La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3184 del 27 gennaio 2020 s’è espressa circa la Responsabilità del Dirigente che, in caso di infortunio sul lavoro del dipendente, non ha poteri d’intervento.
Il fatto
Il ricorso è stato presentato da un Dirigente di una struttura pubblica munito di delega agli interventi ed adeguamenti strutturali, manutenzione di uffici e impianti. Il Dirigente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio perché ritenuto responsabile delle lesioni subite da un dipendente. Il lavoratore, durante le operazioni di carico delle merci, è caduto da una banchina, essendo questa priva delle protezioni, riportando gravi lesioni.
I Giudici nei precedenti gradi di giudizio avevano ritenuto sussistere il profilo di colpa contestato, ravvisando, da parte dell’imputato, la violazione degli Artt. 63 comma 1 e 64 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per non aver dotato la banchina di barriere di protezione.
Il Giudice aveva anche osservato che l’eventuale distrazione del lavoratore non poteva esimere da colpa il Dirigente.
Il potere d’intervento
La suprema corte ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti del Dirigente.
Dall’analisi del documento di delega con il quale era attribuita la responsabilità della manutenzione degli impianti, era emerso che questi non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta delle operazioni da effettuare. Inoltre, non disponeva di autonomia decisionale in relazione al potere di spesa.
In riferimento alla tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per Datore di Lavoro deve intendersi il Dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa. Condizione necessaria per riconoscere la responsabilità del Dirigente, è che questi sia anche dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa.
In altre parole, essendo il Dirigente soggetto a disposizioni assunte da altri, non poteva rivestire alcuna posizione di garanzia.
Ne deriva che, in casi simili ed in particolare in riferimento alla mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici, anche quelli scolastici, il Dirigente, pur assumendo la qualità di datore di lavoro, non può essere ritenuto responsabile delle violazioni, risultando, in tale ambito, privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa.
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