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Preside minacciato per video su TikTok

L’episodio è avvenuto in un istituto comprensivo di Pomezia. Il padre di una studentessa ha insultato e minacciato il dirigente scolastico durante un consiglio di classe.
La vicenda sottolinea l’importanza di regole chiare sulla privacy, il rispetto reciproco e la gestione delle responsabilità in ambito scolastico. La situazione ha preso origine dalla diffusione di un video registrato all’interno della scuola e condiviso su TikTok dalla studentessa. Questo tipo di pratica potrebbe sollevare diverse problematiche legali e disciplinari.

I Fatti

Il Dirigente Scolastico, come riporta un servizio del TGR del Lazio, aveva indetto un consiglio straordinario per decidere un eventuale provvedimento disciplinare nei confronti dell’alunna, responsabile di aver pubblicato online un video girato a scuola. Durante l’incontro, il padre della studentessa ha aggredito verbalmente il preside, minacciando sia i docenti sia il dirigente, il quale ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri, una volta intervenuti, hanno constatato l’assenza del genitore e, nonostante il preside non abbia riportato ferite, l’episodio ha avuto conseguenze formali con una denuncia in caserma e una relazione inviata alla procura.

Profili di Responsabilità e Privacy

La registrazione di immagini o audio all’interno degli spazi scolastici solleva importanti questioni di privacy. In Italia, la Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità di tali pratiche, con l’ordinanza n. 14270 del 5 maggio 2022, che ribadisce come le registrazioni di lezioni scolastiche violino i diritti di privacy, in quanto ogni dato personale, inclusa la voce, identifica gli individui coinvolti. Tale principio è stato riaffermato dal Garante della Privacy, il quale stabilisce che l’uso di smartphone a scuola deve essere regolamentato per tutelare la riservatezza di docenti e studenti.
Secondo la Corte, i dirigenti scolastici hanno pieno diritto di vietare le registrazioni in classe, sia per scopi personali che di pubblica condivisione. Le registrazioni, se approvate, devono rimanere strettamente riservate a finalità didattiche e richiedono il consenso preventivo degli interessati.

Regolamentazione sull’Uso dei Dispositivi nelle Scuole

La circolare ministeriale dell’11 luglio 2024, n. 5274, proibisce l’uso dei cellulari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questa restrizione mira a salvaguardare l’integrità dell’ambiente scolastico e a prevenire episodi di diffusione non autorizzata di immagini o audio. Le scuole sono quindi invitate a regolamentare rigorosamente l’uso di dispositivi elettronici per evitare violazioni di privacy.

La Responsabilità Civile in Ambito Scolastico

L’Art. 2048 del Codice Civile stabilisce che le scuole hanno una responsabilità contrattuale di sorveglianza e protezione nei confronti degli studenti. In caso di danni derivanti da negligenze o inadempienze, come una mancata vigilanza, l’istituto può essere chiamato a rispondere civilmente. Tuttavia, il risarcimento si applica esclusivamente per danni causati a terzi, mentre le sanzioni disciplinari o amministrative non possono essere coperte da alcuna assicurazione.
In casi di controversie giudiziarie, la scuola può dimostrare di aver ottemperato ai propri obblighi se prova che l’inadempimento era dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’Istituto.

Aspetti Assicurativi e Limiti delle Polizze Scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche coprono generalmente i danni materiali o fisici subiti da studenti e personale durante l’orario scolastico, includendo il risarcimento verso terzi per danni causati. Tuttavia, è essenziale chiarire che queste polizze non coprono le sanzioni amministrative, le multe o le ammende disciplinari. Pertanto, eventuali sanzioni legali o disciplinari dovranno essere affrontate dal singolo responsabile.
Le polizze di Responsabilità Civile (RC), stipulate da molte scuole, proteggono contro i danni accidentali causati a terzi e coprono gli infortuni o i danni materiali, ma escludono i casi di responsabilità individuale che prevedono sanzioni legali. In situazioni di aggressioni verbali o violenza, come quella verificatasi a Pomezia, la polizza potrebbe non includere copertura assicurativa, lasciando il Preside libero di avvalersi di un’assistenza legale personale.

