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Accesso ai bagni della scuola

Dopo la sentenza di Milano che ha visto condannare una delle due docenti e il collaboratore scolastico, in relazione a quanto accaduto allo studente rimasto vittima nell’Istituto Comprensivo di Milano, molti docenti esprimono forti preoccupazioni su come gestire l’accesso ai bagni a scuola e sulla mancata vigilanza, anche in relazione alla tutela della privacy degli alunni. La polizza assicurativa stipulata cosa prevede in questo senso?

Quanto accaduto nell’ottobre 2019 nella scuola primaria Pirelli di Milano è certamente un evento di eccezionale gravità. Le cui motivazioni, come riporta la sentenza, evidenziano un elevato livello di imprevidenza e inosservanza delle regole.
Senza entrare nel merito delle motivazioni, appare comunque chiaro che le imprudenze commesse sono molteplici e le responsabilità, anche penali, riguardano più di un soggetto.

L’importanza del contesto e delle dinamiche specifiche

È importante, tuttavia, evidenziare alcuni passaggi.
Innanzitutto, l’evento accaduto, per quanto grave e di forte impatto sull’immaginario collettivo, non può assumere valore universale.
Va infatti inserito in un contesto ben determinato.
Ogni evento infortunoso, infatti, ha dinamiche specifiche, proprie e peculiari, spesso irripetibili. Trarre, quindi, conclusioni generalizzate e assolute potrebbe indurre ad un errore di sopravvalutazione del rischio, analogo a quello dato dalla sottovalutazione.

L’assicurazione scolastica

In seconda istanza, per quanto concerne l’aspetto assicurativo, ai sensi dell’Art. 1882 del Codice Civile: “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore […] si obbliga a rivalere l’assicurato, […] del danno ad esso prodotto da un sinistro […]”.
Non è quindi compito della polizza indicare gli standard operativi, ma esclusivamente delimitare le eventuali aree di rischio ricomprese nel contratto.
Da ultimo è opportuno evidenziare come il risarcimento, di 1.500.000,00 euro, riconosciuto ai genitori dell’alunno dal MIUR, tramite l’assicurazione dell’Istituto, potrebbe far ripensare alla politica di tariffazione messa in atto, fino ad ora, dalle Società assicuratrici a tutela di questo genere di eventi.

Il protocollo operativo e il diritto dello studente

Nel merito della domanda, è impossibile predisporre un protocollo comune a tutti gli Istituti ma anche ai singoli plessi in virtù dei diversi livelli di istruzione.
La vigilanza non implica procedure assolute ma dev’essere sempre connaturata all’età e al grado di maturità dell’alunno. Un conto è vigilare su uno studente di un Istituto Superiore, un altro, su un alunno della Scuola dell’Infanzia.
L’accesso ai bagni a scuola rientra, naturalmente, tra i diritti dello studente, il compito del Docente sarà distinguere tra uso e abuso del diritto.
Circa la privacy nei bagni, fermo restando il contemperamento dei contrapposti interessi tra il diritto alla riservatezza del minore ed il dovere di vigilanza che fa capo al personale, questo potrebbe essere un falso problema. Certamente non può essere utilizzato come giustificazione alla mancata o insufficiente vigilanza: compito primario e fondamentale dell’Istituto è mettere in atto tutte le azioni finalizzate a prevenire il danno.

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Vigilanza sugli studenti all’uscita da scuola

In relazione alla vigilanza sugli studenti all’uscita da scuola, voglio chiedervi se esiste quest’obbligo anche dopo il termine delle lezioni. È capitato infatti che le famiglie di alunni minori, della scuola elementare, ritardino rispetto all’orario previsto per la riconsegna dell’alunno. In questi casi c’è la responsabilità della scuola e del docente? In caso di infortunio la polizza copre il danno? 

L’obbligo di vigilanza sugli studenti all’entrata e all’uscita della scuola è una norma contrattuale prevista ai sensi dell’Art.29 – Attività funzionali all’insegnamento, comma 5, del CCNL scuola 2006/2009: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.
La mancata sorveglianza degli alunni durante l’uscita potrebbe quindi raffigurarsi come “culpa in vigilando”.

