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Grazie Emanuela!

Il 31 agosto è stato l’ultimo giorno di lavoro della nostra collega Emanuela Piazzalunga. 

Dopo tutti questi anni di impegno professionale, non possiamo fare a meno di ringraziarti per tutto ciò che hai fatto per la nostra società.

Vogliamo ringraziarti, anche a nome delle generazioni di studenti e operatori scolastici che, in questi decenni, hai seguito con impegno, serietà e sollecitudine.

Può sembrare scontato ma l’attenzione alla sicurezza che hai riservato loro, è stata importante almeno quanto il loro percorso di crescita formativa.

Vogliamo ringraziarti anche per l’attenzione che, in questi anni, hai posto alla costante innovazione di una realtà complessa come quella scolastica. Il tuo apporto nell’ideazione e nello sviluppo di soluzioni assicurative sempre più efficaci hanno reso la scuola un ambiente più sicuro e protetto.

Vogliamo quindi augurarti di vivere questo nuovo periodo con la stessa intensità e passione.
Possa questa nuova fase della sua vita portarti tutto ciò che cerchi.

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Buone vacanze 2023!

Anche tu, come noi, probabilmente hai bisogno di riprendere fiato dopo un anno ricco di impegni. Vogliamo quindi augurarti buone vacanze!
Con le notizie dal mondo delle Assicurazioni scolastiche ci rivediamo a settembre.
I nostri uffici resteranno comunque a tua disposizione anche nel prossimo mese di agosto, ad eccezione dei giorni 14 e 15.

Puoi comunque contattarci alla casella di posta info@abint.it oppure attraverso il questo form.

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Aereo danneggiato dalla grandine

I temporali e la grandine, che hanno colpito il nord Italia il 24 luglio, hanno causato ingenti danni agli edifici scolastici. Fortunatamente, anche in virtù degli orari e della sospensione dell’attività scolastica non si lamentano vittime. Tuttavia un evento, che ha avuto ampio risalto nella cronaca, avrebbe potuto avere conseguenze più drammatiche.
Un Boeing 767-300 della Delta Airlines, diretto a New York, decollato nella tarda mattinata dall’aeroporto di Malpensa, è stato investito dalla grandine abbattutasi sulla zona.
Imbarcati sull’aereo anche 14 studenti e i loro accompagnatori, dell’Istituto Superiore “Cesare Balbo” di Casale Monferrato, diretti negli Stati Uniti per una vacanza studio.
Il velivolo, in fase di decollo, è stato fortemente danneggiato dalla grandine al cono di prua, alla turbina del motore e all’ala. A causa dell’entità dei danni riportati l’aereo è dato dirottato all’aeroporto di Fiumicino, da qui tutti i passeggeri, fortunatamente incolumi, sono ripartiti per New York.

Chi risarcisce le vittime in caso di incidente aereo?

Le norme, in caso morte dei passeggeri a seguito di incidente sono dettate dalla Convenzione internazionale di Montreal, relativa al trasporto aereo internazionale. Nell’ipotesi che un aereo precipiti causando la morte dei propri passeggeri la compagnia aerea è obbligata a risarcire le vittime, a prescindere dalle responsabilità. L’acquisto di un biglietto aereo, infatti, instaura fra il vettore aereo e il passeggero un vincolo contrattuale che stabilisce come l’utente debba arrivare incolume a destinazione.
In ambito comunitario la normativa di riferimento è il Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.
La normativa inoltre prevede che siano ricompresi a anche i sinistri occorsi durante le operazioni di imbarco o di sbarco.

La polizza assicurativa scolastica

Le migliori formule assicurative operanti sul mercato scolastico, ricomprendono, nel ramo infortunio, i danni sofferti dall’assicurato in veste di passeggero. Qualche limitazione tuttavia potrebbe essere inserita in relazione agli aeromobili privati, ricomprendendo esclusivamente i velivoli di linea regolare ed autorizzati.
Nel caso di morte o invalidità permanente, il danneggiato o la sua famiglia saranno risarciti, oltre che dal vettore, anche dalla polizza scolastica sottoscritta.
Nel ramo Assistenza, qualora operante, è compresa l’assicurazione del bagaglio.
Nei casi di furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, del bagaglio personale, l’assicuratore indennizzerà tutti danni materiali e diretti.

Se desideri maggiori informazioni circa le polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Viaggi di istruzione 2023

Un’interessante approfondimento in relazione ai viaggi di istruzione, per l’anno corrente, è stato proposto dalla testata on-line Guida Viaggi, specializzata in turismo professionale.

