Il danno non patrimoniale, ovvero quello legato alle lesioni fisiche delle persone, proprio per la sua natura, è difficile da definire economicamente. Con danno non patrimoniale s’intende sia quello derivante dalla lesione dell’integrità psico-fisica (c.d. danno biologico), che quello derivante dalla perdita del rapporto parentale (c.d. danno parentale). La difficoltà risiede nella mancanza di parametri obiettivi per misurare il suo preciso ammontare. La norma di riferimento in questi casi è dettata dagli Artt. 1226 e 2056 del Codice Civile e prevede il ricorso a criteri esclusivamente equitativi. Quest’aspetto assume un valore rilevante anche in relazione ai recenti episodi che hanno avuto come epilogo la morte di alcuni alunni nel corso delle attività scolastiche.
L’evoluzione giurisprudenziale
Al fine di assicurare uniformità di trattamento in situazioni similari, nel corso degli anni, i vari tribunali nazionali hanno predisposto delle tabelle risarcitorie.
L’obiettivo era quello di applicare un criterio orientativo per la liquidazione del danno non patrimoniale. Le tabelle adottate dai diversi tribunali, tuttavia, applicavano importi risarcitori molto distanti tra loro, in contrasto con i principi di eguaglianza e certezza del diritto.
Al fine di equiparare il risarcimento, fin dal 2011, la Corte di Cassazione ha attribuito alle tabelle del tribunale di Milano un ruolo primario. La suprema Corte ne stabilì l’applicazione su tutto il territorio nazionale, tanto da farle assurgere a valore paranormativo.
Il danno parentale
La sentenza della Cassazione, stabilì, in quell’occasione, che le tabelle milanesi riguardassero sia il danno biologico che quello parentale. Nel 2019 e nel 2021, la Cassazione fece un passo indietro in relazione al danno parentale. La nuova indicazione giurisprudenziale prevedeva l’applicazione di un tetto minimo e un tetto massimo entro il quale determinare il risarcimento. La determinazione del risarcimento, all’interno della forbice, era lasciata alla discrezione del giudice.
Anche il nuovo sistema adottato, tuttavia offriva il fianco ad alcune controversie. I rimborsi, infatti, non garantivano, né l’uniformità di fronte a casi analoghi, né l’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto. Ancora nel 2021, con la sentenza 26300, la Cassazione stabilisce che il danno parentale debba essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a “punti”. Il nuovo sistema deve necessariamente prendere in considerazione, tra gli altri, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza. Infine, il giudice potrà applicare dei correttivi sull’importo finale in ragione della particolarità della situazione. Preso atto di quest’ultimo orientamento, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha aggiornato le tabelle per il danno parentale, introducendo un sistema a punti. Il 29 giugno 2022 sono state così pubblicate le nuove tabelle, promosse dalla Cassazione con l’ordinanza 37009/2022 e depositate il 16 dicembre 2022. Il pronunciamento, tuttavia, pur approvando le tabelle Milanesi sul danno parentale, non ha attribuito loro la preminenza su altre tabelle. Conseguentemente, il giudice di merito potrà legittimamente scegliere di applicare, in alternativa, le tabelle che prevedono importi più elevati.
L’assicurazione integrativa scolastica
La polizza integrativa scolastica è uno strumento adeguato per la gestione del danno non patrimoniale. La struttura del contratto, infatti, non prevede distinzioni circa l’età dell’infortunato o della vittima o al grado di parentela o alla convivenza. È tuttavia necessario che i massimali previsti dalla polizza risultino quanto più in linea con quelli indicati dai tribunali. Le lesioni fisiche che comportano un’invalidità permanente sono infatti liquidate in relazione ad una specifica tabella allegata al contratto assicurativo. In caso di morte, il rimborso erogato è stabilito dal massimale specifico della polizza ed erogato dall’assicuratore agli eredi o alle persone designate.
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