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Ritardata denuncia di sinistro

Il nostro istituto ha effettuato una denuncia di sinistro oltre il termine previsto dalle condizioni contrattuali. La società assicuratrice ci ha comunicato che il danno non è indennizzabile per tardiva denuncia. La famiglia minaccia un’azione legale nei confronti della scuola. Cosa possiamo fare?

I termini per effettuare la denuncia di sinistro sono stabiliti dall’Art. 1913 del Codice Civile. “L’assicurato – riporta il testo dell’articolo – deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza”. Il codice stabilisce il termine di tre giorni, ma le parti possono accordarsi per un termine diverso. I testi contrattuali delle polizze assicurative scolastiche infatti, di norma derogano a questo articolo prevedendo tempistiche più lunghe, solitamente 30 giorni.

Cosa rischia la scuola in caso di tardiva denuncia

La norma stabilisce che l’assicurato, nel caso di ritardata denuncia di sinistro, possa perdere il diritto all’indennizzo oppure subire la riduzione dell’importo liquidato.
Non sempre, però, l’inosservanza dell’obbligo di dare tempestivo avviso alla compagnia preclude automaticamente il risarcimento.
La società assicuratrice potrà non erogarlo o ridurlo solo se dimostra di aver subito un danno causato dalla tardiva denuncia.
Ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile, l’assicurato perde il diritto all’indennità solo se non ha adempiuto all’obbligo in malafede.
L’assicurato potrà quindi pretendere il risarcimento se l’omissione è stata fatta per negligenza e la Società assicuratrice non ha subito un danno economico concreto.
Diverse quindi sono le conseguenze a seconda che l’assicurato abbia agito in malafede (dolo) o con colpa. Nel primo caso l’assicurato perde totalmente il diritto al risarcimento. Se ha agito solo con negligenza potrebbe subire una riduzione del risarcimento in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore.
Qualora tuttavia mancasse la prova del danno sofferto, l’assicuratore è tenuto comunque al risarcimento, anche nel caso in cui la denuncia di sinistro sia fuori termine.

La giurisprudenza

Circa i casi di ritardata denuncia di sinistro si è più volte espressa la Cassazione. Recentemente con l’Ordinanza n. 24210/2019 e successivamente con l’Ordinanza n. 8701/2022.
Sia nell’ipotesi di dolo che di colpa nella tardiva denuncia, spetta all’assicurazione dimostrare, l’intento fraudolento dell’assicurato o, in caso di negligenza il pregiudizio sofferto.
Se manca la prova, l’assicuratore dovrà risarcire il danno anche nel caso di denuncia di sinistro fuori termine.
La Cassazione precisa comunque che, ai fini della perdita del rimborso, non occorre lo specifico intento fraudolento, è sufficiente “la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla legge e la cosciente volontà di non osservarlo”.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla ritardata denuncia di sinistro, contattaci qui.

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Ciao Franco!

Un drammatico e inspiegabile incidente, sabato scorso, ha causato la perdita del nostro collega Franco Deidda.
Amico e collega, il suo ricordo resterà sempre vivido tra noi che lo abbiamo conosciuto.
In questo momento di dolore ci stringiamo intorno ai figli, Andrea e Alessandro, alla famiglia e a tutti coloro, che in questi anni, hanno avuto con lui un rapporto personale e professionale.
Tutti noi di AB-International vogliamo esprimere a loro la nostra vicinanza e il nostro più sentito cordoglio.

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Proroga del contratto assicurativo

La scadenza della polizza assicurativa RC/Infortuni del nostro Istituto è prevista per il prossimo mese di settembre. Purtroppo non abbiamo effettuato il passaggio all’interno del Consiglio di Istituto, inoltre il piano ferie del nostro personale non consente la piena operatività della segreteria. Da ultimo il nostro attuale Dirigente Scolastico andrà in pensione il prossimo 1° settembre e, anche in un’ottica di “rispetto” per il nuovo Dirigente, preferisce non effettuare la selezione per la nuova polizza. È possibile, alla luce delle motivazioni addotte, effettuare la proroga del contratto assicurativo in essere per un anno?

