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Infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola

Statisticamente, tra tutti i sinistri scolastici, il più frequente è l’infortunio durante l’attività di educazione fisica.
Per la sua natura implicita, l’attività motoria, per quanto possa essere pianificata e vigilata, non può mai escludere l’infortunio dell’alunno o del docente durante il suo svolgimento.
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, la scuola ha precisi obblighi di sorveglianza e di tutela nei confronti degli studenti. L’Istituto, quindi, per liberarsi dalla responsabilità, deve necessariamente dimostrare che l’evento lesivo si sia verificato per fatto illecito o caso fortuito.

Il fatto illecito di un altro studente

Il fatto illecito si verifica quando il danno subito dall’alunno è diretta responsabilità di un altro studente.
Per fatto illecito s’intende una condotta caratterizzata da un grado di irruenza e violenza incompatibile con il contesto scolastico di riferimento.
In una regolare condotta di gioco, l’urto accidentale o un’azione, compatibile con il contesto, che provoca un danno a un terzo, non può, configurarsi come illecito. La giurisprudenza evidenzia come, in questi casi, il danno non può essere oggetto di richiesta di risarcimento nei confronti dell’istituto Scolastico.

La prevenzione del sinistro

Il secondo caso è legato all’adozione di tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità degli studenti.
L’Istituto, quindi, dovrà porre in essere tutte le misure idonee ad evitare l’evento lesivo, prima tra tutte la vigilanza. Garantire l’incolumità dello studente, pianificando l’attività ed evitando l’uso di attrezzature non idonee o pericolose, rientra tra gli obblighi primari dell’Istituto. L’infrazione a queste elementari norme di cautela obbliga la scuola a risarcire tutti i danni subiti dall’alunno. In questo senso s’è espressa anche lo scorso dicembre, la Corte di Cassazione con la Sentenza 35281/2021.

Il caso fortuito durante l’attività di educazione fisica a scuola

Per la giurisprudenza, caso fortuito è quell’evento imprevedibile che non si sarebbe potuto evitare anche adottando un’impeccabile diligenza e una precisa vigilanza.
La scuola, quindi, non può essere ritenuta responsabile per il danno subito da un alunno durante la normale attività di educazione fisica. Soprattutto se non risultano violazioni dell’obbligo di vigilanza e di sorveglianza o se l’evento lesivo non sia dipeso dall’uso di attrezzature pericolose e non idonee al contesto scolastico.

La copertura obbligatoria dell’INAIL

L’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro identifica negli studenti, una particolare categoria di lavoratori. Con la Circolare 4 aprile 2006, n. 19, l’INAIL dispone che tutti gli alunni delle scuole pubbliche e private siano assicurati, tra gli altri, anche per gli infortuni che si verificano durante le esercitazioni di scienze motorie.
L’INAIL verificherà che l’evento lesivo subito dall’alunno rientri tra i casi risarcibili. In caso di esito positivo, sottoporrà l’infortunato a perizia medico-legale per stabilire il danno biologico e determinare l’ammontare dell’indennizzo economico.
È necessario evidenziare che l’INAIL applica una franchigia sui primi 5 punti di Invalidità permanente e non riconosce il rimborso delle spese mediche, in quanto ricomprese tra quelle erogate gratuitamente dal SSN.

La polizza scolastica integrativa

Nella maggioranza dei casi, gli istituti scolastici sottoscrivono una polizza integrativa. La polizza supplisce alle carenze della tutela INAIL e consente all’Istituto di tutelarsi nei casi di Responsabilità Civile diretta.
Nei casi di infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola, alunni e docenti possono fruire del rimborso di tutte le spese mediche nei limiti del massimale previsto.
Inoltre, nel caso di Invalidità Permanente, otterranno un indennizzo da aggiungere a quello erogato dall’INAIL.
Se l’evento lesivo è causato dalla condotta illecita di un altro studente o dalla negligenza della scuola nell’attuare tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità dei propri alunni o dall’omissione dell’obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico, il danneggiato può ottenere un risarcimento in Responsabilità Civile.

