Negli ultimi mesi le cronache riportano tre casi di incendio dell’Istituto scolastico.
Il primo è accaduto proprio in prossimità della fine dell’anno in un Istituto Comprensivo di Milano.
In questo caso l’incendio, che ha reso inagibile l’intero Istituto è scaturito, con tutta probabilità, nei locali di segreteria della scuola.
Il 20 febbraio scorso un incendio, probabilmente di origine dolosa, è stato appiccato in un’aula in un altro Istituto Comprensivo a pochi chilometri da Roma.
Il 19 marzo, un terzo incendio, anche questo probabilmente di origine dolosa, ha distrutto l’archivio di un Istituto Agrario nel piacentino.
La sottovalutazione del rischio incendio
Spesso la copertura assicurativa Incendio viene sottovalutata dall’Istituto scolastico. Le motivazioni sono almeno due. Innanzitutto, la tipologia di evento appare abbastanza remota. In secondo luogo, perché l’immobile non è mai di proprietà dell’Istituto, ma sempre dell’Ente Locale (Comune, Provincia, Città Metropolitana) o di un soggetto privato che già dovrebbe stipulare questo tipo di polizza.
Come abbiamo purtroppo visto più sopra, remota, però, non significa impossibile.
Circa la copertura assicurativa stipulata dal soggetto proprietario dell’immobile invece, è bene ricordare che questa copre il fabbricato ed eventualmente il contenuto del proprietario. La polizza però non garantisce mai il contenuto di proprietà della scuola.
I livelli di responsabilità
L’aspetto più importante è sempre legato alla responsabilità dell’evento.
Qualora l’incendio fosse scaturito per responsabilità della scuola, la società assicuratrice e il proprietario, potrebbero rivalersi sulla scuola per tutti i danni subiti.
Su questo aspetto un approfondimento a parte meriterebbero le polizze legate al rischio locativo.
Può capitare che un Istituto prenda in affitto, in toto o in parte e per un periodo più o meno lungo, un immobile magari di valore artistico o storico rilevante, ad esempio per organizzare una serie di manifestazioni o di eventi. In questi casi la stipula di una polizza di rischio locativo metterebbe al riparo l’Istituto da possibili danni arrecati all’immobile o al suo contenuto.
La polizza incendio tra esclusioni, franchigie e scoperti
La garanzia incendio, di norma, rientra nelle polizze Property per l’assicurazione dei beni di proprietà. Nella scuola si contemplano premi normalmente accessibili e comunque proporzionali ai massimali assicurati ma tutte comunque prevedono esclusioni, franchigie e/o scoperti.
L’esclusione è un rischio non tutelato dalla polizza. Alcune esclusioni possono essere derogate, con la sottoscrizione di apposite clausole, come, ad esempio, per i danni causati da fenomeni sismici, altre, come il caso di dolo dell’assicurato non prevedono la derogabilità.
La franchigia è una cifra stabilita a priori, che, in caso di sinistro, resta a carico del proprietario. Ad esempio, se la franchigia ammonta a 100 euro, un danno da 1.000 euro, avrà un rimborso di 900 euro.
Lo scoperto invece è una percentuale da sottrarre al totale da risarcire. Non può essere calcolato preventivamente, ma solo dopo che l’evento negativo si è verificato.
Ipotizzando uno scoperto del 10%, in caso di danno da 3.000 euro, la compagnia ne rimborserà solo 2.700.
Qualora la polizza presenti entrambe le clausole, sarà applicata quella che considera l’importo maggiore. Questo è un aspetto particolarmente importante nelle polizze Incendio. Le percentuali di scoperto, ad esempio nei danni di carattere doloso ad opera di ignoti, potrebbero arrivare fino al 50%.
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