Il governo riconferma l’estensione dell’assicurazione INAIL anche per nell’anno scolastico 2024/2025.
Le tutele assicurative per alunni e docenti, introdotte dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, sono state prorogate anche l’attuale anno scolastico. L’aggiornamento al dispositivo, originariamente previsto per il solo anno scolastico 2023-2024, è contenuto all’articolo 9 del D.L. 9 agosto 2024, n. 113.
Lo conferma la Circolare INAIL 8522/2024 dello scorso 14 agosto.
L’ambito delle tutele assicurative INAIL nella scuola
Esattamente come per il precedente anno scolastico, nell’ambito di tutela rientreranno tutte le attività di insegnamento-apprendimento senza distinzione. Analogamente risultano assicurati tutti gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie.
Per il corpo docente e non docente saranno applicate le tutele già previste ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La tutela continuerà a garantire anche gli esperti esterni oltre che i docenti con contratto a tempo determinato. È doveroso anche segnalare come l’ingresso nell’ambito di tutela INAIL garantirà al personale interessato la copertura anche in itinere.
Anche in relazione agli studenti, l’assicurazione obbligatoria continua a restare estesa a tutte le attività scolastiche senza limitazione di tempo o di luogo. In virtù dell’estensione continuano a rientrare nella copertura anche gli alunni della scuola dell’infanzia.
Gli studenti continuano a rimanere esclusi dalla copertura assicurativa per i danni in itinere.
Circa i PCTO, è invece riconfermata la tutela nel tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.
Le prestazioni erogate dall’INAIL
Nessuna novità invece circa le prestazioni erogate dall’INAIL. Queste continuano a tutelare esclusivamente l’infortunio o la malattia accaduto o contratta nel corso dell’attività. Gli unici aspetti tutelati sono la morte o l’Invalidità Permanente (IP) del soggetto assicurato.
In caso di morte, ai familiari diretti del dipendente, e solo se sono a carico di quest’ultimo, spetterà una rendita proporzionale allo stipendio percepito. Nel caso di morte dello studente, la famiglia potrà accedere ad un fondo di 200.000 euro regolamentato dal Decreto 25 settembre 2023.
I casi di IP ricompresi nella tutele sono esclusivamente quelli di grado ≥ al 6%. L’erogazione del risarcimento si differenzia in relazione al grado di invalidità accertato.
Nessun rimborso è previsto per le spese mediche in quanto già garantite all’interno delle prestazioni gratuite previste dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per il personale dipendente e per gli studenti non è prevista nessuna l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea.
Le polizze integrative scolastiche
Nonostante la riconferma dell’estensione, le tutele assicurative INAIL appaiono largamente insufficienti rispetto alle reali necessità dell’utenza scolastica.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, com’è corretto che sia, tende a tutelare i sinistri più gravi, quelli con un fortissimo effetto fisico ed economico. La tutela tuttavia esclude la stragrande maggioranza di sinistri, quelli di minore gravità che tuttavia producono conseguenze anche rilevanti sull’economia delle famiglie.
È opportuno infine evidenziare come resta esclusa la tutela relativa alla Responsabilità Civile verso i terzi. L’assicurazione INAIL nell’anno scolastico 2024/2025 benché estesa a tutte la attività scolastiche, come già evidenziato lo scorso anno, continua a restare insufficiente rispetto alle reali necessità assicurative degli Istituti. Questi fondamentali aspetti continuano a essere garantiti esclusivamente dalle polizze integrative.
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