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La lite temeraria

Un’alunna del nostro istituto, durante l’intervallo, urta un compagno in modo accidentale; cadendo riporta la rottura di due incisivi. La scuola effettua regolare denuncia all’Assicurazione.
La famiglia chiede un colloquio con il Dirigente, ma all’appuntamento fissato non si presenta. Successivamente, l’avvocato della famiglia ci recapita una missiva in cui, tra le altre inesattezze, lamenta la mancata vigilanza e il mancato soccorso. Contestualmente, la famiglia procede con un esposto alla Procura della Repubblica. Nel caso di procedimento giudiziario la polizza assicurativa copre il danno e le eventuali spese?

Eventi di questo genere non sono insoliti in ambito scolastico. Del rischio di contezioso nella scuola abbiamo già parlato in un nostro precedente articolo, tuttavia il caso in questione merita qualche approfondimento.

La Lite temeraria e la Responsabilità processuale aggravata

Il tentativo di addossare, in modo pretestuoso o in malafede, la responsabilità di un evento ad un terzo, dal punto di vista giuridico, può essere considerato: lite temeraria.
In sostanza, la lite temeraria è un’azione giudiziaria, frutto della malafede o della colpa grave, di una delle parti. La norma di riferimento che prevede la responsabilità per lite temeraria è l’Art. 96 del Codice Di Procedura Civile, che disciplina anche la Responsabilità processuale aggravata.
La Responsabilità processuale aggravata è un danno punitivo teso a scoraggiare l’abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia. 
Alla presenza di determinati presupposti di legge, la Responsabilità prevede come sanzione la condanna della parte soccombente, oltre che al pagamento delle spese legali, anche al risarcimento dei danni.

La responsabilità dell’avvocato in solido con il cliente

Anche la responsabilità del legale non è secondaria rispetto all’azione giudiziaria intrapresa.
La Corte di Cassazione (Cass. Civ. 16023/2002) afferma che, benché l’attività professionale dell’Avvocato costituisca obbligazione di mezzi e non di risultato, la sollecitazione da parte del cliente non esonera il professionista dalla responsabilità per negligenza professionale.
Nel 2008, il Tribunale di Cagliari (Sent. 2247 del 19/06/2008) ha condannato l’Avvocato difensore, in solido con il cliente, al pagamento delle spese processuali in favore della controparte. L’avvocato infatti ha intrapreso una lite senza la prudenza minima che impone l’art. 96 del C.P.C.

L’esposto alla Procura della Repubblica

L’esposto alla Procura della Repubblica è lo strumento messo a disposizione del cittadino per dargli la possibilità di chiedere l’intervento degli organi di Polizia Giudiziaria.
Il cittadino può avvalersi dell’esposto per segnalare la violazione di diritti, o quando ritiene necessario l’intervento dell’autorità.
L’esposto non deve essere confuso con la querela o la denuncia.
Con la querela si chiede all’autorità di aprire un vero e proprio procedimento penale nei confronti di un soggetto determinato, perché si ritiene che abbia commesso un reato procedibile a querela di parte.
La denuncia, invece, consente d’informare l’autorità giudiziaria di una notizia di reato perseguibile d’ufficio e a cui ha assistito in qualità di testimone.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione scolastica non solo rimborsa il sinistro, come nel caso in questione, ma tutela anche la Responsabilità Civile dell’Istituto, qualora venisse dimostrata la responsabilità diretta nell’evento.
Circa l’esposto alla Procura della Repubblica, occorrerà invece attendere il risultato dell’inchiesta svolta dalla Polizia Giudiziaria.

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L’assicurazione nei Centri di Formazione Professionale

Il Centro di formazione professionale (CFP) è un Istituto scolastico finalizzato all’ingresso diretto nel mercato del lavoro attraverso la formazione professionale.
Per formazione professionale, infatti, si intende quel percorso di studio, ultimato il quale, consentirà allo studente di entrare (o rientrare) nel mondo del lavoro.

