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ScuolaBroker è certificata ISO 9001

Dall’aprile 2022, AB-International ScuolaBroker è certificata ISO 9001 in relazione alla qualità dei servizi erogati.

Che cos’è la Certificazione ISO 9001

Le norme ISO 9000 sono state definite dall’International Organization for Standardization per delineare i requisiti per i sistemi di gestione della qualità all’interno delle azienda.
La ISO 9001 è lo standard più conosciuto e utilizzato per i sistemi di gestione della qualità di tutto il mondo.
Più di un milione di aziende sono oggi certificate secondo questa norma, in 170 Paesi diversi.
L’ISO 9001 è un marchio il cui possesso dimostra che i servizi e i prodotti immessi sul mercato corrispondono a processi sempre ripercorribili e verificabili.
L’adozione della certificazione ISO 9001 non è obbligatoria. Il suo possesso, tuttavia, è un attributo sempre più importante per far fronte alle richieste di un mercato, come quello scolastico, sempre più in evoluzione. La certificazione ISO 9001 è regolarmente richiesta per la partecipazione ad appalti pubblici e a forniture private allo scopo di attestare la qualità e la solidità dell’operatore.

Vantaggio reali per la scuola cliente

La qualità si basa sul concetto di miglioramento continuo.
Attraverso la certificazione ISO 9001, AB-International ScuolaBroker è in grado di misurare, quantitativamente e qualitativamente, tutte le performance dei progetti, dei processi, delle persone e delle risorse.
Attraverso queste misurazioni, infatti, si passa da una gestione parziale ad una gestione basata sui dati di fatto.
Questo processo migliora le procedure e conseguentemente la sicurezza del cliente.
Un protocollo operativo certificato consente, infatti, di poter sempre tracciare precisamente i processi, aumentando la tranquillità e la soddisfazione di tutte le parti interessate.
Tramite il protocollo di qualità messo in atto, AB-International ScuolaBroker, può preventivamente intraprendere tutte quelle misure precauzionali a tutela dei possibili rischi derivanti da offerte inadeguate, dall’imprevedibilità delle risorse umane, da mutamenti repentini nella domanda e dal cambiamento della normativa.

L’Ente Italiano di Accreditamento

I vantaggi sopra illustrati sono perseguibili e raggiungibili anche senza certificazione ISO.
AB-International ScuolaBroker, nelle sue evoluzioni, li applica senza soluzione di continuità ormai da anni.
La certificazione, tuttavia, attesta formalmente la conformità del sistema alla Norma internazionale e certifica che il funzionamento dei processi avvenga in trasparenza come stabilito dalle procedure.
Bureau Veritas è la società che ha rilasciato la certificazione ISO 9001 ad AB-International ScuolaBroker.
Bureau Veritas è leader a livello mondiale nei servizi di controllo, verifica e certificazione per Qualità, Ambiente, Salute, Sicurezza e Responsabilità Sociale (QHSE-SA).
Accredia è l’Ente di accreditamento che ha seguito il processo di qualità di AB-International ScuolaBroker.
Il Governo Italiano ha designato Accredia come Ente Unico nazionale di accreditamento, autorizzato ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica.
Accredia inoltre opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla certificazione ISO di ScuolaBroker, contattaci qui.

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La protezione dei rischi informatici

Lo scorso mese di marzo è stato pubblicato il rapporto annuale Clusit che, in oltre 200 pagine, riporta l’analisi della situazione relativa agli attacchi informatici segnalati a livello globale.
Rispetto al 2021 le azioni dei cybercriminali sono cresciute del 10%.
Il rapporto evidenzia, inoltre, come l’incremento degli attacchi sia sempre più riconducibile a organizzazioni legate alla criminalità organizzata.
L’anno passato è stato quello con il maggiore l’impatto di livello “critico”. Le azioni dei criminali informatici diventano sempre più professionali, sofisticate, e rivolte a obiettivi specifici.

Le pubbliche amministrazioni sotto attacco

Le azioni di pirateria informatica che prendono di mira la Pubblica Amministrazione, si concentrano prevalentemente nei settori governativo, militare, sanità e informatico.
Lo scorso 30 luglio un attacco ha interessato la rete informatica della Regione Lazio. Per due mesi il sistema regionale, compreso quello dedicato alle vaccinazioni Covid19, ha comportato la sospensione di alcuni servizi e l’indisponibilità dei dati. Alla fine di marzo 2022 è toccato alle Ferrovie. Non solo non era più possibile accedere ai servizi di biglietteria dal sito di Trenitalia, ma è stata interrotta anche la vendita dei biglietti nelle stazioni.
Lo scorso 8 aprile, un analogo problema ha interessato il Ministero della Transizione Ecologica.
Per l’anno corrente le aspettative non sono tranquillizzanti. Le strategie messe in atto dai pirati informatici punteranno particolarmente sullo smart working, sempre più diffuso nella Pubblica Amministrazione.

