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Scuola senza riscaldamento

Con l’arrivo dell’inverno si torna a parlare del problema del riscaldamento nelle scuole.
In questo mese di gennaio, le cronache hanno riportato le proteste dei genitori di Villaricca, in Campania, per i termosifoni spenti nell’Istituto comprensivo a causa di un guasto.
Il Comune di Castello di Cisterna, ancora nel napoletano, lo scorso settembre, ha chiuso un plesso scolastico a causa del caro bollette.
Ultimo, solo in ordine di tempo, il caso avvenuto a Palermo, dove un’alunna di quinta elementare è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale per ipotermia. Anche in questo caso, l’impianto di riscaldamento era fermo perché rotto.

La manutenzione degli impianti e la crisi energetica

Nella maggior parte dei casi la motivazione è da ricercarsi nella carente manutenzione degli impianti da parte degli Enti proprietari degli immobili. Nell’ultimo periodo, inoltre, si è aggiunto l’aumento delle tariffe di energia elettrica e gas con il conseguente incremento dei costi di gestione. Situazione che rischia di diventare complessa se ilSole24ore, lo scorso ottobre, stimava aumenti, per gli Enti locali, nell’ordine del 44,3% per l’energia elettrica e del 47,4% per il gas.

Il profilo normativo

Riguardo agli edifici scolastici, per le scuole di grado inferiore, spetta ai Comuni la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Analogamente, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, quest’incombenza è a carico delle Province. La norma è stabilita dall’Art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, e dal D.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Se è vero che la competenza per la manutenzione degli edifici scolastici è l’Ente Locale proprietario dell’immobile, è anche vero che gli interventi vanno sollecitati dal Dirigente Scolastico. Quest’ultimo infatti è il responsabile dei luoghi di lavoro ai sensi del D.L. 9 aprile 2008, n. 81.
Circa i lavori di manutenzione, l’Art. 39 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, disciplina la possibilità che questi possano essere effettuati anche dalla scuola. Prerequisito è la concertazione con l’Ente proprietario che dovrà, in ogni caso, accollarsene le spese.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica integrativa, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela di norma, l’Istituto scolastico per tutti i danni a lui direttamente ascrivibili.
L’Assicurazione, infatti, si obbliga a tenere indenne l’Istituto per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e danneggiamenti a cose.
Nel caso in cui il danno sia stato causato direttamente dall’Istituto, per mancata o tardiva segnalazione, la polizza risarcisce il danneggiato. È bene, tuttavia, fare una precisa verifica delle condizioni contrattuali, soprattutto in relazione alle esclusioni. La polizza potrebbe, infatti, non prevedere i lavori di manutenzione o i danni per interruzione o sospensione totale o parziale delle attività. Potrebbe, infine, essere esclusa la Responsabilità Civile personale degli incaricati dall’Istituto Scolastico.

Se desideri maggiori informazioni sulla Responsabilità Civile delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Istruzione Parentale

La famiglia di un ragazzo in Istruzione parentale ha chiesto al nostro Istituto superiore se l’alunno può partecipare ad un corso di lingue pomeridiano che si svolge all’interno della nostra scuola. Nel caso concedessimo l’autorizzazione lo studente è tutelato in caso di sinistro?

Per istruzione parentale s’intende la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli senza l’intermediazione di una struttura scolastica pubblica o privata. L’ordinamento nazionale prevede, infatti, l’obbligo di istruzione fino al 16° anno di età, ma non la frequentazione di una scuola pubblica o parificata. 

Il profilo normativo

L’istruzione parentale, nota anche come scuola familiare o paterna, è prevista dall’Art. 30 della Costituzione. Il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico in materia di istruzione, all’Art. 111, comma 2, definisce in maniera più precisa quest’aspetto. La famiglia del minore, al fine di provvedere al processo formativo, dovrà dimostrare la capacità tecnica od economica e, annualmente, darne comunicazione all’autorità competente.
La normativa è piuttosto generica. Le Regioni e le autorità locali conservano una discreta autonomia nell’applicazione dei principi legislativi. Alcune regioni e province autonome hanno disposizioni particolari in materia di istruzione parentale, per questo motivo, è sempre consigliabile rivolgersi alla scuola di competenza.
Alla fine di ogni anno scolastico, lo studente dovrà sostenere un esame di idoneità che provi l’attuazione del processo educativo. Nel caso in cui l’alunno non sostenga o non si iscriva all’esame di idoneità, il Dirigente Scolastico dovrà darne comunicazione all’autorità del Comune di Residenza. Il Comune, a sua volta, procederà con una diffida alla famiglia e, successivamente, con un’eventuale comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
Anche in questo caso, quindi, la scuola non esercita nessun potere in senso stretto, ma verifica esclusivamente l’idoneità formativa dello studente.

