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Arbitrato

La famiglia di un alunno vittima di un infortunio scolastico ci comunica che non è soddisfatta del rimborso assicurativo proposto e ventila il ricorso all’arbitrato.
L’Istituto scolastico cosa deve fare in questo caso?

Dal punto di vista giuridico, l’arbitrato è un metodo diverso e volontario di risoluzione delle controversie, alternativo al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria. Le parti, di comune accordo, possono adire all’istituto dell’arbitrato per definire una controversia in essere o evitarne l’insorgenza.
Ad esempio, in caso di disaccordo sull’indennizzabilità di un sinistro, il contratto può prevedere di demandare la risoluzione ad un apposito collegio medico.

Il profilo normativo

L’istituto dell’arbitrato è previsto dal codice di procedura civile, all’Art. 806e successivi.
L’articolo, al comma 1, recita: «le parti possono fare decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili».
Lo stesso articolo, al comma 2, precisa che le controversie: «possono essere decise da arbitri esclusivamente se previsto dalla legge o nei contratti […]».
Ne deriva necessariamente che, per ricorrere all’arbitrato, questa possibilità dovrà essere precisamente inserita all’interno del contratto assicurativo.

Il collegio arbitrale

La composizione del collegio arbitrale è indicata all’Art. 810 del Codice di Procedura Civile.
Se contrattualmente previsto, nel caso di controversia sull’indennizzo di un sinistro, la risoluzione può essere demandata a un collegio di tre medici. Assicurato e Compagnia ne nomineranno uno per parte e il terzo sarà scelto di comune accordo.

Vantaggi e svantaggi dell’arbitrato

L’arbitrato è un sistema più snello di risoluzione delle controversie rispetto alla giurisprudenza ordinaria.
Sono proprio le modalità, alternative al normale iter giudiziario, che consentono una più rapida definizione della vertenza. In media, infatti, un arbitrato si conclude in sei mesi, contro i due anni e mezzo che occorrono per una sentenza civile di primo grado.
Il ricorso all’arbitrato, tuttavia, potrebbe presentare anche degli svantaggi.
In prima istanza, l’arbitrato potrebbe essere più costoso rispetto al ricorso ai giudici statali: Il collegio arbitrale è pagato dai soggetti che ne fanno richiesta. Per questo motivo è necessario capire precisamente qual è l’importo della contesa.
Inoltre, gli arbitri di solito non possono eseguire misure cautelari pronunciate nei confronti delle parti.
Infine, il lodo (la sentenza dell’arbitrato) non costituisce un titolo esecutivo immediato, essendo soggetto a un procedimento di controllo da parte del giudice statale. In tutti i casi, l’accesso all’arbitrato non preclude la possibilità futura di ricorrere alla giustizia ordinaria.

Il ruolo della scuola

Nei casi di controversia, come quello in questione, non è previsto alcun onere amministrativo per la scuola. La famiglia direttamente, o attraverso il proprio legale, prenderà contatto con la Società assicuratrice e con quest’ultima stabilirà tempi e modi della procedura da avviare.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione all’arbitrato assicurativo, contattaci qui.

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Lampade UV-C per la disinfezione dei locali

Da quest’anno abbiamo installato e metteremo in funzione nelle aule dell’Istituto delle lampade UV-C, modello UV-FLOW-E75H-C-NX, per la disinfezione dei locali. Vorremmo sapere se la polizza copre da eventuali sinistri o danni, agli studenti e al personale, cagionati dall’uso delle stesse nei locali dell’Istituto.

In premessa va evidenziato che la polizza stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, non prevede la copertura per i sinistri o i danni causati da esposizione alle lampade UV-C.

La differenza tra infortunio e malattia

Dal punto di vista assicurativo con il termine infortunio s’intende un evento traumatico dovuto a cause fortuite, violente ed esterne che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano, come conseguenza, un’inabilità temporanea, un’invalidità permanente o il decesso. Com’è facilmente intuibile, nel caso di danno da esposizione alle lampade UV-C, manca l’evento traumatico, fortuito e violento.
Questo tipo di danno è infatti assimilabile a malattia. Le definizioni contrattuali infatti definiscono Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Le condizioni contrattuali inoltre, di norma, escludono la malattia, fatti salvi gli eventi morbosi accaduti durante i viaggi di istruzione.

I danni da esposizione ai raggi UV

La domanda tuttavia suggerisce un’ulteriore riflessione.
Il Ministero della Salute nella pagina dedicata alla disinfezione tramite lampade germicide UV-C evidenzia come l’esposizione potrebbe causare danni, anche gravi. Tra questi rientrano: irritazioni, eritema, ustioni, gravi forme di cheratite ultravioletta e infiammazione della cornea. La nota riporta che il rischio è legato all’esposizione anche per brevi periodi.
Inoltre l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato la radiazione ultravioletta in tutte le sue componenti UV-A/B/C nel Gruppo 1 degli agenti certamente cancerogeni per l’uomo.

