La Cassazione, con l’ordinanza n. 25841/2023, ha ribadito che l’insegnante non può essere sempre ritenuto responsabile se uno studente s’infortuna in modo casuale e imprevedibile.
Il fatto
Gli avvenimenti risalgono al 2016. I genitori di un’alunna di quarta elementare avevano citato in giudizio, davanti al Giudice di Pace, l’insegnante, il responsabile didattico e la Provincia di Trento. La loro figlia, infatti, s’era fratturata il polso durante una lezione di lingua. Il docente faceva una domanda e un certo numero di studenti correva alla lavagna per scrivere il termine richiesto.
Nel far ciò, l’alunna era stata involontariamente spinta da un compagno e, dopo aver sbattuto violentemente la mano contro la lavagna, aveva riportato la frattura del polso.
La famiglia sosteneva che l’aula in cui ebbe luogo il sinistro, non fosse adatta a questo tipo di attività. Ritenendo, quindi, responsabile il personale scolastico, chiedeva il risarcimento del danno permanente, stimato nel 3%.
Il Giudice sentenziò che l’attività fosse pericolosa e che la scuola non avesse posto in essere tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo. Pertanto, ai sensi dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile, ritenne sussistessero i presupposti per decretare la responsabilità degli insegnanti.
In secondo grado, il Tribunale ha, però, accolto la testimonianza di un compagno di classe, secondo cui, la compagna perse l’equilibrio a causa di una matita per terra. Il Tribunale ha quindi ritenuto non ci sia stata responsabilità diretta, in quanto causata da un evento imprevedibile e inevitabile.
La Suprema corte conferma la sentenza, stabilendo che l’insegnante non poteva essere ritenuto responsabile per l’incidente. L’accaduto, infatti, è stato causato da una circostanza completamente imprevedibile e non attribuibile a negligenza o colpa del docente o dell’Istituto.
La polizza assicurativa scolastica
La polizza integrativa scolastica, di norma, tutela sia i casi di infortunio che quelli di Responsabilità Civile diretta dell’Istituto scolastico. In altre parole, qualora un infortunio coinvolgesse gli alunni o il personale scolastico, è previsto il rimborso delle spese mediche e dell’eventuale invalidità permanente derivante.
La polizza garantisce anche la Responsabilità Civile della scuola qualora il danno sia responsabilità di quest’ultima.
La Provincia Autonoma di Trento, anche in virtù dello statuto speciale di cui gode, da decenni stipula una convenzione assicurativa per le scuole del territorio. Tutti gli alunni/studenti iscritti in anagrafe provinciale con un’età compresa tra i 3 e i 20 anni godono di tutele assicurative indipendentemente dall’Istituto frequentato.
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