La vigilanza è sempre rapportata all’età e alla maturità dell’alunno

È bene precisare sempre che la vigilanza, soprattutto nelle fasi di ingresso e uscita degli alunni, dev’essere rapportata all’età e al grado di maturità degli stessi. Un conto è parlare di un minore della scuola elementare, un altro quello di uno studente di un istituto superiore. In linea assolutamente generale, infatti, si chiede ai docenti di accompagnare gli alunni all’uscita, vigilando precisamente sulla riconsegna del minore. Queste regole riguardano la scuola primaria e la secondaria di I grado, lasciando maggiore libertà negli Istituti superiori.
Il docente che, alla fine delle lezioni, non assiste gli studenti minorenni fino all’uscita, compie un atto non conforme alla normativa vigente. In caso di sinistro, potrebbe configurarsi nei suoi confronti la mancata vigilanza e conseguentemente, nella migliore delle ipotesi, una sanzione disciplinare.

Il protocollo operativo interno

Esistono scuole in cui la vigilanza sugli studenti all’uscita viene portata all’eccesso.
In alcune occasioni viene fatta richiesta ai docenti di permanere a scuola fino a che l’ultimo degli studenti sia stato prelevato dai genitori, in altri casi si chiede al docente di accompagnare gli studenti fino allo scuolabus.
Queste attenzioni più dettate dal buon senso che dalla scuola.
Tutte le azioni tese alla vigilanza sugli studenti all’uscita da scuola devono essere contenute in un protocollo operativo interno all’Istituto.
In tutti i casi il docente dovrà segnalare al Dirigente Scolastico, la mancata presenza del genitore dell’alunno, o di un suo incaricato, all’uscita.
Sarà quindi il Dirigente a decidere come operare nel caso specifico.

L’assicurazione scolastica

Sul versante strettamente assicurativo le polizze scolastiche, sono operanti per tutto il tempo in cui l’alunno è presente all’interno dell’edificio. Di norma, nei casi di infortunio in itinere, qualora ricompresi nelle garanzie.
Restano anche tutelati i danni da Responsabilità Civile ascrivibili all’Istituto per mancata vigilanza colposa, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di rivalersi nei confronti del Docente per il danno da lui causato.

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L’obbligo di vigilanza dei docenti nei viaggi di istruzione

L’obbligo di vigilanza dei docenti nei viaggi di istruzione è un tema che ritorna alla ribalta con la ripresa delle normali attività scolastiche che, dopo la pausa imposta dalla pandemia, ha fatto riprendere anche le attività legate alle uscite didattiche.
Il viaggio d’istruzione costituisce un momento fondamentale nello sviluppo della personalità degli alunni, in quanto consente oltre allo specifico percorso di apprendimento anche un confronto con gli altri compagni e con il personale docente al di fuori dello stretto contesto istituzionale.

Il regolamento interno dei viaggi di istruzione

Diventa importante evidenziare fin da subito che, con l’introduzione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 gli Istituti scolastici hanno acquisito autonomia didattico-organizzativa anche in relazione all’organizzazione e alla gestione dei viaggi di istruzione. Ne deriva che, come evidenzia la Nota prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012, tutta: “la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”.
L’Istituto scolastico, quindi, è tenuto ad elaborare un proprio regolamento specifico in relazione ai viaggi di Istruzione. I regolamenti viaggi deliberati dall’Istituto diventano così fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo.

L’obbligo di vigilanza durante il viaggio

La necessità di regolamentare i processi legati alle gite o ai viaggi di istruzione è particolarmente importante, poiché, al contrario delle normali attività scolastiche, durante il viaggio di istruzione lo studente è affidato alla vigilanza del docente accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Resta inteso che il livello di vigilanza va declinato con l’età e il grado di maturità raggiunto dagli studenti, tuttavia, la problematica non è connessa alla sola vigilanza degli studenti, ma anche alla scelta di adeguate strutture ospitanti e dei mezzi di trasporto. A questo proposito il MIUR, nel febbraio 2016, con la circolare n. 674, rende note le iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno, con cui ha elaborato un Vademecum.

