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Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: le prime indicazioni

L’imminente applicazione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici comincia a produrre le prime indicazioni relative all’attuazione del Decreto.
Il 22 maggio 2023 l’ANAC ha pubblicato il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2023 contenente le prime indicazioni per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

La qualificazione delle stazioni appaltanti

Con l’avvio dell’iter di riforma in materia di contratti pubblici era già stata individuata la necessità di arginare l’eccessiva frammentazione dei poteri di acquisto. La Legge delega 21 giugno 2022, n. 78 prospettava un nuovo modello di azione dell’Amministrazione Pubblica, orientato ad una maggiore qualità, efficienza e professionalizzazione.
Da un lato, la riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti garantirà una maggiore efficacia nel processi d’acquisto. Dall’altro consentirà l’adeguato sviluppo del percorso di digitalizzazione dei processi stessi. La centralizzazione degli strumenti digitali a un numero limitato di amministrazioni opportunamente specializzate faciliterà effettivamente lo sviluppo tecnologico negli appalti pubblici.
Le nuove piattaforme di e-procurement, consentiranno inoltre, una maggiore interoperabilità tra i sistemi delle Pubbliche Amministrazioni.
Anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, potrà semplificare attività complesse e onerose come la stima della domanda futura, la definizione della base d’asta e il monitoraggio dei limiti contrattuali.

Gli ambiti di qualificazione delle stazioni appaltanti

La qualificazione delle Stazioni Appaltanti riguarderà essenzialmente 3 ambiti:

•       Le capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
•       Le capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura;
•       Le capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

I requisiti di qualificazione per la progettazione e l’affidamento delle Stazioni appaltanti, sono disciplinati dall’allegato II.4 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Prerogativa per la qualificazione sarà la capacità di gestione dei processi, la competenza e, da ultimo, l’esperienza maturata nella progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.
La domanda di qualificazione per le stazioni appaltanti potrà essere effettuata a partire dal 1° giugno 2023 presentando domanda on line sul sito di ANAC.
L’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza sarà aggiornato trimestralmente. La validità dell’iscrizione intervenuta sarà di durata biennale.

Le stazioni appaltanti non qualificate

Sulla base al nuovo Codice, tutti Enti Pubblici, tra cui gli Istituti Scolastici, potranno effettuare affidamenti di contratti di lavoro con importi fino a 500.000 euro. Analogamente, potranno stipulare contratti di servizi e forniture fino alla soglia di 140.000 euro.
Al di sopra di questi importi, a partire dal 1° luglio 2023, dovranno essere qualificati. Non sarà invece necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.
Dal 1° luglio 2023, per le stazioni appaltanti non qualificate, interverrà anche il blocco del CIG relativo ai contratti di importi superiori a quelli indicati.

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Cos’è l’assicurazione scolastica?

Quando parliamo di assicurazione, la maggior parte delle persone entra in un ambito non immediatamente comprensibile, fatto di luoghi comuni, spesso condivisi in maniera inconsapevole. Lo stesso approccio regola anche l’assicurazione scolastica. Cerchiamo, quindi, di fare un po’ di chiarezza.

I rami assicurativi

Le assicurazioni operano per rami di rischio. Per ramo assicurativo s’intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un determinato rischio o a un gruppo di rischi simili tra loro. Il ramo che più colpisce l’immaginario collettivo e, conseguentemente, più preso in esame nella scuola, è quello dell’infortunio. Se uno studente o un dipendente della scuola sono vittime di un infortunio, chi e come indennizza la polizza assicurativa? Un ulteriore ramo, a volte sottovalutato, riguarda la Responsabilità Civile. Se un alunno, un docente o l’Istituto scolastico stesso, causassero colposamente un danno, chi è tenuto a risarcirlo?

