Le concessioni rilasciate dagli Enti Locali legate all’Edilizia scolastica, se non strutturate ed aggiornate, potrebbero essere causa di rischio per l’Istituto scolastico.
Fornitura e manutenzione degli edifici
La Legge 11 gennaio 1996, n. 23 regolamenta quest’aspetto. All’Art. 3 – Competenze degli Enti Locali, si evidenzia come gli stessi debbano provvedere: “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”.
I passaggi relativi alla concessione d’uso dei locali, sono contenuti all’interno dell’Art. 8 – Trasferimento ed utilizzazione degli immobili, della stessa Legge. Gli Enti Locali sono tenuti a fornire al singolo Istituto, in quanto espressione del Ministero della Pubblica Istruzione, un contratto di comodato ad uso gratuito.
Qualora intervenissero modifiche in relazione alla fornitura dei locali (es.: cambio di destinazione d’uso, lavori di ampiamento, costruzione di nuovi edifici, ecc.), dovrà essere adeguato anche il contratto di comodato.
La conduzione dell’immobile
Questi aspetti assumono una particolare rilevanza sotto l’aspetto gestionale e assicurativo. Il Dirigente scolastico, infatti, dovrà strutturare il relativo servizio di sorveglianza in relazione agli spazi, con particolare attenzione alla vigilanza agli ingressi.
L’aspetto assume ancora più rilevanza nel periodo attuale, alla luce della pandemia in corso e della necessità di verifica dei requisiti per poter accedere agli edifici in sicurezza.
La polizza assicurativa
Anche dal punto di vista assicurativo, la responsabilità in relazione agli spazi di competenza è una necessità primaria. La Compagnia Assicuratrice, infatti, per poter erogare un eventuale rimborso a fronte di un danno, ha l’esigenza di stabilire con precisione non solo la dinamica del fatto, ma anche il soggetto responsabile della conduzione dei locali e delle relative pertinenze al momento dell’evento.
Un fatto, emblematico in questo senso, è accaduto, nel 2019, in un Istituto Superiore lombardo. La Provincia aveva dato in concessione a più Società Sportive, la palestra dell’Istituto, nelle serate, dopo la chiusura della scuola.
In una di queste, all’uscita, gli addetti della società sportiva non inserivano l’antifurto. Alcuni malintenzionati potevano in questo modo avere accesso all’Istituto e sottraevano materiale elettronico per qualche decina di migliaia di euro. La scuola, che aveva stipulato una regolare polizza assicurativa contro il furto dei beni, s’è vista rigettare il sinistro in quanto l’onere del pagamento del danno ricadeva sulla Società sportiva che non aveva ottemperato all’inserimento dell’antifurto o in seconda istanza sulla Provincia che aveva dato la palestra in concessione.
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