Mancata Vigilanza: due storie a confronto
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Vicende molto simili tra loro hanno coinvolto due piccoli alunni, entrambi sfuggiti alla vigilanza.
Il 17 ottobre scorso, a Latina una bambina di due anni e mezzo è riuscita a eludere la sorveglianza delle maestre, uscendo indisturbata dalla scuola dell’infanzia. L’hanno trovata sul marciapiede a 50 metri dalla scuola. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.
Il 21 ottobre, in provincia di Pavia, un alunno di tre anni sfugge alla vigilanza della madre che lo stava ritirando da scuola. Il piccolo è stato ritrovato dopo un’ora da un agente della Polizia Locale. Lo riferisce un articolo de “il Giorno”.

La responsabilità

Due episodi con delle analogie ma i livelli di responsabilità potrebbero essere molto diversi.
A Latina, l’alunna è uscita dalla scuola, senza che il personale scolastico se ne accorgesse. La piccola è stata ritrovata da una nonna per strada che l’ha riaccompagnata a scuola.
Sembra che il personale scolastico, nel tentativo di coprire l’accaduto, abbia fatto alla famiglia delle dichiarazioni diverse rispetto alla vera dinamica dei fatti. Quanto realmente successo è venuto alla luce solo in seguito, quando l’episodio è stato condiviso, via chat, con altri genitori. Prevedibili quanto scontate le proteste delle famiglie che chiedono l’allontanamento dell’educatrice e la revisione delle procedure di sorveglianza interne.
Circa la vigilanza, in questo caso, non ci sono dubbi circa la responsabilità diretta della scuola nell’evento. L’obbligo di vigilanza sugli alunni, imposto al personale scolastico, deriva dal comma 2 dell’Art. 2048, del Codice Civile. Fin dal 2011, la Cassazione, con la sentenza n. 3680, evidenziava, con l’iscrizione dell’alunno, l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilanza.
Diversa potrebbe apparire la responsabilità della scuola nel secondo caso. La madre, intenta ad accudire il fratello più piccolo, anche lui allievo dello stesso Istituto, ha perso di vista il fratello grande che s’è allontanato. Benché ancora all’interno dell’edificio scolastico, l’alunno, di fatto, era già stato riconsegnato alla famiglia. In questo caso, il dovere generale di vigilanza, che incombe ai genitori verso i figli, è codificato dagli Artt. 147 e 316 del Codice Civile. Pur tuttavia la giurisprudenza evidenzia come l’omessa sorveglianza del minore, da parte del genitore, potrebbe non escludere la condotta negligente del personale della scuola. Ai sensi dell’Art. 41 del Codice Penale, questi eventi non possono essere: «qualificati come accadimenti abnormi e assolutamente imprevedibili». In questo modo s’è espressa la Cassazione Civile con la sentenza 22/10/2013, n. 43168, e la Cassazione Penale con la sentenza n. 13939 del 30/01/2008.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative stipulate dalla scuola, di norma, prevedono il ramo di Responsabilità Civile.
Ogni evento tuttavia è un caso a se stante che prevede una accurata analisi delle dinamiche specifiche. Queste serviranno per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.

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