Toscana e bus, la meta e il mezzo di trasporto più gettonati

Nel 2023, rileva Gabriele Milani, direttore nazionale della Federazione Turismo Organizzato (FTO), il 95% dei viaggi di istruzione ha come meta l’Europa. L’Italia è diventata la meta di riferimento: Toscana, Sicilia e Lazio sono le mete più richieste, seguono Puglia, Lombardia, Veneto e Campania. Il soggiorno medio è di 4 giorni, il mezzo di trasporto più utilizzato è il bus turistico, ma in grande crescita c’è il treno. Le sistemazioni alberghiere più utilizzate sono i 3 stelle ma, per contenere i costi, sono cercate fuori dai centri storici e dai luoghi di villeggiatura.

La riduzione del budget

La ripresa dell’attività turistica, successiva al periodo pandemico, nonostante la fine delle restrizioni sanitarie, rivela ad una riduzione del numero di partecipanti nelle classi scolastiche. Le cause, a parere di Dino De Santo, responsabile per il turismo scolastico di Assoviaggi, sono imputabili all’aumento dei costi e alla riduzione del budget delle famiglie.
Nonostante le Agenzie di viaggio abbiano ridotto i margini di profitto, non riescono a contenere gli aumenti dei costi, in deciso aumento rispetto all’anno scorso. Una situazione generalizzata per i trasporti, i pernottamenti, e tutti i servizi collegati, sia in Italia che all’estero.
Questo stato di cose, secondo Giuseppe Ciminnisi, presidente della Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo (FIAVET), ha fortemente inciso sulla durata dei soggiorni.
In tal senso è opportuno segnalare la notizia, attraverso la quale, il ministero dell’Istruzione assegnerà nell’anno scolastico 2023/2024, 50 milioni di euro per quest’attività.
Il finanziamento, disposto attraverso un’apposita direttiva, consentirà alle scuole, nell’ambito dell’autonomia prevista, di coinvolgere anche gli studenti meno abbienti in viaggi d’istruzione e visite didattiche.

Le procedure d’appalto delle scuole

Un’ulteriore criticità, evidenzia Dino De Santo, è la difficoltà che incontrano gli agenti di viaggio, nel gestire le richieste degli istituti scolastici. Le pretese, spesso farraginose, entrano in conflitto con le esigenze degli albergatori. Si sono verificati casi, aggiunge Milani, in cui procedure selettive iniziate a dicembre facessero sì che, a febbraio, le proposte presentate non fossero più realizzabili. Fondamentale, in questa direzione, sarà definire un nuovo patto tra gli attori del settore per snellire le procedure, ribadisce De Santo.

Il profilo assicurativo

A compendio dell’articolo ci sembra opportuno aggiungere un breve commento in relazione alle coperture assicurative ricomprese nelle polizze integrative scolastiche.
Le migliori soluzioni presenti sul mercato garantiscono il rimborso sia in caso di annullamento del viaggio che per le spese mediche da infortunio o malattia.
La stipula della polizza assicurativa proposta dall’Agenzia di viaggio, in questo caso, diventa quindi inutile poiché già ricompresa nella polizza scolastica. Inoltre, per quanto economicamente possa sembrare marginale, grava sui partecipanti ai viaggi di istruzione senza apportare alcun vantaggio reale.

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Olimpiadi della matematica

Le Olimpiadi della matematica sono una competizione che si svolge nelle scuole annualmente, fin dal 1983 e che prevede la soluzione di una serie di problemi matematici.
La competizione è aperta agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado.
Scopo della gara è la soluzione di problemi mai visti prima e l’ideazione di nuove dimostrazioni attraverso tecniche di problem solving creativo. L’obiettivo quindi è l’applicazione di soluzioni diverse da quelli che prevedono l’applicazione meccanica di formule.

Le Olimpiadi italiane

Le Olimpiadi della Matematica, è la più storica e seguita gara di matematica a livello nazionale. In Italia è gestite dall’Unione Matematica Italiana su incarico del Ministero dell’Istruzione con la collaborazione della Scuola Normale superiore di Pisa.
L’Unione matematica italiana, organizza le fasi preparatorie, coinvolgendo anche centinaia di docenti delle scuole italiane che, localmente e volontariamente, curano la partecipazione degli studenti.
Come nella migliore tradizione sportiva, le competizioni prevedono gare individuali e a squadre.