La Responsabilità Civile della scuola

Potrebbe quindi accadere che, qualora un soggetto sviluppasse una patologia in qualche modo riconducibile all’esposizione alle lampade UV-C utilizzate per la disinfezione dell’Istituto, quest’ultimo potrebbe essere chiamato a risponderne relativamente alla Responsabilità Civile.
Per questo motivo consigliamo l’integrale ottemperanza a tutte le indicazioni, di installazione, utilizzo e manutenzione, inserite nel manuale d’uso dei dispositivi.
Solo in questo modo, in caso di danno, l’Istituto potrà essere sollevato dalla responsabilità diretta che ricadrà sul produttore e sul distributore dell’apparecchiatura.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze Infortuni, malattia e Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Quando finisce un amore

Quando finisce un amore” è una delle più belle canzoni del 1974, firmata da Riccardo Cocciante.
Tranquillizziamo i più: non siamo diventati dei critici musicali, l’amore finito è quello tra la Compagnia assicuratrice Wiener Städtische Versicherung AG e la scuola.
La Compagnia ha annunciato il 13 luglio scorso, di aver interrotto i rapporti commerciali con Ambientescuola srl, l’agenzia che distribuiva in esclusiva il prodotto nelle scuole. Contestualmente la Compagnia ha inviato disdetta unilaterale a tutti gli Istituti scolastici che avevano sottoscritto contratti poliennali con scadenza successiva all’anno in corso.
Non è nostra intenzione entrare nel merito delle modalità, in realtà singolari, con cui è stato attuato un simile comportamento. La disdetta della convenzione, rientra nel pieno diritto sia della Compagnia che dell’assicurato, tutto questo è precisamente previsto dalle condizioni contrattuali.
Wiener Städtische Versicherung AG, alla base della sua decisione, adduce motivazioni tecnico-economiche senza entrare nel dettaglio.
Quanto è accaduto, tuttavia, ci suggerisce alcune riflessioni.

L’offerta assicurativa nella scuola  

È interessante notare come, nel corso degli anni, solo un ristrettissimo numero di Compagnie assicuratrici ha operato senza soluzione di continuità nel comparto scuola.
Pochissime vantano un periodo di permanenza superiore ai 10 anni.
A cosa è dovuta questa precoce disaffezione?
Le ragioni sono diverse, nondimeno, se dovessimo trovare un denominatore comune, questo è certamente l’aspetto economico.
Occorre non dimenticare mai che le Compagnie assicuratrici non sono Onlus ma società a scopo di lucro.
Il loro fine è la realizzazione di un utile economico per la società che può essere suddiviso tra i soci.
Il mondo assicurativo in generale e il ramo danni in particolare, sono governati dal Rapporto S/P, ovvero il rapporto tra i premi netti incassati (P) ed il cumolo dei sinistri (S), pagati e/o da definire, all’interno di un preciso spazio temporale.
La percentuale tra quanto la Compagnia incassa e quanto eroga a livello di rimborsi, definisce la sostenibilità del progetto.
Risulta evidente che, quando la Compagnia incassa meno di quanto paga, il banco “salta” e inevitabilmente, la società esce dal mercato.

La liberalizzazione del mercato assicurativo

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 dello scorso secolo, la Compagnia, leader indiscussa, del mercato assicurativo scolastico era INA-Assitalia. Il premio pro-capite erogato ammontava a 9.000 lire, rapportato ad oggi: circa 10 euro. Le garanzie erogate erano esclusivamente due: morte e invalidità permanente.
La rivoluzione nel settore assicurativo si verifica nel 1992. In quell’anno l’Unione Europea introduce il regime di libera prestazione dei servizi per tutte le società e le persone fisiche negli Stati membri. Gli assicuratori ottengono così il diritto di condurre le proprie attività in qualsiasi altro Stato dell’Unione senza dover essere domiciliati nel Paese in cui la copertura è venduta.
La liberalizzazione del settore assicurativo, avviata nel 1994 in Italia, ha cambiato le carte in tavola anche nel mercato scolastico.
Con l’ingresso di nuove Compagnie sono aumentate le garanzie: alla polizza infortuni, che contemplava due sole garanzie, sono stati aggiunti i rami di Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale; decine di nuove tutele, alcune tipiche ed esclusive del solo mercato scolastico.

