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Il servizio di brokeraggio è consulenza?

Il servizio di brokeraggio assicurativo, così come indicato all’Art. 106 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, consiste nel: “[…] proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente […] e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione […]”.

Il ruolo del Broker assicurativo

Nel concreto, il broker assicurativo, come più precisamente indicato all’Art. 109 del Codice delle Assicurazioni, svolge un’attività in piena autonomia. La sua azione è volta a mettere in relazione il cliente con le imprese assicurative, alle quali non è legato da vincoli di sorta. I clienti che intendono provvedere alla copertura di rischi, sono assistiti nella determinazione del contenuto dei contratti ed eventualmente nella gestione ed esecuzione degli stessi.
La Cassazione Civile, Sez. III con la sentenza n. 68574 del 2003 evidenzia come il Broker sia un professionista che assicura al cliente, dal quale ha ricevuto mandato, le migliori condizioni possibili. Il suo ruolo è diverso dall’attività svolta appunto dagli Agenti di assicurazione, che è tipicamente commerciale e a servizio delle Compagnie di Assicurazione.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione prevalendo l’elemento della mediazione ai sensi degli Art. 1754 e 1765 del codice Civile la relativa attività deve essere qualificata di tipo imprenditoriale.

Il broker assicurativo offre prestazioni miste

La Suprema Corte evidenzia come, anche alla luce dell’attività di carattere strumentale e accessorio, il servizio di brokeraggio rientra tra gli incarichi di consulenza. Infatti il consulente che presta attività intellettuale è un esperto di tecnica assicurativa.
Di fatto, ci troviamo, quindi, di fronte ad un contratto misto, in cui sono compresenti elementi contrattuali diversificati quali la mediazione, il mandato, il contratto d’opera intellettuale, l’appalto di servizi.
Le prestazioni offerte dal broker all’Amministrazione sono, quindi, riconducibili al contratto di prestazione di servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici e finalizzate a:

  1. l’analisi ed allo studio diretti all’individuazione dei rischi all’interno dell’Ente (risk assessment);
  2. la ricerca delle migliori condizioni contrattuali offerte dal mercato, senza legami con alcuna impresa (indagini di mercato);
  3. la predisposizione dei bandi di gara (capitolati, contratti);
  4. la gestione dei contratti in corso (gestione denunce, comunicazioni e sinistri).

Le procedure selettive ad evidenza pubblica

Il servizio di brokeraggio può ricomprendersi tra gli appalti di servizi assicurativi “in senso lato”.
Il Codice dei Contratti pubblici li inquadra tra quelli che richiedono specifiche competenze professionali e un idoneo apparato organizzativo e funzionale rispetto alle esigenze espresse della stazione appaltante. Ne deriva che la Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione è tenuta a effettuare la selezione del broker attraverso le procedure di evidenza pubblica previste per l’appalto di servizi.
Affidarsi a ScuolaBroker vuol dire avere a disposizione un consulente specializzato per il controllo, la valutazione e la gestione dei rischi scolastici a 360 gradi. Significa inoltre avere la possibilità di accedere a servizi e prodotti assicurativi più all’avanguardia, completi, moderni, innovativi che il mercato delle assicurazioni è in grado di offrire.

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Danneggiamento degli occhiali del docente di sostegno

Un alunno diversamente abile frequentante il nostro istituto ha fatto cadere, per dispetto, gli occhiali della docente. Gli occhiali, finiti sotto al banco di un compagno sono stati inavvertitamente calpestati e hanno riportando la graffiatura di una lente. I docenti, soprattutto quelli di sostegno, sono assicurati anche per le perdite materiali a seguito di questo tipo di eventi?

La domanda, così com’è posta, si presta ad una serie di considerazioni specifiche che cercheremo di sintetizzare.

La dinamica del sinistro

In prima battuta, non è ben chiara la dinamica dell’evento. Semplificando, non è chiaro se gli occhiali fossero indossati dalla docente, oppure appoggiati sulla cattedra o in un altro luogo. Qualora, infatti, non fossero stati indossati, la Società assicuratrice potrebbe eccepire che l’evento possa non essere stato fortuito, ma causato dalla disattenzione o dall’incuria nella custodia del bene.