Quest’episodio evidenzia l’importanza per le scuole di:

  • Stabilire regolamenti interni chiari sull’uso dei dispositivi elettronici per proteggere la privacy di studenti e docenti.
  • Garantire la sicurezza del personale scolastico e degli studenti, con misure che includano, se necessario, l’intervento delle autorità.
  • Informare chiaramente studenti e famiglie sui regolamenti di privacy e sulle possibili sanzioni in caso di violazioni.

In un contesto sempre più digitale, è cruciale sensibilizzare studenti e genitori sull’importanza della privacy e del rispetto dei regolamenti scolastici per mantenere un ambiente sicuro e protetto per tutti i soggetti coinvolti.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Responsabilità docenti anche per maggiorenni

La responsabilità di vigilanza dei docenti nei confronti degli studenti maggiorenni è un tema spesso discusso e chiarito dalla giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013, ha stabilito che il raggiungimento della maggiore età da parte di uno studente non esonera la scuola e il docente dagli obblighi di vigilanza. Vediamo in dettaglio come si struttura questa responsabilità e quali sono i principali aspetti legali e assicurativi da considerare.

Responsabilità di Vigilanza per gli Studenti Maggiorenni

Secondo la Cassazione, la responsabilità dei docenti ha natura contrattuale ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, e si basa sul contratto educativo tra istituzione scolastica e studente. Questa responsabilità, pertanto, si estende a tutti gli studenti iscritti alla scuola, indipendentemente dalla loro età, e perdura fino al termine della frequenza scolastica.
L’istituto scolastico è tenuto a garantire la sicurezza e la vigilanza, seppure con modalità differenti rispetto agli studenti minorenni. Per gli studenti maggiorenni, si assume che abbiano una maggiore capacità di comprensione delle regole e delle conseguenze delle proprie azioni. Tuttavia, il dovere di vigilanza non viene meno, ma può essere esercitato con un maggiore margine di adattamento, proporzionato all’età e al grado di autonomia degli alunni.

Capacità di Autodeterminazione e Adattamento della Vigilanza

Anche se gli studenti maggiorenni hanno diritto a un’autonomia maggiore, questa non elimina il dovere della scuola di adottare le misure di vigilanza necessarie a garantire la sicurezza di tutti. La Cassazione ha chiarito che l’onere di sorveglianza può essere adattato alla maturità e all’indipendenza degli studenti maggiorenni. L’istituto scolastico e il docente, quindi, possono modulare l’intervento in base alla valutazione delle capacità di autodeterminazione dell’alunno.
Questa maggiore flessibilità nella vigilanza implica anche che i maggiorenni siano informati adeguatamente sui rischi presenti nelle attività scolastiche e sulle norme di comportamento. Di fatto, si tende a richiedere agli studenti maggiorenni una più alta consapevolezza delle proprie azioni rispetto agli alunni più giovani.

La Responsabilità Civile della Scuola e del Docente

La responsabilità civile della scuola o del docente verso lo studente maggiorenne si basa sul rapporto contrattuale previsto dall’Art. 1218 del Codice Civile. Se, per una carente o mancata vigilanza, uno studente subisce un danno, l’istituto scolastico può essere chiamato a risarcirlo. Tuttavia, la scuola può essere esonerata da tale obbligo se riesce a dimostrare che il danno è avvenuto per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alla scuola stessa (ad esempio, per eventi fortuiti o circostanze non prevedibili).
Questa responsabilità contrattuale significa che i danni causati dall’inadempimento degli obblighi scolastici possono essere reclamati solo in sede civile. Il giudice civile valuterà quindi se l’istituto ha adempiuto correttamente ai propri obblighi di vigilanza o se ci sono stati difetti nella sorveglianza che hanno causato il danno.

Aspetti Assicurativi e Responsabilità Civile

Per tutelarsi in caso di eventi dannosi legati alla vigilanza, molte scuole stipulano polizze di Responsabilità Civile. Queste coperture sono destinate a proteggere sia l’istituto scolastico sia i docenti da eventuali richieste di risarcimento per danni derivanti dalla mancata vigilanza.
Queste polizze prevedono:

  • Copertura per danni subiti dagli studenti all’interno dell’ambito scolastico.
  • La possibilità di valutare i singoli eventi per stabilire le responsabilità e l’eventuale trasferimento del rischio all’assicuratore, che si occuperà del risarcimento, qualora la responsabilità della scuola venga accertata.

Ogni incidente o infortunio viene valutato singolarmente, analizzando le circostanze e la corretta applicazione della vigilanza prevista per lo specifico gruppo di studenti coinvolto.

