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L’assicurazione negli Istituti scolastici privati

L’istruzione scolastica in Italia gode di ampia autonomia. A fianco della scuola pubblica gestita direttamente dal MIUR, è presente un cospicuo numero di Istituti scolastici privati.
Gli Istituti privati non sono gestiti direttamente dallo Stato, che assolvono l’obbligo d’istruzione ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e della Legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Cosa sono le scuole private e paritarie?

La Legge 62/2000 stabilisce che le Istituzioni private si dividono a loro volta in due categorie.
Da un lato le Scuole paritarie, che svolgono un servizio pubblico e adempiono a precisi ordinamenti che le rendono assimilabili alle scuole statali. Il riconoscimento di questo status garantisce: l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le stesse modalità di svolgimento degli esami di Stato e l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali.
Alle Scuole Paritarie si affiancano le Scuole non paritarie. Queste devono essere iscritte negli elenchi reperibili sul sito internet dell’Ufficio scolastico regionale.
La Scuola non paritaria, assolve l’obbligo di istruzione degli alunni, tuttavia, l’Istituto non può rilasciare titoli o certificazioni di studio aventi valore legale. Pertanto, gli studenti dovranno sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico.

Le scuole estere

A questi primi due gruppi si affiancano le Scuole estere. Queste sono istituzioni scolastiche, prevalentemente secondarie di secondo grado, che operano in Italia, ma non fanno parte del sistema di istruzione italiano. Le Scuole estere sono regolamentate ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389 sulla base dei rapporti stipulati con lo Stato italiano.
Alcune scuole sono riconosciute in Italia in virtù di accordi bilaterali di cooperazione in materia di istruzione, altre lo sono in base ad accordi multilaterali tra stati a livello di Unione Europea, altre ancora rientrano nella categoria di scuole straniere non paritarie.

L’adeguatezza della copertura assicurativa

È importante evidenziare che, nella maggioranza dei casi, l’Istituto privato, rispetto alla scuola pubblica, si avvale di coperture assicurative non dedicate al mercato scolastico.
Questo stato di cose, se da un lato sembra rompere il monopolio di un ridotto numero di operatori economici, dall’altro potrebbe portare alla stipula di polizze non adeguate alle reali necessità.
Le polizze danni, stipulate dagli Istituti privati, sono spesso mutuate dalle polizze normalmente in uso nelle Aziende a cui sono stati apportati alcuni adattamenti.
Circa la Responsabilità Civile non esistono particolari differenze tra la scuola privata e quella pubblica. Gli Istituti privati e i loro docenti sono tenuti agli stessi obblighi in materia di prevenzione, organizzazione e vigilanza sugli alunni.

Garanzie specifiche

Più sfumata è la tutela di garanzie specifiche legate all’attività scolastica. L’assicurazione negli Istituti scolastici privati, nella quasi totalità dei casi, non prevede coperture specifiche per gli alunni. Sono escluse le garanzie legate agli occhiali, ai viaggi di istruzione o alle attività di alternanza scuola lavoro.
Anche gli eventi più gravi, spesso, presentano scoperti, franchigie o massimali insufficienti.
La mancata adeguatezza del contratto potrebbe rivelarsi un handicap importante, soprattutto per gli Istituti privati che, in caso di contenzioso, non godono della difesa gratuita dell’Avvocatura di Stato, tipica della scuola pubblica.
Nell’assicurazione negli Istituti scolastici privati l’intervento del broker assicurativo specializzato risulta particolarmente importante. Il professionista, infatti, da un lato tende a considerare tutti i rischi specifici dell’Istituto e dall’altro a ricomprenderli nell’articolato contrattuale accettato dalle società assicuratrici.