Cosa sono e come operano i Centri di Formazione Professionale?

I CFP, di norma, sono Aziende a gestione mista, pubblico/privata. Sono regolati e finanziati dalle Regioni, in conformità ai fabbisogni professionali del territorio locale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.
La formazione erogata garantisce l’obbligo scolastico disciplinato dal D.L. 17 ottobre 2005, n. 226 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I CFP quindi, ottemperando all’obbligo scolastico, consentono ai giovani che vogliono entrare immediatamente nel mondo del lavoro, di non dover compiere gli studi per arrivare al diploma, oppure alla laurea. Si tratta, quindi, di un percorso parallelo e differenziato da quello dei ragazzi che seguono l’istruzione scolastica di competenza ministeriale.
Il percorso di studi è versatile e gli indirizzi dipendono dalla tipologia del Centro frequentato.

I percorsi formativi

I CFP prevedono un biennio o triennio con materie prevalentemente pratiche e specialistiche, finalizzato al raggiungimento della qualifica professionale.
Al termine dei 3 anni vi è conseguimento della qualifica professionale (es.: operatore del benessere, meccanico, della ristorazione, ecc.). Dopo il 4° anno vi è il conseguimento del diploma professionale. Questo conferisce competenze di un livello superiore (es.: tecnico dei trattamenti estetici, per l’automazione industriale, di cucina, ecc.).
Con il superamento delle prove finali, gli alunni conseguono gli attestati, rilasciati dalle regioni. Sulla base di questi, gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale. Gli attestati costituiscono anche il titolo per l’ammissione ai concorsi pubblici.  Terminata la formazione quadriennale, lo studente potrà anche accedere ad un 5° anno, presso una scuola statale per ultimare il processo di studi. Il conseguimento del diploma di Stato gli consentirà anche l’accesso all’università.

Il profilo assicurativo

I CFP sono realtà dinamiche e flessibili, strettamente connesse con il mondo del lavoro.
L’assicurazione nei Centri di Formazione Professionale dovrà, quindi, prevedere quell’elasticità tipica del corso di studi.
A differenza dei CPIA, orientati esclusivamente agli adulti, i CFP, pur avendo rischi molto simili, si rivolgono prevalentemente ai minori (14 – 18 anni). Le attività scolastiche, oltre ai percorsi professionali specifici, prevedono inoltre corsi del tutto analoghi a quello dei tradizionali Istituti superiori.
Per le sue finalità specifiche, l’offerta formativa dei CFP, s’impernia principalmente sulle attività di laboratorio, sull’alternanza scuola lavoro e sui tirocini presso le Aziende.
Sono proprio queste le attività su cui si incentra il maggior rischio.
Le polizze in questo caso dovranno rispettare quindi il principio di adeguatezza che deve tenere in considerazione soprattutto questi aspetti peculiari.
Anche per l’assicurazione nei Centri di Formazione Professionale l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa determinante nella redazione di un contratto efficace.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per i Centri di Formazione Professionale, contattaci qui.

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Come pagano le polizze assicurative

Un nostro operatore scolastico ha subito un infortunio grave mentre era in Istituto. Alla chiusura del sinistro, l’INAIL gli ha riconosciuto 7 punti d’invalidità permanente. Ha diritto a percepire anche l’indennizzo da parte della polizza assicurativa scolastica?

Non è la prima volta che ci viene posta questa domanda.
Su come pagano le polizze assicurative abbiamo già pubblicato un articolo, tuttavia è necessario fare ancora un approfondimento.