Come difendere le scuole dagli aggressioni informatiche

La Pubblica Amministrazione scolastica non è considerata un obiettivo primario.
Ciò nonostante, gli attacchi che coinvolgono le scuole, sono il 9% dei casi totali.
All’inizio dell’aprile 2021 un attacco ransomware ha interessato il registro elettronico, fornito al 40% degli istituti scolastici italiani, dall’azienda Axios Italia. Per “risolvere” il problema, i pirati, avrebbero chiesto un riscatto di diverse decine di migliaia di euro.
Malgrado il fenomeno, al momento attuale, sembra essere circoscritto, la quantità dei dati gestiti dalle scuole e la delicatezza degli stessi, impone alcune cautele. Le scuole infatti gestiscono i dati identificativi personali, anche sensibili, di 9 milioni di persone, in larghissima parte minori.
Senza entrare in profili di carattere tecnologico, l’aspetto fondamentale nella difesa degli attacchi informatici è quello preventivo. Nella maggioranza dei casi, gli istituti si avvalgono della consulenza tecnica di professionisti del settore. Esistono tuttavia casi non isolati in cui la creazione e gestione delle reti è affidata a personale interno non specializzato. Inoltre, non sempre le aziende alle quali è affidato questo incarico sono in grado di progettare e gestire una rete informatica scolastica totalmente sicura.
In tutti i casi, l’onere e la responsabilità della verifica e del controllo, rimane a carico al Dirigente Scolastico.

La percezione del rischio

Uno dei migliori sistemi di tutela è la polizza Cyber Risk.
Queste polizze sono disponibili da più di 15 anni, eppure la sensibilità della grande Pubblica Amministrazione è ancora marginale e ancor meno lo è di quella scolastica.
I motivi di questo stato di cose sono sostanzialmente riconducibili a una sottovalutazione del problema. Eppure, come abbiamo visto, i casi di disservizi, quando non di danno, non mancano.

I danni potenziali

I danni posso essere riassunti in due categorie: quelli diretti e quelli indiretti.
Il danno diretto è quello legato al malfunzionamento degli apparati che presuppone i costi per l’intervento di assistenza da parte di un soggetto specializzato per il ripristino dei sistemi.
Quello indiretto è legato alla Responsabilità Civile nel caso di danno alla reputazione e alla sottrazione dei dati.
In questo senso vanno comprese le truffe informatiche, la pedopornografia, il cyberbullismo e i ricatti a sfondo sessuale derivanti da video chat on line.
Come nel mondo reale, anche in quello virtuale, la scuola è tenuta a identificare il rischio, individuando le possibili minacce e stimando i danni derivanti.
In seconda battuta dovrà porre in essere tutte le ragionevoli contromisure.
Solo il concetto di sicurezza informatica, può mettere la scuola al riparo da sgradevoli sorprese.

Il costo delle polizze Cyber Risk

Il costo delle polizze cyber risk normalmente è molto contenuto. I migliori prodotti, per la protezione dei rischi informatici di norma, non superano le poche centinaia di euro, sicuramente molto meno di un danno cagionato al sistema.

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Guida alle Assicurazioni Scolastiche 2022

Come ormai da qualche anno a questa parte, Rassegna Normativa, la rivista di Euroedizioni di Torino, ha pubblicato l’inserto: “Guida alle assicurazioni scolastiche 2022”.
Il corposo inserto, di 40 pagine, è distribuito, in allegato a tutte le riviste del gruppo, con il numero del mese di aprile.

I Contenuti

La guida, a cura dell’Avv. Sandro Valente, offre un’approfondita panoramica della tipologia di polizze assicurative disponibili per il mercato scolastico. La dinamicità dell’offerta formativa spesso abbisogna di coperture adeguate. Oltre alla classica polizza RC/Infortuni quindi viene dato ampio spazio alle polizze che interessano molteplici aspetti della vita scolastica. Sono prese in esame le polizze di assicurazione dei beni (property), le polizze RCA (auto), quelle relative al Cyber Risk, fino a quelle obbligatorie per l’assicurazione dei droni.
L’aspetto più importate tuttavia è la necessità di stipulare una polizza adeguata in relazione al tipo di rischio e alla tipologia di scuola.
Di particolare interesse sono i box di approfondimento. Come prevenire e limitare il rischio di contenzioso legato ai sinistri scolastici? È opportuno stipulare le polizze per il rischio pandemico? Cos’è il canone di adeguatezza assicurativa? Sono solo alcuni esempi.

