivi diversi dovessero non frequentare più l’Istituto. Appare infatti quantomeno improbabile che l’Amministrazione Scolastica possa restituire le somme versate alle famiglie che ne faranno richiesta, sostenendo l’onere col proprio bilancio senza ricadere nel possibile danno erariale.

2. Chiusura dell’operatore

Qualora l’Agenzia di Viaggio, per motivi diversi e indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Scolastica, smettesse di operare nel mercato, l’Istituto Scolastico verso chi e in che modo, potrebbe far valere, in tempi ragionevoli (…entro un anno dall’emissione), il proprio credito?

3. Affidamenti a norma del Codice dei Contratti Pubblici

Un ultimo aspetto, ma non ultimo per importanza è quello di carattere procedurale. Il servizio relativo ai Viaggi di Istruzione è stato acquistato dall’Istituto Scolastico attraverso procedure ad evidenza pubblica, in ottemperanza al Codice dei Contratti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Il Codice prevede un preciso iter procedurale e sostanziale nel merito del servizio acquistato tra cui l’importo messo a base d’asta. Nel caso in esame, per cui l’esecuzione dell’appalto sia differita nel tempo, proprio per la natura peculiare e mutabile del servizio (es.: costi di biglietteria, degli alberghi, dei servizi ancillari, ecc.), non esiste nessuna certezza per l’Istituto Scolastico che lo stesso servizio possa essere erogato successivamente dall’operatore economico che s’è aggiudicato l’appalto, con lo stesso prezzo e alle stesse condizioni.

Risulta evidente che questo stato di cose, se non chiarito nelle sedi opportune, potrebbe scatenare una serie infinita di contenziosi tra la Pubblica Amministrazione scolastica, le Agenzie di Viaggio e le famiglie degli alunni.