Della proroga dei contratti pubblici ce ne siamo già occupati in un nostro precedente articolo, alla luce della situazione emergenziale causata dalla pandemia.
Circa la proroga del contratto assicurativo proviamo a fare qualche un approfondimento specifico.

La normativa vigente

L’istituto della proroga è regolamentato all’interno del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.
Il comma 11 chiarisce precisamente i termini secondo i quali si può ricorrere alla proroga.
In prima istanza, il bando e i documenti di gara devono prevedere, e contabilizzare, l’opzione di proroga. Inoltre il periodo di proroga dev’essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
Da ultimo la Società assicuratrice dovrà garantire che le prestazioni, nel periodo di proroga, avvengano agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario oppure a condizioni più favorevoli per la scuola. Ne deriva che, qualora mancasse uno di questi tre elementi, la proroga, non potrà essere richiesta.

L’onere motivazionale

Come per tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, anche quello della proroga, prevede l’obbligo motivazionale. Questo aspetto è precisamente indicato nell’Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
A nostro parere, le motivazioni proposte per richiedere la proroga del contratto assicurativo, nel caso in questione, appaiono prive di fondamento.
Ai sensi dell’Art. 45 del D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129, al Consiglio di Istituto, spettano esclusivamente le delibere per i contratti di carattere pluriennale (comma 1, lettera d). Spetta al Consiglio di Istituto anche la delibera per i contratti, il cui valore superi il tetto della soglia prevista per l’affidamento diretto (comma 2, lettera a). In assenza dei questi requisiti la delibera del Consiglio di Istituto è superflua.
Circa l’indisponibilità del personale occorre evidenziare che la mancata programmazione è esclusiva responsabilità dell’Amministrazione appaltante e non può essere addotta come motivazione di proroga. In fase di stipula, infatti, la scuola conosceva perfettamente la data di scadenza del contratto.
Non trova neanche motivazione il pensionamento del Dirigente. L’avvicendamento della dirigenza non può impedire il fermo delle attività proprie dell’Amministrazione. La stipula della polizza assicurativa non è un’azione che rientra in nell’ambito discrezionale e privatistico del Dirigente scolastico, ma una precisa azione di tutela nei confronti dell’Amministrazione.

Periodo emergenziale

Gli unici aspetti che potrebbero essere presi in considerazione, in questi casi, sono quelli eventualmente legati all’introduzione delle diposizioni normative emergenziali legate alla pandemia.
Il Codice dei Contratti le definisce: varianti in corso d’opera, ed sono contenute nell’Art. 106, comma 1, lett. c) n.1. Il dispositivo indica: “circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice” e come “tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”.
La stessa A.N.A.C. evidenzia nel Vademecum del 22 aprile 2020, al punto 9, come, in taluni casi, è possibile non indire una nuova gara ma si possa mantenere in vita il precedente rapporto. 
Un ultima possibile soluzione, qualora la Stazione Appaltante non abbia previsto sin dall’origine l’opzione di proroga tecnica, è contenuta nell’Art. 63, comma 2, lett. c), del Codice. Si tratta di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara che, congruamente motivata, può far portare avanti il rapporto fino a che non si addivenga alla stipula del contratto.
Anche in questo caso è fondamentale l’onere motivazionale: “Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla proroga dei contratti assicurativi scolastici, contattaci qui.