In conclusione, la responsabilità di vigilanza dei docenti non viene meno per gli studenti maggiorenni, ma può essere esercitata in modo più elastico, tenendo conto della loro maggiore capacità di autodeterminazione. Tuttavia, la scuola resta responsabile in caso di danni derivanti da inadempienze nei doveri di sorveglianza, con possibilità di risarcimento attraverso le polizze assicurative di Responsabilità Civile.

Se hai ulteriori domande sulle coperture assicurative o sulle normative di responsabilità scolastica, contattaci qui.

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Studente muore improvvisamente a scuola

Un episodio drammatico è accaduto in un Istituto professionale di Cremona. Uno studente di 16 anni è morto a causa di un malore improvviso mentre percorreva una rampa di scale. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione, il giovane è deceduto poco dopo in ospedale. La vicenda, riportata da “il Giorno”, solleva importanti riflessioni sulle morti improvvise nei giovani e sulle difficoltà che queste situazioni presentano in ambito diagnostico e assicurativo.

Il malore improvviso

Le morti improvvise, purtroppo, non sono un fenomeno raro nelle scuole italiane. Solo nei primi mesi del nuovo anno scolastico, si sono registrati almeno dieci casi analoghi in tutto il Paese. Il malore improvviso può colpire soggetti apparentemente sani, con sintomi che evolvono rapidamente e che, spesso, risultano fatali prima che sia possibile ottenere un intervento medico efficace.

Morte Cardiaca Improvvisa

La Morte Cardiaca Improvvisa (MCI) è una delle principali cause di decesso improvviso nei giovani e si manifesta generalmente in assenza di patologie cardiache precedentemente diagnosticate. Ogni anno in Italia si contano circa 1.000 decessi improvvisi tra persone di età inferiore ai 35 anni, compresi molti atleti e giovani che godono di un buono stato di salute apparente. Nel nostro Paese, tuttavia, non esiste una normativa che obblighi a diagnosticare accuratamente le cause del decesso in caso di morte improvvisa giovanile, una lacuna che lascia frequentemente questo fenomeno senza una risposta precisa.

Proposta di legge per obbligo diagnostico

Per rispondere alla mancanza di dati concreti sulle cause della morte improvvisa, è stata presentata, nel febbraio 2023, una proposta di legge circa l’obbligatorietà della diagnosi in tali eventi per i giovani. La normativa proposta mira a identificare più chiaramente le cause, cercando così di prevenire ulteriori episodi attraverso screening e misure preventive.

Il profilo assicurativo

Un ulteriore problema legato alla morte improvvisa è la possibile assenza mancanza di tutela assicurativa. Le polizze scolastiche integrative e l’assicurazione INAIL non considerano il malore improvviso come “infortunio”, una classificazione che esclude dal risarcimento i decessi causati da problemi cardio-circolatori. Gli infortuni, infatti, sono definiti dalle assicurazioni come eventi causati da fattori esterni, mentre il malore improvviso, di natura interna, è considerato come una malattia. Di conseguenza, la morte in questi casi non risulta indennizzabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi in caso di morte durante le attività scolastiche, contattaci qui.

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Un docente può fare l’assicuratore?

Sono una docente di un Istituto Superiore Statale. Un’amica, agente di una Compagnia di Assicurazione, mi ha proposto un contratto come sub agente e, al fine di formalizzare il rapporto, mi ha chiesto di iscrivermi al Registro Unico degli intermediari. A vostro parere, nel mio caso, è possibile instaurare questa collaborazione professionale?

In base alla normativa, un dipendente pubblico può trovarsi in una situazione complessa se desidera svolgere attività professionali al di fuori del proprio incarico. Vediamo in dettaglio le principali questioni legate alla possibilità di operare come subagente assicurativo per un docente di un Istituto scolastico.

Il Codice delle Assicurazioni Private e il Registro Unico degli Intermediari (RUI)

L’attività di intermediazione assicurativa in Italia è regolamentata dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), che stabilisce requisiti e procedure attraverso il Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato dal provvedimento n. 147 del 2024.
Il requisito imprescindibile per diventare subagente assicurativo è l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI). Tuttavia, l’Art. 22, comma 1, lettera (b) del Regolamento IVASS specifica che i dipendenti pubblici non possono iscriversi al RUI, a meno che:

  • Abbiano un contratto part-time inferiore al 50% dell’orario pieno;
  • Si trovino in condizioni particolari, come dimissioni o cessazione definitiva del servizio pubblico.

