I recenti avvenimenti accaduti in due scuole fiorentine relativamente allo spaccio e al consumo di droghe all’interno di un Istituto, ci stanno creando qualche apprensione. Il Dirigente scolastico e il personale potrebbero essere accusati di mancata o carente vigilanza? In questi casi le polizze assicurative scolastiche tutelano il Dirigente e il personale da azioni di carattere legale?
Lo spaccio e/o il consumo di stupefacenti all’interno della scuola non sono, purtroppo, fatti isolati né insoliti, le cronache ne riportano continuamente. Non è nostra intenzione fare delle analisi sociologiche o esprimere giudizi di valore, tuttavia, è bene prenderne atto e porre in essere le opportune contromisure.
Il reato di spaccio e detenzione
Il testo unico sulle droghe (DPR, 9 ottobre 1990, n. 309), aggiornato allo scorso ottobre, tratta nel dettaglio la questione. L’Art. 73 definisce le diverse condotte che integrano il reato di spaccio di stupefacenti anche alla luce delle modifiche successive. Inoltre l’Art. 80, comma 1, lettera (g), specifica come aggravante quando: «[…] l’offerta o la cessione delle sostanze psicotrope è effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado».
La responsabilità del dirigente scolastico e del docente
Il docente e il Dirigente, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali. Ai sensi dell’Art. 361 del Codice Penale, essi sono sempre obbligati alla denuncia a fronte della presunzione di un reato. Va quindi chiarito in premessa che, quando un operatore scolastico scopre un alunno intento a consumare o a spacciare, è obbligato alla denuncia.
Tuttavia, la responsabilità dell’Istituto non è limitata alla sola denuncia in fragranza di reato. Il Dirigente, infatti, dovrà mettere in atto anche un’efficace azione preventiva, educativa e informativa, coinvolgendo anche con le famiglie. A tal fine, anche il patto di corresponsabilità con la famiglia è uno strumento utile dal punto di vista preventivo e della condivisione degli obblighi educativi.
La mancata segnalazione delle situazioni di grave sospetto circa l’uso di droga, potrebbe far incorrere nel reato di favoreggiamento. Un certo clamore suscitò, nel 2004, la sentenza di condanna nei confronti di un Dirigente scolastico di una scuola del milanese. Secondo il tribunale, la condotta omissiva del Dirigente, improntata alla cautela nella formulazione della denuncia, era intesa come un aiuto indiretto nei confronti dei trasgressori.
Il profilo assicurativo
In casi analoghi, uno dei rischi maggiori per il Dirigente scolastico, è l’apertura di procedimenti giudiziari nei propri confronti per l’accertamento di possibili responsabilità. Spesso non si arriva ad una quantificazione materiale del danno, o ad un accertamento concreto di responsabilità. Il soggetto indagato, tuttavia, è costretto a sostenere spese legali e peritali, spesso rilevanti.
Queste possono essere trasferite all’Assicuratore in forza di una polizza di Tutela Legale; grazie a questa copertura l’assicuratore si accollerà l’onere ed il costo della difesa, processuale ed extra processuale, fornendo tutta l’assistenza necessaria.
Spesso la polizza di Tutela Legale è stata considerata inutile o addirittura una spesa superflua. La considerevole crescita del contenzioso, anche nella Pubblica Amministrazione scolastica, tuttavia, ha fatto ricredere su questa posizione.
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