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Il rischio di contenzioso nella scuola

Parlando coi Dirigenti scolastici uno dei maggiori motivi di preoccupazione nella gestione dell’Istituto è legato al rischio di contenzioso nella scuola.
Preoccupazione non certo immotivata, se nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 della Giustizia Amministrativa, il presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, evidenziava come il «disagio sociale», le «incertezze sul lavoro», i «conflitti politico-sociali» e la «crisi del processo di decisione pubblica» siano tra le cause dell’aumento del contenzioso.
A tutto questo, negli ultimi due anni, dobbiamo aggiungere le incertezze legate alla pandemia mondiale.
La scuola è uno degli ambiti in cui, ultimamente, più è cresciuto il livello di contenzioso, sia amministrativo che civile e penale. Una parte è legato al contenzioso relativo ai sinistri degli alunni.

La natura e i motivi del contenzioso per i sinistri

Se, fino ad una quindicina di anni fa, il contenzioso nelle scuole, in relazione agli infortuni scolastici, era circoscritto a quei sinistri di particolare gravità. Negli ultimi anni, complici anche le mutate situazioni sociali, il ricorso al legale è di gran lunga aumentato, anche per i sinistri più lievi. Le ragioni di quest’andamento sono sostanzialmente due, una di carattere fiduciario – comunicazionale e l’altra di carattere economico.

La fiducia

Quando il Dirigente o il Docente di una scuola non riescono a comunicare le motivazioni, le metodiche e le finalità adottate, rischia di far venir meno il rapporto di fiducia tra le famiglie e l’Istituto. Conseguentemente, il rischio di contenzioso aumenta, in quanto la famiglia tende ad imputare all’organizzazione quelle presunte carenze che hanno fatto nascere il sinistro.
Prova ne sia che, nelle scuole private, che godono di un livello di fiducia maggiore, in quanto scelte e pagate direttamente dalle famiglie, il livello di contenzioso è molto contenuto.

L’adeguatezza dei rimborsi

Il secondo motivo è di natura economica. Le famiglie, infatti non ottengono l’adeguato risarcimento delle spese sostenute e/o l’indennizzo sperato, in caso di danno.
Le ragioni delle controversie, in questo secondo caso, sono spesso legate all’inadeguatezza della polizza sottoscritta.
Nella stragrande maggioranza dei casi, le polizze sottoscritte dagli Istituti scolastici sono standardizzate ovvero adattate a tutti gli Istituti, senza differenziazione.
Il rischio più evidente è che, in assenza di una valutazione personalizzata, le scuole sottoscrivano polizze sottodimensionate in relazione al rischio specifico.
La valutazione del massimale, per le Società assicuratrici, non è mai casuale, ma sempre legata a precisi fattori di carattere statistico-matematico. A fronte di premi troppo contenuti, garanzie assicurative particolarmente colpite tendono ad avere massimali ridotti (a volte gravati da scoperti o franchigie), mentre garanzie poco colpite ottengono massimali molto più favorevoli.

L’intervento del broker

I rischi legati alle considerazioni precedenti sono sostanzialmente due: la mancata analisi del rischio specifico e l’inadeguato valore del premio assicurativo offerto dalla scuola, possono comportare risarcimenti scarsi o insufficienti e, di conseguenza, aumentare il rischio di cause o vertenze.
L’azione del broker specializzato, diventa spesso fondamentale per riequilibrare il livello prestazionale e tariffario della polizza e conseguentemente per ridurre il rischio di contenzioso nella scuola.

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Il rischio sismico nella scuola

Proprio nella serata di ieri una scossa sismica ha colpito la zona del modenese.
Una decina di giorni fa, la cronaca riporta come una forte scossa tellurica abbia colpito, la zona del vibonese.
In Calabria, uffici e scuole evacuate. Lezioni sospese e gli alunni fatti uscire in spazi all’aperto.
In entrambi i casi non ci sono feriti, tuttavia, le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per rilevare eventuali danni che, al momento, comunque, non vengono segnalati.

