Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 novembre 2024, ha approvato in via definitiva il Regolamento relativo alla Tabella Unica Nazionale (TUN). Questa norma introduce una tabella unica che definisce il valore pecuniario per ogni punto di invalidità, da 10 a 100 punti, integrando i coefficienti di variazione legati all’età del soggetto danneggiato.
Cosa prevede la TUN?
La TUN è stata elaborata in conformità con l’articolo 138, comma 1, lettera b) del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). La Tabella sarà adottata dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica (DPR).
L’obiettivo principale del regolamento è quello di uniformare il sistema risarcitorio in Italia, con particolare attenzione alle lesioni gravi.
L’iniziativa, attesa da 18 anni, mira a superare le disomogeneità presenti nei sistemi tabellari utilizzati finora dai tribunali italiani, come quelli di Milano e Roma.
L’applicazione della TUN dovrebbe garantire una maggiore equità nei risarcimenti oltre a offrire una base uniforme per avvocati, giudici, medici legali e Compagnie assicurative.
Secondo quanto stabilito dall’Art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, la TUN determinerà il valore economico di ogni punto di invalidità in relazione all’età del danneggiato.
I risarcimenti copriranno sia il danno biologico permanente sia quello temporaneo, e potranno includere gli eventuali aspetti morali.
Le micro-invalidità
Il danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità tra 1 e 10 punti, regolamentato dall’Art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, non subisce variazioni.
La categoria delle lesioni micro-permanenti è molto ampia e va dalle fratture, alla perdita di un dente fino al danno estetico moderato.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo, gli importi risarcitori, vengono annualmente aggiornati applicando la variazione percentuale dell’indice ISTAT.
Esattamente come per la TUN, l’importo del risarcimento si riduce con il crescere dell’età del soggetto danneggiato per ogni anno di età.
Le assicurazioni scolastiche
La TUN non si applica automaticamente ai risarcimenti legati alle polizze integrative scolastiche.
Le società assicuratrici specializzate che operano nella scuola infatti, di norma, adottano tabelle proprie per i danni da invalidità permanente. I massimali previsti nelle tabelle, sono rapportati al premio assicurativo erogato.
A fronte di premi contenuti, le società assicurative tendono a ridurre anche significativamente gli importi degli indennizzi. Spesso, utilizzano tabelle di parametrazione che, pur garantendo indennizzi fin dal primo punto, applicano riduzioni che possono superare il 90% anche rispetto alla TUN. Di conseguenza, i risarcimenti per i primi punti di invalidità, i più frequentemente interessati dagli infortuni scolastici, spesso potrebbero risultare inadeguati. Questo avviene nonostante l’offerta dell’assicurazione possa inizialmente sembrare vantaggiosa, grazie alla promessa di un massimale elevato per i casi di invalidità totale al 100%.
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