Nell’ultimo periodo i media riportano una preoccupante serie di episodi in cui, minori si allontanano da scuola indisturbati e senza controllo. A destare una certa inquietudine non è il singolo caso isolato ma la frequenza con cui si stanno verificando questo tipo di avvenimenti.
La cronaca
Alla fine di settembre, ad Ancona, un alunno di 4 anni, di una scuola dell’Infanzia, approfittando del cancello lasciato aperto, è uscito e si è diretto verso il cuore della città.
Ad un mese di distanza, a Milano, un alunno di 6 anni, chiede di andare in bagno. Esce da scuola e ritorna a casa indisturbato. Il giorno dopo, a Macerata, un alunno diciasettenne, autistico, sordo e muto, è scappato dal Liceo artistico durante l’ora di educazione fisica. Raggiunta la sede distaccata di un tribunale, è entrato in due aule per poi staccare i tubi dei water allagando i locali.
Tutte vicende con il lieto fine ma che comunque non consentono di abbassare il livello dell’attenzione in relazione al problema.
L’obbligo di vigilanza
Fin dal 2011 la Cassazione evidenziava che con l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale. Dal vincolo deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.
Già precedentemente la Suprema Corte, in ambito analogo, aveva evidenziato come l’obbligo di vigilanza dev’esse connaturato alla natura specifica del soggetto vigilato (età/maturità/indipendenza). Ancora la Cassazione, nel 1999, evidenziava come sia obbligo provvedere alla sorveglianza degli alunni per tutto il tempo in cui gli stessi fruiscono: «della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni». Quindi dal momento in cui «con l’apertura dei cancelli» risulta «consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni all’interno della scuola […] e sino al subentro, almeno potenziale dei genitori, o di persona da costoro incaricata».
Le misure organizzative
L’obbligo alla vigilanza tuttavia non è sufficiente. L’Istituto è tenuto di mettere in atto tutte le misure organizzative per la sicurezza degli allievi. Quest’incombenza ricade direttamente sul Dirigente Scolastico e sui preposti da lui individuati.
Il Dirigente Scolastico dovrà garantire la sicurezza della scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza.
Sul Dirigente, infatti, ricade la responsabilità, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili.
La questione diventa particolarmente delicata per gli alunni con età, maturità e indipendenza limitate. Tra questi gli alunni delle scuole dell’infanzia o delle primarie e gli alunni affetti da disabilità.
Il profilo assicurativo
Le polizze integrative scolastiche, nel caso in cui un minore fugge da scuola, con il ramo di responsabilità Civile, coprono tutti danni diretti in caso di infortunio. La stessa copertura assicurativa prevede anche il risarcimento per gli eventuali danni causati dal minore lasciato incustodito.
Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, infatti, il soggetto senza capacità d’intendere e volere, non è responsabile e conseguentemente non punibile.
La mancanza di intendere e volere, tuttavia, non limita la responsabilità di tutti coloro che, per legge, sono tenuti a vigilare sul minore.
Un aspetto ricorrente in questi casi, è il rischio di contenzioso tra l’Istituto e la famiglia. Nei casi di colpa lieve, l’Amministrazione scolastica si surroga al personale responsabile che non ha vigilato o organizzato correttamente. Nei casi di dolo o colpa grave, al contrario, l’Amministrazione scolastica potrà agire in rivalsa del responsabile ai sensi dell’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.
Se desideri maggiori informazioni sulle vigilanza del personale all’interno e all’esterno dell’Istituto, contattaci qui.