Le fasi

Come tutte le competizioni ad eliminazione, anche le Olimpiadi della matematica si svolgono per fasi. La prima si svolge a novembre, all’interno di circa 1500 scuole superiori e coinvolge più di 200.000 studenti. La seconda fase, denominata gare distrettuali, coinvolge circa 10.000 studenti e si svolge a febbraio in circa 100 sedi in tutta Italia. Sulla base dei risultati ottenuti, i 300 studenti vincitori della seconda fase potranno partecipare alla finale nazionale programmata per il mese di maggio.
Dal 2017 è stata introdotta anche una gara femminile che qualifica circa 30 squadre a una finale dedicata.
Gli alunni vincitori, in genere 20-24 unità, potranno partecipare alle olimpiadi internazionali gestite dall’ International Mathematics Olympiads (IMO). La competizione, anticipata da una settimana di stage pre-olimpico alla Normale di Pisa, si tiene ogni anno in un Paese diverso. Nel 2023 le Olimpiadi della matematica si sono state ospitate a Chiba, in Giappone.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione integrativa scolastica, di norma, prevede la tutela delle Olimpiadi della matematica qualora l’attività sia regolarmente inserita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Le garanzie, se previste, prevedono anche la copertura durante i viaggi e i soggiorni sia in Italia che all’estero. Le tutele, oltre che per gli studenti sono operanti anche per i docenti accompagnatori e per tutti coloro che, regolarmente autorizzati partecipano al viaggio.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai viaggi di istruzione legati alle Olimpiadi della matematica, contattaci qui.

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Il rischio locativo

Un plesso del nostro Istituto Comprensivo subirà, nei prossimi due anni, alcuni lavori di ristrutturazione. Il Comune, al fine di ovviare al disagio, ha stipulato una convenzione con un Ente privato per la concessione dei locali destinati al servizio mensa. All’interno della convenzione l’Ente privato chiede all’Istituto scolastico la sottoscrizione di una polizza per il rischio locativo. Questa richiesta è corretta? A quanto potrebbe ammontare il premio di questa polizza?

Le convenzioni tra Enti locali e soggetti privati, per l’utilizzo dei locali, sono abbastanza comuni, soprattutto nei casi di inagibilità o di ristrutturazione degli edifici scolastici. Gli accordi tendono, correttamente a scongiurare l’interruzione delle attività scolastiche o, come in questo caso, dei servizi collegati.

Il profilo normativo

La Legge 11 gennaio 1996, n. 23, regolamenta l’edilizia scolastica. L’Art. 3 – Competenze degli Enti Locali, evidenzia come gli stessi debbano provvedere: “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”.
Se, quindi, l’Ente Locale non è in grado di fornire, coi propri immobili, spazi adeguati alle necessità, sarà suo dovere reperire sul territorio alternative opportune.
In questi casi, di norma, gli Enti locali stipulano contratti di concessione, a titolo gratuito o oneroso, con soggetti privati. Parrocchie, Fondazioni, Associazioni di volontariato sono i soggetti comunemente coinvolti in questi processi. Nella stipula della convenzione, l’Istituto scolastico è, ai sensi della norma, estraneo a questo contratto. Successivamente, l’Ente locale concederà alla scuola i locali presi in concessione, anche integrando il contratto di concessione già in essere. In questo allegato dovranno essere precisamente indicati i termini di utilizzo (uso, orari, spazi ed eventuali pertinenze) dell’immobile di proprietà del privato.

Il rischio locativo

Il privato, all’interno del contratto sottoscritto con l’Ente Locale, potrà chiedere la stipula di una polizza per il rischio locativo. La polizza Rischio Locativo è una garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi collegata al ramo incendio. La polizza tutela il locatario, nei casi di responsabilità diretta, dai costi conseguenti ai danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla polizza ai locali tenuti in locazione.
Il rischio locativo deriva direttamente dagli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile. La norma prevede l’imposizione al locatario di restituire ciò che ha ricevuto in locazione in condizioni analoghe a quelle in essere al momento della locazione. In altre parole, il locatario, alla scadenza del contratto, dovrà riconsegnare il bene nelle medesime condizioni di quando lo ha ricevuto, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.