L’assicurazione obbligatoria

L’infortunio, come abbiamo visto, è l’aspetto che maggiormente catalizza l’attenzione, non solo del singolo, ma anche dell’opinione pubblica. Le conseguenze traumatiche di un sinistro, anche quando non particolarmente grave, potrebbero incidere sulla qualità della vita dell’infortunato. Per questo motivo, fin dalla metà degli anni ’60 del secolo scorso, lo Stato ha previsto la tutela assicurativa obbligatoria per tutti i lavoratori. La tutela è prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Dipendenti della scuola e studenti, in caso di infortunio, sono, quindi, tutelati dall’INAIL con una specifica formula di gestione per conto dello Stato. Tuttavia, se per i dipendenti la tutela assicurativa è integrale, per gli alunni è operante solo in casi limitati, ritenuti potenzialmente pericolosi. Inoltre, la tutela INAIL, per tutti i soggetti, non prevede il pagamento delle spese mediche, in quanto, di norma, prestate gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le tutele INAIL si riducono, quindi, esclusivamente alla morte e all’invalidità permanente e, in quest’ultimo caso, prevedono delle franchigie per i primi punti.

L’assicurazione integrativa

Proprio per far fronte alla limitazione delle garanzie e all’accrescimento della sensibilità generale, a partire dalla metà del 1980, sono apparse le prime assicurazioni integrative.
L’istituto scolastico che stipula una polizza con una compagnia assicurativa privata integra, quindi, le garanzie INAIL obbligatoriamente previste.
Un iniziale nucleo prevedeva unicamente estensioni nel ramo infortunio. Le polizze integrative hanno, in seguito, progressivamente ridotto le franchigie e previsto il pagamento delle spese mediche.
Col passare del tempo, si sono aggiunti rami diversi e più specifici tagliati sulle particolari esigenze della scuola.
Al ramo Infortuni s’è dapprima aggiunto quello di Responsabilità Civile. L’assicurazione della Responsabilità Civile tutela il patrimonio dell’assicurato da quanto questi sia costretto a risarcire a terzi a causa di eventi commessi con propria colpa.
Con l’avvento del nuovo millennio, le polizze integrative scolastiche si sono ulteriormente evolute. Ai Rami Infortunio e Responsabilità Civile, s’è aggiunto quello di Assistenza, legato ai viaggi di Istruzione. Le migliori formule assicurative prevedono anche il ramo Tutela Giudiziaria, finalizzato al pagamento delle spese legali e peritali nel caso di vertenze giudiziarie o extragiudiziarie.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative nella scuola, contattaci qui.

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Baby gang

Una scolaresca veronese, in viaggio di istruzione a Bolzano, è stata vittima di un’aggressione da parte di una baby gang composta da cinque giovani magrebini. Lo riporta il Corriere del 20 aprile scorso.

Il fatto

Durante una sosta, alcuni alunni dell’Istituto Istruzione Superiore “Ferraris-Fermi” di Verona sono stati presi di mira da alcuni coetanei. La baby gang ha inizialmente cercato di rubare il portafogli a una studentessa. La vittima, insieme ad alcuni compagni di classe è però riuscita a scappare rifugiandosi sul pullman. I malintenzionati, a questo punto, hanno cominciato a lanciare delle pietre contro il veicolo infrangendo un finestrino e rischiando di ferire un alunno.
Le indagini successive effettuate dalle autorità hanno portato all’identificazione e alla denuncia degli autori del fatto per minacce, violenza privata e danneggiamento.

Le baby gang

Con baby gang si intende un fenomeno di microcriminalità organizzata, attraverso il quale gruppi di minorenni attuano comportamenti aggressivi ai danni di cose o persone.
Senza entrare in un’analisi sociologica, è comunque utile notare come l’età dei componenti di queste bande è quella tipicamente scolastica. In media varia tra i 12 e i 17 anni, spesso sono “gestite” da maggiorenni poco più grandi. Bersagli delle loro azioni sono di norma obiettivi “deboli” in genere vandalismi, aggressioni a coetanei, vagabondi o singoli soggetti inermi.
La preoccupante crescita del fenomeno delle bande giovanili è evidenziata in uno studio di ricerca interuniversitario presentato, nell’ottobre scorso, dalla Direzione centrale della polizia criminale.
La crescita del fenomeno, com’è intuibile, comporta anche un incremento rilevante del costo economico sociale. A oggi non sono stati diffusi dati in questo senso, ma non è difficile ipotizzare cifre per svariate centinaia di milioni di euro.