Il risarcimento

Una persona che decide di stipulare più assicurazioni, nel caso in cui s’infortunasse durante il periodo di validità della polizza, potrà decidere a quale, tra gli Assicuratori, richiedere il risarcimento delle spese mediche sostenute.
Questa valutazione potrà essere fatta in relazione al massimale previsto da ciascuna polizza, oppure all’importo delle spese mediche o a qualsiasi altra valutazione personale.
Resta inteso che l’intera somma non potrà essere risarcita da più assicuratori.
Quest’azione, che il Codice Civile definisce Arricchimento Illecito, è vietata ai sensi dell’Art. 2041.

L’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

Nel caso di infortunio sul lavoro la tutela è prevista anche dall’INAIL
L’INAIL è un Ente pubblico che, limitatamente agli infortuni e alle malattie professionali, opera come una Compagnia assicurativa privata, ma con regole e protocolli propri.
Una regola, ad esempio, risiede nell’obbligatorietà del Datore di Lavoro ad assicurare i propri dipendenti.
Un’ulteriore regola è che l’INAIL non risarcisce le spese mediche sostenute in caso di infortunio, in quanto queste sono già erogate, gratuitamente, dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
L’INAIL inoltre garantisce anche la retribuzione salariale, in toto o in parte, per tutto il periodo d’infortunio.

L’indennizzo

Capitolo completamente diverso riguarda l’indennizzo.
Il lavoratore che, a seguito d’infortunio sul lavoro residuasse, un’invalidità permanente, come nel caso in questione, o nel caso estremo, perisse, l’indennizzo sarebbe erogato da tutte le società con cui ha stipulato la polizza.
Facciamo un esempio pratico. Un operatore scolastico, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, in auto, in itinere e nell’incidente, residua un’invalidità permanente. Se ha stipulato più polizze assicurative (auto, assicurazione scolastica, sindacato, mutuo della casa, ecc.) percepirà l’indennizzo previsto, da ciascuna polizza, indipendentemente da quante polizze ha sottoscritto.

I massimali erogati

In questi casi resta inteso che il massimale erogato non è uguale per tutti ma quello contrattualmente atteso da ciascuna polizza.
Per completezza d’informazione occorre altresì evidenziare che l’INAIL in questi casi, prevede una franchigia per i primi 6 punti di invalidità permanente.
Molti lavoratori, anche in ambito scolastico, non hanno ben chiaro questo meccanismo, motivo per cui spesso ritengono superfluo aderire alla polizza assicurativa scolastica.

Per tutti i chiarimenti su come pagano le polizze assicurative o sulla la correttezza del risarcimento o dell’indennizzo, contattaci qui.

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Perdita dell’anno scolastico per infortunio

Qualora uno studente rischiasse la perdita dell’anno scolastico per un infortunio che gli faccia cumulare un numero di assenze superiore a quanto previsto dalla norma, la Società assicuratrice rimborsa il danno?

La normativa scolastica prevede che, dopo un certo numero di giorni di assenza, sussista il concreto rischio di bocciatura, con la conseguente ripetizione dell’anno scolastico.

Il contesto normativo

Il limite di assenze, per ritenere assolto l’obbligo formativo, è espresso all’articolo 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122: “Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. […] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
Il tema, soprattutto negli ultimi due anni, è oggetto di discussione. Con lo scoppio della pandemia, infatti, sono numerose le famiglie hanno ritenuto opportuno non far frequentare la scuola ai propri figli per diversi giorni. La decisone è stata dettata un po’ per opportunità e un po’ per necessità, .
Senza entrare nelle scelte personali, questa decisione potrebbe avere delle gravi conseguenze qualora dovesse verificarsi il superamento del limite di assenze consentite durante l’anno scolastico.