La polizza assicurativa per il rischio locativo

Sotto il profilo normativo, richiedere all’Istituto scolastico, di stipulare la polizza assicurativa per il rischio locativo, potrebbe apparire incongrua. Il conduttore del contratto immobiliare infatti è l’Ente locale, la scuola non è il locatario ma solo l’utilizzatore. Il privato, proprietario dell’immobile, più correttamente, dovrebbe quindi chiedere la tutela assicurativa all’Ente locale in qualità di locatore. Inoltre, all’interno del programma assicurativo dell’Ente locale, è normalmente prevista la garanzia di tutela per gli immobili di proprietà ma anche per le concessioni. È opportuno verificare direttamente con il Comune l’esistenza di questa polizza e se, questa, in caso di danno, escluda la rivalsa nei confronti dell’Istituto scolastico. Solo nel caso di assenza di polizza o nel caso fosse prevista la rivalsa, la scuola, è tenuta a sottoscrivere la polizza per il rischio locativo.
Circa l’importo del premio, questo è direttamente proporzionale al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile locato. Ad esempio, per un immobile del valore di 5.000.000, la tariffazione media applicata potrebbe aggirarsi intorno ai 750,00 euro annui.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze per il rischio locativo, contattaci qui.

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Alunna investita in itinere

La cronaca dello scorso mese di aprile riporta come un’alunna di 11 anni sia stata investita da un’auto mentre si recava alla fermata dello scuolabus.
La studentessa stava attraversando la strada sulle righe pedonali. Nel caso in questione, le strisce pedonali sarebbero collocate subito dopo la curva di una strada molto trafficata e sono l’unico punto di attraversamento pedonale. Come non bastasse l’alunna portava con se, oltre allo zaino e a una cartelletta anche la chitarra per l’attività musicale.
Fortunatamente l’evento non ha avuto esiti drammatici, la ragazza se l’è cavata con qualche contusione, occhiali, cellulare e chitarra rotti.

Il Codice della Strada

Occorre premettere che il legislatore ha sempre riservato una particolare tutela, nei confronti del pedone parte debole ed indifesa rispetto al conducente dei veicoli. Il Codice della Strada, all’Art. 3, comma 53 bis, definisce il pedone: «Utente vulnerabile della strada». Proprio per questo motivo, l’Art. 141, comma 4, impone al guidatore di: «ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi […], in prossimità degli attraversamenti pedonali».
La tutela nei confronti dei soggetti che impegnano gli attraversamenti pedonali, è sottolineata ulteriormente nello specifico articolo 191 del Codice della Strada. La norma prevede una nutrita serie di disposizioni a carico del conducente imponendogli una condotta di guida attenta alla massima tutela del pedone.

Il risarcimento del danno

Sul tema della responsabilità, in relazione al caso specifico quindi, sembrano non esserci dubbi.
La famiglia dell’alunna potrà chiedere al conducente del veicolo, ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile, il risarcimento del danno. La procedura è quella ordinaria prevista dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni Private, per quanto previsto in materia di contratto di assicurazione.
Nella richiesta di risarcimento il danneggiato dovrà fare particolare attenzione ad indicare tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione dei pregiudizi patiti.
Questi potranno essere inerenti alle lesioni fisiche e possono prevedere: la morte, l’eventuale invalidità permanente oltre alle spese mediche sostenute.
La famiglia potrà chiedere anche il risarcimento degli oggetti danneggiati in occasione dell’evento. In questo caso è necessario che le cose danneggiate siano conservate per essere visionate dal perito che dovrà accertarne il valore d’acquisto e l’entità del danno.

La polizza assicurativa scolastica

Le polizze di assicurazione operanti nel mercato scolastico, di norma, prevedono la copertura assicurativa in itinere. Le migliori formule disponibili oltre al danno fisico risarciscono anche, in toto o in parte, i beni danneggiati. Resta tuttavia inteso che qualora, come nel caso in questione, la responsabilità dell’evento fosse di un terzo, l’Assicuratore può rivalersi sul responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Ingresso e uscita da scuola

Al fine di organizzare gli ingressi e le uscite dalla scuola degli alunni, in qualità di Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo, ho emesso un ordine di servizio. Nel dispositivo i docenti sono tenuti ad accompagnare nella rispettiva classe gli alunni dopo averli presi in consegna agli ingressi stabiliti. L’ordine di servizio contempla anche la verifica del rispetto delle regole durante i percorsi di accesso. Analogamente, alla fine delle lezioni, ho disposto che gli insegnanti dell’ultima ora, assistano gli studenti fino all’uscita. Il RSU e alcuni docenti contestano la mia decisione. Nel caso di infortunio durante il trasferimento nelle aule la polizza assicurativa copre il danno eventuale? L’Istituto e la mia persona sono responsabili di danno per responsabilità civile per mancata organizzazione?