La volontarietà del gesto

Un ulteriore elemento che salta subito all’occhio, circa il danneggiamento degli occhiali della docente di sostegno, sta nella presunta volontarietà dell’evento. L’alunno avrebbe volutamente fatto cadere gli occhiali, appunto per dispetto.
Questo passaggio è particolarmente importante perché presume la dolosità dell’evento.
È bene chiarire che le polizze assicurative tutelano sempre la colpa, il caso accidentale, ma mai il dolo, la volontarietà nel creare un danno.
Nel caso, quindi, esista intenzionalità nell’evento, potrebbe esserci un concorso di responsabilità. Responsabilità in educando della famiglia, che non ha impartito la corretta educazione e in vigilando della scuola, che a sua volta non ha messo in atto tutte le precauzioni per evitare l’evento dannoso.

L’inabilità del soggetto che ha causato il danno

Viene anche precisato che l’alunno autore del danno è diversamente abile. Indipendentemente dal fatto che si tratti di inabilità fisica o mentale, per questa categoria di soggetti, l’Istituto e i docenti responsabili della vigilanza, devono creare tutti i presupposti per impedire all’alunno di causare un danno a sé stesso o agli altri.
Qualora tutti questi presupposti fossero rispettati, le coperture assicurative saranno regolarmente operanti. Le migliori polizze assicurative scolastiche prevedono inoltre un’apposita garanzia Kasko Occhiali di cui abbiamo parlato in un nostro precedente articolo.

Il docente di sostegno

Un’ultima nota doverosa riguarda il docente di sostegno. La sua figura e stata introdotta dall’Art. 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 517, integrato a livello di contitolarità con i docenti della classe. Il suo ruolo è finalizzato a valutare le caratteristiche, abilità e difficoltà degli allievi con disabilità. Il Docente di sostegno tende quindi a rendere omogeneo il processo educativo di tutta la sezione. È inutile negare che le mansioni affidate a questi soggetti sono particolarmente delicate. Il livello di esposizione al rischio infatti, proprio per la mansione ricoperta, potrebbe essere decisamente superiore a quello degli altri docenti. Proprio per il livello di rischio, la copertura assicurativa integrativa è decisamente consigliabile.

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Clausole contrastanti

La famiglia di un nostro alunno infortunato a scuola, ci fa notare che il contratto sottoscritto dall’Istituto riporta, delle clausole contrastanti. Nel frontespizio del contratto, infatti è inserito un massimale differente rispetto a quello indicato all’interno delle condizioni contrattuali. La polizza è stata intermediata da un broker assicurativo. In caso di contenzioso qual è la responsabilità dell’Istituto?

Il Codice Civile, all’Art. 1370, è molto chiaro in questo senso: l’interpretazione applicata dev’essere la più favorevole al soggetto che non ha unilateralmente predisposto il contratto stesso. In altre parole, la norma è posta a protezione della parte debole che, di regola, non ha alcun potere di influenzare il contenuto del contratto.

La tutela del consumatore

La giurisprudenza, nel corso degli anni s’è più volte soffermata su quest’aspetto. Solo in ordine di tempo riportiamo la Sentenza n. 18324 della Corte di Cassazione, pubblicata il 9 luglio 2019, con la quale la suprema corte evidenzia come, nel caso di ambiguità o scarsa chiarezza delle clausole predisposte da uno dei contraenti a sfavore dell’altro nei contratti per adesione, la clausola si interpreta a favore del consumatore: “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’Art. 1370 Cod. Civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo”.

Il ruolo di tutela del Broker assicurativo

Un aspetto di particolare interesse, richiamato nella domanda, è legato alla presenza del broker assicurativo specializzato nella fase di stipula della polizza. È bene evidenziare come il broker assuma una posizione di tutela nei confronti dell’Amministrazione, di norma infatti, la scuola affida il servizio di brokeraggio alla luce della complessità della materia e perché in organico all’Amministrazione, non sono presenti professionalità specifiche adeguate al compito da svolgere.