Il reato penale

Quanto normalmente contestato alle baby gang sono reati penali: violenza privata, furto, danneggiamento, minacce.
È utile premettere come, ai sensi dell’Art. 97 del Codice Penale, i minori siano imputabili solo al compimento del quattordicesimo anno di età. I minori possono essere autori di tutti i reati comuni previsti dal codice penale. Tuttavia, la giurisprudenza è incline a pensare che non esistano reati che abbiano come unico e possibile soggetto attivo solo il minore degli anni 18. Ne deriva che i genitori di un minorenne, autore di reato, potrebbero rispondere, anche penalmente, per il reato punibile commesso dal figlio.
Nel caso dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità è giudicata caso per caso, ai sensi dell’Art. 98 del codice penale. Il giudice, quindi, appurata la capacità di intendere e di volere del minore che ha commesso il fatto, applicherà l’eventuale pena conseguente.

La responsabilità civile

Nel caso di reati compiuti dai minori l’onere del risarcimento del danno ricadrà sulla famiglia o sul tutore.  Sono, infatti, questi ultimi a subire le conseguenze civili dei danni commessi in quanto esercenti la potestà sul minore. Ad oggi, infatti, il minore di 18 anni non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti.

Il profilo assicurativo

Le migliori formule assicurative disponibili sul mercato scolastico prevedono la copertura degli infortuni derivanti da aggressioni anche durante i viaggi di istruzione. Resta inteso che i risarcimenti sono legati esclusivamente al danno fisico, sono esclusi, invece, i danni relativi ai beni eventualmente danneggiati e/o sottratti.
Nel caso l’autore del danno venga identificato, la Società assicuratrice potrà agire in rivalsa per il recupero della somma erogata a titolo di risarcimento.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di aggressione o danneggiamento, contattaci qui.

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Infortunio del genitore che accompagna l’alunno a scuola

Una donna di San Donà di Piave s’è fratturata entrambe le braccia mentre accompagnava la figlia scuola. Come riporta il Gazzettino, nella cronaca locale, i fatti risalgono all’ottobre del 2021. La donna inciampando rovinosamente, per la mancanza di una mattonella del marciapiede, riportava la frattura di entrambi i gomiti e una prognosi di 80 giorni.
L’evento non è stato risarcito dall’assicurazione stipulata dal Comune, motivo per cui la donna ha presentato querela alla Procura di Venezia. Il magistrato ha aperto un procedimento penale nei confronti del dirigente del Comune, disponendo la citazione a giudizio avanti il giudice di pace.

La Responsabilità dell’Ente proprietario

Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La responsabilità del danno si applicherebbe quindi all’Ente Locale, in quanto conduttore del bene appartenente al demanio.

Il caso fortuito e il principio di autoresponsabilità

Come, tuttavia, espresso dal Codice, in presenza di caso fortuito viene meno la responsabilità risarcitoria dell’Ente proprietario. Per caso fortuito s’intende l’evento imprevedibile ed eccezionale che fa mutare d’improvviso lo svolgersi dei fatti, anche legato alla condotta imprudente del danneggiato.
Alla luce del principio di autoresponsabilità, quindi, qualora il danneggiato abbia avuto un atteggiamento imprevidente e negligente nell’uso del bene demaniale, potrebbe non esserci responsabilità diretta del proprietario. Il mancato risarcimento assicurativo, con tutta probabilità, fa riferimento a quest’aspetto.
Sul tema, purtroppo la giurisprudenza non sempre si esprime in maniera univoca.
Alcune sentenze, infatti, sollevano dalla responsabilità l’Ente proprietario qualora il pedone, in modo disaccorto, inciampi in una buca anche poco visibile.
Un orientamento giurisprudenziale più favorevole, evidenzia come anche l’eventuale disattenzione del pedone non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità del proprietario. L’Ente, in questo caso, dovrà dare rigorosa dimostrazione di aver fatto tutto quanto in suo potere per eliminare o limitare la situazione di pericolo.