Quindi, un docente assunto con contratto a tempo pieno o part-time superiore al 50% dell’orario pieno non può iscriversi al RUI, risultando incompatibile con la professione di subagente assicurativo. Inoltre, anche se il docente richiedesse un’aspettativa non retribuita, la normativa esclude comunque la possibilità di iscriversi al RUI, in quanto il rapporto di lavoro pubblico non viene considerato interrotto.

Il Testo Unico del Pubblico Impiego e la Normativa di Esclusività

Il Testo Unico del Pubblico Impiego (D. Lgs. n. 165/2001) disciplina l’incompatibilità per i dipendenti pubblici. Questo stabilisce che:

  • In linea generale, i dipendenti pubblici sono tenuti all’esclusività del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
  • L’Art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 regola le attività esterne, imponendo che queste non risultino in conflitto di interessi con il ruolo ricoperto o incompatibili con il servizio pubblico;
  • Sono vietate attività commerciali, industriali o professionali stabili, a meno di deroghe specifiche che l’amministrazione può concedere per incarichi occasionali e di breve durata.

Per i docenti con contratto a tempo pieno o part-time superiore al 50% dell’orario standard, il regime di incompatibilità assoluta si applica in modo completo. Anche se l’amministrazione pubblica può, in alcuni casi, autorizzare incarichi occasionali, questo non si estende ad attività professionali continuative, come l’intermediazione assicurativa, che è considerata un’attività stabile e lucrativa.

Possibili Eccezioni e Autorizzazioni per Attività Esterne

In alcuni casi specifici, il dipendente pubblico può svolgere attività esterne, previa autorizzazione. Tuttavia:

  • L’attività deve essere occasionale e non in conflitto con il servizio pubblico;
  • Le deroghe generalmente non includono attività di tipo commerciale o industriale a fini di lucro.

Considerando che il ruolo di subagente assicurativo è una professione regolamentata che richiede stabilità e continuità, e che non rientra nelle eccezioni previste, tale attività non risulta generalmente compatibile con il ruolo di docente.

In Conclusione, in base alla normativa italiana, l’incompatibilità si conferma per i docenti con contratti a tempo pieno o part-time superiore al 50% dell’orario completo, a meno di un part-time ridotto. In caso di contratto inferiore al 50% di un orario completo, tecnicamente il docente potrebbe essere idoneo all’iscrizione al RUI, ma è sempre consigliabile consultare direttamente l’Amministrazione di appartenenza per eventuali deroghe o interpretazioni specifiche.

Se desideri ulteriori chiarimenti sulle coperture assicurative e regolamenti, o verificare le normative aggiornate presso l’IVASS, contattaci qui.

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Scuolabus abusivi: multe e sequestri

Alla metà di ottobre, nell’area nord di Napoli, Carabinieri e agenti della Polizia Locale hanno effettuato alcuni controlli straordinari sui mezzi di trasporto scolastico. Lo riporta un articolo di “Fanpage”.
Le forze dell’ordine hanno individuato conducenti di minibus privi del titolo abilitativo necessario per il trasporto scolastico.
A Giugliano e Villaricca, i militari hanno sequestrato 11 scuolabus abusivi, considerati inidonei per il trasporto pubblico. Due gestori di trasporto scolastico sono stati denunciati per aver utilizzato targhe di altri veicoli, già sequestrati per mancanza di assicurazione.
Un autista di scuolabus è stato sanzionato per aver modificato i sedili senza omologazione. Altri tre autisti che utilizzavano furgoni non destinati al trasporto studenti sono stati multati e i veicoli sequestrati.
Tutti i soggetti fermati sono stati sanzionati per noleggio abusivo, modifiche non autorizzate e mancanza della licenza comunale. I minori trovati sugli scuolabus abusivi sono stati immediatamente affidati ai genitori.