La verifica di conformità del contratto assicurativo

Il Codice dei contratti, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’ Art. 102 Collaudo e verifica di conformità, comma 2, evidenzia come il Responsabile del procedimento (RUP), deve verificare e certificare come “l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Questo tipo di verifica dev’essere effettuata dal broker proprio alla luce della complessità della materia trattata e alla luce della mancanza di personale specifico. Il broker quindi, effettuate tutte le verifiche tecniche del caso, deve produrre documentazione atta alla conferma dell’adeguatezza e conformità del contratto che sarà sottoscritto.
L’assenza di clausole contrastanti diventa di particolare rilevanza alla luce delle possibili controversie o contenziosi tra il contraente, l’assicurato e la società assicuratrice.

Se desideri maggiori informazioni in relazione verifica di conformità dei contratti assicurativi, contattaci qui.

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Nonno ritira la nipote “sbagliata”

Un certo clamore ha sollevato in questi giorni la vicenda di quel nonno aretino che lo scorso 24 giugno, andando a prendere la nipote a scuola, non solo ha sbagliato scuola, entrando nel Nido Comunale al posto della Scuola dell’Infanzia situata accanto, ma ha anche sbagliato nipote tornando a casa con una sconosciuta.
Tutti i particolari sulla vicenda dello sbadato progenitore sono reperibili in cronaca.
La vicenda, seppur finita bene – le due piccole, dopo qualche ora, infatti, erano ritornate nelle rispettive abitazioni – non ha impedito ai genitori di fare denuncia alla Polizia e al Comune. Il Comune ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell’educatore e del bidello, i quali, sarebbero sospesi dal servizio.

La vigilanza

Sull’obbligo della vigilanza abbiamo già pubblicato un articolo specifico. Quanto accaduto ci dà lo spunto per ritornare, ancora una volta, sull’importanza di quest’aspetto da parte del personale scolastico.
Il tema della vigilanza e della sua organizzazione rimangono un elemento sensibile del dibattito scolastico. Il tema è rilevante vuoi per l’attenzione sempre costante al problema, vuoi per la molteplicità di giurisprudenza attinente.
Nel caso specifico si tratta di culpa in vigilando del personale scolastico?
Oppure di culpa in organizzando della struttura? Oppure di entrambe?

La Responsabilità diretta dell’Istituto

Al di là del caso in esame resta inteso che per parlare di colpa deve configurarsi una responsabilità diretta dell’Istituto. I soggetti interessati a vario titolo sono il Dirigente scolastico, il Direttore S.G.A. e il personale docente e/o educativo e i collaboratori.
Per parlare di responsabilità diretta è necessario che l’evento si sia verificato durante la presenza degli alunni a scuola. In relazione al caso specifico, alla riconsegna dei minori ai genitori o ai delegati dagli stessi.
Su quest’aspetto è opportuno fare un chiarimento: la delega deve essere formale, ufficializzata con una richiesta scritta consegnata e protocollata dalla scuola. La scuola, a sua volta, la renderà nota al docente o al personale in relazione al sistema organizzativo previsto.
La responsabilità diretta della scuola deriva, tra gli altri, dall’Art. 2043 e dall’Art. 1218 del Codice Civile, in relazione alla responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, che viene ad instaurarsi con l’iscrizione del minore a scuola.
La responsabilità della scuola entra in gioco dal momento in cui il minore è all’interno della scuola e fino a quando viene riconsegnato alla famiglia. È evidente che il personale incaricato debba anche cercare di evitare gravi equivoci, come quello occorso in questo caso, dove le due alunne avevano lo stesso nome.

La polizza assicurativa scolastica

Sul piano strettamente assicurativo, la Società assicuratrice è tenuta a risarcire il danno nella misura in cui lo stesso è comprovato e quantificato.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle tutele di Responsabilità Civile della scuola, contattaci qui.

