Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, venerdì 5 maggio, ha pubblicato una comunicazione relativa all’estensione dell’assicurazione obbligatoria contenuta nel Decreto Lavoro. La comunicazione fa riferimento alla pubblicazione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro). Gli articoli 17 e 18 riguardano l’integrazione delle tutele assicurative nella scuola.
Al di là dei toni propagandistici del comunicato, le polizze assicurative scolastiche sono un tema delicato e ricco di insidie che non vanno sottovalutate.
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni
L’aspetto più significativo è contenuto all’Art. 17 attraverso il quale, viene costituito un fondo per i familiari degli studenti rimasti vittime in occasione delle attività formative. Il fondo di 10 milioni di euro, prevede solo i casi mortali e ricomprende tutti gli infortuni dal 2018 all’anno in corso. Un’ulteriore dotazione di 2 milioni di euro sarà stanziata per gli anni successivi, a partire dal 2024. Le modalità di accesso al fondo non sono ancora definite e saranno fissate con apposito decreto entro sessanta giorni dalla conversione in legge.
I commi successivi dell’articolo chiariscono come la progettazione dei PCTO debba essere coerente con il PTOF, individuando la figura del docente coordinatore del progetto. Saranno inoltre predisposti una piattaforma contenente le indicazioni delle imprese disposte ad accogliere le attività di alternanza e un monitoraggio qualitativo dei PCTO.
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
L’Art. 18 prevede l’ampliamento delle coperture assicurative obbligatorie prestate dall’INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. L’estensione è prevista a livello sperimentale solo per l’anno scolastico 2023-2024.
Il Decreto stabilisce che la protezione assicurativa obbligatoria dovrà tutelare gli studenti e il personale docente durante tutte le attività previste nel piano dell’offerta formativa.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, tuttavia, si applicherà esclusivamente agli eventi occorsi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività o comunque nell’ambito delle attività programmate.
L’estensione della tutela assicurativa riguarderà anche gli esperti esterni, gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche, gli istruttori ed il personale ausiliario e tecnico-amministrativo.
La polizza scolastica integrativa
Un aspetto che suscita qualche perplessità è legato alla comunicazione del Ministero dell’Istruzione, secondo il quale, il decreto renderebbe inutile la stipula della polizza integrativa.
A questo proposito è bene fare almeno due considerazioni.
La prima, probabilmente la più importante, è quella legata ai rami di copertura. La polizza integrativa scolastica prevede, infatti, la copertura di una pluralità di rischi, non solo quelli legati agli infortuni.
La Responsabilità Civile
Tra questi quello più rilevante è quello legato alla Responsabilità Civile dell’Istituto scolastico. L’Art. 2043 del Codice Civile obbliga chiunque, dolosamente o colposamente, abbia causato un danno, al risarcimento dello stesso. Il Decreto lavoro non prevede nessuna copertura in questo senso. Affermare, quindi, che la polizza integrativa è superflua, espone, non solo l’Amministrazione, ma anche i singoli operatori o gli studenti, al risarcimento del danno provocato. Vero è che l’Amministrazione centrale in caso di danno da Responsabilità Civile si surroga al dipendente, tuttavia, nel caso di danno, il rischio di rivalsa è più che reale. In assenza di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile il dipendente potrebbe trovarsi nella scomoda situazione di dover risarcire personalmente il danno causato. Negli anni abbiamo avuto più di un’occasione per commentare eventi ricompresi nel danno da Responsabilità Civile, uno su tutti la mancata o carente vigilanza durante le attività scolastiche.
Anche la famiglia dello studente potrebbe trovarsi nell’incresciosa circostanza di dover risarcire un danno provocato dolosamente o colposamente dal proprio figlio. A questo proposito basti pensare ai danni provocati agli occhiali o ai beni personali di altri studenti.
L’infortunio
Il secondo aspetto riguarda la copertura assicurativa infortuni.
La polizza integrativa scolastica, come si evince dall’aggettivo stesso, va ad integrare, completare e spesso a sostituire le protezioni erogate dall’INAIL.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, infatti, tutela esclusivamente il caso morte e l’invalidità permanente a partire dal 6° punto percentuale. Restano, invece, sempre escluse le spese mediche, poiché gratuite e a carico del servizio sanitario nazionale – gratuite, ma spesso inutilizzabili alla luce dei tempi di attesa.
La polizza integrativa oltre alle spese mediche, di norma, garantisce anche le diarie da ricovero o da gesso e, benché regolamentata da apposite tabelle, non prevede franchigie in relazione all’invalidità permanente.
L’assenza della copertura assicurativa integrativa, se da un lato si rifletterebbe economicamente sulle famiglie degli studenti o sugli assicurati, dall’altro rischia di aumentare il contenzioso. L’infortunato che non vedesse riconosciuto il danno patito potrebbe infatti rivalersi legalmente nei confronti dell’Amministrazione scolastica sotto il profilo della responsabilità civile.
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