Le procedure di affidamento

Una articolo degno di nota è quello legato alle procedure di affidamento a cura dell’Avv. Stefano Feltrin. L’articolo entra nel dettaglio delle procedure da utilizzare con particolare attenzione al principio di rotazione e agli obblighi relativi alle procedure ordinarie alla luce degli ultimi indirizzi normativi.
L’editore inoltre mette a disposizione, sul sito di GiustoScuola, una serie di documenti (bozze di ricognizione e determine) finalizzate agli affidamenti dei servizi assicurativi.

Cosa pensano i Dirigenti Scolastici?

Le assicurazioni sono un tema sensibile che non coinvolge solo la responsabilità diretta dell’Istituto ma, ancor prima, quella dei Dirigenti scolastici.
Sul tema il Direttore di Rassegna Normativa ha intervistato quattro Dirigenti Scolastici di importanti Istituti che propongono innovative soluzioni educative .
Un confronto schietto sull’adeguatezza delle polizze attualmente disponibili. Quali tutele, a loro avviso, necessiterebbero di miglioramento e su cosa porre l’attenzione in fase di selezione.

Il Broker assicurativo

Non poteva mancare un approfondimento anche sulla figura del Broker assicurativo specializzato, anche alla luce delle indicazioni contenute nel Quaderno n. 4 pubblicato dal MIUR.
Gli ambiti di intervento e di assistenza del broker assicurativo all’interno delle singole scuole, sono delineati in modo chiaro facilmente comprensibile. Allo stesso modo sono indicati anche i requisiti opportuni e necessari per la corretta gestione delle procedure selettive per l’affidamento del servizio di brokeraggio.

Se non sei abbonato alle riviste di Euroedizioni – Torino e desideri avere una copia della Guida alle Assicurazioni Scolastiche 2022, contattaci qui.

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Il decesso per Covid19 è infortunio

Sta facendo discutere la sentenza n. 184 del 19.01.2022 con cui il Tribunale di Torino, Sez. IV Civile, accogliendo la richiesta di risarcimento della famiglia, stabilisce che il decesso per Covid19 è infortunio.

Il fatto

Nel marzo 2020, un dentista piemontese contraeva il virus Covid-19. Le condizioni del professionista erano parse sin da subito gravi, tali da giustificare il ricorso a terapie specifiche. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale “Le Molinette” di Torino, spirava dopo circa dieci giorni.
Il professionista, nel 2019, aveva sottoscritto una polizza assicurativa contro gli infortuni. La polizza, tra l’altro prevedeva, per il caso di morte, un indennizzo pari a 100.000,00 euro.
La famiglia chiedeva il risarcimento, ai sensi della polizza infortuni sottoscritta, ma la Compagnia rifiutava l’indennizzo, in quanto il decesso per Covid-19 non risultava contemplato dalle condizioni di contratto. Per far valere le proprie ragioni, la famiglia decideva, quindi, di rivolgersi al tribunale.

La sentenza

Il Tribunale interessato ha considerato fondata la domanda. Sulla base delle risultanze prodotte del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) è emerso che la causa del decesso doveva ritenersi ascrivibile al Covid-19. Ai sensi delle “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni”, è stabilito che: “è infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea”.
Il Tribunale ha giudicato che il decesso per Covid19 è infortunio e quindi tecnicamente risarcibile.

Le motivazioni

Secondo il tribunale, sul fatto che il Covid-19 possa essere considerato fortuito ed esterno non ci sono dubbi.
L’accidentalità della causa, infatti, viene evidenziata proprio dalla mancanza di attività consapevole da parte del soggetto infettato. Inoltre, l’infezione è da ritenersi sicuramente di origine esterna. Il virus è un organismo estraneo al corpo umano e, in quanto tale, è considerabile come proveniente dall’esterno.
Qualche dubbio, invece, poteva risiedere sulla natura violenta dell’infezione. In questo caso veniva accolta la tesi del Consulente Tecnico d’Ufficio: “Il contagio, non solo non è dilatato nel tempo, ma ha anche determinato uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un soggetto che si trovi in situazione normale“.

Il Decreto Legge “Cura Italia”

La sentenza del Tribunale di Torino conferma, anche in ambito privato, le indicazioni già adottate dall’INAIL nei casi di infezione sul luogo di lavoro.
L’articolo 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), stabilisce che i casi accertati di infezione da Covid-19, in occasione di lavoro, sono qualificabili come infortuni ai fini INAIL.
Occorre notare come non sia la prima volta che la questione viene affrontata nelle aule giudiziarie. L’orientamento prevalente che si stava formando, affermava che l’infezione da Covid-19 deve ritenersi, anche «nel comune sentire sociale», una malattia e, pertanto, non possa determinare il sorgere di alcun diritto di indennizzo nell’ambito di una polizza infortuni. La sentenza di Torino offre quindi una chiave interpretativa nuova e originale.