L’assicurazione scolastica

Lo studente che fruisce dell’istruzione parentale non è iscritto all’Istituto scolastico. In quanto tale, non gode della polizza scolastica integrativa e neanche della copertura assicurativa obbligatoria erogata dall’INAIL.
Nel merito della domanda, la maggior parte delle polizze scolastiche integrative, tutelano, a titolo gratuito, tutti gli alunni temporaneamente ospiti dell’Istituto Scolastico Contraente. La tutela, di norma, è garantita esclusivamente durante la partecipazione alle sole attività scolastiche, sarà quindi escluso l’itinere.
Ai fini della validità della garanzia, la famiglia dovrà presentare formale richiesta al Dirigente scolastico che dovrà concedere l’autorizzazione, dettagliando precisamente tempi e modalità di accesso all’Istituto.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in relazione all’istruzione parentale, contattaci qui.

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Food Truck

Il nostro Istituto non dispone di uno spazio adeguato per poter ospitare un bar all’interno del proprio edificio. Stavamo valutando di ospitare un Food Truck nel cortile della scuola. Per questo servizio è necessario avviare la procedura di gara? Per il Food Truck ricorrono particolari avvertenze assicurative?

Per Food Truck, s’intende un camioncino itinerante dotato di cucina attrezzata per la preparazione e la vendita di alimenti e bevande.
Questa tipologia di distribuzione mobile è nata a New York e Manhattan alla fine dell’800. In Italia i primi furgoncini che vendono cibo per strada risalgono ai primi decenni del ‘900. Solo al temine del secondo conflitto mondiale tuttavia la loro diffusione diventa più capillare.

I servizi di ristorazione nella scuola

L’implementazione dell’attività formativa, avvenuta soprattutto con l’introduzione dell’autonomia scolastica, ha fatto nascere l’esigenza di un punto ristoro all’interno degli Istituti superiori. Per questo motivo, negli anni, una larga maggioranza di istituti s’è dotato di distributori automatici e servizi di ristorazione all’interno della scuola.
Non disponendo di locali adeguati, l’utilizzo di un Food Track potrebbe essere un’ottimale soluzione alternativa, anche per gli Istituti scolastici.

La normativa per lo svolgimento dell’attività

Per svolgere l’attività, il proprietario del Food Track dovrà ottemperare alla regolamentazione prevista per la somministrazione, vendita e distribuzione di alimenti. I riferimenti sono contenuti nel D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, agli Artt. 27 – 30. Requisito indispensabile sarà anche ottenere dall’Asl di competenza l’Autorizzazione Sanitaria, necessaria per lo svolgimento dell’attività. , il mezzo utilizzato dovrà essere in regola con il Codice della Strada. Il veicolo dovrà essere regolarmente collaudato, immatricolato e assicurato come “veicolo speciale per uso negozio”. Infine il gestore dell’attività deve possedere tutte le certificazioni relative agli impianti utilizzati, a gas o elettrici, che dovranno essere dotati di certificazione CE.

La concessione degli spazi all’interno della scuola

Qualora l’Istituto decida di offrire il servizio di ristoro attraverso un Food Track, all’interno degli spazi della scuola, dovrà effettuare un bando per la concessione del servizio. Dal punto di vista normativo, infatti, non c’è differenza tra il servizio sito all’interno delle mura dell’Istituto e quello fornito con l’utilizzo di un mezzo itinerante. In entrambi i casi, la scuola dovrà procedere con la progettazione, la stima economica, la valutazione del rischio e la procedura selettiva. È sempre bene, tuttavia, ricordare, che l’immobile scolastico e le sue pertinenze sono proprietà dell’Ente Locale. Per questo motivo andranno, in premessa, vagliati anche le autorizzazioni e gli eventuali canoni concessori richiesti, eventualmente, dal proprietario dell’immobile.