L’assicurazione contro gli eventi sismici

L’Italia è un Paese a forte rischio sismico. Eventi di questo genere non sono né rari né insoliti e colpiscono anche le scuole, a volte in modo drammatico, come nella scuola di San Giuliano di Puglia, nel 2002 quando, a causa del terremoto crollò l’edificio in cui morirono 27 alunni e una docente.
Ogni volta che un terremoto si verifica in Italia, si torna regolarmente a parlare dell’opportunità e/o dell’obbligo di stipula di un’assicurazione contro gli eventi sismici, ovvero di quella particolare polizza che consente al sottoscrittore di essere risarcito nell’eventualità che l’edificio sia colpito da un evento sismico.

Gli edifici scolastici

Gli edifici scolastici normalmente sono proprietà degli Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitane), o da questi gestiti. Il rischio sismico nella scuola, quindi, non coinvolge direttamente l’Istituto scolastico, tuttavia, è bene considerare il danno fisico ai soggetti assicurati (studenti e personale) e i danni ai beni di proprietà.
In relazione agli eventi catastrofali che possono colpire la scuola abbiamo risposto, in un nostro precedente articolo, ad una domanda posta da una scuola, tuttavia vale la pena evidenziare nuovamente alcuni concetti.
Ad oggi non tutte le polizze stipulate dalla Pubblica Amministrazione coprono il rischio sismico. Per quanto concerne le polizze assicurative scolastiche, questo tipo di rischio viene normalmente escluso.
Sarà quindi opportuno verificare che non esistano limitazioni o esclusioni particolari almeno per quanto riguarda l’infortunio degli alunni e degli operatori scolastici che restino vittime di questo tipo di eventi.

L’assicurazione dei beni della scuola

Come evidenziato, in relazione agli immobili, la copertura assicurativa per il rischio sismico è a carico dell’Ente Locale. Occorrerà tuttavia porre una particolare attenzione ai beni di proprietà dell’Istituto scolastico. I danni provocati dal terremoto o, più in generale dalla catastrofi naturali spesso portano alla perdita di tutti i beni di proprietà della scuola.
È inoltre necessario ricordare che, associato al danno economico diretto, esiste anche un danno indiretto, legato alla perdita del servizio formativo agli studenti.
La soluzione più semplice per proteggersi dal rischio sismico nella scuola e dalla perdita dei beni di proprietà, resta quindi la polizza assicurativa.
Nella quasi totalità dei casi, le polizze disponibili sul mercato escludono precauzionalmente quest’evento. Chiedere un’estensione di garanzia in questo senso è certamente una precauzione doverosa.

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Studente disattento

Capita che l’Istituto scolastico sia portato in giudizio per la presunta mancata vigilanza su uno studente disattento.
In questo senso appare chiarificatrice la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione II Civile, Sentenza n. 166 del 17/02/2020.

Il fatto

Il legale di un’alunna rimasta vittima di un infortunio occorso in aula, imputava la causa del sinistro alla negligenza del personale docente.
Uno zaino, mal posizionato, avrebbe fatto inciampare la studentessa che ha riportato una prognosi di 47 giorni.
Il legale evidenziava la responsabilità degli insegnanti per avere permesso agli alunni di posizionare gli zaini accanto ai banchi.
La famiglia si era rivolta inizialmente al Giudice di Pace, in seguito al Tribunale, ma entrambi i gradi di giudizio smentirono la ricostruzione dei fatti. Un testimone aveva, infatti, precisato che la ragazza era inciampata nel piede di un compagno, e non in uno zaino.

La giurisprudenza

Dal punto di vista giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 346 del 27/6/2002 avevano già precisato che la presunzione di responsabilità, posta dall’art. 2048, II° comma del Codice Civile, a carico dei precettori, trova applicazione limitatamente al danno cagionato a un terzo dal fatto illecito dell’allievo e non è invocabile per ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia procurato a sé stesso con la sua condotta.
Nel caso in questione quindi, l’alunna risulta essere caduta inciampando nel piede di un compagno. Il sinistro è quindi ascrivibile alla condotta imprudente della danneggiata e non è imputabile né la scuola, né l’insegnante, bensì il comportamento disattento dello studente.