La responsabilità

Quello degli scuolabus irregolari non è un problema recente nel napoletano. Nel corso degli ultimi dieci anni la cronaca locale e nazionale se n’è occupata più volte.
La scuola non è responsabile del servizio di scuolabus. Il servizio di trasporto normalmente, è un contratto oneroso stipulato tra la famiglia dell’alunno e l’Ente locale.
La responsabilità del trasporto ricade innanzitutto sull’operatore economico che ha avuto in appalto il servizio. L’impresa d’essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, autorizzata all’esercizio della professione (AEP) e all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN). L’appaltatore dovrà inoltre, mediante apposita documentazione, dimostrare di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei al servizio.
In seconda istanza la responsabilità ricade sull’Ente locale che ha appaltato il servizio. In caso di danno, l’Ente Locale potrebbe essere responsabile non solo di non aver verificato la congruità dell’operatore ma anche di non aver effettuato gli opportuni controlli in fase di esecuzione.
Proprio su quest’aspetto si concentra l’ANAC con la Delibera n. 244 del 24 maggio 2024. «I contratti di servizi e forniture – afferma l’Autorità – richiedono da parte del direttore e del responsabile del procedimento attenti controlli in fase di esecuzione. Non è possibile giustificarsi dei mancati controlli affermando che non si sono riscontrate lamentele da parte dei fruitori del servizio».

Il profilo assicurativo

L’Istituto scolastico, in caso di danno, non ha nessuna responsabilità diretta nell’evento. Gli alunni, infatti, non solo sono trasportati su un veicolo di un terzo, ma usufruiscono del servizio organizzato e gestito direttamente dal Comune.
In caso di infortunio, sarà la polizza assicurativa del veicolo a dover risarcire in danneggiato. Nel caso il veicolo fosse sprovvisto di assicurazione, il danneggiato potrà eventualmente coinvolgere la responsabilità dell’Ente locale con il quale ha stipulato il servizio. Da ultimo potrà fare richiesta al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada (FGVS) è gestito da Consap.
Circa l’assicurazione integrativa, migliori formule assicurative operanti sul mercato scolastico, assicurano gli alunni e il personale anche in itinere indipendentemente dal mezzo utilizzato.
Per questo motivo è sempre consigliabile inoltrare una denuncia di sinistro precauzionale con la Società con cui è stata stipulata la polizza integrativa.
L’assicuratore, in questo caso, potrebbe provvedere al risarcimento, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti in itinere, contattaci qui.

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Alunno perde un dito al tornio

Un alunno diciottenne di un Istituto professionale, durante un PCTO in un’azienda di Casarza Ligure s’è amputato il dito medio mentre lavorava al tornio. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “la Repubblica”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto in una fabbrica di isolanti termici a Casarza Ligure. L’alunno, stava lavorando al tornio quando ha subito l’amputazione del dito medio della mano sinistra. Fortunatamente, è riuscito a ritirare la mano velocemente, evitando danni più gravi alla mano e al braccio.
Sul luogo sono intervenuti immediatamente il personale medico di emergenza e un’ambulanza della Croce Rossa. I soccorritori hanno fermato l’emorragia e collocato il dito amputato nel ghiaccio, poi hanno trasportato il giovane all’ospedale San Paolo di Savona, specializzato nella gestione di traumi alla mano.
Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e gli ispettori della ASL, per indagare sulle cause e sulla dinamica dell’incidente. Le autorità hanno acquisito la convenzione tra la scuola e l’impresa per verificare la posizione del ragazzo.
La segreteria della FLC CGIL Genova, commentando l’incidente, sottolinea come i PCTO dovrebbero essere facoltativi, ed evidenzia i rischi nell’utilizzo di studenti come forza lavoro. Dello stesso parere la Rete degli Studenti Medi, per cui gli alunni, sono cittadini in formazione, e non risorse per il mercato del lavoro.

La responsabilità

Nei PCTO, ai sensi degli Artt. 18 e 19 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le responsabilità in materia salute e sicurezza coinvolgono soggetti diversi.
Da una parte la scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, nonché del docente tutor interno e dall’altra l’impresa ospitante, l’amministratore e il tutor esterno.
A questi soggetti va aggiunto il RSPP responsabile della valutazione dei rischi e della mancata o errata individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Potrebbero essere gravati di responsabilità anche eventuali dirigenti e/o preposti per il mancato adempimento degli obblighi di sorveglianza, supervisione e rispetto delle procedure interne.