Il risarcimento del danno

Qualora venga riconosciuta la responsabilità dell’Ente, ai sensi dell’Art. 1223 del Codice Civile, il risarcimento deve comprendere sia le spese sostenute che il mancato guadagno. Danno emergente e lucro cessante sono, infatti, conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

La polizza scolastica integrativa

La dinamica del sinistro esclude la tutela della polizza assicurativa scolastica.
Le garanzie riguardanti gli infortuni in itinere, come in questo caso, valgono esclusivamente per gli studenti e per il personale pagante.
La copertura assicurativa può riguardare i genitori solamente all’interno dell’Istituto, in caso di eventuali danni subiti per responsabilità dell’Istituto, oppure in specifiche attività previste contrattualmente.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i sinistri in itinere in ambito scolastico, contattaci qui.

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Decreto Lavoro: l’assicurazione contro gli incidenti a scuola

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, venerdì 5 maggio, ha pubblicato una comunicazione relativa all’estensione dell’assicurazione obbligatoria contenuta nel Decreto Lavoro. La comunicazione fa riferimento alla pubblicazione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro). Gli articoli 17 e 18 riguardano l’integrazione delle tutele assicurative nella scuola.
Al di là dei toni propagandistici del comunicato, le polizze assicurative scolastiche sono un tema delicato e ricco di insidie che non vanno sottovalutate.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni

L’aspetto più significativo è contenuto all’Art. 17 attraverso il quale, viene costituito un fondo per i familiari degli studenti rimasti vittime in occasione delle attività formative. Il fondo di 10 milioni di euro, prevede solo i casi mortali e ricomprende tutti gli infortuni dal 2018 all’anno in corso. Un’ulteriore dotazione di 2 milioni di euro sarà stanziata per gli anni successivi, a partire dal 2024. Le modalità di accesso al fondo non sono ancora definite e saranno fissate con apposito decreto entro sessanta giorni dalla conversione in legge.
I commi successivi dell’articolo chiariscono come la progettazione dei PCTO debba essere coerente​ con il PTOF, individuando la figura del docente coordinatore del progetto. Saranno inoltre predisposti una piattaforma contenente le indicazioni delle imprese disposte ad accogliere le attività di alternanza e un monitoraggio qualitativo dei PCTO.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

L’Art. 18 prevede l’ampliamento delle coperture assicurative obbligatorie prestate dall’INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. L’estensione è prevista a livello sperimentale solo per l’anno scolastico 2023-2024.
Il Decreto stabilisce che la protezione assicurativa obbligatoria dovrà tutelare gli studenti e il personale docente durante tutte le attività previste nel piano dell’offerta formativa.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, tuttavia, si applicherà esclusivamente agli eventi occorsi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività o comunque nell’ambito delle attività programmate.
L’estensione della tutela assicurativa riguarderà anche gli esperti esterni, gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche, gli istruttori ed il personale ausiliario e tecnico-amministrativo.

La polizza scolastica integrativa

Un aspetto che suscita qualche perplessità è legato alla comunicazione del Ministero dell’Istruzione, secondo il quale, il decreto renderebbe inutile la stipula della polizza integrativa.
A questo proposito è bene fare almeno due considerazioni.
La prima, probabilmente la più importante, è quella legata ai rami di copertura. La polizza integrativa scolastica prevede, infatti, la copertura di una pluralità di rischi, non solo quelli legati agli infortuni.

La Responsabilità Civile

Tra questi quello più rilevante è quello legato alla Responsabilità Civile dell’Istituto scolastico. L’Art. 2043 del Codice Civile obbliga chiunque, dolosamente o colposamente, abbia causato un danno, al risarcimento dello stesso. Il Decreto lavoro non prevede nessuna copertura in questo senso. Affermare, quindi, che la polizza integrativa è superflua, espone, non solo l’Amministrazione, ma anche i singoli operatori o gli studenti, al risarcimento del danno provocato. Vero è che l’Amministrazione centrale in caso di danno da Responsabilità Civile si surroga al dipendente, tuttavia, nel caso di danno, il rischio di rivalsa è più che reale. In assenza di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile il dipendente potrebbe trovarsi nella scomoda situazione di dover risarcire personalmente il danno causato. Negli anni abbiamo avuto più di un’occasione per commentare eventi ricompresi nel danno da Responsabilità Civile, uno su tutti la mancata o carente vigilanza durante le attività scolastiche.
Anche la famiglia dello studente potrebbe trovarsi nell’incresciosa circostanza di dover risarcire un danno provocato dolosamente o colposamente dal proprio figlio. A questo proposito basti pensare ai danni provocati agli occhiali o ai beni personali di altri studenti.