I motivi del contenzioso

Sotto il profilo assicurativo, le polizze stipulate dalle scuole prevedono il rimborso delle spese relative all’infortunio durante le attività scolastiche. Tuttavia, è bene effettuare un’ulteriore valutazione.
Molto spesso, una delle cause ricorrenti del contenzioso è legata all’esiguità del rimborso e/o dell’indennizzo proposto dalla Società Assicuratrice.
Un rimborso o un indennizzo inadeguato, o troppo distante delle aspettative dell’assicurato o della sua famiglia, potrebbe indurre il danneggiato ad imputare la responsabilità dell’evento all’Istituto scolastico, con conseguente nascita del contenzioso.

L’adeguatezza della polizza assicurativa

La stipula di contratti inadeguati alla tipologia di rischio o dal limitato rimborso economico è spesso generata da una valutazione del rischio insufficiente o ad un premio troppo contenuto che, contrattualmente, si tramutano in indennizzi insufficienti.
L’attività istruttoria legata alla stipula della polizza assicurativa è un processo impegnativo che necessita della conoscenza approfondita non solo delle dinamiche scolastiche, ma anche dei processi legati all’assunzione del rischio da parte delle Società assicuratrici. Per questo motivo, l’intervento di un broker assicurativo specializzato tende ad adeguare i singoli aspetti rendendo la polizza assicurativa corrispondente alle reali necessità dell’Istituto.

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Assicurazione del docente

In più occasioni, nel corso degli anni, da parte degli insegnanti ci sono state poste domande sull’opportunità di sottoscrivere una specifica assicurazione del docente.
Prima di provare a rispondere alla domanda è opportuno fare alcune considerazioni di carattere generale.

Il rischio nell’attività docente

L’attività di Docente, come tutte le attività professionali, è potenzialmente sottoposta al rischio di Infortunio. A questo primo rischio si associa il rischio del danno provocato per Responsabilità Civile vale a dire quel danno, causato colposamente o dolosamente, per cui il Docente provoca ad un terzo un danno ingiusto.

L’infortunio

Nel caso di Infortunio il docente è tutelato dall’assicurazione obbligatoria erogata dall’INAIL. Le prestazioni assicurative erogate sono gratuite, tuttavia presentano alcuni limiti importanti. L’invalidità permanente, ad esempio prevede la franchigia per i primi 6 punti e le spese mediche sono esclusivamente quelle riconosciute dal SSN.

La Responsabilità Civile

In relazione alla Responsabilità Civile, la responsabilità giuridica del Docente è disciplinata dall’Art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312: “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola […] per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

La surroga

Sempre l’Art. 61 precisa che: “Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
In altre parole, qualora l’evento che ha causato il danno avvenisse nel corso delle attività scolastiche, il soggetto responsabile è l’Istituto Scolastico e l’Amministrazione Scolastica Centrale (MIUR) in quanto legittimata passiva. L’Amministrazione scolastica può, tuttavia, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Docente nel caso di comportamento gravemente colposo o doloso nel causare il danno.

Le polizze assicurative specifiche

Tanto premesso, occorre segnalare che la maggior parte delle associazioni o dei sindacati di categoria comprendono, nella quota di iscrizione, coperture assicurative per i docenti. Queste coperture riguardano sia la Responsabilità Civile che l’Infortunio. Occorre sempre verificare i termini di copertura con particolare attenzione ai massimali, agli scoperti, alle franchigie, alle esclusioni, ai tempi e alle modalità di denuncia.
Sul mercato esistono anche prodotti specifici studiati per gli insegnanti.
Alcune soluzioni prevedono la possibilità di includere nelle garanzie della polizza, oltre all’attività scolastica, anche attività come le lezioni private o le ripetizioni. Per i docenti di educazione fisica, anche l’attività in palestre e circoli sportivi al di fuori dell’orario di lavoro.

La polizza integrativa dell’Istituto

E’ bene tuttavia evidenziare come la polizza integrativa stipulata dall’Amministrazione scolastica sia ancora la migliore soluzione di assicurazione del docente. Le coperture, se ben strutturate, infatti, prevedono, a fronte di un premio davvero contenuto, tutte le tutele necessarie. In aggiunta, le polizze stipulate con le società top leader del mercato prevedono anche il ramo di Tutela Legale, ovvero la possibilità del pagamento delle prestazioni legali e peritali in caso di giudizio.