Il profilo assicurativo

Per la loro insita potenziale pericolosità, le attività di PCTO sono sempre ricomprese nella tutela assicurativa obbligatoria prestata dall’INAIL.
Proprio l’INAIL, con la Circolare 21 novembre 2016, n. 44 chiarisce che i PCTO siano: «sostanzialmente assimilati a quella dei lavoratori presenti in azienda […]. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili».
L’INAIL tuttavia si limita ad erogare la prestazione solo nei casi di morte o invalidità permanente ≥ al 6% e, nelle rendite per menomazioni, solo se il grado risulta superiore al 16%.
Non sono inoltre previsti ulteriori risarcimenti al di fuori da quelli attesi dal SSN.
Le polizze integrative stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, prevedono la tutela per le attività di PCTO.
Una copertura assicurativa adeguata, per gli Istituti Superiori, prevede specifiche coperture che compensano le prestazioni non erogate dall’INAIL.
L’indennizzo dovrà prevedere sia il danno biologico, legato alle menomazioni, che l’integrità psicofisica attraverso un proporzionato indennizzo economico.
Da ultimo, la polizza integrativa dovrà anche riconoscere l’infortunio in itinere che, anche in questo caso, è escluso dall’INAIL.

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Mancata Vigilanza: due storie a confronto

Vicende molto simili tra loro hanno coinvolto due piccoli alunni, entrambi sfuggiti alla vigilanza.
Il 17 ottobre scorso, a Latina una bambina di due anni e mezzo è riuscita a eludere la sorveglianza delle maestre, uscendo indisturbata dalla scuola dell’infanzia. L’hanno trovata sul marciapiede a 50 metri dalla scuola. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.
Il 21 ottobre, in provincia di Pavia, un alunno di tre anni sfugge alla vigilanza della madre che lo stava ritirando da scuola. Il piccolo è stato ritrovato dopo un’ora da un agente della Polizia Locale. Lo riferisce un articolo de “il Giorno”.

La responsabilità

Due episodi con delle analogie ma i livelli di responsabilità potrebbero essere molto diversi.
A Latina, l’alunna è uscita dalla scuola, senza che il personale scolastico se ne accorgesse. La piccola è stata ritrovata da una nonna per strada che l’ha riaccompagnata a scuola.
Sembra che il personale scolastico, nel tentativo di coprire l’accaduto, abbia fatto alla famiglia delle dichiarazioni diverse rispetto alla vera dinamica dei fatti. Quanto realmente successo è venuto alla luce solo in seguito, quando l’episodio è stato condiviso, via chat, con altri genitori. Prevedibili quanto scontate le proteste delle famiglie che chiedono l’allontanamento dell’educatrice e la revisione delle procedure di sorveglianza interne.
Circa la vigilanza, in questo caso, non ci sono dubbi circa la responsabilità diretta della scuola nell’evento. L’obbligo di vigilanza sugli alunni, imposto al personale scolastico, deriva dal comma 2 dell’Art. 2048, del Codice Civile. Fin dal 2011, la Cassazione, con la sentenza n. 3680, evidenziava, con l’iscrizione dell’alunno, l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilanza.
Diversa potrebbe apparire la responsabilità della scuola nel secondo caso. La madre, intenta ad accudire il fratello più piccolo, anche lui allievo dello stesso Istituto, ha perso di vista il fratello grande che s’è allontanato. Benché ancora all’interno dell’edificio scolastico, l’alunno, di fatto, era già stato riconsegnato alla famiglia. In questo caso, il dovere generale di vigilanza, che incombe ai genitori verso i figli, è codificato dagli Artt. 147 e 316 del Codice Civile. Pur tuttavia la giurisprudenza evidenzia come l’omessa sorveglianza del minore, da parte del genitore, potrebbe non escludere la condotta negligente del personale della scuola. Ai sensi dell’Art. 41 del Codice Penale, questi eventi non possono essere: «qualificati come accadimenti abnormi e assolutamente imprevedibili». In questo modo s’è espressa la Cassazione Civile con la sentenza 22/10/2013, n. 43168, e la Cassazione Penale con la sentenza n. 13939 del 30/01/2008.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative stipulate dalla scuola, di norma, prevedono il ramo di Responsabilità Civile.
Ogni evento tuttavia è un caso a se stante che prevede una accurata analisi delle dinamiche specifiche. Queste serviranno per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.