Clausole dubbie

Il Tribunale torinese, inoltre, ha anche riconosciuto fondata la domanda della famiglia ai sensi dell’Art. 1370 del Codice Civile. Qualora, infatti, le clausole della polizza redatte su modulo predisposto dall’assicuratore, siano dubbie, queste devono essere intese in senso favorevole all’assicurato e non all’assicuratore medesimo.

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Affidamento Diretto o Procedura Negoziata?

L’introduzione dei Decreti semplificazione, e la scadenza delle coperture assicurative scolastiche, sta creando qualche perplessità circa la procedura d’appalto da adottare per l’affidamento del servizio. Proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza.

Il Codice dei Contratti Pubblici e i Decreti semplificazione

Già il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, prevede procedure semplificate per le Pubbliche Amministrazioni con ridotta capacità di spesa come le scuole. Queste sono indicate all’Art. 36, comma 2, alla lettera a): Affidamento Diretto e alla lettera b): Procedura Negoziata senza bando. Inoltre, la Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, sulla scorta dei decreti semplificazioni del 2020 e del 2021, ha introdotto agevolazioni in materia di appalti almeno fino alla data del 30 giugno 2023.

L’Affidamento Diretto

L’Art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, evidenzia che:“[…] salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici […]”.
Procedure più celeri e snelle, quindi, anche grazie al Decreto Semplificazioni-bis che ha innalzato la soglia di affidamento diretto dei servizi fino a 139.000,00 euro.

Senza consultazione di più operatori economici

Nel merito del passaggio: “anche senza consultazione di più operatori economici” giova ricordare l’Art. 30 del codice 18 aprile 2016, n. 50 in combinato disposto con l’Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge 29 luglio 2021, n. 108 e la Legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’affidamento diretto non prevede più, quindi, l’applicazione della norma all’art. 95 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, relativa alla procedura di aggiudicazione tramite criteri, punteggi e commissione di gara. L’Amministrazione appaltante dovrà, quindi, comparare due o più preventivi valutandoli sul valore del servizio offerto – criterio, quello della comparazione che, pur non obbligatorio, rappresenta sempre una buona prassi – motivando la scelta esclusivamente nella Determina a contrarre. Nei casi previsti, l’Amministrazione appaltante potrà emanare la Determina a contrarre anche in forma semplificata.

La Procedura Negoziata

Alla luce dei Decreti semplificazioni, il ricorso alla Procedura Negoziata riguarda esclusivamente i servizi di importo superiore a 139.000,00 euro ed inferiori alla soglia comunitaria, cifra di fatto mai superata nelle polizze assicurative scolastiche, neanche in quelle poliennali.
Il Ministero delle infrastrutture definisce l’applicazione di tali Decreti: “una disciplina non facoltativa”.
Nel caso l’Amministrazione scolastica non utilizzi l’affidamento diretto, dovrà, quindi, motivarne la scelta.
L’utilizzo della Procedura Negoziata appare, pertanto, un’inutile forzatura in contrasto anche con il dettato costituzionale relativo al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Il Principio Di Rotazione

Il Principio di Rotazione, ai sensi dell’Art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, si applica sia agli inviti che agli affidamenti e tende a evitare il fenomeno del consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.
L’ANAC, nelle Linee Guida 4, evidenzia che la rotazione non è un principio assoluto, ma legato alla specifica conformazione del mercato.
In ambito assicurativo scolastico, alla luce del ridotto numero di operatori presenti, la stretta applicazione del principio potrebbe portare all’impossibilità di sottoscrizione del contratto. L’Amministrazione scolastica può, quindi, derogare al principio, motivando il grado di soddisfacimento della prestazione precedente, l’economicità e l’assenza di alternative.

Il ruolo del broker assicurativo

In fase di predisposizione della procedura, il ruolo del broker assicurativo potrebbe essere particolarmente utile. Alla luce delle indicazioni ANAC, infatti il rapporto con il broker, tende: “a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione”.
Al broker tuttavia non potrà essere demandata né la scelta dell’operatore economico né la sottoscrizione dei contratti. Questi passaggi, unitamente alla verifica di conformità del servizio, sono propri dell’Amministrazione scolastica e non demandabili a terzi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle procedure da mettere in atto per la selezione dei servizi assicurativi, contattaci qui.

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Danneggiamento dell’auto in sosta

Una docente del nostro Istituto ha parcheggiato la sua auto nel cortile interno della scuola. All’uscita da scuola ha trovato la carrozzeria della sua auto rigata. La docente afferma che la mattina l’auto era in perfette condizioni. Il danno è coperto dalla polizza della scuola?