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Violenza nelle scuole

I drammatici fatti accaduti nella Robb Elementary School di Uvalde in Texas, hanno prepotentemente riacceso l’attenzione sulla violenza nelle scuole.
Gli Stati Uniti, purtroppo, non sono nuovi a questo tipo di episodi. Pensare però che questi avvenimenti siano troppo lontani dalla nostra cultura è un errore.
Lo scorso mese, in una scuola di Melito, in provincia di Napoli, uno studente di 13 anni è stato accoltellato alla schiena mentre era in classe.
Nel mese di febbraio, un episodio analogo coinvolgeva uno studente quattordicenne di un Istituto Superiore di Rimini.
Non è nostra intenzione né competenza fare analisi di carattere sociologico.
In questi giorni tuttavia, alcune scuole clienti, ci hanno posto delle domande nel merito.
Le riassumiamo così: esiste una responsabilità diretta della scuola in questo tipo di eventi? Inoltre: la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre questi episodi?

L’imputabilità del minorenne

Prima di provare a rispondere, occorre fare un distinguo. Ai sensi dell’Art. 97 del Codice Penale, il minore di anni 14 non è mai imputabile penalmente. Se, tuttavia, è riconosciuta la pericolosità sociale del soggetto, possono essere previste delle misure di sicurezza come la libertà vigilata o il ricovero in riformatorio.
Il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile solo se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere, a norma dell’Art. 85 del Codice Penale.

La responsabilità della scuola e della famiglia

Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, la responsabilità del genitore (culpa in educando) e del docente (culpa in vigilando) non sono tra loro alternative.
Su questo aspetto, la giurisprudenza conferma che la responsabilità del genitore e dell’insegnante sono di natura solidale, concorrenti tra loro e non alternative. (Cass. civ., sez. III, n. 12501/2000).
Nel merito della responsabilità della scuola, l’Art. 28 della Costituzione indica come i funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici siano responsabili, degli atti compiuti in violazioni dei diritti.
In questo senso l’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente nei casi di danni per dolo o colpa grave.
La presunzione di responsabilità potrà essere superata solo dimostrando l’adozione di concrete misure organizzative idonee a evitare una prevedibile situazione di pericolo. Ovvero provando che la vigilanza è esercitata nella misura dovuta e adeguata all’età e al normale grado di comportamento dei minori affidati (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2334).

Profilo assicurativo

Ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, l’assicuratore non è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto quest’ultimo deve pagare ad un terzo per i danni cagionati da fatti dolosi.
L’assicurazione, di norma, infatti, copre esclusivamente la condotta colposa dell’assicurato.
Il secondo capoverso dello stesso articolo del Codice Civile estende, peraltro, l’obbligo dell’assicuratore anche ai danni causati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali l’assicurato deve rispondere.
È questo il caso di sinistro causato da un soggetto incapace, ovvero nell’ipotesi di responsabilità dei genitori, tutori, precettori o maestri d’arte.
Di fronte a casi così estremi, tuttavia, anche in assenza di una sentenza giurisprudenziale definitiva, generalizzare è sempre avventato.
In linea di principio possiamo affermare che la polizza assicurativa scolastica potrebbe indennizzare il danno, riservandosi, tuttavia, il diritto di rivalersi nei confronti della famiglia o dell’Istituto.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative nei casi di violenza nelle scuole, contattaci qui.


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Allagamento dei locali

La rottura di un tubo all’interno di un plesso del nostro Istituto comprensivo, ha causato l’allagamento dei locali e il danneggiamento di un PC. La polizza assicurativa scolastica stipulata dall’Istituto copre il danno?

Le polizze assicurative scolastiche, di Responsabilità Civile e Infortuni, normalmente non prevedono il risarcimento di questo tipo di danno.
Vero è che, negli anni, alcune società assicuratrici hanno esteso le coperture anche ad alcuni beni di proprietà. Tuttavia queste estensioni presentano parecchie limitazioni. Per questo motivo è sempre bene verificare con attenzione, anche con l’aiuto del broker specializzato, quali sono le effettive coperture.
In tutti i casi, soprattutto in presenza di un cospicuo valore, è opportuno stipulare una polizza specifica per i beni dell’Istituto.
Queste polizze, definite “Property” hanno premi, massimali e garanzie variabili in relazione al valore reale dei beni assicurati.

