Il 17 gennaio 2022 l’USR Campania ha inoltrato, alle scuole campane, la circolare 159/E in relazione al Contributo ANAC per il servizio di brokeraggio.
Accogliamo con enorme soddisfazione questa puntualizzazione perché ci consente di ribadire alcuni concetti normativi già espressi nel corso degli anni.
Il mandato di brokeraggio nella Pubblica Amministrazione scolastica è lecito.
Intorno alla figura del Broker assicurativo, soprattutto in ambito scolastico, nel tempo, si sono affacciati una serie di dubbi. Le controversie più che sulla reale efficacia del servizio, riguardavano la possibilità che la scuola potesse affidare legalmente un incarico a questo tipo di professionista.
Le autorità di controllo, negli anni si sono espresse chiaramente sul tema e, anche sotto il profilo della liceità, non ci sono più dubbi.
Ultimo, in questo senso, solo in ordine di tempo, è il Quaderno n. 4 messo a disposizione dal MUIR lo scorso novembre.
L’USR Campania ribadisce precisamente questa posizione. Aspetto che consentendo alla scuola di affidare ad un professionista in un ambito così delicato come quello della prevenzione del rischio nella scuola.
L’affidamento al broker assicurativo necessita dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG)
Nel corso degli anni, molto s’è discusso in relazione all’acquisizione del CIG per il servizio di brokeraggio assicurativo. La non onerosità diretta del servizio, poteva infatti far presupporre che questo passaggio fosse superfluo.
La Circolare dell’USR Campania, riportando le indicazioni contenute sul sito dell’ANAC, alla FAQ A11 evidenzia come l’acquisizione del CIG sia un obbligo inderogabile, indipendentemente dal fatto che: “gli oneri [siano] posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione” ovvero siano pagati dalle Società assicuratrici.
Il passaggio in questione rimanda alla FAQ A10 nella quale si evidenzia come, nel caso del broker assicurativo, essendo l’onere indiretto: “il campo relativo all’importo di aggiudicazione/affidamento rinvenibile sempre nella scheda “Fase di aggiudicazione” può all’occorrenza – nel caso di non individuazione dello stesso – essere valorizzato con la cifra “0” (zero)”.
Il contributo da versare all’ANAC per il servizio di brokeraggio assicurativo è un obbligo esclusivo solo sopra i 40.000,00 euro
In relazione al contributo ANAC per il brokeraggio assicurativo, questo diventa un obbligo solo nel caso in cui l’importo stimato del servizio sia superiore ai 40.000,00 euro.
Anche in questo caso l’ANAC chiarisce quest’aspetto sulla propria pagina istituzionale al Punto 3.1. La Stazione Appaltante e/o l’Operatore economico sono esentati dall’obbligo del versamento della contribuzione all’Autorità per le: “procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori per le quali è prevista l’acquisizione dello SmartCIG”.
Per quanto riguarda la scuola, nella quasi totalità dei casi, ed eventualmente solo nei casi di reti di scuole molto estese, il broker non percepisce una commissione superiore alla soglia prevista per lo SmartCIG.
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