Un nostro docente, venuto a scuola con una bicicletta elettrica, constatava, al termine delle lezioni, il furto del veicolo. La bicicletta era stata legata, con catena e lucchetto, alla rastrelliera situata all’interno del dell’Istituto. La catena, tagliata con una cesoia, è stata rinvenuta accanto alla rastrelliera. Il docente ha effettuato regolare denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza.
La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre il danno?
Il furto di biciclette e monopattini nella scuola è sempre di estrema attualità, la cronaca se ne occupa quasi quotidianamente. Il fenomeno ha avuto una recrudescenza nell’ultimo periodo alla luce della sempre maggior diffusione dei veicoli elettrici e del loro costo.
Le responsabilità della scuola
Premettiamo subito che molto difficilmente la polizza assicurativa scolastica potrà rimborsare il danno. Il solo fatto di aver parcheggiato il proprio veicolo all’interno di uno spazio privato non rende responsabile il proprietario del furto perpetrato da ignoti.
Qualche dubbio potrebbe, tuttavia, sorgere circa le circostanze che hanno condotto alla sottrazione di un veicolo in un’area che dovrebbe essere costantemente sorvegliata.
Può, infatti, accadere che un cancello venga lasciato aperto o che una distrazione involontaria possa favorire l’azione dei criminali.
Parcheggio custodito e incustodito
Alla base del mancato risarcimento del danno c’è la definizione di custodia del bene.
Nel caso in cui un veicolo sia lasciato in custodia a un terzo, la responsabilità di eventuali danni, compreso il furto, è in capo a chi riceve il mezzo. Non occorre che venga stipulato un contratto scritto. La norma prevede che, per fare scattare questa responsabilità, venga messo in atto quello che viene considerato un comportamento concludente.
È quello che normalmente accade nei parcheggi custoditi a pagamento. L’accesso all’area custodita e il pagamento della sosta, anche attraverso il ticket automatico, prevedono la responsabilità del parcheggiatore. Anche su quest’aspetto, tuttavia, la giurisprudenza non è del tutto concordante. Cartellonistica che indichi che il parcheggio non è custodito potrebbe esonerare dalla responsabilità il parcheggiatore in caso di danni o furti.
Nel caso della scuola, essere autorizzati a parcheggiare un veicolo all’interno del cortile, non prevede l’assunzione di responsabilità diretta dell’Istituto in caso di danno.
Inoltre, di norma, le polizze assicurative scolastiche, escludono sempre la custodia dei beni a qualsiasi titolo o destinazione.
L’aspetto preventivo
In questo, come in altri casi, l’aspetto preventivo assume un’importanza fondamentale.
L’Istituto, per essere sollevato dalla possibile responsabilità diretta in caso di furto, dovrà chiarire precisamente quali sono i limiti nell’utilizzo dei parcheggi interni.
L’utilizzo di cartellonistica specifica che indichi chiaramente che i parcheggi sono incustoditi solleva la scuola da eventuali responsabilità di caso di furto o danni ai veicoli.
L’uso di sistemi di videosorveglianza nelle aree esterne, utile in questi casi, dovrà, tuttavia, prevedere l’applicazione della specifica normativa in relazione alla privacy.
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