L’infortunio

Il secondo aspetto riguarda la copertura assicurativa infortuni.
La polizza integrativa scolastica, come si evince dall’aggettivo stesso, va ad integrare, completare e spesso a sostituire le protezioni erogate dall’INAIL.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, infatti, tutela esclusivamente il caso morte e l’invalidità permanente a partire dal 6° punto percentuale. Restano, invece, sempre escluse le spese mediche, poiché gratuite e a carico del servizio sanitario nazionale – gratuite, ma spesso inutilizzabili alla luce dei tempi di attesa.
La polizza integrativa oltre alle spese mediche, di norma, garantisce anche le diarie da ricovero o da gesso e, benché regolamentata da apposite tabelle, non prevede franchigie in relazione all’invalidità permanente.
L’assenza della copertura assicurativa integrativa, se da un lato si rifletterebbe economicamente sulle famiglie degli studenti o sugli assicurati, dall’altro rischia di aumentare il contenzioso. L’infortunato che non vedesse riconosciuto il danno patito potrebbe infatti rivalersi legalmente nei confronti dell’Amministrazione scolastica sotto il profilo della responsabilità civile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative contenute del Decreto Lavoro 2023, contattaci qui.

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Viaggi di istruzione: il voucher Covid

Lo scorso 5 maggio l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il Covid-19 non si qualifica più come un’emergenza globale iniziata a gennaio 2020.
Uno dei primi effetti legati alla pandemia sono stati i lockdown applicati in moltissimi paesi. Com’era ampiamente prevedibile, il divieto di spostamento ha messo in profonda crisi il mercato turistico.
Banca d’Italia, in una nota del settembre 2021, evidenziava la grave flessione dei flussi turistici in tutto il territorio nazionale e internazionale.
Fin dal marzo 2020, il Governo, con il D. L. 17 marzo 2020 n. 18, aveva varato alcune misure per arginare le conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria.
Tra gli interventi previsti, un’apposita sezione era dedicata alla risoluzione dei contratti turistici.

Il rimborso del viaggio attraverso i voucher

L’Art. 88 del Decreto offriva la possibilità, alle Agenzie e ai Tour Operator, di rimborsare il viaggio attraverso voucher. Il motivo della scelta rispondeva alla prioritaria esigenza di evitare il possibile default finanziario delle aziende turistiche. Troppe imprese, infatti, non avrebbero avuto la liquidità sufficiente per affrontare tutti i rimborsi se questi fossero stati risarciti in denaro contante. I titoli di credito potevano essere utilizzati, dal viaggiatore, entro un periodo di trenta mesi dall’emissione.
L’Art. 88-bis del Decreto, al comma 8, affrontava in maniera specifica anche la questione legata ai viaggi di istruzione. Le indicazioni normative, in questo senso, ribadivano il concetto che l’emissione del voucher fosse opzionale e non obbligatoria. Al contrario, la restituzione del danaro era assolutamente obbligatoria in alcuni casi specifici come, ad esempio, la scuola dell’infanzia o le classi terminali.
Nonostante fosse previsto dalla norma, il rischio di accettare i voucher in sostituzione del contante anche in tutti gli altri casi, nascondeva un rischio concreto. Nel caso, infatti, in cui l’operatore fosse fallito o la società fosse messa in liquidazione, la scuola avrebbe avuto più di un problema nell’esigere il credito.