Aumento delle tutele e riduzione delle tariffe

La concorrenza tra soggetti diversi se da un lato, ha permesso una drastica riduzione dei premi, dall’altro, però, ha involontariamente creato una “élite” di operatori, i quali, anche in funzione di premi particolarmente contenuti, hanno acquisito una raccolta di premio in grado di garantire un andamento economico positivo.
Il Monitoraggio FLC CGL sulle spese delle scuole autonome, già nel gennaio 2014, riportava questa situazione. “Le assicurazioni che forniscono il servizio non sono numerose; solo cinque superano la quota del 5% del mercato mentre le prime due coprono insieme il 66% dell’intero mercato (40% e 26%)”.
La nostra esperienza diretta evidenzia come attualmente le compagnie assicuratrici presenti sul mercato scolastico, siano meno di 10. Le prime tre, assicurano circa l’80% degli Istituti Scolastici (dato confermato nella rilevazione del MIUR del 28/5/2015 per il periodo 2010/2015). Le rimanenti assicurano percentuali marginali di mercato.
Questo stato di cose impedisce, di fatto, l’accesso al mercato da parte di nuovi operatori. Ne deriva che una nuova Compagnia, con un ridotto numero di scuole clienti, potrebbe dover pagare, in sinistri, più danaro di quanto sia in grado di incassare e conseguentemente decida di non assicurare o di abbandonare il mercato dopo poco tempo.
In questi anni queste situazioni sono state più frequenti di quanto si pensi. Compagnie assicuratrici, sia italiane che estere, alcune anche molto rinomate, sono uscite dal mercato scolastico dopo breve tempo.

Ridotta concorrenza e concentrazioni di imprese

Questo tipo di problema non è tipico solo del mercato assicurativo scolastico. Ogni settore ad alta specializzazione, come ad esempio quello sanitario, vive una situazione di bassa concorrenza con pochi operatori iperspecializzati.
La ridotta concorrenza e le concentrazioni fra imprese è stata presa in considerazione fin dal 1996, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
L’Autorità ha richiamato, in più occasioni, come, la ridotta concorrenza, senza alcuna differenziazione qualitativa o economica significativa, non giovi né al mercato né al consumatore.

L’inadeguatezza dei premi

In relazione al mercato scolastico possiamo affermare, senza tema di smentita, che la guerra delle tariffe, ha contribuito in modo determinante a questo stato di cose.
L’esiguità dei premi pagati dalle scuole, associata ad un numero elevato di garanzie allontana i possibili concorrenti.
Un parallelo interessante in questo senso è riscontrabile con la compagnie aeree low-cost.
Solo vent’anni fa, volare tra Milano e Roma con una compagnia di linea poteva costare anche qualche centinaio di euro. Oggi è possibile volare in qualsiasi capitale europea al costo di pochi euro.
Passata l’euforia iniziale, chiunque ha capito, però, che le tariffe delle compagnie aeree low-cost erano dopate. La dimensione del bagaglio è diventata via via più ridotta, le priority sono diventate pressoché obbligatorie, il tempo a disposizione per il check-in s’è ridotto a pochi minuti. L’annullamento del viaggio non prevede rimborsi e il cambio del passeggero spesso costa più del viaggio stesso.
A conti fatti viaggiare con una compagnia di linea spesso diventa più vantaggioso. Eppure il riferimento economico, nell’immaginario collettivo, resta ancora quello proposto dalle compagnie low-cost.
Nelle tariffazioni assicurative scolastiche assistiamo ad un processo analogo.
Siamo così abituati a premi contenuti (4/5 euro) che una tariffa adeguata (10/12 euro) sembra un “furto”.
L’aumento del premio, al contrario, non determinerebbe solo un interessamento e coinvolgimento di un numero maggiore di Compagnie assicurative, ma consentirebbe anche una migliore distribuzione ed efficacia delle garanzie.
Ad oggi le tutele assicurative sono standardizzate per tutte le scuole indipendentemente dal tipo e dal grado. Solo l’intervento del broker assicurativo è in grado di mitigare quest’appiattimento.
Un innalzamento del premio consentirebbe, quindi, massimali più performanti soprattutto in quegli aspetti che risultano più critici come ad esempio le invalidità permanenti.

Se desideri maggiori approfondimenti sul mercato assicurativo scolastico, contattaci qui.

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Benvenuto Jacopo!

Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Jacopo Cadei che è entrato nella squadra AB-International – Scuolabroker.
Jacopo ha maturato le sue prime esperienze nel settore assicurativo proprio nel comparto scolastico.
Successivamente, nell’ottica di ampliare le sue competenze, si è rivolto anche al settore privato acquisendo il ruolo di Account nella società di brokeraggio assicurativo, nostra partner, AssiBroker International Srl.
Dall’inizio di settembre torna con entusiasmo nel mercato assicurativo scolastico.

Facciamo a Jacopo, e a tutte le sue scuole clienti, i nostri migliori auguri per questa nuova importante sfida professionale.