Seppur raramente, ci troviamo ad affrontare richieste di chiarimenti in relazione a casi di danneggiamento dell’auto in sosta, all’interno dell’Istituto scolastico.
Il danno, nella maggioranza dei casi, non è tutelato dalla polizza assicurativa sottoscritta dall’Istituto. Vediamo perché.

Cose in custodia

Di norma, le polizze assicurative scolastiche escludono la responsabilità diretta dell’Istituto per tutti i beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo.
Ne deriva che la polizza assicurativa non copre il danno causato all’auto del dipendente nel momento in cui era parcheggiata nelle pertinenze dell’Istituto.
È bene sottolineare, inoltre, che risulta irrilevante che l’auto risulti posteggiata all’interno di un parcheggio privato. Per far scattare la tutela assicurativa, infatti, il danneggiamento, da parte di ignoti, deve avvenire in un parcheggio a pagamento e custodito.
Solo in questo caso, la responsabilità ricade sul proprietario del parcheggio, che è obbligato a rimborsare il proprietario dell’auto per i danni avvenuti durante la custodia.
Nella quasi totalità dei casi, nella scuola, il parcheggio non è a pagamento e non è custodito.

Il nesso causale

Uscendo dalla trattazione dell’episodio specifico, un ulteriore aspetto da prendere in considerazione in questi casi è la difficoltà di provare che il danno sia avvenuto realmente all’interno della struttura scolastica. Capita che i danni subiti siano dolosamente denunciati nel tentativo di ottenere un rimborso illecito. L’argomento è delicato e non è certo nostra intenzione generalizzare. Tuttavia, i tentativi di frode nei confronti delle compagnie assicuratrici, soprattutto in ambito automobilistico, sono un elemento ricorrente. Accanto alla stragrande maggioranza di richieste di rimborso legittime, esiste, infatti, una minoranza di denunce di sinistro fraudolente. La tentata truffa nei confronti della Compagnia assicurativa è un reato punito ai sensi dell’Art. 642 del Codice Penale.
In Italia si stima che la frode assicurativa comporti per le Compagnie una spesa media di circa 200 milioni di euro l’anno. Questa somma finisce per essere pagata da tutti gli assicurati attraverso premi più elevati.

La Responsabilità Civile della scuola

Come tuttavia ricordiamo sempre, ogni sinistro è un caso a sé stante, motivo per cui esiste anche la possibilità di vedersi rimborsato il danno, quando il sinistro sia accaduto per responsabilità diretta della scuola.
Qualora, ad esempio, uno studente o un operatore scolastico, danneggiasse colposamente un auto parcheggiata all’interno della scuola, la polizza risarcirebbe il danno.
In questo caso, tuttavia c’è la necessità che l’autore del danno comunichi formalmente l’evento e che la segreteria inoltri regolare denuncia.
Può succedere anche che uno studente dolosamente provochi un danno all’auto di un docente. In questo caso, qualora riconosciuto, lui o la sua famiglia, dovranno risarcire direttamente il danno provocato.

Se desideri avere maggiori informazioni per i casi di danneggiamento dell’auto in sosta nelle pertinenze della scuola, contattaci qui.

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Punture di insetti

Con il ritorno della bella stagione, gli alunni della nostra scuola dell’infanzia e primaria stanno accedendo ai giardini della scuola. In caso di puntura e nell’ipotesi di conseguente infezione trasmessa dagli insetti, l’assicurazione scolastica copre il danno?

Il rischio di punture di insetti non è, purtroppo, solo un problema legato agli ambienti esterni della scuola. Con l’apertura delle finestre, proprio in concomitanza con la bella stagione, potremmo trovarci di fronte a questo problema anche negli ambienti chiusi.

Le punture d’insetto sono un infortunio?

Le punture d’insetto, in occasione del rapporto di lavoro, sono un infortunio. Come per tutti gli infortuni, anche la puntura di insetto, dev’essere provata da certificato medico e prevedere una prognosi. Nel 2019 l’INAIL ha emanato un vademecum per i lavoratori, operanti prevalentemente in outdoor e quindi più esposti a questo tipo di rischio.
Le punture di api, vespe e calabroni ma anche di alcune formiche, sono velenose. Il pericolo più frequente è legato alle possibili allergie al veleno. Altrettanto pericolose sono le punture al collo, alle labbra o in bocca.
È stimato che il 3,5% della popolazione soffre di allergia al veleno degli insetti.
Un caso diverso, ma non meno pericoloso, riguarda le punture di zecca.
Le zecche possono causare malattie infettive, più o meno gravi, il decorso, in questi casi, dipende dallo stato di salute del paziente, dal tempo impiegato per la rimozione dell’aracnide, dal sistema immunitario del soggetto e dal tipo di zecca.
I sintomi, nel caso di punture da insetti, vanno da arrossamenti e prurito fino a forti gonfiori. Nel peggiore dei casi, possono determinare difficoltà respiratorie o anche il collasso cardiocircolatorio.