La tutela del viaggiatore

È quanto sta purtroppo accadendo a molte scuole. A fronte del fallimento o dello stato di liquidazione dell’operatore economico gli Istituti non riescono a recuperare le somme versate o le prestazioni programmate. Dal 30 giugno 2016, inoltre, il Fondo di Garanzia, costituito presso il Ministero del Turismo per far fronte ad analoghe criticità, ha cessato di esistere.
Tuttavia, ai sensi dell’Art. 19, del D.L. 23 maggio 2011, n. 79, gli operatori turistici hanno l’obbligo di dotarsi di sistemi di garanzia a tutela dei propri clienti. I sistemi di tutela previsti possono contemplare sia polizze assicurative che garanzie bancarie, o anche fondi eventualmente riassicurati.
Nel caso di insolvenza o fallimento dell’impresa turistica, il viaggiatore si vedrà così rimborsato il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.
Se nel privato questo processo è, almeno in teoria, abbastanza semplice, nella Pubblica Amministrazione scolastica, potrebbe non essere così banale.
La scuola, in qualità di Ente Pubblico, in relazione a tutti gli aspetti di contenzioso legale dovrà sempre fare riferimento all’Avvocatura di Stato.

Le polizze assicurative scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche, non ricomprendono mai l’eventualità della mancata erogazione del servizio da parte dell’agenzia di viaggio. I rimborsi rimangono esclusivamente quelli di carattere medico: infortunio, malattia e decesso del partecipante al viaggio di istruzione. Restano quindi escluse ulteriori motivazioni al di fuori di quelle indicate.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione scolastici, contattaci qui.

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Benvenuto Gianluca!

Vogliamo dare il nostro più caloroso benvenuto in AB-International – ScuolaBroker al nuovo collega Gianluca Perniciaro.

Attraverso Gianluca, che da qualche mese, ha iniziato a lavorare con noi, iniziamo ad offrire consulenza assicurativa alle scuole siciliane.
Gianluca da più di un anno si occupa di intermediazione assicurativa negli Istituti scolastici, offrendo consulenza specifica ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori S.G.A.
Siamo certi che questo sia solo il primo passo di una brillante carriera. Facciamo a lui, e a tutte le sue scuole clienti, i nostri migliori auguri per questa nuova sfida professionale.

Puoi contattare Gianluca al numero telefonico 324 0917084, alla mail: gianluca.perniciaro@abint.it oppure sulla pagina del nostro sito web.

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Il nuovo Codice dei Contratti nella scuola. Un ciclo di conferenze con l’Avv. Stefano Feltrin

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale rispettando i tempi previsti dall’esecutivo. La nuova norma, a far data dal 1° luglio prossimo, dopo quasi sette anni, manderà definitivamente in pensione il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Un avvio tormentato

Il Codice dei Contratti è un dispositivo importante e al tempo stesso complesso poiché regola tutti gli acquisti della Pubblica Amministrazione, anche quella scolastica.
L’avvio di dispositivi normativi delicati, come quelli legati ai contratti pubblici sono spesso problematici e articolati. Prova ne siano le integrazioni le correzioni, cui è stato sottoposto, a un anno di distanza, il vecchio Codice. Come non bastasse, i pareri giurisprudenziali, l’evoluzione economica mondiale e la recente pandemia, hanno causato, negli anni, centinaia di aggiornamenti normativi.
In questo senso, anche il nuovo Codice dei Contratti non sembra nascere sotto i migliori auspici. A poco più di un mese di distanza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’ANAC ha già sollevato svariate obiezioni di merito. A parere dell’Autorità alcuni passaggi infatti potrebbero addirittura far scattare un processo di infrazione da parte della Comunità europea. Ma palesi incongruenze e problemi interpretativi, sono stati espressi anche dal Consiglio di Stato.
A questo clima di incertezza e frammentarietà occorre aggiungere che il nuovo Codice entra in vigore in prossimità delle scadenze legate alla richiesta di fondi per il PNRR.
La corretta interpretazione del nuovo Codice dei Contratti nella scuola diventa quindi non solo opportuna, ma soprattutto necessaria anche alla luce delle possibili responsabilità che coinvolgere i Dirigenti Scolastici.