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Il servizio Pedibus

Il primo servizio pedibus legato al mondo della scuola è bergamasco, venne sperimentato infatti, nel 2001, nell’Istituto Comprensivo Camozzi della città lombarda.

Cos’è il pedibus

Il pedibus consiste nell’accompagnamento a scuola e ritorno degli studenti minori, normalmente della scuola elementare, a piedi, in modo organizzato, accompagnati da adulti volontari. Il pedibus è un servizio di mobilità alternativa. Il servizio è effettuato sotto la vigilanza di accompagnatori adulti con fermate predefinite e spesso segnalate da appositi cartelli e particolari controlli.
Gli alunni si raccolgono ad orari e in luoghi previsti, per essere accompagnati a piedi da adulti, seguendo appositi itinerari fissi. Il servizio può essere coordinato dalla polizia locale, o da altri soggetti, che si preoccupano di presidiare gli attraversamenti stradali e di vigilare sulla sicurezza del trasferimento. Solitamente i partecipanti al servizio di pedibus indossano gilet ad alta visibilità per maggiore sicurezza.

L’organizzazione del servizio

Nella quasi totalità dei casi, l’organizzazione del pedibus è curata dall’Ente Locale, dall’ASL, dalle associazioni di volontariato e dei genitori. I soggetti interessati sono spesso in coordinamento tra loro e/o con l’Istituto scolastico.
Nel corso degli anni sono nate numerose associazioni che raggruppano e offrono assistenza alle singole realtà a livello locale.

La copertura assicurativa del pedibus

In concomitanza con la nascita del servizio s’è posta la necessità di provvedere alla tutela assicurativa dell’attività. Anche in questo settore il ruolo di un broker assicurativo è risultato determinante nella creazione della garanzia.
Per meglio comprendere la natura e i limiti della tutela è opportuno comunque fare alcune precisazioni.
Le polizze assicurative tutelano tutte le attività scolastiche. Il primo requisito, qualora s’intenda rendere operativa la copertura assicurativa, è che l’articolato del servizio di pedibus sia regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto e/o dall’Autorità scolastica competente. Effettuato questo primo passaggio preliminare possiamo, quindi, affermare che gli alunni che aderiscono al servizio, in regola con il pagamento del premio, risultano essere tutelati dall’assicurazione sia per l’infortunio che per l’eventuale Responsabilità Civile diretta, ovvero per i danni che dovessero causare colposamente.

La vigilanza durante il servizio

Dal punto di vista assicurativo, il primo obbligo necessario è relativo alla vigilanza.
Come abbiamo visto, il servizio di pedibus è generalmente organizzato dall’Ente Locale o dalle associazioni scolastiche e gestito direttamente dai volontari che ne assicurano l’esercizio.
Il servizio non è obbligatorio. In questo senso il pedibus non differisce da tutti gli altri servizi di trasporto scolastico (es.: scuolabus) organizzati e gestiti dall’Ente Locale o da terzi.
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile quando la famiglia affida ad un soggetto terzo il proprio figlio, sorge un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione, in tutte le sue espressioni.
Per rendere operativa la tutela assicurativa l’Amministrazione scolastica deve stipulare con i soggetti gestori un dettagliato protocollo d’intesa che contenga precisamente i tempi e i modi di erogazione. Questo consentirà, in caso di danno, di stabilire precisamente a chi attribuire l’eventuale responsabilità in caso di sinistro o di infortunio.

Se desideri maggiori informazioni circa la tutela assicurativa in itinere, contattaci qui.

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Meglio la copia o l’originale?

La realtà in cui viviamo ci offre una serie quasi infinita di prodotti e servizi per rispondere a qualunque problema specifico. Quante volte, al supermercato, di fronte all’acquisto di un prodotto, ci siamo posti la domanda: compro in prodotto di marca o un low cost. Meglio la copia o l’originale?