La responsabilità della scuola

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo, in conformità alle norme D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso idonee misure di protezione e prevenzione.
Di norma, la segnalazione all’Ente proprietario dell’immobile in cui ha sede l’istituto scolastico, consente, in questi casi, di trasferire la responsabilità diretta.
Per i dipendenti, una puntura di insetto o il morso di una zecca sono coperti, nella maggior parte dei casi, dall’assicurazione infortuni obbligatoria. Nessun operatore scolastico dovrà quindi preoccuparsi dei costi connessi, perché a livello assicurativo, per INAIL, questi eventi sono equiparati agli infortuni.
Un aspetto diverso riguarda gli studenti. L’INAIL considera gli alunni come una categoria di lavoratori particolare e li tutela, pertanto, solo in alcune attività, motivo per cui la copertura assicurativa integrativa risulta fondamentale in tutti i casi in cui la copertura obbligatoria non è operante.

Le polizze assicurative scolastiche

Le maggiori compagnie assicurative denunciano un aumento costante di questo tipo di eventi. A seconda del decorso della malattia, il costo del trattamento terapeutico imputabile alla puntura di un insetto, o al morso di una zecca, potrebbe oscillare da alcune centinaia di euro a importi a sette cifre.
Le migliori polizze assicurative scolastiche prevedono la copertura per questi eventi all’interno del massimale di spese mediche. Occorre tuttavia fare attenzione alle esclusioni. Alcune polizze comprendono le punture degli insetti, ma escludono le malattie derivanti. Altre escludono direttamente questo tipo di eventi. In questi casi la corretta presa visione delle Condizioni Contrattuali, anche attraverso la consulenza del broker assicurativo specializzato consente di fruire della miglior copertura disponibile.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative nei casi di punture d’insetto nella scuola, contattaci qui.

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Studenti ucraini ospiti delle scuole italiane. I profili assicurativi.

La mamma di un ragazzo ucraino, entrambi sfollati in Italia, ha chiesto disponibilità al nostro Istituto superiore ad accogliere il figlio al fine di evitare l’interruzione della formazione scolastica. Il ragazzo in Istituto è coperto da assicurazione? Occorre pagare il premio?

Circa gli studenti ucraini temporaneamente ospiti delle scuole italiane abbiamo avuto modo di parlare in un nostro precedente articolo.
È bene tuttavia fare alcune precisazioni.
Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha comunicato i dati relativi agli studenti in arrivo dall’Ucraina, che saranno provvisoriamente ospiti delle scuole italiane. Il numero totale di alunni accolti attualmente è di 8.455: 1.577 nell’infanzia, 4.172 nella primaria, 2.066 nella secondaria di I° grado, 640 nella secondaria di II° grado. Quasi un quarto di questi frequenterà le scuole lombarde. Un numero importante di studenti, per cui anche l’aspetto assicurativo assume un particolare rilievo.
Di norma, le polizze assicurative scolastiche stipulate con le società specializzate, prevedono la copertura gratuita degli studenti stranieri temporaneamente ospiti della scuola. La copertura assicurativa, tuttavia, è garantita con tre modalità diverse.

Alunno regolarmente iscritto

Qualora, dopo formale richiesta della famiglia, l’Istituto iscriva regolarmente lo studente a scuola, la copertura assicurativa è operante ed integrale. Dopo l’ufficiale iscrizione infatti non c’è distinzione con gli altri alunni. Tutte le attività scolastiche sono garantite e tutelate. In relazione al pagamento del premio, qualora il numero degli alunni aggiuntivi rientri nel limite di tolleranza previsto nelle polizze specifiche, non c’è nessun obbligo. La tolleranza, infatti, nelle migliori polizze assicurative scolastiche, è garantita in misura pari almeno il 3% dell’intera popolazione studentesca.

Alunno uditore

Se, per qualsiasi motivo, non fosse possibile formalizzare l’iscrizione all’Istituto, il Dirigente scolastico potrà consentire la frequenza all’alunno in qualità di uditore. Anche in questo caso è necessaria la richiesta ufficiale della famiglia. Effettuato questo passaggio, la presenza dello studente in Istituto è garantita e tutelata sotto il profilo assicurativo durante tutte le attività. Unica limitazione riguarderà l’itinere, momento in cui la copertura assicurativa potrebbe non essere operante.