Il profilo assicurativo

Esattamente come per tutti i servizi dati in concessione, l’aspetto assicurativo è duplice. Da un lato l’operatore economico è tenuto a presentare garanzie a tutela dell’Istituto per eventuali danni provocati dall’utilizzo degli impianti di proprietà. In quanto responsabile dell’attività, dovrà, inoltre, tutelare i consumatori in relazione alla qualità degli alimenti venduti.
A sua volta la scuola è tenuta a risarcire il concessionario in relazione ad eventuali danni diretti da essa provocati al concessionario.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle polizze assicurative per i servizi in concessione nella scuola, contattaci qui.

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Viaggio di istruzione a Londra

Il nostro Istituto sta organizzando un viaggio di istruzione a Londra. La polizza assicurativa integrativa stipulata dalla scuola è sufficiente in caso di malattia o infortunio? L’agenzia che ha organizzato il viaggio ci ha proposto una polizza viaggio, è opportuno sottoscrivere anche questa?

Nel giugno del 2016, dopo un referendum, i cittadini del Regno unito hanno deciso di uscire dall’Unione europea. Il processo di uscita dalla Comunità Europea, comunemente conosciuto come Brexit è durato quattro anni e s’è concluso il 31 gennaio 2020.
Dopo la Brexit, il Regno Unito non gode più dei benefici e dei servizi finanziari dell’UE. Tra questi, è terminata anche la libera circolazione per i cittadini di entrambe le zone, i quali non godono più degli accordi europei. Nei casi di viaggi di istruzione è quindi opportuno osservare alcune precauzioni.

I viaggi di istruzione nel Regno Unito

L’Inghilterra, da moltissimi anni, è tra le mete più gettonate dei viaggi di istruzione e dei soggiorni studio. Dal 1° ottobre 2021 per entrare in tutto il Regno Unito non basta più la Carta d’Identità, è necessario il passaporto. Quest’ultimo dev’essere valido per tutto il periodo di permanenza.
Per permanenze, fino ad un massimo di 6 mesi, non è richiesto nessun visto, per periodi superiori, occorre il visto con la relativa motivazione.
Le stesse avvertenze riguardano i minori. Questi ultimi possono viaggiare nel Regno Unito solo se muniti di passaporto. Inoltre, i minori italiani, under 14, possono viaggiare solo se accompagnati. Il soggetto affidatario deve risultare menzionato sul passaporto del minore o su una dichiarazione di accompagnamento. Per gli under 18 potrebbe servire una dichiarazione della famiglia che fornisca il consenso per viaggiare nel Regno Unito e i contatti in caso di emergenza.

Assistenza sanitaria in Inghilterra

Anche la Tessera Sanitaria (EHIC – TEAM) dopo la Brexit non è più valida per entrare in Inghilterra e accedere all’assistenza sanitaria nel Regno Unito. I cittadini europei, che giungono nel Regno Unito come visitatori, potranno ricevere trattamenti sanitari gratuiti, ma solo nei casi d’emergenza non rinviabili. In questi casi, tuttavia, il mancato possesso della tessera sanitaria potrebbe comportare il pagamento diretto delle spese mediche sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale britannico (NHS).
Prima di procedere alla progettazione o all’esecuzione del viaggio, è sempre consigliabile accedere al sito del Ministero degli Esteri per verificare limitazioni o indicazioni specifiche.

La polizza assicurativa scolastica

È bene ricordare che la Tessera Sanitaria non sostituisce l’assicurazione di viaggio, nemmeno nei paesi UE.
A maggior ragione, quindi, nel caso del Regno Unito, è sempre preferibile sottoscrivere un’assicurazione di viaggio privata.
Le polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono, nel ramo di assistenza, la copertura sia per infortunio che per malattia dei partecipanti ai viaggi di Istruzione. La stipula di una polizza ulteriore con l’Agenzia di viaggio o il Tour Operator potrebbe quindi risultare superflua.
Addirittura, la stipula di più coperture sullo stesso rischio è potenzialmente interpretabile come danno erariale.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle polizze viaggio nella scuola contattaci qui.