La sicurezza del risultato

Recenti studi sociologici e di marketing rivelano la nostra decisione è direttamente proporzionale a quello che reputiamo essere il valore del nostro bisogno. Istintivamente, più è importante la sicurezza del risultato, maggiore sarà la predisposizione all’acquisto di un prodotto che intrinsecamente gode della nostra fiducia. Un prodotto o un servizio di marca assumono qualità maggiori rispetto ad un prodotto o un servizio anonimo. Una ricerca condotta dall’Osservatorio Gimbe, in ambito farmaceutico, evidenzia come l’acquisto dei farmaci generici o equivalenti, sia di 1 a 3 rispetto alla specialità “di marca”. Il farmaco generico presenta lo stesso principio attivo, la stessa forma farmaceutica, lo stesso dosaggio e la stessa via di somministrazione.

Viene copiato solo quello che viene percepito valido

Di fatto, siamo circondati da copie di prodotti o servizi originali, è un fatto incontrovertibile. Tuttavia è interessante notare che ad essere copiato è solo ciò che viene percepito con un valore molto alto. Non viene copiata un’opera d’arte, un orologio, un gioiello o un capo di abbigliamento senza valore. Il brokeraggio assicurativo non fa differenza.
A fronte di pochi originali esistono numerose copie.
Nel caso del brokeraggio assicurativo, purtroppo non è facile rilevare la differenza tra la copia e l’originale.

Intermediare sicurezza

In questi anni la nostra società ha inventato e aggiornato costantemente il modo di fare consulenza assicurativa nella scuola. Abbiamo introdotto metodologie specifiche per la gestione dei sinistri, offerto assistenza e consulenza specifica non solo alla scuola ma anche alle società assicuratrici e alle istituzioni. Abbiamo promosso corsi di formazione e pubblicato manuali dedicati alla gestione dei processi, distinguendo l’apporto individuale dalla creatività collettiva senza mai copiare nulla a nessuno, perché la consulenza unita all’innovazione dei servizi è nel DNA del nostro team di lavoro.
C’è chi, non potendo far altro, si limita a copiare le nostre strategie, le nostre procedure, perfino la nostra modulistica! Alcuni addirittura pensano di esportare i nostri sistemi ma l’originale resta l’originale, e le copie, restano copie.
Tutto questo ci riempie di orgoglio, perché vuol dire che il nostro lavoro un valore percepito molto alto.

Scarica la Brochure con tutte le informazioni sulle nostra consulenza.

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La garanzia kasko occhiali

Da più di dieci anni nel settore scolastico è operante la garanzia kasko occhiali.
Introdotta grazie all’intervento determinante del broker assicurativo, la garanzia tende a tutelare l’assicurato in caso di rottura degli occhiali anche in assenza infortunio.
La garanzia tende a tutelare tutti quegli eventi per cui potrebbe concorrere uno specifico danno da Responsabilità Civile, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, che potrebbe essere escluso dalle polizze normalmente applicate in ambito scolastico.

Una garanzia unica nel mercato assicurativo

La garanzia kasko occhiali rappresenta una peculiarità esclusiva del comparto scolastico, molto difficilmente infatti si potrà trovare analoga copertura in altri contratti.
Per far fronte alle esigenze della scuola è stata sviluppata una clausola che prevede il rimborso anche in assenza di infortunio.
Le tutele disponibili al di fuori del comparto scolastico, infatti, riguardano la normale garanzia sul prodotto difettoso.
Recentemente sono state introdotte polizze che prevedono un rimborso in caso di rottura accidentale.
Queste soluzioni prevedono tuttavia precise limitazioni di massimale, franchigie o scoperti e con premi più elevati rispetto a quelli delle polizze assicurative scolastiche.