Risarcimento danni da allagamento

L’Art. 251 del Codice Civile stabilisce che il soggetto che ha la custodia della cosa che ha causato il danno, dovrà risarcire il terzo danneggiato.
Nel caso quindi in cui l’allagamento dei locali scolastici è causato dalla rottura degli impianti idrici, sarà il proprietario dei locali a rispondere dei danni. Analogamente anche se il danno è causato dalla rottura degli impianti di riscaldamento o condizionamento o da infiltrazioni provenienti dalle condutture interne dell’immobile.
Analogamente, nel caso in cui il danno è provocato dalla rottura di una tubazione di un immobile adiacente, sarà il proprietario di quest’ultimo, a rispondere del danno.
In tutti casi di allagamento dei locali le conseguenze economiche potrebbero essere importanti.
Buona norma preventiva quindi è la copertura assicurativa per questo tipo di danno. Di norma, le polizze assicurative degli Enti locali prevedono sempre questa eventualità.
Seppur raramente non è tuttavia da escludersi che i danni siano causati dalla cattiva manutenzione degli impianti da parte del personale scolastico oppure dalla tardiva o mancata segnalazione al proprietario. In questi casi la scuola potrebbe avere delle responsabilità dirette.

La denuncia di sinistro

Oltre alla prudenza in fase di copertura dei rischi, il secondo elemento fondamentale è il tempismo della comunicazione. Con il trascorrere del tempo infatti, i beni colpiti rischiano di rovinarsi maggiormente. Una prolungata esposizione all’umidità inoltre, potrebbe originare odori, muffe e spore malsane.
In tutti casi di allagamento dei locali, la scuola è tenuta a mettere in sicurezza la struttura e contestualmente a denunciare l’accaduto al proprietario dell’immobile al fine di far intervenire tempestivamente i tecnici specializzati.
La denuncia al proprietario dell’immobile dovrà essere corredata dall’elenco dei beni danneggiati di proprietà dell’Istituto. Nella denuncia dovranno sempre essere evidenziati tempi e modi relativi all’evento oltre che le fotografie e il valore dei beni danneggiati.
Qualora l’Istituto scolastico avesse sottoscritto una polizza assicurativa per i beni di proprietà, è opportuno effettuare denuncia anche al proprio assicuratore.

Il risarcimento del danno

In relazione al risarcimento del danno, come abbiamo visto, nella maggioranza dei casi, questo è dovuto al proprietario dell’immobile. Quest’ultimo non solo dovrà provvedere al ripristino dei locali ma anche al pagamento dei beni danneggiati. La società assicuratrice con cui la scuola ha stipulato la polizza, in caso di allagamento dei locali potrebbe infatti non pagare il danno. In alternativa potrebbe pagare il danno diretto ai beni danneggiati e successivamente rivalersi sul proprietario dell’immobile.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per l’allagamento dei locali scolastici, contattaci qui.

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La concessione dei locali scolastici

Il Comune proprietario dell’immobile scolastico ci ha comunicato che ha dato in concessione la palestra dell’Istituto ad una associazione sportiva. La concessione dei locali scolastici avverrà al di fuori dell’orario delle attività didattiche. Nel caso di danneggiamento all’immobile o alle attrezzature di proprietà dell’Istituto la polizza scolastica risarcisce il danno?

Gli edifici scolastici, i locali e le relative attrezzature, sono patrimonio dello Stato o degli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni), ai sensi dell’Art. 826 del Codice Civile.
Ai sensi dell’Art. 14, comma 1, lettera (i) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, gli Enti proprietari provvedono alla realizzazione, alla fornitura ad uso esclusivo alla scuole degli immobili. L’Ente proprietario è inoltre obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