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Esplode un powerbank a scuola

Un fatto insolito è accaduto al liceo Elio Vittorini di Napoli: un powerbank è esploso nello zaino di una studentessa. Sette studenti intossicati e due di loro portati al pronto soccorso. Allertato, il personale del 118 è intervenuto con bombole d’ossigeno per il fumo. Lo riporta un articolo di “Fanpage”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto il 4 ottobre. Il powerbank, usato per ricaricare dispositivi mobili senza presa, è esploso improvvisamente. Dopo il forte scoppio, si sono sviluppate le fiamme che hanno incendiato lo zaino. La plastica bruciata ha prodotto fumi tossici e l’aula è stata prontamente evacuata in via precauzionale.
Il dispositivo, che si trovava nello zaino di un’alunna è stato sequestrato dai carabinieri per gli accertamenti del caso. La Dirigente ha spiegato che è un evento insolito, ma non impossibile e che non è vietato agli studenti portare un powerbank a scuola.

La responsabilità

Eventi di questo genere, nella scuola, sono già accaduti. Nel maggio del 2022, come riporta un articolo de “il Corriere della Sera”, un analogo episodio è capitato all’Istituto Alberghiero “Vespucci” di Milano.
I powerbank, come quasi tutti i dispositivi elettronici portatili, contengono batterie agli ioni di litio. Quella degli ioni di litio è una tecnologia avanzata, ma sensibile a determinate condizioni. Se danneggiate, surriscaldate o se messe in corto circuito, le batterie possono scatenare incendi e addirittura esplosioni. Proprio per questo motivo, gli accumulatori che utilizzano questa tecnologia sono considerati tra i materiali pericolosi.
Gli Enti che regolano la sicurezza dei voli e le Compagnie aree, ad esempio, ne consentono il trasporto ma solo a determinate condizioni.
La prima regola riguarda la quantità di powerbank. Alcune Compagnie aeree limitano il numero di dispositivi che ogni passeggero può portare a bordo.
La seconda è relativa alla capacità del powerbank. Generalmente, apparati con meno di 100 Wh sono accettati senza alcuna approvazione preventiva. Per i dispositivi tra 100 Wh e 160 Wh, potrebbe essere necessario richiedere il consenso della Compagnia aerea. Powerbank con capacità superiore ai 160 Wh sono solitamente proibiti.
Al fine di limitare il rischio e il livello di responsabilità, analoghe norme potrebbero essere introdotte anche all’interno del Regolamento dell’Istituto.
Sul tema della responsabilità, questa ricade innanzi tutto sul produttore.
Ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, il consumatore può richiedere al produttore e al distributore, il risarcimento del danno provocato dal dispositivo difettoso.
Resta tuttavia inteso che se il produttore dovrà certificare i requisiti di conformità del prodotto, il consumatore dovrà provarne il corretto utilizzo.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative integrative, operanti nel mercato scolastico, di norma ricomprendono, nel ramo infortunio, questo tipo di danno.
Diverso, invece, è il tema legato alla Responsabilità Civile.
Qualora il danno sia stato provocato dal produttore o dal consumatore, l’assicuratore potrebbe agire in rivalsa dei soggetti responsabili.
Analoga azione potrebbe essere portata anche nei confronti della scuola, qualora venisse provata la mancata o insufficiente vigilanza in relazione a quest’aspetto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla Responsabilità Civile per i dispositivi mobili utilizzati in ambito scolastico, contattaci qui.

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Piacenza, studentessa muore sotto al bus

Cresce il numero degli studenti vittime di incidenti stradali. Ultimo, solo in ordine di tempo, quello che ha visto coinvolta una studentessa all’uscita da un Istituto superiore di Piacenza. Lo riporta un articolo del quotidiano piacentino “Libertà”.

Il fatto

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio del 10 ottobre all’uscita dell’Istituto alberghiero “Raineri – Marcora” di Piacenza. L’alunna 14enne, ha perso la vita mentre cercava di prendere l’autobus per tornare a casa. Secondo le prime ipotesi, la ragazza sarebbe scivolata o avrebbe perso l’equilibrio, cercando di raggiungere il mezzo prima della partenza.
L’autista del bus, accortosi immediatamente della caduta della ragazza, ha fermato il veicolo e ha chiamato i soccorsi. Le condizioni della giovane sono tuttavia apparse subito disperate e ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 e della Croce Rossa, la 14enne non ce l’ha fatta.
La Polizia Locale sta indagando sull’accaduto, esaminando le immagini di una dash cam presente su un altro autobus e raccogliendo le testimonianze dei presenti.