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L’affidamento del contratto al broker: gli obblighi normativi

Gli obblighi normativi nell’affidamento del contratto al broker, sono spesso sottovalutati in fase di selezione.
La correttezza formale delle procedure ordinarie di affidamento dei contratti pubblici, anche sotto la soglia di rilevanza comunitaria, è un obbligo inderogabile.

Lo ribadisce la sentenza del Tar Toscana. A questo proposito abbiamo chiesto all’Avv. Stefano Feltrin un commento.

Le Istituzioni Scolastiche hanno sempre la facoltà discrezionale di optare per l’utilizzo di una procedura ordinaria – con bando di gara per procedura aperta o ristretta – per l’affidamento dei propri contratti di appalto, in alternativa alle procedure semplificate – affidamento diretto o procedura negoziata – ma sempre con il rigoroso rispetto, però, di tutte le regole procedimentali imposte dal Codice dei Contratti Pubblici per tali procedure selettive.

Il Tar Toscana

Il rispetto degli obblighi procedurali in caso di ricorso ad una procedura ordinaria, pur per valori sotto soglia di rilevanza comunitaria, è oggetto della recentissima sentenza del Tar Toscana, sezione prima, n. 3 del 10 gennaio 2022, relativa ad una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di intermediazione assicurativa in ambito scolastico per la quale non sono state rispettate le forme di pubblicazione e pubblicità del bando di gara stesso.

Il Tar Toscana afferma che “per i contratti sotto soglia l’art. 36 comma 2 del codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di intraprendere procedure alternative di gara facendo salvo il ricorso a quelle ordinarie obbligatorie per i contratti sopra soglia su opzione della Pubblica Amministrazione. In tale caso (scelta per le procedure ordinarie) si applicano, tuttavia, tutte le regole che le disciplinano ivi comprese quelle relative agli oneri di pubblicazione”.

In particolare, i giudici chiariscono che “tali oneri per le procedure aperte sono contemplati dall’Art. 73 del medesimo codice e dal decreto del Ministero dei Trasporti a cui esso rinvia i quali dispongono appunto la pubblicazione in gazzetta ufficiale senza prevedere alcuna eccezione o deroga per i contratti inferiori alla soglia comunitaria.
Del resto il ricorso alla procedura aperta è suscettibile di neutralizzare l’operatività del principio di rotazione proprio in quanto modalità che consente per sua natura un confronto concorrenziale ad ampio spettro che può realizzarsi solo qualora l’avviso di gara sia adeguatamente pubblicizzato.
Diversamente la partecipazione gara viene di fatto ristretta solo ad un numero limitato di imprese finendo con l’essere la sua solo apparente apertura un possibile mezzo per eludere il principio rotatorio”.

Il rischio di impugnazione e annullamento

In conclusione, si osserva che le Istituzioni Scolastiche, in tutti i casi in cui optino per una procedura di gara ordinaria e non per le procedure semplificate ex articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici o ai sensi delle norme dei Decreti Semplificazione, hanno l’obbligo di pubblicare i bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entro 2 giorni, sul proprio profilo internet e sulla piattaforma informatica del MIT anche attraverso sistemi informatizzati regionali (art. 73 del Codice e art. 2 del D.M.).
In mancanza di tali adempimenti – con la sola pubblicazione del bando di gara sul sito internet della scuola, come nel caso in esame – le procedure selettive adottate sono illegittime e possono essere impugnate – ed annullate – dai competenti Tribunali Amministrativi Regionali con addebito di spese di giustizia in capo all’Istituto Scolastico condannato a rimborsare il ricorrente, come nel caso della citata sentenza del Tar Toscana.