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Obbligo di acquisto su Consip-MePA

La nostra scuola, in relazione ad un progetto PON, ha effettuato un acquisto di materiale informatico al di fuori dalla specifica convenzione CONSIP-MePA. La scelta è stata motivata dall’inidoneità dell’offerta alle nostre specifiche esigenze. In occasione della presentazione del bilancio annuale il revisore dei conti mi chiede la motivazione. Nel caso venisse accertato un danno all’amministrazione, la polizza assicurativa scolastica copre il sinistro?

La normativa, attualmente, obbliga tutte le pubbliche amministrazioni ad approvvigionarsi, per la fornitura di beni e servizi, attraverso le Convenzioni CONSIP. Ne deriva che anche le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e gli istituti educativi devono, in via prioritaria, utilizzare questo canale.
Il fondamento giuridico dell’obbligo di adesione alle Convenzioni CONSIP è previsto dall’Art 1, comma 150, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Stabilità 2013).

Possibilità di deroga

L’obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP è, tuttavia, derogabile in almeno due circostanze specifiche.
Nel primo caso, quando una convenzione non è idonea a soddisfare il particolare fabbisogno dell’Amministrazione scolastica appaltante. Nel secondo caso, quando, a parità di rapporto qualità-prezzo, l’utilizzo di una procedura di affidamento differente, permetta condizioni migliori e risparmi di spesa.
Nel caso di inidoneità, il Dirigente Scolastico deve adottare un apposito provvedimento che la motivi. Il documento dev’essere trasmesso alla sezione territorialmente competente della Corte dei conti. La sola trasmissione del provvedimento legittima la deroga alla convenzione e non è necessario attendere l’esito del controllo della Corte dei conti.
Sia nel caso di economicità, che in quello di inidoneità delle Convenzioni CONSIP, il Dirigente dovrà darne atto nella determina a contrarre, fornendo adeguata motivazione.
Buona norma consiglia, qualora si proceda con affidamenti al di fuori dalle piattaforme, di effettuare lo screenshot dell’elenco delle Convenzioni attive al momento della verifica. La documentazione così ottenuta andrà posta agli atti dell’Istituto. In caso di controlli successivi, il fascicolo potrà essere portato a dimostrazione del corretto operato e del rispetto degli obblighi di legge.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica, normalmente, non tutela questo tipo di danno.
La sezione di Responsabilità Civile, infatti, tutela l’Istituto esclusivamente per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione, danneggiamento e deterioramento di cose. Restano, quindi, esclusi tutti i danni di carattere patrimoniale. In questi casi, è opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. siano tutelati da una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Giova ricordare che, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), contratto e relativo premio restano ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Sul mercato sono disponibili molteplici soluzioni assicurative, con massimali e premi differenti. Alcune sono comprese all’interno delle quote previste per l’iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In tutti i casi, è sempre opportuno verificare i livelli di copertura e le condizioni contenute.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile, contattaci qui.

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Open Day

Per il mese di gennaio, il nostro Istituto superiore sta organizzando alcune giornate di Open Day finalizzate alle nuove iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Alcuni docenti si sono offerti di partecipare anche al di fuori dell’orario di servizio. In caso di sinistro sono tutelati dalla polizza assicurativa integrativa? Analogamente sono in copertura gli studenti non iscritti e le loro famiglie durante gli incontri?

Con l’avvio del nuovo anno e in previsione dell’iscrizione dei nuovi alunni, prevista entro il 30 gennaio prossimo, molti Istituti stanno organizzando gli Open Day.
L’Open Day nasce in Italia a metà degli anni ’90, nella scuola paritaria. Via via s’è diffuso anche nella scuola statale. Durante la “giornata aperta” i futuri studenti e le loro famiglie possono visitare gli edifici, incontrare i professori e verificare l’offerta formativa.
Le scuole hanno, così, modo di presentarsi al meglio delle proprie possibilità ed i futuri studenti potranno prendere una decisione più corrispondente alle proprie aspettative.