L’importanza della prevenzione

Nel recente passato abbiamo assistito ad episodi di infortunio anche con conseguenze letali, che hanno coinvolto studenti in viaggio di istruzione. Dal 2010 si contano, tra studenti italiani in viaggio d’istruzione nel nostro Paese o all’estero, e stranieri in visita in Italia, dieci vittime.
In questa linea è anche la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, dell’8 febbraio 2012, n. 1769: “[…] proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni; anche in questo caso con una valutazione da farsi caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie, allora, incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza”.

Il profilo assicurativo

Sotto il profilo strettamente assicurativo, di norma, le polizze scolastiche dovrebbero prevedere la copertura nello specifico ramo Assistenza oltre a quello di Responsabilità Civile. Tuttavia, l’analisi effettuata sulle polizze attualmente presenti sul mercato, evidenzia come molte polizze assicurative non abbiano sezioni specifiche legate ai viaggi di istruzione.

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Assistente di lingua straniera

Il nostro Istituto ha richiesto e ottenuto, per l’anno in corso, un Assistente di lingua straniera, per l’affiancamento dei docenti di lingua. Cosa dobbiamo fare per l’assistenza medica e la tutela assicurativa dell’Assistente?

Il progetto legato all’Assistente di lingua straniera nelle scuole nazionali, ormai in vigore da quasi venti anni. Il progetto è legato alla promozione e diffusione della lingua straniera del paese d’origine dell’assistente.

Le indicazioni ministeriali

Nel corso degli anni sono state introdotte modifiche e precisazioni da parte del MIUR in relazione all’impiego di questa figura nella scuola.
Il paese d’origine degli Assistenti di lingua straniera che possono essere impiegati nella scuola è unicamente quello con cui è stato stipulato un accordo bilaterale che ne prevede lo scambio. Attualmente i paesi interessati sono Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Spagna e, extra UE, il Regno Unito.
Tutti gli aggiornamenti relativi al progetto e al reclutamento degli Assistenti, sono reperibili sul sito del MIUR. La gestione operativa è invece demandata ai singoli Uffici Scolastici Regionali (USR).

L’operatività dell’Assistente di lingua straniera

Normalmente l’Assistente di lingua è un neolaureato, al di sotto dei 30 anni.
Il periodo di permanenza previsto varia tra i sei e gli otto mesi.
Compito dell’Assistente è di affiancare un docente di lingua straniera con un massimo di 12 ore settimanali.
Questo passaggio è particolarmente rilevante anche dal punto di vista della responsabilità diretta dell’Istituto. L’Assistente di lingua straniera, infatti, non è un dipendente, e la sua presenza durante l’attività didattica dev’essere sempre subordinata alla presenza del docente della scuola. La presenza di un Assistente madrelingua rappresenta, per gli studenti, un’occasione unica di apprendimento delle lingue straniere, ma questi ultimi devono rimanere sempre sotto la vigilanza diretta del personale dell’Istituto.

L’obbligo della copertura assicurativa

Le circolari ministeriali, chiariscono come gli Istituti debbano assicurare l’assistente di lingua straniera sia per gli infortuni che per l’eventuale malattia.
Le scuole, quindi, dovranno: “stipulare, a partire dal 1° ottobre, e comunque non oltre il 31 dicembre, una polizza assicurativa che offra all’assistente, per l’intero periodo di permanenza in Italia, un’adeguata copertura delle spese sanitarie per un costo orientativo dai 400,00 ai 1.000,00 euro a carico della scuola. In alternativa, la scuola potrà assicurare il rimborso, fino ad un massimo di 500,00 Euro, di un’assicurazione valida sul territorio italiano già in possesso dell’assistente”.

Le polizze assicurative scolastiche

Non tutte le polizze scolastiche attualmente sul mercato ricomprendono quest’aspetto all’interno della copertura e quelle che lo fanno applicano tutele o massimali diversi. Alcune prevedono delle franchigie, altre operano a secondo rischio, ovvero a partire dal limite previsto dall’assicurazione che eventualmente l’assicurato avesse già stipulato. Infine, occorrerà tenere in considerazione le esclusioni che saranno applicate, alcune delle quali potrebbero risultare molto limitanti.

