Un alunno del nostro istituto ha portato da casa uno yogurt per merenda. Lo yogurt probabilmente era scaduto, infatti, un’ora dopo, l’alunno s’è sentito male e abbiamo chiamato l’ambulanza per il trasferimento in ospedale. Dobbiamo considerare quanto accaduto un infortunio? La polizza assicurativa copre il danno?
L’intossicazione alimentare è comunemente considerata una malattia, tuttavia, per quanto concerne l’ambito scolastico, è opportuno fare alcune precisazioni.
Differenza tra malattia e infortunio
La differenza tra malattia e infortunio non è sempre così chiara come si potrebbe pensare.
Dal punto di vista assicurativo, viene considerato infortunio un evento dannoso, fortuito, violento, ed esterno, che produce lesioni obiettivamente constatabili. Qualora venga a mancare anche uno solo di questi aspetti, si deve parlare di malattia. Nel caso in questione, la componente che sembra sicuramente mancare è quella legata alla violenza. Dove il termine violenza non deve essere considerato in senso stretto, ma va ad individuare l’azione lesiva, che dev’essere improvvisa e repentina. La causa del danno, quindi, dev’essere rapida, di tale entità da vincere la resistenza dell’organismo, concentrata in un preciso momento, facilmente individuabile.
Per malattia si intende, conseguentemente, qualsiasi danno alla salute non derivante da un infortunio, che richieda cure mediche, o comporti l’incapacità a condurre una vita normale.
La tutela assicurativa scolastica
Appurato, quindi, che l’intossicazione alimentare non possa essere considerata, almeno tecnicamente, come un infortunio, occorre verificare se quest’evento è ricompreso tra i casi previsti dall’assicurazione.
Le migliori formule assicurative ricomprendono l’intossicazione alimentare ma solo se legata alla refezione scolastica. Sono quindi esclusi i casi, come quello in esame, in cui l’alimento sia stato portato da casa, tuttavia, il ramo di Assistenza può prevedere il primo soccorso.
La responsabilità civile
Di norma, le polizze assicurative prevedono il risarcimento anche nel caso di avvelenamento o intossicazione alimentare. Qualora l’Istituto Scolastico gestisca direttamente la refezione, sono quindi compresi i casi di avvelenamento da bevande avariate e cibi guasti.
In questi casi la garanzia è operativa solo se la somministrazione è avvenuta durante l’attività scolastica e se la responsabilità è ascrivibile direttamente alla scuola.
Sul tema della responsabilità diretta è necessario ricordare come l’assunzione di alcuni alimenti potrebbe causare seri problemi di salute a alunni con gravi intolleranze alimentari. Per questo motivo, il regolamento di Istituto non dovrebbe consentire l’ingresso incontrollato di cibi o bevande. Questo soprattutto nelle scuole primarie, dove il livello di percezione del rischio degli alunni potrebbe essere più basso. Vietare l’ingresso di cibi scaduti, o fatti in casa, tutela l’Istituto dalla responsabilità diretta per culpa in vigilando ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Allo stesso modo, la scuola deve vigilare anche in relazione alla qualità del cibo fornito da un gestore esterno. Fermo restando che, in questo caso, la responsabilità civile diretta è imputabile al gestore.
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