Le norme sulla concessione dei locali scolastici

La concessione in uso dei locali scolastici a Enti o Associazioni è consentita ai sensi dell’Art. 96 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Le regole e le procedure relative alla cessione dei locali sono demandate agli accordi e ai protocolli operativi stipulati tra la scuola e l’Ente proprietario.
Giova ricordare che l’Ente Locale è il proprietario dell’immobile ma questo è dato ad uso esclusivo alla scuola. Qualora un Ente o un’Associazione richiedesse l’uso dei locali, autorizzazione dovrà essere concessa dal Consiglio di Istituto della scuola, ai sensi dell’art. 38 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Tempi e finalità

Le attività didattiche proprie della scuola hanno priorità rispetto all’utilizzo del concessionario. Per questo motivo l’utilizzo dei locali scolastici è consentito, al di fuori dell’orario del servizio scolastico e non dovrà interferire con l’attività didattica.
La concessione dovrà inoltre rientrare nell’ambito dei fini istituzionali e comunque in ambiti di interesse pubblico con finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.
Inoltre le attività dovranno essere rese in forma gratuita e/o senza scopo di lucro. Ne deriva che non può essere concesso l’uso dei locali scolastici a soggetti che perseguono fini commerciali o che espletino attività in ambito di interesse privato. Allo stesso modo, non potranno utilizzare i locali scolastici, partiti politici, associazioni, organizzazioni e comitati che ne costituiscono un’emanazione diretta o indiretta.

Procedure per la concessione

Il soggetto concessionario dovrà inoltrare formale richiesta all’Ente proprietario dell’immobile e/o al Dirigente scolastico. In quest’ultimo caso il Dirigente scolastico dovrà avere ricevuto delega formale dall’Ente stesso. Oltre alle finalità specifiche per cui è chiesta la concessione, il soggetto richiedente dovrà indicare le generalità del soggetto responsabile. Effettuate le necessarie verifiche e ottenute le necessarie autorizzazioni può essere concesso l’uso degli spazi.

Il profilo assicurativo

Ottenuta la concessione, il concessionario diventa responsabile per i danni diretti, a cose o persone, causati nel tempo e nei luoghi oggetto della concessione stessa. Per questo motivo la concessione dei locali scolastici dovrebbe essere sempre subordinata alla sottoscrizione, da parte del concessionario, di una polizza per la Responsabilità Civile e per la copertura dei danni provocati.
Il broker assicurativo specializzato potrà, su mandato della scuola cliente, verificare la qualità delle coperture assicurative offerte dal concessionario.
Allo stesso modo il concessionario è tutelata dalla polizza assicurativa della scuola o dell’Ente Locale per gli eventuali danni dovesse subire da questi ultimi nel corso del periodo di concessione.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per la concessione dei locali scolastici, contattaci qui.

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La responsabilità del broker nei confronti della scuola

Nel corso di un incontro on-line il relatore affermava che, nel caso di inadeguatezza della polizza assicurativa, in presenza del broker, l’Amministrazione scolastica era esonerata da responsabilità diretta. L’affidamento del mandato assicurativo al broker, infatti sposterebbe la responsabilità dal Dirigente scolastico all’intermediario che ne risponderebbe anche economicamente. È vero?

L’affermazione è vera solo in parte e certamente merita di un approfondimento.

Le indicazioni delle Autorità

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), già in un parere del 2009, precisa alcuni aspetti relativi alla responsabilità. “Preliminarmente – afferma l’AGCM – è utile ricordare che la figura del broker di assicurazione è assimilabile a quella di un mediatore al quale, colui che intende stipulare una polizza si rivolge per una consulenza o per assistenza nella scelta della copertura assicurativa”. “Al broker, pertanto – continua l’Autorità – potranno essere affidate attività di consulenza antecedenti alla deliberazione del bando […] e di gestione del rapporto contrattuale successivamente all’aggiudicazione alle compagnie assicurative”.
Ne deriva che il broker può assistere l’Amministrazione scolastica nello studio del rischio da assicurare e nella predisposizione delle condizioni contrattuali. Potrà anche esprimere un parere in relazione alla valutazione delle offerte verificando l’adeguatezza delle stesse con le esigenze dell’Istituto. Il Broker, tuttavia, non potrà mai intervenire direttamente né sul processo di aggiudicazione, né sulla stipula del contratto.