Cosa prevede la garanzia

La garanzia kasko occhiali, è diversa per ogni società assicuratrice.
Non tutte le società assicuratrici la prevedono. Qualora la scuola quindi la ritenesse indispensabile, sarà opportuno verificarne precisamente la presenza e l’operatività all’interno delle condizioni contrattuali.
Inoltre, non tutte le società assicuratrici operano nello stesso modo.
Molto spesso, anche alla luce dell’alto numero di sinistri denunciati, tendono a limitare fortemente il massimale di rimborso, in relazione al premio erogato.
Alcuni operatori applicano precise clausole che prevedono rimborsi in relazione alla vetustà del bene danneggiato.
Altre prevedono la copertura esclusivamente all’ambito scolastico escludendo, quindi, la copertura al di fuori dello stretto ambito dell’Istituto (itinere, viaggi di istruzione, ecc.).
Un ulteriore aspetto differenziante è quello relativo ai soggetti assicurati. Se tendenzialmente la copertura comprende tutti gli alunni, la stessa cosa soluzione non sempre si applica agli operatori scolastici.
Alcune polizze infatti non prevedono copertura per gli operatori scolastici.
Altre prevedono la tutela solo a precise condizioni e comunque solo a fronte del pagamento del premio della polizza.
Infine è necessario evidenziare che la garanzia, di norma, prevede il danneggiamento colposo dell’occhiale, escludendo l’incuria causata dall’abbandono del bene danneggiato.
In fase di richiesta alle società assicuratrici, l’intervento del broker assicurativo specializzato, appare particolarmente utile non solo per ottenere le migliori condizioni ma anche per stabilire il massimale adeguato.

Se vuoi maggiori informazioni in relazione alla garanzia kasko occhiali, contattaci qui.

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Rischio pandemico

Uno degli aspetti che in questo periodo gli Istituti stanno prendendo in considerazione riguarda la copertura assicurativa per il rischio pandemico. Per rispondere a questa domanda occorre prendere in considerazione più aspetti. Vediamoli rapidamente nel dettaglio.

L’assicurazione del rischio pandemico

A livello globale la pandemia rientra fra i rischi difficilmente assicurabili. La ragione è legata all’indeterminazione e all’imprevedibilità degli eventi pandemici. Di fatto è praticamente impossibile stimare a monte tutti i danni economici potenziali. L’unica certezza è che l’emergenza in atto ha prodotto conseguenze che superano gli aspetti strettamente sanitari.
Sotto il profilo medico sanitario le coperture malattia, di norma, non escludono il rischio di epidemia o di pandemia. Occorre tuttavia aggiungere che l’Art. 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha equiparato il contagio da Covid19 ad infortunio sul lavoro. Su quest’aspetto le copertura assicurative sono diversificate. Ci sono quelle che escludono la pandemia e quelle che non prevedono esclusioni espresse.
Occorre anche aggiungere che, al momento la procedura per l’accertamento dell’infezione da coronavirus e la sua gestione sanitaria continua ad essere esclusivamente pubblica. I pazienti infetti devono essere ricoverati nei reparti di malattie infettive degli ospedali pubblici.

Le polizze assicurative Covid19

Circa il rischio pandemico da Covid19, le Compagnie assicuratrici hanno recentemente messo sul mercato o aggiornato le proprie coperture con una serie di tutele e servizi integrativi. Le nuove garanzie prevedono diarie da ricovero in caso di ospedalizzazione, erogazione di un capitale in caso di terapia intensiva, indennità per la convalescenza, l’attivazione di servizi di teleconsulto medico, ecc.
Tuttavia, non è da escludersi che, nel breve periodo, gli assicurati possano chiedere di sottoporsi a maggiori accertamenti sanitari per escludere la presenza di patologie indirettamente connesse al coronavirus.

Le polizze Covid19 nella scuola

In ambito strettamente scolastico abbiamo notato, fin dalla stipula delle polizze assicurative dello scorso anno, una richiesta relativamente ridotta di coperture legate al rischio pandemico.
Le ragioni di questo stato di cose sono certamente disparate e legate alle singole sensibilità sull’argomento. Un elemento tuttavia appare incontrovertibile: l’incidenza del rischio Covid19 per gli studenti, anche alla luce dei dati prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è irrilevante. Un maggiore livello di attenzione va posto nei confronti degli operatori scolastici nella fascia d’età compresa tra i 50 e 70 anni, ma, anche in questo caso, l’incidenza, seppur minore rispetto alle età superiori, non appare particolarmente rilevante quando non connessa con altre patologie.
Inoltre, il piano vaccinale, aperto a tutte le fasce di età a partire dal 6 giugno 2021, dovrebbe scongiurare nuove ondate di infezioni.