Perdita dell’anno scolastico per infortunio

Al di là della pandemia, esclusa dalle polizze assicurative scolastiche, poniamo l’attenzione sulle assenze causate da infortunio.
Le migliori polizze assicurative operanti in ambito scolastico prevedono un indennizzo se, per assenza a seguito di infortunio, lo studente dovesse superare il limite di assenze consentito.
Tuttavia siamo in presenza di alcune precise limitazioni.
L’infortunio, di cui è stato vittima l’alunno, dev’essere avvenuto a scuola. E’ quindi escluso l’indennizzo se l’infortunio è accaduto al di fuori dell’ambito scolastico.
Spesso le condizioni contrattuali prevedono un numero minimo di giorni di prognosi a fronte dei quali può essere erogato l’indennizzo.
Ulteriori limitazioni possono prevedere l’andamento scolastico nel trimestre o nel quadrimestre precedente.
In altri casi il risarcimento è previsto solo per l’anno scolastico in cui è accaduto il sinistro e non per l’eventuale successivo se la prognosi fosse particolarmente lunga.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione agli indennizzi legati alla perdita dell’anno scolastico per infortunio, contattaci qui.

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Ucraina: l’Italia è pronta ad accogliere gli studenti ucraini colpiti dalla guerra

Siamo pronti ad accogliere nelle nostre aule bambini e ragazzi ucraini costretti a lasciare il loro Paese a causa della guerra”. È la dichiarazione del Ministro Patrizio Bianchi.
I drammatici avvenimenti legati alla situazione in Ucraina, hanno raccolto la sensibilità non solo del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ma anche delle scuole.
Il nostro paese non è nuovo a questo tipo di iniziative.

Chernobyl

Nell’aprile 1986, l’esplosione di un reattore della Centrale Nucleare di Chernobyl, in Ucraina, provocò 10.000 morti.
In seguito 400.000 persone sono risultate affette da varie patologie, tra queste moltissimi bambini.
Nei mesi e negli anni subito successivi, gli echi di quanto accaduto crearono una forte sensibilizzazione anche nel nostro Paese.
Molti Istituti scolastici organizzarono e/o aderirono a progetti di accoglienza di minori provenienti delle zone maggiormente contaminate.
I progetti attivati prevedevano, oltre all’attività scolastica, l’ospitalità da parte delle famiglie italiane.
Queste iniziative durarono per molti anni, anche alla luce dell’impatto sulla salute dei più piccoli, provocato dal disastro.
Fino ai primi anni 2000, perdurando questi progetti, alcuni Istituti scolastici cominciarono a chiedere tutele assicurative specifiche per gli alunni stranieri coinvolti nei progetti.
Oggi per gli studenti ucraini colpiti dalla guerra si pone la stessa necessità.

Le tutele assicurative per gli alunni temporaneamente ospiti dell’Istituto

L’intervento dei broker assicurativi specializzati, in questo caso, risultò determinante.
Attualmente, i contratti stipulati con le maggiori società impegnate nell’assicurazione del mercato scolastico, prevedono l’estensione delle coperture assicurative anche agli alunni non iscritti all’Istituto.
Gli alunni, anche stranieri, temporaneamente ospiti dell’Istituto scolastico e/o presso le famiglie degli studenti iscritti alla scuola, sono regolarmente coperti dalla polizza.
La tutela comprende tutti i rami previsti: Responsabilità Civile, Infortunio, Assistenza e Tutela legale.
In questo casi, di norma, inoltre, la polizza non prevede il pagamento del premio. Questi soggetti risultano quindi assicurati gratuitamente.

Le esclusioni

Anche per gli studenti ucraini colpiti dalla guerra, come per tutti gli alunni stranieri ospiti della scuola, è bene effettuare il controllo delle condizioni di polizza.
Non tutte le polizze prevedono la copertura gratuita. Altre limitano la tutela esclusivamente alle attività scolastiche escludendo l’itinere o la presenza all’interno delle famiglie.
Altre soluzioni prevedono la copertura esclusivamente per attività che la Società assicuratrice ritiene non pericolose.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti ucraini temporaneamente ospiti delle scuole italiane, contattaci qui.

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L’istruzione degli adulti

L’educazione degli adulti, in Italia è erogata attraverso i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
Questa tipologia di scuole ha organizzazione e offerte specifiche.
Anche l’assicurazione scolastica dei CPIA, quindi, necessita di particolari attenzioni.
I progetti educativi degli adulti esistono in Italia dal 1997, quando erano articolati nei Centri Territoriali Permanenti (CTP) con corsi serali tenuti, di norma, negli istituti di istruzione secondaria superiore.

