Una donna di San Donà di Piave s’è fratturata entrambe le braccia mentre accompagnava la figlia scuola. Come riporta il Gazzettino, nella cronaca locale, i fatti risalgono all’ottobre del 2021. La donna inciampando rovinosamente, per la mancanza di una mattonella del marciapiede, riportava la frattura di entrambi i gomiti e una prognosi di 80 giorni.
L’evento non è stato risarcito dall’assicurazione stipulata dal Comune, motivo per cui la donna ha presentato querela alla Procura di Venezia. Il magistrato ha aperto un procedimento penale nei confronti del dirigente del Comune, disponendo la citazione a giudizio avanti il giudice di pace.
La Responsabilità dell’Ente proprietario
Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La responsabilità del danno si applicherebbe quindi all’Ente Locale, in quanto conduttore del bene appartenente al demanio.
Il caso fortuito e il principio di autoresponsabilità
Come, tuttavia, espresso dal Codice, in presenza di caso fortuito viene meno la responsabilità risarcitoria dell’Ente proprietario. Per caso fortuito s’intende l’evento imprevedibile ed eccezionale che fa mutare d’improvviso lo svolgersi dei fatti, anche legato alla condotta imprudente del danneggiato.
Alla luce del principio di autoresponsabilità, quindi, qualora il danneggiato abbia avuto un atteggiamento imprevidente e negligente nell’uso del bene demaniale, potrebbe non esserci responsabilità diretta del proprietario. Il mancato risarcimento assicurativo, con tutta probabilità, fa riferimento a quest’aspetto.
Sul tema, purtroppo la giurisprudenza non sempre si esprime in maniera univoca.
Alcune sentenze, infatti, sollevano dalla responsabilità l’Ente proprietario qualora il pedone, in modo disaccorto, inciampi in una buca anche poco visibile.
Un orientamento giurisprudenziale più favorevole, evidenzia come anche l’eventuale disattenzione del pedone non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità del proprietario. L’Ente, in questo caso, dovrà dare rigorosa dimostrazione di aver fatto tutto quanto in suo potere per eliminare o limitare la situazione di pericolo.
Il risarcimento del danno
Qualora venga riconosciuta la responsabilità dell’Ente, ai sensi dell’Art. 1223 del Codice Civile, il risarcimento deve comprendere sia le spese sostenute che il mancato guadagno. Danno emergente e lucro cessante sono, infatti, conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.
La polizza scolastica integrativa
La dinamica del sinistro esclude la tutela della polizza assicurativa scolastica.
Le garanzie riguardanti gli infortuni in itinere, come in questo caso, valgono esclusivamente per gli studenti e per il personale pagante.
La copertura assicurativa può riguardare i genitori solamente all’interno dell’Istituto, in caso di eventuali danni subiti per responsabilità dell’Istituto, oppure in specifiche attività previste contrattualmente.
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