Jacopo è disponibile al numero telefonico 328 2961141 oppure alla sua mail diretta, all’indirizzo: jacopo.cadei@abint.it
Puoi contattare Jacopo anche attraverso il suo l’account Linkedin oppure sulla pagina del nostro sito web.

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La colpa grave del dipendente pubblico

Sento spesso parlare di colpa grave del dipendente pubblico che opera nella scuola. Nel concreto di cosa si tratta? Esiste una polizza assicurativa che copre questo tipo di rischio?

Per provare a rispondere alle domande poste dobbiamo innanzitutto chiarire cosa s’intende per colpa.
In diritto, per colpa, s’intende un comportamento dal quale derivi un danno a carico di un altro soggetto. Il danno può essere causato da negligenza, imprevidenza, imperizia, o per violazione di norme di legge o di regolamenti. Giuridicamente la colpa si distingue in lieve e grave.
Parliamo di colpa lieve quando l’errore è in qualche modo, scusabile. Nella colpa grave, al contrario, l’errore è così grossolano che, con la normale diligenza, poteva essere evitato. Tuttavia, non esistono regole definite, ogni profilo è valutato in relazione al caso concreto. È tenuto in considerazione il modello del buon padre di famiglia, anche se il soggetto ha fatto del suo meglio per evitare il danno.
Nel caso della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’Art. 2236 del Codice Civile, il dipendente risponde dei danni solo in caso di volontarietà nel causare un danno (dolo) o di colpa grave.
Quali sono i differenti tipi di colpa in cui può incorrere il dipendente della Pubblica Amministrazione?

La responsabilità civile nei confronti dei terzi

La norma generale di riferimento è quella prevista dall’Art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Nella Pubblica Amministrazione occorre anche richiamare l’Art. 28 della Costituzione, secondo il quale la responsabilità del dipendente si estende allo Stato e agli Enti pubblici.
L’infrazione riguarda la violazione di leggi o di regolamenti (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza (colpa generica). Nella scuola, in questo processo, fanno eccezione i docenti. La Legge 11 luglio 1980, n. 312, all’Art. 61, nel caso degli insegnanti, prevede: «Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi».
Significa che il docente non risponde mai direttamente nei confronti del terzo. Tuttavia, in caso di condanna, il docente potrebbe essere soggetto alla rivalsa da parte dell’Amministrazione.
Un esempio classico, nella scuola, è quello legato alla mancata vigilanza.
Le cause per reati colposi sono discusse davanti al Giudice Ordinario e la funzione tipica del procedimento è reintegratoria.

La responsabilità amministrativa

Questo tipo di procedimento insorge a seguito dei ricorsi proposti, avverso atti amministrativi, da privati che si ritengono lesi in un proprio interesse legittimo. Un esempio classico in questo senso riguarda le gare d’appalto e l’errata applicazione della normativa di selezione.
Il procedimento si svolge di fronte ai TAR (Tribunali Amministrativi Regionali).
Le sentenze emesse da questi Tribunali sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.
Il processo applicato dai TAR nei confronti dell’operato del dipendente pubblico è analogo a quello utilizzato per la Responsabilità Civile generale. Nel caso di condanna, la funzione è reintegratoria e quest’ultima è espressa in solido con l’Amministrazione di appartenenza.
Anche in questo caso, qualora il danno sia stato originato da dolo o colpa grave, l’Amministrazione potrà procedere in rivalsa nei confronti del dipendente.

La responsabilità amministrativa di tipo patrimoniale

Un caso classico di responsabilità patrimoniale è il mancato pagamento dei tributi o la corretta custodia dei beni pubblici. In questo caso, oltre che al Giudice Civile, il dipendente potrebbe rispondere anche di fronte al Giudice Contabile. La responsabilità infatti è riconducibile al DPR 10 gennaio 1957, n. 3. L’Art. 19, che recita: «L’impiegato, […], è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso […]».
Per determinare il livello di responsabilità, nei casi di responsabilità amministrativa e patrimoniale del dipendente è necessario valutare:

  • Il rapporto di servizio tra il dipendente e l’Ente Pubblico ovvero l’inserimento nell’organizzazione della P.A. per lo svolgimento di un’attività secondo le regole proprie di quest’ultima;
  • La quantificazione del danno (patrimoniale e non) causato alla P.A.;
  • Il nesso di causalità tra condotta ed evento.

In quest’ultimo caso la funzione della condanna è sia indennitaria che sanzionatoria.