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Infortunio a scuola

L’infortunio, è un evento lesivo che colpisce il corpo di una persona. L’infortunio a scuola è, a tutti gli effetti, un infortunio sul lavoro.

Cos’è l’infortunio sul lavoro scolastico?

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione del rapporto di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o causi un’invalidità permanente o temporanea, che menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.
Per l’operatore scolastico, quindi, l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa, per lo studente, l’incapacità totale o parziale a frequentare tutte le attività scolastiche.

Quali sono le caratteristiche dell’infortunio?

Sotto il profilo assicurativo, per poter parlare di infortunio, devono concorrere contemporaneamente 4 caratteristiche particolari e specifiche. L’infortunio dev’essere un evento:

  1. Fortuito – Accidentale e involontario: il tentato suicidio non può essere considerato un infortunio;
  2. Violento – Che agisce con un’azione rapida, concentrato in un brevissimo lasso di tempo, di tale entità da vincere la resistenza dell’organismo;
  3. Esterno – Estraneo all’organismo, non morboso o patologico: l’infarto non può essere considerato un infortunio;
  4. Che provoca lesioni constatabili –  La constatabilità oggettiva delle lesioni (morte, l’inabilità permanente o temporanea) è desunta dalla certificazione medica.

L’assicurazione obbligatoria INAIL

Come per tutti gli infortuni sul lavoro, anche nel caso di infortunio scolastico, la legge prevede una specifica assicurazione obbligatoria, prestata dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), per indennizzare i soggetti che subiscono uno di questi eventi.
L’obbligo di copertura assicurativa è contenuto nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’Art. 4, comma 5.
Le garanzie assicurative prevedono anche la copertura degli infortuni che si verificano nel tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa (il c.d. infortunio in itinere), seppur con modalità diverse tra il personale e gli alunni.
Circa le specifiche modalità relative alla copertura assicurativa INAIL per l’infortunio a scuola, vi rimandiamo ad un nostro precedente articolo che affronta in modo dettagliato la questione.

La polizza integrativa

Le polizze assicurative integrative, che gli Istituti scolastici stipulano a tutela degli alunni e del personale, non differiscono in relazione alle caratteristiche tipiche dell’infortunio (fortuito, violento, ecc.) ma, rispetto alla polizza obbligatoria, prevedono massimali, garanzie specifiche, modalità di pagamento e modi di trattazione, di norma, più vantaggiosi e specifici per il settore di riferimento.

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Alluvioni e catastrofi naturali

In qualità di DSGA dell’Istituto, i recenti fatti di Catania, mi hanno fatto sorgere qualche dubbio circa la copertura assicurativa della polizza scolastica in relazione ad alluvioni e catastrofi naturali.
Gli alunni e i beni sono garantiti?

Quanto accaduto recentemente a Catania, rientra, purtroppo, tra gli eventi che, ormai costantemente, colpiscono il nostro territorio alla fine dell’estate.
Nell’ottobre 2020 un evento analogo colpì il Cuneese. Nello stesso mese del 2019 la provincia di Genova e Savona, nel 2018 il Trentino e nel 2017 la città di Livorno, solo per citare le più gravi e recenti.

Gli eventi naturali

Le alluvioni sono avvenimenti naturali, tuttavia, colpisce la frequenza con le quali si verificano negli ultimi anni. La Commissione Europea, in una recente comunicazione, invita gli stati membri a mettere in atto strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.
Agli eventi climatici, in Italia, dobbiamo aggiungere i terremoti, infatti, il nostro è un paese ad alto rischio sismico.
È singolare che, di fronte a questo stato di cose, le garanzie assicurative legate agli eventi naturali siano ancora poco diffuse. Ancora più singolare rimane come, spesso, i testi standard di polizza li escludano preventivamente.
Da anni si ventila la possibilità che l’assicurazione contro le calamità naturali diventi obbligatoria. Dal 2018 è anche prevista una detrazione fiscale per i premi assicurativi relativi a questo tipo di rischio, ai sensi dell’Art. 15, comma 1, lett. f-bis, del Tuir.
Ad oggi non tutte le polizze coprono gli eventi catastrofali neanche nella Pubblica Amministrazione.