Il ruolo docente è inserito all’interno degli articoli dal 24 al 43 del CCNL del comparto scuola. L’Art. 29, punto 5, prevede che i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. All’uscita sono tenuti ad assistere gli alunni medesimi. Obbligare quindi gli insegnanti ad accompagnare gli studenti in classe all’inizio delle lezioni sembra quindi contraddire quanto prevede il contratto. Al contrario l’accompagnamento degli alunni all’uscita, da parte del docente dell’ultima ora, è ricompreso contrattualmente. Tuttavia in quest’ultimo caso non sono previsti obblighi di attesa e di consegna dei figli ai genitori.

La responsabilità del Dirigente Scolastico

La necessità di provvedere alla vigilanza degli studenti è un obbligo contrattuale che l’Istituto si assume con l’iscrizione dell’alunno a scuola.
La Corte di Cassazione, fin dal 1999, con la sentenza 3074 chiarisce quest’aspetto. È dovere dell’Istituto scolastico, provvedere alla sorveglianza degli alunni, dall’apertura dei cancelli e fino all’uscita, col subentro, dei genitori o di persona da costoro incaricata.
Ai sensi dell’Art. 25 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sul Dirigente Scolastico, grava l’obbligo organizzativo e di controllo sull’attività degli operatori scolastici.
Il Dirigente potrebbe rispondere, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili.
Ferma restando quindi la necessità di provvedere alla vigilanza nelle pertinenze della scuola e all’interno dell’Istituto, questa dovrà essere affidata ai collaboratori scolastici.

La polizza assicurativa scolastica

Le polizze sottoscritte dagli Istituti scolastici, di norma prevede il ramo di infortunio. Nel caso quindi, un evento, accaduto durante il trasferimento all’interno dell’Istituto, procurasse una lesione fisica ad uno studente quest’ultimo si vedrebbe indennizzare il danno.
La polizza inoltre prevede anche la possibilità di risarcimento in sede Civile. Qualora quindi fosse provata la colpa dell’Istituto, in vigilando,o quella del Dirigente, in organizzando, l’assicuratore provvederà a tutelarlo dal punto di vista patrimoniale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Festeggiamenti per la maturità

Negli ultimi anni, nel nostro Istituto è diventata usanza per i maturandi, al temine della prova orale, celebrare il traguardo raggiunto. Consuetudine vuole che gli alunni, sul marciapiede fuori dal cancello della scuola, stappino bottiglie di spumante, festeggiando con compagni e amici. Più goliardicamente, qualcuno usa uova e farina. La scorsa settimana, una nostra docente, all’uscita dalla scuola, è scivolata sul selciato reso scivoloso, riportando la frattura del polso.
È ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola nell’evento in questione e, in questo caso, la polizza integrativa risarcisce il danno?

Il Codice della strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all’Art. 3, comma 33, definisce “marciapiede” quella parte della strada destinata ai pedoni. Il Codice specifica, inoltre, che i marciapiedi appartengono al demanio ed, in quanto tali, la loro pulizia e manutenzione sono di competenza della Pubblica Amministrazione.
Il decreto in questione, quindi, dispenserebbe l’Amministrazione scolastica dal doversi occupare del marciapiede posto davanti all’entrata dell’Istituto.

La giurisprudenza

Ma la realtà, spesso, non è così semplice. La questione è controversa e, nel corso degli anni, svariate sentenze si sono espresse in modo differente generando dubbi e incertezze.
Nel 2020 la Corte d’appello del Tribunale di Milano con sentenza n. 73, condannava un condominio al risarcimento di un infortunio occorso ad un pedone. Il malcapitato scivolava su una lastra di ghiaccio posta sul marciapiede davanti all’edificio, riportando la frattura dell’omero. Il tribunale, rifacendosi al Regolamento Comunale che impone l’obbligo di pulizia del marciapiede, ha imposto al condominio un rimborso di quasi 90.000 euro.
Di fronte ad un caso analogo, nel 2021, la Quarta Sezione Civile del Tribunale di Torino, si espresse in maniera assolutamente opposta. In questo caso Il tribunale sentenziò che il Comune mantiene la proprietà del marciapiedi e che tale diritto comprende l’onere della manutenzione dovuta e necessaria.
Fermo restando, comunque, il dovere di manutenzione da parte dell’Ente pubblico, quest’ultimo viene esentato dal risarcimento se prova l’imprevedibilità del pericolo e l’impossibilità di rimuoverlo immediatamente, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Un’ulteriore causa di esonero di responsabilità sta nella dimostrazione che l’evento è stato provocato da terzi.