Il profilo assicurativo

Stabilite le aree di rischio, proviamo a riassumere quali sono le caratteristiche indispensabili per un’adeguata copertura assicurativa.
La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi dovrà rispondere per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

  • morte e lesioni personali
  • distruzione, danneggiamenti e deterioramento di cose

Dalla tutela assicurativa è escluso, quindi, il danno patrimoniale puro.
In questa polizza il contraente/assicurato dev’essere tenuto indenne per quanto sia chiamato a risarcire a terzi, anche in caso di colpa grave propria e delle persone delle quali debba rispondere.
Inoltre la polizza dovrà ricomprendere anche l’eventuale dolo di quest’ultime.
Il dolo, invece, inteso come volontarietà del contrente/assicurato a procurare un danno, non è mai assicurabile.

La polizza per la responsabilità amministrativa di tipo patrimoniale

Per quanto riguarda il danno derivante da responsabilità amministrativa o amministrativa di tipo patrimoniale, il primo passaggio fondamentale è relativo alla colpa lieve. Nella Pubblica Amministrazione in generale e quindi anche in quella scolastica, la colpa lieve è surrogata dall’Amministrazione stessa. Motivo per cui non necessita di copertura assicurativa da parte del dipendente. Tuttavia, è sempre bene ricordare che la differenza tra colpa lieve e colpa grave non è ipotizzabile a priori. È sempre il giudice civile a stabilire il livello di colpa. La responsabilità amministrativa patrimoniale per colpa grave del dipendente pubblico può essere coperta da apposita polizza di assicurazione da sottoscrivere personalmente.
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) all’Art. 3, comma 59, vieta, infatti, all’Amministrazione pubblica la stipula di polizze a tutela dei propri dipendenti: «È nullo il contratto di assicurazione con il quale un Ente Pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile».
Nella scuola, per questi casi è consigliabile la sottoscrizione di una polizza personale a tutela del Dirigente e del Direttore S.G.A.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Esclusione dalla gara

Il nostro Istituto ha pubblicato la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi. Una delle società partecipanti non ha prodotto, all’interno della documentazione amministrativa, il certificato relativo ai carichi pendenti, espressamente richiesto. Questo comporta l’automatica esclusione dalla gara?

Al fine di garantire la legittimità delle procedure di affidamento dei servizi, le amministrazioni scolastiche sono tenute ad espletare una serie di controlli d’ufficio. I controlli sono finalizzati a stabilire la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti in fase di partecipazione alla gara d’appalto. La mancanza di alcuni requisiti non comporta l’automatica esclusione dalla gara.

Le procedure selettive

Prima di entrare nel merito della domanda è tuttavia opportuno chiedersi se la procedura messa in atto dalla scuola sia in linea con le reali necessità dell’Amministrazione.
L’innalzamento delle soglie comunitarie, dettato dei decreti “semplificazioni”, obbliga l’Amministrazione appaltante all’utilizzo delle procedure semplificate per tutto il comparto sotto soglia.
Per quanto concerne gli affidamenti dei servizi assicurativi scolastici, nella quasi totalità dei casi non si supererà mai il tetto previsto per l’Affidamento Diretto, neanche nel caso di contratti di durata pluriennale.
Resta, tuttavia, inteso che la scuola potrà sempre, nell’esercizio della propria discrezionalità, ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate. La scelta potrà essere dettata qualora specifiche esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto. Tuttavia, in questo caso, l’esigenza del ricorso alle procedure ordinarie impone l’obbligo di motivazione.
Il primo passaggio, quindi, è dettato dall’Attività Istruttoria, indicata all’Art. 44, comma 2, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129.
L’Attività Istruttoria determinerà, quindi, il tetto di spesa e conseguentemente il tipo di procedura selettiva da mettere in atto.

Le linee guida ANAC 

Le Linee guida ANAC n. 4, introducono una serie di regolamentazioni specifiche per gli affidamenti di minore importo.
In particolare, individuano regimi semplificati per tutta la fascia relativa all’Affidamento Diretto, identificata dall’Art. 35, comma 1, lettera (b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Le linee guida dell’ANAC, nello specifico, prendono in considerazione gli affidamenti:

  • < a 5.000,00 euro
  • > a 5.000,00 euro e < a 20.000,00 euro
  • > a 20.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria di 140.000,00 euro.

La norma prevede livelli di verifica sempre più stringenti in relazione all’importo dell’appalto.
Per i servizi d’importo fino a 5.000,00 euro, le Linee Guida prevedono la facoltà, per la stazione appaltante, di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico. La dichiarazione dovrà prevedere il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’Art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Tra i 5.000,00 e i 20.000,00 euro, oltre all’autodichiarazione di cui all’Art. 80, i requisiti stabiliti per l’esercizio di particolari professioni.
Tra i 20.000,00 euro e la soglia comunitaria, inoltre, l’Amministrazione dovrà verificare l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
In tutti casi, la stipula del contratto dovrà essere preceduta dalla consultazione del casellario ANAC, e dalla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il certificato dei carichi pendenti