L’assicurazione del personale scolastico

Normalmente l’Open Day rientra nel progetto “Orientamento e Continuità”, inserito nel PTOF delle istituzioni scolastiche. L’attività generalmente è tra quelle extracurricolari ma, in quanto attività scolastica, è ricompresa tra quelle tutelate dall’assicurazione integrativa, senza limitazione di tempi o di orari.
La partecipazione dei docenti e del personale a questi momenti, di norma, è su base volontaria e non può essere imposta dal Dirigente.
Nel caso in cui, tuttavia, il Collegio Docenti deliberi l’organizzazione dell’Open Day come un’iniziativa e/o un progetto specifico, la partecipazione del personale è obbligatoria.
In compenso, se previsto dal contratto integrativo d’Istituto, l’Open Day è ricompreso nella flessibilità oraria senza oneri per l’Amministrazione.
Sotto il profilo assicurativo, il personale scolastico non è tenuto obbligatoriamente ad aderire alla polizza integrativa. Ne deriva che, in caso di mancata adesione, il sinistro sarà tutelato esclusivamente dalle tutele obbligatorie garantite dall’INAIL.

L’assicurazione dei partecipanti

Come già ricordato, l’Open Day rientra tra le attività extracurricolari. La partecipazione a queste iniziative è libera, gratuita e, generalmente, non legata ad accordi o convenzioni tra Istituzioni scolastiche. Gli alunni interessati e le loro famiglie, durante la presenza all’interno dell’Istituto scolastico organizzatore, non godono della copertura assicurativa in caso di sinistro.
Tuttavia, in caso di responsabilità civile colposa dell’Istituto, la polizza prevede il risarcimento del danno.
In altre parole, se il danno è direttamente riconducibile alla scuola, come nel caso di pericolo non segnalato (es.: pavimento bagnato), la polizza opera regolarmente.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative in occasione degli Open Day, contattaci qui.

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L’INAIL non risarcisce la morte dell’alunno in stage

Un certo clamore ha suscitato la notizia relativa alla mancata erogazione di indennizzo da parte dell’INAIL, per uno studente morto durante uno stage.
È quanto ha fatto sapere la famiglia dello studente 18enne Giuseppe De Seta, deceduto il 16 settembre scorso durante uno stage in un’azienda veneta.

Il profilo normativo

In premessa, occorre osservare che, per l’INAIL, gli studenti in stage o in alternanza (PCTO), sono equiparati a qualsiasi altro lavoratore e godono delle stesse tutele.
La norma è contenuta nel Testo Unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
La legge tuttavia prevede che l’indennizzo sia erogato esclusivamente nel caso in cui la vittima abbia dei familiari a carico.
In questo caso avranno diritto alla rendita il coniuge e ciascun figlio fino al termine del percorso di studi. La rendita spetterà anche ai figli totalmente inabili al lavoro, a prescindere dall’età e finché dura l’inabilità.
Anche a genitori, fratelli e sorelle, può spettare una rendita, ma solo nella misura del 20% e solo se conviventi e a carico del deceduto.
Scopo della legge, infatti, non è quello di risarcire i familiari, ma offrire ai superstiti il sostentamento venuto a mancare dopo la morte del lavoratore.
Inoltre, l’INAIL, oltre alla rendita, eroga ai familiari delle vittime anche una somma, una tantum, attraverso il fondo di sostegno istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tuttavia, anche per accedere a questo tipo di prestazione valgono le stesse condizioni che regolano la rendita ai superstiti.
Alla famiglia verrà comunque corrisposta una somma, prevista dalla legge, per le spese funerarie. Tuttavia questo rimborso non è attinente al risarcimento.

L’inattualità della legge

Il Testo Unico risale a quasi 60 anni fa e, in verità, l’INAIL ha proposto più volte di introdurre modifiche per adattarlo alla realtà contemporanea. Rispetto agli anni ’60 del secolo scorso, infatti, non sono cambiate solo le caratteristiche del lavoro e della famiglia, ma anche quelle della scuola.
Nel corso degli anni, l’Istituto ha suggerito di liquidare la rendita sul massimale di legge, ferme restando le disponibilità finanziarie e la sostenibilità per la finanza pubblica.
Sulla questione s’è espresso anche il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara nell’ottica della revisione di tutto il percorso di alternanza. L’obiettivo non è la riforma dell’indennizzo, ma stabilire nuove regole per rendere più sicura l’attività.