La responsabilità dell’Amministrazione

Rimane sempre in capo all’Amministrazione la scelta della compagnia di assicurazione cui affidare la copertura rischi.
La scelta della Società assicuratrice dovrà avvenire sempre nel rispetto delle norme di evidenza pubblica. Non è quindi possibile demandare al broker non solo la stipula ma anche la scelta della Società Assicuratrice.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 102 del Codice dei Contratti, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 resta in capo al Responsabile Unico del Procedimento la verifica di conformità per i servizi acquistati.
In altre parole, è responsabilità dell’Amministrazione verificare, anche con la consulenza del broker, che il servizio sia corrispondente a quanto richiesto in fase selettiva.
Ne deriva che il mandato di brokeraggio non esonera assolutamente l’Amministrazione dalla responsabilità diretta.

La responsabilità del Broker

Quali sono quindi i profili di responsabilità del broker?
Possiamo ipotizzarne almeno due. Qualora il contratto assicurativo risulti privo dei requisiti di adeguatezza, a causa della negligenza del broker, è certamente ravvisabile la responsabilità di quest’ultimo nei confronti dell’Amministrazione Scolastica.
Tuttavia sorge spontanea una domanda: se il broker non è stato in grado di stilare un contratto adeguato, quali sono le competenze richieste e i criteri che l’Amministrazione ha adottato nella scelta del broker? Esattamente come per tutti i contratti, anche per il brokeraggio assicurativo, il RUP è responsabile della verifica di conformità del servizio acquistato.
Un ulteriore profilo di responsabilità è invece quello legato ad attività specifiche inserite nel contratto di brokeraggio.
Qualora il broker causasse un danno diretto all’Amministrazione, quest’ultima potrà rivalersi sull’intermediario.
È proprio a tal fine che la normativa prevede che il broker, come tutti professionisti, stipuli una polizza di Responsabilità Civile professionale per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causate a terzi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla responsabilità del broker nei confronti della scuola, contattaci qui.

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Assicurazione alunni con elenco nominativo

Per quest’anno scolastico il nostro Istituto ha effettuato il pagamento dell’assicurazione alunni con elenco nominativo. La scelta è stata dettata dal mancato raggiungimento della percentuale minima di tolleranza prevista dalla polizza per la copertura globale degli studenti. Un alunno, la cui famiglia non ha pagato il premio, s’è infortunato in palestra. Se la famiglia provvedesse ora al pagamento del premio, la società assicuratrice liquiderebbe il danno?

I contratti assicurativi scolastici, di norma, prevedono tempi per il pagamento delle polizze differenti rispetto alla data di decorrenza della polizza scolastica.
Questa modalità agevola la scuola nella raccolta del premio degli alunni e degli operatori scolastici.

La decorrenza della polizza assicurativa

La data di decorrenza è conseguente all’emissione della polizza. Nelle assicurazioni in generale, questa avviene al momento del pagamento del premio assicurativo.
I contratti assicurativi scolastici possono prevedere un pagamento del premio posticipato rispetto alla decorrenza della polizza, ma questa non è una regola assoluta.
La maggior parte delle società assicuratrici prevede il pagamento del premio entro il 90° giorno dalla data di decorrenza. Questa regola, per alcune società riguarda tutta la popolazione scolastica, per altre solo gli studenti. Tempi e modalità di pagamento, sono definiti nel singolo contratto.
Per questo motivo è sempre bene verificare con attenzione, anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, tempi e modalità di pagamento.

Assicurazione per conto altrui

Nel caso dell’assicurazione scolastica è bene ricordare che questa è stipulata per conto altrui, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile.
La scuola quindi stipula una polizza per conto degli studenti e degli operatori. Questi, nel periodo di validità dell’assicurazione, risulteranno coperti per le attività e nei modi previsti dal contratto.
Nelle coperture assicurative della scuola è possibile prevedere la copertura globale di tutta la popolazione scolastica o in alternativa la copertura ad elenco nominativo.