La certificazione dei carichi pendenti non è normalmente pretesa nelle procedure ad Affidamento Diretto. Sarà comunque discrezione dell’Amministrazione appaltante farne richiesta.
Qualora l’operatore economico non esibisse il certificato, l’Ammnistrazione non potrà escluderlo dalla procedura selettiva. In questo caso dovrà ricorrere al Soccorso Istruttorio, ai sensi dell’Art. 83 del Codice.
Come rileva il Consiglio di Stato con l’ordinanza V, 9 aprile 2020, n. 2332: «Le omissioni dichiarative, infatti, non possono contenere alcun automatismo escludente».
Anche nel caso risultassero carichi pendenti, l’Amministrazione appaltante non potrà escludere a priori l’operatore economico. Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3484/17, afferma che l’Amministrazione: «sarà tenuta a valutare la rilevanza degli elementi in essa contenuti ai fini di una eventuale esclusione». Ne deriva che la semplice presenza di carichi pendenti non può determinare l’esclusione a priori, ma sarà necessario entrare nel merito.
L’unico elemento d’impedimento sono esclusivamente le condanne passate in giudicato e non quelle relative a  procedimenti e condanne penali o denunce non ancora definite.
In questo senso s’è espresso ancora il Consiglio di Stato, Sez. III, 18 marzo 2022, con la sentenza n. 1977.

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Il danno biologico

In fase di delibera del contratto assicurativo, un membro del Consiglio di Istituto, ci chiedeva se la polizza comprendesse il danno biologico. Questo è ricompreso in tutte le polizze assicurative per il rischio scolastico?

Prima di entrare nel merito della risposta, occorre fare alcune precisazioni circa la natura e l’interpretazione giuridica del danno biologico.

Che cos’è il danno biologico

Dal punto di vista pratico, il danno biologico, è un danno di natura non patrimoniale, che ha leso l’integrità fisica o psichica di un soggetto, in conseguenza di un fatto illecito altrui, doloso o colposo.
Il danno non deve avere necessariamente carattere permanente, ma può avere natura temporanea e reversibile. Inoltre, aspetto particolarmente importante per la scuola, il danno biologico è valutato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito da parte del danneggiato.
Le polizze assicurative distinguono il danno biologico tra temporaneo e permanente.
L’invalidità temporanea si ha quando la salute del soggetto è compromessa per un arco limitato di tempo. Può essere assoluta o parziale. In entrambi i casi viene misurata in giorni con la percentuale di diminuzione della capacità operativa del soggetto lesionato.
L’invalidità permanente invece è quando un soggetto vede ridotta in modo definitivo la propria salute rispetto al periodo precedente l’evento dannoso. Tale invalidità viene misurata in punti percentuali e va dall’1% al 100%.
Soprattutto in quest’ultimo caso, per ottenere il risarcimento occorrerà una perizia medico legale. Il medico accerterà il danno subito e determinerà le conseguenze, permanenti e temporanee, delle lesioni subite.
La perizia effettuata  e relativa relazione costituiscono la prova per un eventuale giudizio.
Anche la morte è considerabile come danno biologico a patto che questa sopraggiunga in un determinato lasso temporale e in conseguenza dell’evento infortunoso. In questo caso di parla di danno biologico terminale che darà comunque agli eredi il diritto di risarcimento.

Le fonti normative e la giurisprudenza

Il danno biologico trova la fonte normativa primaria nell’Art. 32 della Costituzione e nell’Art. 2059 del Codice Civile.
Dottrina e giurisprudenza, fin dagli anni ’70 del secolo scorso, hanno ampiamento discusso sul tema.
Uno dei primi provvedimenti in materia è il D. Lgs. 23.02.2000, n. 38, relativo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali. Nel decreto è stata fornita una prima definizione di danno biologico, inteso come la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale. Il decreto indica anche le modalità di liquidazione del pregiudizio psicofisico.
Per la risarcibilità del danno biologico, come abbiamo visto, è necessaria la quantificazione dello stesso.
Per questo motivo i tribunali, nel corso degli anni, hanno creato specifiche tabelle di riferimento.
Ad oggi le Tabelle adottate su tutto il territorio nazionale sono quelle pubblicate dal Tribunale di Milano.

Il Codice delle Assicurazioni private

Un’altra definizione di danno biologico è contenuta nel D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 il Codice delle Assicurazioni private. L’Art. 138, comma 2, lettera (a) lo definisce come: “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Il codice, agli Artt. 138 e 139, inoltre ha previsto specifiche tabelle di liquidazione per lesioni grave e lieve entità.