Alunno in scambio culturale

Un ulteriore possibilità è offerta dalle garanzie relative agli scambi culturali. Lo Scambio Culturale è un programma formativo che prevede la permanenza all’estero di uno studente per periodi formativi più o meno lunghi. Gli scambi culturali sono regolamentati dalle singole scuole con protocolli specifici legati alla durata e all’offerta formativa. Gli scambi prevedono, tuttavia, precisi protocolli d’intesa tra la scuola mandante (ucraina) e quella ricevente (italiana). La tutela assicurativa durante il periodo di permanenza è integrale solo se legata al protocollo d’intesa stipulato tra le due scuole. Alla luce della situazione contingente sembra essere certamente la strada meno percorribile.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti ucraini temporaneamente ospiti delle scuole italiane, contattaci qui.

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Infortuni a scuola

Secondo le stime ufficiali INAIL gli infortuni a scuola sono circa 77 mila e coinvolgono circa l’1,02% degli alunni.
Il dato si riferisce all’anno scolastico 2018/2019, l’ultimo del periodo pre-Covid.
Per quanto interessante, il dato è, tuttavia, sottostimato; l’INAIL, infatti, esonera dalla denuncia gli infortuni con meno di 3 giorni di prognosi. Inoltre, nel conteggio non sono riportati gli infortuni in cui rimangono vittima gli alunni delle scuole private (l’11% di tutti gli studenti) e il personale scolastico, che ammonta a circa al 10% dell’intera la popolazione scolastica.

Le statistiche

È interessante notare la ripartizioni in relazione alle tipologie di istituti: nella scuola dell’infanzia sono il 12,0%, in quella primaria il 32,5%, nella scuola media il 21,2% e in quella superiore il 34,3%.
Il 44% degli infortuni denunciati è avvenuto in Lombardia (22,0%), Emilia Romagna (11,3%) e Veneto (10,7%). L’Emilia Romagna con circa otto casi accertati ogni 1.000 esposti, è la regione con più infortuni accertati. Il 55,7% degli infortuni riconosciuti riguarda studenti e il 44,3% studentesse. Indipendentemente dal genere, la fascia di età più colpita è quella sotto i 14 anni (64,0%), seguita da quella tra i 15 e i 19 anni (35,1%).
Un ulteriore aspetto evidenzia come gli infortuni a scuola, siano in netto aumento (+2%) rispetto all’anno precedente (1.400 in più). In questo caso, la crescita del trend è derivato anche dall’obbligo di comunicazione di infortunio, che abbia comportato assenza di almeno un giorno, obbligatorio dal 2017.

La responsabilità della scuola

Con l’iscrizione dell’alunno a scuola si genera un vincolo contrattuale, che fa sorgere in capo all’Istituto non solo l’obbligo di istruzione, ma anche il vincolo di provvedere alla vigilanza e protezione al fine di garantirne la sicurezza e l’incolumità fisica.
In caso di infortunio occorso allo studente, anche qualora si procuri il danno da solo, l’onere della prova seguirà le regole generali ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile.
Ne deriva che la famiglia dell’alunno infortunato dovrà semplicemente provare che il danno si sia verificato durante l’orario scolastico. All’istituto scolastico spetterà dimostrare che la causa dell’evento dannoso non è imputabile al docente o all’istituto, essendo state predisposte tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell’evento.

La mancata custodia

La responsabilità della scuola, inoltre, può configurarsi anche per l’inadempimento degli obblighi di organizzazione, controllo e custodia posti in capo al Dirigente Scolastico. L’inosservanza di questi obblighi può originare una responsabilità ai sensi dell’Art. 2043 c.c., come accade nel caso di infortuni dovuti alla presenza di insidie nei luoghi ove si svolge l’attività.

La richiesta di risarcimento

In occasione di infortunio, la scuola, al fine di provvedere al risarcimento, provvederà a formalizzare denuncia di infortunio all’INAIL e alla Società assicuratrice privata con cui ha stipulato la polizza. La denuncia deve precisare che l’evento è avvenuto durante l’orario scolastico e che il danno occorso allo studente sia da considerarsi in relazione con l’evento accaduto. A dimostrazione di quanto richiesto dovrà fornire i referti di pronto soccorso e i verbali redatti dal personale scolastico o le dichiarazioni di eventuali testimoni.

L’intervento del broker

In casi di particolare gravità o complessità, l’Istituto scolastico o la famiglia possono rivolgersi al broker assicurativo specializzato per un parere. Il consulente può offrire tutta la consulenza specifica anche agevolando il rapporto con la Società assicuratrice, il liquidatore o il perito.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa in caso di infortunio nelle scuole, contattaci qui.

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Cosa copre la polizza assicurativa scolastica?