Le coperture assicurative scolastiche

Circa le polizze assicurative scolastiche sarebbe opportuno verificare, se esistano limitazioni o esclusioni per gli alunni e gli operatori scolastici che restino vittime di eventi catastrofali.
Per quanto riguarda gli immobili, l’eventuale estensione della copertura assicurativa per il rischio catastrofale è a carico dell’Ente Locale o del soggetto terzo proprietario della struttura. Una particolare attenzione andrà tuttavia posta sui beni di proprietà dell’Istituto scolastico.
In più di un’occasione abbiamo evidenziato l’opportunità della stipula di una polizza legata ai beni della scuola. Se un furto, infatti, per quanto possa essere grave, nella maggioranza dei casi, crea un danno parziale e limitato, il danneggiamento da alluvioni o catastrofi naturali spesso porta alla perdita o alla distruzione di tutti i beni di proprietà.
Inoltre, non bisogna dimenticare che, associato al danno economico diretto, esiste il danno indiretto, legato alla perdita del servizio formativo agli studenti.
La soluzione più semplice per proteggere l’Istituto dai danni causati da gravi eventi naturali come terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti e bombe d’acqua (flash floods), resta la polizza assicurativa.
Come abbiamo visto, tuttavia, nella quasi totalità dei casi, le polizze disponibili sul mercato escludono precauzionalmente quest’evento. Chiedere un’estensione di garanzia in questo senso è certamente una precauzione doverosa.

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Violenze o minacce a un docente

Qualora un docente subisse violenze o minacce da parte di studenti o genitori in relazione al comportamento o alla valutazione sul rendimento scolastico, la copertura assicurativa sottoscritta dalla scuola copre il danno all’insegnate?

La cronaca a volte riporta di casi di violenze o minacce ad un docente. Per fortuna sono eventi estremi, abbastanza isolati e sporadici, tuttavia, questi aspetti non limitano la gravità del gesto.

Il docente è un Pubblico Ufficiale

La Corte di Cassazione con la sentenza del 3 aprile 2014, n. 15367, aveva chiarito che: “l’insegnante di scuola riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi”.  
Il docente nell’esercizio delle sue funzioni, quindi, è un Pubblico Ufficiale a tutti gli effetti e in quanto tale tutelato dall’Art. 336 del Codice Penale.

La violenza privata

La norma appartiene alla categoria dei delitti privati contro la pubblica amministrazione a tutela del corretto funzionamento dell’Amministrazione stessa. Si tratta, quindi, di un reato comune, perché può essere commesso da chiunque, che, nei casi più gravi, può connaturarsi come violenza privata.
La pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni. Fino a tre anni per costringere lo stesso docente a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di esso.
Recentemente la VII Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14958 del 21 aprile 2021 ha condannato un uomo, ritenuto responsabile del reato di minaccia a pubblico ufficiale, avendo minacciato, in presenza di testimoni, un docente, reo, a suo avviso, di aver valutato negativamente il rendimento scolastico dello studente, figlio della convivente.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, nel caso di violenze o minacce a un docente, la polizza sottoscritta dall’Istituto, qualora non lo escluda esplicitamente, paga il danno fisico causato, fatta salva la possibilità della Società Assicuratrice di rivalersi nei confronti del responsabile.

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Danno estetico

Un alunno del nostro istituto, in occasione di un sinistro, ha riportato un grave trauma al viso e un importante danno estetico. La famiglia dello studente ci chiede se la polizza assicurativa sottoscritta dall’Istituto, oltre alle spese mediche, prevede il rimborso anche del danno biologico e in che modo?

La giurisprudenza fin dall’inizio degli anni ’80 dello scorso secolo fa rientrare il danno estetico tra le forme di danno biologico.
Il danno estetico potrebbe infatti compromettere l’integrità esteriore della persona, del suo corpo, pregiudicandone l’aspetto o l’armonia. Il danno estetico quindi riguarda un’alterazione peggiorativa nella percezione della propria immagine o del proprio corpo.