Danno biologico e INAIL

Il danno biologico rientra nell’ambito della tutela INAIL, circoscritto dall’Art. 13 del sopracitato decreto 38/2000. Il danno, in questo caso è descritto come “lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. Il danno, nella scuola, è quindi anche garantito anche dall’INAIL per tutti i soggetti esposti al rischio nell’ambito di una attività lavorativa. In questo senso: gli studenti e gli operatori scolastici, seppur con modalità diverse.

Il danno biologico nelle polizze assicurative scolastiche

Tutte le polizze assicurative scolastiche, di norma, tutelano questo tipo di danno. Occorre tuttavia precisare che le singole società assicuratrici adottano tabelle di indennizzo diversificate. Quest’aspetto è legato, tra l’altro, al premio erogato e alle condizioni contrattuali sottoscritte.
Dati statistici rilevano come, in ambito scolastico, la quasi totalità delle invalidità permanenti si concentri nei primi 9 punti percentuali (invalidità micropermanenti). Ciò nonostante si dovrà comunque procedere al risarcimento del danno non patrimoniale. Per questo motivo le società assicuratrici tendono a ridurre, anche fortemente, i limiti di rimborso in questi casi. Risarcimenti inadeguati possono creare un contenzioso. Per questo motivo è opportuno verificare anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, che l’importo risarcibile sia adeguato.

Se desideri maggiori informazioni sul danno biologico nella scuola, contattaci qui.

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Ritorno a scuola 2022: le Linee Guida

Lo scorso 5 agosto, sono state pubblicate le Linee Guida relative al ritorno a scuola previste per il prossimo settembre 2022.
Il documento, riguarda le scuole di primo e di secondo ciclo di istruzione. Le Linee Guida sono emanate dall’Istituto Superiore di Sanità, con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province.

Garantire l’attività didattica in presenza

L’ISS evidenzia come, ad oggi, non sia possibile prevedere quale sarà la situazione pandemica alla ripresa delle attività scolastiche. Ne deriva che qualsiasi decisione relativa a quali misure applicare o implementare è almeno prematura. È ipotizzato, quindi, un doppio livello di attenzione che consentirà al sistema un’adeguata preparazione e un’attivazione rapida delle misure in caso bisogno.
Da un lato, misure standard di prevenzione in relazione al quadro attuale e dall’altro, ulteriori provvedimenti modulabili sulla base del possibile cambiamento del quadro epidemiologico. L’obiettivo dichiarato è garantire la presenza cercando, nel limite del possibile, di evitare la Didattica a Distanza.

Le misure preventive di base

Il documento individua alcune misure preventive necessarie per la ripresa scolastica.
L’ingresso a scuola è consentito solo senza sintomatologie evidenti e senza positività all’eventuale test diagnostico SARS-CoV-2. Sarà sempre necessaria la corretta sanificazione ordinaria, il costante ricambio dell’aria così come l’igienizzazione delle mani e ormai consuete avvertenze circa l’etichetta respiratoria. Mascherine e distanziamenti non sono previsti, restano comunque obbligatori per il personale e gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.
Nei casi di infezione confermati è prevista la sanificazione straordinaria dei locali come pure gli strumenti per gestione casi sospetti/confermati e dei contatti.
Le Linee Guida evidenziano che, soprattutto nei alunni, il solo raffreddore è condizione frequente. Questo solo motivo non può essere addotto per la mancata frequenza o l’allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.

Aggravamento della situazione pandemica

L’eventuale aggravamento del quadro epidemiologico o mutate esigenze di sanità imporranno dei cambiamenti che, almeno in linea teorica, non dovrebbero inasprire quelli che già conosciamo.
Saranno reintrodotte le usuali precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione come il distanziamento di almeno 1 metro ove le condizioni lo consentano. Dovrà essere aumentata la sanificazione periodica e saranno riadottate di mascherine chirurgiche, o FFP2, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica. La somministrazione dei pasti nelle mense avverrà con turnazione ed il consumo delle merende avverrà in aula, seduti al banco. Nei casi estremi potrà essere adottata la Didattica a Distanza.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo non sono rilevabili particolari novità.
Di norma, le polizze scolastiche non ricomprendono quest’evento nel ramo infortunio o assistenza per i viaggi di Istruzione. In relazione all’andamento del problema, è bene prendere in considerazione anche quest’aspetto. Resta inteso che il rischio pandemico potrà eventualmente essere ricompreso con una formula aggiuntiva alle “normali” condizioni di polizza.

Se desideri maggiori approfondimenti in relazione alle polizze per rischio pandemico nella scuola, contattaci qui.

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Buone vacanze 2022!

Dopo un anno ricco di impegni, come quello appena trascorso sentiamo tutti il bisogno di staccare un po’ la spina per concederci un periodo di meritato riposo.
Cogliamo quindi l’occasione per augurarti qualche giorno di tranquillità per uscire dalla routine quotidiana e ricaricare le batterie.