Obiettivi e offerta formativa

Con il Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015, sono state emanate le linee guida per il passaggio dai CTP al nuovo ordinamento dei CPIA. Obiettivo del decreto è favorire quelle attività educative volte all’acquisizione di un titolo di studio, allo scopo di elevare il livello di istruzione della popolazione adulta. L’offerta dei CPIA, quindi, va intesa sia come il prolungamento e integrazione dell’educazione impartita nell’età dell’obbligo scolastico, per tutti coloro che hanno precocemente abbandonato il normale percorso scolastico.
A questi primi aspetti, soprattutto negli ultimi anni, vanno aggiunti i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per adulti stranieri. I corsi sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento del livello di conoscenza della lingua italiana finalizzata all’ottenimento della cittadinanza.

La struttura organizzativa dei CPIA

I CPIA sono Istituti di istruzione autonomi, organizzati in reti locali. Hanno lo stesso livello di autonomia delle scuole, quindi dotati di sedi, personale e organi collegiali propri.
I soggetti che hanno accesso ai corsi offerti dai CPIA sono persone di età uguale o superiore a 16 anni.
Proprio per la tipologia di offerta, i CPIA sono caratterizzati da un’organizzazione flessibile, che consente la personalizzazione dei percorsi di studio e il riconoscimento dell’apprendimento pregresso.
Come tutte le scuole pubbliche, anche i CPIA dipendono direttamente dal MIUR, sono finanziati con fondi pubblici e l’ammissione è gratuita per i partecipanti.
Ad oggi i CPIA sono circa 150, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

L’assicurazione scolastica dei CPIA

La peculiarità e la flessibilità dell’offerta proposta dai CPIA necessita di polizze assicurative altrettanto peculiari e flessibili.
Le polizze standardizzate offerte nelle scuole, infatti, mal si adattano alla dinamicità dell’offerta formativa dei CPIA.
Innanzi tutto, la popolazione scolastica è composta nella stragrande maggioranza da persone adulte, motivo per cui, alcune garanzie specifiche, tipiche delle scuole tradizionali, sono assolutamente inutili.
Anche l’offerta formativa è estremamente flessibile. In molti CPIA non si effettuano né l’attività motoria, né i viaggi di istruzione. Garanzie legate a queste attività risultano essere, quindi, superflue e sbilanciate rispetto alle reali necessità del CPIA.

L’adeguatezza del contratto assicurativo

L’offerta formativa tipica di questi centri, al contrario, s’impernia spesso su attività pratiche e di alternanza scuola lavoro.
Finalità dei CPIA, infatti, è la riqualificazione e la mobilità professionale degli adulti. Tali attività sono organizzate attraverso la collaborazione tra scuola e comunità locali e coinvolgono il mondo del lavoro e i principali partner sociali attivi su un territorio.
Un ultimo aspetto da tenere in considerazione, ai fini dell’adeguatezza della polizza assicurativa, è il numero dei soggetti iscritti. La popolazione scolastica dei CPIA è variabile. Ci sono soggetti che frequentano solo per il tempo necessario al conseguimento dell’obiettivo prefissato.
La polizza che risponda al canone di adeguatezza deve tenere in considerazione questa molteplicità di aspetti.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, contattaci qui.

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Le punizioni corporali a scuola

Con la recente ordinanza (n. 5244 del 17 febbraio 2022), la Cassazione conferma la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per una docente che aveva schiaffeggiato un alunno disabile.
Non è certo il primo caso. Nell’ottobre 2020 fece scalpore il video in cui, in un Istituto superiore di Salerno, un’insegnate schiaffeggia uno studente reo di non voler mettere la mascherina in classe.