Le polizze scolastiche integrative

Il risarcimento per la morte dello studente è, quindi, relegato alla polizza di Responsabilità Civile dell’impresa e alla polizza integrativa dell’Istituto scolastico. Tutto questo avverrà comunque dopo la chiusura del processo, la cui prima udienza è programmata per il prossimo 10 marzo.
Quanto accaduto riaccende l’attenzione sull’importanza e soprattutto sull’utilità della polizza assicurativa scolastica. Alcuni percorsi di studio, come quelli di carattere tecnico o professionale, sono certamente più esposti al rischio di infortunio anche grave.
Una polizza adeguata, soprattutto in questi Istituti, deve prevedere garanzie specifiche e massimali congrui in caso di sinistro. La sottovalutazione di questi aspetti espone la scuola a imprevedibili rischi anche di carattere economico.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative scolastiche per gli stage e i percorsi di alternanza, contattaci qui.

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Comunicazioni via whatsapp

Come insegnante, sono iscritto al gruppo whatsapp della mia scuola. Da qualche tempo il Dirigente e il Preposto, utilizzano la messaggistica sia per l’organizzazione interna, che per altre comunicazioni. Inoltre questi messaggi sono inviati a qualsiasi ora del giorno e della settimana compresi i festivi. Uscire dal gruppo comporta qualche responsabilità da parte mia? In caso, non leggendo un messaggio, causassi un danno, la polizza assicurativa stipulata dalla scuola prevede l’indennizzo?

Nella scuola come in tutti gli ambienti professionali organizzati negli ultimi anni, s’è verificato un notevole aumento delle comunicazioni telematiche.
Le comunicazioni attraverso lo smartphone sono considerate particolarmente comode e, forse a torto, meno invasive. Per questo motivo sono utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro contrattualmente stabilito.

Le comunicazioni formali via telematica

Da qualche tempo le comunicazioni formali inoltrate telematicamente sono al centro dell’attenzione. Un certo scalpore hanno suscitato i licenziamenti attuati attraverso comunicazioni via whatsapp o con SMS. È anche capitato che richiami o provvedimenti disciplinari siano inviati attraverso le e-mail personali o con messaggi sul cellulare. La domanda, seppur in contesti completamente diversi, è analoga: queste comunicazioni sono valide?
Per le comunicazioni che incidono sul rapporto di lavoro, la legge stabilisce l’obbligo della forma scritta. L’elemento determinante quindi non è lo strumento di trasmissione (registro elettronico, e-mail, sms, whatsapp) ma la prova del suo ricevimento. La forma scritta infatti è garanzia della comprensione del suo contenuto anche a salvaguardia di diritti del destinatario.

Il diritto alla disconnessione

Trasmettere un’informazione, senza limiti di tempo, attraverso i gruppi whatsapp o altri strumenti telematici è certamente pratica tuttavia può generare limitazioni alla vita privata.
Per questo motivo, il CCNL – Istruzione e Ricerca 2016-2018, all’Art. 22 comma 4, lettera c8, demanda alla contrattazione integrativa i criteri per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche in orario diverso da quello di servizio. Il concetto di base resta tuttavia quello aggiuntivo non sostitutivo.
Non è possibile utilizzare comunicazioni telematiche, in alternativa agli strumenti previsti dalla legge come il registro elettronico, la email istituzionale, il sito web.
Al di fuori di questi contesti è garantito il diritto alla disconnessione.

Il profilo assicurativo  

Di norma le polizze assicurative scolastiche escludono le spese per controversie relative a rapporti di lavoro o vertenze sindacali. Le polizze escludono anche le spese per controversie fra Contraente (Istituto) e l’Assicurato e tra persone/soggetti assicurati con la stessa polizza. Questo tipo di controversie potrebbero sfociare in una vertenza di carattere sindacale. È bene verificare eventualmente, con la propria associazione, quali azioni intraprendere.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Assicuriamoci un Buon Natale

