Nel nostro istituto superiore due studenti durante un litigio a scuola sono venuti alle mani. La famiglia di uno dei due alunni ha telefonato minacciando la denuncia per reato di lesioni personali e il ricorso al legale. Nel caso di denuncia, la polizza assicurativa, copre il danno?
La lite a scuola è un evento ricorrente. La convivenza “forzata” per molte ore, tutti i giorni, può creare incomprensioni e discussioni anche per futili motivi. Inoltre l’età degli alunni, connaturata spesso all’incapacità a gestire le emozioni, è spesso alla base di controversie, anche aspre.
La lite a scuola è reato?
In linea generale se la lite è solo verbale è difficile prevedere il reato.
Eventualmente potremmo immaginare diffamazione, minaccia o calunnia. Ma nel caso di minori la possibilità è remota.
Qualora invece la discussione trascendesse i limiti del lecito e sfociasse in una colluttazione, gli studenti coinvolti potrebbero rispondere di reati penalmente rilevanti come percosse, lesioni personali o rissa.
Sono considerate percosse quelle azioni violente da cui deriva esclusivamente una sensazione dolorosa, ad esempio uno schiaffo. Il reato di lesioni personali è un’azione che ha causato un danno, ad esempio una ferita o un trauma cranico. Si parla di rissa se nel litigio violento siano intervenute attivamente almeno tre persone.
Questi reati possono essere aggravati qualora venisse provato il bullismo.
Da ultimo occorre evidenziare che l’imputabilità penale scatta sopra il 14 anni di età.
Le conseguenze disciplinari
L’Istituto scolastico, di norma, è dotato di un regolamento interno che disciplina gli aspetti fondamentali della vita nella scuola. Il regolamento è il testo normativo di riferimento della singola scuola.
Il regolamento norma i comportamenti di docenti, alunni e personale scolastico all’interno delle singole attività.
La lite a scuola, anche quando non sfocia in azioni penalmente rilevanti, può avere delle conseguenze disciplinari ai sensi del regolamento d’istituto.
Si va dal classico richiamo formale sino alla sospensione. La sanzione massima è, naturalmente, l’espulsione dei colpevoli, dall’Istituto.
Il profilo di responsabilità in caso di danno
L’Art. 2048 del Codice Civile, individua due categorie di soggetti responsabili civilmente per i danni causati dall’alunno minorenne mentre si trova a scuola. Questi sono precisamente l’insegnante che su cui grava l’onere della vigilanza (culpa in vigilando) il genitore su cui grava l’onere educativo (culpa in educando).
Il Codice consente ad entrambe i soggetti la possibilità di liberarsi dalla responsabilità, soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Se per il docente quest’operazione potrebbe essere agevole, alla luce dell’imprevedibilità e della repentinità dell’azione, non altrettanto semplice è per la famiglia.
Per i genitori, infatti, è abbastanza difficile provare che l’illecito del figlio minore, non sia una conseguenza diretta della mancata o della scarsa educazione impartita.
L’intervento dell’assicurazione scolastica
Nel caso in cui la lite a scuola provochi un danno fisico l’assicurazione scolastica potrebbe indennizzare il danno, fermo restando la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile.
Ai sensi dell’Art. 2047 del Codice Civile i genitori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati.
Se dal litigio derivano anche danni a cose, l’assicurazione non interviene e la famiglia dell’alunno dovrà pagare il risarcimento alla scuola.
Qualora il danno sia stato cagionato da omessa o insufficiente vigilanza della scuola o del docente, sarà la società assicuratrice ad indennizzare il danno.
Il Codice Civile infatti precisa che i precettori (docenti) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
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