Sono un’insegnante di una scuola elementare e tre settimane fa, nel tentativo di contenere un alunno particolarmente irrispettoso delle regole, ho accusato uno strappo alla schiena. Non ho fatto denuncia di infortunio sul lavoro perché pensavo fosse un semplice strappo muscolare che si sarebbe risolto in pochi giorni. Purtroppo, la situazione non è migliorata come speravo, al contrario, dopo una decina di giorni, ho dovuto rivolgermi alla guardia medica perché il dolore era lancinante. L’esito radiografico e la risonanza magnetica hanno evidenziato una discopatia causata da un’ernia protrusa. La Dirigente, informata dell’accaduto, mi comunica che non è possibile effettuare la denuncia dell’infortunio, poiché dev’essere inoltrata entro 48 ore dall’accaduto. Quanto affermato corrisponde al vero?
Per formulare una risposta in relazione a tempi e obblighi per la denuncia d’infortunio scolastico: è necessario fare alcune precisazioni in relazione alle tutele assicurative del personale docente e non docente della scuola.
Tutti i lavoratori dipendenti godono dell’assicurazione INAIL, ai sensi del Testo Unico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ai sensi del D.M. 10 ottobre 1985, i dipendenti statali sono tutelati dall’INAIL tramite la “gestione per conto dello Stato“. Il dipendente della scuola può decidere di integrare l’assicurazione obbligatoria, aderendo volontariamente all’assicurazione aggiuntiva, qualora l’Istituto decida di sottoscriverne una.
Nulla osta che il dipendente possa anche sottoscrivere un’assicurazione per infortunio o malattia personalmente, oppure attraverso un’associazione sindacale o di categoria.
L’assicurazione INAIL nella scuola
Nel caso di infortunio sul lavoro, il dipendente è tenuto a informare tempestivamente il proprio Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro. Contestualmente, il dipendente dovrà recarsi presso una struttura sanitaria, preferibilmente un Pronto Soccorso, per gli accertamenti clinici, consegnando alla scuola il certificato medico. Ottenuto il certificato, l’Amministrazione scolastica provvederà alla denuncia di sinistro.
L’Art. 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,T.U. dell’assicurazione obbligatoria, definisce le modalità d’inoltro della denuncia.
La denuncia di infortunio va presentata all’INAIL entro due giorni (48 ore) dalla ricezione del certificato medico attraverso la specifica piattaforma telematica (SIDI). Nella denuncia dovranno essere riportate le date in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza del sinistro e quella di rilascio del certificato. Il sistema chiederà di riportare anche la data in cui ha ricevuto il certificato oltre ai giorni di prognosi prescritti.
Secondo l’Art. 18, comma 1, lettera (r) del D. Lgs. 81/2008, il ritardo nell’invio della denuncia d’infortunio comporta una sanzione amministrativa per il Dirigente scolastico.
La mancata comunicazione del dipendente, invece, potrebbe sospendere la prestazione INAIL fino alla data di avviso inoltrata al datore di lavoro.
Le assicurazioni private
Modalità analoghe sono previste dalle assicurazioni private (scolastica integrativa, associativa, professionale o personale). In questi casi, i termini di denuncia potrebbero essere maggiori (es.: 30 giorni), tuttavia, i riferimenti sono quelli indicati nei singoli contratti. Le assicurazioni private non applicano sanzioni, ma l’infrazione dei termini di denuncia potrebbe precludere il diritto al rimborso.
Il nesso causale
Un aspetto fondamentale comune a tutte le polizze di assicurazione (INAIL o private) è rappresentato dalla prova del nesso causale. L’assicurato dovrà provare, in modo certo, la relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto.
Il danneggiato, per ottenere la prestazione dalla Società Assicuratrice, deve, inoltre, provare, in modo inequivocabile, che il danno subito sia intrinsecamente legato all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza del nesso causale, l’assicuratore potrebbe non liquidare il sinistro.
Molto importante è la data di accesso al Pronto Soccorso: se questa risultasse posticipata oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi. In questi casi la casistica è vastissima e non riducibile in linea generale. Assumerà, quindi, particolare rilevanza la dichiarazione dell’infortunato e del medico che redige il certificato.
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