Nella vita di tutti i giorni può capitare che le persone intendano risarcimento o indennizzo come sinonimi.
Anche se nella maggior parte dei casi portano a risultati analoghi, si sta parlando di due istituti completamente diversi. La questione è tutt’altro che banale alla luce delle particolari caratteristiche di ciascuno dei due.
Cos’è il risarcimento?
L’Art. 2043 del Codice Civile, obbliga colui che ha provocato un danno ingiusto ad un altro soggetto, a risarcire il pregiudizio causato.
Possiamo quindi dire che il risarcimento deriva da un fatto illecito che lede un interesse altrui, trasgredendo il principio del neminem laedere (non arrecare danno a nessuno).
Facciamo un esempio: uno studente, nel corso dell’attività, provoca un danno ad un compagno, colposamente o dolosamente. Per l’Istituto della Responsabilità Civile, il danneggiante è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal danneggiato a causa del danno subito. In questo caso parleremo di risarcimento del danno che potrà essere trasferito alla Società assicuratrice qualora il contratto lo preveda.
Quando parliamo di indennizzo?
Può tuttavia accadere che il danno sia conseguenza di un fatto lecito, consentito dalla legge o addirittura imposto, parleremo in questo caso di indennizzo. L’indennizzo quindi non si origina da una Responsabilità Civile, ma da un fatto che non costituisce una violazione di un adempimento.
Facciamo un esempio anche in questo caso: la scuola organizza un viaggio di istruzione. La famiglia dell’alunno paga la quota della gita. Il giorno prima della partenza, lo studente si infortuna o è affetto da una malattia, motivo per cui non potrà partire. Qualora il contratto con la Società assicuratrice lo preveda, la famiglia sarà indennizzata per la quota di penale che le sarà addebitata dall’organizzatore del viaggio.
La differenza tra risarcimento e indennizzo
Il risarcimento ha lo scopo di riparare a un danno ripristinando la situazione antecedente allo stesso e l’importo da corrispondere deve essere proporzionale al danno arrecato. Si ha diritto ad un risarcimento quando il danno viene provocato ingiustamente dalla condotta di un terzo soggetto.
L’indennizzo ha una funzione riparatoria ma non necessariamente proporzionale – in termini economici – al disservizio subìto. Assicurativamente parlando, l’indennizzo è erogato all’assicurato al verificarsi di un infortunio, una malattia, l’annullamento di un viaggio, un incendio, o uno degli eventi previsti dalle clausole del contratto.
Indipendentemente dalla differenza tra le due formule di refusione del danno è bene valutare con estrema attenzione l’operatività delle condizioni contrattuali. Garanzie che prevedano massimali inadeguati, esclusioni, franchigie o scoperti potrebbero non essere tutelanti per l’assicurato. In caso di sinistro, potrebbero far scaturire un contenzioso tra l’Amministrazione scolastica e il soggetto danneggiato.
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