L’Avv. Stefano Feltrin è consulente in diritto commerciale, societario ed in materia di appalti e concessioni pubbliche, procedure di Project Financing, e contratti immobiliari e commerciali di società nazionali ed internazionali. Docente in corsi di formazione e convegni in materia di diritto immobiliare, appalti pubblici e Partenariato Pubblico Privato. Docente a contratto presso Università e Scuole di Alta Formazione. Autore di numerosi articoli in materia di appalti pubblici e diritto commerciale. Gestione del contenzioso civile ed amministrativo in materia di contratti commerciali e con la Pubblica Amministrazione
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Alternanza scuola lavoro e Stage

La morte di uno studente impegnato uno stage di alternanza scuola lavoro, ha riacceso prepotentemente i riflettori su questo tipo di attività. Senza entrare nel merito delle polemiche che ne sono seguite, focalizziamo l’attenzione sulle possibili responsabilità.

La normativa

L’Alternanza scuola lavoro è una modalità didattica introdotta dall’Art. 1, commi dal 33 al 43 delle Legge 13 luglio 2015, n. 107 (La buona scuola).
L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori. L’attività è in linea con il principio della scuola aperta e tende a consolidare le conoscenze acquisite testando sul campo le attitudini degli studenti, arricchendone la formazione e orientando il percorso di studio o lavoro futuro.
Con le stesse finalità, sono organizzati anche gli Stage formativi.
La differenza è che, mentre l’alternanza scuola lavoro è inserita all’interno dell’orario scolastico, lo stage costituisce un’esperienza circoscritta nel tempo. Lo stage è quindi inteso come completamento di un corso formativo, prevalentemente inserito nelle pause della didattica.

Le istruzioni operative

Il MIUR sul sito web dedicato all’Alternanza scuola lavoro, mette a disposizione delle scuole, la piattaforma con le istruzioni operative e normative legate all’attività.
Il primo passaggio è l’identificazione da parte dell’Istituto Scolastico del responsabile dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Il responsabile è più comunemente conosciuto come Tutor Interno.
Compiti del Tutor Interno sono: l’elaborazione, la verifica e il monitoraggio del percorso formativo personalizzato dello studente.

La convenzione

Il secondo passaggio riguarderà la convenzione che dovrà essere stipulata tra l’Istituto scolastico e l’impresa. La convenzione ha un’importanza fondamentale in tutto il processo. Il documento dovrà tenere in considerazione oltre alle dinamiche formative legate al PCTO, la previsione e la gestione di tutti gli aspetti legati alla sicurezza.
Anche l’azienda ospitante è tenuta ad individuare un soggetto responsabile dell’attività, il Tutor Esterno. A questo soggetto saranno affidati tutti gli aspetti relativi alla gestione diretta del PCTO in azienda e alla vigilanza sullo studente.
Tutor Interno ed Esterno collaborano nella progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza. Entrambi favorendo l’inserimento dello studente nel contesto operativo e garantendo l’informazione e la formazione dello studente. Il Tutor esterno è tenuto a formare lo studente con particolare attenzione agli specifici rischi aziendali nel rispetto delle procedure Aziendali.

Il profilo assicurativo

Sotto il profilo strettamente assicurativo l’INAIL, con la Circolare 21 novembre 2016, n. 44 chiarisce come l’attività di Alternanza scuola lavoro sia “sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda […]. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili”.
Anche le polizze assicurative scolastiche di norma prevedono la copertura dei percorsi di Alternanza scuola lavoro e Stage.
Le tutele oltre ai sinistri occorsi in occasione dell’attività, comprendono anche i danni ascrivibili alla responsabilità diretta dello studente durante la permanenza in azienda.
Tutte le indicazioni pratiche, relative alla denuncia di sinistro, durante le attività di Alternanza scuola lavoro e Stage, sono reperibili in un nostro precedente articolo.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti in Alternanza scuola lavoro e Stage, contattaci qui.

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Privacy e Green Pass nelle scuole

Dallo scorso mese di giugno, anche nelle scuole, si parla della Certificazione Verde COVID-19, meglio nota come green pass. Quali sono le regole in materia di protezione dei dati personali che i Titolari del Trattamento, tenuti alla verifica della certificazione, sono tenuti a rispettare?