La valutazione del danno

Valutare il danno estetico è un processo complesso, soprattutto perché non esiste una tabella di classificazione dei diversi pregiudizi estetici che possono verificarsi.
Il medico che dovrà effettuare la perizia e la stima economica, dovrà tenere conto dei molteplici elementi:

  • La dimensione oggettiva del danno in relazione all’effettiva consistenza dell’alterazione fisiognomica;
  • Le eventuali implicazioni psicologiche;
  • La possibilità di correggere o riparare anche chirurgicamente al danno.

In quanto lesione alla salute, il danno estetico consente inoltre al danneggiato, il diritto di ottenere il risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, dei pregiudizi sofferti.
Il danno estetico potrà quindi essere liquidato secondo i parametri stabiliti dalle Tabelle dei tribunali. Resta inteso che la determinazione della somma risarcibile è soggetta alla personalizzazione in considerazione del sesso, dell’età, della condizione socio-culturale, della localizzazione della lesione sul corpo, delle condizioni soggettive del danneggiato e dunque delle circostanze specifiche legate alla vicenda. Com’è facilmente immaginabile, infatti, una lesione al volto sarà valutata maggiormente rispetto a quella che ha coinvolto un braccio.
In sede risarcitoria saranno quindi tenute in considerazione tutte le variabile del caso specifico, oltre a quelle di carattere fisico, anche quelle di tipo psicologico e relazionale.

Le polizze assicurative scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche prevedono sempre il risarcimento nel ramo di Responsabilità Civile qualora il danno fosse causato per diretta responsabilità dell’Istituto o di un assicurato.
Di norma le polizze prevedono anche un indennizzo nel ramo infortunio, quindi anche non in presenza di responsabilità di terzi.
In questi casi tuttavia potrebbero esserci delle limitazioni. Solitamente viene escluso l’apparato ortodentale, normalmente ricoperto con una garanzia specifica.
Il danno estetico prevede un indennizzo, fino al massimale della somma assicurata, a fronte delle spese documentate sostenute dall’Assicurato per le cure o gli interventi, anche di chirurgia plastica ed estetica, sostenuti allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico.
È bene evidenziare che queste spese potrebbero essere rimborsate solo se sostenute entro un preciso arco temporale. Nel caso in cui fosse impossibile intervenire entro il periodo previsto, ad esempio a causa dell’età del soggetto assicurato, la società assicuratrice potrebbe prevedere un rimborso forfettario.

Se desideri avere avere maggiori informazioni circa la copertura assicurativa per il danno estetico nelle polizze scolastiche, contattaci qui.

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Omessa custodia

È di qualche giorno fa la notizia di un alunno, di 11 anni che si è allontanato dalla scuola, senza che nessuno se ne accorgesse. Il ragazzo, colpito dalla sindrome di Down, è stato trovato dopo un’ora e mezza da un vigile del fuoco che aveva notato il ragazzino vagare confuso e intimorito.

Abbandono di minori o incapaci

Sull’importanza della vigilanza abbiamo pubblicato un articolo specifico. Il caso in questione tuttavia appare più grave poiché, a differenza della mancata vigilanza, potremmo trovarci di fronte ad un reato di cui all’Art. 591 del Codice Penale – Abbandono di persone minori o incapaci.
Il codice riporta: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, […] di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. […] La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore […], dal tutore […].

L’omessa custodia

Appare chiaro come l’omessa custodia sia un evento di particolare gravità che presuppone la responsabilità diretta dell’Istituto (Dirigente scolastico e/o Direttore S.G.A.), del personale docente e/o educativo o dei collaboratori e che potrebbe avere conseguenze importanti e imprevedibili.
La responsabilità diretta della scuola deriva, tra gli altri, dall’Art. 2043 e dall’Art. 1218 del Codice Civile, in relazione alla responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, che viene ad instaurarsi con l’iscrizione del minore a scuola.