Un ciclo di conferenze per capire cosa cambierà nella scuola

Per meglio capire l’applicazione del nuovo Codice dei Contratti nella scuola abbiamo deciso di organizzare, nel mese di maggio, un primo ciclo di conferenze sul tema, in collaborazione con alcuni Uffici Scolastici Territoriali.
Relatore dei convegni è l’Avvocato Stefano Feltrin, consulente in diritto commerciale, societario ed in materia di appalti e concessioni pubbliche. L’Avvocato Stefano Feltrin è docente a contratto presso Università e Scuole di Alta Formazione e autore di numerosi articoli in materia di appalti pubblici anche in ambito scolastico.
Le tematiche affrontate vanno dall’inquadramento normativo alla scelta delle procedure da adottare nella scuola, dall’Affidamento Diretto alla Procedura Negoziata. Sarà dato spazio anche alle procedure relative alle concessioni e al regime dei contratti relativi al PNRR.

Gli appuntamenti

Cominceremo l’8 maggio a Portici (NA) presso ISIS “Carlo Levi”, proseguendo il 22 maggio a Torino (TO) nella sede di Euroedizioni. Il 23 maggio saremo a Fossano (CN) presso IIS “Giancarlo Vallauri”, il 24 maggio il convegno si terrà a Busto Arsizio, presso l’ITE “Enrico Tosi”. Chiuderemo questo primo ciclo di incontri il 30 maggio a Brescia presso l’IIS “Astolfo Lunardi”.
I dettaglio degli argomenti trattati, degli indirizzi e le modalità di iscrizione ai singoli appuntamenti sono disponibili nei link sopra riportati.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai Convegni con l’Avvocato Stefano Feltrin in relazione al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, contattaci qui.  

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Docente insegna senza titolo

Un interessante caso di cronaca è quello di una docente che ha insegnato in un Istituto Comprensivo emiliano apparentemente sprovvista dei titoli necessari.
Avvenimenti di questo genere non sono nuovi. Nello scorso novembre un caso analogo ha coinvolto una 41enne, nel brindisino. Più eclatante tuttavia è la notizia di un’altra donna che, per vent’anni, avrebbe insegnato in più Istituti superiori brianzoli, sprovvista delle necessarie abilitazioni.
In questo caso le accuse sono ben più gravi. Secondo gli inquirenti, infatti, grazie alla finta laurea in Psicologia, dal 1999 avrebbe anche avviato la professione di psicanalista.

La responsabilità penale e civile

Al di là dell’aspetto etico delle vicende, la falsa attestazione di titoli è un reato, ai sensi dell’Art. 495 del Codice Penale. L’autore del reato, giudicato colpevole, oltre alla possibile iscrizione al Casellario Giudiziario, potrebbe essere inoltre sottoposto al pagamento di una di una sanzione. Il ministero inoltre, in qualità di parte lesa, potrebbe richiedere, in sede civile, la restituzione degli emolumenti impropriamente erogati.

La responsabilità amministrativa della scuola

Nel processo potrebbe appalesarsi inoltre una precisa responsabilità amministrativa dell’Amministrazione scolastica che non ha ottemperato ai controlli.
La valutazione e verifica dei titoli di accesso all’insegnamento, anche finalizzate all’accesso ai concorsi o alle graduatorie di istituto, sono di competenza dei singoli Istituti.
Ai sensi dell’Art. 8, comma 8, dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022, è il Dirigente scolastico responsabile dei controlli. Effettuato il controllo, il Dirigente scolastico, dovrà comunicare, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio territoriale competente.
In caso di esito negativo il Dirigente valuta e decide sulle derivanti determinazioni, anche ai fini della responsabilità penale di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata o carente verifica potrebbero comportare la responsabilità amministrativa del Dirigente e il conseguente danno erariale.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Conseguentemente, l’unica copertura assicurativa, in questo caso, è quella eventualmente legata alla Tutela Legale, limitatamente tuttavia al caso di colpa.
Nel caso delle polizze assicurative scolastiche tuttavia, occorrerà fare un’ulteriore attenzione in quanto, di norma, escludono i rapporti di lavoro.
Circa la responsabilità amministrativa del Dirigente, circa il mancato o insufficiente controllo, è opportuno che quest’ultimo abbia sottoscritto una polizza per la tutela della Responsabilità Civile.
Le polizze scolastiche, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, escludono questa garanzia. La stipula del contratto e il pagamento del relativo premio, in questo caso, sono ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai rami di Responsabilità Civile e Tutela Legale delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.  