Le punizioni corporali sono un reato

Su tema, la giurisprudenza s’è espressa a più riprese: gli insegnanti che infliggono punizioni corporali commettono un illecito.
L’abuso dei mezzi di correzione, infatti è una reato punibile penalmente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 31642 del 21 luglio 2016, ha condannato una maestra per aver tirato i capelli e schiaffeggiato uno studente. La Docente è stata ritenuta colpevole per i reati di lesioni personali e di abuso dei mezzi di correzione in danno del minore.
Gli insegnanti, riconosciuti colpevoli, sono puniti ai sensi dall’Art. 571 del Codice Penale, il quale stabilisce che debba essere perseguito: “Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte”.

Le lesioni personali

Il codice inoltre stabilisce che, se dall’abuso di mezzi di correzione ne deriva una lesione personale, sono previste le pene di cui agli Artt. 582 e 583 del Codice Penale e il soggetto colpevole dovrà farsi carico del risarcimento.
Il docente, in relazione alla gravità del fatto, potrebbe anche essere sottoposto ad un provvedimento disciplinare. I provvedimenti vanno dalla sospensione dell’incarico fino al vero e proprio licenziamento.

L’assicurazione scolastica

Sotto il profilo strettamente assicurativo, l’alunno vittima di lesioni personali è tutelato dalla polizza infortuni sottoscritta dall’Istituto.
Qualora non lo escluda esplicitamente, l’assicurazione rimborserà tutti danni derivanti.
Anche l’Istituto scolastico è tutelato dalla polizza assicurativa per gli eventuali danni derivanti dall’eventuale Responsabilità Civile.
Per il Docente, in tutti i reati di carattere penale, causati dolosamente, non c’è tutela assicurativa.
Al contrario, esiste la possibilità che la Società Assicuratrice si rivalga nei confronti del responsabile del gesto.

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Atti vandalici nelle scuole

Negli ultimi giorni il nostro Istituto è stato vittima di svariati atti vandalici che hanno portato alla rottura di alcuni vetri e all’imbrattamento dei muri dell’edificio. La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre questo tipo di danni?

Gli atti vandalici nelle scuole sono un fenomeno ricorrente.
La cronaca purtroppo, ne riporta settimanalmente.
Gli atti vandalici non sono solo quelli che si manifestano con l’imbrattamento dei muri o la rottura dei vetri all’esterno dell’Istituto.
Danneggiamenti sono provocati anche nei tentativi di furto del materiale scolastico o alle casse dei distributori automatici di cibo e bevande.

Il costo dei danni conseguenti agli atti vandalici ricade sul proprietario dell’immobile

Le polizze assicurative scolastiche normalmente non ricomprendono questo tipo di eventi. Occorre infatti ricordare che gli istituti scolastici sono proprietà degli Enti Locali. Ne deriva che i danni da imbrattamento dei muri o da rottura dei cristalli e degli infissi è un onere a cui dovrà far fronte l’Ente proprietario direttamente o attraverso la propria polizza assicurativa.
Un’attenzione particolare, invece, riguarda i beni contenuti all’interno dell’Istituto oggetto degli atti vandalici.

I distributori automatici

Esattamente come l’immobile, anche i distributori automatici di cibi e bevande non sono proprietà della scuola. Allo stesso modo, i danni causati a queste apparecchiature da atti vandalici, restano a carico del concessionario.
In questi casi, la nostra esperienza diretta ci conferma che, una parte non secondaria delle effrazioni, sia finalizzata al furto del danaro contenuto nei distributori.
Per prevenire questi eventi, l’aspetto preventivo risulta determinante.
In fase di selezione del concessionario sarebbe utile porre come criterio di scelta, l’utilizzo di soluzioni di pagamento alternative al danaro contante.
Attualmente è infatti possibile effettuare il pagamento con chiavi elettroniche o tessere magnetiche. Una soluzione più avanzata, consente il pagamento avvicinando lo smartphone al distributore e inquadrando il QR code. Nella maggior parte dei casi, l’utilizzo di questi accorgimenti scoraggia l’intrusione nei locali scolastici da parte di malintenzionati.