Assicurazione con elenco nominativo

Di norma la copertura ad elenco nominativo è normalmente utilizzata per i dipendenti. Costoro infatti sono liberi di scegliere se assicurarsi o meno.
Il relazione agli studenti, anche in osservanza delle disposizioni ministeriali, la polizza dovrebbe essere pagata obbligatoriamente. Tuttavia la mancanza di potere impositivo della scuola prevede che la formula ad elenco nominativo talvolta venga applicata anche per gli studenti.
Il rischio come in questo caso è che, per lo studente non pagante, la copertura assicurativa non sia operante.

Il pagamento del premio assicurativo  

L’Art. 1901 del Codice Civile, indica come, in mancanza del pagamento: “[…] l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto”.
Per la famiglia sarà quindi sempre possibile pagare il premio anche dopo la scadenza del termine, tuttavia la copertura entrerà in vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento e non avrà valenza retroattiva. Nel caso in questione, quindi, la società assicuratrice non pagherà il sinistro ma metterà in copertura l’alunno dal giorno successivo alla data di pagamento del premio.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative stipulate con elenco nominativo, contattaci qui.

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Riunione del Collegio dei Docenti

Alla luce dell’inagibilità temporanea dell’aula magna dell’edificio scolastico, ho deciso di convocare la riunione del Collegio dei Docenti, all’interno del cineteatro parrocchiale. Ho preso accordi in questo senso con il responsabile della parrocchia. Mi chiedo tuttavia: in caso di sinistro occorso ad un docente, la polizza coprirebbe il danno?

La normativa di riferimento in relazione al Collegio dei Docenti è nell’art. 7 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Il decreto ne stabilisce la composizione, le finalità e le modalità esecutive.

La convocazione del Collegio dei Docenti

Ai sensi della normativa in essere, la riunione del Collegio prevede una convocazione formale.
La convocazione viene fatta dal Dirigente Scolastico o da almeno 1/3 dei docenti dell’Istituto.
Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 105/1975, la convocazione deve essere disposta, con un preavviso non inferiore a 5 giorni rispetto alla data della riunione, mediante comunicazione formale inviata ai singoli membri e avviso affisso all’albo.
Nulla vieta che l’incontro si svolga fuori dai locali scolastici, anche on-line, come durante la pandemia, tuttavia, la scelta dev’essere motivata. Occorre, infatti, ricordare che il Collegio dei Docenti è un’attività lavorativa a tutti gli effetti ed anche un’eventuale assenza va, quindi, sempre motivata.
Il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare precisamente i docenti in relazione ad orari e luogo della riunione, evidenziando, anche sinteticamente, le motivazioni per cui l’incontro si svolge al di fuori dei locali dell’Istituto.

Le coperture assicurative

Il Collegio dei Docenti è a tutti gli effetti, come detto, un’attività lavorativa.
Ne deriva che tutti i soggetti presenti sono in copertura assicurativa, sia in itinere, sia durante la riunione.
In caso di infortunio, trattandosi esclusivamente di dipendenti dell’Amministrazione scolastica, la tutela INAIL è garantita.
Analogamente all’INAIL anche la polizza scolastica integrativa copre il sinistro. In questo caso, tuttavia, essa potrà intervenire esclusivamente a favore dei docenti che hanno pagato il premio.
La tutela, in questa seconda ipotesi, prevede le garanzie e i massimali contemplati in polizza.
Occorrerà verificare la presenza della copertura in itinere, il massimale delle spese mediche e il risarcimento nei casi di invalidità.