La Responsabilità Civile della scuola

In relazione alla scuola, l’aspetto più importante in questo contesto riguarda certamente la Responsabilità Civile del Dirigente Scolastico, nel suo ruolo di Datore di Lavoro.
L’INAL esonera il datore di lavoro dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro, fatte salve le ipotesi di riconoscimento di responsabilità, per le quali l’INAIL ha diritto di agire in rivalsa ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Lazione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro riguarda i casi di mancata adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, i sistemi di protezione individuale. Dovrà comunque provare l’inadempimento agli obblighi di legge a carico del datore di lavoro.
Ne deriva, quindi, che, prima di valutare una copertura specifica legata al Covid19, andrà attentamente verificata l’esistenza e la portata della sezione RCO (responsabilità civile verso i prestatori di lavoro) nella polizza di Responsabilità Civile dell’Istituto, a tutela dalle eventuali rivalse INAIL.
Nel caso di coperture per il rischio Covid19 nella scuola, l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente importante per aiutare la scuola nella scelta più appropriata.

Se desideri maggiori informazioni circa il Rischio Pandemico nella scuola, contattaci qui.

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La poliennalità dei contratti assicurativi

Seppur con minore frequenza rispetto al passato, continuano a permanere, da parte di alcuni Dirigenti Scolastici, dei dubbi circa la poliennalità dei contratti assicurativi scolastici.

Liceità e vantaggi nella stipula dei contratti poliennali

A riguardo occorre ricordare, in premessa, come l’Art. 97 della Costituzione italiana individui tra i principi fondamentali della Pubblica amministrazione, il buon andamento. Alla base di questa previsione normativa ci sono: l’economicità, la rapidità, l’efficacia, l’efficienza e il miglior contemperamento dei vari interessi da adottare nei processi.
È proprio sulla base di questi principi che la stipula di contratti assicurativi di durata poliennale non solo è legittimata, ma addirittura consigliabile.
Un contratto assicurativo di durata poliennale offre, alla luce dei criteri sopracitati, una serie di importanti vantaggi.

Economicità, rapidità e contemperamento dei vari interessi:

  • Le procedure selettive, anche quelle ad affidamento diretto, necessitano di tempistiche specifiche e precisi passaggi formali. Limitare il numero di procedure, limita il rischio di errore. Limitare il numero di procedure si traduce, inoltre, in una riduzione del potenziale rischio di contenzioso con gli operatori economici e in un risparmio di tempo per il personale amministrativo;
  • Nella maggioranza dei casi i contratti assicurativi poliennali risultano essere più convenienti sotto il profilo economico di quanto non siano quelli stipulati anno per anno. Le Imprese assicuratrici, a fronte di Contratti assicurativi di durata poliennale, alla luce dell’elevato numero di assicurati e del valore complessivo dell’appalto, tendono ad offrire premi decisamente più contenuti rispetto alla base d’asta proposta (minor premio) ovvero a riconoscere massimali più elevati

Efficacia e efficienza:

  • Contratti assicurativi di durata poliennale stabilizzano per tutto il periodo della polizza assicurativa, le condizioni contrattuali, in un mercato in costante evoluzione com’è, di fatto, quello scolastico. Le società assicuratrici, in relazione all’andamento dei sinistri, tendono a modificare costantemente le condizioni contrattuali e/o i massimali. La durata poliennale di un contratto mette al riparo l’Istituto e gli assicurati da eventuali aggiornamenti peggiorativi delle polizze;
  • Contratti di durata poliennale permettono all’Istituto e alle famiglie di pianificare più agevolmente il contributo da versare, in quanto il premio pro capite resta invariato per tutta la durata del contratto.