Il reato di imbrattamento del suolo pubblico

Qualora fosse identificato l’autore del danno, sarà quest’ultimo a dover risarcire la parte lesa. Inoltre, ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale l’imbrattamento del suolo pubblico è un reato. Per questo motivo, colui che ha creato il danno, oltre a dover risarcire il danno potrebbe essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa.

La responsabilità della scuola

È pertanto ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola nell’evento?
In linea assolutamente teorica ci sentiremmo di escluderlo. L’evento s’è svolto al di fuori dell’edificio scolastico, sulla pubblica via, fuori dalla vigilanza diretta della scuola. Inoltre, non è provato che siano gli studenti assicurati, in prima persona, ad aver creato la situazione di pericolo. Infine, sebbene sia ipotizzabile un nesso di causalità tra l’azione degli studenti e l’accaduto, questo potrebbe non essere provato con certezza.

Il profilo assicurativo

La polizza integrativa stipulata dall’Istituto tutela anche i danni da Responsabilità Civile. Nel caso, quindi, fosse provata la responsabilità della scuola o dello studente, l’assicuratore provvederà a risarcire il danno nel limite del massimale convenuto.
Inoltre le migliori formule assicurative, disponibili in ambito scolastico, nel ramo di Responsabilità Civile, prevedono, limitatamente agli studenti, la tutela anche per i danni che questi possano provocare in itinere.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Assemblee studentesche

In occasione delle assemblee di Istituto richieste dagli studenti, i docenti non prestano in alcun modo, a qualunque titolo, per nessuna fascia oraria, ore di servizio.
Pensando all’incolumità fisica dei minori, è lecito quanto praticato dai docenti? Ci sono norme inequivocabili che mi permettano di regolamentare una modalità che garantisca la sorveglianza degli alunni in assemblea? Nel caso di sinistro la polizza assicurativa copre il danno?

Il diritto alle assemblee studentesche, così come le loro modalità di svolgimento, è stato introdotto dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Attualmente la norma di riferimento è il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Nella Sezione II, agli Artt. 13 e 14, sono normate le finalità e il funzionamento dell’attività.

L’obbligo di vigilanza

Nel corso degli anni, s’è molto discusso circa l’obbligo di vigilanza sugli alunni in occasione delle Assemblee studentesche. Alcuni Dirigenti Scolastici invitano i docenti ad un’attenta sorveglianza durante questo tipo di incontri, alla luce della responsabilità diretta derivante dal rapporto negoziale stipulato con la famiglia al momento dell’iscrizione.
In realtà, ai sensi dell’Art. 13, comma 8, del 297/1994, ai docenti è concesso assistere alle Assemblee, ma non c’è nessun obbligo esplicito in questo senso.
Al contrario, l’assemblea interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione. Conseguentemente, fatto l’appello della prima ora, il docente, se non trattenuto da altra attività collegiale, può liberamente allontanarsi dalla scuola, venendo meno l’obbligo di sorveglianza.

La responsabilità dell’Istituto

Su questo punto è bene evidenziare un passaggio. La vigilanza è un aspetto certamente fondamentale, rientrante tra i doveri dell’Istituto, ma deve far parte di un contesto più generale legato alla sicurezza.
Per questo motivo, l’onere della vigilanza non può essere delegato esclusivamente al docente.
Il Dirigente Scolastico, concedendo l’autorizzazione per l’Assemblea studentesca, dovrà anche garantire che esistano tutti i requisiti per cui questa possa svolgersi in condizioni di sicurezza.
Il primo di questi aspetti riguarda l’adeguatezza del locali. Come richiamato dal comma XI, della Circolare Ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312, i locali devono essere: «sufficientemente capienti». In caso contrario l’Istituto, in assenza di alternative, dovrà reperire spazi adeguati, anche in accordo con altri Enti, senza oneri a carico della scuola.
La vigilanza, sempre prevista dall’Art. 2048 del Codice Civile, potrà essere affidata ai collaboratori scolastici, ovvero ai docenti volontari che si rendano disponibili.

Il profilo assicurativo

Una soluzione assicurativa operante nel mercato scolastico dovrebbe prevedere specifiche garanzie anche per questo tipo di attività, svolte sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico.
Le migliori formule assicurative prevedono tutele specifiche anche per le attività autogestite e le assemblee studentesche non autorizzate.
I rami interessati dovranno essere, oltre all’infortunio, anche quello di Responsabilità Civile.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa relativa alle Assemblee studentesche negli Istituti scolastici, contattaci qui.