Green Pass: e chi è tenuto ad esibirlo per accedere alla scuola?

Il green pass nasce al fine di facilitare la libera circolazione dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
Il suo possessore può così dimostrare di essersi sottoposto a vaccino, di essere negativo al test, a seguito di tampone, o di essere guarito dall’infezione.
Il certificato contiene un QR code che permette di verificarne l’autenticità e la validità in tutta l’Unione europea, ma anche in Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein.
Dal 1° settembre 2021 è necessario possedere il green pass anche per accedere alle scuole per gli alunni sopra i 12 anni. Il green pass è obbligatorio anche per il personale docente e non docente e per chiunque, a qualunque titolo, acceda nell’edificio scolastico.

Green Pass e tutela della privacy

L’art. 3 del DPCM 17 giugno 2021 stabilisce precisamente i dati contenuti nella certificazione. Dalla loro analisi, si evince come questi debbano essere trattati, in applicazione, in combinato disposto, degli articoli 13 e 29 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).
Ne deriva che, non solo il Titolare del trattamento, ma anche i singoli soggetti verificatori, tenuti alla verifica del green pass, sono obbligati al rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali.
La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato, che è tenuto ad esibire il relativo QR Code in formato digitale oppure cartaceo. Il soggetto interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’app di controllo.
Possono verificare la Certificazione, i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni o i loro delegati.

L’incarico formale e il protocollo operativo

Tutti coloro che sono delegati all’azione di Verifica sul green pass, devono essere incaricati formalmente dal Responsabile del Trattamento. Sono infatti vietati gli incarichi generici (docenti e collaboratori scolastici).
Il soggetto delegato dev’essere in possesso di un preciso protocollo su come operare nel rispetto della normativa vigente per la protezione dei dati personali. Le scuole, in qualità di Enti Pubblici, devono rispettare gli adempimenti a tutela della Privacy DGPR, effettuando controlli nel rispetto delle istruzioni gestendo eventuali situazioni di conflitto potenziale o reale.
La scuola, inoltre, dovrà provvedere ad informare i destinatari del provvedimento attraverso un’idonea Informativa Privacy e aggiornare il Registro dei Trattamenti dell’Istituto.
Il Garante della Privacy nel Provvedimento 11 ottobre 2021 n. 363, evidenzia che il trattamento dei dati personali può essere effettuato limitatamente alle informazioni strettamente necessarie alla verifica della validità dei green pass, e deve essere vietata la conservazione sotto qualunque forma dei dati relativi.
L’infrazione delle indicazioni normative potrebbe connaturare la Responsabilità Civile diretta dell’Istituto.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile dell’Istituto scolastico, contattaci qui.

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Contributo da versare all’ANAC per il servizio di brokeraggio assicurativo

Il 17 gennaio 2022 l’USR Campania ha inoltrato, alle scuole campane, la circolare 159/E in relazione al Contributo ANAC per il servizio di brokeraggio.
Accogliamo con enorme soddisfazione questa puntualizzazione perché ci consente di ribadire alcuni concetti normativi già espressi nel corso degli anni.

Il mandato di brokeraggio nella Pubblica Amministrazione scolastica è lecito.

Intorno alla figura del Broker assicurativo, soprattutto in ambito scolastico, nel tempo, si sono affacciati una serie di dubbi. Le controversie più che sulla reale efficacia del servizio, riguardavano la possibilità che la scuola potesse affidare legalmente un incarico a questo tipo di professionista.
Le autorità di controllo, negli anni si sono espresse chiaramente sul tema e, anche sotto il profilo della liceità, non ci sono più dubbi.
Ultimo, in questo senso, solo in ordine di tempo, è il Quaderno n. 4 messo a disposizione dal MUIR lo scorso novembre.
L’USR Campania ribadisce precisamente questa posizione. Aspetto che consentendo alla scuola di affidare ad un professionista in un ambito così delicato come quello della prevenzione del rischio nella scuola.