Programmazione

Sotto il profilo strettamente normativo l’Art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) impone l’obbligo di programmazione anche su base poliennale.
A completamento di quanto sopra, è poi utile ricordare, inoltre, che il Regolamento di contabilità scolastica, Decreto 28 agosto 2018, n. 129 all’Art. 45, comma 1, punto (d) 4, indica come, per la stipula dei contratti di durata poliennale, occorra esclusivamente la delibera del Consiglio di Istituto.

Il Decreto “Bersani”

La questione relativa alla poliennalità dei contratti assicurativi è stata, nel corso degli ultimi anni, al centro di un’importante serie aggiornamenti. 
La Legge 2 aprile 2007, n. 40 (Decreto Bersani), prevedeva la possibilità di recedere dal contratto assicurativo, anche senza formale onere di motivazione, al termine di ogni annualità. Il successivo aggiornamento normativo, introdotto dall’Art. 21 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 anche sotto la spinta delle lobby delle Compagnie Assicuratrici, ha nuovamente modificato l’Art. 1899 del Codice Civile, prevedendo, nel caso di polizze poliennali, la possibilità di recesso anticipato, solo trascorsi 5 anni dalla stipula della polizza.

L’intervento del broker assicurativo

Le Condizioni Contrattuali redatte dal broker assicurativo specializzato tuttavia, in deroga all’Art. 1899 del Codice Civile, possono prevedere la possibilità di recedere annualmente dal contratto. Ne deriva che, in relazione alla poliennalità dei contratti assicurativi scolastici, nell’eventualità che la polizza o il servizio risultassero inadeguati alle necessità dell’Istituto, quest’ultimo potrà, al termine di ogni annualità, recedere dal contratto ed esperire una nuova procedura selettiva: un innegabile vantaggio che permette alla scuola di poter scegliere con maggiore sicurezza e tranquillità.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla poliennalità delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Il Decreto semplificazioni bis

Alla fine dello scorso mese di maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 detto anche Decreto Semplificazioni bis.

Il Recovery Plan

Come già preannunciato nel nostro articolo dello scorso mese di marzo, anche il Decreto semplificazioni bis anticipa una più ampia revisione del Codice dei contratti pubblici, snellendo ulteriormente i processi amministrativi alla luce dell’avvio dei progetti legati al Recovery Plan (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR).
Il Decreto semplificazioni bis affronta due temi principali: la struttura di governo dei progetti del PNRR e un’ulteriore semplificazione dedicata alla gestione degli Appalti pubblici.
Cosa cambia per la Pubblica Amministrazione scolastica? Diciamo che tre sono i passaggi che la riguardano direttamente.

Riduzione dei tempi di risposta della Pubblica Amministrazione

Il primo interessa le procedure di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 sulle norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, già aggiornate dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. Con il Decreto semplificazioni bis, infatti, sembrerebbe che i Dirigenti Scolastici abbiano la possibilità di accelerare i tempi di risposta ai quesiti posti dai cittadini, avendo la facoltà d’individuare un dipendente per accelerare i tempi di risposta alle richieste di accesso agli atti.

L’innalzamento del tetto di spesa

Il secondo aspetto è contenuto all’Art. 51 e riguarda il tetto di spesa relativo agli Affidamenti Diretti per forniture e servizi anche questi già rivisti dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il nuovo tetto è stato portato a 139.000 euro al posto della soglia precedentemente fissata a 75.000 euro.
La stessa norma, nel raro caso in cui fosse superato il tetto di rilevanza, prevede una serie di modifiche delle fasce d’importo in rapporto al numero degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, con l’unificazione a dieci per tutti i contratti pari o superiori al milione di euro.

La durata del provvedimento

Il DL 77/2021 proroga l’efficacia delle deroghe al Codice dei contratti già previste dallo “sblocca cantieri” (DL 32/2019) e dal decreto “semplificazioni” (DL 76/2020), fino al 30 giugno 2023.

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