All’inizio del mese di ottobre è diventata oggetto di interesse dei media la vicenda della studentessa che ha ottenuto dal TAR il diritto al risarcimento per l’ingiusta bocciatura subita al liceo. La notizia ha è stata pubblicata anche in prima pagina dal Corriere a firma di Massimo Gramellini.
Il fatto
L’alunna, che frequentava il Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona, nell’anno scolastico 2010/2011, veniva bocciata, al termine della classe 3°. La bocciatura avveniva dopo gli esami di riparazione sostenuti nell’agosto 2011.
La studentessa, ripetuta la classe, riesce comunque a diplomarsi e successivamente si laurea in architettura, supera l’esame di abilitazione e inizia la professione. Nel frattempo la famiglia inizia l’azione legale nei confronti dell’Istituto, in quanto, a suo dire, la bocciatura è conseguente ad atteggiamenti palesemente discriminatori.
La sentenza del TAR
Il 5 ottobre 2020 il TAR della Liguria ha emesso la sentenza e l’Istituto è stato ritenuto responsabile, in solido con il MIUR per la bocciatura ingiustificata.
Il tribunale ha stabilito infatti che la bocciatura è conseguente al “conflitto” insorto durante l’anno tra l’alunna e la docente di matematica e fisica.
Il Consiglio di Classe infatti non ha considerato l’andamento generale della studentessa. Al contrario la docente, cui la studentessa aveva contestato in presidenza il metodo didattico utilizzato, aveva utilizzato, nei suoi confronti un metro di valutazione più severo rispetto a quello adottato con gli altri alunni.
A riprova di questo atteggiamento sono i giudizi relativi ai compiti in classe, non tutti i voti negativi infatti, risultano sul registro della docente. Infine i punteggi attribuiti, all’esame di riparazione, non rispettano i criteri di valutazione prefissati dall’Istituto.
Il giudice evidenzia infine come la disparità di trattamento, ha un carattere “odioso” e “particolarmente stigmatizzabile” perché inficia la reputazione del sistema d’istruzione pubblico. Inoltre la discriminazione è rivolta “nei confronti di una ragazza minorenne”.
Per questi motivi, il danno morale soggettivo, è stato stimato nella misura di 1.300 euro. L’importo, per la bocciatura illegittima, risarcisce il danno ingiusto, legato alla perdita dell’anno scolastico.
Il danno patrimoniale
La sentenza del tribunale evidenzia tuttavia un ulteriore profilo di danno: quello patrimoniale.
Il danno patrimoniale consiste nella lesione di un interesse economico, anche in termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso. L’Istituto è stato condannato quindi a risarcire anche il lucro cessante.
Il giudice infatti evidenzia come la bocciatura abbia causato all’alunna, il posticipato ingresso nel mondo del lavoro. Fermo restando che la percezione dei guadagni, non risulta definitivamente compromessa ma soltanto posticipata nel tempo, pur tuttavia l’alunna dovrà essere risarcita con una somma pari a 8.700 euro, a titolo di diminuito utile, per via del ritardo.
A queste somme andranno aggiunte le spese legali.
Il profilo assicurativo
È la prima volta che una simile sentenza è stata emessa in Italia. Diventa quindi particolarmente importante sottolineare nuovamente l’opportunità della stipula di una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale.
Come per il caso in questione, l’assicurazione prevede la copertura delle perdite patrimoniali subite da terzi ed in conseguenza di errori od omissioni commesse dai dipendenti della Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle attività istituzionale. Una polizza adeguata dovrebbe prevedere anche l’estensione per i danni causati con colpa grave.
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