La responsabilità del proprietario dell’immobile

Resta inteso che le polizze assicurative escludono dal risarcimento la responsabilità diretta del proprietario dell’immobile.
Nel caso il dipendente fosse vittima di infortunio a causa di uno scalino sbrecciato, di una sedia rotta o del pavimento bagnato e non segnalato, la società assicuratrice potrebbe non pagare il danno chiedendo di aprire il sinistro con la polizza di Responsabilità Civile del proprietario.
In alternativa, potrebbe liquidare il danno e successivamente rivalersi sul proprietario dell’immobile.
Per ovviare a queste problematiche è sempre opportuno stilare un protocollo d’intesa tra l’Istituto e il proprietario dell’immobile che identifichi precisamente i rispettivi ambiti di responsabilità. È sempre utile, inoltre, predisporre una ricognizione del locale prima dell’incontro, per valutare precisamente lo stato della sala.
In tutti questi casi l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente utile per definire l’aspetto assicurativo del protocollo d’intesa.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla tutela assicurativa degli organi collegiali, contattaci qui.

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Morte in itinere

I recenti avvenimenti che hanno visto la morte in itinere di una docente di 55 anni, mentre si stava recando a scuola, ci offrono l’occasione per alcuni approfondimenti.
L’infortunio in itinere è normalmente ricompreso nel novero degli infortuni sul lavoro coperti dalla tutela assicurativa obbligatoria dell’INAIL, così come dall’assicurazione scolastica integrativa.

La copertura assicurativa INAIL

Ai sensi del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’art. 12 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, l’infortunio in itinere è quello occorso al lavoratore lungo il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. È itinere anche il percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, o anche quello che collega il luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L’infortunio in itinere è indennizzato in relazione agli eventi connessi alla circolazione dei veicoli (incidenti stradali, investimenti). L’indennizzo prevede anche altri eventi dannosi, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, ricollegabili allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. La giurisprudenza ha riconosciuto, ad esempio, la tutela assicurativa anche in relazione ai danni fisici subiti in occasione di rapina o di violenza sessuale  in occasione della percorrenza del tragitto casa-lavoro.

Il caso morte

In caso di morte a seguito di infortunio in itinere, l’INAIL eroga una rendita al partner e ai figli superstiti. In mancanza di questi ai genitori, fratelli e/o sorelle. Dal 1° gennaio 2014 la rendita è calcolata sulla base della retribuzione massima del: 50% al partner, 20% a ciascun figlio. La somma totale della rendita ai superstiti non può comunque superare il 100% della retribuzione complessiva presa a base per il calcolo della rendita stessa. In caso contrario le quote di rendita vengono proporzionalmente adeguate.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’INAIL eroga ai superstiti del lavoratore deceduto, su istanza degli aventi diritto, un’anticipazione della rendita. L’anticipazione è pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge.
L’INAIL eroga altresì un assegno funerario per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte conseguente ad infortunio in itinere. Dal 1° gennaio 2019 l’importo è pari a 10.000,00 euro, non soggetto a tassazione Irpef.

La copertura assicurativa integrativa

In relazione alle modalità di gestione in caso di morte in itinere, ci siamo già occupati in un precedente articolo.
Analogamente all’INAIL, anche la polizza scolastica integrativa, di norma, prevede l’erogazione di una somma in caso di morte accaduta in itinere. L’ammontare del risarcimento è previsto nell’ambito del massimale della polizza stipulata. A differenza dell’INAIL, non è prevista una rendita, inoltre, i beneficiari sono tutti i soggetti testamentari o legittimi.
Resta importante verificare, o far verificare al Broker assicurativo specializzato, l’importo del massimale. Quest’ultimo, infatti, dovrà essere adeguato alle reali necessità dell’Istituto contraente.

Il suicidio

Allo stato attuale, nel caso particolare della docente campana, è stato ipotizzato che la morte potrebbe essere dovuta a suicidio.
La copertura assicurativa INAIL esclude dal risarcimento questa eventualità. Analogamente, anche le polizze integrative, normalmente escludono il risarcimento il caso di suicidio. È tuttavia interessante notare come la giurisprudenza nel caso di nesso causale tra lo stress maturato nell’ambiente di lavoro e il suicidio, possa prevedere il risarcimento.

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