Il profilo assicurativo della Responsabilità Civile

Sul piano strettamente assicurativo, l’eventuale danno diretto è risarcito dalla Società assicuratrice nel ramo infortunio.
Una maggiore attenzione va invece posta in relazione alla Responsabilità Civile.
L’Art. 1900, comma 2, del Codice Civile, dispone che sussiste l’obbligo dell’assicuratore anche se il sinistro è avvenuto per dolo o colpa grave di un soggetto di cui l’assicurato deve rispondere anche nel caso che si tratti di un terzo, come il dipendente, legato contrattualmente all’assicurato.
Per quanto riguarda il reato penale, in linea generale, questo non è mai previsto nelle coperture assicurative. Inoltre il dolo non è assicurabile perché contrario ai principi generali di ordine pubblico e, in quanto tale, sanzionato dalla legge penale.

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Intervallo e ricreazione

In qualità di Dirigente Scolastico ho emanato una serie di circolari che ordinano i momenti di intervallo e ricreazione nel nostro Istituto. Volevo chiedervi conferma del fatto che questi due momenti siano regolarmente coperti dalla polizza assicurativa, anche in assenza di indicazioni specifiche nel regolamento dell’Istituto.

Statisticamente uno dei momenti più rischiosi per il verificarsi di sinistri in ambito scolastico è quello legato all’intervallo e alla ricreazione.
La ragione è legata a quell’elemento della dinamicità intrinseca, sostanzialmente assente nella maggior parte delle attività scolastiche.

Intervallo e Ricreazione

Per semplicità è definito Intervallo il breve spazio di tempo al cambio dell’ora. Ricreazione il tempo di sospensione delle lezioni, di norma, più esteso e posto a metà mattina.
Sarà il Regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto, a prevedere, più o meno dettagliatamente, norme in relazione agli intervalli e alle ricreazioni degli studenti durante l’orario scolastico.

Regolamento interno

Purtroppo, la normativa, spesso molto attenta alle dinamiche scolastiche, non regolamenta questi momenti.
Unico richiamo a quest’aspetto è contenuto all’Art. 17 lettera (f) della Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105 ove, per altro, si fa cenno solo all’obbligo di vigilanza durante gli intervalli.
Il grado e la tipicità dei singoli istituti scolastici certamente non permettono di dare una regolamentazione generalizzata.
Occorre sempre tenere presente che l’età e il livello di maturità degli studenti presuppone organizzazione e livelli di vigilanza diversi. Questi sono demandati al Regolamento Interno dei singoli Istituti scolastici.

Il Regolamento d’Istituto

Il regolamento dovrà prevedere la condivisione strategica tra tutte le componenti della scuola (dirigenza scolastica, docenti, alunni, genitori, personale ausiliario e tecnico amministrativo) e il dettaglio di tutte le norme che andranno a regolamentare questi momenti.
Per entrambi, intervallo e ricreazione, occorrerà individuare con precisione i soggetti incaricati della vigilanza degli studenti, anche in relazione agli obblighi professionali degli operatori scolastici derivanti o discendenti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
In relazione alla ricreazione occorrerà stabilirne precisamente l’orario, la durata, e le modalità di fruizione della stessa come, ad esempio: l’accesso ai bagni o, per gli Istituti superiori, ai servizi bar e/o di piccola ristorazione se presenti.

Il rischio pandemico

La recente pandemia di Covid-19, con le regole di prevenzione alla diffusione del contagio, ha complicato ulteriormente quest’aspetto. Al fine di ridurre il più possibile i contatti diretti, molti Istituti hanno imposto il non allontanamento dalle classi per il consumo della merenda. Regolamentazioni più strette riguardano anche per l’utilizzo dei servizi igienici o l’accesso ai bar. La regola non trova tutti d’accordo, tuttavia, l’applicazione delle misure di prevenzione rimane una responsabilità diretta del Dirigente.

La polizza assicurativa

Sul versante strettamente assicurativo, le polizze attualmente stipulate dagli Istituti scolastici, di norma, prevedono la copertura nei rami di Responsabilità Civile e Infortunio anche durante gli intervalli e i momenti di ricreazione. Resta inteso che la deliberazione e l’applicazione del regolamento d’Istituto per quest’aspetto, limita, oltre al danno, la possibilità di contenzioso legata alla mancata vigilanza.

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