Inutile nasconderselo, comunque la si pensi, Natale è certamente la festa più magica dell’anno.
Come dice il saggio, il Natale, non è una data o una stagione, ma uno stato d’animo.
È quel sentimento, senza tempo, che risveglia in noi pensieri ed emozioni che attraversano più vite.
Il Natale è la nostra infanzia e insieme quella dei nostri genitori, dei nostri figli e, per alcuni di noi, quella dei nipoti, in un ricorrere infinito.
Ma Natale è anche la fine dell’anno e la fine dell’anno è il momento dei bilanci.
La notte del 31 dicembre rappresenta un passaggio, la fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo.
Anni fa era tradizione, la sera dell’ultimo dell’anno, lanciare vecchi oggetti dalla finestra a simboleggiare l’abbandono del passato.
Oggi questa tradizione non esiste più. La civiltà del politicamente corretto ci impedisce di lanciare elettrodomestici e suppellettili vecchi e inutilizzati dalla finestra. Eppure è rimasta immutata la necessità di fermarci un attimo a pensare e a valutare quanto abbiamo vissuto nell’anno appena trascorso. Tenere quanto di buono abbiamo creato, rompere con un passato insoddisfacente e provare a progettare, e a regalarci, un futuro migliore.

Si ma poi, alla fine, cosa c’entrano le assicurazioni con tutto questo?
Mah, forse niente o forse tutto… perché, a conti fatti, la sicurezza è sempre il dono più prezioso.
È con questo auspicio che vogliamo aurare Buon Natale e un proficuo 2023 a tutti noi!

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Alunna scompare all’uscita da scuola

La cronaca riporta come una studentessa di 11 anni, uscita nel pomeriggio da una scuola di Piacenza, si sia persa. Allertate anche le forze dell’ordine, l’alunna è stata ritrovata dal padre solo in tarda serata.
Il lieto fine della vicenda tuttavia non esonera a qualche riflessione sulla possibile responsabilità della scuola o della famiglia sull’accaduto.

La responsabilità dell’Istituto scolastico

Il secondo comma dell’Art. 2048 del Codice Civile identifica nella scuola (il precettore) il soggetto responsabile dell’incolumità dell’alunno per tutto il periodo dell’affidamento alla stessa.
Analogo concetto è ribadito dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione al diritto dei minori. Con l’iscrizione alla scuola di uno studente alla scuola si instaura un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno.
Di fatto è di un contratto di protezione, secondo il quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola, rientra quello all’integrità fisica dell’allievo.
Ne deriva che l’alunno minore d’essere consegnato e ritirato dalla famiglia alla scuola, senza interruzione della vigilanza.
L’evoluzione normativa introdotta dall’Art. 19-bis, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, ha modificato in parte quest’aspetto. Il dispositivo infatti, consente l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni fermo restando l’autorizzazione esplicita della famiglia.

La responsabilità della famiglia

I genitori quindi potranno consentire ai figli di lasciare l’Istituto scolastico, finite le lezioni, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
La decisione delle famiglie dovrà comunque sempre tenere in considerazione l’età, la maturità e il grado di autonomia degli alunni, oltre allo specifico contesto di riferimento.
In questo senso s’è espresso anche il Tar Veneto, Sezione I, con la recente sentenza n. 72 del 10 gennaio 2022.
In questo caso, l’Istituto aveva modificato il regolamento scolastico imponendo la: «Presa in consegna, all’uscita, dai rispettivi genitori o da persona maggiorenne espressamente delegata». Alcuni genitori hanno impugnato davanti al giudice la delibera che ha modificato il regolamento scolastico.
Il TAR ha disposto l’annullamento della Delibera fermo restando il potere dell’Amministrazione scolastica di rideterminarsi, nell’osservanza dei principi enunciati dalla legge.
In altre parole, la richiesta della famiglia, potrebbe non venire accolta qualora si evidenziassero, nello studente, presupposti tali da non garantire la sicurezza dello stesso.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono l’infortunio in itinere anche per gli studenti. Ne deriva quindi che, nel caso di danno fisico, nel tratto tra l’abitazione e l’Istituto scolastico o viceversa, l’assicuratore risarcirà il sinistro.
L’assicuratore provvederà anche al rimborso del danno nel caso di responsabilità civile diretta dell’Istituto, nel caso di mancata o carente vigilanza imputabile direttamente a quest’ultimo.
Nessun risarcimento sarà invece previsto dalla polizza scolastica qualora la responsabilità diretta sia imputabile alla famiglia dell’alunno.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative scolastiche in itinere o per Responsabilità Civile, contattaci qui.