Gli incidenti mortali in itinere

Con questo incidente, sale a sette il numero di studenti che hanno perso la vita nel tragitto casa-scuola dall’inizio dell’anno. Secondo Il Portale della Sicurezza Stradale (Asaps), nel 2024, 48 sono gli incidenti gravi che hanno coinvolto studenti, cinque legati agli scuolabus.
Lo scorso 8 gennaio uno studente 15enne di Cagliari, è deceduto investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il 23 febbraio uno studente 15enne di Sanremo è rimasto schiacciato da un autoarticolato mentre si recava a scuola con la sorella. Il 13 marzo, uno studente 17enne di Perugia è perito dopo essere stato investito da un furgone in prossimità di una rotatoria. Il 21 settembre è stata la volta di una studentessa 17enne di Padova, travolta da un’auto mentre attraversava la strada. Sempre a Padova il 24 settembre perdeva la vita uno studente 18enne che si stava recando a scuola in motocicletta. Ancora a Padova, il 10 ottobre, una 12enne al rientro da scuola è morta travolta da un treno in prossimità di un passaggio a livello.

Le tutele assicurative

È importante sottolineare, in premessa, che gli studenti a differenza degli operatori scolastici, in itinere non godono delle garanzie assicurative prestate dall’INAIL.
Neanche l’estensione introdotta dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 ha modificato questo stato di cose. Ai sensi dell’Art. 17, il fondo istituito per gli studenti deceduti in occasione delle attività formative, esclude l’itinere.
Nel caso di incidente mortale con responsabilità colposa del conducente, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, sarà l’assicurazione del veicolo a indennizzare il danno.
Occorre tuttavia precisare che bisogna tenere sempre in considerazione l’eventuale concorso di colpa. Il concorso di colpa, in un incidente stradale mortale è, infatti, molto frequente.
Nei casi di concorso di colpa, il giudice potrebbe applicare una decurtazione dell’importo dal 10% al 90%, a seconda della responsabilità della vittima nell’incidente.
Le polizze integrative scolastiche, di norma, ricomprendono sempre l’infortunio in itinere per i soggetti coperti dall’assicurazione.
Anche nelle assicurazioni integrative, tuttavia, occorrerà considerare il concorso di colpa. Qualora, infatti, l’assicurato non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada, l’indennizzo per i casi di morte ed invalidità permanente potrebbe essere ridotto.

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Alunno ipovedente, muore cadendo dalla finestra

È morto il sedicenne disabile dell’Istituto tecnico commerciale “Pantaleo” di Torre del Greco. Lo studente, come riporta un articolo di “la Repubblica”, il 24 settembre scorso, era caduto dalla finestra del secondo piano della sua aula, riportando gravi ferite. Trasportato in ambulanza in condizioni critiche, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo, le gravi lesioni alla testa non gli hanno lasciato scampo.

Le indagini

La Procura di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta per chiarire eventuali responsabilità. Secondo i Carabinieri, il ragazzo ipovedente potrebbe essersi lanciato volontariamente dalla finestra. Al momento dell’incidente era solo in classe, senza l’insegnante di sostegno o altro personale scolastico. Si ipotizza anche che l’alunno fosse stato accompagnato a scuola in anticipo da uno dei genitori. Tuttavia, al momento della caduta, gli altri studenti erano già nelle loro classi e, solo dopo l’accaduto, sono stati spostati in un’altra area dell’edificio.
Un ulteriore aspetto su cui si concentrano le indagini degli inquirenti riguarda gli occhiali dell’alunno. Secondo le prime indiscrezioni, lo studente si sarebbe tolto gli occhiali spessi da ipovedente prima di avvicinarsi alla finestra dalla quale è caduto. Il corpo del ragazzo è stato sequestrato per l’autopsia.

Il profilo assicurativo

Fermo restando che sarà la magistratura a stabilire le dinamiche dei fatti, dal punto di vista assicurativo è comunque possibile fare alcune ipotesi.
Dalle polizze assicurative integrative in tutti i rami sono esclusi gli infortuni direttamente derivanti da suicidio o da tentato suicidio.
Resta tuttavia inteso che, qualora la morte devesse rivelarsi dovuta alla mancata o insufficiente vigilanza dell’Istituto scolastico, si dovrà far intervenire la garanzia di Responsabilità Civile.

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