Sono la mamma di due ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo. Il più grande frequenta il primo anno della scuola superiore e la più piccola la 5° elementare. Quest’anno ho notato una notevole differenza nel premio relativo alla polizza assicurativa scolastica, richiesto dalle due scuole. Potete chiarirmi cosa copre, quanto risarcisce per infortunio, se è obbligatoria e a cosa è dovuta la differenza di costo?

La polizza assicurativa scolastica è il principale strumento di tutela per gli studenti in caso di infortunio nella scuola. Le conseguenze dei sinistri sono garantite solo se l’Istituto e le famiglie hanno attivato la specifica assicurazione di riferimento. Analizziamo nel dettaglio i singoli aspetti.

Cosa copre la polizza assicurativa scolastica?

Le assicurazioni scolastiche, di norma coprono tutte le attività scolastiche.
Per attività scolastiche s’intendono, in linea di massima, tutte quelle attività didattiche ed educative, teoriche e pratiche, tipiche dell’offerta scolastica.
Il ministero dell’Istruzione fornisce una serie di linee guida e di programmi tipici per ogni tipo di scuola.
Fermo restando questa attività di indirizzo, ogni istituto scolastico declina la propria offerta formativa in maniera autonoma e personalizzata all’interno delle autonomie garantite dalla legge.
Necessariamente, una buona assicurazione scolastica deve ricomprendere tutte le attività messe in atto dalla scuola, senza esclusioni.
Solitamente, le polizze assicurative prevedono anche la copertura in itinere, ovvero negli spostamenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.

Quanto risarcisce la polizza assicurativa scolastica?

Il risarcimento, o l’indennizzo, garantito dalla polizza assicurativa è direttamente legato al massimale previsto. Il primo aspetto da verificare, quindi, è l’adeguatezza del massimale alla luce del rischio potenziale. Ma anche massimali adeguati potrebbero prevedere esclusioni o la presenza di scoperti e franchigie che restano a carico della famiglia o dell’assicurato. Normalmente, le polizze assicurative scolastiche, in caso di infortunio, prevedono sempre il pagamento delle spese mediche.
Alcune polizze, tuttavia, possono prevedere dei sotto limiti.
Il sotto limite rappresenta una porzione del massimale indicato in polizza per uno specifico rischio e non l’intera somma.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione sono gli indennizzi in caso di invalidità permanente. Massimali pur adeguati potrebbero prevedere tabelle con forti riduzioni di valutazione, soprattutto dei punti di invalidità più colpiti.
Un ultimo aspetto riguarda il danneggiamento dei beni, ad esempio, degli occhiali. Non tutte le polizze prevedono le medesime modalità di copertura.

Il pagamento della polizza è obbligatorio?

Nella scuola, in caso di infortunio, gli alunni sono coperti dalla polizza obbligatoria stipulata con l’INAIL.
È bene ricordare che l’INAIL tuttavia non copre le spese mediche, in quanto a carico del SSN.
L’INAIL prevede l’indennizzo solo nei casi di morte o invalidità permanente applicando comunque delle franchigie.
Proprio per questo motivo, la stipula della polizza integrativa appare più che opportuno.
Circa il pagamento del premio, il Ministero s’è più volte espresso nel corso degli anni. Il pagamento del premio è un dovere, in quanto risponde all’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse. Tra le spese sostenute per conto delle famiglie rientrano anche i viaggi di istruzione e le spese per l’acquisto dei libretti delle assenze o per la gestione del Registro Elettronico.
Il pagamento del premio non va, quindi, confuso con il contributo volontario che gli Istituti chiedono alle famiglie degli alunni.

Quanto costa la polizza assicurativa scolastica?

È facile intuire, anche alla luce delle considerazioni precedenti, che il massimale previsto è strettamente collegato al premio pagato: un premio più elevato prevede massimali maggiori.
Tuttavia, il massimale, seppur importante, non è l’unico elemento che contribuisce alla determinazione del premio. Ulteriori elementi sono il numero, il tipo delle garanzie e la sinistrosità pregressa.
Le necessità assicurative differiscono da Istituto a Istituto in relazione al tipo di attività programmata. Normalmente un Istituto superiore ha necessità assicurative diverse rispetto ad un Comprensivo. Ma l’importo del premio è anche legato alla sinistrosità pregressa. Istituti più virtuosi, con un numero di sinistri più contenuto, normalmente hanno un premio più favorevole rispetto a quelli con sinistrosità maggiore.
Stabilire il premio corretto, come le condizioni contrattuali adeguate alle necessità dell’Istituto, non è un processo semplice; per questo motivo, l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente importante. Per le famiglie è sempre fondamentale conoscere nei dettagli ogni singola garanzia inserita in polizza, così come i massimali previsti. Le clausole contrattuali e le tabelle dei massimali possono sempre essere richieste alla segreteria dell’Istituto.

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