Il servizio di brokeraggio assicurativo, così come indicato all’Art. 106 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, consiste nel: “[…] proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente […] e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione […]”.
Il ruolo del Broker assicurativo
Nel concreto, il broker assicurativo, come più precisamente indicato all’Art. 109 del Codice delle Assicurazioni, svolge un’attività in piena autonomia. La sua azione è volta a mettere in relazione il cliente con le imprese assicurative, alle quali non è legato da vincoli di sorta. I clienti che intendono provvedere alla copertura di rischi, sono assistiti nella determinazione del contenuto dei contratti ed eventualmente nella gestione ed esecuzione degli stessi.
La Cassazione Civile, Sez. III con la sentenza n. 68574 del 2003 evidenzia come il Broker sia un professionista che assicura al cliente, dal quale ha ricevuto mandato, le migliori condizioni possibili. Il suo ruolo è diverso dall’attività svolta appunto dagli Agenti di assicurazione, che è tipicamente commerciale e a servizio delle Compagnie di Assicurazione.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione prevalendo l’elemento della mediazione ai sensi degli Art. 1754 e 1765 del codice Civile la relativa attività deve essere qualificata di tipo imprenditoriale.
Il broker assicurativo offre prestazioni miste
La Suprema Corte evidenzia come, anche alla luce dell’attività di carattere strumentale e accessorio, il servizio di brokeraggio rientra tra gli incarichi di consulenza. Infatti il consulente che presta attività intellettuale è un esperto di tecnica assicurativa.
Di fatto, ci troviamo, quindi, di fronte ad un contratto misto, in cui sono compresenti elementi contrattuali diversificati quali la mediazione, il mandato, il contratto d’opera intellettuale, l’appalto di servizi.
Le prestazioni offerte dal broker all’Amministrazione sono, quindi, riconducibili al contratto di prestazione di servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici e finalizzate a:
- l’analisi ed allo studio diretti all’individuazione dei rischi all’interno dell’Ente (risk assessment);
- la ricerca delle migliori condizioni contrattuali offerte dal mercato, senza legami con alcuna impresa (indagini di mercato);
- la predisposizione dei bandi di gara (capitolati, contratti);
- la gestione dei contratti in corso (gestione denunce, comunicazioni e sinistri).
Le procedure selettive ad evidenza pubblica
Il servizio di brokeraggio può ricomprendersi tra gli appalti di servizi assicurativi “in senso lato”.
Il Codice dei Contratti pubblici li inquadra tra quelli che richiedono specifiche competenze professionali e un idoneo apparato organizzativo e funzionale rispetto alle esigenze espresse della stazione appaltante. Ne deriva che la Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione è tenuta a effettuare la selezione del broker attraverso le procedure di evidenza pubblica previste per l’appalto di servizi.
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