Nel nostro Istituto, in occasione dell’ultimo giorno di scuola i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare un incendio appiccato da alcuni studenti in un bagno dell’Istituto. La polizza assicurativa copre i danni provocati?
La chiusura dell’anno scolastico, negli Istituti superiori, da sempre, è un momento delicato sotto il profilo della sicurezza.
In un Istituto del varesotto, al termine dell’ultima ora, alcuni studenti dando fuoco ad alcuni rotoli di carta igienica hanno provocato un incendio nei bagni dell’Istituto posti al secondo piano. Il fuoco ha fuso le tapparelle e annerito i muri.
In un altro Istituto, sulla pubblica via, si sono verificati caroselli con auto e motorini, petardi e fumogeni, bottiglie rotte per strada e immondizia lasciata ovunque.
La responsabilità della scuola in caso di incendio
Le problematiche, in caso di incendio doloso, sono sostanzialmente due. Da un lato il danneggiamento alle strutture, dall’altro il potenziale pericolo cui si sono esposti gli studenti e il personale.
In questi casi, quando è ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola?
In prima istanza, l’Istituto è tenuto ad assicurare la sicurezza dei propri dipendenti ai sensi del D.L. 9 aprile 2008, n. 81.
Inoltre, la scuola, in virtù della concessione ricevuta dall’Ente Locale, è tenuta a garantire il corretto uso delle strutture ai sensi dell’Art. 1587 del Codice Civile.
Da ultimo, in virtù del rapporto contrattuale che s’è venuto a creare con l’iscrizione dello studente, la scuola deve garantire l’adeguata vigilanza sull’alunno ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.
L’incendio doloso, verificatosi nei bagni della scuola, potrebbe coinvolgere la responsabilità diretta della scuola solo se venisse provata l’omessa o carente applicazione dei dispositivi normativi richiamati.
Il profilo assicurativo
Nel caso di incendio doloso l’assicurazione scolastica non copre il danno.
È sempre opportuno ricordare infatti che la polizza scolastica copre la responsabilità civile e l’infortunio, la tutela dell’immobile spetta al proprietario dell’immobile.
Anche qualora la scuola avesse stipulato una polizza property, nel caso d’incendio, questa assicurerebbe esclusivamente i beni della scuola e non l’immobile.
In questi casi servirebbe una polizza specifica, legata alla conduzione dei locali.
Questo tipo di copertura copre i danni involontariamente causati al proprietario dell’immobile a seguito di un evento verificatosi in relazione alla locazione dell’immobile.
Occorre tuttavia evidenziare che questo tipo di coperture, molto raramente viene stipulato dagli Istituti scolastici pubblici.
Resta comunque inteso che qualora il soggetto che ha causato il danno fosse identificato, sarà quest’ultimo, a dover pagare il danneggiamento.
L’assicurazione interverrebbe solo se fosse provata la non applicazione della normativa relativa alla sicurezza sopra richiamata, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo o colpa grave.
In tutti questi casi la consulenza del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente utile sia in fase di stipula delle coperture che nella gestione del sinistro.
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