I beni di proprietà dell’Istituto

I fondi stanziati negli ultimi anni per l’aggiornamento degli strumenti in dotazione alle scuole, prima di tutto quelli di carattere informatico, ha ampliato la necessità di tutela.
In relazione ai beni di proprietà dell’Istituto abbiamo già sottolineato, in un nostro precedente articolo, l’opportunità della stipula di un’assicurazione specifica.
In relazione agli atti vandalici nelle scuole, le migliori soluzioni assicurative presenti nel mercato scolastico, prevedono la possibilità di un massimale per la copertura dei costi per il ripristino dei danni causati dall’effrazione.
L’importo erogato, di norma, è abbastanza contenuto ma consente all’Istituto di poter per far fronte immediatamente ai primi costi di messa in sicurezza, in attesa dell’intervento del proprietario dell’immobile.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa nel caso di atti vandalici nella scuola, contattaci qui.

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Il cyberbullismo a scuola

Le statistiche evidenziano come gli atti di cyberbullismo a scuola siano in crescita. Nell’ultimo periodo, inoltre, il parziale isolamento generato dal Covid e dal lockdown, hanno aggravato la situazione.
È quanto emerge anche dall’ultima Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo elaborata dall’Istat.
Il cyberbullismo è una forma di violenza virtuale realizzata attraverso l’uso delle tecnologie digitali.
Come per il bullismo tradizionale, si manifesta con prepotenza e prevaricazione reiterata nel tempo, perpetrata da una o più persone, nei confronti di un’altra percepita come più debole.
Nella scuola, in genere, all’interno di un gruppo dei pari.

Il cyberbullismo è un reato

Esattamente come per il bullismo, le azioni di cyberbullismo sono un reato ai sensi del codice penale italiano. I reati penalmente rilevanti sono: ingiuria (art. 594), diffamazione (art. 595), violenza privata (art. 610), minaccia (art. 612) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del Codice della privacy).
Nei casi più gravi (minaccia grave, molestie) la denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria è sufficiente per attivare un procedimento penale. Negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta (querela) che si proceda penalmente contro l’autore del reato.
La 29 maggio 2017, n. 71, in assenza di denuncia o querela, introduce un provvedimento di carattere amministrativo per i minori, sopra i 14 anni, autori di atti di cyberbullismo nei confronti di altri minori.
Il minore autore può essere convocato dal Questore e ammonito se ritenuto responsabile delle azioni telematiche. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

La responsabilità dell’Istituto scolastico e dei docenti

Cosa succede nel caso di comportamenti penalmente rilevanti o di danni procurati a scuola?
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile (responsabilità dei precettori) e dell’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale), gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi “dal fatto illecito dei loro allievi […] nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Il docente ha il dovere di controllo dell’attività dei minori e, in caso di comportamento illecito, si presuppone la “culpa in vigilando“, ovvero l’inadempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi.
Nella scuola pubblica, la responsabilità si estende alla Pubblica Amministrazione, che si surroga al personale, nella responsabilità civile.
Nella scuola privata, sarà la proprietà dell’Istituto a risponderne.
Da questa responsabilità di può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.
L’Istituto deve tuttavia dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del fatto dannoso.

Le polizze assicurative scolastiche

Al di là delle necessarie azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie, per arginare il fenomeno, un aspetto importante riguarda le polizze assicurative scolastiche.
Ad oggi, molte coperture presenti sul mercato, escludono i danni derivanti da azioni di cyberbullismo a scuola come intimidazioni, molestie verbali, violenze, aggressioni e persecuzioni attuate attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali.
Certamente le polizze assicurative non prevengono il fenomeno, tuttavia garantiscono un congruo risarcimento in caso di danno.

Se desideri verificare la copertura assicurativa stipulata dall’Istituto nei casi di cyberbullismo a scuola, contattaci qui.