I nostri uffici resteranno comunque a tua disposizione nel mese di agosto, ad eccezione della settimana dal 13 al 21.

Con le notizie dal mondo delle Assicurazioni scolastiche ci rivedremo nel prossimo settembre.
Nell’attesa: Buone vacanze!

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Accesso agli atti e Accesso civico

Un’Azienda ci ha formalizzato la richiesta dei accesso agli atti relativi a due gare espletate dalla scuola. La prima si riferisce all’appalto in corso, la seconda all’appalto precedente. Devo premettere che l’operatore economico in questione non ha partecipato a nessuna delle due selezioni. L’operatore motiva la richiesta ai sensi dell’accesso civico agli atti amministrativi. La scuola è tenuta a consentire l’accesso agli atti? In caso di rifiuto e l’Istituto compirebbe un illecito?

L’accesso agli atti e l’accesso civico sono degli strumenti per venire a conoscenza di dati, informazioni e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. La liceità, il grado di complessità, il numero e il carattere dei documenti consultabili differisce a seconda dello strumento utilizzato.

L’accesso agli atti

L’accesso agli atti è uno strumento normato dagli Artt. 22 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La norma, nel caso dell’accesso agli atti, richiede la titolarità di un interesse qualificato e differenziato.
Ai sensi della legge potranno accedere agli atti: «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».
Obiettivo del legislatore, quindi, è volto alla tutela degli interessi individuali di un soggetto che ricopre una posizione differenziata rispetto a tutti gli altri cittadini.
Il richiedente dovrà provare di essere portatore di un diritto concreto, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e strumentale alla documentazione oggetto della richiesta.
Nel caso di accesso agli atti, il soggetto tutelato è solo l’operatore economico partecipante alla selezione. Costui ha il diritto di salvaguardare il proprio interesse oltre all’interesse pubblico.
L’operatore economico dovrà produrre formale richiesta e l’Amministrazione, verificata la disponibilità dei controinteressati, dovrà rendere disponibile la documentazione pretesa.

L’accesso civico

L’accesso civico è regolamentato dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
La norma in questo caso consente a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni. L’accesso civico infatti è teso a favorire: «forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico».
Scopo del legislatore è dare piena attuazione all’ordinamento Europeo in materia di trasparenza rendendo l’amministrazione quanto più possibile aperta e a servizio del cittadino.
L’accesso civico non conosce limitazioni dal punto di vista della legittimazione soggettiva ed esonera il richiedente dall’obbligo di motivazione.  La richiesta tuttavia è esercitabile solo: «nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridici rilevanti».
L’accesso civico è quindi riconosciuto a tutti i cittadini che vogliono venire a conoscenza dell’operato della Pubblica Amministrazione senza vantare alcun interesse specifico ulteriore.
In questi casi il soggetto interessato potrà fare richiesta di visionare esclusivamente gli atti formali relativi al procedimento. Atti che, di norma, dovrebbero già essere disponibili nella sezione di Amministrazione trasparente dell’Ente stesso.

La documentazione accessibile

In entrambi i casi non tutti gli atti sono accessibili.
I limiti sono quelli strettamente connessi alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto all’interesse alla conoscenza degli atti amministrativi. Tra questi tra questi vi sono, ad esempio i documenti coperti da segreto di Stato, la riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese.
Al di fuori di questi limiti tassativamente previsti, l’accessibilità ai documenti rispetto ai quali il cittadino vanta un interesse concreto e privilegiato dovrebbe essere massima.

Le responsabilità dell’Amministrazione scolastica

Nel caso in questione la domanda potrebbe quindi essere ribaltata.
La diversa qualifica del soggetto richiedente, determina il livello e il riconoscimento dell’istanza presentata.
I soggetti legittimati alla richiesta possono essere portatori di un interesse generale (accesso civico) o specifico (accesso agli atti). L’estensione e il grado di profondità con cui il soggetto può aspirare ad accedere ai documenti richiesti, è strettamente legato alla finalità specifiche della richiesta.
La responsabilità dell’Amministrazione, conseguentemente, è direttamente legata alla “risposta”, con l’uno o l’altro strumento.
In relazione alla richiesta quindi, l’operatore economico potrà visionare esclusivamente gli atti propedeutici e le determinazioni legate alle selezioni cui ha partecipato. Ogni altra richiesta risulta impropria in quanto il soggetto, non partecipante alla selezione, non è portatore di un interesse qualificato e differenziato.
Da ultimo, i termini relativi alla richiesta di accesso da parte dell’interessato, sono espressi all’Art. 15, comma 6, della Legge 11 febbraio 2005, n. 15: «Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere». 

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione all’accesso agli atti e all’accesso civico, contattaci qui.