L’affidamento al broker assicurativo necessita dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG)

Nel corso degli anni, molto s’è discusso in relazione all’acquisizione del CIG per il servizio di brokeraggio assicurativo. La non onerosità diretta del servizio, poteva infatti far presupporre che questo passaggio fosse superfluo.
La Circolare dell’USR Campania, riportando le indicazioni contenute sul sito dell’ANAC, alla FAQ A11 evidenzia come l’acquisizione del CIG sia un obbligo inderogabile, indipendentemente dal fatto che: “gli oneri [siano] posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione” ovvero siano pagati dalle Società assicuratrici.
Il passaggio in questione rimanda alla FAQ A10 nella quale si evidenzia come, nel caso del broker assicurativo, essendo l’onere indiretto: “il campo relativo all’importo di aggiudicazione/affidamento rinvenibile sempre nella scheda “Fase di aggiudicazione” può all’occorrenza – nel caso di non individuazione dello stesso – essere valorizzato con la cifra “0” (zero)”.

Il contributo da versare all’ANAC per il servizio di brokeraggio assicurativo è un obbligo esclusivo solo sopra i 40.000,00 euro

In relazione al contributo ANAC per il brokeraggio assicurativo, questo diventa un obbligo solo nel caso in cui l’importo stimato del servizio sia superiore ai 40.000,00 euro.
Anche in questo caso l’ANAC chiarisce quest’aspetto sulla propria pagina istituzionale al Punto 3.1. La Stazione Appaltante e/o l’Operatore economico sono esentati dall’obbligo del versamento della contribuzione all’Autorità per le: “procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori per le quali è prevista l’acquisizione dello SmartCIG”.
Per quanto riguarda la scuola, nella quasi totalità dei casi, ed eventualmente solo nei casi di reti di scuole molto estese, il broker non percepisce una commissione superiore alla soglia prevista per lo SmartCIG.

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Peculato

Nel caso di peculato, ovvero di appropriazione indebita di danaro pubblico da parte di un dipendente, l’assicurazione scolastica copre il danno?  

La cronaca, proprio nelle ultime settimane riporta come un assistente amministrativo, prima nel ruolo di Direttore S.G.A. facente funzione, e poi in quello di tesoriere avrebbe distratto dal Conto Corrente di una scuola, una consistente somma di danaro, per dirottarla sul proprio Conto Corrente privato. Nella scorsa primavera, la Guardia di finanza ha aperto un’indagine e per la donna, che nel frattempo è stata licenziata, è scattato il sequestro preventivo del Trattamento di fine rapporto, poiché il denaro sottratto all’Istituto non è stato trovato e alla stessa non risulta nessun bene intestato.

I danni normalmente esclusi dalle polizze assicurative

Tutti i reati dolosi, quindi anche quelli di carattere patrimoniale riconducibili al peculato (Art. 314 C.P.), sono esclusi dalle polizze assicurative.
Anche il danno gravemente colposo di carattere patrimoniale è escluso dalle polizze assicurative scolastiche ai sensi dell’art. 3, comma 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 infatti, alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di stipulare polizze di Responsabilità Civile per la colpa grave dei propri dipendenti in relazione al danno patrimoniale e amministrativo contabile.

La polizza patrimoniale

In questo caso, quindi, una possibile soluzione potrebbe trovarsi nella Polizza di RC Patrimoniale e Ammnistrativa contabile stipulata personalmente dal Dirigente Scolastico.
Tuttavia, è bene evidenziare che nella maggioranza dei casi le polizze esistenti sul mercato escludono genericamente i casi derivanti o attribuibili a comportamenti dolosi.
Nel caso di peculato, come quello esame, potrebbe tuttavia connaturarsi la responsabilità colposa dell’Amministrazione scolastica per mancata vigilanza sull’attività amministrativa. Nel caso di cronaca, restano in corso gli accertamenti per segnalare alla Corte dei conti l’ipotizzato danno erariale.

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