Al fine di organizzare gli ingressi e le uscite dalla scuola degli alunni, in qualità di Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo, ho emesso un ordine di servizio. Nel dispositivo i docenti sono tenuti ad accompagnare nella rispettiva classe gli alunni dopo averli presi in consegna agli ingressi stabiliti. L’ordine di servizio contempla anche la verifica del rispetto delle regole durante i percorsi di accesso. Analogamente, alla fine delle lezioni, ho disposto che gli insegnanti dell’ultima ora, assistano gli studenti fino all’uscita. Il RSU e alcuni docenti contestano la mia decisione. Nel caso di infortunio durante il trasferimento nelle aule la polizza assicurativa copre il danno eventuale? L’Istituto e la mia persona sono responsabili di danno per responsabilità civile per mancata organizzazione?
Il ruolo docente è inserito all’interno degli articoli dal 24 al 43 del CCNL del comparto scuola. L’Art. 29, punto 5, prevede che i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. All’uscita sono tenuti ad assistere gli alunni medesimi. Obbligare quindi gli insegnanti ad accompagnare gli studenti in classe all’inizio delle lezioni sembra quindi contraddire quanto prevede il contratto. Al contrario l’accompagnamento degli alunni all’uscita, da parte del docente dell’ultima ora, è ricompreso contrattualmente. Tuttavia in quest’ultimo caso non sono previsti obblighi di attesa e di consegna dei figli ai genitori.
La responsabilità del Dirigente Scolastico
La necessità di provvedere alla vigilanza degli studenti è un obbligo contrattuale che l’Istituto si assume con l’iscrizione dell’alunno a scuola.
La Corte di Cassazione, fin dal 1999, con la sentenza 3074 chiarisce quest’aspetto. È dovere dell’Istituto scolastico, provvedere alla sorveglianza degli alunni, dall’apertura dei cancelli e fino all’uscita, col subentro, dei genitori o di persona da costoro incaricata.
Ai sensi dell’Art. 25 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sul Dirigente Scolastico, grava l’obbligo organizzativo e di controllo sull’attività degli operatori scolastici.
Il Dirigente potrebbe rispondere, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili.
Ferma restando quindi la necessità di provvedere alla vigilanza nelle pertinenze della scuola e all’interno dell’Istituto, questa dovrà essere affidata ai collaboratori scolastici.
La polizza assicurativa scolastica
Le polizze sottoscritte dagli Istituti scolastici, di norma prevede il ramo di infortunio. Nel caso quindi, un evento, accaduto durante il trasferimento all’interno dell’Istituto, procurasse una lesione fisica ad uno studente quest’ultimo si vedrebbe indennizzare il danno.
La polizza inoltre prevede anche la possibilità di risarcimento in sede Civile. Qualora quindi fosse provata la colpa dell’Istituto, in vigilando,o quella del Dirigente, in organizzando, l’assicuratore provvederà a tutelarlo dal punto di vista patrimoniale.
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