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Garanzie assicurative in itinere

Un grave sinistro che non riguarda direttamente la scuola, ma per analogia, ci dà l’opportunità di fare alcune precisazioni circa l’operatività delle garanzie in itinere.

Il fatto

L’evento, come riporta la cronaca, è accaduto nel marzo scorso, a Milano, in un parco pubblico. Un bambino di 5 anni, sotto la supervisione del padre, stava imparando ad andare in bicicletta senza rotelle.  Il ragazzino ha urtato accidentalmente una donna di 87 anni. L’anziana ha perso l’equilibrio e, cadendo a terra, ha battuto la testa sul selciato ed è morta.
L’accaduto ha costretto la Procura di Milano a porre in capo al padre la responsabilità dell’accaduto, per condotta omissiva. Il padre è, infatti, indagato per omicidio colposo in rapporto all’Art. 40 del Codice Penale ai sensi del quale, non impedire un evento, equivale a cagionarlo. 
Nel caso in questione, inoltre, è presupponibile anche la Responsabilità Civile del genitore, ai sensi dell’Art. 2047 del Codice. Il danno cagionato da incapace, infatti, dovrà essere risarcito da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne deriva che, se in sede penale è prevedibile il patteggiamento e la sospensione condizionale, in sede civile il genitore potrebbe dover indennizzare la vittima. Risarcimento che la stampa stima intorno ai 200mila euro.

Danni in itinere

Come accennato in premessa, il caso non coinvolge direttamente la scuola, tuttavia, la possibilità che eventi analoghi possano accadere in itinere merita qualche approfondimento. L’utilizzo di biciclette o monopattini, per andare e tornare da scuola, è ormai più che consueto a tutte le età. La possibilità di causare lesioni personali a terzi è più che concreta.
A questo occorre aggiungere che, nel caso di lesioni, dal 2016, è previsto un inasprimento delle pene.
Se da un incidente stradale deriva una lesione grave, con una prognosi superiore a 40 giorni, il responsabile dovrà rispondere penalmente della sua condotta. Tutto questo anche se non ha provocato volutamente l’incidente, ma si è trattato solo di una disattenzione.

Il profilo assicurativo

Sono due le garanzie delle polizze assicurative scolastiche che possono tutelare l’assicurato nel caso di (mal)utilizzo dei velocipedi.
In primo luogo, la tutela per i danni da Responsabilità Civile, ovvero quando un soggetto, ingiustamente, arreca un danno a un altro. Sul danneggiante infatti, grava l’obbligo di risarcire il danno. La polizza scolastica, se previsto contrattualmente, provvede, in caso di incidente, al rimborso del danno causato, nei limiti del massimale previsto. 
Dal punto di vista di un eventuale contenzioso nella liquidazione del danno potremmo però trovarci di fronte ad alcune limitazioni. La Compagnia, in relazione alla Responsabilità Civile potrebbe, infatti, fornire l’assistenza legale solo fino a quando ha un interesse diretto nella vertenza di danno. Inoltre, l’assicuratore potrebbe arrogare a sé tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato tra cui quello di nominare legali o periti di parte.
La seconda garanzia, prevista dalle migliori soluzioni assicurative operanti in ambito scolastico, è la Tutela Legale. La Compagnia, in questo caso, si obbliga a fornire al cliente l’assistenza e la difesa giudiziale e stragiudiziale necessaria. È bene sottolineare che la garanzia non rimborsa le sanzioni amministrative (multe e/o ammende), ma prevede il rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute per eventuali ricorsi. Ma, soprattutto, l’assicurato può vedersi rimborsate le spese anche per la difesa da imputazione per reati penali. Ovviamente, in questi casi, la garanzia di Responsabilità Civile resterebbe inoperante.

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